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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1824/2025
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Calogero C.F:
, giusta procura in calce al presente atto ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Palmi alla Via
Roma n. 4, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 suo Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Sede dell' in Roma, Via Ciro Il Grande;
CP_1
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “necessita del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento della pensione d'invalidità civile ed anche dei benefici sanitari fiscali e protesici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto alla pensione d'invalidità civile ed anche dei benefici sanitari fiscali e protesici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992.
Erroneamente veniva disposto dalla GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci
l'omologa del giudizio di ATP, a fronte della regolare opposizione nei termini dell'opposizione da parte del ricorrente.
Per questa ragione lo scrivente procedeva a revocare l'omologa erroneamente dichiarata ed a proseguire nel presente giudizio di merito.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione d'invalidità civile ed anche dei benefici sanitari fiscali e protesici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_1 scritta depositata in data il 14.02.2025 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “invalido civile nella misura del 87%, per cui non risultano soddisfatti i requisiti minimi per il diritto alla Pensione di Inabilità civile”.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. ). Persona_1
Palmi, 26/11/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Calogero C.F:
, giusta procura in calce al presente atto ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Palmi alla Via
Roma n. 4, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 suo Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Sede dell' in Roma, Via Ciro Il Grande;
CP_1
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “necessita del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento della pensione d'invalidità civile ed anche dei benefici sanitari fiscali e protesici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto alla pensione d'invalidità civile ed anche dei benefici sanitari fiscali e protesici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992.
Erroneamente veniva disposto dalla GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci
l'omologa del giudizio di ATP, a fronte della regolare opposizione nei termini dell'opposizione da parte del ricorrente.
Per questa ragione lo scrivente procedeva a revocare l'omologa erroneamente dichiarata ed a proseguire nel presente giudizio di merito.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione d'invalidità civile ed anche dei benefici sanitari fiscali e protesici previsti dall'art. 3 comma 3 Legge 104/1992.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_1 scritta depositata in data il 14.02.2025 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “invalido civile nella misura del 87%, per cui non risultano soddisfatti i requisiti minimi per il diritto alla Pensione di Inabilità civile”.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. ). Persona_1
Palmi, 26/11/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti