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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO CE, LA
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2793/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.CREDITI n. 29584202500000366-365-001 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6716/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20/3/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione due atti di pignoramento presso terzi meglio indicati in epigrafe, dell'importo di euro 159.823,88, limitatamente a numerose cartelle di pagamento di natura tributaria e un avviso di accertamento meglio indicati in atti, eccependo la mancata notifica di tutti gli atti prodromici;
intervenuta prescrizione e decadenza ex art. 25 dpr 602/73, difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti prodromici.
Si costituisce ADE Riscossione che deposita documentazione inerente alla notifica degli atti prodromici e conclude per il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta depositata il 13/10/2025 parte ricorrente contesta le notifiche desunte dagli atti prodotti da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, può constatare che tutti gli atti posti a base dell'atto di pignoramento presso terzi sono stati regolarmente notificati, con conseguente interruzione della prescrizione che pertanto non è decorsa.
Infatti le cartelle n.29520230034295554000, n.29520230034295655000, n.29520230035109712001,
n.29520240010854883000, n.29520240035404560000 sono state notificate tutte il 17/09/2024 a mezzo posta a familiare convivente.
Per quanto riguarda le altre cartelle di data anteriore e l'avviso di accertamento, gli stessi sono state ribaditi con atti di intimazione di pagamento n.29520249006253809000, n.29520239012319850000,
n.29520249012346521000 rispettivamente notificati il 17/9/2024 a mezzo posta e il 28/8/2024 con PEC.
Le obiezioni formulate sulle notifiche con memoria di parte ricorrente non possono essere condivise.
Per quanto riguarda la notifica diretta con il servizio postale osserva questa Corte che non è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario nell'abitazione di residenza.
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. civ., Sez. V, 04/07/2014, n. 15315); -il fatto che l'Banca_1
pur non avendo consegnato il plico al destinatario non ha inviato la raccomandata informativa prevista dall'art.60, d.p.r. 600/1973, atteso che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha modificato l'art.14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione di tale principio, deve ritenersi valida, alla stregua della copia prodotta in atti dall'Ufficio la notifica dell'atto consegnata a persona diversa dal destinatario, benché ad essa non abbia fatto seguito l'invio della raccomandata informativa previsto.
L'ulteriore motivo deve essere disatteso considerando le modalità previste dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60
D.P.R. 600/73 s.m.i., secondo i quali è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, pertanto non è previsto alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. (Cass. 15979/2022).
Priva di pregio giuridico la censura di nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e di decadenza, atteso che la pretesa tributaria è stata esplicitata con le pregresse cartelle di pagamento non impugnate.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori a favore di ADE Riscossione, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Messina 10/11/2025.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
CEFALO CE, LA
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2793/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.CREDITI n. 29584202500000366-365-001 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6716/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20/3/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione due atti di pignoramento presso terzi meglio indicati in epigrafe, dell'importo di euro 159.823,88, limitatamente a numerose cartelle di pagamento di natura tributaria e un avviso di accertamento meglio indicati in atti, eccependo la mancata notifica di tutti gli atti prodromici;
intervenuta prescrizione e decadenza ex art. 25 dpr 602/73, difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti prodromici.
Si costituisce ADE Riscossione che deposita documentazione inerente alla notifica degli atti prodromici e conclude per il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta depositata il 13/10/2025 parte ricorrente contesta le notifiche desunte dagli atti prodotti da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, può constatare che tutti gli atti posti a base dell'atto di pignoramento presso terzi sono stati regolarmente notificati, con conseguente interruzione della prescrizione che pertanto non è decorsa.
Infatti le cartelle n.29520230034295554000, n.29520230034295655000, n.29520230035109712001,
n.29520240010854883000, n.29520240035404560000 sono state notificate tutte il 17/09/2024 a mezzo posta a familiare convivente.
Per quanto riguarda le altre cartelle di data anteriore e l'avviso di accertamento, gli stessi sono state ribaditi con atti di intimazione di pagamento n.29520249006253809000, n.29520239012319850000,
n.29520249012346521000 rispettivamente notificati il 17/9/2024 a mezzo posta e il 28/8/2024 con PEC.
Le obiezioni formulate sulle notifiche con memoria di parte ricorrente non possono essere condivise.
Per quanto riguarda la notifica diretta con il servizio postale osserva questa Corte che non è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario nell'abitazione di residenza.
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. civ., Sez. V, 04/07/2014, n. 15315); -il fatto che l'Banca_1
pur non avendo consegnato il plico al destinatario non ha inviato la raccomandata informativa prevista dall'art.60, d.p.r. 600/1973, atteso che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha modificato l'art.14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione di tale principio, deve ritenersi valida, alla stregua della copia prodotta in atti dall'Ufficio la notifica dell'atto consegnata a persona diversa dal destinatario, benché ad essa non abbia fatto seguito l'invio della raccomandata informativa previsto.
L'ulteriore motivo deve essere disatteso considerando le modalità previste dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60
D.P.R. 600/73 s.m.i., secondo i quali è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, pertanto non è previsto alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. (Cass. 15979/2022).
Priva di pregio giuridico la censura di nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e di decadenza, atteso che la pretesa tributaria è stata esplicitata con le pregresse cartelle di pagamento non impugnate.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori a favore di ADE Riscossione, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Messina 10/11/2025.