Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 926/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. LA Parte_1
BARBERA MAURIZIO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LA BARBERA Controparte_1
MAURIZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 7.02.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 14.02.23 -2.03.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“ 1) i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto nulla sarà versato dal padre per il loro mantenimento;
2) La casa familiare sita in via Giuseppe Pitrè n. 20 sarà trasferita alla moglie con rogito notarile da effettuarsi entro l'anno 2025;
3) Il si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al mantenimento;
detta somma sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione
- 2 - degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 15/07/1982, da , nato Parte_1
a PALERMO il 30/08/1957 e da , nata a [...] il Controparte_1
17/12/1957, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
142, parte II, serie A, dell'anno 1982, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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