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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari,
a seguito della discussione (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2235 dell'anno 2023
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Vito Scalisi, ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via
Catania n. 15
Opponente
Contro
(CF ), in persona dei Commissari Controparte_1 P.IVA_1
Straordinari Prof. Francesco Perrini, Dott.ssa Laura Briganti e Dott. Luca Minetto,
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificatole a Parte_1 mezzo p.e.c. da in data 29.11.2023, con il quale le è stato Controparte_1 richiesto il pagamento della somma di euro 17.373,34, comprensivo di interessi e spese, credito asseritamente derivante della sentenza n. 934/2017 emessa dal Tribunale di Trapani nel giudizio R.G. n. 1657/2013 (confermata dalla sentenza n. 30/2022 della Corte
d'Appello di Palermo, nel giudizio recante R.G. n.1108/2018), con la quale la società
[...]
è stata condannata al pagamento, in favore di della CP_2 Controparte_1 somma di euro 1.035.438,27, oltre accessori. Secondo l'assunto del creditore precettante, la sentenza spiegherebbe efficacia anche nei confronti del opponente, per la quota-parte dell'obbligazione riferibile all'Ente, Pt_1 rispetto al maggior debito riconosciuto a carico dell Parte_2
In particolare, ha dedotto che il , assieme agli altri Comuni CP_1 Parte_1 indicati nell'atto di precetto, sarebbe subentrato nel rapporto contrattuale di appalto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, per la posizione di con Parte_2 atto rep. 40089 racc. 14947 del 18.3.2014, con conseguente responsabilità per il debito riconosciuto in capo alla società “cedente” dal titolo esecutivo.
Di contro, il ha fatto valere l'inefficacia del titolo esecutivo azionato nei Parte_1 suoi confronti, non potendosi qualificare l'Ente locale quale successore a titolo particolare della società rispetto al debito di cui al precetto. Controparte_2
Seppur regolarmente citata, la non si è costituita, dacché ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
*****
L'opposizione è fondata e va accolta, nei termini di seguito specificati.
Con il contratto stipulato in data 18.3.2014, i Comuni soci dell (tra cui il Pt_2
) - con il consenso della - sono subentrati Parte_1 Controparte_2 nell'intera posizione contrattuale facente capo a quest'ultima relativamente al contratto di appalto del 7.11.2008, così realizzando un'operazione negoziale rientrante nello schema di cui all'art. 1406 c.c.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, già citato nell'ordinanza del
2.5.24 resa nella fase cautelare, riconosce che “nella cessione di un contratto di durata salva deroga espressa delle parti, la sostituzione del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente decorre dalla data della cessione, pertanto il cedente non è liberato dalle obbligazioni che dovranno essere adempiute verso il creditore ceduto in tempo anteriore alla data medesima” (cfr. Cass. 3648/1956).
Applicando tale principio al caso di specie, non può dirsi verificato alcun fenomeno successorio riguardo al rapporto obbligatorio per cui è causa in quanto, pur se sorto in data antecedente rispetto alla cessione del contratto, nulla le parti hanno disposto in ordine all'eventuale accollo del debito facente capo alla cedente da parte dei Comuni cessionari.
Occorre, inoltre, precisare che il titolo giudiziale a fondamento del precetto ha disposto la condanna di al pagamento di somma di denaro in favore di in Controparte_2 CP_1 accoglimento della domanda formulata da quest'ultima ai sensi dell'art. 2033 c.c., per la restituzione di penali non dovute;
ed è noto che, per pacifico orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, “rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (cfr. ex multis Cass. 25170/2016). In altri termini, la sentenza resa in accoglimento di domanda formulata ex art. 2033 c.c. è spendibile unicamente nei confronti del soggetto destinatario del pagamento, ovvero di colui il quale abbia direttamente ed indebitamente percepito le somme di cui il solvens abbia chiesto la restituzione, sicché nel caso di specie, la sentenza invocata non potrà che essere azionata nei confronti della società quale soggetto che ha direttamente Controparte_2 ricevuto le somme non dovute e non già nei confronti di soggetti terzi, quale è il Pt_1 opponente.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'insussistenza del diritto di in a.s. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, in forza del precetto opposto.
[...]
Le spese, in ragione della complessità delle questioni trattate e della mancata costituzione dell'opposta, restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal accerta e Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad Controparte_1 CP_1 esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base del precetto notificato.
- Spese a carico di chi le ha sostenute.
Trapani, 25.6.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari,
a seguito della discussione (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2235 dell'anno 2023
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Vito Scalisi, ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via
Catania n. 15
Opponente
Contro
(CF ), in persona dei Commissari Controparte_1 P.IVA_1
Straordinari Prof. Francesco Perrini, Dott.ssa Laura Briganti e Dott. Luca Minetto,
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificatole a Parte_1 mezzo p.e.c. da in data 29.11.2023, con il quale le è stato Controparte_1 richiesto il pagamento della somma di euro 17.373,34, comprensivo di interessi e spese, credito asseritamente derivante della sentenza n. 934/2017 emessa dal Tribunale di Trapani nel giudizio R.G. n. 1657/2013 (confermata dalla sentenza n. 30/2022 della Corte
d'Appello di Palermo, nel giudizio recante R.G. n.1108/2018), con la quale la società
[...]
è stata condannata al pagamento, in favore di della CP_2 Controparte_1 somma di euro 1.035.438,27, oltre accessori. Secondo l'assunto del creditore precettante, la sentenza spiegherebbe efficacia anche nei confronti del opponente, per la quota-parte dell'obbligazione riferibile all'Ente, Pt_1 rispetto al maggior debito riconosciuto a carico dell Parte_2
In particolare, ha dedotto che il , assieme agli altri Comuni CP_1 Parte_1 indicati nell'atto di precetto, sarebbe subentrato nel rapporto contrattuale di appalto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, per la posizione di con Parte_2 atto rep. 40089 racc. 14947 del 18.3.2014, con conseguente responsabilità per il debito riconosciuto in capo alla società “cedente” dal titolo esecutivo.
Di contro, il ha fatto valere l'inefficacia del titolo esecutivo azionato nei Parte_1 suoi confronti, non potendosi qualificare l'Ente locale quale successore a titolo particolare della società rispetto al debito di cui al precetto. Controparte_2
Seppur regolarmente citata, la non si è costituita, dacché ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
*****
L'opposizione è fondata e va accolta, nei termini di seguito specificati.
Con il contratto stipulato in data 18.3.2014, i Comuni soci dell (tra cui il Pt_2
) - con il consenso della - sono subentrati Parte_1 Controparte_2 nell'intera posizione contrattuale facente capo a quest'ultima relativamente al contratto di appalto del 7.11.2008, così realizzando un'operazione negoziale rientrante nello schema di cui all'art. 1406 c.c.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, già citato nell'ordinanza del
2.5.24 resa nella fase cautelare, riconosce che “nella cessione di un contratto di durata salva deroga espressa delle parti, la sostituzione del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente decorre dalla data della cessione, pertanto il cedente non è liberato dalle obbligazioni che dovranno essere adempiute verso il creditore ceduto in tempo anteriore alla data medesima” (cfr. Cass. 3648/1956).
Applicando tale principio al caso di specie, non può dirsi verificato alcun fenomeno successorio riguardo al rapporto obbligatorio per cui è causa in quanto, pur se sorto in data antecedente rispetto alla cessione del contratto, nulla le parti hanno disposto in ordine all'eventuale accollo del debito facente capo alla cedente da parte dei Comuni cessionari.
Occorre, inoltre, precisare che il titolo giudiziale a fondamento del precetto ha disposto la condanna di al pagamento di somma di denaro in favore di in Controparte_2 CP_1 accoglimento della domanda formulata da quest'ultima ai sensi dell'art. 2033 c.c., per la restituzione di penali non dovute;
ed è noto che, per pacifico orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, “rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (cfr. ex multis Cass. 25170/2016). In altri termini, la sentenza resa in accoglimento di domanda formulata ex art. 2033 c.c. è spendibile unicamente nei confronti del soggetto destinatario del pagamento, ovvero di colui il quale abbia direttamente ed indebitamente percepito le somme di cui il solvens abbia chiesto la restituzione, sicché nel caso di specie, la sentenza invocata non potrà che essere azionata nei confronti della società quale soggetto che ha direttamente Controparte_2 ricevuto le somme non dovute e non già nei confronti di soggetti terzi, quale è il Pt_1 opponente.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'insussistenza del diritto di in a.s. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, in forza del precetto opposto.
[...]
Le spese, in ragione della complessità delle questioni trattate e della mancata costituzione dell'opposta, restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal accerta e Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad Controparte_1 CP_1 esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base del precetto notificato.
- Spese a carico di chi le ha sostenute.
Trapani, 25.6.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari