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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/02/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1621/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIGHINI PAOLO;
E_ C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna
Avente ad oggetto: riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sez. I, n.3005/2017 del 19.12.2017, nel procedimento R.G.n.
1791/2017, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 19/12/2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti con le seguenti
CONCLUSIONI
L'attore in riassunzione, come da atto introduttivo;
pagina 1 di 9 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del
12/11/2019, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto il primo giudice ha motivato adeguatamente e in modo condivisibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il SI. , nato il [...] a [...], nel LT AT, in Nigeria, proponeva ricorso al E_
Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. n.25/08, avverso il provvedimento della
[...]
di Bologna, in data 10/08/2016, Organizzazione_1
notificato il 28/9/2016, con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.
A sostegno della propria domanda il SI. deduceva: E_
- che professa la religione cristiana e che aveva lavorato per un il quale si era aggiudicato un Per_1
appalto per la realizzazione di un ospedale nel suo villaggio;
- che in seguito lo aveva seguito nella città di Nasarawa per continuare a lavorare alle sue dipendenze, ma un giorno, prima di iniziare a lavorare, mentre pregava in camera da letto, insieme al datore di lavoro e ad un'altra persona, tutte di fede cristiana, venivano assaliti da otto uomini di religione mussulmana, i quali irrompevano nella camera, sfondando la porta, li picchiavano e nell'occasione al
SI. gli veniva rotto un dente e, mentre tentava di scappare, riportava anche ferite da taglio ad Pt_1
un piede, a causa della presenza sul terreno dei vetri di una bottiglia rotta;
- che il SI. alla fine era costretto a lasciare la cittadina a causa dei musulmani che non Pt_1
gradivano la presenza di lavoratori cristiani sul territorio, e decideva di seguire il ghanese in Niger, per scampare ad una guerra in atto nel suo paese tra mussulmani e , per poi proseguire dal Niger fino Per_2
in Libia, a Tripoli, dove restava per circa sei mesi, lavorando come aiutante muratore;
- che il 13/2/2015 venivano rapiti e uccisi ventinove uomini, tra cui il suo datore di lavoro e, quindi, non avendo più nessuno per cui lavorare chiedeva ospitalità ad una signora nigeriana che abitava lì, offrendo in cambio di aiutarla nel suo negozio;
- che il 27/6/2015, la predetta signora gli consigliava di lasciare la Libia per via della guerra in atto e, insieme ai due figli di questa signora, si è imbarcata per l'Italia, in cui arrivava il 30/6/2015;
- che a causa della guerra ancora in atto in Nigeria tra musulmani e cristiani, il sig. in quanto Pt_1
cristiano, ha timore di essere ucciso in caso di rientro nel proprio Paese di origine;
- che una volta arrivato in Italia, aveva presentato immediatamente richiesta di protezione internazionale alla Questura competente e, dopo la sua audizione, la Organizzazione_1
pagina 2 di 9 di Bologna, valutando non credibile e fantasioso il suo Organizzazione_1
racconto, ha ritenuto che non vi fossero ragioni per accogliere l'istanza e, quindi, la rigettava.
Il SI. , pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: E_
“Voglia il tribunale adito, contrariis rejectis e previamente disponendo i mezzi istruttori del caso, accordare al ricorrente:
- lo “status di rifugiato”;
- in subordine, ammetterlo alla protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, dichiarare il diritto del medesimo ad ottene-re il rilascio di un permesso di
Org_ soggiorno (art. 5, comma 6, D.L.vo 286/1998 Immigra-zione), ravvisata la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, così trasmettendo, ex art. 32, comma 3, del D.L.vo 25/2008, gli atti al
Questore per il rilascio dello stesso;
- in ulteriore alternativo subordine, ammesso al diritto di asilo costituzionale (ex art. 10, comma 3,
Cost.)”.
Il non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 9/3/2017, Controparte_1
nella quale lo stesso SI. compariva confermando tutto quanto dichiarato alla E_
. Organizzazione_1
Il giudizio era deciso dal Tribunale di Bologna, Sez. I, con ordinanza in data 19.05.2017 nel procedimento R.G. n. 15382/2017, con il rigetto del ricorso nel quale si confermava la decisione presa dalla in merito alla valutazione di non credibilità e contraddittorietà delle Organizzazione_1
dichiarazioni del ricorrente, tali da essere considerate inattendibili e, quindi, ha ritenuto che fossero insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
2) Il SI. ha quindi proposto appello avverso la sopra citata ordinanza sostenendo la E_
credibilità e attendibilità del proprio racconto e lamentando la mancata valutazione della domanda per motivi umanitari e, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e la riforma dell'ordinanza impugnata.
Il non si costituiva e Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Controparte_1
Bologna interveniva chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio di appello, quindi, era definito con sentenza n. 3005/2017 in data 19/12/2017, della Corte di
Appello di Bologna, Sezione I, che così statuiva:
“ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o respinta, rigetta l'appello proposto da
[...]
così confermando l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 19/5/2017”. Pt_1
pagina 3 di 9 La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto di confermare l'ordinanza impugnata in quanto ha condiviso la valutazione di inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo in precedenza espressa sia dalla che dal Tribunale di Bologna. Organizzazione_1
La Corte, inoltre, ha considerato che nel caso di specie non vi fossero i presupposti di cui all'art. 14, lett. c), del D.Lgs. n.251/2008 per il riconoscimento della protezione sussidiaria, né quelli per la protezione umanitaria.
3) Il SI. , quindi, proponeva avverso la sopra citata sentenza della Corte d'Appello di E_
Bologna ricorso per Cassazione, procedimento R.G.n.18368/2018, fondandolo su tre diversi motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 e 5, del D. Lgs. n.251/2007, e 8, comma 3, del D. Lgs.
n.25/2008, in quanto la decisione gravata era fondata su di una errata, se non omessa, applicazione sia del principio di cooperazione e di indagine gravanti sul giudicante, sia del beneficio del dubbio che deve essere concesso al richiedente asilo nei casi in cui sia possibile parlare di “prossimità al raggiungimento della prova”, sanciti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1 e 5, del D. Lgs. n. 251/2007
e dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 che erano stati violati, in quanto la Corte di appello aveva omesso sia di riconvocare il richiedente asilo per avere chiarimenti e aveva espresso un infondato giudizio di inattendibilità e non credibilità del racconto, sia di attivare i propri poteri istruttori d'ufficio per ottenere conferma o smentita della genuinità delle dichiarazioni in questione mediante la consultazione delle fonti a disposizione e l'esame delle allegazioni fornite al fine di verificare la fondatezza del timore di una persecuzione per motivi religiosi.
Con il secondo motivo di gravame, sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., era eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n.251/2007, in quanto la Corte adita aveva rigettato anche la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria senza aver provveduto ad accertare direttamente l'attuale situazione della zona di provenienza del richiedente asilo.
Con il terzo motivo, infine, il SI. lamentava la violazione dell'art. 360, comma 1, n. E_
5, c.p.c., in quanto il giudice d'appello avrebbe reso una decisione contenente una motivazione soltanto apparente su un fatto decisivo ai fini del giudizio, avendo omesso di dare seguito al proprio dovere di cooperazione e di indagine, nonché di aver trascurato di acquisire agli atti, dapprima e di ponderare, in seguito, gli elementi decisivi ai fini della valutazione nel merito della domanda presentata.
Il non svolgeva alcuna difesa e il ricorso era trattato nella camera di consiglio Controparte_1 del 10.04.2019, all'esito della quale la Suprema Corte pronunciava a definizione del procedimento pagina 4 di 9 l'ordinanza n.13897/2019, del 22.05.2019, con la quale accoglieva il ricorso del SI. E_
e cassava l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Bologna, n.3005/2017 del 21.11.2017, pubblicata il 19.12.2017, rinviando anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
Nella sopra citata ordinanza, in particolare, il Giudice di Legittimità ha statuito che “la valutazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire, a mente dell'art. 3, comma 3, lett. a),
D.Lgs. 251/2007, tramite l'apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che il paese di origine al momento dell'adozione della decisione. Il successivo quinto comma della norma stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (lett. c). Ciò fa il paio con l'obbligo, previsto dall'art. 8, co. 3, d. lgs. 25/2008, di esaminare ciascuna domanda alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione
Org_ generale esistente nel paese di origine del richiedente ”, e che “incorre nella violazione dell'art.
8, comma 3, d. lgs. n. 25/2008, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”.
4) Il SI. , quindi, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente E_ notificato, conveniva in giudizio innanzi a questa Corte di Appello il , in persona Controparte_1
del riassumendo il giudizio di appello R.G.n.1791/2017, e per i motivi di cui alla CP_2
ordinanza della Suprema Corte riproponeva integralmente l'atto di citazione in appello del sopra citato giudizio richiamando espressamente ogni argomentazione e deduzione proposte nei precedenti scritti difensivi.
Il SI. , pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: E_
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, in totale riforma dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Bologna in data 19 maggio 2017, a definizione del giudizio n. 15382/2016 R.G., accordare al ricorrente:
- lo “status di rifugiato”;
- in subordine, ammetterlo alla protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, dichiarare il diritto del medesimo ad ottene-re il rilascio di un permesso di soggiorno (art. 5, comma 6, D.L.vo 286/1998 T.U. Immigra-zione), ravvisata la sussistenza di gravi
pagina 5 di 9 motivi di carattere umanitario, così trasmettendo, ex art. 32, comma 3, del D.L.vo 25/2008, gli atti al
Questore per il rilascio dello stesso;
- in ulteriore alternativo subordine, ammesso al diritto di asilo costituzionale (ex art. 10, comma 3,
Cost.)”.
Il non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia nell'udienza in data Controparte_1
7/1/2020.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
12/11/2019, con cui ha chiesto di respingere l'impugnazione in quanto il primo giudice ha motivato adeguatamente ed in maniera condivisibile.
La causa rinviata per precisazione delle conclusioni era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali che era depositato dall'attore in riassunzione.
Successivamente, con ordinanze, la causa era rimessa sul ruolo per avvenute variazioni del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, la causa è stata rimessa sul ruolo e all'udienza del 19/12/2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, l'attore in riassunzione ha precisato le conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5) Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene di condividere la valutazione negativa di attendibilità espressa in tutte le precedenti decisioni nei confronti del racconto fornito dall'odierno attore in riassunzione riguardo alle vicende narrate nel proprio racconto e ai timori paventati, in quanto non plausibile e contraddittorio e, quindi, non in grado di superare la valutazione di affidabilità fondata sugli indici legali contenuti nell'art. 3, comma 5, lett. a), b), c) , d) ed e), del D.Lgs. n.251/2007, con conseguente mancato riconoscimento dello status di rifugiato.
Il Collegio, inoltre, osserva che dal decreto del del 17/3/2023, di Organizzazione_4
aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti la protezione internazionale, la Nigeria è inserita nell'elenco dei Paesi considerati sicuri;
dal sito web dello stesso
Ministero (www.viaggiaresicuri.it) risulta che “si sconsigliano assolutamente i viaggi nel nord-est
(Stati del Borno, e , dove operano gruppi terroristici di matrice jihadista nonché nel Per_3 Per_4 nord ovest, interessato da banditismo diffuso. Alla luce degli elevati rischi presenti - in particolare rapimenti da parte di gruppi armati - è necessario evitare spostamenti in auto o in treno fra Abuja e
(le due città sono collegate da voli giornalieri, via Lagos). Tenuto conto del forte Per_5
peggioramento della situazione di sicurezza nel Sud-Est del Paese, sono fortemente sconsigliati tutti
Per_ gli spostamenti negli Stati di Imo, ed ”, con questi ultimi, oltre a Per_6 Per_7 Org_5
pagina 6 di 9 “già protagonisti del tentativo di secessione armato del (1967-70), dal marzo 2021 sono Per_2 nuovamente oggetto di una campagna di attacchi armati da parte di gruppi indipendentisti”.
Da tali riscontri, quindi, si evince che è il Nord-est della Nigeria la zona interessata dall'organizzazione islamica Boko Haram, come il Sud-est è quella parte della Nigeria oggetto dell'attività dei gruppi indipendentisti del , ma in entrambe dette area non vi rientra il LT AT, lo stato da cui Per_2
proviene il SI. . Parte_2
Dall'esame degli stessi aggiornamenti informativi sulla situazione dei cristiani in Nigeria inseriti dall'attore in riassunzione nella comparsa conclusionale, emerge che gli attacchi nei confronti dei cristiani si sono verificati in regioni quali , , Nasarawa, Niger, Per_9 Per_10 Per_11 Per_5 Per_12
e ben lontane dal LT AT. Per_13 Per_14
Inoltre, dalle notizie reperibili sul web risulta che gli stessi pastori musulmani in conflitto con Per_15
gli agricoltori cristiani, operano prevalentemente nella fascia territoriale esterna della Nigeria, negli stati posti lungo il confine da est a ovest passando per il nord e, comunque, con presenza molto rarefatta negli stati centrali, tra i quali non è menzionato il LT AT
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fula_people).
A conferma di ciò è stato dato risalto a un attentato dei nello stato centrale del peraltro Per_15 Per_9
nemmeno confinante con il LT AT, avvenuto nel mese di giugno dello scorso anno
(https://www.fides.org/it/news/73865-
AFRICA_NIGERIA_Gli_assalti_di_bande_di_pastori_Fulani_non_e_solo_un_conflitto_religioso).
Tale situazione generale è ribadita anche dalla più recente ECOI del gennaio 2024
(https://www.ecoi.net/en/document/2103137.html).
Ciò posto, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c), D.Lgs. n.251/2007, in quanto la città di Ika, nel LT AT, zona di provenienza del SI. , non presenta situazioni di conflitto armato, tali da comportare un rischio E_
effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere nel territorio del Paese stesso.
Dello stesso avviso la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. VI – I, ordinanza del
18.01.2017, n.1268), che ha stabilito che “la situazione della Nigeria…..(omissis) non presenta…..le condizioni, richieste dalla normativa in materia di protezione sussidiaria, per poter affermare che il ritorno nel paese di provenienza del richiedente lo esporrebbe a particolari rischi per la sua persona.
Infatti risulta dalle informazioni disponibili on line il regredire del fenomeno nelle sole Per_16
regione del nord-est, mentre lo stato di provenienza del richiedente risulta geograficamente distante migliaia di chilometri dal nord est della Nigeria e fra gli stati del sud risulta tra i meno interessati dai conflitti armati e dalle violenze che hanno da anni afflitto le zone petrolifere ( . .) Quanto al rischio di
pagina 7 di 9 azioni terroristiche isolate, connesse agli insuccessi militari di che si paventano Per_16
soprattutto a Lagos e Abuja, la situazione nigeriana non presenta particolari differenze da quelle dell'Italia e dell'Europa”.
Per quanto riguarda la richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, questa
Corte, anche tenuto conto del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese, ritiene che non sussistano i presupposti di “gravità e serietà dei motivi” di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs
n.286/1998.
Al riguardo, si rileva che la stessa Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il riconoscimento di quest'ultima forma di protezione umanitaria non può prescindere dalla credibilità soggettiva dell'interessato (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.26641/16) e i motivi rilevanti ai fini del suddetto riconoscimento devono avere la connotazione di serietà e gravità (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.25075/2017).
La concessione della protezione umanitaria è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione (condizione del paese di rimpatrio o posizione personale del richiedente), di carattere contingente e suscettibile di miglioramento in tempi relativamente rapidi tale per cui venga meno l'esigenza stessa.
Nella fattispecie, non sussiste alcuna esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di
“vulnerabilità”, in relazione al caso concreto, né correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, in quanto nel suo Paese di origine l'appellante potrebbe ricongiungersi con la sua famiglia rimasta in Nigeria, e riprendere il lavoro di muratore che vi svolgeva.
Per contro l'odierno attore in riassunzione non ha depositato agli atti nessun documento che attesti una qualsiasi occupazione lavorativa, o percorso di studi, o attività di volontariato svolta in oltre otto anni di permanenza in Italia.
Detta carenza di produzione documentale unita all'ammissione al gratuito patrocinio dimostra evidentemente che il SI. non ha raggiunto un'adeguata integrazione sociale e E_
lavorativa sul territorio nazionale, tale da consentirgli un livello di vita dignitoso, e ciò impedisce anche di procedere al giudizio comparativo di cui alle motivazioni della pronuncia della Cassazione
n.4455/2018.
Riguardo all'aspetto sanitario, risulta che l'emergenza del Covid-19 è ormai rientrata, come peraltro in Organi tutto il mondo, anche alla luce della dichiarazione ufficiale del 5 maggio 2023 dell'
l' , che ha sancito la fine della pandemia, e dal sito del Ministero Organizzazione_7
degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) risulta che alcune epidemie diffusesi nel 2023 hanno riguardato pagina 8 di 9 gli stati del Nord della Nigeria, lontano dal LT AT: “Nel 2023 si registra una epidemia di difterite, che, al 27 aprile 2023, conta 557 casi confermati e 73 decessi, in 21 Stati federali su 36 e nella capitale Abuja. I pricipali focolai dell'epidemia risultano essere localizzati negli Stati Federali di
Kano, Borno e Bauchi, nella parte settentrionale della Nigeria. Una seconda epidemia, di meningite meningococcica, con epicentro negli Stati settentrionali di Jigawa e ha registrato, dal primo Per_3
ottobre 2022 al 16 aprile 2023, 1686 casi sospetti, 532 casi confermati e 124 decessi”.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia trattata costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. I, in data 19/5/2017, nel procedimento N.R.G. 15382/2017;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 gennaio 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1621/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIGHINI PAOLO;
E_ C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna
Avente ad oggetto: riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sez. I, n.3005/2017 del 19.12.2017, nel procedimento R.G.n.
1791/2017, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 19/12/2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti con le seguenti
CONCLUSIONI
L'attore in riassunzione, come da atto introduttivo;
pagina 1 di 9 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del
12/11/2019, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto il primo giudice ha motivato adeguatamente e in modo condivisibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il SI. , nato il [...] a [...], nel LT AT, in Nigeria, proponeva ricorso al E_
Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. n.25/08, avverso il provvedimento della
[...]
di Bologna, in data 10/08/2016, Organizzazione_1
notificato il 28/9/2016, con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.
A sostegno della propria domanda il SI. deduceva: E_
- che professa la religione cristiana e che aveva lavorato per un il quale si era aggiudicato un Per_1
appalto per la realizzazione di un ospedale nel suo villaggio;
- che in seguito lo aveva seguito nella città di Nasarawa per continuare a lavorare alle sue dipendenze, ma un giorno, prima di iniziare a lavorare, mentre pregava in camera da letto, insieme al datore di lavoro e ad un'altra persona, tutte di fede cristiana, venivano assaliti da otto uomini di religione mussulmana, i quali irrompevano nella camera, sfondando la porta, li picchiavano e nell'occasione al
SI. gli veniva rotto un dente e, mentre tentava di scappare, riportava anche ferite da taglio ad Pt_1
un piede, a causa della presenza sul terreno dei vetri di una bottiglia rotta;
- che il SI. alla fine era costretto a lasciare la cittadina a causa dei musulmani che non Pt_1
gradivano la presenza di lavoratori cristiani sul territorio, e decideva di seguire il ghanese in Niger, per scampare ad una guerra in atto nel suo paese tra mussulmani e , per poi proseguire dal Niger fino Per_2
in Libia, a Tripoli, dove restava per circa sei mesi, lavorando come aiutante muratore;
- che il 13/2/2015 venivano rapiti e uccisi ventinove uomini, tra cui il suo datore di lavoro e, quindi, non avendo più nessuno per cui lavorare chiedeva ospitalità ad una signora nigeriana che abitava lì, offrendo in cambio di aiutarla nel suo negozio;
- che il 27/6/2015, la predetta signora gli consigliava di lasciare la Libia per via della guerra in atto e, insieme ai due figli di questa signora, si è imbarcata per l'Italia, in cui arrivava il 30/6/2015;
- che a causa della guerra ancora in atto in Nigeria tra musulmani e cristiani, il sig. in quanto Pt_1
cristiano, ha timore di essere ucciso in caso di rientro nel proprio Paese di origine;
- che una volta arrivato in Italia, aveva presentato immediatamente richiesta di protezione internazionale alla Questura competente e, dopo la sua audizione, la Organizzazione_1
pagina 2 di 9 di Bologna, valutando non credibile e fantasioso il suo Organizzazione_1
racconto, ha ritenuto che non vi fossero ragioni per accogliere l'istanza e, quindi, la rigettava.
Il SI. , pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: E_
“Voglia il tribunale adito, contrariis rejectis e previamente disponendo i mezzi istruttori del caso, accordare al ricorrente:
- lo “status di rifugiato”;
- in subordine, ammetterlo alla protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, dichiarare il diritto del medesimo ad ottene-re il rilascio di un permesso di
Org_ soggiorno (art. 5, comma 6, D.L.vo 286/1998 Immigra-zione), ravvisata la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, così trasmettendo, ex art. 32, comma 3, del D.L.vo 25/2008, gli atti al
Questore per il rilascio dello stesso;
- in ulteriore alternativo subordine, ammesso al diritto di asilo costituzionale (ex art. 10, comma 3,
Cost.)”.
Il non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 9/3/2017, Controparte_1
nella quale lo stesso SI. compariva confermando tutto quanto dichiarato alla E_
. Organizzazione_1
Il giudizio era deciso dal Tribunale di Bologna, Sez. I, con ordinanza in data 19.05.2017 nel procedimento R.G. n. 15382/2017, con il rigetto del ricorso nel quale si confermava la decisione presa dalla in merito alla valutazione di non credibilità e contraddittorietà delle Organizzazione_1
dichiarazioni del ricorrente, tali da essere considerate inattendibili e, quindi, ha ritenuto che fossero insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
2) Il SI. ha quindi proposto appello avverso la sopra citata ordinanza sostenendo la E_
credibilità e attendibilità del proprio racconto e lamentando la mancata valutazione della domanda per motivi umanitari e, quindi, ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e la riforma dell'ordinanza impugnata.
Il non si costituiva e Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Controparte_1
Bologna interveniva chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio di appello, quindi, era definito con sentenza n. 3005/2017 in data 19/12/2017, della Corte di
Appello di Bologna, Sezione I, che così statuiva:
“ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o respinta, rigetta l'appello proposto da
[...]
così confermando l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 19/5/2017”. Pt_1
pagina 3 di 9 La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto di confermare l'ordinanza impugnata in quanto ha condiviso la valutazione di inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo in precedenza espressa sia dalla che dal Tribunale di Bologna. Organizzazione_1
La Corte, inoltre, ha considerato che nel caso di specie non vi fossero i presupposti di cui all'art. 14, lett. c), del D.Lgs. n.251/2008 per il riconoscimento della protezione sussidiaria, né quelli per la protezione umanitaria.
3) Il SI. , quindi, proponeva avverso la sopra citata sentenza della Corte d'Appello di E_
Bologna ricorso per Cassazione, procedimento R.G.n.18368/2018, fondandolo su tre diversi motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 e 5, del D. Lgs. n.251/2007, e 8, comma 3, del D. Lgs.
n.25/2008, in quanto la decisione gravata era fondata su di una errata, se non omessa, applicazione sia del principio di cooperazione e di indagine gravanti sul giudicante, sia del beneficio del dubbio che deve essere concesso al richiedente asilo nei casi in cui sia possibile parlare di “prossimità al raggiungimento della prova”, sanciti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1 e 5, del D. Lgs. n. 251/2007
e dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 che erano stati violati, in quanto la Corte di appello aveva omesso sia di riconvocare il richiedente asilo per avere chiarimenti e aveva espresso un infondato giudizio di inattendibilità e non credibilità del racconto, sia di attivare i propri poteri istruttori d'ufficio per ottenere conferma o smentita della genuinità delle dichiarazioni in questione mediante la consultazione delle fonti a disposizione e l'esame delle allegazioni fornite al fine di verificare la fondatezza del timore di una persecuzione per motivi religiosi.
Con il secondo motivo di gravame, sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., era eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n.251/2007, in quanto la Corte adita aveva rigettato anche la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria senza aver provveduto ad accertare direttamente l'attuale situazione della zona di provenienza del richiedente asilo.
Con il terzo motivo, infine, il SI. lamentava la violazione dell'art. 360, comma 1, n. E_
5, c.p.c., in quanto il giudice d'appello avrebbe reso una decisione contenente una motivazione soltanto apparente su un fatto decisivo ai fini del giudizio, avendo omesso di dare seguito al proprio dovere di cooperazione e di indagine, nonché di aver trascurato di acquisire agli atti, dapprima e di ponderare, in seguito, gli elementi decisivi ai fini della valutazione nel merito della domanda presentata.
Il non svolgeva alcuna difesa e il ricorso era trattato nella camera di consiglio Controparte_1 del 10.04.2019, all'esito della quale la Suprema Corte pronunciava a definizione del procedimento pagina 4 di 9 l'ordinanza n.13897/2019, del 22.05.2019, con la quale accoglieva il ricorso del SI. E_
e cassava l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Bologna, n.3005/2017 del 21.11.2017, pubblicata il 19.12.2017, rinviando anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
Nella sopra citata ordinanza, in particolare, il Giudice di Legittimità ha statuito che “la valutazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire, a mente dell'art. 3, comma 3, lett. a),
D.Lgs. 251/2007, tramite l'apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che il paese di origine al momento dell'adozione della decisione. Il successivo quinto comma della norma stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (lett. c). Ciò fa il paio con l'obbligo, previsto dall'art. 8, co. 3, d. lgs. 25/2008, di esaminare ciascuna domanda alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione
Org_ generale esistente nel paese di origine del richiedente ”, e che “incorre nella violazione dell'art.
8, comma 3, d. lgs. n. 25/2008, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”.
4) Il SI. , quindi, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente E_ notificato, conveniva in giudizio innanzi a questa Corte di Appello il , in persona Controparte_1
del riassumendo il giudizio di appello R.G.n.1791/2017, e per i motivi di cui alla CP_2
ordinanza della Suprema Corte riproponeva integralmente l'atto di citazione in appello del sopra citato giudizio richiamando espressamente ogni argomentazione e deduzione proposte nei precedenti scritti difensivi.
Il SI. , pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: E_
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, in totale riforma dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Bologna in data 19 maggio 2017, a definizione del giudizio n. 15382/2016 R.G., accordare al ricorrente:
- lo “status di rifugiato”;
- in subordine, ammetterlo alla protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, dichiarare il diritto del medesimo ad ottene-re il rilascio di un permesso di soggiorno (art. 5, comma 6, D.L.vo 286/1998 T.U. Immigra-zione), ravvisata la sussistenza di gravi
pagina 5 di 9 motivi di carattere umanitario, così trasmettendo, ex art. 32, comma 3, del D.L.vo 25/2008, gli atti al
Questore per il rilascio dello stesso;
- in ulteriore alternativo subordine, ammesso al diritto di asilo costituzionale (ex art. 10, comma 3,
Cost.)”.
Il non si costituiva e ne era dichiarata la contumacia nell'udienza in data Controparte_1
7/1/2020.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
12/11/2019, con cui ha chiesto di respingere l'impugnazione in quanto il primo giudice ha motivato adeguatamente ed in maniera condivisibile.
La causa rinviata per precisazione delle conclusioni era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali che era depositato dall'attore in riassunzione.
Successivamente, con ordinanze, la causa era rimessa sul ruolo per avvenute variazioni del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, la causa è stata rimessa sul ruolo e all'udienza del 19/12/2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, l'attore in riassunzione ha precisato le conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5) Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene di condividere la valutazione negativa di attendibilità espressa in tutte le precedenti decisioni nei confronti del racconto fornito dall'odierno attore in riassunzione riguardo alle vicende narrate nel proprio racconto e ai timori paventati, in quanto non plausibile e contraddittorio e, quindi, non in grado di superare la valutazione di affidabilità fondata sugli indici legali contenuti nell'art. 3, comma 5, lett. a), b), c) , d) ed e), del D.Lgs. n.251/2007, con conseguente mancato riconoscimento dello status di rifugiato.
Il Collegio, inoltre, osserva che dal decreto del del 17/3/2023, di Organizzazione_4
aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti la protezione internazionale, la Nigeria è inserita nell'elenco dei Paesi considerati sicuri;
dal sito web dello stesso
Ministero (www.viaggiaresicuri.it) risulta che “si sconsigliano assolutamente i viaggi nel nord-est
(Stati del Borno, e , dove operano gruppi terroristici di matrice jihadista nonché nel Per_3 Per_4 nord ovest, interessato da banditismo diffuso. Alla luce degli elevati rischi presenti - in particolare rapimenti da parte di gruppi armati - è necessario evitare spostamenti in auto o in treno fra Abuja e
(le due città sono collegate da voli giornalieri, via Lagos). Tenuto conto del forte Per_5
peggioramento della situazione di sicurezza nel Sud-Est del Paese, sono fortemente sconsigliati tutti
Per_ gli spostamenti negli Stati di Imo, ed ”, con questi ultimi, oltre a Per_6 Per_7 Org_5
pagina 6 di 9 “già protagonisti del tentativo di secessione armato del (1967-70), dal marzo 2021 sono Per_2 nuovamente oggetto di una campagna di attacchi armati da parte di gruppi indipendentisti”.
Da tali riscontri, quindi, si evince che è il Nord-est della Nigeria la zona interessata dall'organizzazione islamica Boko Haram, come il Sud-est è quella parte della Nigeria oggetto dell'attività dei gruppi indipendentisti del , ma in entrambe dette area non vi rientra il LT AT, lo stato da cui Per_2
proviene il SI. . Parte_2
Dall'esame degli stessi aggiornamenti informativi sulla situazione dei cristiani in Nigeria inseriti dall'attore in riassunzione nella comparsa conclusionale, emerge che gli attacchi nei confronti dei cristiani si sono verificati in regioni quali , , Nasarawa, Niger, Per_9 Per_10 Per_11 Per_5 Per_12
e ben lontane dal LT AT. Per_13 Per_14
Inoltre, dalle notizie reperibili sul web risulta che gli stessi pastori musulmani in conflitto con Per_15
gli agricoltori cristiani, operano prevalentemente nella fascia territoriale esterna della Nigeria, negli stati posti lungo il confine da est a ovest passando per il nord e, comunque, con presenza molto rarefatta negli stati centrali, tra i quali non è menzionato il LT AT
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fula_people).
A conferma di ciò è stato dato risalto a un attentato dei nello stato centrale del peraltro Per_15 Per_9
nemmeno confinante con il LT AT, avvenuto nel mese di giugno dello scorso anno
(https://www.fides.org/it/news/73865-
AFRICA_NIGERIA_Gli_assalti_di_bande_di_pastori_Fulani_non_e_solo_un_conflitto_religioso).
Tale situazione generale è ribadita anche dalla più recente ECOI del gennaio 2024
(https://www.ecoi.net/en/document/2103137.html).
Ciò posto, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c), D.Lgs. n.251/2007, in quanto la città di Ika, nel LT AT, zona di provenienza del SI. , non presenta situazioni di conflitto armato, tali da comportare un rischio E_
effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere nel territorio del Paese stesso.
Dello stesso avviso la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. VI – I, ordinanza del
18.01.2017, n.1268), che ha stabilito che “la situazione della Nigeria…..(omissis) non presenta…..le condizioni, richieste dalla normativa in materia di protezione sussidiaria, per poter affermare che il ritorno nel paese di provenienza del richiedente lo esporrebbe a particolari rischi per la sua persona.
Infatti risulta dalle informazioni disponibili on line il regredire del fenomeno nelle sole Per_16
regione del nord-est, mentre lo stato di provenienza del richiedente risulta geograficamente distante migliaia di chilometri dal nord est della Nigeria e fra gli stati del sud risulta tra i meno interessati dai conflitti armati e dalle violenze che hanno da anni afflitto le zone petrolifere ( . .) Quanto al rischio di
pagina 7 di 9 azioni terroristiche isolate, connesse agli insuccessi militari di che si paventano Per_16
soprattutto a Lagos e Abuja, la situazione nigeriana non presenta particolari differenze da quelle dell'Italia e dell'Europa”.
Per quanto riguarda la richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, questa
Corte, anche tenuto conto del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese, ritiene che non sussistano i presupposti di “gravità e serietà dei motivi” di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs
n.286/1998.
Al riguardo, si rileva che la stessa Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il riconoscimento di quest'ultima forma di protezione umanitaria non può prescindere dalla credibilità soggettiva dell'interessato (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.26641/16) e i motivi rilevanti ai fini del suddetto riconoscimento devono avere la connotazione di serietà e gravità (cfr. Cassazione Civile, sentenza n.25075/2017).
La concessione della protezione umanitaria è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione (condizione del paese di rimpatrio o posizione personale del richiedente), di carattere contingente e suscettibile di miglioramento in tempi relativamente rapidi tale per cui venga meno l'esigenza stessa.
Nella fattispecie, non sussiste alcuna esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di
“vulnerabilità”, in relazione al caso concreto, né correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, in quanto nel suo Paese di origine l'appellante potrebbe ricongiungersi con la sua famiglia rimasta in Nigeria, e riprendere il lavoro di muratore che vi svolgeva.
Per contro l'odierno attore in riassunzione non ha depositato agli atti nessun documento che attesti una qualsiasi occupazione lavorativa, o percorso di studi, o attività di volontariato svolta in oltre otto anni di permanenza in Italia.
Detta carenza di produzione documentale unita all'ammissione al gratuito patrocinio dimostra evidentemente che il SI. non ha raggiunto un'adeguata integrazione sociale e E_
lavorativa sul territorio nazionale, tale da consentirgli un livello di vita dignitoso, e ciò impedisce anche di procedere al giudizio comparativo di cui alle motivazioni della pronuncia della Cassazione
n.4455/2018.
Riguardo all'aspetto sanitario, risulta che l'emergenza del Covid-19 è ormai rientrata, come peraltro in Organi tutto il mondo, anche alla luce della dichiarazione ufficiale del 5 maggio 2023 dell'
l' , che ha sancito la fine della pandemia, e dal sito del Ministero Organizzazione_7
degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) risulta che alcune epidemie diffusesi nel 2023 hanno riguardato pagina 8 di 9 gli stati del Nord della Nigeria, lontano dal LT AT: “Nel 2023 si registra una epidemia di difterite, che, al 27 aprile 2023, conta 557 casi confermati e 73 decessi, in 21 Stati federali su 36 e nella capitale Abuja. I pricipali focolai dell'epidemia risultano essere localizzati negli Stati Federali di
Kano, Borno e Bauchi, nella parte settentrionale della Nigeria. Una seconda epidemia, di meningite meningococcica, con epicentro negli Stati settentrionali di Jigawa e ha registrato, dal primo Per_3
ottobre 2022 al 16 aprile 2023, 1686 casi sospetti, 532 casi confermati e 124 decessi”.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia trattata costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. I, in data 19/5/2017, nel procedimento N.R.G. 15382/2017;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 gennaio 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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