Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 205/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San
[...]
Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Leopardi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Coppari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._1 residente al Corso Persiani n. 51, elettivamente domiciliato in Osimo (AN) alla Via
Chiaravallese n. 54, presso lo studio dell'Avv. Filippo Proserpio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: rapporti bancari in conto corrente – ripetizione d'indebito – prestito chirografario, appello avverso la sentenza n. 939/2022 in data 26.07.2022 del Tribunale di
Ancona
1
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 939/2022 in data 26.07.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
già incorporante di
[...] Controparte_3 [...]
al fine di sentir accertare la nullità parziale del contratto di Controparte_4 apertura di credito stipulato in data 25.10.2005 per l'importo di €.210.000, lamentando l'applicazione di interessi debitori difformi da quelli pattuiti e l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, chiedendo il ricalcolo dell'esatto saldo del rapporto, con condanna alla restituzione delle somme indebite e al risarcimento del danno, nonché al fine di sentir dichiarare la nullità per assenza di causa del contratto di mutuo, stipulato in data
7.04.2017 per l'importo di €.200.000 al fine di ripianare il saldo debitore del c/c dichiarato estinto in data 23.06.2017, ovvero il suo annullamento per vizio del consenso, considerata la rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni delle doglianze riguardanti il contratto di mutuo, riscontrata all'esito di TU l'esistenza di un credito per competenze indebite irripetibili perché prescritte pari ad €.958,58 e l'applicazione da parte della banca di tassi debitori effettivi superiori a quelli pattuiti, rideterminato il conto corrente alla data di chiusura del 23.06.2017 con un saldo attivo di €.29.860,02 e rigettata la domanda risarcitoria in quanto non provata, ha accolto la domanda e per l'effetto condannato la convenuta CP_5 al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.29.860,02 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo, con condanna alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a suo carico le spese di TU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma nella parte in cui il primo giudice: 1) non ha applicato il principio della soccombenza virtuale nel valutare la rinuncia delle pretese attinenti al contratto di finanziamento, stante l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui sarebbe illegittimo il finanziamento finalizzato a ripianare il passivo del conto corrente;
2) non ha ritenuto la nullità per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 nonostante che l'atto di citazione non indichi la natura solutoria della rimessa in contestazione e il calcolo attraverso il quale si sia pervenuti alla domanda;
3) ha ritenuto illegittima l'applicazione della c.m.s. da parte della banca nell'esercizio dello ius variandi, risultando fissati aliquota, periodicità di addebito e base imponibile, corrispondente al saldo a debito (con una durata minima di 30 gg) nel periodo
2 di liquidazione e nonostante le comunicazioni al cliente delle proposte di modifica unilaterale del contratto di introduzione della CIV, in adeguamento alla nuova normativa ex art. 2 bis, co. 3, L. n. 2/2009; 4) per aver assunto acriticamente le risultanze del TU in ordine alla ritenuta applicazione da parte della banca di tassi debitori superiori a quelli pattuiti, determinanti un peggioramento delle condizioni applicate, senza tuttavia considerare quanto contenuto nell'estratto conto al 30.09.2008 che riporta la modifica unilaterale che ha determinato il tasso;
5) per non aver posto le spese di lite e di TU a carico di parte attrice ovvero per non averle quantomeno compensate, considerata l'infondatezza delle doglianze sulla illegittimità della c.m.s. e l'errato esercizio dello ius variandi che conseguenti al totale rigetto della domanda attorea.
Si è regolarmente costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_2 gravame che, quanto alla richiesta di applicazione del principio della soccombenza virtuale, considera le sole contestazioni relative alla nullità del mutuo e non anche la richiesta di ripristino del sinallagma contrattuale e del rapporto causale, mediante la conversione del contratto ex art. 1424 c.c. con riduzione dell'importo mutuato in misura pari al saldo finale ricalcolato, né considera la richiesta di rettifica dell'importo della somma mutuata ex artt.
1430 e 1432 c.c.; infondata è da ritenersi l'eccezione di nullità della citazione reiterata dalla banca appellante, non rispondendo al vero che l'atto introduttivo sia stato incentrato esclusivamente sulla contestazione del mutuo, trascurando le doglianze relative al rapporto di conto corrente ed annessa apertura di credito, dei quali ha provato la sussistenza e prodotto anche tutti gli estratti conto, nonché il contratto di finanziamento acceso al solo fine di estinguere la controversa esposizione maturata sul conto;
parte mutuataria ha, inoltre, provato la nullità per indeterminatezza della pattuizione sulle c.m.s., indicata solo nel suo ammontare, e successive commissioni comunque denominate, introdotte in forza di modifica unilaterale ex art. 118 TUB. In sostituzione di una clausola nulla, nonché l'illegittima maggiorazione dei tassi debitori nel corso del rapporto, che hanno contribuito anche alla eccessività della somma mutuata.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza per aver preliminarmente rilevato che “in sede di precisazione delle conclusioni, il difensore di parte attrice ha dichiarato di rinunciare ai capi b) e c) dell'atto di citazione” riguardanti tutte le doglianze
3 attinenti al contratto di finanziamento e che dalla suddetta rinuncia sia conseguito “il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare”, avendo egli erroneamente omesso di liquidare le spese giudiziali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come sia evidente, dall'esame della documentazione in atti, il collegamento negoziale tra il rapporto di finanziamento stipulato in data 7.04.2017 e il c/c implementato dalle somme mutuate ed oggetto della presente controversia instaurata per l'asserita illegittimità di alcune sue clausole che, se fossero state conosciute dal mutuatario al momento della sua accensione, lo avrebbero -a suo dire- indotto a chiedere un importo minore in quanto sufficiente a ripianare il saldo debitore del c/c al netto degli addebiti ritenuti illegittimi.
Va, in primis, osservato che sulla validità del contratto di mutuo, destinato in tutto o in parte ad estinguere pregresse poste debitorie, si è di recente espressa la Suprema Corte la quale, nel superare il proprio precedente orientamento che riconduceva detto negozio ad una ipotesi di pactum de non petendo, ha ritenuto che il ricorso “ad un mutuo solutorio, ... costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete. Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma se non vi riesce, ebbene ch'egli si rassegni al principio pacta sunt servanda”
(cfr. Cass. civ., ord. n. 23149 del 25.07.2022): nella specie gli appellati non hanno mai dedotto, né provatane l'esistenza.
Ferma restando la validità del contratto in esame, va tuttavia ulteriormente considerato, ai fini della valutazione della lamentata erroneità della decisione impugnata che ha disposto la condanna delle spese di lite a carico della banca appellante basandosi unicamente sulla riscontrata illegittimità delle clausole del c/c, come non sia possibile prescindere dall'esito complessivo della lite proprio in ragione del collegamento negoziale ravvisabile nella sussistenza di una serie di elementi richiesti dall'orientamento giurisprudenziale, a tenore del quale “Ricorre un collegamento negoziale «ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formano oggetto di stipulazioni coordinate, nell'intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, dall'agevolare la realizzazione della funzione economico-sociale dell'un d'essi”
(Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930).
“In tema di collegamento negoziale c.d. funzionale, l'accertamento del giudice di merito, ai
4 fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, deve investire l'esistenza,
l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale” (Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio
2022, n. 14320; Cass. Civ., Sez. VI, n. 20634/2018).
Peraltro, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ex artt. 1344 e 1345 c.c., è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930; Cass. n. 13580/2004;
Cass. Civ., Sez. I, n. 12567/2004; Cass. n. 11638/1991; Cass. n. 2544/1984).
Di conseguenza, ove risulti come nel caso in esame che un prestito sia stato concesso dalla banca con l'intesa di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancari con essa intrattenuti, i cui saldi negativi siano frutto dell'illegittima applicazione delle sue clausole (alla data del 31.03.2017 il saldo debitorio del c/c controverso ammontava ad €.196.536,09 e il mutuo dell'importo di €.200.000 è stato siglato subito dopo e precisamente in data 7.04.2017) e ove risulti, inoltre, un breve lasso temporale intercorrente tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente da estinguere
(l'estinzione del conto è avvenuta in data 23.06.2017, appena un paio di mesi dopo la stipula del finanziamento, costituenti i tempi tecnici per l'erogazione della somma), si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale anche a tenore della consolidata giurisprudenza di merito va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi (Trib. Roma 20.6.2019; Trib. Bergamo 15.2.2017; Trib. Catanzaro 5.12.2017:
Trib. Arezzo 5.3.2016; Trib. Taranto 14.3.2014; Trib. Lecce 1.2.2013; Trib. Santa Maria
Capua Vetere 14.10.2011 e 29.5.2009; Trib. Brindisi 4.12.2006).
Anche la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 15.06.2015, ha ritenuto che tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente ed il contratto di c/c vi è un collegamento negoziale che li rende interdipendenti, con la conseguenza che laddove il saldo debitore derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, i relativi vizi si ripercuotono anche sul contratto di mutuo (difetto di causa concreta, essendo
5 il mutuo volto a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente, poiché riveniente da clausole illegittime).
Se, pertanto, la presente controversia fosse proseguita anche in merito alle doglianze del contratto di finanziamento, il primo giudice avrebbe con ogni probabilità accolto la domanda di nullità del contratto di mutuo.
Con il secondo motivo la difesa appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita mancata indicazione e/o incertezza del petitum e della causa petendi, nel presupposto che nel giudizio per ripetizione dell'indebito derivante da rimesse in conto corrente sia da ritenersi nullo, per violazione dell'art. 163, co. 3 nn. 3 e 4, l'atto di citazione che non indichi la clausola contrattuale illegittima o l'illegittima condotta della banca, la rimessa in contestazione, la sua natura solutoria ed il procedimento che ha condotto al calcolo della somma complessiva oggetto della domanda di ripetizione.
La doglianza è infondata.
Reputa questa Corte territoriale come non possa dirsi sussistente la nullità in esame, in quanto l'attore ha delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che ha inteso proporre, fornendo un'esposizione delle circostanze poste a fondamento della domanda formulata adeguata allo scopo e, comunque, individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, nonché specificata dal contenuto e dalle conclusioni della CTP allegata alla citazione stessa. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena e regolare estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che le ragioni della domanda siano state inequivocabilmente e pienamente intese dalla convenuta odierna appellante.
Giungendo all'esame della controversia nel merito, con il terzo motivo viene criticata la sentenza per aver dichiarato la nullità per indeterminatezza delle c.m.s. e delle CIV di istituzione successiva, presupponendo l'appellante la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per la sua determinabilità e lamentando che la pronuncia impugnata non abbia individuato se sia da ritenersi indeterminata/indeterminabile la c.m.s. pattuita nel contratto di apertura di c/c ovvero quella inserita nel contratto di apertura di credito.
L'assunto non è condivisibile.
La causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della TU, che risulta svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, avendo adeguatamente replicato ai rilievi delle parti e dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto sia le premesse che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette,
6 corrispondenti alla legge, alla giurisprudenza della Suprema Corte ed alle indicazioni fornite dall'istruttore al momento del conferimento dell'incarico, nonché in continua aderenza ai documenti agli atti.
Il TU ha azzerato tutti gli addebiti eseguiti a titolo di commissioni qualora non validamente pattuite ed ha utilizzato i tassi di interesse rettificati, risultando prevista per la c.m.s. (in particolare, quella pattuita sul contratto di apertura di credito, le cui competenze vengono periodicamente addebitate mediante giroconto sul c/c ordinario in considerazione dell'unitarietà del rapporto) la sola percentuale e, come stabilito dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, la determinatezza o determinabilità di tale clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e sia la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117,
c. 4 del TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Posto che non vi è alcuna definizione normativa, il termine “commissione di massimo scoperto” non è in sostanza affatto riconducibile a un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. In tal caso il TU ha provveduto ad espungere gli addebiti eseguiti a titolo di c.m.s. in quanto non adeguatamente pattuita e ad eliminare i costi addebitati nelle liquidazioni trimestrali e nelle movimentazioni dare/avere di conto corrente, in quanto non pattuite.
L'appellante critica, altresì, la sentenza per aver aderito alla TU nella parte in cui ha espunto dal calcolo anche la CIV o “commissione di istruttoria urgente”, che costituisce una penale per sconfinamenti e, quindi, rappresenta un onere non ricorrente dipendente esclusivamente da un inadempimento del correntista, nonostante esso sia previsto da una
7 “clausola approvata specificamente dal cliente” con l'uso della formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Oltre ad essere la clausola istituita, mediante modifica unilaterale del contratto, in sostituzione di una clausola nulla che ne determina a sua volta la nullità, il motivo è, peraltro, infondato anche nel merito, difettando nel caso di specie la prova da parte della banca di aver effettivamente eseguito, in corrispondenza di ogni addebito, un'istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento, trovando applicazione l'art. 117 bis, co. 2 TUB e l'art. 4, co. 2 del decreto CICR n. 644/2012, secondo cui “la CIV può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, da parte dell'intermediario, di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione della CIV deve peraltro essere proporzionata” (cfr. ABF, Collegio di Bologna, 22 ottobre 2021, n.
22002).
Con il quarto motivo la difesa appellante lamenta l'erroneità delle risultanze del TU, che sarebbero state acriticamente recepite dal giudicante, in ordine alla ritenuta applicazione da parte della banca di tassi debitori effettivi superiori a quelli pattuiti, nell'assunto che determinino un peggioramento delle condizioni applicate, senza considerare che l'aumento dei tassi con decorrenza 1.12.2008 ha costituito oggetto di proposta di espressa modifica unilaterale delle condizioni economiche, anche con previsione del diritto di recesso in caso di mancata accettazione della modifica proposta, come da comunicazione contenuta nell'estratto conto al 30.09.2008, depositato in atti e che, pertanto, nei periodi rettificati essi sono corretti in quanto coerenti con quanto disposto dell'art. 118 TUB, co. 3, risultando sempre non peggiorativi il “tasso debitore oltre fido” e quello “entro fido” per i periodi
20.06.2010/30.09.2010 e 1.07.2011/31.12.2012.
La doglianza è fondata.
Dall'esame della documentazione probatoria e, in particolare, dell'estratto conto al
30.09.2008 del conto di corrispondenza n. 1798, contrassegnato con il n. 7) del fascicolo di parte attrice, si evince la presenza del riquadro riportante la “Proposta di modifica unilaterale del contratto” in virtù della quale “con decorrenza 01/12/2008: - il “Top Rate” aziendale passerà dal 13,50% al 14,25%; - il tasso di interesse annuo debitore standard applicato ai rapporti di apertura di credito in c/c passerà dal 12% al 13%; - il tasso di interesse annuo debitore standard applicato ai conti anticipi, s.b.f., sconto di portafoglio commerciale, passerà dall'8,25% al 9,25%; - il tasso di interesse annuo debitore applicato agli anticipi all'esportazione, ai finanziamenti all'importazione, ai finanziamenti senza
8 vincolo di destinazione ed allo sconto su appunti, tutti denominati in euro, passerà dall'8,25% al 9,25%”.
Pertanto, non è corretto il riscontro eseguito dal primo giudice di ingiustificata applicazione, da parte della banca appellante, di “tassi debitori effettivi superiori a quelli pattuiti”, nonché
“determinanti un peggioramento delle condizioni applicate”, con la conseguenza che alla data del 23.06.2017 il saldo del c/c n. 1798 è da ritenersi pari a complessivi €.22.587,09
(€.29.860,02 complessivamente accertati dal TU, detratti €. 7.077,38 indicati in tabella a pag. 34 della TU a titolo di interessi passivi) a credito di . Controparte_2
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite e di TU, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/4 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
939/2022 in data 26.07.2022 del Tribunale di Ancona a, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, ridetermina in €.22.587,09 il saldo creditorio del c/c n. 1798 e condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_6 della suddetta somma di €.22.587,09 oltre interessi legali dalla data di Controparte_2 costituzione in mora al saldo;
- Compensa nella misura di 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellante al pagamento dei restanti 3/4;
- Conferma in complessivi €.
7.254 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia,
€.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Compensa nella misura di 1/4 le spese di TU come già liquidate in primo grado e condanna parte appellante al pagamento dei restanti 3/4.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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