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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 9 del mese di aprile, ore 9.00, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1827 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa
Da
nata ad [...] il [...] Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni alla via C.F._1
Micene 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marra, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, revocato in assenza costituzione di difensore in sostituzione;
- ATTRICE -
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone alla via Silvio P.IVA_1
Paternostro n. 6 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Quercia e Virginia Quercia, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per rispettive procure generali;
-CONVENUTA-
avente per OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo.
E' comparso:
l'avv. Irene Ielo, per delega dell'avv. Vittorio Quercia, nell'interesse di parte convenuta.
Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte convenuta discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Motivi della decisione
La sig.ra conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, la Compagnia di Assicurazioni chiedendone la CP_1
condanna, previa declaratoria di responsabilità della medesima, al
“risarcimento per tutti i danni causati (materiali, d'immagine, morali, sostanziali) alla sig.ra nella qualità di titolare Parte_1
dell' , con sede in Controparte_2
Auronzo di Cadore alla via Unione n. 15, quantificati nella misura di €
26.925,00 oltre interessi di mora e rivalutazione dal dovuto al soddisfo,
o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, resistendo alla domanda avversaria.
1. In base al principio della cd. ragione liquida, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preliminarmente tutte le altre doglianze secondo l'ordine delle questioni di cui all'art. 276 cpc, al giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione previsto dalla legge in base alla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata (Cass. 2909/17, Cass. 5805/17 e Cass.
12002/14).
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare le definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale rispetto ad esso. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il criterio di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. Un. N. 9936 dell'8.05.2014;
Cass. n. 12002 del 28.05.2014).
Sulla base dei superiori principi, la domanda non appare fondata per difetto di prova dei suoi fatti costitutivi e va, pertanto, rigettata.
2. La pretesa di pagamento dell'invocato indennizzo assicurativo, azionata in giudizio dall'attrice, non ha trovato adeguato riscontro nelle emergenze processuali.
Nel caso in esame, il risarcimento -secondo la prospettazione di parte attrice, che adduce la propria qualità di titolare dell'
[...]
con sede in Auronzo di Cadore, alla CP_2 Parte_1
via Unione 15- sarebbe dovuto con riferimento al sinistro, n.
005I11201901305385REINC, aperto in data 07.09.2019, per i danni, subiti dal detto immobile a seguito di furto denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Auronzo di Cadore e da quest'ultima accertato, quantificati nell'importo complessivo di €. 26.925,00, comprensivo di tutti i danni (materiali, morali, esistenziali, d'immagine e mancato guadagno, attesa la necessaria chiusura dei locali, per la durata di cinque giorni, per provvedere a lavori di sostituzione del pavimento in larice).
In applicazione del principio generale fissato dall'art. 2967 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'attrice era tenuta a comprovare in modo rigoroso l'esistenza dei fatti dedotti e del titolo legittimante l'avanzata pretesa. Come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per
l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(ed eventualmente del termine di scadenza)” (Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Specifico onere dell'attrice è quello di provare il titolo sul quale fonda le proprie pretese, costituito nella fattispecie dal rapporto contrattuale, intercorso con la società convenuta.
E' pacifico, inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità che incombe all'assicurato l'onere di dimostrare che il fatto è compreso nell'ambito del rischio assicurato.
L'attrice non risulta aver adempiuto al proprio onere probatorio, ancor più vincolante per la medesima in ragione dell'espressa contestazione, da parte della convenuta, dell'esistenza di un diritto avversario.
Le circostanze, peraltro, scarnamente dedotte da Parte_1 nell'atto di citazione, non hanno trovato alcun riscontro in corso di causa, attraverso idonea documentazione comprovante la stipula di una polizza tra le parti (difetta finanche l'indicazione del relativo numero), la garanzia pattuita e l'evento lamentato.
Nessuna produzione documentale è stata effettuata da parte attrice unitamente all'atto di citazione, ad integrazione dei fatti ivi dedotti né in prosieguo nel previsto termine processuale per l'articolazione delle prove.
Nessun documento è stato offerto od istanza istruttoria alcuna è stata articolata dalla parte attrice, al fine di dimostrare i fatti costitutivi della domanda.
Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda non appare fondata e va, dunque, interamente rigettata, rimanendo assorbito ogni ulteriore profilo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attrice ed in favore della parte convenuta. Dette spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1827 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promossa da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida -in difetto di fase istruttoria (non potendosi, sotto tale profilo, valutare la memoria depositata nel termine ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., giacchè priva dei contenuti normativi ad essa deputati)- come segue: €. 600,00 per la fase di studio, €. 550,00 per la fase introduttiva ed €. 1.300,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €. 2.450,00 oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge.
Non risultano spese documentate da parte convenuta.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9 aprile 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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