Sentenza 29 aprile 1977
Massime • 2
La domanda volta ad ottenere in via principale la limitazione del cumulo dell'espropriazione mobiliare con l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'art 483 cod proc civ ed, in subordine, la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art 496 cod proc civ, non integrando gli estremi dell'opposizione all'esecuzione o agli Atti esecutivi, va inquadrata fra le misure speciali, contemplate dagli artt 483, 496, 504 e 508 cod proc civ, intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e percio non soggette ad alcun termine di decadenza. ( Conf 2210/67, mass n 329381).*
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che qualifichi l'istanza di parte come opposizione agli Atti esecutivi e ne dichiari l'inammissibilita per decadenza dal termine di cinque giorni di cui all'art 617 cod proc civ, ha natura di sentenza e puo essere impugnato - dovendosi aver riguardo alla sua qualifica da parte del giudice, fondata o errata che sia - solo con il ricorso per Cassazione ex art 111 cost. ( V 2390/74, mass n 370773).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/1977, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1977 |
Testo completo
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che qualifichi l'istanza di parte come opposizione agli Atti esecutivi e ne dichiari l'inammissibilita per decadenza dal termine di cinque giorni di cui all'art 617 cod proc civ, ha natura di sentenza e puo essere impugnato - dovendosi aver riguardo alla sua qualifica da parte del giudice, fondata o errata che sia - solo con il ricorso per Cassazione ex art 111 cost. ( V 2390/74, mass n 370773).*