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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 291 / 2025 r.g.
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Alessandria
In nome del Popolo Italiano
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale con i sig.ri
Dott. Paolo Rampini
Dott. Giuseppe Bersani
Dott. Marco Bonci
Ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso presentato congiuntamente da:
Sig.ra , C.F.: , nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
11.11.1981, residente in [...]16, professione: store manager, titolo di studio: laurea, cit: italiana, madre;
e
Sig. , CF: , nato in [...], residente in [...] vIA CO C.F._2
dE aMBROSIS N. 13 professione: financial controller , titolo di studio : laurea, cit: italiana, padre;
ricorrenti
Entrambi rappresentati e difesi dall'Abogado Francesco Andronico, CF: PEC: C.F._3
; in affiancamento all'avv. Rosamaria Carfora, CF: , Email_1 C.F._4
PEC: , presso il cui studio sito in Novi Ligure C.so Marenco 6/A/3 Email_2 eleggono domicilio giusta delega in calce al ricorso
Conclusioni congiunte delle parti
1. Affido condiviso del figlio minore , con residenza anagrafica prevalente presso la Persona_1 madre sig.ra ; T_
2. Il padre, in ragione degli impegni lavorativi della madre e compatibilmente con i propri, tratterà con sé il figlio dal rientro da scuola del venerdì all'entrata lunedì, mentre la madre starà con il figlio dall'uscita da scuola del lunedì fino all'entrata del venerdì. Le principali festività dell'anno saranno trascorse dal minore con i genitori secondo il criterio dell'alternanza salvo, al bisogno, diverso accordo da prendersi in relazione agli impegni della madre. Nel periodo di vacanza estivo il bambino potrà stare con il padre per un periodo 15 gg (anche non consecutivi) ed altrettanti ne potrà stare con la madre, i periodi saranno concordati tra i genitori entro la fine di giugno di ogni anno.
3. Vista una sostanziale equivalenza nei tempi di frequentazione del bambino con i genitori le parti convengono che il padre nulla versi per il mantenimento del figlio fermo restando il consenso dello stesso a che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla moglie, il sig. si impegna a CP_1 contribuire, nella misura del 75%,alle spese straordinarie, definite come da protocollo del Tribunale di Alessandria.
4. Entrambe le parti concordano fin da ora per acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore, con la precisazione che nessuno di loro potrà portarlo all'estero senza il consenso dell'altro.
5. Spese compensate tra le parti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso congiunto le parti sopra indicate esponevano quanto segue nell'interesse del minore
, al fine di ottenere che il minore possa risiedere con la madre nella casa di attuale Persona_1 dimora, regolamentazione della frequentazione con il padre secondo alternanza, percezione dell'assegno unico in capo alla madre: le parti hanno convissuto dal 2012 nella casa di proprietà della sig.ra sita in Novi Ligure (AL) Viale della Rimembranza Nr° 72/16; nel 2014, è nato loro il figlio T_
, che ad oggi frequenta la classe 5^ dell'Istituto Comprensivo di Pasturana;
il figlio frequenta i Per_1 corsi di calcio presso la U.S. Pozzolese;
il bambino è in cura presso il pediatra dr. Per_2
,medico di fiducia di entrambi i genitori e non ha particolari patologie;
la sig.ra
[...] T_ percepisce uno stipendio di circa 1.800 euro/mese e per l'intero l'assegno unico, lavorando come store manager presso il negozio Ixos facente parte del complesso commerciale Serravalle Outlet di Serravalle Scrivia e, per la fisiologia del suo lavoro, è sovente impegnata nei weekend;
Che Il sig.
percepisce uno stipendio di circa 2.000,00 euro/mese; entrambi i genitori si fanno carico della CP_1 gestione del figlio, accompagnandolo a scuola ed alle attività extrascolari;
il minore Per_1 abitualmente frequenta la nonna alla quale i genitori si rivolgono, quando sono Persona_3 impegnati per lavoro, ad esempio per andarlo a prelevare a scuola o per accudirlo presso l'abitazione di residenza;
il padre è proprietario di appartamento sito in Novi Ligure (AL) Via De Ambrosis n. 13.
Esponevano i ricorrenti che da tempo sono insorte incomprensioni nella coppia genitoriale e, con il passare del tempo, l'unione familiare si è rotta, sicché le parti hanno deciso di comune accordo di ricorrere al Tribunale di Alessandria perché, svolti gli incombenti tutti di rito, voglia assumere le conclusioni in epigrafe indicate.
Le parti depositavano note scritte in cui confermavano le condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale
***
Le condizioni congiunte sopra indicate non sono in contrasto con norme imperative di legge e sono rispettose del diritto dovere alla bigenitorialità.
In considerazione dell'equivalenza della collocazione del minore presso ciascun genitore e del mantenimento diretto, appare coerente che non venga previsto alcun assegno di contributo al mantenimento.
Le spese devono essere compensate fra le parti come da accordi congiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo così decide dispone l' affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con residenza anagrafica Persona_1 prevalente presso la madre sig.ra ; T_
Il padre, in ragione degli impegni lavorativi della madre e compatibilmente con i propri, tratterà con sé il figlio dal rientro da scuola del venerdì all'entrata lunedì, mentre la madre starà con il figlio dall'uscita da scuola del lunedì fino all'entrata del venerdì. Le principali festività dell'anno saranno trascorse dal minore con i genitori secondo il criterio dell'alternanza salvo, al bisogno, diverso accordo da prendersi in relazione agli impegni della madre. Nel periodo di vacanza estivo il bambino potrà stare con il padre per un periodo 15 gg (anche non consecutivi) ed altrettanti ne potrà stare con la madre, i periodi saranno concordati tra i genitori entro la fine di giugno di ogni anno. dispone che il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore durante il tempo in cui il medesimo si troverà presso la propria abitazione.
Prende atto del consenso del sig. a che l'Assegno Unico sia percepito CO integralmente dalla sig.ra sig.ra ; T_
dispone che le spese straordinarie definite come da protocollo del Tribunale di Alessandria. siano poste , nella misura del 75% a carico del sig. e nella misura del 25% a carico della sig.ra sig.ra CO
; T_
prende atto che le parti concordano fin da ora per acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore, con la precisazione che nessuno di loro potrà portarlo all'estero senza il consenso dell'altro.
Spese compensate tra le parti.
Alessandria, camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Alessandria
In nome del Popolo Italiano
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale con i sig.ri
Dott. Paolo Rampini
Dott. Giuseppe Bersani
Dott. Marco Bonci
Ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso presentato congiuntamente da:
Sig.ra , C.F.: , nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
11.11.1981, residente in [...]16, professione: store manager, titolo di studio: laurea, cit: italiana, madre;
e
Sig. , CF: , nato in [...], residente in [...] vIA CO C.F._2
dE aMBROSIS N. 13 professione: financial controller , titolo di studio : laurea, cit: italiana, padre;
ricorrenti
Entrambi rappresentati e difesi dall'Abogado Francesco Andronico, CF: PEC: C.F._3
; in affiancamento all'avv. Rosamaria Carfora, CF: , Email_1 C.F._4
PEC: , presso il cui studio sito in Novi Ligure C.so Marenco 6/A/3 Email_2 eleggono domicilio giusta delega in calce al ricorso
Conclusioni congiunte delle parti
1. Affido condiviso del figlio minore , con residenza anagrafica prevalente presso la Persona_1 madre sig.ra ; T_
2. Il padre, in ragione degli impegni lavorativi della madre e compatibilmente con i propri, tratterà con sé il figlio dal rientro da scuola del venerdì all'entrata lunedì, mentre la madre starà con il figlio dall'uscita da scuola del lunedì fino all'entrata del venerdì. Le principali festività dell'anno saranno trascorse dal minore con i genitori secondo il criterio dell'alternanza salvo, al bisogno, diverso accordo da prendersi in relazione agli impegni della madre. Nel periodo di vacanza estivo il bambino potrà stare con il padre per un periodo 15 gg (anche non consecutivi) ed altrettanti ne potrà stare con la madre, i periodi saranno concordati tra i genitori entro la fine di giugno di ogni anno.
3. Vista una sostanziale equivalenza nei tempi di frequentazione del bambino con i genitori le parti convengono che il padre nulla versi per il mantenimento del figlio fermo restando il consenso dello stesso a che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla moglie, il sig. si impegna a CP_1 contribuire, nella misura del 75%,alle spese straordinarie, definite come da protocollo del Tribunale di Alessandria.
4. Entrambe le parti concordano fin da ora per acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore, con la precisazione che nessuno di loro potrà portarlo all'estero senza il consenso dell'altro.
5. Spese compensate tra le parti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso congiunto le parti sopra indicate esponevano quanto segue nell'interesse del minore
, al fine di ottenere che il minore possa risiedere con la madre nella casa di attuale Persona_1 dimora, regolamentazione della frequentazione con il padre secondo alternanza, percezione dell'assegno unico in capo alla madre: le parti hanno convissuto dal 2012 nella casa di proprietà della sig.ra sita in Novi Ligure (AL) Viale della Rimembranza Nr° 72/16; nel 2014, è nato loro il figlio T_
, che ad oggi frequenta la classe 5^ dell'Istituto Comprensivo di Pasturana;
il figlio frequenta i Per_1 corsi di calcio presso la U.S. Pozzolese;
il bambino è in cura presso il pediatra dr. Per_2
,medico di fiducia di entrambi i genitori e non ha particolari patologie;
la sig.ra
[...] T_ percepisce uno stipendio di circa 1.800 euro/mese e per l'intero l'assegno unico, lavorando come store manager presso il negozio Ixos facente parte del complesso commerciale Serravalle Outlet di Serravalle Scrivia e, per la fisiologia del suo lavoro, è sovente impegnata nei weekend;
Che Il sig.
percepisce uno stipendio di circa 2.000,00 euro/mese; entrambi i genitori si fanno carico della CP_1 gestione del figlio, accompagnandolo a scuola ed alle attività extrascolari;
il minore Per_1 abitualmente frequenta la nonna alla quale i genitori si rivolgono, quando sono Persona_3 impegnati per lavoro, ad esempio per andarlo a prelevare a scuola o per accudirlo presso l'abitazione di residenza;
il padre è proprietario di appartamento sito in Novi Ligure (AL) Via De Ambrosis n. 13.
Esponevano i ricorrenti che da tempo sono insorte incomprensioni nella coppia genitoriale e, con il passare del tempo, l'unione familiare si è rotta, sicché le parti hanno deciso di comune accordo di ricorrere al Tribunale di Alessandria perché, svolti gli incombenti tutti di rito, voglia assumere le conclusioni in epigrafe indicate.
Le parti depositavano note scritte in cui confermavano le condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale
***
Le condizioni congiunte sopra indicate non sono in contrasto con norme imperative di legge e sono rispettose del diritto dovere alla bigenitorialità.
In considerazione dell'equivalenza della collocazione del minore presso ciascun genitore e del mantenimento diretto, appare coerente che non venga previsto alcun assegno di contributo al mantenimento.
Le spese devono essere compensate fra le parti come da accordi congiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo così decide dispone l' affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con residenza anagrafica Persona_1 prevalente presso la madre sig.ra ; T_
Il padre, in ragione degli impegni lavorativi della madre e compatibilmente con i propri, tratterà con sé il figlio dal rientro da scuola del venerdì all'entrata lunedì, mentre la madre starà con il figlio dall'uscita da scuola del lunedì fino all'entrata del venerdì. Le principali festività dell'anno saranno trascorse dal minore con i genitori secondo il criterio dell'alternanza salvo, al bisogno, diverso accordo da prendersi in relazione agli impegni della madre. Nel periodo di vacanza estivo il bambino potrà stare con il padre per un periodo 15 gg (anche non consecutivi) ed altrettanti ne potrà stare con la madre, i periodi saranno concordati tra i genitori entro la fine di giugno di ogni anno. dispone che il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore durante il tempo in cui il medesimo si troverà presso la propria abitazione.
Prende atto del consenso del sig. a che l'Assegno Unico sia percepito CO integralmente dalla sig.ra sig.ra ; T_
dispone che le spese straordinarie definite come da protocollo del Tribunale di Alessandria. siano poste , nella misura del 75% a carico del sig. e nella misura del 25% a carico della sig.ra sig.ra CO
; T_
prende atto che le parti concordano fin da ora per acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore, con la precisazione che nessuno di loro potrà portarlo all'estero senza il consenso dell'altro.
Spese compensate tra le parti.
Alessandria, camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini