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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/07/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 10.7.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1830/2017 R.G., avente ad oggetto “responsabilità da cose in custodia”, pendente
TRA
, , nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
, rappresentati e difesi, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
[...] dall'Avv. Giulia Verdoliva, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Angri alla Via Cervinia, n. 39;
- ATTORI -
E
, in proprio e nella qualità di Presidente p.t. CP_1 dell' rappresentata e Controparte_2 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Alfonso
Nastri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla Via Martiri
d'Ungheria, n. 60;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_3
pagina 1 di 12 giusta procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv.
Giancarlo Mariniello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla
Via G. Filangieri, n. 48;
- CONVENUTA -
E
, rappresentata e difesa, come da procura allegata Persona_1 alla comparsa d'intervento, dall'Avv. Giulia Verdoliva, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla Via Cervinia, n. 39;
- INTERVENTRICE -
All'udienza celebrata in data 10.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, i IG.ri e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 preliminarmente esposto:
- che in data 5.10.14 l'associazione affiliata all'US CL, Associazioni Controparte_2
Cristiane Lavoratori Italiani, aveva rilasciato all'allora minore tessera Persona_1
“giovani” n. 195141 per l'anno sportivo 2014/15;
- che la figlia di essi istanti era iscritta alla prefata associazione “per la pratica della disciplina sportiva di pattinaggio artistico da diversi anni”;
- che per il testé citato anno sportivo la predetta associazione aveva stipulato “polizza assicurativa sportiva CL per i propri associati, individuando quale ubicazione ed impianto per la pratica dello sport de quo la 'Palestra Fusco I circolo', sita in Angri alla via Leonardo Da Vinci”;
- che in data 18.9.15, durante degli allenamenti in corso presso la summenzionata palestra, la figlia di essi attori, “a causa di un cattivo stato manutentivo della pavimentazione”, era rovinata al suolo;
- che le lesioni subite dall'allora minore in conseguenza della dianzi descritta caduta avevano reso necessario l'immediato trasporto della stessa presso il nosocomio di Nocera Inferiore, ove era stata sottoposta a visita specialistica ed esami radiografici, i cui esiti avevano evidenziato la presenza di una “frattura sovra ed intercondiloidea dell'omero destro, parzialmente angolata”; pagina 2 di 12 - che la figlia di essi esponenti era stata trasportata presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale “Santobono-Pausilipon”, ove in data 20.9.15 era stata sottoposta a riduzione incruenta della frattura in narcosi con osteosintesi mediante due fili di Kirschner ed applicazione dell'apparecchio gessato;
- che in data 28.4.16 essi istanti avevano inoltrato formale richiesta risarcitoria;
- che, tuttavia, l'inviata missiva era rimasta priva di riscontro;
hanno convenuto in giudizio l'impresa e la IG.ra , “in proprio e nella qualità CP_3 CP_1 di Presidente p.t. dell' , onde sentirle condannare – previo Controparte_2 accertamento della responsabilità solidale e concorsuale delle stesse “nella causazione del danno subito dalla piccola ” in conseguenza del testé descritto sinistro – al risarcimento di tutti i danni Persona_1 che l'allora minore avrebbe patito, all'uopo quantificati in euro 25.755,64.
A suffragio della domanda avanzata nei confronti della IG.ra , “in proprio e nella qualità CP_1 di Presidente p.t. dell , la difesa degli attori ha dedotto che la Controparte_2 responsabilità dell'incidente asseritamente verificatosi in data 18.9.15 dovrebbe essere ascritta, ex art. 2051 c.c., al “Presidente dell'Associazione”, tenuto conto che il medesimo, per un verso, sarebbe stato, ai sensi e per gli effetti della summenzionata disposizione, custode della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre, in quanto avrebbe avuto “l'effettivo potere sulla struttura” all'interno della quale l'allora minore sarebbe stata intenta a praticare il pattinaggio artistico;
per l'altro, avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res, giacché la struttura de qua non sarebbe stata idonea alla pratica della predetta attività sportiva, essendo all'epoca stato presente sulla pavimentazione della stessa del pietrisco, che sarebbe insinuatosi “tra le rotelle dei pattini bloccandole completamente
e facendo in modo che piccola rovinasse al suolo”.
Con riguardo, poi, alla domanda spiegata nei confronti della compagnia gli attori hanno CP_3 sostenuto che l'evento dannoso che sarebbe occorso sarebbe annoverato tra i rischi coperti dalla polizza assicurativa per una sportiva tesserata US Acli.
Con comparsa di risposta depositata in data 15.6.17, si è costituita l'impresa chiedendo il CP_3 rigetto delle avverse pretese. A sostegno dell'invocata reiezione, la difesa della summenzionata società ha eccepito la carenza di legittimazione della stessa, assumendo, da un lato, che l'impresa convenuta non sarebbe “una società assicurativa ma una società di gestione e liquidazione sinistri, che opera per conto della […], unica parte del contratto assicurativo oggetto del presente Controparte_4 giudizio”; dall'altro, che tale circostanza sarebbe stata esplicitata con nitore già nella corrispondenza intercorsa tra le parti in causa, nel corpo della quale la avrebbe più volte precisato di aver CP_3 pagina 3 di 12 riscontrato le richieste risarcitorie degli attori “in qualità di incaricata per la gestione e liquidazione del sinistro in oggetto, in nome e per contro di , società che garantisce la polizza Controparte_4 colpita da sinistro”.
Quanto al merito, ha, in ogni caso, eccepito l'inoperatività della polizza, sostenendo che il sinistro per cui è disputa non rientrerebbe tra le fattispecie per le quali la stessa opera: segnatamente, ha evidenziato che dal contratto assicurativo stipulato dalla US CL, a favore dei suoi tesserati, con la si evincerebbe che la garanzia assicurativa sarebbe stata prestata soltanto in Controparte_4 relazione agli infortuni, definiti dai contraenti come “eventi improvvisi che si verifichino, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato e producano lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un 'invalidità permanente o una inabilità temporanea”, la cui verificazione prescinderebbe “dalla responsabilità civile di terzi nella causazione”, che, invece, nel caso in esame sarebbe stata prospettata claris litteris dagli attori, i quali avrebbero espressamente dedotto che l'incidente sarebbe “avvenuto a causa del cattivo stato di manutenzione della pavimentazione”.
Da ultimo, ha affermato che lo stipulato contratto assicurativo prevedrebbe una franchigia, “su ogni singolo sinistro, pari al 5% sull'invalidità permanente”.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese, l'impresa convenuta ha spiegato, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., domanda di condanna degli attori al risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria da questi ultimi intrapresa, asseritamente connotata dal carattere della temerarietà.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.7.17, si è costituita la IG.ra , invocando la CP_1 reiezione delle domande attoree. A suffragio del preteso rigetto, la difesa della testé citata convenuta ha in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, ha recisamente contestato che antecedente causale del sinistro sarebbe stato il cattivo stato manutentivo della pavimentazione, affermando che la pavimentazione de qua sarebbe stata in buono stato e, comunque, “idonea all'uso cui era destinata e priva di insidie”; inoltre, ha asserito che l'evento lesivo di cui si discorre sarebbe “da collegare esclusivamente al normale rischio insito nell'attività di pattinaggio espletata dalla minore”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
nel corpo della memoria di cui al I termine della testé citata disposizione gli odierni istanti hanno dedotto – onde replicare all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta società – che la avrebbe “creato confusione in merito alla propria legittimazione passiva in CP_3
pagina 4 di 12 quanto ha dato riscontro nella fase della negoziazione assistita senza mai chiarire l'assenza della stessa in sede contenziosa, come, invece, specificano tutte le compagnie di liquidazione sinistri”.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, il G.U. cui il presente giudizio era in precedenza assegnato ha disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Con comparsa d'intervento depositata in data 9.6.25, si è costituita la IG.ra Persona_1 nelle more divenuta maggiorenne, riportandosi alle domande, istanze ed eccezioni formulate dai propri genitori, di cui ha chiesto l'accoglimento con vittoria di spese giudiziali.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di scrutinare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. in tema di editio actionis. A tal fine, giova rilevare che la nullità dell'atto introduttivo per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12; Cass. n. 18783/09; Cass. n. 4828/06).
Ebbene, nel caso in esame, ad onta dell'imprecisione dogmatica connotante la prospettazione degli istanti, dal contenuto del libello introduttivo del giudizio è senz'altro possibile evincere con sufficiente grado di inequivocità sia i petita, avendo parte attrice, di là dal risarcimento dei danni patiti, domandato, ancorché implicitamente, anche la corresponsione dell'indennizzo assicurativo, che le ragioni a sostegno delle avanzate pretese (omessa osservanza del dovere di custodia e verificazione di un evento dannoso annoverato tra i rischi coperti dalla polizza assicurativa per una sportiva tesserata
US Acli).
Alla luce di quanto testé osservato, l'eccezione in esame deve essere rigettata. Peraltro, a sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita anche l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalle parti convenute lasciano presumere con elevato grado di nitore che le stesse pagina 5 di 12 abbiano ben inteso il contenuto delle avverse domande, sicché risulta non configurabile la prospettata lesione del diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta impresa. In ordine alla legitimatio ad causam, par d'uopo osservare che la stessa
“consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, quella formulata dalla non può che CP_3 essere qualificata come eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, avendo la prefata convenuta evidenziato – non già che dall'atto introduttivo emerga che gli odierni istanti abbiano evocato in giudizio un soggetto diverso da quello in capo al quale hanno prospettato la titolarità del lato passivo del rapporto, bensì – di non esser parte del contratto assicurativo posto alla base di una delle avanzate pretese, giacché lo stesso sarebbe stato stipulato con la compagnia . Controparte_4
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla formulata eccezione, la stessa non può che essere accolta, risultando irrefutabilmente ex actis (cfr. all. n. 3 alla produzione dell'impresa convenuta) che la US CL abbia, in data 2.12.13, stipulato, a favore dei suoi tesserati, una polizza assicurativa – non già con la società bensì – con la compagnia CP_3 Controparte_5
. Ne consegue che la domanda proposta nei confronti dell'impresa convenuta deve essere
[...] rigettata.
pagina 6 di 12 Ciò posto, occorre scrutinare la domanda risarcitoria proposta nei confronti della IG.ra , CP_1
“in proprio e nella qualità di Presidente p.t. dell' , a fondamento Controparte_2 della quale parte attrice ha dedotto che la responsabilità dell'incidente asseritamente verificatosi in data
18.9.15 dovrebbe essere ascritta, ex art. 2051 c.c., al “Presidente dell' ”, tenuto conto che il CP_2 medesimo sarebbe stato, ai sensi e per gli effetti della summenzionata disposizione, custode della res che avrebbe causato il sinistro di cui si discorre. A tal fine, non può prescindersi da una breve analisi delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.: muovendo dalla formulazione letterale di siffatta disposizione, emerge con nitore – vieppiù confrontando tale norma con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. n. 38/56), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso è progressivamente affermatosi un diverso indirizzo, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. n. 20427/08; Cass. n. 25243/06): secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo, in quanto il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo pagina 7 di 12 all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo››
(così, testualmente, Cass. S.U. n. 12019/91).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia. Peraltro, il contenuto di tale onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità. Detto altrimenti, l'istante è tenuto a dar prova che la cosa abbia costituito la causa e non mera occasione del danno che si è verificato, dovendo il danno esser provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. n. 10641/02; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14930/23, secondo cui, affinché possa affermarsi il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, “è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel pagina 8 di 12 collegamento di altri e diversi fattori”).
Fornita la prova dell'evento dannoso e della riconducibilità causale dello stesso alla res, il custode della stessa può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
Con specifico riguardo al caso fortuito, pare opportuno rilevare che lo stesso è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. n. 5326/05; Cass. n.
15429/04, Cass. n. 5236/04; Cass. n. 472/03; Cass. S.U. n. 12019/91).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la domanda in esame non può che essere rigettata, poiché parte attrice non ha adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (impianto sportivo) e l'evento dannoso, non essendo emerso con sufficiente grado di nitore dal raccolto compendio probatorio che l'incidente per cui è disputa sia stato causato dalla presenza di
“pietrisco […] sul pavimento della palestra”.
A sostegno dell'effettiva verificazione del sinistro secondo la prospettata dinamica, parte attrice ha indicato due testi da escutere sugli articolati capitoli di prova: muovendo dalla teste , Testimone_1 la stessa, premesso che, intorno alle ore 17:30, si fosse recata ad assistere agli allenamenti di
[...] in compagnia della propria figlia, allora compagna di classe dell'odierna istante, ha Persona_1 dichiarato che “mentre si stava riscaldando, cadde di botto in avanti”, Persona_1 precisando di aver notato “a terra delle pietruzze” dopo che si fosse avvicinata alla bambina per sincerarsi delle di lei condizioni di salute e per prestarle soccorso;
inoltre, ha riferito che anche in altre occasioni avesse constatato che la palestra fosse “sporca”, aggiungendo che la stessa fosse utilizzata anche dal proprio figlio “per la scuola”.
Quanto alle dichiarazioni della IG.ra la stessa, dato atto di non aver assistito Testimone_2 all'incidente per cui è causa, ha riferito che la palestra venisse pulita soltanto “occasionalmente”, puntualizzando di essere al corrente di tale circostanza in quanto anche la propria figlia frequentava il corso di pattinaggio;
inoltre, ha precisato che all'interno della palestra vi fossero “sempre pelucchi di polvere”. pagina 9 di 12 Ebbene, dalle deposizioni dei due testi indicati dalla parte attrice non si evincono elementi sufficienti per individuare quale antecedente causale dell'incidente di cui si discorre la res custodita: invero,
l'unica teste ad aver assistito al sinistro ha dichiarato di aver visto l'odierna istante cadere, ma non ha affermato di aver visto – rectius, visivamente percepito – che la caduta fosse stata causata dalla presenza “a terra delle pietruzze”, avendo la teste espressamente riferito che, soltanto una volta avvicinatasi alla bambina, avesse constatato la presenza di pietruzze, senza, peraltro, nemmeno aver precisato se le stesse si trovassero anche in corrispondenza del punto ove era occorsa la caduta.
Né – in assenza di ulteriori elementi – l'evento dannoso per cui disputa può esser ritenuto conseguenza della presenza di “pietruzze” sulla pavimentazione della palestra per il sol fatto che le stesse fossero colà presenti, giacché tale circostanza non esclude, né rende poco plausibili, possibili ricostruzioni fattuali alternative, vieppiù considerando che l'incidente è avvenuto mentre l'allora minore stesse praticando un'attività sportiva – il pattinaggio – a cui è senz'altro connaturato un certo grado di rischio.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non potendosi ritenere adeguatamente provato che l'evento dannoso sia stato cagionato dal res custodita, la domanda proposta nei confronti della IG.ra
, “in proprio e nella qualità di Presidente p.t. dell , CP_1 CP_2 Controparte_2 non può che essere rigettata.
Deve, infine, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'impresa a fondamento della quale la stessa ha sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla parte CP_3 attrice sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
pagina 10 di 12 Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
Sulla scorta del rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che la società convenuta nemmeno ha dedotto che tipo di pregiudizi avrebbe patito in conseguenza dell'introduzione del presente giudizio.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in relazione al rapporto processuale instauratosi tra l'impresa convenuta e la parte attrice, devono, conformemente al principio della soccombenza, essere poste a carico di quest'ultima.
Per quanto concerne, poi, il rapporto processuale instauratosi tra la parte attrice e la IG.ra , le CP_1 spese di lite devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico della prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dall'impresa CP_3
3. condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'impresa convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. condanna parte attrice al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 11 di 12 5. pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico della parte attrice.
Nocera Inferiore, 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 12 di 12