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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile
Il giorno 28/10/2025, dinanzi al Giudice, dott.ssa AR ER EN, nel procedimento iscritto al n. 577/2025, è presente l'avv. Francesco NIZZARI anche per delega dell'avv.
INFANTINO, il quale si riporta ai propri scritti i difensivi ed insiste in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte.
Il giudice
Preliminarmente sottopone alle parti la questione dell'eventuale difetto di giurisdizione, in relazione all'oggetto dei crediti portati dalle cartelle presupposte;
quindi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
AR ER EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR ER EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Nizzari e Domenico Parte_1
Infantino;
- opponente -
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare;
- opposta -
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: a)
n.06820180015686672014; b) n.06820200062148630000; c) n.09420070009536758000; d)
1 n.09420100005340177001; e) n.09420130012348783012; f) n.09420130014744244001; g)
n.12220230013137609007.
Precisamente, con l'atto di citazione, intitolato “opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. comma 1”, il lamenta di aver ricevuto, in data 4.2.2025, la notifica dell'intimazione Parte_1 di pagamento n. 068 2024 90564205 56000, emessa dall' , Controparte_1 in qualità di concessionario della riscossione, con riferimento – tra le altre - alle cartelle sopra indicate alle lettere a) e b); e successivamente, in data 07.03.2025, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 90001704 13000, riferita – tra le altre- alle cartelle sopra indicate alle lettere c), d), e) ed f).
Infine, aggiunge di aver interesse ad impugnare la cartella di pagamento n.12220230013137609007, conosciuta da una consultazione del proprio cassetto fiscale, potendo subire – in virtù dell'applicazione dell'art. 48 bis del DPR n°602/1973 - un effettivo e concreto danno per effetto dell'eventuale blocco del pagamento dell'indennità per ingiusta detenzione, già richiesta ex art. 314 e 315 c.p.p. alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con trattazione programmata per la camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Lamenta nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sopra indicate, per decorso del termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e di quello, sempre decennale, imposto dall'art. 2953 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, premette che l'intimazione di Controparte_1 pagamento di cui all'art. 50 , comma 2 del DPR 602 del 1973 è unicamente rivolta a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti il merito delle pretese;
eccepisce anche l'inammissibilità della domanda, sostenendo che “l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma
3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”, e che l'estratto di ruolo non è comunque autonomamente impugnabile.
Infine, contesta anche nel merito la domanda, affermando che tutte le cartelle sono state notificate via posta, e che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica di successivi atti interruttivi (due comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, notificate nel 2015 e nel
2023, e tre avvisi di intimazione, notificati nel 2017, 2019 e 2023), che produce con le rispettive ricevute di ritorno delle notifiche postali. Aggiunge che comunque la prescrizione
è rimasta sospesa per due anni a seguito del disposto di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e
2 conclude perché, previo ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, la domanda sia dichiarata inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto, e quindi rigettata.
Alla prima udienza del 7.10.2025 l'attore ha eccepito la tardività della costituzione avversaria e l'inammissibilità della documentazione prodotta, eccezioni ribadite anche nelle note conclusionali, depositate il 21.10.2025.
All'odierna udienza è stata preliminarmente segnalata alle parti la questione del difetto di giurisdizione;
quindi la causa è stata decisa.
2. In primo luogo, va rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore della corte di Giustizia Tributaria, con riferimento alle cartelle n. 09420130012348783012 (€
397.002,96), n. 09420130014744244001 (€ 399.259,78) e n. 12220230013137609007 (€
278.715,70), sopra indicate alle lettere e), f) e g), tutte attinenti imposta di registro relativa a sentenze emesse da questo Tribunale.
Premesso che l'art. 2 del d. lgs. 546/1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, escludendo “soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”, si osserva che - nonostante si siano registrati, nel tempo, alcuni orientamenti contrastanti, in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, relativamente alla fase successiva alla notifica della cartella esattoriale – tuttavia, anche di recente, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (in tal senso, v. Cass. SU n. n. 26817 del 16/10/2024, n. 16986 del
25/05/2022 e n. 35116 del 29/11/2022; v. anche, tra le sezioni semplici, Sez. III, Ordinanza
n. 32539 del 14/12/2024).
Il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, dunque, deve essere individuato nella natura esecutiva in senso stretto dell'atto della procedura di riscossione esattoriale avverso il quale è proposta l'opposizione, natura che non può essere riconosciuta
3 all'intimazione di pagamento, equiparabile semmai ad un precetto, atto che precede l'esecuzione.
Applicando i principi sopra illustrati al caso che occupa, va affermata la giurisdizione della
Corte Provinciale di Giustizia Tributaria competente per territorio, con riferimento alle doglianze inerenti le tre cartelle sopra indicate.
3. Nel merito, e per la parte che resta attribuita alla giurisdizione ordinaria, limitata alle cartelle indicate alle lettere da a) a d), la domanda è solo parzialmente fondata. Contr In punto di fatto, va premesso che si è tardivamente costituita in giudizio, depositando comparsa di risposta con allegata documentazione, solo il 6.10.2025, abbondantemente dopo la scadenza dei termini decadenziali, previsti per l'articolazione dei mezzi di prova e per il deposito di documenti dall'art. 171 ter c.p.c., applicabile nel caso di specie, considerato che la prima udienza era fissata in citazione per il 30.9.2025.
L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale, formulata dalla parte opponente, deve dunque essere accolta.
Tuttavia, indipendentemente dalla prova della notifica di eventuali atti interruttivi, deve dirsi che, per i crediti azionati con le cartelle sopra indicate alle lettere a) e b), l'eccezione di prescrizione è infondata.
Va precisato, al riguardo, che con l'atto introduttivo l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, ma anzi ha espressamente invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “...qualora sia accertata la regolare notificazione dell'atto, il diritto alla riscossione del credito tributario si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., salvo il decorso di interventi interruttivi della prescrizione. La mancata impugnazione tempestiva della cartella non preclude, tuttavia, la possibilità di eccepire la prescrizione del credito maturata per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione nel proseguire la riscossione” (tra le tante, Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 15/10/2024, n. 26720).
Ciò posto, l'eccezione relativa alla prescrizione già maturata anteriormente alla notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere sollevata con tempestiva opposizione alle stesse, e resta inammissibile in questa sede;
mentre, con riferimento alle cartelle indicate sub a) e b), nessuna prescrizione si è verificata in epoca successiva, perché dalla data di notifica delle stesse (rispettivamente, 21.6.2018 e 18.3.2022) a quella di notifica dell'intimazione oggetto di causa, intervenuta il 4.02.2025, non è decorso il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., applicabile in ragione della natura del credito azionato (surroga ex legge
512/99 da parte del fondo di rotazione Consap).
4 Per questa parte la domanda va quindi rigettata.
Deve invece dirsi maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sopra meglio indicate sub c) e d), in epoca successiva alla loro non contestata notifica (28.3.2007 e
10.4.2010), considerato che, non avendo il concessionario dimostrato la notifica degli atti interruttivi, il termine decennale previsto dall'art. 2948 c.c. era già scaduto all'epoca di notifica dell'intimazione opposta (2025).
La domanda va dunque solo parzialmente accolta.
4. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa AR ER EN, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore della Corte Provinciale di
Giustizia Tributaria competente per territorio, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nel termine di legge, relativamente alle cartelle meglio indicate in parte motiva con le lettere e), f) e g);
2. Accoglie la domanda, con riferimento alle due cartelle meglio indicate in parte motiva, alle lettere c) e d), dichiarando prescritti i crediti dalle stesse portati;
3. Rigetta nel resto;
4. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
AR ER EN
5
Sezione civile
Il giorno 28/10/2025, dinanzi al Giudice, dott.ssa AR ER EN, nel procedimento iscritto al n. 577/2025, è presente l'avv. Francesco NIZZARI anche per delega dell'avv.
INFANTINO, il quale si riporta ai propri scritti i difensivi ed insiste in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte.
Il giudice
Preliminarmente sottopone alle parti la questione dell'eventuale difetto di giurisdizione, in relazione all'oggetto dei crediti portati dalle cartelle presupposte;
quindi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
AR ER EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR ER EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Nizzari e Domenico Parte_1
Infantino;
- opponente -
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare;
- opposta -
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: a)
n.06820180015686672014; b) n.06820200062148630000; c) n.09420070009536758000; d)
1 n.09420100005340177001; e) n.09420130012348783012; f) n.09420130014744244001; g)
n.12220230013137609007.
Precisamente, con l'atto di citazione, intitolato “opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. comma 1”, il lamenta di aver ricevuto, in data 4.2.2025, la notifica dell'intimazione Parte_1 di pagamento n. 068 2024 90564205 56000, emessa dall' , Controparte_1 in qualità di concessionario della riscossione, con riferimento – tra le altre - alle cartelle sopra indicate alle lettere a) e b); e successivamente, in data 07.03.2025, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 90001704 13000, riferita – tra le altre- alle cartelle sopra indicate alle lettere c), d), e) ed f).
Infine, aggiunge di aver interesse ad impugnare la cartella di pagamento n.12220230013137609007, conosciuta da una consultazione del proprio cassetto fiscale, potendo subire – in virtù dell'applicazione dell'art. 48 bis del DPR n°602/1973 - un effettivo e concreto danno per effetto dell'eventuale blocco del pagamento dell'indennità per ingiusta detenzione, già richiesta ex art. 314 e 315 c.p.p. alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con trattazione programmata per la camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Lamenta nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sopra indicate, per decorso del termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e di quello, sempre decennale, imposto dall'art. 2953 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, premette che l'intimazione di Controparte_1 pagamento di cui all'art. 50 , comma 2 del DPR 602 del 1973 è unicamente rivolta a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti il merito delle pretese;
eccepisce anche l'inammissibilità della domanda, sostenendo che “l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma
3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”, e che l'estratto di ruolo non è comunque autonomamente impugnabile.
Infine, contesta anche nel merito la domanda, affermando che tutte le cartelle sono state notificate via posta, e che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica di successivi atti interruttivi (due comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, notificate nel 2015 e nel
2023, e tre avvisi di intimazione, notificati nel 2017, 2019 e 2023), che produce con le rispettive ricevute di ritorno delle notifiche postali. Aggiunge che comunque la prescrizione
è rimasta sospesa per due anni a seguito del disposto di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e
2 conclude perché, previo ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, la domanda sia dichiarata inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto, e quindi rigettata.
Alla prima udienza del 7.10.2025 l'attore ha eccepito la tardività della costituzione avversaria e l'inammissibilità della documentazione prodotta, eccezioni ribadite anche nelle note conclusionali, depositate il 21.10.2025.
All'odierna udienza è stata preliminarmente segnalata alle parti la questione del difetto di giurisdizione;
quindi la causa è stata decisa.
2. In primo luogo, va rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore della corte di Giustizia Tributaria, con riferimento alle cartelle n. 09420130012348783012 (€
397.002,96), n. 09420130014744244001 (€ 399.259,78) e n. 12220230013137609007 (€
278.715,70), sopra indicate alle lettere e), f) e g), tutte attinenti imposta di registro relativa a sentenze emesse da questo Tribunale.
Premesso che l'art. 2 del d. lgs. 546/1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, escludendo “soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”, si osserva che - nonostante si siano registrati, nel tempo, alcuni orientamenti contrastanti, in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, relativamente alla fase successiva alla notifica della cartella esattoriale – tuttavia, anche di recente, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (in tal senso, v. Cass. SU n. n. 26817 del 16/10/2024, n. 16986 del
25/05/2022 e n. 35116 del 29/11/2022; v. anche, tra le sezioni semplici, Sez. III, Ordinanza
n. 32539 del 14/12/2024).
Il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, dunque, deve essere individuato nella natura esecutiva in senso stretto dell'atto della procedura di riscossione esattoriale avverso il quale è proposta l'opposizione, natura che non può essere riconosciuta
3 all'intimazione di pagamento, equiparabile semmai ad un precetto, atto che precede l'esecuzione.
Applicando i principi sopra illustrati al caso che occupa, va affermata la giurisdizione della
Corte Provinciale di Giustizia Tributaria competente per territorio, con riferimento alle doglianze inerenti le tre cartelle sopra indicate.
3. Nel merito, e per la parte che resta attribuita alla giurisdizione ordinaria, limitata alle cartelle indicate alle lettere da a) a d), la domanda è solo parzialmente fondata. Contr In punto di fatto, va premesso che si è tardivamente costituita in giudizio, depositando comparsa di risposta con allegata documentazione, solo il 6.10.2025, abbondantemente dopo la scadenza dei termini decadenziali, previsti per l'articolazione dei mezzi di prova e per il deposito di documenti dall'art. 171 ter c.p.c., applicabile nel caso di specie, considerato che la prima udienza era fissata in citazione per il 30.9.2025.
L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale, formulata dalla parte opponente, deve dunque essere accolta.
Tuttavia, indipendentemente dalla prova della notifica di eventuali atti interruttivi, deve dirsi che, per i crediti azionati con le cartelle sopra indicate alle lettere a) e b), l'eccezione di prescrizione è infondata.
Va precisato, al riguardo, che con l'atto introduttivo l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, ma anzi ha espressamente invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “...qualora sia accertata la regolare notificazione dell'atto, il diritto alla riscossione del credito tributario si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., salvo il decorso di interventi interruttivi della prescrizione. La mancata impugnazione tempestiva della cartella non preclude, tuttavia, la possibilità di eccepire la prescrizione del credito maturata per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione nel proseguire la riscossione” (tra le tante, Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 15/10/2024, n. 26720).
Ciò posto, l'eccezione relativa alla prescrizione già maturata anteriormente alla notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere sollevata con tempestiva opposizione alle stesse, e resta inammissibile in questa sede;
mentre, con riferimento alle cartelle indicate sub a) e b), nessuna prescrizione si è verificata in epoca successiva, perché dalla data di notifica delle stesse (rispettivamente, 21.6.2018 e 18.3.2022) a quella di notifica dell'intimazione oggetto di causa, intervenuta il 4.02.2025, non è decorso il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., applicabile in ragione della natura del credito azionato (surroga ex legge
512/99 da parte del fondo di rotazione Consap).
4 Per questa parte la domanda va quindi rigettata.
Deve invece dirsi maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sopra meglio indicate sub c) e d), in epoca successiva alla loro non contestata notifica (28.3.2007 e
10.4.2010), considerato che, non avendo il concessionario dimostrato la notifica degli atti interruttivi, il termine decennale previsto dall'art. 2948 c.c. era già scaduto all'epoca di notifica dell'intimazione opposta (2025).
La domanda va dunque solo parzialmente accolta.
4. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa AR ER EN, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore della Corte Provinciale di
Giustizia Tributaria competente per territorio, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nel termine di legge, relativamente alle cartelle meglio indicate in parte motiva con le lettere e), f) e g);
2. Accoglie la domanda, con riferimento alle due cartelle meglio indicate in parte motiva, alle lettere c) e d), dichiarando prescritti i crediti dalle stesse portati;
3. Rigetta nel resto;
4. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
AR ER EN
5