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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 490/2023 RG Previdenza (cui è riunito il giudizio N.R.G. 551/2023)
TRA
(C.F. ) in qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1 C.F._1
nonché (P.I. ) in persona del Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. sig. con sede in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 7, Parte_1 elettivamente domiciliati in Napoli al viale Campi Flegrei n. 28, presso lo studio degli
Avv.ti Guglielmo Esposito e Carlo Garofalo, che li rappresentano e difendono giusta procure in atti (comunicazioni alla PEC: - Email_1
Email_2
- ricorrenti -
E
, in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_3
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.1.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza ingiunzione N. 0I-001518267 notificata in data 13.12.2022, con la quale l' CP_3 ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate con riferimento all'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'annualità 2017.
Ha esposto
- che detta Ordinanza-ingiunzione n. 0I-001518267 veniva emessa sulla base dei seguenti atti di accertamento: prot. n. 5104.26/11/2018.0103390 del 26/11/2018 pari alla CP_3 residua somma di € 215,00, notificato alla prot. n. Parte_2 CP_3 5104.26/11/2018.0103389 del 26/11/2018 pari alla residua somma di € 215,00, notificato al sig. quale l.r. della Parte_1 Parte_2
- che entrambi detti atti di accertamento a loro volta si riferiscono ai seguenti avvisi di pagamento: cartella n. 371-2017-00161387-56 (periodo 08/2017); cartella n. 371-2018-
00007489-56 (periodo 09/2017).
Ha eccepito il parziale adempimento delle pretese contributive nonché la sproporzione della sanzione irrogata. Ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 Comma 1 bis del d.l. del 12 settembre 1983- conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 per violazione dell'art. 3 della Costituzione e di conseguenza rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2) laddove non venisse accolta tale eccezione, dichiarare l'illegittimità, dell'opposta Ordinanza ingiunzione per tutti gli addotti motivi di cui in premessa e per l'effetto annullare la stessa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattone anticipo”. La causa veniva riassegnata allo scrivente che, accolta l'istanza di sospensione, fissava l'udienza di comparizione al 4.4.2023.
Con separato ricorso depositato il 11.1.2023, rubricato al N. di rg 551/2023, la
[...] di cui il risulta essere il legale rapp.te, ha proposto CP_1 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N. 0I-001515440 notificata in data 13.12.2022, con la quale l' ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € CP_3
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate con riferimento all'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'annualità 2017.
Ha esposto
- che detta Ordinanza-ingiunzione veniva emessa sulla base dei seguenti atti di accertamento: prot. n. 5104.26/11/2018.0103390 del 26/11/2018 pari alla residua CP_3 somma di € 215,00, notificato alla prot. n. Parte_2 CP_3 5104.26/11/2018.0103389 del 26/11/2018 pari alla residua somma di € 215,00, notificato al sig. quale l.r. della Parte_1 Parte_2
- che entrambi detti atti di accertamento a loro volta si riferiscono ai seguenti avvisi di pagamento: cartella n. 371-2017-00161387-56 (periodo 08/2017); cartella n. 371-2018- 00007489-56 (periodo 09/2017).
Ha eccepito il parziale adempimento delle pretese contributive nonché la sproporzione della sanzione irrogata. Ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:“1) accertare e dichiarare preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 Comma 1 bis del d.l. del 12 settembre 1983- conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 per violazione dell'art. 3 della Costituzione e di conseguenza rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2) laddove non venisse accolta tale eccezione, dichiarare l'illegittimità, dell'opposta Ordinanza ingiunzione per tutti gli addotti motivi di cui in premessa e per l'effetto annullare la stessa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattone anticipo” In entrambi i procedimenti si è costituito l' convenuto che, opponendosi ai ricorsi, CP_2 ne ha chiesto il rigetto. Ha, tuttavia, dedotto che, “In applicazione del recente messaggio n. 003516 del CP_3
27/09/2022 - Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell'ordinanza-ingiunzione – sono state fornite nuove indicazioni operative che recepiscono la diversa valutazione operata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente al procedimento sanzionatorio ed all'importo rideterminato delle sanzioni amministrative irrogate e da irrogare…ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000 - si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 10.000,00”. Alla udienza cartolare del 1.2.2024 i due giudizi venivano riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, in quanto trattasi delle medesime violazioni contestate al quale legale rapp.te della , e alla in persona del Pt_1 CP_1 Controparte_1 legale rapp.te p.t.
In corso di causa, alla luce della nuova normativa introdotta dalla Legge n. 85 del 3.7.2023, l' provvedeva a rideterminare ulteriormente la sanzione di cui all'ordinanza CP_3 ingiunzione opposta nella misura di euro 322,50; parte ricorrente provvedeva al pagamento della sanzione nella suddetta ridotta misura indicata dall' (cfr. quietanza di pagamento CP_3 del 19.7.2024, depositata in data 30.7.2024). All'udienza del 9.1.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate dalle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nel caso di specie risulta versata in atti documentazione da cui emerge l'avvenuto pagamento della sanzione (come doverosamente ridotta e rideterminata dall' alla luce del D.L.48/2023 conv. in L.85/2023). CP_3
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, si ritiene di dover procedere alla compensazione delle spese di lite, dato che la vicenda processuale è stata definita a seguito dell'intervento normativo già richiamato.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 20.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 490/2023 RG Previdenza (cui è riunito il giudizio N.R.G. 551/2023)
TRA
(C.F. ) in qualità di legale rapp.te p.t. della Parte_1 C.F._1
nonché (P.I. ) in persona del Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. sig. con sede in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 7, Parte_1 elettivamente domiciliati in Napoli al viale Campi Flegrei n. 28, presso lo studio degli
Avv.ti Guglielmo Esposito e Carlo Garofalo, che li rappresentano e difendono giusta procure in atti (comunicazioni alla PEC: - Email_1
Email_2
- ricorrenti -
E
, in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_3
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.1.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza ingiunzione N. 0I-001518267 notificata in data 13.12.2022, con la quale l' CP_3 ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate con riferimento all'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'annualità 2017.
Ha esposto
- che detta Ordinanza-ingiunzione n. 0I-001518267 veniva emessa sulla base dei seguenti atti di accertamento: prot. n. 5104.26/11/2018.0103390 del 26/11/2018 pari alla CP_3 residua somma di € 215,00, notificato alla prot. n. Parte_2 CP_3 5104.26/11/2018.0103389 del 26/11/2018 pari alla residua somma di € 215,00, notificato al sig. quale l.r. della Parte_1 Parte_2
- che entrambi detti atti di accertamento a loro volta si riferiscono ai seguenti avvisi di pagamento: cartella n. 371-2017-00161387-56 (periodo 08/2017); cartella n. 371-2018-
00007489-56 (periodo 09/2017).
Ha eccepito il parziale adempimento delle pretese contributive nonché la sproporzione della sanzione irrogata. Ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 Comma 1 bis del d.l. del 12 settembre 1983- conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 per violazione dell'art. 3 della Costituzione e di conseguenza rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2) laddove non venisse accolta tale eccezione, dichiarare l'illegittimità, dell'opposta Ordinanza ingiunzione per tutti gli addotti motivi di cui in premessa e per l'effetto annullare la stessa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattone anticipo”. La causa veniva riassegnata allo scrivente che, accolta l'istanza di sospensione, fissava l'udienza di comparizione al 4.4.2023.
Con separato ricorso depositato il 11.1.2023, rubricato al N. di rg 551/2023, la
[...] di cui il risulta essere il legale rapp.te, ha proposto CP_1 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N. 0I-001515440 notificata in data 13.12.2022, con la quale l' ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € CP_3
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate con riferimento all'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione all'annualità 2017.
Ha esposto
- che detta Ordinanza-ingiunzione veniva emessa sulla base dei seguenti atti di accertamento: prot. n. 5104.26/11/2018.0103390 del 26/11/2018 pari alla residua CP_3 somma di € 215,00, notificato alla prot. n. Parte_2 CP_3 5104.26/11/2018.0103389 del 26/11/2018 pari alla residua somma di € 215,00, notificato al sig. quale l.r. della Parte_1 Parte_2
- che entrambi detti atti di accertamento a loro volta si riferiscono ai seguenti avvisi di pagamento: cartella n. 371-2017-00161387-56 (periodo 08/2017); cartella n. 371-2018- 00007489-56 (periodo 09/2017).
Ha eccepito il parziale adempimento delle pretese contributive nonché la sproporzione della sanzione irrogata. Ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:“1) accertare e dichiarare preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 Comma 1 bis del d.l. del 12 settembre 1983- conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 per violazione dell'art. 3 della Costituzione e di conseguenza rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2) laddove non venisse accolta tale eccezione, dichiarare l'illegittimità, dell'opposta Ordinanza ingiunzione per tutti gli addotti motivi di cui in premessa e per l'effetto annullare la stessa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattone anticipo” In entrambi i procedimenti si è costituito l' convenuto che, opponendosi ai ricorsi, CP_2 ne ha chiesto il rigetto. Ha, tuttavia, dedotto che, “In applicazione del recente messaggio n. 003516 del CP_3
27/09/2022 - Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell'ordinanza-ingiunzione – sono state fornite nuove indicazioni operative che recepiscono la diversa valutazione operata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente al procedimento sanzionatorio ed all'importo rideterminato delle sanzioni amministrative irrogate e da irrogare…ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000 - si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 10.000,00”. Alla udienza cartolare del 1.2.2024 i due giudizi venivano riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, in quanto trattasi delle medesime violazioni contestate al quale legale rapp.te della , e alla in persona del Pt_1 CP_1 Controparte_1 legale rapp.te p.t.
In corso di causa, alla luce della nuova normativa introdotta dalla Legge n. 85 del 3.7.2023, l' provvedeva a rideterminare ulteriormente la sanzione di cui all'ordinanza CP_3 ingiunzione opposta nella misura di euro 322,50; parte ricorrente provvedeva al pagamento della sanzione nella suddetta ridotta misura indicata dall' (cfr. quietanza di pagamento CP_3 del 19.7.2024, depositata in data 30.7.2024). All'udienza del 9.1.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate dalle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nel caso di specie risulta versata in atti documentazione da cui emerge l'avvenuto pagamento della sanzione (come doverosamente ridotta e rideterminata dall' alla luce del D.L.48/2023 conv. in L.85/2023). CP_3
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso, si ritiene di dover procedere alla compensazione delle spese di lite, dato che la vicenda processuale è stata definita a seguito dell'intervento normativo già richiamato.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 20.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile