Sentenza 12 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01196/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01572/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Ego S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina del 26.09.2017, prot. n. 145132 del Settore Urbanistica – Sportello Unico Edilizia, con cui il Dirigente Settore Pianificazione e Sviluppo Urbano ha opposto il diniego alla richiesta di Permesso di Costruire ex art.34 presentato con istanze acquisite rispettivamente al prot. gen. del Comune il 28.04.16 con il n.59637 e il 30.05.16 con il n.76194 e il 10.04.17 con il n.547691; nonché della nota prot. n. 18070 del 22.12.2016, con cui venivano comunicati motivi ostativi alle istanze della ricorrente; nonché della nota prot. n. 58892 del 27.4.2016 di avvio del procedimento tendente all’emissione dell’ordinanza di ripristino; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto, con particolare riferimento alla relazione istruttoria del 24.5.2017;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.4.2018 :
- della nota prot. n. 13295 del 22.1.2018 di mera conferma del precedente diniego, nonché avverso l’esame istruttorio preliminare del 24.5.2017, atto presupposto all’atto impugnato con il ricorso principale.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.11.2019 :
- dell’Ordinanza n. 1512 del 12.8.2019, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione del Comune di Lecce ha ingiunto alla società ricorrente la demolizione di opere pretese abusive eseguite su un immobile sito in Lecce alla via Regina Isabella n.2, con destinazione ad albergo diffuso, nonché di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11.1.2021 :
- delll’Ordinanza n. 1264 del 26.10.2020 emessa dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Comune di Lecce, nonché di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ego S.r.l., titolare di un’attività ricettiva del tipo “ albergo diffuso ”, ubicata in Lecce alla via Regina Isabella 2, impugnava la Determina dirigenziale del 26.9.2017, prot. n. 145132 ed i presupposti atti procedimentali, con cui il Comune di Lecce ha denegato l’istanza tesa all’ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione ad alcune difformità edilizie riscontrate rispetto ai titoli posseduti dalla stessa ricorrente.
1.1. A sostegno del gravame, la parte deduceva i seguenti motivi di ricorso: 1) Violazione e falsa applicazione artt. 3 ss. L. n. 241/90 – Violazione e falsa applicazione art. 10-bis L. n. 241/90 –Sviamento di potere – Difetto di motivazione ; 2) Illogicità manifesta – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria ; 3) Irrazionalità manifesta – Sviamento di potere – Difetto di motivazione – Violazione delle NTA e del Piano del colore .
1.2. Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza anche in ordine a spese e competenze di lite.
1.3. Si costituiva in giudizio il Comune di Lecce, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
2. Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato in data 3.4.2018, la ricorrente impugnava la nota prot. 13295 del 22.1.2018, di mera conferma del precedente diniego, nonché la relazione istruttoria del 24.5.2017, quale atto presupposto all’atto impugnato con il ricorso principale, reiterando le stesse doglianze già proposte con l’atto introduttivo del giudizio.
2.1. Dipoi, la Ego S.r.l. produceva in data 26.11.2019 ulteriori motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 1512 del 12.8.2019, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione del Comune di Lecce aveva ingiunto nei suoi confronti la demolizione delle opere de quibus.
2.3. Infine, con il terzo ricorso per motivi aggiunti del 16.12.2020, nel richiamare i medesimi profili di censura precedentemente proposti, parte ricorrente deduceva l’illegittimità derivata della sopravvenuta ordinanza dirigenziale n. 1264 del 26.10.2020, con la quale la P.A. – rilevato che la precedente legale rappresentante della Ego S.r.l. era venuta a mancare e che l’amministratore unico era medio tempore divenuto il Sig. IO LI – aveva provveduto ad annullare l’ordinanza n. 1512/2019, riemettendo l’ordine di demolizione a carico del solo Sig. LI, nella qualità di amministratore della società e di proprietario dell’immobile di che trattasi.
2.4. In vista della trattazione del merito della causa, la difesa comunale depositava documentazione e memorie ex art. 73 c.p.a.
2.5. All’udienza pubblica del 23 giugno 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Rileva preliminarmente il Collegio che deve essere dichiarata l’improcedibilità del secondo atto di motivi aggiunti, in quanto il provvedimento con esso impugnato è stato annullato in autotutela dall’Amministrazione comunale con l’ordinanza n. 1264/2020 (impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti), sicché difetta l’interesse alla relativa decisione.
4. Si può quindi passare all’esame dei motivi proposti con il ricorso introduttivo, per come reiterati con il primo ed il terzo dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente.
5. Con il primo ordine di censure, la Ego S.r.l. – sulla base del disposto degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 - si duole di non aver potuto controdedurre in sede procedimentale sulla relazione istruttoria del 24.5.2017 e sulla disposizione del 20.9.2017; in particolare, stigmatizza la circostanza che detta relazione sia richiamata nell’atto impugnato e sia posta a suo fondamento, senza che sia stata notificata congiuntamente all’atto medesimo o, comunque, sia stata messa a disposizione.
5.1. Le doglianze sono infondate, giacché trattasi di atto adottato in replica alle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con nota del 10.4.2017, acquisita al n. 54769 del protocollo comunale.
5,2, Peraltro, la ricorrente, pur avendo impugnato con motivi aggiunti la relazione del 24.5.2017, non ha formulato nel presente giudizio elementi utili a confutare le conclusioni contenute in detto atto istruttorio, per come recepite nei provvedimenti di diniego, sicché se ne desume - anche ai sensi del disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 - che il contenuto dispositivo degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, stante la sua natura vincolata.
5.3. Inoltre, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, i quali devono essere indicati e comunque resi disponibili, nel senso di consentire all’interessato di prenderne visione, di reclamarne ed ottenerne copia, in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e di chiederne la produzione in giudizio.
5.4. Ne consegue che non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 2 maggio 2018, n. 2930).
6. Con il secondo motivo, la difesa attorea deduce l’illogicità della decisione assunta, la quale non renderebbe intelligibile la ragione per cui, mentre per le opere di cui ai punti 3) e 4) del provvedimento di diniego (ossia il “ locale cantina ” ed il “ sesto soppalco ”) la P.A. non ha ritenuto di poter provvedere in assenza dello specifico parere della Soprintendenza, per le opere di cui ai punti 2) e 5) – ossia la “ canna fumaria ” e gli “ infissi esterni ” – è stato invece direttamente disposto il diniego, in assenza del parere dell’Ente preposto alle specifiche valutazioni del caso.
6.1. Anche tale motivo è destituito di fondamento, in quanto - come risulta dal contenuto della relazione del 24.5.2017 - relativamente alle opere indicate ai punti 2) e 5) del medesimo atto istruttorio, l’Amministrazione ha ritenuto di “ riconfermare le motivazioni inerenti il ripristino dello stato dei luoghi indicate nella Relazione istruttoria del 14/12/2016 ”, ove è chiaramente messo in risalto che « La “Canna fumaria” in lamiera zincata istallata sulla terrazza dell’immobile in aderenza al fabbricato adiacente di altra proprietà, non risulta riportata in nessuna delle richieste avanzate ed è in contrasto con la normativa del PCA della Città di Lecce » e che « Gli “Infissi esterni” realizzati con profilati di alluminio ad unica anta, sono difformi con quanto indicato nelle schede del PCA allegate al progetto del 2014 e a quanto prescritto dalla Soprintendenza con parere del 4/12/2013 prot. 18683 ».
6.2. Trattasi, dunque, di modifiche che si pongono in contrasto con le prescrizioni regolamentari e con gli atti autorizzatori a suo tempo rilasciati per le opere in questione , per le quali conseguentemente non era necessario procedere all’acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza .
7. Né miglior sorte spetta all’ultima doglianza, con cui si adduce che non sarebbero esplicitate le ragioni per cui gli interventi progettuali - finalizzati a ricondurre i manufatti realizzati alla legalità - non siano compatibili con la strumentazione urbanistica e con eventuali norme legislative e/o regolamentari; in particolare, nella prospettazione attorea, la difformità riscontrata nel “ vano cucina ” non costituirebbe ampliamento in senso tecnico, essendo questo ricompreso al di sotto di un solaio di vecchissima realizzazione, chiuso da tre lati, rispetto al quale “ l’attività della società ricorrente si è sostanziata esclusivamente nell’avanzamento del muro di chiusura del vano” e si verterebbe nell’ipotesi di una rifunzionalizzazione di superfici e volumi, comunque preesistenti.
7.1. Osserva il Collegio che – secondo quanto risulta dai rilievi e dalla documentazione fotografica in atti – l’ampliamento del vano cucina, esteso circa 26,00 mq., ingloba parte del cortile a piano terra e determina un aumento di volumetria.
7.2. Trattasi di un ampliamento abusivo, in quanto realizzato “ in difformità dalle planimetrie allegate alla Dichiarazione di Agibilità n. 1/1197, nonché dalle planimetrie dello stato dei luoghi e di progetto allegate al P.d.C. n. 55/2014 e da quelle allegate alle SCIA n. 1437/2015 e n. 64/2016 prot. 9001 ” che, come correttamente rilevato negli atti gravati, è idoneo a determinare un aumento di superficie coperta e di volume, in contrasto con la normativa recata dall’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G. comunale.
8. Per le considerazioni suesposte il ricorso, il primo ed il terzo atto di motivi aggiunti vanno respinti, in quanto infondati, mentre il secondo atto di motivi aggiunti va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso introduttivo, il primo ed il terzo atto di motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il secondo atto di motivi aggiunti;
- condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Lecce, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO