Art. 5. Liquidazione a Stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro.
Il Ministro per le finanze ha, facolta' di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anziche' analitico.
Il Ministro per le finanze ha, facolta' di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anziche' analitico.