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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 985/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in SIRACUSA, VIA TISIA RONCO I N. 11, presso lo studio dell'avv. GABRIELE
MAJORCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata ad AUGUSTA, VIA FILIPPO TURATI N. 91 presso lo studio dell'avv. STEFANIA
D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 18.7.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.4.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius, la cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 25.8.2011 (Atto n. 50, Parte II, Serie A, Anno 2011).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 -di aver contratto matrimonio con rito concordatario ad GU il giorno 25.8.2011;
-che dalla loro unione sono nati in data 09.09.2012 il figlio e in data 12.07.2015 Persona_1 il figlio;
Persona_2
-di essersi separati con verbale in data 11.7.2022, omologato con decreto n. 323/2022 del Tribunale di Siracusa, emesso in data 12.7.2022 e pubblicato il 15.7.2022;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di scegliere le rispettive residenze nell'ambito della Repubblica Italiana, salvo l'obbligo di comunicare all'altro coniuge il cambio della propria residenza e/o dimora, onde consentire ad entrambi i coniugi il rispetto del diritto di gestire i rapporti con i figli per come appresso descritto. Pertanto, deve intendersi prestato fin da adesso il consenso da parte di ciascuno dei ricorrenti al rilascio dei rispettivi passaporti.
Figli minori
A1) Affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con collocamento degli stessi unitamente alla madre presso l'immobile di attuale residenza in
GU (SR) via G. Matteotti n. 32, tra l'altro di proprietà esclusiva della sig.ra , che Parte_2 resta assegnato alla stessa unitamente ai mobili, agli arredi e alle suppellettili.
pagina 2 di 4 A2) Il sig. avrà il diritto-dovere di tenere con sé i figli minori nei pomeriggi di Parte_1 martedì e giovedì dalle ore 13:00 alle 18:00, prelevandoli dalla scuola, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
avrà, altresì, il diritto di vederli nei pomeriggi di mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 20:30 fino alle 22:00 presso l'abitazione della madre sita in GU (SR) via G.
Matteotti n. 32, nonché, a settimane alterne, dal sabato dall'uscita della scuola fino alla domenica sera –intorno alle ore 20,00- allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Qualora ve ne sia la necessità, i coniugi, in accordo fra di loro, potranno apportare delle modifiche, provvisorie ed una tantum allo schema testé delineato, concordando tali modifiche con congruo preavviso. Durante il periodo natalizio il padre terrà con sé i figli per sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno la vigilia e il giorno di Natale con il 31 dicembre e il giorno
01 gennaio;
- i figli trascorreranno la Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo un anno con la madre
e un anno con il padre, fermo restando il diritto/ dovere del padre di tenere con sé i figli tre giorni durante le vacanze pasquali;
- durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli nel periodo dalla fine della scuola sino alla ripresa delle lezioni per quaranta giorni, di cui un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da concordare entro il 31.05 di ogni anno. Qualora ve ne sia la necessità, i coniugi, in accordo fra di loro, potranno apportare delle modifiche, provvisorie ed una tantum allo schema testé delineato, concordando tali modifiche con congruo preavviso. I coniugi concordano che i figli trascorreranno il loro compleanno ad anni alterni con la mamma o con il padre e trascorreranno, altresì, la giornata del compleanno del padre e della madre con il rispettivo genitore.
B. Rapporti patrimoniali
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti, con il presente accordo avente decorrenza dalla data di deposito in Tribunale, pattuiscono quanto segue:
B1) Il sig. quale contributo di mantenimento per i figli verserà alla moglie Parte_1
l'importo mensile complessivo di € 550,00 per entrambi i figli, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'assegno unico, o
a qualsivoglia altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ogni figlio che verrà percepito dalla signora nella misura del 100%. Allorquando si renderà Pt_2 necessario per la sig.ra presentare domanda per percepire l'assegno Unico, il sig. Pt_2 Per_1 si obbliga a sottoscrivere e consegnare tutta la documentazione (es: istanze, dichiarazioni) all'uopo necessaria per la percezione dell'Assegno unico da parte della sig.ra Pt_2
B2) Le spese straordinarie relative ai figli, saranno sopportate al 50% da entrambi i coniugi;
relativamente alla individuazione delle spese da qualificarsi come straordinarie le parti fanno specifico riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Siracusa del 3/12/2019, che dichiarano di conoscere e che deve intendersi espressamente richiamato.
pagina 3 di 4 B3) Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, la sig.ra dichiara di avere mezzi adeguati e Parte_2 pertanto rinuncia all'assegno divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei figli, nonché dalla misura e dal modo con cui la madre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione di entrambi i figli.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Parte_1
ad GU il giorno 25.8.2011 (Atto n. 50, Parte II, Seria A, Anno 2011), in conformità
[...] alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 985/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in SIRACUSA, VIA TISIA RONCO I N. 11, presso lo studio dell'avv. GABRIELE
MAJORCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata ad AUGUSTA, VIA FILIPPO TURATI N. 91 presso lo studio dell'avv. STEFANIA
D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 18.7.2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.4.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius, la cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 25.8.2011 (Atto n. 50, Parte II, Serie A, Anno 2011).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 -di aver contratto matrimonio con rito concordatario ad GU il giorno 25.8.2011;
-che dalla loro unione sono nati in data 09.09.2012 il figlio e in data 12.07.2015 Persona_1 il figlio;
Persona_2
-di essersi separati con verbale in data 11.7.2022, omologato con decreto n. 323/2022 del Tribunale di Siracusa, emesso in data 12.7.2022 e pubblicato il 15.7.2022;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di scegliere le rispettive residenze nell'ambito della Repubblica Italiana, salvo l'obbligo di comunicare all'altro coniuge il cambio della propria residenza e/o dimora, onde consentire ad entrambi i coniugi il rispetto del diritto di gestire i rapporti con i figli per come appresso descritto. Pertanto, deve intendersi prestato fin da adesso il consenso da parte di ciascuno dei ricorrenti al rilascio dei rispettivi passaporti.
Figli minori
A1) Affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con collocamento degli stessi unitamente alla madre presso l'immobile di attuale residenza in
GU (SR) via G. Matteotti n. 32, tra l'altro di proprietà esclusiva della sig.ra , che Parte_2 resta assegnato alla stessa unitamente ai mobili, agli arredi e alle suppellettili.
pagina 2 di 4 A2) Il sig. avrà il diritto-dovere di tenere con sé i figli minori nei pomeriggi di Parte_1 martedì e giovedì dalle ore 13:00 alle 18:00, prelevandoli dalla scuola, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
avrà, altresì, il diritto di vederli nei pomeriggi di mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 20:30 fino alle 22:00 presso l'abitazione della madre sita in GU (SR) via G.
Matteotti n. 32, nonché, a settimane alterne, dal sabato dall'uscita della scuola fino alla domenica sera –intorno alle ore 20,00- allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Qualora ve ne sia la necessità, i coniugi, in accordo fra di loro, potranno apportare delle modifiche, provvisorie ed una tantum allo schema testé delineato, concordando tali modifiche con congruo preavviso. Durante il periodo natalizio il padre terrà con sé i figli per sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno la vigilia e il giorno di Natale con il 31 dicembre e il giorno
01 gennaio;
- i figli trascorreranno la Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo un anno con la madre
e un anno con il padre, fermo restando il diritto/ dovere del padre di tenere con sé i figli tre giorni durante le vacanze pasquali;
- durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli nel periodo dalla fine della scuola sino alla ripresa delle lezioni per quaranta giorni, di cui un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da concordare entro il 31.05 di ogni anno. Qualora ve ne sia la necessità, i coniugi, in accordo fra di loro, potranno apportare delle modifiche, provvisorie ed una tantum allo schema testé delineato, concordando tali modifiche con congruo preavviso. I coniugi concordano che i figli trascorreranno il loro compleanno ad anni alterni con la mamma o con il padre e trascorreranno, altresì, la giornata del compleanno del padre e della madre con il rispettivo genitore.
B. Rapporti patrimoniali
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti, con il presente accordo avente decorrenza dalla data di deposito in Tribunale, pattuiscono quanto segue:
B1) Il sig. quale contributo di mantenimento per i figli verserà alla moglie Parte_1
l'importo mensile complessivo di € 550,00 per entrambi i figli, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'assegno unico, o
a qualsivoglia altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ogni figlio che verrà percepito dalla signora nella misura del 100%. Allorquando si renderà Pt_2 necessario per la sig.ra presentare domanda per percepire l'assegno Unico, il sig. Pt_2 Per_1 si obbliga a sottoscrivere e consegnare tutta la documentazione (es: istanze, dichiarazioni) all'uopo necessaria per la percezione dell'Assegno unico da parte della sig.ra Pt_2
B2) Le spese straordinarie relative ai figli, saranno sopportate al 50% da entrambi i coniugi;
relativamente alla individuazione delle spese da qualificarsi come straordinarie le parti fanno specifico riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Siracusa del 3/12/2019, che dichiarano di conoscere e che deve intendersi espressamente richiamato.
pagina 3 di 4 B3) Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, la sig.ra dichiara di avere mezzi adeguati e Parte_2 pertanto rinuncia all'assegno divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei figli, nonché dalla misura e dal modo con cui la madre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione di entrambi i figli.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Parte_1
ad GU il giorno 25.8.2011 (Atto n. 50, Parte II, Seria A, Anno 2011), in conformità
[...] alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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