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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 231/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Sandra Biglioli, per procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2
Genova.
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 30.1.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 5.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia, in data 17.5.2023, Pt_1
, sottufficiale della Marina Militare in congedo dal 31.12.2006, ha
[...] esposto di essere stato riconosciuto vittima del dovere con giudizio della
Commissione Medica Ospedaliera che aveva riconosciuto l'infermità
“diffuso ispessimento parietale ad entrambi i lobi inferiori di N.D.D., in soggetto con deficit ventilatorio severo e DL-CO conservata” ed anamnesi lavorativa positiva per esposizione all'asbesto, con quantificazione dell'invalidità nella misura del 11% e ascrizione alla Tabella B.
Il ricorrente ha contestato il giudizio della CMO, eccependo la mancata applicazione dei criteri previsti dal D.P.R. 181/2009 e lamentando che la valutazione della patologia sofferta, asbestosi pleurica diffusa con versamento pleurico bilaterale, avrebbe dovuto portare a una quantificazione della invalidità complessiva nella percentuale del 53%, come riconosciuto anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio promosso davanti alla Corte dei Conti, conclusosi con il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Il ha contestato la fondatezza della domanda, Controparte_1
eccependo anche l'improcedibilità e la prescrizione.
Il Tribunale, dopo avere disposto CTU medico-legale, ha parzialmente accolto il ricorso, condannando il a corrispondere al ricorrente, CP_1
quale soggetto equiparato a vittima del dovere, le spettanze corrispondenti ad un complessivo grado invalidante pari al 18%.
propone appello e il resiste proponendo Parte_1 CP_1
appello incidentale condizionato.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del
11.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha recepito le conclusioni del CTU medico-legale, il quale, in applicazione dei criteri previsti dal D.P.R. 181 del 2009, ha riconosciuto un grado invalidante complessivo del 18% (di cui 15% per invalidità permanente e 3% per danno morale), attribuendo a tal fine rilievo all'assenza di fibrosi diffusa polmonare, tipica dell'asbestosi, alla presenza
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di DLCO conservata e alla prevalenza della BPCO di origine extraprofessionale nel quadro del deficit ventilatorio di cui il ricorrente era portatore.
2. L'appellante contesta la sentenza in relazione ai profili medico-legali della valutazione del consulente d'ufficio su cui si è fondata la decisione, lamentando che:
- il CTU di primo grado avrebbe considerato solo le tabelle civili, anziché, come previsto dal D.P.R. 181/2009, le più favorevoli tra quelle militari e quelle civili;
- il CTU avrebbe errato nel disattendere le conclusioni del consulente tecnico nominato dalla Corte dei Conti, nel giudizio in cui era stata riconosciuta la pensione privilegiata sulla base delle tabelle militari, omettendo di applicare le voci “Asbestosi pleurica diffusa con versamento pleurico bilaterale” tabella A categoria 7^ (assimilabile alla voce 18 “Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti di pleurite monolaterale di sospetta natura TBC” range 31-40%) o quantomeno la voce 15 della tabella A categoria 8^ range 21 – 30%, per “esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tbc”, dove l'assimilazione agli esiti da tbc discenderebbe dal riferimento alla voce 331 delle tabelle Inail del danno biologico ex DM 12.07.2000, “Danno anatomico a tipo placche pleuriche ovvero esiti di processo specifico, esiti di scissuriti (in o con sfumata ripercussione funzionale), per analogia tra le placche pleuriche e gli esiti di lesione tubercolare;
- il CTU non avrebbe considerato adeguatamente il versamento pleurico bilaterale evidenziato dalla TAC del 2024, che costituiva concausa del deficit ventilatorio severo di tipo misto, quindi con componente sia ostruttiva correlabile alla BPCO sia restrittiva correlata al predetto versamento pleurico riportato già nella TAC del 2018 e tuttora presente.
3. Le censure dell'appellante sono infondate, alla luce delle repliche che lo stesso CTU ha svolto nel corso del giudizio di primo grado, richiamate anche nella sentenza appellata.
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In merito alla metodologia applicata dal CTU, questi, in risposta ai rilievi formulati dal CTP dell'appellante, ha chiarito di avere “operato la valutazione così come richiesto all'articolo 3 del DPR 181/09 citato dal CT di parte ricorrente, procedendo per analogia e verificando la reale incidenza dell'infermità sulla capacità lavorativa generica: per le tabelle militari ho fatto riferimento alla voce 11 della tabella B “esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare” (range 11-20%), applicando un valore intermedio (15%), giustificato dall'assenza di significativa compromissione funzionale, in quanto il deficit ventilatorio severo compatibile con una sindrome mista senza evidenze strumentali di una interstiziopatia polmonare tipica dell'asbestosi, e soprattutto con DLCO conservata, è riferibile unicamente alla pregressa BPCO (vedi dimissione ospedaliera AUO Pisana in data 30.01.2008 con diagnosi di “BPCO di severa entità” non riconducibile a causa di servizio (ex forte fumatore fino al 4.11.2007); per le tabelle di invalidità civile ho fatto riferimento, sempre per analogia, al valore intermedio del cod. 6013 relativo alle tabelle di cui al D.M.
“Tabelle invalidità civile” del 5.02.1992 “tubercolosi polmonare-esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve” (range
11-20%)”.
Il CTU ha quindi precisato di non ravvisare una chiara analogia tra le placche pleuriche, rientranti nelle lesioni benigne della pleura, e gli esiti di lesione tubercolare considerati nelle voci delle tabelle militari (nuovamente invocate nell'appello), argomentando in modo coerente e puntuale la congruità dell'applicazione della voce 11 della tabella B, nel punteggio intermedio del range, tenuto conto della natura ed entità, anche per le ripercussioni funzionali, dei postumi invalidanti attestati dalla documentazione clinica in atti: vale a dire l'assenza di una interstiziopatia polmonare tipica dell'asbestosi e soprattutto la conservata diffusione alveolo capillare del monossido di carbonio (DLCO), che, a fronte della presenza di una “BPCO di severa entità” dovuta alla forte abitudine tabagica fino al
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2017), inducono ad attribuire a quest'ultima componente ostruttiva la responsabilità del severo deficit disventilatorio rispetto alla componente di natura restrittiva ricollegabile all'esposizione ad asbesto.
Altresì infondate sono le critiche dell'appellante riguardanti la valutazione dell'incidenza del versamento pleurico bilaterale riscontrato nella TAC del gennaio 2024, che il CTU ha considerato, evidenziandone le modeste dimensioni e la “sostanziale stabilità” rispetto al quadro precedente del settembre 2023, come da referto allegato in atti. La valutazione del CTU è, altresì, corroborata dal fatto che la falda di detto versamento, già definito stabile nel precedente esame del 2018, non è stata neppure rilevata negli accertamenti effettuati nel 2019 (ecografia al torace del 20.10.2019 e TAC torace del 20.10.2019).
Né a contrario assume rilievo vincolante l'esito difforme della CTU espletata nel giudizio davanti alla Corte dei Conti, avente ad oggetto il riconoscimento di una diversa prestazione (pensione privilegiata ordinaria).
Si osserva, peraltro, che a tale elemento non può neppure attribuirsi significato valore probatorio, atteso che nel quesito posto nel predetto giudizio si chiedeva al consulente d'ufficio di accertare l'assimilabilità alle voci della Tabella A, allegata al D.P.R. 915/1978, della “infermità del ricorrente, quale riscontrata e qualificata come asbestosi pleurica diffusa con versamento pleurico bilaterale, dalla Commissione Medica Ospedaliera della Spezia”, sulla base di un presupposto che non trova riscontro nel giudizio della CMO e che appare il frutto di un'erronea lettura dell'atto.
Nel relativo verbale, infatti, la CMO indica con chiarezza che la “asbestosi pleurica diffusa con versamento pleurico bilaterale” è la patologia “indicata nell'istanza” dell'appellante mentre nello spazio riservato al giudizio diagnostico la Commissione non fa cenno all'asbestosi ma riscontra solo la presenza di “diffuso ispessimento parietale ad entrambi i lobi inferiori di
N.D.D., in soggetto con deficit ventilatorio severo e DL-CO conservata” ed anamnesi lavorativa positiva per esposizione all'asbesto”.
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4. Sulla base delle considerazioni esposte, non si ravvisano ragioni per il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e l'appello va respinto, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato del
. CP_1
Atteso l'esito del giudizio e la natura delle questioni oggetto di appello sussistono ragioni per la compensazione delle spese del presente grado.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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