Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
Il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari.
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- 1. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
È possibile la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale. Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 3925. La vicenda processuale trae origine dalla domanda di nullità di un contratto costitutivo di servitù di parcheggio e transito di automezzi. La domanda è stata rigettata dai giudici di merito e ha proposto ricorso per cassazione il proprietario del fondo servente. Il primo Presidente – su …
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È possibile la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale. Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 3925. La vicenda processuale trae origine dalla domanda di nullità di un contratto costitutivo di servitù di parcheggio e transito di automezzi. La domanda è stata rigettata dai giudici di merito e ha proposto ricorso per cassazione il proprietario del fondo servente. Il primo Presidente – su …
Leggi di più… - 3. Servitù prediale di parcheggiohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Cass. Civ. Sez. Unite n. 3925 del 13 febbraio 2024 Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto secondo cui "in tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non prelude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purchè, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di un altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione". Le Sezioni Unite, con la sentenza in …
Leggi di più… - 4. servitù di parcheggioStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 23 febbraio 2024
È possibile la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale. Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 3925. La vicenda processuale trae origine dalla domanda di nullità di un contratto costitutivo di servitù di parcheggio e transito di automezzi. La domanda è stata rigettata dai giudici di merito e ha proposto ricorso per cassazione il proprietario del fondo servente. Il primo Presidente – su …
Leggi di più… - 5. soluzione traccia servitù di parcheggioRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 8137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8137 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 08 1 3 7 / 04 IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3190/01 Dott. Antonio VELLA Cron. 15661 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - - 1927Rep. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 31/10/03 Dott. Emilio MALPICA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZ A sul ricorso proposto da: TA LO, TA UI, DAL CORSO IVANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li EMMANUELE MONTINI, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NE TT, ZI OL, ZI IO, ZI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LOMBARDIA 14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO 2003 ANGELONI, che li difende unitamente all'avvocato 1471 GIUSEPPE SQUASSABIA, giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 2038/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 27/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato GIGLI difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato SQUASSABIA Giuseppe, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AB NZ e altre tredici persone proposero innanzi al pretore di Verona azione di denuncia di nuova opera e di spoglio nei confronti di RZ AL perotte- predettonere la sospensione della costruzione di un muretto di recinzione che RZ aveva costruito per delimitare la parte di sua esclusiva proprietà di una corte antistante i fabbricati delle parti in causa, le quali avevano tutte un affaccio su detta corte e un titolo autonomo su porzioni di varie dimensioni della medesima. Il pretore, emessa ordinanza provvisoria di sospensione delle opere, ordinò la re- integrazione degli attori nel possesso della predetta corte mediante l'abbattimento parziale della recinzione nella parte specificamente ordinata nel dispositivo. Avverso detta sentenza propose appello lo RZ con citazione notificata il 28 maggio 1996, esponendo che nessuna situazione possessoria poteva essere stata lesa dall'erezione del muro di confine, perché nessuno dei proprietari degli altri immobili aveva mai adoperato la porzione di cui era in corso la recinzione per transitarvi o per fare manovra o per sostare, essendo detta porzione collocata in un angolo estremo della corte e lontana dall'accesso carraio. Nel giudizio si costituirono solo AB NZ, AB LU e DA OR IV, replicando che la corte era del tipo di quelle antiche a destinazione rurale, ap- partenente a molteplici proprietari in virtù di successivi frazionamenti di una pro- prietà originariamente unica e che al centro di questa esisteva (fino a quindici anni prima dell'esercizio dell'azione) un'aia che da tempo immemorabile era utilizzata da tutti i proprietari degli edifici prospicienti per il passaggio e la sosta dei mezzi di tra- sporto e per seccare il frumento o il mais. All'esito del giudizio d'appello il tribunale di Verona, in accoglimento dell'impugnazione, rigettò le domande proposte dagli originari attori e revocò i 1 provvedimenti di sospensione delle opere e l'ordine di abbattimento della recinzione, condannando gli appellati a rimborsare allo RZ le spese di entrambi i gradi del giudizio. A fondamento della decisione il giudice d'appello osservò che gli attori, avendo addotto nell'atto introduttivo il godimento di fatto di una servitù di passaggio e di utilizzo per parcheggio ed altro sulla porzione di corte di proprietà esclusiva del con- venuto, erano onerati a fornire la prova della loro situazione possessoria, mentre es- si avevano fatto valere sempre ed esclusivamente pretese posizioni petitorie, produ- cendo i contratti di acquisto dei loro danti causa al fine di dimostrare la esistenza di un diritto di servitù di passaggio a loro favore, ma omettendo del tutto di dimostrare l'effettivo esercizio in via di fatto della servitù, segnatamente nell'anno antecedente al denunciato spoglio. Osservò il tribunale che gli appellati, adducendo l'esistenza ab immemorabili dell'aia, mostravano quasi di voler far valere una usucapione che non avrebbe avuto alcuna rilevanza in causa, trattandosi di azione possessoria preposta alla tutela della effettività del godimento. Nel merito, poi, il tribunale osservò che nel corso dell'istruttoria era stato riferito da alcuni testi che il secondo accesso alla corte era chiuso da un cancello esistente da dieci anni ed era adoperato esclusivamente da RZ;
inoltre, che la recinzione eretta impediva la manovra ad un autocarro adibito al trasporto di bibite ad un deposito gestito in una delle proprietà frontistanti e che la corte era usata per parcheggio e gioco dei bambini. Alla stregua di detti elementi osservò il tribunale che doveva escludersi che sulla corte di proprietà dello RZ si esercitasse effettivamente un passaggio, perché da un lato questo presuppone la possibilità di recarsi in qualche luogo, il che era escluso dalla esistenza di un cancello chiuso dalla parte opposta ed utilizzato pacificamente dal solo RZ, e dall'altra che se si fosse trattato di effettiva ! 2 servitù di passaggio, questa non avrebbe potuto precludere al proprietario la realiz- zazione di una recinzione per impedire l'accesso agli estranei, salvo l'obbligo di for- nire le chiavi del cancello a chi avesse il diritto di passare. Esclusa tale ipotesi, osser- vò il giudice d'appello che non rimaneva che considerare l'uso promiscuo di par- cheggio degli autoveicoli e quello di gioco da parte dei bambini al quale avevano fatto riferimento vago alcuni testi senza tuttavia che risultasse provato che detta uti- lizzazione fosse effettivamente esercitata dagli attori, il che era necessario non essen- do ammissibile che qualcuno agisca in giudizio per tutelare un possesso altrui. Avverso la sentenza suddetta hanno proposto ricorso AB NZ, AR RI LU e IV DA OR sulla base di cinque articolati motivi, cui resistono con controricorso HE OT, RZ PA, RZ RG e RZ DA, quali eredi di RZ AL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. in relazione ai motivi di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dolendosi che il tribu- nale abbia omesso di trascrivere nella sentenza le conclusioni delle parti appellate ed abbia altresì omesso di prenderle in considerazione, laddove con esse si era chiesta l'ammissione di prove attenenti sia al loro possesso specifico della corte oggetto di causa, sia all'attualità dello stesso nell'anno antecedente la causa. La omissione, se- condo gli appellanti, avrebbe costituito una omessa pronuncia idonea ad integrare la violazione dell'art. 112 c.p.c. G dell'art. 116 c.p.c., nonché Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Assumono i ricorrenti che il riesame operato dal tribu- nale delle risultanze istruttorie che avevano condotto il primo giudice ad accogliere la domanda, sarebbe viziato per violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine al procedimento 3 di valutazione delle prove, e caratterizzato da insufficiente e contraddittoria motiva- zione, avendo il tribunale erroneamente affermato che non era stata fornita la prova del possesso da parte degli attori. A tal fine assumono che il giudice d'appello avrebbe ritenuto il teste Melchiorri non disinteressato perché figlio del gestore del deposito di bibite, mentre era chiaro che questi era figlio del locatore dell'immobile e che, al momento della deposizione il padre, aveva e ceduto la proprietà; inoltre il tribunale avrebbe mal valu- tato la deposizione in quanto era stato chiaramente affermato che la corte - non solo in tempi remoti, ma anche nell'attualità- serviva per parcheggio delle autovetture e per il gioco dei bambini e che era utilizzata liberamente da tutti i comproprietari, sic- ché era risultato provato un possesso promiscuo di tutta la corte, ivi compresa la porzione dello RZ, da parte dei proprietari che su di essa si affacciavano. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe poi, secondo i ricorrenti, a errata e insufficiente laddove ritiene sussistere due accessi alla corte in questione, di cui uno in esclusivo uso allo RZ, e conseguentemente esclude il possesso della servitù di passaggio perché la porzione dello predetto immetterebbe esclusivamente sull'ingresso secondario, mentre detto ingresso in realtà attiene ad altri immobili del medesimo. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1143 e 1146 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove i giudici d'appello hanno ritenuto che la produzione da parte di essi attori del rogito notarile di acquisto dell'immobile fosse finalizzato a comprovare il titolo petitorio, anziché a qualificare il proprio possesso, ponendosi in contraddizione con la parte della sentenza nella quale davano atto delle deduzioni di essi appellanti di aver sempre goduto del diritto di passaggio attraverso tutto il cortile e fino alla strada vicinale insieme a tutti gli altri comproprietari del cortile stesso. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa motivazione su un punto rilevante della controversia, per- ché il tribunale- a fronte del riconoscimento,da parte del convenuto, di aver coscien- temente voluto impedire agli appellati il libero e pacifico esercizio del proprio pos- sesso secondo il principio "feci, sed iure fec?" - non ha tratto le dovute conseguenze dal fatto che il medesimo non aveva comunque dato alcuna prova del suo diritto, rima- nendo quindi la sola confessione del suo comportamento antigiuridico. Con il quinto motivo, infine, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 91 c.p.c. assumendo che le spese del doppio grado del giudizio, cui sono stati condannati, ap- paiono eccessive e non giustificate in relazione ai fatti di causa e alle risultanze pro- batorie. I motivi sopra esposti - che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione - sono tutti infondati. La doglianza espressa nel primo motivo non ha alcun pregio, perché la eventuale omissione della trascrizione delle conclusioni sulla sentenza di appello non dimostra che il tribunale non ne abbia tenuto conto, mentre deve ritenersi sulla base delle complessive argomentazioni sviluppate in sentenza- che il tribunale abbia implicita- mente rigettato le istanze istruttorie in esse contenute. Il giudice d'appello ha fondatamente rilevato che in una causa per reintegra di spoglio, in cui gli attori hanno dedotto la esistenza e violazione di un possesso di servitù, era preciso onere degli stessi fornire la prova di tale possesso, il che gli attori -- avessero chiesto di non avevano fatto né poteva dirsi che con le articolateprove fare. Le altre considerazioni del tribunale costituiscono elementi di contorno e non 5 rilevanti della motivazione, sicché le relative censure dei ricorrenti non intaccano la sostanziale validità delle argomentazioni usate dal giudice d'appello. Invero, alla stregua delle risultanze istruttorie evidenziate dal tribunale, deve con- dividersi la conclusione cui lo stesso è pervenuto circa la mancanza di prova di una situazione di possesso tutelabile. Non va infatti ignorato che il possesso è definito dall'art. 1140 c.c. come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Orbene, poiché dalla decisione impugnata si desume agevolmente che i ricorrenti hanno sempre invocato la lesione del possesso a titolo di servitù, è evidente che sa- rebbe stato preciso onere dei medesimi dimostrare di aver mantenuto, con riferi- mento al preteso fondo servente (la corte dello RZ), almeno qualcuno dei com- portamenti costituenti il contenuto tipico di un diritto di servitù. Per contro, il potere di fatto esercitato sulla corte in discorso, secondo le affermazioni dei ricorrenti me- desimi, si sarebbe concretizzato nella utilizzazione dell'area per i giochi dei bambini e per parcheggio: orbene, mentre l'utilizzo dell'area per gioco dei bambini è, ai fini di causa, sostanzialmente neutro e non significativo, perché - come rilevato dal giu- dice d'appello- addotto in modo generico, la pretesa utilizzazione per parcheggio non potrebbe rientrare nello schema di alcun diritto di servitù né di altro diritto rea- le. Se infatti il parcheggiare l'auto può essere una delle tante manifestazioni di un possesso a titolo di proprietà - che nella specie non è mai stato neppure dedotto e che, comunque, per essere tale avrebbe implicato l'animus excludendi alios, e cioè la di- sponibilità di un posto determinato e sempre libero (il che pacificamente non avve- niva) non può, invece, dirsi che tale potere di fatto fosse inquadrabile nel conte- nuto di un diritto di servitù, posto che caratteristica tipica di detto diritto è la फ 6 "realità", e cioè l'inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo ser- vente del peso. Nella specie la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche perso- ne che accedono al fondo (anche numericamente limitate), non potrebbe certamente valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso e non, come in effetti è, un van- taggio del tutto personale dei proprietari. Quanto alla eventuale lesione di un possesso a titolo di servitù di passaggio - tale potendosi qualificare l'utilizzazione della corte dello RZ come area di manovra di un autocarro per l'accesso ad una proprietà prossima- il tribunale di Verona l'ha esclusa in fatto, affermando che un tale possesso non solo non era pacifico, ma an- zi era smentito da un teste. Le altre censure concernenti la valutazione delle prove effettuata dal tribunale e, in- fine, la liquidazione delle spese, attengono ad apprezzamenti di fatto dei giudici d'appello, non suscettibili di sindacato in questa sede, atteso che esse appaiono sem- pre sorrette da argomentazioni adeguate e logiche, e immuni da vizi giuridici. Deve, quindi, concludersi per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudi- zio che liquida in euro 2.000,00 per onorari ed euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sezione civile, il 31 ottobre 2003. farquiselly Il presidente Il consigliere rel. IL CANCELLIERE C1 ico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28. APR. 2004 " Roma CANCELLIERE C1 7 0200 き