Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1949, n. 944
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31 dicembre 1949
Art. 5. Liquidazione a Stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro.

Il Ministro per le finanze ha, facolta' di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anziche' analitico.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1949