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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4711/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. CO Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonella Piccini e Francesco
Gastaldi,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Annalisa Penco,
Convenuta
con l'intervento dell'avv. Elisabetta Gaibisso, quale curatrice speciale del minore Per_1
nato a [...] il [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore:
1 “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
a modifica delle condizioni di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale e contribuzione al mantenimento di cui al provvedimento reso in data 20.1.2020 dal Tribunale dei Minori all'esito del procedimento RVN 1169/2008;
considerati l'interesse e la volontà del minore raccolta in sede di ascolto,
previa ammissione dei capitoli di prova dedotti, per interpello e testi, in memoria del 27.9.2024
n.ri da 2 a 5,
1) conservare l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Genova fino alla maggiore età e, quindi, fino al 17.1.2026, limitando l'intervento dei Servizi Sociali alle sole decisioni inerenti le questioni di straordinaria amministrazione sulle quali non vi sia accordo tra i genitori;
2) anche considerato il parere neuropsichiatrico reso in data 7.10.2025 dal dott. Per_2
che ha preso in carico il minore su ordine di Questo Ill.mo Tribunale del 22.9.2025,
[...]
confermare l'attuale collocazione del minore presso il padre, respingendo ogni eventuale istanza volta ad ottenere una collocazione differente da quella attuale, ivi compresa la collocazione presso una qualsivoglia struttura/comunità residenziale;
3) revocare l'affido educativo, già ridotto con ordinanza di Questo Ill.mo Tribunale in data
21.10.2023 e poi definitivamente eliminato dai Servizi Sociali su accordo dei genitori;
4) confermare la necessità di un supporto psicologico per il minore;
5) ridurre i fine settimana dedicati alla frequentazione madre-figlio a due fine settimana al mese (attualmente sono tre) e prevedere che il minore trascorra i fine settimana in eguale misura con il padre e la madre, con il criterio dell'alternanza;
6) prevedere che il minore trascorra le vacanze scolastiche con il padre e la madre in eguale misura (attualmente il minore trascorre l'80% delle vacanze scolastiche con la madre), con il criterio dell'alternanza;
7) anche in considerazione delle aumentate esigenze del minore in ragione dell'età e del fatto che, come confermato all'udienza del 17.10.2023, i genitori hanno pari reddito, disporre che la madre, signora , contribuisca al mantenimento del figlio CO, CP_1
corrispondendo al padre un importo adeguato da stabilirsi da parte del Tribunale, comunque
2 in misura non inferiore all'importo di Euro 325,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2020
(oggi pari ad Euro 385,78), oltre al 50% delle spese scolastiche (iscrizione ai corsi - esclusa la mensa - libri di testo, frequentazione di gite curriculari), delle spese sanitarie non mutuabili e della psicoterapia, e - se concordate - delle spese per la pratica sportiva e delle spese straordinarie;
8) condannare la signora alla rifusione delle spese del presente procedimento”; CP_1
conclusioni della convenuta:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale respingere le domande tutte ex adverso formulate ed accogliere le seguenti precisate conclusioni:
1) confermare l'affido del minore ai Servizi Sociali incluso anche l'affido Per_1
educativo attese le due bocciature consecutive e la scarsa disponibilità a frequentare la scuola dallo stesso prescelta;
2) dare mandato inoltre al Servizio Sociale affidatario a chiedere al Tribunale per i
Minorenni la prosecuzione dell'affidamento all'ente ex art. 25 r.d. 1404/34 ponendo in essere tutti gli interventi occorrenti per ottenere il consenso di e dare Per_1
continuità educativa e socio sanitaria;
In difetto di quanto sopra, dare mandato al Servizio Sociale di segnalare la condizione di al giudice tutelare con richiesta di procedere all'apertura della misura Per_1
di protezione dell'amministrazione di sostegno ex art. 405 c.c. e comunque segnalare la condotta di disagio psichico di al servizio di Salute Mentale dell'ASL 3 Per_1
per tutti gli interventi a tutela del predetto;
3) in punto collocamento del minore sino ai 18 anni si chiede in via principale che venga sentito a chiarimenti il dott. ; in subordine, atteso che la collocazione abitativa Per_2
presso il padre appare essere, senza dubbio alcuno, pregiudizievole per la crescita autonoma del minore medesimo, disporsi il collocamento del minore in altra sede meglio vista, nello specifico in una comunità che abbia le caratteristiche per accogliere un soggetto affetto da un disturbo dell'umore con tratti paranoidei come da relazione della dott.ssa gli atti di questo procedimento;
Per_3
4) quanto al contributo al mantenimento, solo nella denegata e non creduta ipotesi che il minore rimanga collocato presso il padre, disporsi un contributo economico a carico
3 della madre pari a euro 300 mensili da corrispondere entro il 20 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate così come concordato tra le parti davanti a questo giudice all'udienza del 16.7.2024;
5) confermare il regime di visita con la madre, per il caso di collocamento presso il padre, così come pattuito con provvedimento del TM di Genova e concordato poi dalle parti, segnatamente: tre fine settimana con la madre e un fine settimana con il padre;
vacanze natalizie suddivise tra le parti con i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro secondo il criterio dell'alternanza; vacanze estive non luogo a provvedere atteso che CO sarà maggiorenne;
6) condannare infine alle spese di lite la controparte atteso il perdurante comportamento tenuto nel presente procedimento volto a fornire all'autorità giudiziaria una rappresentazione della realtà assolutamente non veritiera rispetto a quanto emerso concordemente sia dalle numerose relazioni dei Servizi Sociali sia dalla relazione della dott.ssa ia infine dalle dichiarazioni del curatore del minore”; Per_3
conclusioni della curatrice speciale:
“1) mantenimento dell'affido al Servizio Sociale perché attivi un affido educativo, risorsa che dovrà collaborare con gli specialisti che seguono CO, espressamente prevedendo che dovrà essere mantenuto il supporto psicoterapico e psichiatrico per CO;
ordinare inoltre al Servizio Sociale, previa acquisizione della disponibilità di CO, di valutare la possibilità di richiedere al Tribunale per i Minorenni il prosieguo dell'affido fino al ventunesimo anno di età;
2) con riferimento alla collocazione comunitaria di CO, come motivato alla scorsa udienza si rimette in ordine alla decisione di questo Tribunale e in subordine, qualora non venisse disposta, chiede la conferma dell'attuale collocazione e dell'attuale regime di visita con il genitore non collocatario;
3) sul punto economico, chiede che vengano recepiti gli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 16.7.2024;
4) rigettare tutte le altre domande ex adverso formulate”;
4 conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova respinga il ricorso, confermando l'affidamento dei minori al servizio sociale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.5.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
parziale modifica delle condizioni concernenti il figlio minore CO (nato dalla relazione sentimentale da lui intrattenuta con ) come sancite con decreto del Tribunale CP_1
per i Minorenni di Genova del 28.1.2020.
In forza del menzionato decreto, per quel che qui preme rilevare, era stato disposto: i)
l'affidamento di CO al Servizio Sociale del Comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di padre e madre in ordine, tra le altre, alle decisioni su educazione, istruzione e scelta del terapeuta del minore;
ii) la possibilità di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale da parte dei due genitori per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
iii) la collocazione prevalente di CO presso il padre;
iv) un regime di frequentazione madre-figlio; v) l'obbligo a carico della madre di concorrere al mantenimento del minore corrispondendo al padre la somma di euro 325,00 mensili, oltre al 35% delle relative spese straordinarie;
vi) un articolato incarico al Servizio Sociale a tutela del minore;
vii) il mantenimento della presa in carico psicoterapeutica di CO e dell'affido educativo in favore del predetto.
L'attore, sulla scorta delle sopravvenienze fattuali intervenute, ha instato perché fosse disposto l'affido del minore in via condivisa a entrambi i genitori o, in subordine, fosse limitato l'intervento dei Servizi Sociali alle decisioni di straordinaria amministrazione non oggetto di accordo tra padre e madre;
perché fosse revocato, o quanto meno ridotto, l'affido educativo di CO;
perché fossero incrementati i tempi di permanenza del minore presso di lui.
Con comparsa di risposta del 15.9.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, domandando il rigetto delle domande attoree e chiedendo, a propria volta, che fosse previsto un più ampio regime di frequentazione tra lei e il figlio.
L'attore, con memoria del 27.9.2023 depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., ha rimodulato le proprie domande, rinunciando in specie alla richiesta di affidamento condiviso del figlio ai due genitori.
5 Con ordinanza del 21.10.2023 il giudice delegato ha provvisoriamente disposto che l'affido educativo per CO fosse limitato a due ore settimanali e fosse rivolto al supporto del ragazzo nello studio.
Con successiva ordinanza del 23.3.2024 è stato nominato un curatore speciale in favore del minore, nella persona dell'avv. Gaibisso, per garantire al predetto adeguata rappresentanza processuale nell'odierno procedimento;
alla curatrice speciale sono state altresì devolute le decisioni di maggior interesse per il minore in punto istruzione, nonché quelle relative al percorso psicoterapico intrapreso da CO.
La curatrice speciale si è costituita in giudizio con comparsa del 14.6.2024, prendendo posizione sulle domande spiegate dalle parti.
All'udienza del 16.7.2024 i genitori hanno raggiunto un accordo in ordine al regime di frequentazione con il minore e alla articolazione del percorso psicoterapico per il predetto;
hanno inoltre pur provvisoriamente individuato una soluzione concordata in merito ai profili economici della presente controversia.
Con ordinanza del 26.1.2025 il giudice delegato, preso atto della situazione di forte disagio vissuta dal minore, ha disposto che si desse corso al progetto elaborato dalla curatrice speciale a sostegno di CO, al quale entrambi i genitori avevano prestato adesione.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 28.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, nei termini sopra trascritti, e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. In via preliminare, considerato che l'attore insiste nell'ammissione dei capitoli di prova
(segnatamente indicati ai numeri da 2 a 5 della memoria del 27.9.2023) già rigettati dal giudice delegato con ordinanza del 21.10.2023, il collegio ritiene di non poter ammettere tali istanze istruttorie, che si rivelano irrilevanti alla stregua della documentazione in atti e degli ulteriori elementi acquisiti;
valgano poi le ragioni già esposte nella menzionata ordinanza, che deve intendersi qui richiamata in parte qua.
1.1. Ancora preliminarmente, non si ritiene di dover rimettere la causa in istruttoria per sentire a chiarimenti il dott. (quale psichiatra che ha preso in carico CO), come invece Per_2
richiesto da parte convenuta, in quanto il procedimento si rivela ormai maturo per la decisione.
6 2. Alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'ampia istruttoria espletata, reputa il collegio che debba confermarsi l'affidamento di CO ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Occorre qui prendere atto delle gravi carenze educative rivelate da entrambi i genitori, i quali non hanno saputo superare la reciproca contrapposizione che ha da sempre contraddistinto i loro rapporti (cfr. sul punto le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali affidatari, nonché le comunicazioni versate in atti a firma della dott.ssa quale psicoterapeuta che ha seguito Per_3
CO dal 2019 all'estate 2025); né hanno saputo porre rimedio, se non in modo del tutto parziale e comunque insoddisfacente, alla situazione di incomunicabilità venutasi a instaurare tra loro.
I sig.ri e non si sono rivelati capaci di investire in modo efficace e funzionale nella Per_1 CP_1
dimensione della co-genitorialità e nella collaborazione;
di anteporre al conflitto intergenitoriale la autentica considerazione dei bisogni e delle esigenze di CO;
di aderire in modo pieno al progetto che era stato elaborato, su iniziativa della curatrice speciale e con l'intervento della rete sociale, per il minore, in funzione di supportarlo nella situazione di profonda sofferenza e disagio che egli si è trovato a sperimentare.
Giova qui rimarcare che le criticità appena evocate sono in grado di minare il sereno e adeguato sviluppo psico-fisico del minore, precludendo l'adozione delle migliori decisioni per il ragazzo.
Ne segue che si rivela necessario mantenere l'affidamento di CO ai Servizi Sociali, quanto meno sino al compimento – invero, ormai prossimo – dei diciotto anni di età da parte del predetto.
2.1. Si ritiene, anzi, che occorra in questa sede precisare, e in parte anche rimodulare, i poteri già conferiti all'ente affidatario, nei termini indicati nel dispositivo, in funzione di assicurare che non abbiano a verificarsi impasse decisionali e, più in generale, per consentire più efficaci e solleciti interventi a tutela del minore.
3. Reputa di contro il collegio che non possa darsi corso all'inserimento di CO in comunità residenziale.
7 Una simile, estrema soluzione, che pure era stata prospettata, nel corso del procedimento, anzitutto dalla rete sociale e che, ancora da ultimo, è stata avallata (invero, in via subordinata) dalla sig.ra , non risulta concretamente percorribile. CP_1
Occorre al riguardo ribadire che è ormai imminente il raggiungimento della maggiore età da parte di CO (nato il [...]), per cui non può seriamente concepirsi un inserimento comunitario del ragazzo – inteso come misura, pure radicale, per garantire al predetto uno spazio di autonomia e “un momento di stacco dal [conflitto intergenitoriale]” (così l'assistente sociale in sede di audizione in udienza) – ove CO vi si opponga.
D'altro canto, i Servizi Sociali (per il tramite della dott.ssa hanno da subito rimarcato Per_4
la necessità di una adesione di CO al progetto, per la sua concreta riuscita, rilevando che esso non avrebbe dovuto da lui essere percepito come frutto di una imposizione autoritativa
(v. le dichiarazioni rese dall'assistente sociale all'udienza del 14.1.2025).
Sennonché – e il rilievo riveste portata dirimente – CO “allo stato è ben lontano dall'aderire alla prospettiva di una comunità” (così la curatrice speciale all'udienza del 23.10.2025).
Qui è appena il caso di accennare al fatto che con relazione del 7.10.2025 il dott. Per_2
abbia suggerito, in considerazione delle “caratteristiche sintomatologiche e di personalità del paziente”, il “mantenimento della attuale situazione abitativa e relazionale”, con ciò implicitamente escludendo il proprio avallo alla estrema opzione comunitaria.
3.1. Al contempo, occorre considerare che, come da relazione della dott.ssa del Per_3
22.9.2025, “CO, diagnosticamente, manifesta un disturbo misto dell'umore, con tratti paranoidei”.
Per quanto la valutazione diagnostica avviata dal dott. abbia escluso, allo stato, che Per_2
il ragazzo sia affetto da patologia psichiatrica maggiore, nondimeno dalle risultanze in atti (e anzitutto dalle relazioni dei professionisti intervenuti) emerge che CO versa in una situazione di particolare fragilità. Per cui, per un verso, si rafforza il convincimento della attuale non opportunità di un collocamento del minore in struttura residenziale;
per altro verso, si conferma la necessità che il ragazzo prosegua il progetto terapeutico avviato.
Occorre, in specie, qui disporre che CO riprenda il percorso di psicoterapia, affidato a professionista che i Servizi Sociali avranno cura di ricercare quanto prima, e che porti avanti la presa in carico psichiatrica da lui appena intrapresa.
8 3.2. È poi necessario rinnovare il mandato ai Servizi Sociali in ordine all'attività di supporto, vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare.
Ai Servizi Sociali devono altresì rimettersi le valutazioni di competenza circa l'eventuale attivazione delle ulteriori misure apprestate dall'ordinamento nell'interesse di CO;
tra queste in specie l'istanza per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno e quella per la prosecuzione amministrativa dell'affido ai sensi degli artt. 25 ss. r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404, da rivolgere alle competenti autorità giudiziarie.
3.3. Occorre ulteriormente disporre la trasmissione di copia degli atti al Pubblio Ministero perché valuti parimenti le opportune iniziative da assumere a tutela di CO, quali anzitutto l'instaurazione della procedura di amministrazione di sostegno.
4. Alla luce delle risultanze acquisite, e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto in udienza, si ritiene di dover confermare l'attuale sua collocazione abitativa con il padre.
5. Quanto alle frequentazioni materne con CO, in considerazione del regime fin qui sperimentato, deve disporsi che – ferma in ogni caso la necessità di rispettare la volontà del figlio, ormai quasi maggiorenne – la sig.ra possa tenere con sé CO per tre fine CP_1
settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, nonché, nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, per un giorno infrasettimanale. Quanto alle prossime vacanze natalizie, i genitori avranno cura di suddividersi tra loro in misura paritaria i rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di sé; in difetto di accordi, essi potranno sul punto rivolgersi ai
Servizi Sociali affidatari.
6. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti in sede di interrogatorio libero;
preso atto dell'assetto stabilito in forza del decreto del Tribunale per i Minorenni del 28.1.2020; tenuto conto degli accordi pur provvisori raggiunti dai genitori nel corso del presente procedimento, e considerati gli ulteriori elementi acquisiti, reputa il collegio che sia congruo confermare le statuizioni provvisorie secondo cui la madre deve versare al padre, quale concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024; le spese straordinarie per CO devono essere suddivise al 50% in capo a ciascuno dei due genitori;
l'assegno unico per il figlio può essere integralmente percepito dall'odierno attore.
9 7. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, anche a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del 28.1.2020,
- affida il minore nato a [...] il [...], ai Servizi Sociali Per_1
territorialmente competenti, a essi demandando tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore concernenti i seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del minore validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- demanda ai Servizi Sociali competenti gli ulteriori compiti di cui alla motivazione;
- conferma la collocazione abitativa del minore CO con il padre, ; Parte_1
- dispone che la madre, , possa frequentare il figlio CO secondo le indicazioni CP_1
di cui alla motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dalla mensilità di luglio CP_1
2024, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
CO, la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
10 - pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per il figlio CO (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50%
a carico di ciascuno dei due;
- dispone che l'assegno unico per CO possa essere integralmente percepito dal padre,
; Parte_1
- dispone la trasmissione del presente provvedimento al giudice tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., al quale i Servizi Sociali affidatari avranno cura di trasmettere ai sensi dell'art. 5 bis l. 4 maggio 1983, n. 184, una relazione di aggiornamento entro la data del compimento della maggiore età di CO;
- dispone la trasmissione di copia degli atti al Pubblio Ministero per le valutazioni di competenza;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. CO Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonella Piccini e Francesco
Gastaldi,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Annalisa Penco,
Convenuta
con l'intervento dell'avv. Elisabetta Gaibisso, quale curatrice speciale del minore Per_1
nato a [...] il [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore:
1 “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
a modifica delle condizioni di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale e contribuzione al mantenimento di cui al provvedimento reso in data 20.1.2020 dal Tribunale dei Minori all'esito del procedimento RVN 1169/2008;
considerati l'interesse e la volontà del minore raccolta in sede di ascolto,
previa ammissione dei capitoli di prova dedotti, per interpello e testi, in memoria del 27.9.2024
n.ri da 2 a 5,
1) conservare l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Genova fino alla maggiore età e, quindi, fino al 17.1.2026, limitando l'intervento dei Servizi Sociali alle sole decisioni inerenti le questioni di straordinaria amministrazione sulle quali non vi sia accordo tra i genitori;
2) anche considerato il parere neuropsichiatrico reso in data 7.10.2025 dal dott. Per_2
che ha preso in carico il minore su ordine di Questo Ill.mo Tribunale del 22.9.2025,
[...]
confermare l'attuale collocazione del minore presso il padre, respingendo ogni eventuale istanza volta ad ottenere una collocazione differente da quella attuale, ivi compresa la collocazione presso una qualsivoglia struttura/comunità residenziale;
3) revocare l'affido educativo, già ridotto con ordinanza di Questo Ill.mo Tribunale in data
21.10.2023 e poi definitivamente eliminato dai Servizi Sociali su accordo dei genitori;
4) confermare la necessità di un supporto psicologico per il minore;
5) ridurre i fine settimana dedicati alla frequentazione madre-figlio a due fine settimana al mese (attualmente sono tre) e prevedere che il minore trascorra i fine settimana in eguale misura con il padre e la madre, con il criterio dell'alternanza;
6) prevedere che il minore trascorra le vacanze scolastiche con il padre e la madre in eguale misura (attualmente il minore trascorre l'80% delle vacanze scolastiche con la madre), con il criterio dell'alternanza;
7) anche in considerazione delle aumentate esigenze del minore in ragione dell'età e del fatto che, come confermato all'udienza del 17.10.2023, i genitori hanno pari reddito, disporre che la madre, signora , contribuisca al mantenimento del figlio CO, CP_1
corrispondendo al padre un importo adeguato da stabilirsi da parte del Tribunale, comunque
2 in misura non inferiore all'importo di Euro 325,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal febbraio 2020
(oggi pari ad Euro 385,78), oltre al 50% delle spese scolastiche (iscrizione ai corsi - esclusa la mensa - libri di testo, frequentazione di gite curriculari), delle spese sanitarie non mutuabili e della psicoterapia, e - se concordate - delle spese per la pratica sportiva e delle spese straordinarie;
8) condannare la signora alla rifusione delle spese del presente procedimento”; CP_1
conclusioni della convenuta:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale respingere le domande tutte ex adverso formulate ed accogliere le seguenti precisate conclusioni:
1) confermare l'affido del minore ai Servizi Sociali incluso anche l'affido Per_1
educativo attese le due bocciature consecutive e la scarsa disponibilità a frequentare la scuola dallo stesso prescelta;
2) dare mandato inoltre al Servizio Sociale affidatario a chiedere al Tribunale per i
Minorenni la prosecuzione dell'affidamento all'ente ex art. 25 r.d. 1404/34 ponendo in essere tutti gli interventi occorrenti per ottenere il consenso di e dare Per_1
continuità educativa e socio sanitaria;
In difetto di quanto sopra, dare mandato al Servizio Sociale di segnalare la condizione di al giudice tutelare con richiesta di procedere all'apertura della misura Per_1
di protezione dell'amministrazione di sostegno ex art. 405 c.c. e comunque segnalare la condotta di disagio psichico di al servizio di Salute Mentale dell'ASL 3 Per_1
per tutti gli interventi a tutela del predetto;
3) in punto collocamento del minore sino ai 18 anni si chiede in via principale che venga sentito a chiarimenti il dott. ; in subordine, atteso che la collocazione abitativa Per_2
presso il padre appare essere, senza dubbio alcuno, pregiudizievole per la crescita autonoma del minore medesimo, disporsi il collocamento del minore in altra sede meglio vista, nello specifico in una comunità che abbia le caratteristiche per accogliere un soggetto affetto da un disturbo dell'umore con tratti paranoidei come da relazione della dott.ssa gli atti di questo procedimento;
Per_3
4) quanto al contributo al mantenimento, solo nella denegata e non creduta ipotesi che il minore rimanga collocato presso il padre, disporsi un contributo economico a carico
3 della madre pari a euro 300 mensili da corrispondere entro il 20 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate così come concordato tra le parti davanti a questo giudice all'udienza del 16.7.2024;
5) confermare il regime di visita con la madre, per il caso di collocamento presso il padre, così come pattuito con provvedimento del TM di Genova e concordato poi dalle parti, segnatamente: tre fine settimana con la madre e un fine settimana con il padre;
vacanze natalizie suddivise tra le parti con i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro secondo il criterio dell'alternanza; vacanze estive non luogo a provvedere atteso che CO sarà maggiorenne;
6) condannare infine alle spese di lite la controparte atteso il perdurante comportamento tenuto nel presente procedimento volto a fornire all'autorità giudiziaria una rappresentazione della realtà assolutamente non veritiera rispetto a quanto emerso concordemente sia dalle numerose relazioni dei Servizi Sociali sia dalla relazione della dott.ssa ia infine dalle dichiarazioni del curatore del minore”; Per_3
conclusioni della curatrice speciale:
“1) mantenimento dell'affido al Servizio Sociale perché attivi un affido educativo, risorsa che dovrà collaborare con gli specialisti che seguono CO, espressamente prevedendo che dovrà essere mantenuto il supporto psicoterapico e psichiatrico per CO;
ordinare inoltre al Servizio Sociale, previa acquisizione della disponibilità di CO, di valutare la possibilità di richiedere al Tribunale per i Minorenni il prosieguo dell'affido fino al ventunesimo anno di età;
2) con riferimento alla collocazione comunitaria di CO, come motivato alla scorsa udienza si rimette in ordine alla decisione di questo Tribunale e in subordine, qualora non venisse disposta, chiede la conferma dell'attuale collocazione e dell'attuale regime di visita con il genitore non collocatario;
3) sul punto economico, chiede che vengano recepiti gli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 16.7.2024;
4) rigettare tutte le altre domande ex adverso formulate”;
4 conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova respinga il ricorso, confermando l'affidamento dei minori al servizio sociale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.5.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
parziale modifica delle condizioni concernenti il figlio minore CO (nato dalla relazione sentimentale da lui intrattenuta con ) come sancite con decreto del Tribunale CP_1
per i Minorenni di Genova del 28.1.2020.
In forza del menzionato decreto, per quel che qui preme rilevare, era stato disposto: i)
l'affidamento di CO al Servizio Sociale del Comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di padre e madre in ordine, tra le altre, alle decisioni su educazione, istruzione e scelta del terapeuta del minore;
ii) la possibilità di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale da parte dei due genitori per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
iii) la collocazione prevalente di CO presso il padre;
iv) un regime di frequentazione madre-figlio; v) l'obbligo a carico della madre di concorrere al mantenimento del minore corrispondendo al padre la somma di euro 325,00 mensili, oltre al 35% delle relative spese straordinarie;
vi) un articolato incarico al Servizio Sociale a tutela del minore;
vii) il mantenimento della presa in carico psicoterapeutica di CO e dell'affido educativo in favore del predetto.
L'attore, sulla scorta delle sopravvenienze fattuali intervenute, ha instato perché fosse disposto l'affido del minore in via condivisa a entrambi i genitori o, in subordine, fosse limitato l'intervento dei Servizi Sociali alle decisioni di straordinaria amministrazione non oggetto di accordo tra padre e madre;
perché fosse revocato, o quanto meno ridotto, l'affido educativo di CO;
perché fossero incrementati i tempi di permanenza del minore presso di lui.
Con comparsa di risposta del 15.9.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, domandando il rigetto delle domande attoree e chiedendo, a propria volta, che fosse previsto un più ampio regime di frequentazione tra lei e il figlio.
L'attore, con memoria del 27.9.2023 depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., ha rimodulato le proprie domande, rinunciando in specie alla richiesta di affidamento condiviso del figlio ai due genitori.
5 Con ordinanza del 21.10.2023 il giudice delegato ha provvisoriamente disposto che l'affido educativo per CO fosse limitato a due ore settimanali e fosse rivolto al supporto del ragazzo nello studio.
Con successiva ordinanza del 23.3.2024 è stato nominato un curatore speciale in favore del minore, nella persona dell'avv. Gaibisso, per garantire al predetto adeguata rappresentanza processuale nell'odierno procedimento;
alla curatrice speciale sono state altresì devolute le decisioni di maggior interesse per il minore in punto istruzione, nonché quelle relative al percorso psicoterapico intrapreso da CO.
La curatrice speciale si è costituita in giudizio con comparsa del 14.6.2024, prendendo posizione sulle domande spiegate dalle parti.
All'udienza del 16.7.2024 i genitori hanno raggiunto un accordo in ordine al regime di frequentazione con il minore e alla articolazione del percorso psicoterapico per il predetto;
hanno inoltre pur provvisoriamente individuato una soluzione concordata in merito ai profili economici della presente controversia.
Con ordinanza del 26.1.2025 il giudice delegato, preso atto della situazione di forte disagio vissuta dal minore, ha disposto che si desse corso al progetto elaborato dalla curatrice speciale a sostegno di CO, al quale entrambi i genitori avevano prestato adesione.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 28.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, nei termini sopra trascritti, e la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. In via preliminare, considerato che l'attore insiste nell'ammissione dei capitoli di prova
(segnatamente indicati ai numeri da 2 a 5 della memoria del 27.9.2023) già rigettati dal giudice delegato con ordinanza del 21.10.2023, il collegio ritiene di non poter ammettere tali istanze istruttorie, che si rivelano irrilevanti alla stregua della documentazione in atti e degli ulteriori elementi acquisiti;
valgano poi le ragioni già esposte nella menzionata ordinanza, che deve intendersi qui richiamata in parte qua.
1.1. Ancora preliminarmente, non si ritiene di dover rimettere la causa in istruttoria per sentire a chiarimenti il dott. (quale psichiatra che ha preso in carico CO), come invece Per_2
richiesto da parte convenuta, in quanto il procedimento si rivela ormai maturo per la decisione.
6 2. Alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'ampia istruttoria espletata, reputa il collegio che debba confermarsi l'affidamento di CO ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Occorre qui prendere atto delle gravi carenze educative rivelate da entrambi i genitori, i quali non hanno saputo superare la reciproca contrapposizione che ha da sempre contraddistinto i loro rapporti (cfr. sul punto le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali affidatari, nonché le comunicazioni versate in atti a firma della dott.ssa quale psicoterapeuta che ha seguito Per_3
CO dal 2019 all'estate 2025); né hanno saputo porre rimedio, se non in modo del tutto parziale e comunque insoddisfacente, alla situazione di incomunicabilità venutasi a instaurare tra loro.
I sig.ri e non si sono rivelati capaci di investire in modo efficace e funzionale nella Per_1 CP_1
dimensione della co-genitorialità e nella collaborazione;
di anteporre al conflitto intergenitoriale la autentica considerazione dei bisogni e delle esigenze di CO;
di aderire in modo pieno al progetto che era stato elaborato, su iniziativa della curatrice speciale e con l'intervento della rete sociale, per il minore, in funzione di supportarlo nella situazione di profonda sofferenza e disagio che egli si è trovato a sperimentare.
Giova qui rimarcare che le criticità appena evocate sono in grado di minare il sereno e adeguato sviluppo psico-fisico del minore, precludendo l'adozione delle migliori decisioni per il ragazzo.
Ne segue che si rivela necessario mantenere l'affidamento di CO ai Servizi Sociali, quanto meno sino al compimento – invero, ormai prossimo – dei diciotto anni di età da parte del predetto.
2.1. Si ritiene, anzi, che occorra in questa sede precisare, e in parte anche rimodulare, i poteri già conferiti all'ente affidatario, nei termini indicati nel dispositivo, in funzione di assicurare che non abbiano a verificarsi impasse decisionali e, più in generale, per consentire più efficaci e solleciti interventi a tutela del minore.
3. Reputa di contro il collegio che non possa darsi corso all'inserimento di CO in comunità residenziale.
7 Una simile, estrema soluzione, che pure era stata prospettata, nel corso del procedimento, anzitutto dalla rete sociale e che, ancora da ultimo, è stata avallata (invero, in via subordinata) dalla sig.ra , non risulta concretamente percorribile. CP_1
Occorre al riguardo ribadire che è ormai imminente il raggiungimento della maggiore età da parte di CO (nato il [...]), per cui non può seriamente concepirsi un inserimento comunitario del ragazzo – inteso come misura, pure radicale, per garantire al predetto uno spazio di autonomia e “un momento di stacco dal [conflitto intergenitoriale]” (così l'assistente sociale in sede di audizione in udienza) – ove CO vi si opponga.
D'altro canto, i Servizi Sociali (per il tramite della dott.ssa hanno da subito rimarcato Per_4
la necessità di una adesione di CO al progetto, per la sua concreta riuscita, rilevando che esso non avrebbe dovuto da lui essere percepito come frutto di una imposizione autoritativa
(v. le dichiarazioni rese dall'assistente sociale all'udienza del 14.1.2025).
Sennonché – e il rilievo riveste portata dirimente – CO “allo stato è ben lontano dall'aderire alla prospettiva di una comunità” (così la curatrice speciale all'udienza del 23.10.2025).
Qui è appena il caso di accennare al fatto che con relazione del 7.10.2025 il dott. Per_2
abbia suggerito, in considerazione delle “caratteristiche sintomatologiche e di personalità del paziente”, il “mantenimento della attuale situazione abitativa e relazionale”, con ciò implicitamente escludendo il proprio avallo alla estrema opzione comunitaria.
3.1. Al contempo, occorre considerare che, come da relazione della dott.ssa del Per_3
22.9.2025, “CO, diagnosticamente, manifesta un disturbo misto dell'umore, con tratti paranoidei”.
Per quanto la valutazione diagnostica avviata dal dott. abbia escluso, allo stato, che Per_2
il ragazzo sia affetto da patologia psichiatrica maggiore, nondimeno dalle risultanze in atti (e anzitutto dalle relazioni dei professionisti intervenuti) emerge che CO versa in una situazione di particolare fragilità. Per cui, per un verso, si rafforza il convincimento della attuale non opportunità di un collocamento del minore in struttura residenziale;
per altro verso, si conferma la necessità che il ragazzo prosegua il progetto terapeutico avviato.
Occorre, in specie, qui disporre che CO riprenda il percorso di psicoterapia, affidato a professionista che i Servizi Sociali avranno cura di ricercare quanto prima, e che porti avanti la presa in carico psichiatrica da lui appena intrapresa.
8 3.2. È poi necessario rinnovare il mandato ai Servizi Sociali in ordine all'attività di supporto, vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare.
Ai Servizi Sociali devono altresì rimettersi le valutazioni di competenza circa l'eventuale attivazione delle ulteriori misure apprestate dall'ordinamento nell'interesse di CO;
tra queste in specie l'istanza per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno e quella per la prosecuzione amministrativa dell'affido ai sensi degli artt. 25 ss. r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404, da rivolgere alle competenti autorità giudiziarie.
3.3. Occorre ulteriormente disporre la trasmissione di copia degli atti al Pubblio Ministero perché valuti parimenti le opportune iniziative da assumere a tutela di CO, quali anzitutto l'instaurazione della procedura di amministrazione di sostegno.
4. Alla luce delle risultanze acquisite, e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto in udienza, si ritiene di dover confermare l'attuale sua collocazione abitativa con il padre.
5. Quanto alle frequentazioni materne con CO, in considerazione del regime fin qui sperimentato, deve disporsi che – ferma in ogni caso la necessità di rispettare la volontà del figlio, ormai quasi maggiorenne – la sig.ra possa tenere con sé CO per tre fine CP_1
settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, nonché, nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, per un giorno infrasettimanale. Quanto alle prossime vacanze natalizie, i genitori avranno cura di suddividersi tra loro in misura paritaria i rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di sé; in difetto di accordi, essi potranno sul punto rivolgersi ai
Servizi Sociali affidatari.
6. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti in sede di interrogatorio libero;
preso atto dell'assetto stabilito in forza del decreto del Tribunale per i Minorenni del 28.1.2020; tenuto conto degli accordi pur provvisori raggiunti dai genitori nel corso del presente procedimento, e considerati gli ulteriori elementi acquisiti, reputa il collegio che sia congruo confermare le statuizioni provvisorie secondo cui la madre deve versare al padre, quale concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024; le spese straordinarie per CO devono essere suddivise al 50% in capo a ciascuno dei due genitori;
l'assegno unico per il figlio può essere integralmente percepito dall'odierno attore.
9 7. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, anche a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del 28.1.2020,
- affida il minore nato a [...] il [...], ai Servizi Sociali Per_1
territorialmente competenti, a essi demandando tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore concernenti i seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del minore validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- demanda ai Servizi Sociali competenti gli ulteriori compiti di cui alla motivazione;
- conferma la collocazione abitativa del minore CO con il padre, ; Parte_1
- dispone che la madre, , possa frequentare il figlio CO secondo le indicazioni CP_1
di cui alla motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dalla mensilità di luglio CP_1
2024, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
CO, la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
10 - pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per il figlio CO (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50%
a carico di ciascuno dei due;
- dispone che l'assegno unico per CO possa essere integralmente percepito dal padre,
; Parte_1
- dispone la trasmissione del presente provvedimento al giudice tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., al quale i Servizi Sociali affidatari avranno cura di trasmettere ai sensi dell'art. 5 bis l. 4 maggio 1983, n. 184, una relazione di aggiornamento entro la data del compimento della maggiore età di CO;
- dispone la trasmissione di copia degli atti al Pubblio Ministero per le valutazioni di competenza;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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