Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di PO - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di PO, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n.r.g. 1329/2022, 1367/2022, 1440/2022, 1448/2022, e
1457/2022, assunte in decisione all'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. del
27 novembre 2024
TRA
, c.f. e c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi il primo in proprio e la seconda dall'Avvocato con Parte_1
studio in PO alla via Santa Lucia n. 15 ed entrambi anche dall'Avvocato Gianluca
Flammia (c.f. ) nel cui studio in PO alla via Vito Fornari n. 4 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliano, come da procura allegata agli atti e rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_1 Email_2
APPELLANTI NEL GIUDIZIO N.R.G. 1329/2022
E
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_4
difesa dall'Avvocato Paolo Maggi (c.f. ) con domicilio eletto nel suo CodiceFiscale_5 studio in PO alla Riviera Di Chiaia n. 66 come da procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_3
APPELLANTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 1367/2022
E
1
, c.f. , c.f. Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4 CodiceFiscale_7
, c.f. e , c.f. , Parte_5 CodiceFiscale_8 Parte_6 CodiceFiscale_9
rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Carini (c.f. ), con CodiceFiscale_10 domicilio eletto nel suo studio in PO alla via Toledo n. 348 come da procura a margine dell'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_4
APPELLANTI NEL GIUDIZIO N.R.G. 1440/2022
E
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_2 CodiceFiscale_11 difesa dall'Avvocato Bruno De Maria (c.f. ), con domicilio eletto CodiceFiscale_12
nel suo studio in PO alla piazza della Repubblica n. 2, come da procura allegata agli atti, indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale Email_5
APPELLANTE NEL GIUDIZIO N.R.G. 1448/2022
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_13 CP_4
, nata a [...] il [...], c.f. e , nato a
[...] CodiceFiscale_14 Controparte_5
PO l'11.10.1958, c.f. , rappresentati e difesi dall'Avvocato CodiceFiscale_15
Corrado Di Resta (c.f. ) e dall'Avvocato Luisa Acampora (c.f. CodiceFiscale_16 [...]
) con studio in PO alla via San Aspreno n. 13, come da procure a C.F._17
margine della citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_6 Email_7
APPELLANTI NEL GIUDIZIO N.R.G. 1457/2022
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Controparte_6 CodiceFiscale_18 difeso dagli Avvocati Pierluigi Varriale (c.f. ), Andrea Amabile (c.f. CodiceFiscale_19
) e SC Del CA (c.f. ), nel cui CodiceFiscale_20 CodiceFiscale_21
studio in PO alla via San Giacomo n. 15 elettivamente domicilia, come da procura allegata agli atti, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali
Email_8
Email_9
APPELLATO
E
2 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
, c.f. CP_7 CodiceFiscale_22
, c.f. CP_8 CodiceFiscale_23
, c.f. CP_9 CodiceFiscale_24
APPELLATI – NON COSTITUITI NEI GIUDIZI N.R.G. 1329, 1367, 1440 E 1448/2022
E
, nata a [...] il [...], c.f. CP_10 CodiceFiscale_25
, nato a [...] il [...], c.f. CP_11 CodiceFiscale_26
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_12 CodiceFiscale_27
APPELLATI – NON COSTITUITI NEL GIUDIZIO N.R.G. 1457/2022
OGGETTO: appello alle sentenze del Tribunale di PO n. 1333/2022 e n. 1324/2022 del
4 febbraio 2022, depositate il 7 febbraio 2022 e notificate il 25 febbraio 2022 in materia di negatoria servitutis, servitù di posti auto, diritti condominiali e danni
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2024 che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I GIUDIZI DI PRIMO GRADO
a febbraio 2017, ha convenuto in giudizio con distinti atti Controparte_6 Parte_1
, , , Parte_2 CP_2 Parte_4 CP_7 Parte_3 Pt_5
, , , e , nonché
[...] Parte_6 Controparte_1 CP_8 CP_9 CP_11
, , , , e
[...] Controparte_13 Controparte_12 Controparte_3 CP_4 [...]
sostenendo che i suddetti, ciascuno con la propria vettura, senza alcuna CP_5
autorizzazione, sostano sulla strada privata del Parco HE, di proprietà al 50% dell'attore e per il restante 50% di , e sita in PO CP_14 CP_15 Controparte_16
alla via Manzoni n. 50 (particella n. 480 del foglio 188). Ha così chiesto al Tribunale di PO di accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e - di conseguenza - l'inesistenza del diritto dei convenuti a parcheggiare, ordinando loro di cessare qualsivoglia turbativa di tale diritto di proprietà, nonché di rimuovere i propri autoveicoli dalla strada, inibendo ai convenuti in futuro il parcheggio sulla strada di proprietà, autorizzando l'allocazione di paletti, catene, dissuasori od altro mezzo idoneo lungo le due carreggiate della strada, nonché condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore degli stessi nella misura quantificata o ritenuta equa dal giudice.
3 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Si sono costituiti i convenuti eccependo, in via preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di tutte le unità immobiliari insistenti sul parco, nonché la carenza di legittimazione attiva del per mancanza del titolo di proprietà sul bene CP_6 conteso. In via riconvenzionale alcuni tra loro hanno eccepito di avere usucapito il bene conteso. Altri hanno declinato la personale responsabilità. Tutti hanno negato di recare nocumento alle altrui ragioni, prospettando anche l'esercizio di diritti condominiali)
Riuniti vari processi analoghi (n.r.g. 3216/2017, 3217/2017, 3219/2017, 3221/2017,
3222/2017 e 3225/2017 a quello iscritto per primo n.r.g. 3214/2017 e n.r.g. 3218/2022,
3224/2017 e 17289/2017 a quello iscritto al n.r.g. 3215/2022), tentata una composizione bonaria tramite l'invito a convocare un'assemblea condominiale per regolare il godimento della strada a parcheggio, eventualmente a titolo oneroso, è stata disposta una consulenza per la quale è stato designato l'ing. cui è stato demandato il compito di Persona_1
“esaminare tutti i documenti prodotti e ricostruire tutte le vicende traslative della particella a cui corrisponde il viale oggetto di causa, precisando se tutti gli atti di vendita siano trascritti e i vincoli
a cui è stata eventualmente soggetto il viale negli atti di compravendita di ognuna delle parti in causa”.
Nei giudizi così riuniti, dopo la mediazione e il fallimento di una conciliazione tentata giudizialmente, è stata disposta una consulenza tecnica demandata all'ing. Persona_1
Depositata la relazione peritale, sono stati chiesti chiarimenti cui è seguita relazione integrativa per avere una precisa ricostruzione di “tutte le vicende catastali del foglio 9 (se attuale 188) e della particella 840, se sia o meno la evoluzione delle particelle indicate nell'atto del
1949”. Quindi è stata disposta l'ammissione delle prove testimoniali su alcuni capi articolati dalla difesa del nelle sue memorie e delle prove contrarie. Raccolta la prova CP_6
testimoniale e disposto invito al C.T.U. a fornire risposte ai rilievi sollevati in giudizio sulla sua relazione peritale e sull'andamento delle operazioni di consulenza, le cause sono state assegnate a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LA SENTENZA N. 1333/2022
Con la prefata statuizione, pubblicata in data 7 febbraio 2022 - ossia quella impugnata da e (n.r.g. 1329/2022); (n.r.g. 1367/2022); Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , e (n.r.g. 1440/2022) e Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6
(n.r.g. 1448/2022) - il Tribunale di PO ha accolto le domande attoree e, CP_2
accertata l'inesistenza del diritto dei convenuti a parcheggiare sulla strada privata del Parco
4 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
HE sita in PO alla via Manzoni n. 50 (in catasto foglio 188, particella 840) di proprietà privata di ha ordinato a , Controparte_6 Parte_1 Parte_2 CP_1
, , , ,
[...] CP_2 CP_7 Parte_3 Parte_6 CP_8
, e la cessazione di qualsivoglia turbativa di CP_9 Parte_4 Parte_5
tale diritto di proprietà, con condanna di , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , , CP_2 CP_7 Parte_3 Parte_6 CP_8 CP_9
a rimuovere i propri autoveicoli dalla strada di proprietà del e a non
[...] CP_6
parcheggiare sul suddetto viale. La medesima pronuncia ha rigettato la domanda risarcitoria e ha condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese di C.T.U. nonché all'importo di € 6.200,00 per compensi professionali ed € 1.000,00 per spese vive, oltre €
292,80 per spese di mediazione, IVA, CPA, spese generali del 15% del compenso.
1. Il primo giudice ha innanzi tutto dichiarato la procedibilità della domanda per l'esperimento, sebbene con esito negativo, del tentativo di mediazione sulle domande di causa.
2. Il Tribunale ha escluso dal lato attivo il litisconsorzio necessario tra tutti gli asseriti comproprietari della strada privata del Parco HE, in base al principio per cui ognuno di loro può agire a difesa della comune proprietà (con richiami a Cassazione n.
2325/2020 e n. 29506/2019).
Lo ha escluso anche quanto all'eccezione di usucapione come proposta da alcuni convenuti, non avendo nessuno formulato domanda riconvenzionale (con richiami a Cassazione n.
10745/2019).
Il litisconsorzio necessario si è negato anche dal lato passivo, in base al chiarimento dalla
Corte regolatrice (Cassazione n. 6622/2016) che “L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca
l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo”.
3. Il Tribunale ha qualificato l'azione non come rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. che vuole assolta la probatio diabolica, bensì ai sensi dell'art. 949 c.c. per cui “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne
5 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Ha infatti condiviso il principio (Cassazione n. 472/2017) secondo cui “L'azione negatoria servitutis, quella di rivendica e la confessoria servitutis si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di confessoria servitutis, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia”.
Nell'ambito della superiore tripartizione, è stato rilevato che contestando che il CP_6
viale sia in possesso dei convenuti, abbia dedotto d'esserne sia proprietario con agli altri congiunti, eredi sia possessore, deplorando i comportamenti dei condomini che CP_6
non si limitino a esercitare la servitù di passaggio pedonale, carraio e per sottoservizi, come sancita dai loro atti d'acquisto di unità abitative e box nei fabbricati all'interno del Parco
HE, ma l'abbiano aggravata con la pretesa di parcheggiare le loro auto.
La riconduzione all'azione negatoria è stata ritenuta invitta dalle difese dei convenuti che hanno opposto la condominialità della strada, in continuità con la giurisprudenza nomofilattica secondo cui “L'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come negatoria servitutis, poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene” (Cassazione n. 8694/2019).
Neanche è stata creduta interferente con la qualificazione della domanda opzionata l'eccezione di alcuni convenuti di avere sempre esercitato la servitù anche parcheggiando liberamente i veicoli lungo il viale, avendo il primo giudice prestato adesione all'orientamento – ancorché non univoco – della giurisprudenza secondo cui “Il parcheggio
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di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari” (Cassazione n. 8137/2004; n. 1551/2009 che ha escluso la possibilità della reintegra nel possesso;
Cassazione n. 23708/2014 che ha dichiarato nullo per impossibilità dell'oggetto il contratto che riconosca o costituisca una servitù di parcheggio di autovetture;
Cassazione n. 5623/2019 che ha negato meritevolezza all'interesse perseguito dalle convenzioni costitutive di servitù personali o irregolari aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo).
Per la natura solo personale dell'utilità del parcheggio, non è parsa contraria alla tesi opzionata la sentenza della Cassazione n. 7561/2019 che, chiarendo suoi precedenti arresti, ha escluso un'assoluta preclusione alla configurabilità della servitù volontaria di parcheggio, ammettendola tuttavia solo se espressamente prevista da un titolo convenzionale, osservando che alcuna servitù volontaria è stata allegata esistente nel caso sub judice.
Infine, nell'escludere che l'azione così qualificata si trasformi in rivendica per l'eccezione di usucapione della proprietà dell'intero viale, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza secondo cui “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione” (Cassazione n. 14734/2018; n. 28865/2021; n.
8137/2004).
Il primo giudice ha stigmatizzato che i convenuti, nell'allegare di avere sempre liberamente parcheggiato le loro auto, non hanno dedotto di aver usucapito la proprietà di un posto di sosta specifico.
4. Il Tribunale ha dichiarato che la strada privata del Parco HE, in PO alla via
Manzoni n. 50 (in catasto foglio 188, particella 840) che discende dal cancello di ingresso del
7 Corte d'Appello di PO - sezione seconda viale e, con andamento curvilineo, collega i vari fabbricati insistenti su detto parco, suddivisi in vari condominii, arrestandosi in uno spiazzo oltre il quale non è possibile procedere, è di proprietà esclusiva anche di , insieme ad altri eredi non parti del Controparte_6 CP_6 giudizio (senza pregiudizio per il processo in ragione di quanto già detto sul litisconsorzio).
Così ha inferito dalla documentazione prodotta e dall'esito delle consulenze a firma dell'ing.
pienamente condivise e esaurienti anche quanto alle risposte alle obiezioni Persona_1
delle parti, tramite le quali, basate su atti utilizzabili perché acquisiti nel contraddittorio con le parti in lite, sono state ricostruite le vicende della particella 840.
Dalla consulenza d'Ufficio il Tribunale ha ricostruito le vicende del viale conteso per il parcheggio, a principiare dall'atto di compravendita per notaio del 6 aprile Persona_2
1949 con cui ha acquistato da terzi un grosso appezzamento di terreno Controparte_17 con case coloniche e deposito, con ingresso dalla via Manzoni n. 50, nel catasto rustico di
PO sez. Chiaia alla partita 439 foglio 9 numeri 21, 25, 26, 36 e 48, passando per il primo atto di trasferimento degli anni 1961-1962.
In dettaglio, il giudice di prime cure ha richiamato la scrittura privata del 24 marzo 1961 tra e la cooperativa edilizia “Scuola Fiorelli” in cui, a corredo del successivo Controparte_17 rogito, è scritto che “ è proprietario tra l'altro di un appezzamento di terreno in Controparte_17
PO alla via Manzoni 50, estensione di mq. 850 circa, riportato in catasto di PO, sezione Chiaia alla partita 27042, folio 9, facente parte della particella 36” e che “fino alla realizzazione della intera rete viaria che ha in animo di costruire nella ipotesi che gli sia consentito di attuare un CP_6 programma di costruzione e di adattamento a parco della intera zona di sua attuale proprietà, sarà consentito alla cooperativa ed ai suoi aventi causa, anche l'accesso su via Manzoni attraverso l'attuale rampa che sarà raccordata con la futura proprietà della cooperativa stessa a mezzo di un tratto di strada che il andrà sin da ora a costruire”, con la precisazione che “qualsiasi progetto o CP_6 disegno comunque attualmente esistente sia per le rete stradale completa o parziale che per quella di fognatura, non è vincolante per il il quale sarà … libero di decidere e provvedere al CP_6 riguardo, come meglio gli aggraderà e dove più riterrà opportuno e nel modo più conveniente per la valorizzazione della restante sua proprietà, senza che alcuna obiezione possa essere elevata a riguardo.
Ben inteso, per quanto in particolare si riferisce alla strada, alla rete di illuminazione, alla fogna
(escluse le sue derivazioni private), si precisa che le stesse saranno e dovranno sempre essere condominiali”.
8 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Ha poi richiamato l'atto di compravendita per notaio del 12 luglio 1962 tra le stesse Per_3
parti con cui “ cede, vende ed aliena, da unico ed assoluto proprietario con ogni Controparte_17
garanzia di fatto e di diritto a favore dell'altra costituita … Controparte_18 la piena libera ed assoluta proprietà di parte del suolo innanzi descritto, sito in PO alla via
Manzoni n. 50” con la precisazione che “allo scopo di consentire alla cooperativa Fiorelli un accesso su via Manzoni … concede a favore del suolo compravenduto e del fabbricato che la CP_6 cooperativa Fiorelli ha in animo di realizzare su di esso ed a carico della restante proprietà CP_6 la servitù di passaggio che si eserciterà dal muro di cinta lato nord della cooperativa stessa fino alla detta via Manzoni ed in concomitanza all'esercizio di analogo diritto da costituirsi a favore di altre porzioni di suolo o proprietà aliene”, corredata da una coeva scrittura in cui si specifica che “a maggior chiarimento di quanto convenuto nell'atto per notaio in pari data all'articolo 8, si Per_3 precisa che l'esercizio della servitù di passaggio lascia libero al signor il diritto di mutare CP_6 in ogni tempo e quindi dopo la consegna della strada carrabile di cui all'articolo ottavo del richiamato rogito per notaio purché a spese e cure sue e dei suoi aventi causa, i percorsi ed i tracciati della Per_3 strada di accesso su via Manzoni al fine della migliore utilizzazione della sua restante proprietà e senza che la cooperativa Fiorelli possano opporre alcunché essendo loro comunque garantito l'accesso su via Manzoni attraverso una strada carrabile. Analogo criterio verrà seguito per il definito assetto del sistema fognario. Da ultimo le parti intendono riaffermare che la eventuale utilizzazione temporaneamente esclusiva della strada di accesso su via Manzoni, nonché della fogna non costituisce alcun presupposto per la costituzione di autonomo diritto di proprietà o di uso esclusivo rimanendo sempre sia la strada, sia la fogna comunque esse possano presentarsi nel tempo, di carattere condominiale”.
Il Tribunale ha poi esaminato la vendita alla cooperativa edilizia “ , Controparte_19 avvenuta tramite due atti: compravendita per notaio del 9 maggio 1964 in cui Persona_4
è scritto che “ cede, aliena e trasferisce … l'appezzamento di terreno di Controparte_17 complessivi mq. 550 circa sito in PO alla via Manzoni 50 …”, ugualmente con la precisazione che “l'intero appezzamento di sua proprietà sarà attraversato da una strada privata di lottizzazione larga metri 6 compreso eventuali marciapiedi della superficie complessiva di circa mq 1700/2000 oltre
i tratti di diramazione per raggiungere i singoli fabbricati che da via Manzoni, varco successivo al civico 50” sulla quale “a vantaggio dell'appezzamento di terreno oggetto della presente vendita e dell'edificio che su di esso verrà costruito” ha costituito servitù perpetua di Controparte_17
passaggio, precisando che “allorché quale proprietario della strada servente Controparte_17
9 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
deciderà, a suo insindacabile criterio, di effettuare l'impianto di illuminazione elettrica della strada stessa tutti i proprietari degli edifici … sono obbligati a sostenere la spesa di manutenzione della strada” e scrittura privata dell'8 ottobre 1967 in cui si specifica che “ consentirà in via CP_6
definitiva che la coop. fruisca del diritto di passaggio e conseguente ingresso al CP_19
fabbricato dalla parte anteriore, cioè da ed attraverso il viale di sua proprietà”. Parte_7
Altrettanto si è esaminata sia la vendita alla cooperativa edilizia Amoena Domus “C.E.A.D.” attuata con l'atto per notar del 20 luglio 1964, di cui sono state riferite le indicazioni Per_5
simili alle precedenti riguardanti la nota via, particolarmente la precisazione che la servitù perpetua di passaggio insiste sulla strada privata di lottizzazione di proprietà per CP_6
la sua totale estensione, sia la vendita alla cooperativa edilizia Controparte_20
“C.E.N.A.D.” con atto per notar del 12 gennaio 1968, con analoga pattuizione. Per_5
Il primo giudice non ha lesinato di valutare gli atti di vendita dei singoli appartamenti, principiando da quelli all'interno del condominio “Casa Del Fiore”, edificato direttamente da Controparte_17
È stato così esaminato l'atto per notar del 28 dicembre 1966 in cui è scritto che Per_6
all'appartamento si accede da strada privata interna di lottizzazione che si precisa, “salvo eventuale e successiva cessione agli utenti … di proprietà del venditore il quale potrà anche variarne
l'attuale tracciato per le maggiori esigenze della zona senza che l'acquirente possa opporvisi”, su cui il con il medesimo atto ha costituito servitù perpetua di passaggio “eccezione fatta CP_6 bene inteso per i vialetti che sono e saranno a servizio esclusivo dei singoli corpi di fabbrica ai quali potranno dal venditore essere alienati. La detta servitù si eserciterà contemporaneamente al medesimo diritto che il venditore ha concesso od andrà a concedere a favore di terzi o di fabbricati di proprietà aliena che sorgeranno fuori o dentro il comprensorio di cui al citato piano di lottizzazione generale”.
A questo punto, il Tribunale ha – sempre avvalendosi delle attività del suo ausiliare - ricostruito le vicende catastali della particella 840 su cui insiste il viale di causa e, dopo avere chiarito che l'attuale foglio 188 deriva dal vecchio foglio 9, è pervenuto alla conclusione che questo e la prefata particella sono generate dalle corrispondenti particelle 21, 25, 26 e 36 indicate dall'atto del 1949. Per_2
A tale affermazione è pervenuto in base al prospetto di corrispondenza di quanto l'ing. Per_1 ha indagato all'Agenzia del Territorio (mappa di revisione catastale dal 16 settembre 1955 al 24 agosto 1965; mappa terreni dal 16 aprile 1950 al 22 maggio 1992; mappa fabbricati dal
1957 al 1960) e alla coerenza tra i limiti di confine.
10 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
5. Si è quindi affrontata l'obiezione della condominialità della strada ai sensi dell'art. 1117
c.c., cominciando dal principio nomofilattico condiviso dal Tribunale secondo cui “In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune
o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri” (Cassazione n. 26766/2014).
È stato osservato che nel primo atto di trasferimento del 12 luglio 1962 e nei successivi ha riservato a sé la proprietà esclusiva della strada de qua vertitur e che Controparte_17 attualmente insiste sulla particella 840 del foglio 188, con conseguente esclusione della sua qualità condominiale o comune ai condomini, a cui vantaggio accede la mera servitù di passaggio e sottoservizi.
Non è parsa utile a sostenere il contrario la normativa sulle trascrizioni in quanto rivolta alla soluzione dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa, non venendo in rilievo neanche l'art. 2652 c.c. poiché in nessun atto di compravendita risulta trasferita in modo espresso una quota di comproprietà della strada, sempre qualificata privata (non rilevando diverse indicazioni nei rogiti successivi, avendo a monte riservato a sé la CP_6 proprietà).
Indi sono state considerate le dichiarazioni di successione del 29 giugno 1979 e del 17 maggio 2004 da cui è emerso che a sono succeduti i figli , , Controparte_17 CP_21 CP_14
SC e;
che il primo è deceduto ab intestato il 19 marzo 1979; che HE Per_7
e sono figli di , deceduto ab intestato il 19 novembre 2003. Controparte_17 CP_21
Ciò per validare la provenienza dei beni trasferiti all'attore con l'atto per notar
[...]
del 23 dicembre 2014, di cui sono stati apprezzati i trasferimenti anche intermedi ER
(compravendite del 20 novembre 2006), ritenendosi irrilevante l'eventuale mancato inserimento, nelle diverse dichiarazioni di successione, di taluna particella (362 e 363) da cui
è scaturita l'attuale 840 atteso che ai fini della titolarità attiva è sufficiente che i de quibus siano deceduti ab intestato, che sia provata la delazione e che sussistano le condizioni per l'accettazione tacita.
11 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Ancora, è stata esaminata la testimonianza di resa all'udienza del 6 luglio Testimone_1
2021, a dire del quale “Sul viale non vi sono spazi delimitati per parcheggiare né sarebbe possibile
a causa della strada stretta a doppio senso e mio fratello che è proprietario del viale non vuole che si parcheggi e si lamenta da circa 5 anni ma in realtà ognuno continua a sostare in modo selvaggio spesso bloccando anche l'accesso ai box privati. Siamo spesso costretti a chiamare il portiere di notte per far spostare le auto” e i rilievi fotografici dei luoghi, effigianti sul viale privato cartelli con la relativa dicitura, installati dai CP_6
Dai continui solleciti del per trovare un accordo per la stipula di un contratto CP_6 avente ad oggetto una facoltà di parcheggio a titolo oneroso;
dai verbali delle assemblee condominiali del 19 maggio 2008, del 19 maggio 2009 e del 20 aprile 1990 in cui si qualifica la strada come privata dei dalla mail di dell'8 novembre 2015; CP_6 Parte_1 dalla copia dei prospetti forniti ai dall'amministrazione e relativi all'elenco dei CP_6
morosi nel pagamento delle somme attinenti ai servizi comuni del Parco HE nonché dalla raccomandata del 7 luglio 2013 a firma dell'amministratore delle parti comuni e rivolto ai per lavori urgenti da effettuare nel viale oggetto di causa, il primo CP_6
giudice si è ulteriormente persuaso della fondatezza della domanda attorea.
6. L'eccezione di usucapione del diritto di proprietà è parsa priva di prova idonea a sostenerla.
Ad avviso del Tribunale i convenuti avrebbero dovuto chiedere di dimostrare non già la mera sosta libera dei veicoli lungo il viale, ma di avere posto in essere atti univoci di possesso ad excludendum (recinzione o delimitazione, sbarramenti, catene, cancelli), a carattere permanente, diversamente il parcheggio integrando solo una molestia dell'altrui diritto reale, cadente nella illegittima innovazione vietata dall'art. 1067 c.c. di aggravamento della situazione del fondo servente, di cui si è con ragione chiesta e ordinata la cessazione attraverso la condanna a rimuovere i veicoli dalla strada del e a non parcheggiare CP_6
sul suddetto viale.
L'interesse attoreo a tale statuizione è stato riconosciuto esistente e fondato nell'art. 1065 c.c. secondo cui “Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”.
12 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Il primo giudice ha osservato come i convenuti abbiano fallito l'onere su di sé gravante di provare che la servitù costituita per iscritto in loro favore comprenda oltre al passaggio anche la facoltà di parcheggiare.
L'ordine è stato esteso anche alle consorti di e di , CP_8 Parte_6
comproprietarie degli immobili in cui risiedono con il coniuge intestatario del veicolo.
7. Non ha invece trovato accoglimento la domanda risarcitoria avendo il primo giudice escluso la ristorabilità del danno in re ipsa, con richiami agli arresti a Sezioni Unite della
Corte.
8. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.
LA SENTENZA N. 1324/2022
Per quello che interessa (non avendo impugnato la decisione e i coniugi Controparte_12
e la cui sorte è stata differente e il giudizio continuato) anche CP_11 Controparte_13
la decisione che ha riguardato gli appellanti , e Controparte_3 CP_4 [...]
(sentenza n. 1324/2022 che ha pronunciato sui giudizi iscritti ai n.r.g. Controparte_5
3215/2017, 3218/2017, 3224/2017 e 17289/2017) ha speso analoghi argomenti e si è fondata sulla stessa consulenza tecnica dell'ing. Per_1
Con specifico riferimento alle parti di questo giudizio, il Tribunale ha osservato che CP
, proprietario dell'auto Audi tg. DF715EB, come da visura P.R.A. e rilievi CP fotografici, è individuabile autore della sosta sulla strada privata.
Altrettanto condomino e proprietario dell'autoveicolo Fiat Panda tg. Controparte_5
NAP01802.
Per l'effetto è stato loro ordinato di cessare qualsivoglia turbativa dell'altrui diritto di proprietà, con condanna a rimuovere i propri autoveicoli dalla strada del e a non CP_6 parcheggiarvi oltre.
Alla condanna è stata associata moglie del , ritenuta anch'ella CP_4 CP
autrice di turbativa dell'altrui diritto essendo proprietaria dell'immobile in cui risiede con il coniuge intestatario del veicolo che viola l'altrui proprietà e avendo prestato adesione quantomeno morale al comportamento di questi, senza dimostrazione alcuna d'averne contestato la condotta.
GLI APPELLI RIUNITI
Le due omologhe sentenze sono state impugnate tempestivamente, nei termini di seguito indicati. 13 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
All'esito dei motivi di cui segue la distinta trattazione tutti gli appellanti hanno chiesto, con la riforma delle due sentenze, il rigetto delle domande attoree.
In tutti i giudizi si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_6 condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite.
Senza proporre appello incidentale ha chiesto d'integrare la condanna dei convenuti odierni appellanti in maniera da riconoscere all'istante il diritto di apporre dissuasori e altri limiti alla sosta delle vetture altrui.
L'istanza sospensiva della sentenza impugnata dai coniugi è stata Parte_8 respinta.
Con ordinanza del 23 febbraio 2023 è stata disposta la riunione al giudizio di più risalente pendenza sul ruolo delle cause iscritte con n.r.g. 1367/2022, 1440/2022, 1448/2022 e
1457/2022 perché connesse (in parte soggettivamente) e avvinte dalla decisione sulla medesima questione.
Sono stati acquisiti i fascicoli cartacei di primo grado e accertata la visibilità di quelli telematici.
Non è stata svolta altra attività istruttoria in grado di appello.
N.R.G. 1329/2022
Con appello notificato il 24 marzo 2022 e iscritto a ruolo il 28 marzo 2022 e Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 1333/2022 con cui il Tribunale di PO ha Parte_2
definito i giudizi riuniti di primo grado n.r.g. 3214/2017, 3216/2017, 3217/2017, 3219/2017,
3221/2017, 3222/2017 e 3225/2017 che ha accolto la domanda promossa da Controparte_6 volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di alcuni proprietari nei fabbricati accessibili dalla via Manzoni n. 50 di PO a parcheggiare la rispettiva vettura in loro titolarità sulla strada privata del “Parco HE”, in catasto al foglio 188, particella 840, di cui si è dichiarato proprietario giusta atto per notar del 23 Persona_8
dicembre 2014, ordinando loro e a , , Persona_9 CP_2 CP_7
, , , e Parte_3 Parte_6 CP_8 CP_9 Parte_4
la cessazione di qualsivoglia turbativa, condannandoli a rimuovere i propri Parte_5
autoveicoli dalla prefata via e a non parcheggiarvi, con rigetto della domanda risarcitoria e spese di lite e di consulenza a carico dei convenuti in solido.
L'appello è stato affidato a tre motivi.
14 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
1. A parere degli appellanti, che hanno formulato il primo motivo d'impugnazione in maniera articolata (declinandolo in tre aspetti), il giudice di prime cure avrebbe a torto accolto la domanda di actio negatoria servitutis ancorché non abbia Controparte_6 dimostrato (e inizialmente neanche allegato) di avere il possesso del bene, nemmeno in via presuntiva, pur gravando su di lui la probatio diabolica, affatto assolta.
Hanno anche obiettato che il possesso del fondo destinato a strada di lottizzazione per l'accesso ai fabbricati appartenga ai condomini e che vada applicato quindi l'art. 1117 c.c., con ciò che ne consegue in termini di presunzione di condominialità, per vincere la quale l'avversario avrebbe dovuto documentare d'avere trattenuto a sé la proprietà delle parti altrimenti comuni, cosa non avvenuta al tempo delle prime cessioni immobiliari.
A proprio favore hanno richiamato le testimonianze rese da e da Testimone_1 [...]
all'udienza del 6 luglio 2021, indicati dallo stesso attore, oltre ai provvedimenti Tes_2
interdittali di reintegra nel possesso favorevoli ai condomini, pronunciati dallo stesso
Tribunale di PO (ordinanze n.r.g. 28883/2018 e 17045/2019).
Altro errore del quale si è opinata la commissione è stato indicato nell'avere il Tribunale creduto valido il titolo proprietario posto dal a fondamento della sua azione. CP_6
Al contrario, a parere degli appellanti, le indagini peritali compiute dall'Ufficio avrebbero evidenziato difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali, esiziale alla stesa validità della compravendita per notar del 23 dicembre 2014, essendo inveritiere le ER dichiarazioni ivi recate sulla provenienza del bene e nullo il rogito mancando della dichiarazione ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 come richiesta dall'art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Ampie critiche sono state mosse alla consulenza tecnica, a parere degli appellanti irregolarmente eseguita, al punto d'averne denunciato l'autore alla Procura della
Repubblica.
Le contestazioni all'affermazione dell'esistenza di un titolo dominicale in capo all'attore sono state basate sia sulle notazioni critiche del proprio perito di parte, sia sui documenti recati dalla relazione peritale dello stesso attore per riscostruire le vicende delle particelle
362 e 363 del foglio 188, mai cadute nella successione del remoto dante causa:
[...]
CP_17
15 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Alla relazione peritale dell'ing. (e alla sentenza che non ne ha pronunciato la Persona_1
nullità pure denunciata per l'acquisizione motu proprio di documentazione non prodotta dalle parti) si è contestato il difetto di avere, in base al solo catasto che non dimostra affatto l'effettiva proprietà, acquisito e utilizzato documentazione non depositata in atti e reperita successivamente, violando il principio dispositivo. Dettagliate contestazioni hanno riguardato gli accessi e le richiese documentali all'Agenzia del Territorio, nonché l'epoca delle estrazioni degli atti dall'Ufficio durante lo svolgimento dell'incarico (interessato da numerose richieste di chiarimenti che, sebbene resi, sarebbero stati comunque inappaganti).
2. Con il secondo motivo di appello è stata censurata l'affermazione del Tribunale secondo cui sussisterebbe la proprietà attorea del fondo conteso, e invece ribadita la tesi – contenuta nella propria eccezione riconvenzionale - della sua natura condominiale, in ragione dell'uso, dell'utilità e della funzione cui il viale è stato destinato, con richiami alla presunzione dell'art. 1117 c.c..
Per confutare la conclusione del primo giudice secondo cui il fondo pervenuto all'attore nel 2014 sia quello acquistato da nel 1949 in ragione di Controparte_6 Controparte_17
una riserva di proprietà in favore del secondo, riserva ripetuta nei trasferimenti successivi,
è stato osservato che la strada attualmente esistente non è la stessa descritta dai primi atti di trasferimento immobiliare, essendo stata creata solo a seguito della lottizzazione a vantaggio delle cooperative edilizie. Inoltre, il titolo esaminato dal Tribunale per pervenire alle sue conclusioni riguarderebbe un appartamento (interno 9 nel fabbricato “Casa del
Fiore”) diverso da quello di loro appellanti (interno 14).
A dimostrare la natura comune della strada si è richiamata la delibera del 14 dicembre 1987 che ha approvato il regolamento condominiale dei servizi comuni che include la strada, al cui limite è stato anche apposto un cancello per cui l'ente gestorio ha chiesto – ed ottenuto, al pagamento dei relativi oneri – il passo carrabile.
L'uso condominiale è stato inferito dall'essere il sedime stradale terreno di risulta del piano di lottizzazione dell'intero terreno conseguito da con l'atto per notar Controparte_17
del 1949 cui dalla metà degli anni '60 fino al 2005 è mancata un'autonoma esistenza Per_2
ed intestazione catastale e che neanche è stata inserita nella denuncia di successione del de cuius.
16 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
A dimostrare la natura condominiale, oltre le osservazioni già spese, i documenti assembleari e le ordinanze possessorie, sarebbe stata utile la prova testimoniale di cui si è deplorata l'ingiusta esclusione.
3. Con il terzo motivo di appello si è lamentata omessa pronuncia sull'esistenza del diritto di servitù in favore degli appellanti sul fondo in questione e sulla sua ampiezza: se solo di passaggio ovvero, più correttamente a loro avviso, anche di parcheggio.
Il Tribunale, secondo gli appellanti, non avrebbe dovuto accertare l'esistenza della proprietà in capo a bensì l'esistenza del diritto di servitù in capo agli appellanti, Controparte_6 interrogandosi se tale diritto ricomprenda anche la facoltà di parcheggio.
Indicazioni dell'esistenza del diritto in parola avrebbero dovuto trarsi dalla prova testimoniale - ingiustamente quanto immotivatamente esclusa - sulle modalità di esercizio di fatto della servitù, dalle delibere condominiali che hanno riguardato la regolamentazione della sosta (del 17 novembre 1985, del 15 settembre 1989, del 20 aprile 1990, del 30 maggio
1992 e del 19 maggio 2008) nonché dalle foto aeree eseguite dall'aeronautica militare in data
4 settembre 1990 e dal il 20 agosto 1986 e il 29 aprile 1992. Parte_9
Dai superiori argomenti il Tribunale avrebbe dovuto approdare alla conclusione che i condomini hanno gestito e regolamentato la servitù anche di parcheggio in quanto diritto proprio.
In ultimo, gli appellanti hanno richiamato il principio nomofilattico per il quale alla valida costituzione negoziale della servitù non necessita l'indicazione espressa dell'estensione delle modalità del suo esercizio, eventuali lacune essendo colmate dagli artt. 1064 e 1065
c.c..
N.R.G. 1367/2022
, con citazione notificata il 25 marzo 2023 e iscritta a ruolo il 30 marzo Controparte_1
2022, ha anch'ella impugnato la sentenza n. 1333/2022 chiedendone la riforma per due ampi e concorrenti motivi.
1. Nel suo primo motivo la ha lamentato violazione dell'art. 949 c.p.c. in relazione CP_1
all'art. 2697 c.c..
Ha contestato la qualificazione della domanda attorea come operata dal primo giudice che ha evidentemente condiviso la precisazione che la difesa del ne ha fatto nella CP_6
prima memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. e che avrebbe importato una sostanziale inversione nell'accertamento della fondatezza delle contrapposte pretese. 17 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
A parere dell'appellante, prima di esaminare la bontà della tesi della condominialità dei beni contesi prospettata da ella appellante, già convenuta, sarebbe occorso che l'attore dimostrasse il suo diritto dominicale, dovendo la prova dei fatti impeditivi seguire – e non precedere – quella dei fatti costitutivi, in onere di chi assume l'iniziativa processuale.
Indi ha considerato come l'attore, per ottenere ragione delle sue pretese, avrebbe dovuto dimostrare il personale suo possesso, cosa invece del tutto mancata per essere questo in testa ai condomini.
Ha osservato come il suo stesso avversario le abbia riconosciuto il possesso del viale per la sosta, e così anche a tutti gli altri condomini convenuti, e come, prima di lei, ai suoi danti causa, negando che la sua condotta possa essere stata semplicemente tollerata dal CP_6
Ha quindi negato verità all'affermazione scritta in sentenza secondo la quale il si CP_6 sarebbe dichiarato non solo proprietario unitamente ai suoi congiunti del viale conteso, ma anche possessore di questo, cosa smentita dalla lettura della citazione e della prima memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. utile a precisare la domanda.
Ha stigmatizzato il fatto che solo con la seconda memoria istruttoria bbia allegato CP_6
di non avere mai autorizzato la sosta e di averla da sempre solo tollerata in ragione di rapporti di buon vicinato.
Anche la ha evocato a dimostrazione della cosa la deposizione testimoniale di CP_1
(“ho sempre visto macchine diverse parcheggiate lungo la strada, da oltre venti Testimone_2 anni, su un lato quando si scende sono sulla sinistra e poi ovunque ci sia spazio”) e quella raccolta da (“le persone parcheggiano da diversi anni”), oltre all'ordinanza che ha Testimone_1
definito, in data 17 – 29 gennaio 2019, il giudizio possessorio introdotto dai coniugi Pt_1 che ha escluso, per la diuturnitas delle condotte di sosta, la mera tolleranza altrui.
Neanche nella documentazione proveniente dall'amministrazione condominiale (elenco morosi, inviti a lavori urgenti sarebbe contenuta la prova del possesso comunque acquisito dall'attore in data successiva. CP_6
Altra reprimenda ha riguardato la mancanza del titolo d'acquisto della strada in testa all'attore e, viceversa, l'omessa considerazione per la sua destinazione e totale asservimento ai fabbricati diversamente irraggiungibili.
Ha confutato la ricostruzione dei titoli di provenienza quale eseguita dal C.T.U., particolarmente quanto alle particelle 362 e 363, osservando come non siano stati mai coinvolti i diritti all'eredità di antico proprietario giusta atto per notar Controparte_17
18 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Vella del 4 aprile 1949, ma solo atti traslativi insufficienti per ritenere la strada contesa realmente pervenuta all'attore. Per_1 Richiamando la relazione ipocatastale ventennale del notaio allegata alle osservazioni alla C.T.U. e lo stralcio di quota a firma del notaio del 27 giugno 1997, ha Persona_11
osservato come le prefate consistenze, fuse con altra nella particella 840 (frazionamento del
6 dicembre 2005), non siano affatto cadute nella successione di (aperta Controparte_17
nel 1979 dopo alcuni anni dalla nascita del Parco e delle prime compravendite datate negli anni '60), sottolineando come esse non abbiano avuto più l'utilizzabilità a scopo agricolo ab origine. Ha quindi decisamente negato che la strada oggetto di causa abbia mai costituito, prima del frazionamento dell'anno 2005, una unità immobiliare autonoma.
2. Nel secondo motivo d'appello ha protestato violazione e falsa Controparte_1 applicazione dell'art. 1117 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., assumendo che la sua qualità di condomina del fabbricato “Casa del Fiore” con i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le parti comuni risultanti tali per legge, destinazione o regolamento condominiale esistente, giusta atto per notar del 4 gennaio 2012 da e Per_12 Controparte_17 CP_22
, le dia agio d'usare il viale per la sosta della sua vettura e che per la tutela del suo
[...] diritto non sia richiesta la rigorosa prova della rivendica. Ha negato che il primo venditore abbia riservato a sé la proprietà del viale, richiamando attenzione al fatto che nessun riferimento a simile riserva sia presente nel suo titolo d'acquisto che neanche menziona una servitù perpetua di passaggio, a dimostrazione che si verte in tema di condominialità.
N.R.G. 1440/2022
, e , con citazione in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
appello notificata il 25 marzo 2022 e iscritta a ruolo il 4 aprile 2022, hanno impugnato la sentenza n. 1333/2022.
1. Protestando, nel primo motivo d'impugnazione, violazione dell'art. 949 c.c. e dell'art. 2697 c.c., gli appellanti hanno osservato che il non abbia provato il titolo posto a CP_6 fondamento della domanda di actio negatoria servitutis, ossia il possesso dell'area contesa tra le parti del giudizio, deplorando l'insufficiente allegazione da parte sua della proprietà della strada al fine di inibire la sosta lungo di essa da coloro che, secondo l'attore, pretenderebbero di eseguirla senza né titolo né autorizzazione. Hanno ribadito di avere destinato a parcheggio dei propri veicoli l'area contesa d'accesso al fabbricato in condominio, come tutti gli altri condomini fin dall'acquisto dei rispettivi appartamenti, e come in precedenza fatto 19 Corte d'Appello di PO - sezione seconda dai loro danti causa. A conferma dei loro asserti hanno richiamato l'esito del giudizio possessorio introdotto dai coniugi;
la testimonianza di , Parte_10 Testimone_2
e di le delibere assembleare del 15 settembre 1989 e del 20 aprile 1990, Testimone_1 del19 maggio 2009.
2. Altro errore – deplorato con il secondo motivo di appello - è stato indicato nell'accoglimento della domanda attorea nonostante il non abbia affatto provato CP_6
il suo diritto di proprietà sul fondo oggetto di negatoria servitutis.
A loro parere il giudice di prime cure, attesa la genericità allegatoria e la carenza probatoria, non avrebbe dovuto soccorrere l'attore affidando la ricerca del titolo ad un proprio ausiliare che, in ogni caso, neanche quando è stato richiesto dell'integrazione delle insufficienti risposte ai quesiti, avrebbe potuto offrire dimostrazione della provenienza del bene all'attore.
Hanno invero richiamato, condividendola, la dichiarazione del C.T.U. pagina 8 della sua perizia ove è scritto che “… la strada oggetto della presente consulenza giunge agli attuali proprietari attraverso una serie di atti … suffragate solo, semplicemente da dichiarazioni formulate dai costituiti tra i quali è stato sottoscritto l'atto di compravendita”.
È stato quindi effettuato un excursus delle vicende interessanti le consistenze catastali contese, specificamente n. 362 e 363, con menzione della relazione ipocatastale ventennale Per_1 del notaio , fino a ritenere che né alla nascita del Parco con le prime compravendite immobiliari da negli anni '60 del secolo scorso, né all'apertura della Controparte_17
successione di costui nel 1979, la strada aveva alcuna autonoma identificazione catastale, conseguita solo nel 2005 e che, non rependosene indicazione in nessun atto successivo alla lottizzazione (a principiare dalla denuncia di successione di nel 1979) Controparte_17 tutta l'artificiosa variazione catastale del 2005, di mezzo secolo successiva e strumentale all'atto per notar del 2006 e per notar del 2014, non potrebbe mai Per_13 ER
validare la tesi attorea d'avere conseguito il bene in oggetto.
Secondo gli appellanti, l'escamotage attuato con la variazione catastale del 2005 avrebbe attuato l'appropriazione delle “particelle fantasma” 362 e 363, ancorché queste non possano ritenersi ereditate dai per non essere incluse nell'asse di e CP_6 Controparte_17 benché su di loro siano maturati diritti di terzi.
È stata infine ribadita l'assenza di elementi certi da cui escludere l'operatività della presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c.. 20 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
3. Con il terzo motivo dell'appello si è censurata la decisione che ha riconosciuto esistente la legittimazione di nonostante questi non abbia dimostrato la riserva dal Controparte_6
suo dante causa delle parti altrimenti trasferite ai condomini acquirenti e il suo interesse ad agire che sarebbe insussistente in ragione del fatto che la servitù esistente sul viale esautorerebbe ogni possibilità di goderne solitariamente dal suo titolare. È stata invero esclusa nella condotta deplorata la fisionomia della turbativa, con richiami alla giurisprudenza nomofilattica per la quale il parcheggio non si atteggia a servitù autonoma ma a mera comodità. Meno che mai la sua pratica potrebbe integrare aggravamento a carico del fondo servente.
N.R.G. 1448/2022
Con analoga impugnazione iscritta a ruolo il 4 aprile 2022 ha a sua volta CP_2
gravato d'appello la medesima sentenza n. 1333/2022, sostenendone l'erroneità e concludendo per la sua riforma.
1. Con un primo motivo ha opinato anch'ella che il giudice di primo grado abbia violato l'art. 949 c.c., facendo mal governo del principio sulla distribuzione dei carichi probatori. A suo parere avrebbe dovuto fare di più di limitarsi ad allegare il titolo di Controparte_6
proprietà, non bastando alle sue ragioni l'avere, solo con la seconda memoria istruttoria, dichiarato d'avere semplicemente tollerato per buon vicinato le soste dei condomini. Ha quindi ricordato le deposizioni testimoniali di e di e Testimone_2 Testimone_1
l'interdetto possessorio vittoriosamente ottenuto dal Pt_1
2. Indi, nella seconda doglianza, ha anch'ella negato che l'attore abbia provato il CP_6 suo titolo di proprietà sul fondo per il quale ha agito in negatoria servitutis. Ha opinato l'insufficienza dell'atto per notar del 23 dicembre 2014 le cui lacune mai ER sarebbero colmabili – né lo sarebbero state concretamente – dalla consulenza redatta dall'ing. Alla relazione - e ai numerosi quanto insoddisfacenti chiarimenti che Per_1
l'ausiliare tecnico ha reso all'Ufficio - ha mosso ampia critica, fondata sulla negazione che le particelle 362 e 363 confluite nella particella 840 del foglio 188, oggetto dell'atto ER
siano cadute nell'eredità di né che questi abbia riservato a sé la proprietà Controparte_17
del viale del parco e del supercondominio. Ha quindi richiamato l'arresto della Corte regolatrice (Cassazione civile, n. 27363/2021) riguardante la presunzione di condominialità.
3. Quale terza ragione d'appello ha negato l'esistenza della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in testa al in ragione della pervasività della servitù sulla CP_6
21 Corte d'Appello di PO - sezione seconda strada e sulle sue pertinenze, essendo incluso, a suo parere, nel passaggio anche il diritto di parcheggiare.
4. Con il quarto motivo d'appello si è contestata la qualificazione giudiziale data alla domanda. Ad opinione dell'appellante, sarebbe stato negletto il fatto che sul viale è stato pacificamente esercitato il possesso dei condomini e di terzi e l'immanenza su di esso del diritto di servitù di passaggio, con tutto ciò che ne consegue anche sui marciapiedi, confermato dalla C.T.U. e dalle ammissioni dello stesso attore.
N.R.G. 1457/2022
, e con la citazione notificata tra il 25 e il Controparte_3 CP_4 Controparte_5
28 marzo 2022 e iscritta a ruolo il 4 aprile 2022, hanno impugnato la sentenza n. 1324/2022 del medesimo Tribunale partenopeo in eadem rem che ha dichiarato cessata la materia del contendere nella causa tra e;
ha separato la causa tra Controparte_6 Controparte_12
da un lato, e e , dall'altra, e ha accolto le Controparte_6 CP_11 CP_23 domande attoree, accertando – allo stesso modo dell'altra statuizione - inesistente il diritto a parcheggiare sulla strada privata del Parco HE sita in PO alla via Manzoni
n. 50, ordinando ai convenuti di cessare qualsivoglia turbativa di tale diritto di proprietà, con condanna degli autori a rimuovere i propri autoveicoli dalla strada di proprietà del e a non parcheggiare sul suddetto viale, rigettando la domanda risarcitoria e CP_6 regolando le spese secondo soccombenza.
L'appello è stato articolato in quattro motivi.
1. Con il primo motivo di gravame, è stata contestata la decisione di ritenere inesistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato attivo e passivo.
Si è contestata la soluzione del Tribunale di distinguere i giudizi introdotti dal in CP_6 due gruppi, cui sarebbe seguita un'ingiustificata e discriminatoria statuizione sulle spese, anche di consulenza tecnica.
2. Con il secondo motivo di appello si è deplorato il fatto che il Tribunale di PO abbia riconosciuto il possesso della strada in capo al senza valutare il tenore della CP_6
servitù e ritenuto – a torto - il parcheggio delle auto un ingiustificato aggravamento del peso.
Nel dichiararsi proprietari di unità abitative nelle cooperative edilizie “Scuola Finelli” e
C.E.N.A.D., hanno ricordato come la cessione del terreno a queste abbia previsto la costituzione in favore delle stesse e dei soci assegnatari dei singoli appartamenti e loro 22 Corte d'Appello di PO - sezione seconda aventi causa di una servitù perpetua di passaggio sulla strada privata – di lottizzazione – in proprietà del per la sua totale estensione. CP_6
Ne hanno inferito assenza d'interesse ad agire in testa all'attore, tenuto a rispettare il peso illo tempore imposto sul bene.
Hanno negato che sia molestato nel possesso della strada che non potrebbe CP_6
utilizzare in alcun modo, dovendo lasciarla interamente disponibile per il passaggio. Hanno invocato l'art. 1027 c.c. e riferito il vantaggio della sosta non al singolo condomino ma agli immobili e, dunque, a tutti i proprietari nel Parco HE.
Hanno percorso la tesi della natura condominiale della strada e riferito della sua cessione una volta naufragata l'idea originaria di rendere il fabbricato della cooperativa Fiorelli accessibile dalla via Cupa in base al progetto della licenza edilizia n. 641/61. CP_19
Hanno evidenziato come l'attore non abbia mai pagato le imposte locali per la strada.
3. Con il terzo motivo di gravame si è censurata omessa pronuncia dal Tribunale in ordine alla sollevata eccezione di uno tra i convenuti ( secondo cui la strada in oggetto CP_5 sarebbe una strada di lottizzazione, pertinenziale agli edifici del Parco HE. Si è dunque invocato il vincolo – pubblicistico - di destinazione dell'art. 41 sexies della legge n.
1150/1942 come introdotto dall'art. 18 della legge n. 765/1967 e richiamato il principio per cui la limitazione legale alla proprietà da esso nascente sia opponibile ai terzi con l'assolutezza dei diritti reali
4. Con il quarto motivo di appello, è stata contestata la consulenza tecnica d'Ufficio in quanto il suo autore - ing. - non avrebbe fornito una risposta certa sulla titolarità della Per_1
proprietà in capo al per la quale sarebbe occorsa un'ulteriore indagine nei registri CP_6 immobiliari. Si è anche deplorata l'acquisizione dal consulente di documentazione ulteriore senza il previo consenso delle parti e senza dare ragione del modo in cui l'avrebbe ottenuta.
5. Nel quinto motivo d'appello è stato prospettato altro vizio di ultra-petizione quando è stata creduta proposta un'actio negatoria servitutis e non una rivendica.
6. Nel sesto e settimo motivo di gravame si è confutata l'individuazione di
[...]
, e quali autori di molestie e turbative, senza CP CP_4 Controparte_5
alcuna prova di ciò e omettendo di considerare che la dispone all'interno del Parco CP_4
di un garage in cui ha sempre ricoverato la sua vettura Audi, fino alla sua recente cessione a terzi e così anche In ogni caso, è stata protestata illegittima la decisione di Controparte_5
23 Corte d'Appello di PO - sezione seconda ritenere la in quanto consorte del comunque legittimata nel lato passivo CP_4 CP
all'azione, mancando di pretese proprie, non disponendo all'attualità d'alcuna vettura.
7. Al settimo motivo si è attinto il capo sulle spese, poste a loro carico nonostante il rigetto della domanda risarcitoria.
LA DESISTENZA DA Parte_11
La difesa di ha dichiarato quanto in precedenza già asserito dall'Avvocato Bruno CP_6
De Maria, ossia di aver raggiunto un'intesa transattiva con la quale ha CP_2 firmato atto di rinuncia all'appello proposto ed al relativo diritto.
Vero è che tale rinuncia non è stata versata in atti, ma la memoria di replica presentata nell'interesse dell'appellante in occasione della precedente riserva in decisione e l'assenza di ulteriori scritti, unitamente a quanto riferito dalla difesa del depongono nel CP_6
senso della desistenza dal giudizio.
Nulla, pertanto, la Corte deve statuire nel merito tra le parti essendo cessata tra loro la materia del contendere.
La disciplina delle spese di lite merita la compensazione. In questo senso ha concluso anche il CP_6
Nell'esame dei motivi di impugnazione comuni alle parti gli argomenti vengono ripartiti in sezioni che di massima seguono l'ordine di posizione delle questioni tuttora controverse.
I MOTIVI RIGUARDANTI LA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE E LA
LEGITTIMAZIONE AL SUO ESERCIZIO, PER LA CONTESTAZIONE DEL TITOLO
DOMINICALE
Il motivo di doglianza comune alle parti riguarda la qualificazione giuridica della domanda che il Tribunale - aderendo all'indicazione dell'attore in primo grado meglio precisata, in replica alle obiezioni avversarie, nel corso delle prime memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. - ha ricondotto al paradigma dell'art. 949 c.p.c..
Si tratta di ragionamento che trova concorde il Collegio poiché con la sua iniziativa
[...] ha inteso contrastare – negandone l'esistenza – il diritto preteso da alcuni CP_6
condomini nel Parco HE di utilizzare il viale cui si avvede dal civico n. 50 di via
Manzoni in PO per la sosta delle proprie automobili.
L'azione esperita è realmente rivolta a opporsi a tale tipo di pretesa, anche ove fondata su un asserito diritto dominicale, affermato dal terzo sulla cosa di colui che agisce.
24 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Essa, invero, non è limitata a sentire accertata inesistente la pretesa servitù, mirando anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere da controparte.
Ebbene in tutte le distinte iniziative rivolte contro ciascuno degli odierni Controparte_6
appellati (ed altri che non hanno coltivato il giudizio), ha proprio inteso ottenere la libertà della strada dalla sosta delle vetture (in tema, Cassazione civile sez. II, 12.09.2023, n. 26321).
Alla qualificazione della domanda che la Corte distrettuale ritiene corretta si legano alcuni corollari che riguardano, dal punto di vista processuale, la legittimazione attiva e passiva,
l'interesse all'azione e l'esistenza di un possibile litisconsorzio.
Cominciando dall'ultima questione, agitata nel primo motivo di appello da
[...]
, e e che il Tribunale ha risolto escludendone la CP CP_4 Controparte_5 necessità (§ 2 della sezione dedicata alla motivazione di una delle due decisioni impugnate:
n. 1333/2022), si conviene con il primo giudice che non sussiste necessità di convenire in giudizio tutti gli autori delle condotte osteggiate, anche quando esse si connotino allo stesso modo e neppure occorre che ad insorgere contro di esse siano tutti i comproprietari del diritto eventualmente “abusato”.
Dall'integrità del litisconsorzio, come ha ben detto il giudice di prime cure, conformandosi ad un granitico orientamento di legittimità, non si può prescindere soltanto nel caso in cui l'azione abbia quale finalità la modifica della cosa comune (Cassazione civile, sez. II,
14.08.2024, n. 22835). Neanche occorre che ad agire siano tutti i comproprietari del bene comune per il quale è chiesta tutela, avendo anche recentemente la Corte regolatrice precisato che “In caso di appartenenza pro indiviso a più condomini del preteso fondo dominante, le azioni confessoria e negatoria servitutis non danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale tra i comproprietari rispettivamente del fondo dominante e di quello servente, come invece si verifica nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro indiviso a più condomini, in quanto dette azioni si risolvono in un accertamento dell'obbligo negativo (c.d. pati della servitù dei comproprietari del fondo servente) e tale obbligo può essere utilmente accertato dal giudice nei confronti del singolo comproprietario (attore o convenuto) che abbia in concreto affermato o negato l'esistenza della servitù”, sempre con il limite costituito dal fatto che dette azioni non siano dirette anche alla modificazione della cosa comune, come in ipotesi di domanda di demolizione di manufatti realizzati in violazione del diritto di servitù (Cassazione civile, sez. II, 30.04.2024, n. 11678).
25 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Anche la Corte partenopea si è già espressa in merito al fatto che l'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della res comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale. Viceversa, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù
o, come nel caso di specie, a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Corte Appello, PO, sez.
VI, 11.06.2020, n. 2106).
Neppure ha pregio l'obiezione che si legge nel motivo d'appello licenziato da
[...]
, e secondo cui la violazione del litisconsorzio CP CP_4 Controparte_5 avrebbe creato una proliferazione di giudizi e un eccesso di spese, non adeguatamente ovviate dal Tribunale che, esercitando poteri ordinatori di riunione dei giudizi omologhi in due blocchi, avrebbe comunque ingiustificatamente aggravato i loro costi.
Si tratta di doglianza che rasenta l'inammissibilità, non essendo chiara la ragione per la quale la riunione sarebbe stata lesiva, avendo al contrario permesso di trattare globalmente una questione comune e di evitare contrasti decisionali, né quali siano le spese moltiplicate.
Se il riferimento è al fatto che il Tribunale abbia raggruppato in due blocchi le citazioni, ciò
è dipeso anche dallo stato dei giudizi e da alcuni profili particolari, avendo taluni convenuti agito per sentire accertato il diritto al parcheggio acquisito a titolo originario per usucapione ed altri desistito dalla resistenza alla altrui domanda, avendo scelto di transigere la lite.
Ad ogni modo, per insorgere contro i provvedimenti – di natura ordinatoria e non decisoria
- di riunione o separazione dei giudizi sarebbe occorsa la contestazione al medesimo ufficio giudiziario che l'ha disposto, essendo revocabili ma non impugnabili (Cassazione civile,
20.07.2001, n. 9906; Cassazione civile, 02.06.2000, n. 7377 e, più recentemente, Cassazione civile, sez. III, 27.03.2019 n. 8446 nella cui massima è scritto che “L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche
26 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità”).
Tornando quindi al tema, merita conferma la soluzione del Tribunale (§ 3 della parte dedicata alla motivazione delle sentenze) che ha ritenuto superflua la prova della proprietà con il necessario alla rivendica. Pt_12
Invero, nell'azione negatoria quale è la presente, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere, come nell'azione dell'art. 948 c.c., di dimostrare rigorosamente la proprietà, neanche quando abbia chiesto, come nella fattispecie, la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'avversario, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. L'attore in negatoria, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva da parte del convenuto su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (Cassazione civile, sez. II,
27.12.2004, n. 24028; Cassazione civile, sez. II, 23.01.2023 n. 1905; Cassazione civile, sez. II,
11.01.2017, n. 472).
Nemmeno il possesso che gli appellanti negano esistente in capo al può essere CP_6
realmente escluso per il fatto che per molti anni sia stata attuata la pratica del parcheggio.
Invero, il tempo che possa avere inverato un diritto da uno stato di mero fatto avrebbe importato altro genere d difese e di azioni;
l'indicazione (nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.) di una “tolleranza” rispetto all'altrui condotta non ha per questo esautorato il diritto di insorgere quando essa, per una qualsiasi ragione, è cessata;
gli indicatori dell'immanente disposizione della strada in testa al (e prima di lui ai CP_6 suoi familiari e danti causa) sono stati ben individuati dal Tribunale che li ha reperiti sia nelle deposizioni testimoniali a proposito dell'iniziativa di apposizione dei cartelli lungo la sede viaria e di contrasto alla pratica di parcheggio selvaggio di cui ha riferito il teste sia nella riscossione degli oneri per la manutenzione della stessa (e ne Testimone_1
costituisce prova documentale l'elenco dei morosi), sia nei tentativi – percorsi anche in sede assembleari - di trovare una disciplina alla sosta;
sia nelle stese pretese dell'amministratore verso il titolare del bene in occasione dei lavori straordinari ed urgenti di cui v'è stata necessità che si trovano scritti nella raccomandata del 7 luglio 2013.
27 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Né può francamente credersi che il possesso così dimostrato, in quanto riferito ad epoca talora precedente all'acquisto per notar del dicembre 2014 dall'odierno Persona_8
appellato, non sia a lui trasferito. Il titolo appena richiamato dimostra esattamente il contrario.
Vero piuttosto che quando nell'actio negatoria servitutis la parte convenuta contesti il titolo dell'attore, questi ha l'onere di fornire la prova, ancorché possa farlo con ogni mezzo, non essendo tenuto alla probatio e che possa avvalersi anche delle presunzioni (così Cassazione civile, sez. II, 23.01.2023 n. 1905 in cui sono contenuti richiami a Cassazione n. 803/2022;
Cassazione n. 472/2017; Cassazione n. 21851/2014; Cassazione n. 10149/2004; Cassazione
n. 2838/1999). Invero, il richiamato precedente nomofilattico ha ribadito quanto comunemente scritto dalla giurisprudenza di legittimità e che va tenuto presente per dirimere il caso sub judice, ossia che “Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”, con richiami a Cassazione n. 24183/2021).
Ebbene, il Tribunale ha valutato accuratamente i titoli che dimostrano la legittimazione all'azione del e non deve suscitare critica il fatto che si sia avvalso dell'ausilio di CP_6
un consulente tecnico, per la necessità di indagini specifiche sorta dalle obiezioni delle parti.
Le questioni agitate hanno coinvolto non solamente gli atti traslativi, ma l'indicazione catastale dei beni con essi trasferiti, di cui è stata quindi opportuna la ricostruzione.
Nella sua conclusione il primo giudice ha condiviso i risultati delle ricerche, assai defatiganti, dell'ing. Persona_1
L'operato di questi non merita le contestazioni (meno che mai quella di nullità per avere utilizzato documentazione acquisita presso l'Agenzia del Territorio, ossia presso pubblici
28 Corte d'Appello di PO - sezione seconda uffici cui è stato autorizzato a recarsi e che è stata immediatamente resa disponibile alle parti e ai rispettivi tecnici) che tuttora hanno costituito reprimenda di alcuni appellanti.
Ad ogni modo, di tutto l'argomentare del suo ausiliare il primo giudice ha restituito dettagliatamente lo svolgimento che, in quanto verificabile dai documenti in atti e corretto nelle affermazioni giuridiche che ne sono dipese, giova di essere ripercorso in quanto in esso
è contenuta la risposta alle doglianze compendiate nel motivo di impugnazione comune a tutte le parti in lite.
La catena dei trasferimenti non può che partire dall'atto per notaio con cui in Persona_2 data 4 aprile 1949 ha acquistato il fondo rustico in PO alla via Controparte_17
Manzoni n. 50, dell'estensione di 1 ettaro, 47 are, 48 centiare, riportato nel catasto rustico di
PO sez. Chiaia alla partita 439 foglio 9 numero 21, 25, 26, 36 e 48.
Si tratta di elemento fattuale da cui nessuno tra gli appellanti dissente, per cui può ritenersi anche pacifico che tutte le pretese che si agitano nel giudizio trovano scaturigine dalla proprietà originariamente appartenuta all'unico proprietario Controparte_17
È stato poi appurato dall'ausiliare tecnico designato dal Tribunale che, per accedere alla conclusione seguente ha esaminato con cura lo stralcio del foglio di mappa n. 9 depositato presso gli archivi del Catasto Edilizio Urbano di PO e datato 1895, che alla particella 21 corrisponde ad un fabbricato rurale;
che sulla particella 25, con fronte su via Manzoni, è stato edificato il fabbricato della cooperativa C.E.A.D.; che sulla particella 36, a seguito dell'opportuno frazionamento, sono stati edificati gli edifici delle cooperative Fiorelli,
[...]
e C.E.A.D.; che sulla particella 26, infine, il medesimo ha CP_19 Controparte_17
edificato in proprio l'edificio Casa del Fiore ed il piccolo corpo dei box.
Del modo in cui ha trasferito alle cooperative edilizie porzioni del suo Controparte_17
più vasto appezzamento ha riferito sia l'ing. sia il Tribunale, e il profilo sarà oggetto Per_1
d'attenzione a seguire.
Gli interventi edilizi – e i trasferimenti che li hanno permessi – sono tutti databili ai primi anni '60 dello scorso secolo. La notazione è importante in quanto, ad onta del riferimento che se ne legge nella difesa degli appellati , e Controparte_3 CP_4 [...]
all'epoca la legge urbanistica ancora non era stata interessata dalla modifica CP_5
introdotto dall'art. 18 della legge n. 765/1967 per cui il riferimento all'art. 41 sexies della legge n. 1150/1942 non ha affatto costituito motivo di controversia tra le parti, non essendo utile a definire la lite. 29 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Ciò detto, sempre dal catasto è stato possibile appurare, tramite la mappa di revisione nel periodo tra il 16 settembre 1955 e il 24 agosto 1965 che include l'epoca della lottizzazione, che le particelle hanno subito variazioni per cui alla particella 21 hanno corrisposto le particelle 362, 363 e 364 che le individuano in fabbricati rurali, mentre tutto il restante fondo rustico è risultato indicato dall'unica grande particella 365. A ciò si aggiunge altra mappa fornita dal catasto dal 16 aprile 1950 al 22 maggio 1992 che ha così indicato le particelle occupate dai fabbricati medio tempore edificati: particella 491 edificio C.E.A.D.; particelle 632,
633 e 634 fabbricati C.E.N.A.D. e particella 477 fabbricato Fiorelli;
particella CP_19
631 fabbricato Casa del Fiore;
particella 630 corpo di fabbrica dei box;
particella 365 tutto il terreno non edificato;
particella 363 fabbricato rurale. In essa, ha notato il C.T.U., sono ancora esistenti la particella 362, la 366 e 367, corrispondenti a fabbricati rurali.
Dalle visure catastali allegate alla consulenza integrativa dell'ing. poi, risulta che la Per_1
particella 363 di 5 are e 3 centiare ha subito una variazione di ufficio il 15 giugno 1968 (in atti dal 10 dicembre 1968) da “vigneto” a “ente urbano”, laddove la dicitura “ente urbano” indica che il terreno è stato oggetto di aggiornamento tecnico consistito nell'inserimento nella cartografia catastale urbana dei nuovi fabbricati edificati.
Il problema posto dagli odierni contraddittori riguarda proprio le particelle reliquate alle costruzioni dalle cooperative e, nello specifico, le particelle 362 e 363 che, per gli accadimenti successivi di cui segue la ricostruzione, sono confluite nella particella 840 del foglio 188 che con l'atto per notar è pervenuta a ER Controparte_6
La tesi affermativa della continuità dei trasferimenti nel senso perorato dall'attore in primo grado è stata contrastata tramite il riferimento alla “Relazione ipocatastale ventennale” del Per_1 notaio , allegata dal consulente di parte al tempo convenuta, in cui è scritto che “la particella catastale 840, che attualmente individua la consistenza immobiliare oggetto della presente relazione, si è generata dal preventivo frazionamento e dalla successiva fusione delle particelle 365,
362 e 363, del medesimo foglio 188 del Catasto Terreni del Comune di PO (frazionamento del 6 dicembre 2005 prot. NA0695648, in atti dal 6 dicembre 2005 - n.695648.1/2005). Al riguardo si precisa che le particelle 362 e 363 del foglio 188, non espressamente ricomprese nel sopracitato atto di stralcio divisionale per notaio in data 12 giugno 1997, registrato il 27 giugno Persona_11
1997 al n.1147/V e trascritto il 17 giugno 1997 ai nn. 11386/7936, sono state censite in Catasto
Terreni del Comune di PO dall'anno 1992 al 9 novembre 2005 come Enti Urbani”, il che vorrebbe dire che la particella 363, in quanto edificata, risulta al catasto terreni quale “ente
30 Corte d'Appello di PO - sezione seconda urbano” senza dati di classamento e priva di intestazione, perché non più utilizzabile a scopo agricolo, ma solo per finalità “urbane” (attività residenziali, commerciali etc.).
Sulla sorte delle particelle 362, 363 e 364 divergono le prospettazioni delle parti nelle parti in cui hanno riflettuto dei titoli.
Secondo gli appellanti che hanno rimarcato quanto segnalato dall'ing. alle pagine 9 e Per_1
10 della sua relazione, laddove l'ausiliare tecnico dell'Ufficio ha esaminato la documentazione relativa allo stralcio di quota a firma del notaio del 27 Persona_11
giugno 1997, nell'asse ereditario di per i soli beni in PO alla via Controparte_17
Manzoni n. 50, esse non sono menzionate, leggendosi solo del terreno con fabbricati rurali per complessive aree 92,49 costituente nel N.C.T. alla partita 277330 del foglio 188 le particelle 365 di aree 89,03 – vigneto;
366 di centiare 26b - fabbricato rurale e 367 di aree 3,20
- fabbricato rurale.
Tale omessa menzione equivarrebbe a mancanza di titolarità nel patrimonio dell'originario proprietario (indiscusso tale, per quanto detto sopra nel commentarne l'acquisto per notar del 4 aprile 1949). Per_2
La tesi degli appellanti, confortata da tale assenza di riferimenti catastali, è che – quindi - fin dalla nascita del Parco di via Manzoni n. 50, con le prime compravendite dei suoli da parte di negli anni '60 del secolo scorso, e a maggior ragione all'epoca della Controparte_17
successione di costui (aperta nel 1979), fino al 2005 quando vi è stata la variazione catastale che avrebbe rivitalizzato consistenze immobiliari “fantasma”, la strada del parco non aveva una sua autonoma individuazione catastale. Né essa, insistente sulla particella 840 generata come detto dalle antiche particelle 362 e 363, potrebbe appartenere agli atti di trasferimento intermedi che mai la contemplano: la successione nel 1979 in morte di Controparte_17
cui sono stati chiamati, quali suoi eredi legittimi: i fratelli , , e CP_14 Per_7 CP_21
SC; l'atto per notaio del 1997 già menzionato di stralcio divisionale Per_11
dell'eredità di con cui (padre di è Controparte_17 Persona_14 Controparte_6
stato estromesso dalla proprietà ereditaria delle particelle 365, 366 e 367 costituenti l'“appezzamento di terreno con fabbricati rurali” di via Manzoni n. 50, rimasto in comunione per 1/3 ciascuno ai fratelli , e;
la successione legittima nel 2003 in CP_21 Per_7 CP_14
morte di alla cui quota di proprietà sono stati chiamati i figli HE Persona_15
e per 1/6 cadauno. CP_15
31 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Opposta la tesi del condivisa dal Tribunale, secondo cui tutto quanto presente CP_6
nell'asse del remoto unico proprietario non oggetto di trasferimento successivo, ma anzi riservato in proprietà, sia pervenuto ancorché non indicato catastalmente da una propria particella.
A dire dell'appellato la “storia” delle particelle 362 e 363 sarebbe validamente spiegata dal
C.T.U. e troverebbe conferma non solo dalla documentazione depositata, ma anche dai principi che disciplinano i trasferimenti immobiliari.
Dovendo verificare se il ragionamento che ha indotto il primo giudice ad accodare tutela al sia o meno corretto, conviene ripetere i dati basilari su cui esso fonda, non senza CP_6
omettere di ricordare come il catasto sia preordinato a fini essenzialmente fiscali e che il diritto dominicale non si dimostra in base alla sola annotazione di dati e viceversa
(Cassazione civile, 06.09.2019, n. 22339). Allo stesso modo, il fatto che il – e prima CP_6
di lui i suoi danti causa – possano non avere corrisposto i tributi locali che abbiano quale presupposto la proprietà o la disponibilità dell'immobile non rileva ai fini che occupano il presente contenzioso.
È dunque un fatto che le particelle 362 e 363, originariamente di proprietà di
[...]
sono state soppresse in concomitanza con la realizzazione del programma di CP_17
lottizzazione del Parco HE ed è altamente credibile che in quel tempo si stata anche effettuata la demolizione degli edifici rurali con esse identificati. È anche vero che nell'anno 2005 esse sono state accorpate alla particella 365 per poi confluire nell'attuale particella 840 che distingue la strada di causa. Così per effetto della denuncia di cambiamento n. 695648 che in data 6 dicembre 2005 per conto anche Controparte_16 dei coeredi , e ha demandato al geom. Con il Per_7 CP_14 CP_15 CP_24
frazionamento da questi eseguito la particella 365 è stata frazionata nelle particelle 833, 834,
835, 836 e 83; la particella 362 è stata frazionata nelle particelle 838 e 839; la particella 363 è stata frazionata nelle particelle 840, 841 e 842; la particella 840 generata dalla ex 363 si è accresciuta per accorpamento della particella 841 generata dalla ex 363, della particella 839 generata dalla ex 362, della particella 833 generata dalla ex 365 e della particella 837 generata dalla ex 365.
Indi con atto del 20 novembre 2006 per notaio registrato a PO il 4 dicembre Per_13
2006 al n. 55681/25011 padre dell'attore escluso dal Persona_14 Controparte_6
1997 dalla comproprietà ereditaria dei terreni di via Manzoni n. 50 per stralcio divisionale, 32 Corte d'Appello di PO - sezione seconda ha acquistato dagli eredi - e per 1/12 ciascuna;
HE e CP_6 Per_7 CP_14
per 1/24 ciascuno - il quarto indiviso della zonetta di terreno estesa circa 3290 mq CP_15
in PO individuata in N.C.T. al foglio 188, particella 840. Nel prefato atto la provenienza della particella 840 è indicata dal riferimento alla successione legittima di Controparte_17
del 1979, dall'atto di stralcio divisionale del 12 giugno del 1997 per notaio e dalla Per_11
successione legittima di Persona_15
Da ultimo, con l'atto di compravendita per notaio del 23 dicembre 2014, rep. n. ER
713, racc. n. 442, ha acquistato dalla zia e dal padre SC “la Controparte_6 Per_7 complessiva quota di un mezzo del diritto di proprietà della zona di terreno non edificatorio adibita a strada di passaggio pedonale e carrabile a servizio dei condomini del Parco HE che si origina dal civico 50 di via Manzoni e dopo un tornante giunge sino al termine del Parco della estensione catastale di 3290 mq riportata nel Catasto Terreni del Comune di PO al foglio 188, particella 840, vigneto, classe2, are 32, centiare 90, reddito dominicale € 63,72, reddito agrario € 31,43”.
In merito alla provenienza, i venditori hanno così dichiarato al rogante:
⎯ “che in data 4 aprile 1949 con atto per notaio ivi trascritto il 6 aprile ai nn. Persona_2
6840/5006 … rispettivamente padre di e Controparte_17 Persona_14 CP_25
e nonno di , acquistò un terreno sito in PO alla via Manzoni sul
[...] Controparte_6 quale è stato realizzato il Parco HE composto da tre corpi di fabbricati principali ed altre unità immobiliari”;
⎯ “che si riservò la piena ed esclusiva proprietà della strada che, partendo dal Controparte_17 cancello principale prospiciente su via Manzoni n. 50 collega tutti i fabbricati sino a valle, con servitù di passaggio perpetua (pedonale e carrabile) in favore dei proprietari delle unità immobiliari dei singoli fabbricati”;
⎯ “che a seguito del decesso di l'immobile si è devoluto per successione legittima Controparte_17 in favore dei quattro figli, , e Persona_14 Persona_15 Controparte_25 CP_26
, in quote uguali fra loro, in conseguenza della rinunzia all'eredità da parte della moglie
[...]
giusta atto per notaio del 17 settembre 1979, registrata a PO il CP_27 Persona_16
18 settembre 1979 al n. 13004/A (Dichiarazione di Successione presentata a PO il 29 giugno
1979 al n. 3161 – vol. 2484, trascritta a PO il 24 luglio 1979 ai nn. 13457/10472, rettificata ed integrata con dichiarazioni di successione n. 4346 - vol. 2496, trascritta il 2 dicembre 1980 ai nn. 21323/16402, con dichiarazione di successione n. 3161 - vol. 2484 del 29 giugno 1989 e con
33 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
dichiarazione di successione n. 3633 - vol. 4654 del 9 novembre 2006, trascritta il 23 luglio 2009 ai nn. 31191/22685, tutte presentate in conseguenza della citata rinunzia all'eredità”;
⎯ “che in conseguenza dell'atto di stralcio divisionale ricevuto dal notaio di PO Persona_11 il 12 giugno 1997, ivi registrato e trascritto, rispettivamente il 27 giugno 1997 al n. 11476/V ed il 17 giugno 1997 ai nn. 11386/7936, il terreno si apparteneva in quote uguali fra loro (un terzo ciascuno) ai germani , e ”; Controparte_26 Controparte_25 Persona_15
⎯ “che in data 19 novembre 2003 è deceduto anche avente ultima residenza in Persona_15
PO, lasciando quali unici eredi legittimi i due figli, e Controparte_16 CP_17
… ai quali – pertanto – il terreno in oggetto era devoluto per la quota di un sesto
[...] ciascuno”;
⎯ “che, infine, in data 20 novembre 2006 con atto per notaio di Torre del Persona_17
GR (NA), registrato a PO il 04 dicembre 2006 al n. 9316/1T e trascritto il 6 dicembre 2006 ai n. 55681/25011 acquistava la quota complessiva di un quarto della strada Persona_14 da e (per la quota di un dodicesimo ciascuna) e dai germani Controparte_25 Controparte_26
e (per la quota di un ventiquattresimo ciascuno). Controparte_16 Controparte_17
Dichiarano pertanto i costituiti che in forza dei citati titoli e della compravendita oggetto del presente atto, la strada si appartiene oggi:
per la quota indivisa di un mezzo a;
Controparte_6
per la quota indivisa di un quarto a;
Controparte_26
per la quota indivisa di un ottavo a e Controparte_17
per la residua quota indivisa di un ottavo a ”. Controparte_16
Va detto che non consta che il detto atto del notaio sia stato oggetto di alcun ER
giudizio che ne abbia discusso la validità o l'efficacia, elemento stigmatizzato dalla difesa di parte appellata.
Secondo gli appellanti, nondimeno, al trasferimento della (com)proprietà del viale non sarebbero sufficienti le mere dichiarazioni delle parti che, come detto, hanno richiamato il primo atto di compravendita del 1949 e i successivi nei termini riportati, ma ormai, prima del 2005, senza più alcun riferimento catastale alle particelle “fantasma”.
Le difese appellanti, concordemente tra loro e talora con argomenti in tutto sovrapponibili, hanno evidenziato che né nella successione legittima di del 1979, né nelle Controparte_17
successive rettifiche e integrazioni, né nello stralcio divisionale per notaio del 1997 e Per_11
né nella successione legittima di deceduto nel 2003 sia contenuto il benché Persona_15
34 Corte d'Appello di PO - sezione seconda minimo riferimento alla strada e meno che mai alle particelle 362 e 363 (meno che mai alla particella 840 creata solo successivamente, come “dal nulla”). Hanno anche osservato che la mancanza è particolarmente significativa in ragione del fatto che quegli stessi atti menzionano le particelle 356 - vigneto, 366 - fabbricato rurale, 367 - fabbricato rurale, del medesimo foglio 188.
Sennonché, l'indicazione dell'originaria proprietà in capo a e la Controparte_17
successione ai figli e nipoti come indicata nel rogito (secondo i passaggi che si leggono al §
4 della motivazione della sentenza n. 1333/2022) è stata giustamente ritenuta sufficiente per i fini che occupano l'azione dell'odierno appellato, per contrastare la quale sarebbe stato piuttosto onere degli appellanti dimostrare un proprio preferenziale titolo (Cassazione civile, sez. II, 28.03.2019 n. 8694).
A completare l'accertamento sulla titolarità della strada contesa giovano le conclusioni del
C.T.U. che, dall'esame di tutti i documenti prodotti e dalla ricostruzione di tutte le vicende traslative della particella 840 che individua all'attualità il viale oggetto di causa ha osservato, fin dal suo primo elaborato (pagina 15) quanto segue:
⎯ la stradina interna del Parco HE con accesso da via Manzoni n. 50 in nessun atto di compravendita è trasferita insieme ai terreni;
in questi è piuttosto riportata la cessione della servitù di passaggio, per la sua totale estensione, compresa anche di eventuali marciapiedi;
⎯ in nessuno degli atti di acquisto, né dei terreni alle cooperative né degli appartamenti
(poco importa che il Tribunale abbia considerato un atto che non ha riguardato l'interno trasferito all'appellante che se ne è doluto, non avendo comunque questi Pt_1
documentato per tabulas il contrario), è fatto riferimento alla vendita o alla cessione di parte o porzione di strada;
⎯ vero è che dal punto di vista catastale sussiste l'incoerenza evidenziata dagli appellanti tra l'acquisto del terreno fatto con l'atto per notar nel lontano 1949, ove il Persona_2
terreno era individuato al foglio 9, particelle 21, 25, 26, 36, 48, e la successione in morte di del 1979, in cui esso è stato indicato al foglio 188, con riferimenti Controparte_17 espressi alle sole particelle 365, 366, 367 (senza menzione delle particelle 363 e 362), sennonché dalla consulenza e dalle visure di cui si è già detto vi è ampia ragione di convenire con l'ing. quando, in replica alle veementi obiezioni degli allora Per_1
35 Corte d'Appello di PO - sezione seconda convenuti e dei propri tecnici, ha concluso che terreno che “L'attuale foglio 188 e la particella 840 in esso contenuto, sono la evoluzione delle corrispondenti particelle 21 -25 – 26 -
36 del foglio 9 indicate nell'atto del 1949”. Per_2
L'ultima affermazione - a prescindere dalle evoluzioni catastali e dai passaggi intermedi che hanno visto la comparsa e la apparente sparizione delle particelle 362 e 363 - è sufficiente per confermare la validità del ragionamento del Tribunale laddove ha ritenuto bastante, nella catena continua di acquisti fino all'odierno appellato, che questi si sia reso cessionario dai diretti aventi causa di indiscusso proprietario originario, perché Controparte_17
chiamati alla sua eredità e autori di comportamenti concludenti d'accettazione. A contrario, nulla sostiene la tesi che consistenze immobiliari mai ex professo trasferite, a costui appartenute, siano uscite dal suo patrimonio prima della sua morte.
LA RILEVANZA DEL GIUDIZIO POSSESSORIO
Declinando il medesimo motivo d'impugnazione, taluni tra gli appellanti hanno richiamato,
a conforto del proprio possesso e al fine di escludere quello del l'esito del CP_6 procedimento possessorio conclusosi favorevolmente alle ragioni dei coniugi Pt_1
Nell'osservare come il possesso reclamato dai condomini per sé non è stato indicato come esclusivo (ragione per la quale il primo giudice si è posto il problema, risolto favorevolmente, della compatibilità tra l'azione negatoria e il caso della comproprietà, con richiami a Cassazione civile sez. II, 28.03.2019, n. 8694 francamente non smentita da alcuna decisione contraria), va ribadita l'inopponibilità del precedente. Correttamente il primo giudice si è conformato al principio per il quale “Le azioni possessorie e petitorie pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta e netta diversità degli ulteriori elementi costitutivi e, conseguentemente, i provvedimenti adottati in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio, né le prove acquisite nel giudizio possessorio possono essere richiamate nel giudizio petitorio a favore dell'una o dell'altra parte. Pertanto non è invocabile nel giudizio petitorio l'autorità di provvedimenti emessi in sede possessoria” (Cassazione civile, sez.
II, 20.03.1999 n. 2607; Cassazione civile, sez. II, 09.08.2023, n. 24260).
Sussiste, invero, assoluta e netta diversità degli elementi costitutivi (causa petendi e petitum) tra le une e le altre, con la conseguenza che eventuali pronunce (interinali ma anche di merito) ai sensi dell'art. 703 c.p.c. non possono condizionare il giudizio petitorio, compreso quello di negatoria servitutis, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della
36 Corte d'Appello di PO - sezione seconda situazione oggetto della tutela possessoria (Cassazione civile sez. II, 20.07.1999, n. 7747;
Cassazione civile sez. II, 02.12.2020, n. 27513).
Intimamente legata alla tutela del possesso è anche la questione dell'usucapione del diritto dominicale dell'area deputata a parcheggio, risolta dal Tribunale (§ 6 nella superiore illustrazione della motivazione) con argomenti invitti dalle scarne obiezioni di alcuni appellanti i quali non hanno mai indicato uno specifico spazio da loro stabilmente e continuativamente occupato e destinato a sé ad excludendum alios.
Vale la pena ribadire che alcun diritto reale – neanche se tale voglia ritenersi la servitù di parcheggio – potrebbe avvenire in imprecisati luoghi, mentre è un fatto neanche contestato dagli appellanti che nessuno di loro abbia allegato e poi provato, come ne sarebbe stato in onere, l'utilizzo esclusivo di una parte della strada o di un singolo posto, eventualmente preventivamente delimitato. Anzi, i testi ascoltati su indicazione dell'allora attore hanno precisato che la sosta non avveniva mai nello stesso punto, non esistendo stalli riservati.
Giova richiamare il principio secondo cui per provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell'usucapione non basta un godimento generalizzato e diffuso, occorrendo la dimostrazione del suo utilizzo “individualizzante”, come sarebbe stato nel caso di allegazione della avvenuta delimitazione di una precisa area con sbarramenti, catene, cancelli et similia volte ad impedire il pari uso al proprietario contro cui il potere di fatto utile all'acquisto va esercitato ed ai terzi (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 16.05.2014
n. 10858).
I DIRITTI CONDOMINIALI
Assai più ampie e pertinenti sono invece le obiezioni che hanno riguardato la natura condominiale della strada a servizio del complesso del Parco HE.
Prima di esaminarle giova riferire che quella garantita dalla strada de qua vertitur è una viabilità necessaria per raggiungere gli edifici aventi accesso dal civico n. 50 di via Manzoni
e che, per quanto su giacitura diversa da quella originaria (ma lo jus variandi è stata una facoltà che si è riconosciuto, per la proclamata possibilità di successive Controparte_17
alienazioni del vasto comprensorio da lui acquistato con finalità di speculazione edilizia nel lontano 1949 e che infatti è riportata nelle vendite alle cooperative di cui ha ben scritto il primo giudice, secondo quanto riportato anche al § 4 della parte relativa alla motivazione della sentenza n. 1333/2022), serve ciascun fabbricato. La sua attuale consistenza, visibile anche dalle fotografie allegate alla relazione peritale, misura l'ampiezza di circa 6 metri 37 Corte d'Appello di PO - sezione seconda lungo un percorso di quasi 300 metri con una serie di curve a gomito che consentono di superare il dislivello di circa 30 metri fino al raggiungimento di via Cupa San Giovanni e serve i fabbricati Casa del Fiore, cooperativa Fiorelli, cooperativa C.E.N.A.D. e cooperativa oltre all'edificio denominato cooperativa C.E.A.D. avente anche un accesso CP_19
pedonale diretto dalla via Manzoni.
La tesi della condominialità della strada non trova conferma alcuna nei titoli, neanche in quelli, dettagliatamente esaminati dal Tribunale (§ 4) in favore delle cooperative.
Essa si scontra anche contro l'argomento, cui sono state elevate contestazioni poco persuasive in senso contrario, che della gestione delle parti comuni è sempre stato chiesto l'intervento dei anche quando sono occorse spese per la manutenzione, solo in CP_6
ragione dell'uso successivamente ripartite secondo la modalità previste dal regolamento condominiale. La contemplatio domini insita nei pagamenti è scarsamente compatibile con l'esercizio di diritti dominicali e con il versamento delle quote di gestione della cosa comune altrimenti dovute, sulla base dei millesimi, all'amministrazione dell'ente gestorio.
Il principale elemento contrario però sono i titoli di trasferimento alle cooperative (e dunque ai proprietari delle unità immobiliari via via venute ad esistenza: nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet) che contengono, come ben lumeggiato dal Tribunale (§ 4 ripetutamente richiamato), l'esplicita riserva di proprietà a Controparte_17
L'esplicita previsione nelle vendite alle cooperative del solo suolo per la realizzazione dei diversi edifici che compongono il Parco HE, con la riserva della proprietà di tutto il resto, inclusa la strada, eccettua la stessa dalla presunzione di condominialità superabile, in base all'art. 1117 c.c., con il titolo contrario.
In ciò si assorbe la riflessione secondo la quale, in assenza dell'evidenza di un super- condominio (di cui non è stata offerta né allegazione né prova) il richiamo all'art. 1117 c.c. e alla tipologia di beni – ancorché solo esemplificativa – ivi contenuta potrebbe essere poco pertinente.
Non trova conferma in atti neanche la tesi di un “uso condominiale” della strada, inferito dall'essere al suo ingresso posto un cancello, avendo il dichiarato che sia stata la CP_6
sua famiglia a volerlo e a sopportarne il costo, senza evidenza del contrario.
LA SERVITU'
38 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Altra censura alla sentenza, proposta da tutti gli appellati con varietà di argomenti, è che nella servitù di passaggio per raggiungere i fondi dominanti poi edificati e assicurare la viabilità interna al Parco sia inclusa la possibilità della sosta.
Dell'irrilevanza della questione della destinazione (pubblicistica) a parcheggio ratione temporis si è già detto per cui non è utile nell'economia del giudizio verificare quanto dichiarato dal ossia il fatto che ciascun fabbricato eretto abbia comunque - a sua CP_6
disposizione - aree dove parcheggiare le vetture dei condomini.
La questione è diversa e chiede di dare risposta al quesito se nella servitù di passaggio da esercitare lungo l'intera strada, inclusi i marciapiedi, quale costituita con i titoli in atti, sia inclusa la sosta e se realmente sia possibile ipotizzare una servitù di parcheggio.
Alla seconda domanda il Tribunale ha dato risposta negativa (§ 3 della parte riguardante la motivazione della sentenza n. 1333/2022), ma attualmente la questione va rimeditata in ragione del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3925 del 13 febbraio 2024. Pur apprezzando i caratteri della realità che il Tribunale, aderendo ad un orientamento al tempo ampiamente accreditato ancorché non univoco, ha escluso, la
Suprema Corte ha comunque stabilito il principio in base al quale, in materia di servitù,
l'articolo 1027 del codice civile non esclude teoricamente la possibilità di costituire, tramite convenzione tra le parti, una servitù che consenta il parcheggio di veicoli su un fondo di proprietà altrui. Tuttavia, affinché tale facoltà possa essere riconosciuta, è necessario che sia stata concessa a vantaggio di un altro fondo per favorirne l'utilizzazione migliore, e che siano rispettati tutti i requisiti del diritto reale, compresa una precisa localizzazione.
Volendo quindi valutare se sia stata mai costituita nel Parco una servitù di parcheggio, va verificata la sussistenza dei requisiti a tal fine necessari.
Ebbene, nei titoli contrattuali nulla indica costituito sulla strada di cui ha riservato CP_6
a sé la proprietà il “peso” del parcheggio, per soddisfare l'utilitas a vantaggio dei fabbricati edificati e delle unità immobiliari in essi create.
Nulla neanche si è allegato esistente negli atti d'acquisto in favore degli odierni appellanti che abbia loro trasferito il diritto di parcheggiare la propria autovettura sulla strada con il carattere della predialità.
In altre parole, manca nel titolo degli appellanti (e prima di loro dei rispettivi danti causa, a principiare dalle cooperative costruttrici) il diritto in re aliena che si pretende sulla cosa
39 Corte d'Appello di PO - sezione seconda altrui, conformato per assolutezza, immediatezza ed inerenza sia al fondo servente sia al fondo dominante.
Addirittura, come sottolineato dal Tribunale, al caso in esame difetta la specificità e la localizzazione del predio sottomesso, non avendo alcuno tra gli appellanti individuato neanche il luogo esatto d'esercizio del rispettivo reclamato diritto.
Giova allora alla tesi dell'appellato il principio nomofilattico secondo cui “la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale;
insomma, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente. Ciò posto, non vi è dubbio che lo stabilire se un contratto debba qualificarsi come contratto ad effetti reali o come contratto ad effetti obbligatori attiene all'ermeneusi negoziale, la cui soluzione compete al giudice di merito” (Cassazione civile, SS.UU. sentenza n.
8434 del 30 aprile 2020) combinato ad altro con cui la Corte regolatrice, per dirimere un contrasto di giurisprudenza, ha sostenuto che “In tema di servitù, lo schema previsto dall'art.
1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione” (in argomento, Cassazione civile sez. II, 06.07.2017, n. 16698;
Cassazione civile, sez. II, 18.03.2019, n. 7561; Cassazione civile, sez. II, 16.03.2023, n. 7620).
In conclusione, osta alla possibilità prevista dall'art. 1027 c.c. cui si sono rivolti gli appellanti l'esame dei titoli, in tutto silenti, e la verifica in concreto della situazione di fatto.
All'assoluta assenza di una convenzione fa da contraltare il titolo con cui Controparte_17
ha riservato per sé la proprietà della strada, costituendo solamente una servitù di passaggio carrabile sull'intera sua carreggiata.
L'INTERESSE ALL'AZIONE
Taluni appellati hanno speso un ulteriore argomento: la servitù di passaggio costituita per tutta l'ampiezza della via, marciapiedi inclusi, avrebbe esautorato del tutto le facoltà del
40 Corte d'Appello di PO - sezione seconda titolare del fondo servente per cui questi non avrebbe neanche l'interesse ad agire in negatoria.
in replica, ha sostenuto il suo interesse alla proposizione del giudizio. Pur Controparte_6
riconoscendo l'esistenza della servitù di passaggio sull'intera strada, ha osservato come essa non abbia affatto “svuotato” il suo diritto di proprietà.
Il in altre parole, ha agito per sentire accertata giudizialmente l'inesistenza del CP_6
diritto dei condomini a parcheggiare sulla sua strada e per far rispettare il corretto esercizio della servitù, a fronte di condotte non autorizzate che ha, con ragione, indicato lesive della costituita servitù di passaggio.
Realmente a costui, in quanto proprietario, spetta esercitare le azioni volte a difesa dei suoi diritti sulla cosa pur essendo obbligato a rispettare la costituita servitù.
LA LEGITTIMAZIONE DEI CONDOMINI NON PROPRIETARI DI VETTURE
Il Tribunale ha chiarito la ragione per la quale ha associato nell'ordine di non parcheggiare e nella condanna a rimuovere le vetture alloggiate lungo la strada anche CP_4
Costei, ancorché non più proprietaria di una vettura a sé intestata, è stata indicata non solo proprietaria del bene che si vorrebbe fondo dominante rispetto al preteso diritto di servitù
(il cui carattere reale va ribadito), ma anche concorrente nella condotta osteggiata.
Effettivamente non costa affatto che ella abbia dissentito dalle soste compiute dal coniuge seco convivente, titolare della vettura.
DOMANDA RIPROPOSTA DALL'ATTORE
agendo in primo grado, ha chiesto non solo che sia inibito ai convenuti in Controparte_6
futuro il parcheggio sulla strada di sua proprietà, ma anche d'essere autorizzando all'allocazione di paletti, catene, dissuasori od altro mezzo idoneo lungo le due carreggiate della strada, al fine di evitare le invise soste.
Nessuna ulteriore statuizione è consentita alla Corte.
Per quanto possa essere mancata una statuizione sul punto, il Collegio rileva come nessun vizio di omessa pronuncia sia stato denunciato dall'interessato (soccombente in parte qua) con un appello incidentale.
LE SPESE
In conclusione, dopo la dichiarazione di cessata materia del contendere tra CP_2
e le ulteriori impugnazioni vanno respinte e i loro latori condannati alle Controparte_6
spese del grado.
41 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
Queste, all'esito della disposta riunione, possono essere cumulate, trattandosi dello stesso tenore di atti replicati e tutti rivolti verso un solo appellato (altri cui l'appello è stato notificato ne hanno condiviso il tempore, proponendo a loro volta l'impugnazione, o sono rimasti contumaci, non avendo alcuno la stessa posizione processuale e sostanziale del
. CP_6
La liquidazione che si effettua in dispositivo considera piuttosto il numero delle parti, facendone dipendere la maggiorazione sull'unico onorario riconoscibile.
Il valore della lite va contenuto nel III scaglione per l valore indeterminato ma basso della domanda individuale.
Trattandosi di cause di impugnazione iscritte a ruolo tra marzo ed aprile 2022, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, dagli appellanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di PO, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ dichiara cessata la materia del contendere tra e CP_2 Controparte_6
compensando tra loro le spese;
⎯ rigetta gli appelli proposti da , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
, , e alla sentenza del Tribunale
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_1 di PO n. 1333/2022 e da , e alla Controparte_3 CP_4 Controparte_5
sentenza del Tribunale di PO n. 1324/2022, entrambe del 4 febbraio 2022, depositate il 7 febbraio 2022 e notificate il 25 febbraio 2022;
⎯ condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
, , , , e
[...] Parte_6 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che CP_5 liquida in favore di parte appellata in € 8.700,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza degli appelli proposti da , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6 Controparte_1
42 Corte d'Appello di PO - sezione seconda
D'Alessio, e che ricorrono i presupposti per CP CP_4 Controparte_5
l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto a ciascuna parte appellante.
Così deciso in PO in data 12 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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