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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/02/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3152 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3152/2022, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in ROMANIA il 14/03/1989 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BIANCHI ANNA ANNUNCIATA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in ROMANIA il 29/08/1983 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
In via preliminare disporre la modifica dei provvedimenti Presidenziali con riferimento all'Assegno Unico
Universale, affinchè venga erogato direttamente dall a favore della signor CP_2 [...] quale genitore collocatario al 100%. Parte_1
In via principale a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore ed il collocamento Per_1 della stessa presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Per mantenere un rapporto regolare e costante con la figlia il padre potrà vedere almeno un Per_1 pomeriggio a settimana dall'uscita della scuola sino alla sera, oltre i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera;
il padre avrà cura di andare a prendere la figlia e riaccompagnarla presso la sua abituale dimora. Festività, ponti e
Pag. 1 vacanze scolastiche verranno alternati di anno in anno ed equamente suddivisi tra entrambi i genitori compatibilmente con il calendario scolastico;
oltre ad un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
c) disporre a carico del padre far tempo dal deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento entro il 5 di ogni mese alla madre della somma di € 600,00 per 12 mensilità, soggetto a rivalutazione ISTAT, sino all'indipendenza economica di e di provvedere al 100% al pagamento delle spese Per_1 straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. L'Assegno Unico
Universale o altre forme equipollenti di sostegno economico alla genitorialità verranno percepite per intero dalla madre, con conseguente rinuncia da parte del padre.
d) disporre a carico del sig. , a far tempo dalla data di deposito del ricorso, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora mediante il Parte_1 versamento entro il 5 di ogni mese della somma mensile di € 400,00 per 12 mensilità con rivalutazione ISTAT, obbligo che verrà meno allorquando la ricorrente reperirà un lavoro a tempo indeterminato che le consenta un reddito mensile di almeno € 600,00;
e) dare atto che le parti si danno il reciproco assenso, se necessario per legge, al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore . Persona_2
Con vittoria di spese e competenze di causa
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Romania il 15.8.2009 in Romania, senza che il vincolo venisse poi trascritto in
Italia;
− dal matrimonio è nata il [...] a [...] nasce;
Persona_2
− con ricorso del 21.12.22, ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 sullo status, l'assegnazione della casa familiare, l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, assegni di 600,00 euro mensili per il mantenimento della figlia e di 400,00 euro mensili per la moglie;
− all'udienza dell'8.3.2023, dinanzi al Presidente, è comparsa la sola ricorrente;
− il Presidente, con ordinanza del 12.3.2023, ha affidato la figlia in via condivisa ai genitori, con permanenza presso il padre, previa sua manifestazione di volontà in tal senso, per ogni domenica;
assegni di 150,00 euro per la figlia e di 150,00 euro per la
Pag. 2 moglie, oltre all'onere di pagamento del contratto di locazione fino alla scadenza dello stesso (30.6.2023);
− all'udienza del 16.6.2023 è comparsa, dinanzi al giudice istruttore, la sola ricorrente e, in tal sede, è stata dichiarata la contumacia del resistente;
− con ordinanza 9.11.2023 è stato disposto, ai sensi dell'art. 156, co. 6, c.c. e previo ricorso della signora l'ordine di pagamento diretto degli assegni come stabiliti Pt_1 dal Presidente;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter
c.p.c. il giorno 1.2.2024, senza concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. in forza dell'espressa rinuncia della ricorrente.
− la camera di consiglio si è svolta il 06/02/2024.
Ancorché le questioni non abbiano formato oggetto di specifico esame nel corso del giudizio, il Tribunale rileva la propria giurisdizione e competenza in ordine a tutte le domande emesse, in quanto il nucleo familiare è stabilmente residente in Italia. La circostanza dell'omessa trascrizione dell'atto di matrimonio è – come altrettanto noto – irrilevante ai fini della pronuncia separativa.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale volontà di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La figlia minore dev'essere affidata, in via condivisa, a entrambi i Persona_3 genitori. La madre non ha allegato alcun tipo di condotta pregiudizievole o problematica del resistente in tal senso. All'udienza del 16.6.2023 la signora ha riferito che la figlia vede e sta con il padre tutte le domeniche e pernotta presso di lui.
Tali circostanze impongono quindi la conferma dell'affidamento condiviso e dei diritti di visita come seguono: weekend alternati, con prelevamento del padre alle 10 del mattino
(salvo diversi impegni lavorativi) e pernottamenti sino al lunedì e la possibilità, previa intesa tra i genitori, di una frequentazione infrasettimanale per un pomeriggio da concordare (dal termine della scuola alle 21). L'ampliamento dei diritti di visita non è ulteriormente possibile, in assenza di un effettivo confronto con le disponibilità del padre
(di cui si allega un'ampia permanenza nel luogo di lavoro).
Per sperimentare un'effettiva bigenitorialità, le festività, i ponti e le vacanze scolastiche verranno alternati di anno in anno e suddivisi in periodi eguali tra entrambi i genitori compatibilmente con il calendario scolastico;
la figlia potrà rimanere con il padre per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 3 Nulla occorre provvedere sulla casa coniugale, che le parti hanno lasciato a seguito del mancato rinnovo della locazione (cfr. verbale 16.6.2023).
4. In ordine agli obblighi di mantenimento, il Tribunale osserva che è doverosa una modifica nel senso di un incremento degli assegni dovuti: le somme stabilite dall'ordinanza presidenziale tenevano infatti conto dell'obbligo del padre di versare il canone di locazione dell'immobile familiare, per 400 euro/mensili.
Sotto il profilo reddituale, la sperequazione tra le parti è evidente (a fortiori se si considera lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria/fuori busta paga del resistente), così come solare è la circostanza per cui la figlia della coppia grava, pressoché integralmente, sulla madre. Allo stato attuale, per entrambe le parti sono ignote (siccome non documentate) eventuali spese abitative.
Per queste ragioni, al Collegio appaiono congrui gli assegni di mantenimento di 250 euro/mensili per la figlia e di 200 euro/mensili per la signora.
Gli assegni saranno dovuti in tale misura con decorrenza dal mese di luglio 2023, in quanto mensilità successiva alla cessazione della locazione.
L'affido condiviso impedisce al Tribunale di disporre la fruizione esclusiva degli assegni unici, ostandovi il dato normativo;
soltanto la volontà delle parti può consentire alla ricorrente di ottenere il 100% delle spettanze a fini di integrazione reddituale.
5. La domanda in ordine all'assenso all'emissione dei documenti è inammissibile in questo giudizio (peraltro trattandosi di questione di competenza funzionale del giudice tutelare).
6. Le spese, considerato l'esito della lite, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 15.08.2009 nel comune di Moara, CP_1
Romania, come da certificato serie C.10, n. 495307, prodotto dalla ricorrente in traduzione legalizzata;
2. AFFIDA la figlia minore a entrambi i genitori in via condivisa, con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre anche a fini residenziali;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a finesettimana alternati, dalle 10.00 del sabato, con pernottamento e reinserimento a scuola il lunedì mattino, oltre a un pomeriggio a settimana, dal termine delle attività scolastiche e sino alle 21, previo accordo con la madre;
le festività, i ponti e le vacanze scolastiche verranno alternati di anno in anno e suddivisi in periodi eguali tra entrambi i genitori compatibilmente con il calendario scolastico;
la figlia potrà rimanere con il padre per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 4 4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1 un assegno, per il mantenimento indiretto della figlia, pari a 250,00 euro/mensili, da versare con prelievo diretto ex art. 156, co. 6, c.c. (cfr. ordinanza 9.11.2023), con decorrenza in tale misura da luglio 2023 e rivalutazione Istat come per legge;
5. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1 un assegno per il mantenimento di quest'ultima pari a 200,00 euro/mensili, da versare con prelievo diretto ex art. 156, co. 6, c.c. (cfr. ordinanza 9.11.2023), con decorrenza in tale misura da luglio 2023 e rivalutazione Istat come per legge;
6. PONE a carico di l'obbligo di compartecipare al 50% alle spese Controparte_1 straordinarie extra-assegno per la figlia, così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) Organizzazione_1 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , Organizzazione_1 ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) Organizzazione_1 farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto
Pag. 5 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. RESPINGE la domanda relativa agli assegni unici;
8. DICHIARA inammissibile la domanda in ordine all'emissione dei documenti validi per espatriare;
9. SPESE compensate integralmente;
10. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 06/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3152/2022, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in ROMANIA il 14/03/1989 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BIANCHI ANNA ANNUNCIATA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in ROMANIA il 29/08/1983 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
In via preliminare disporre la modifica dei provvedimenti Presidenziali con riferimento all'Assegno Unico
Universale, affinchè venga erogato direttamente dall a favore della signor CP_2 [...] quale genitore collocatario al 100%. Parte_1
In via principale a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore ed il collocamento Per_1 della stessa presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Per mantenere un rapporto regolare e costante con la figlia il padre potrà vedere almeno un Per_1 pomeriggio a settimana dall'uscita della scuola sino alla sera, oltre i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera;
il padre avrà cura di andare a prendere la figlia e riaccompagnarla presso la sua abituale dimora. Festività, ponti e
Pag. 1 vacanze scolastiche verranno alternati di anno in anno ed equamente suddivisi tra entrambi i genitori compatibilmente con il calendario scolastico;
oltre ad un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
c) disporre a carico del padre far tempo dal deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento entro il 5 di ogni mese alla madre della somma di € 600,00 per 12 mensilità, soggetto a rivalutazione ISTAT, sino all'indipendenza economica di e di provvedere al 100% al pagamento delle spese Per_1 straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. L'Assegno Unico
Universale o altre forme equipollenti di sostegno economico alla genitorialità verranno percepite per intero dalla madre, con conseguente rinuncia da parte del padre.
d) disporre a carico del sig. , a far tempo dalla data di deposito del ricorso, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora mediante il Parte_1 versamento entro il 5 di ogni mese della somma mensile di € 400,00 per 12 mensilità con rivalutazione ISTAT, obbligo che verrà meno allorquando la ricorrente reperirà un lavoro a tempo indeterminato che le consenta un reddito mensile di almeno € 600,00;
e) dare atto che le parti si danno il reciproco assenso, se necessario per legge, al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore . Persona_2
Con vittoria di spese e competenze di causa
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Romania il 15.8.2009 in Romania, senza che il vincolo venisse poi trascritto in
Italia;
− dal matrimonio è nata il [...] a [...] nasce;
Persona_2
− con ricorso del 21.12.22, ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 sullo status, l'assegnazione della casa familiare, l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, assegni di 600,00 euro mensili per il mantenimento della figlia e di 400,00 euro mensili per la moglie;
− all'udienza dell'8.3.2023, dinanzi al Presidente, è comparsa la sola ricorrente;
− il Presidente, con ordinanza del 12.3.2023, ha affidato la figlia in via condivisa ai genitori, con permanenza presso il padre, previa sua manifestazione di volontà in tal senso, per ogni domenica;
assegni di 150,00 euro per la figlia e di 150,00 euro per la
Pag. 2 moglie, oltre all'onere di pagamento del contratto di locazione fino alla scadenza dello stesso (30.6.2023);
− all'udienza del 16.6.2023 è comparsa, dinanzi al giudice istruttore, la sola ricorrente e, in tal sede, è stata dichiarata la contumacia del resistente;
− con ordinanza 9.11.2023 è stato disposto, ai sensi dell'art. 156, co. 6, c.c. e previo ricorso della signora l'ordine di pagamento diretto degli assegni come stabiliti Pt_1 dal Presidente;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter
c.p.c. il giorno 1.2.2024, senza concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. in forza dell'espressa rinuncia della ricorrente.
− la camera di consiglio si è svolta il 06/02/2024.
Ancorché le questioni non abbiano formato oggetto di specifico esame nel corso del giudizio, il Tribunale rileva la propria giurisdizione e competenza in ordine a tutte le domande emesse, in quanto il nucleo familiare è stabilmente residente in Italia. La circostanza dell'omessa trascrizione dell'atto di matrimonio è – come altrettanto noto – irrilevante ai fini della pronuncia separativa.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale volontà di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La figlia minore dev'essere affidata, in via condivisa, a entrambi i Persona_3 genitori. La madre non ha allegato alcun tipo di condotta pregiudizievole o problematica del resistente in tal senso. All'udienza del 16.6.2023 la signora ha riferito che la figlia vede e sta con il padre tutte le domeniche e pernotta presso di lui.
Tali circostanze impongono quindi la conferma dell'affidamento condiviso e dei diritti di visita come seguono: weekend alternati, con prelevamento del padre alle 10 del mattino
(salvo diversi impegni lavorativi) e pernottamenti sino al lunedì e la possibilità, previa intesa tra i genitori, di una frequentazione infrasettimanale per un pomeriggio da concordare (dal termine della scuola alle 21). L'ampliamento dei diritti di visita non è ulteriormente possibile, in assenza di un effettivo confronto con le disponibilità del padre
(di cui si allega un'ampia permanenza nel luogo di lavoro).
Per sperimentare un'effettiva bigenitorialità, le festività, i ponti e le vacanze scolastiche verranno alternati di anno in anno e suddivisi in periodi eguali tra entrambi i genitori compatibilmente con il calendario scolastico;
la figlia potrà rimanere con il padre per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 3 Nulla occorre provvedere sulla casa coniugale, che le parti hanno lasciato a seguito del mancato rinnovo della locazione (cfr. verbale 16.6.2023).
4. In ordine agli obblighi di mantenimento, il Tribunale osserva che è doverosa una modifica nel senso di un incremento degli assegni dovuti: le somme stabilite dall'ordinanza presidenziale tenevano infatti conto dell'obbligo del padre di versare il canone di locazione dell'immobile familiare, per 400 euro/mensili.
Sotto il profilo reddituale, la sperequazione tra le parti è evidente (a fortiori se si considera lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria/fuori busta paga del resistente), così come solare è la circostanza per cui la figlia della coppia grava, pressoché integralmente, sulla madre. Allo stato attuale, per entrambe le parti sono ignote (siccome non documentate) eventuali spese abitative.
Per queste ragioni, al Collegio appaiono congrui gli assegni di mantenimento di 250 euro/mensili per la figlia e di 200 euro/mensili per la signora.
Gli assegni saranno dovuti in tale misura con decorrenza dal mese di luglio 2023, in quanto mensilità successiva alla cessazione della locazione.
L'affido condiviso impedisce al Tribunale di disporre la fruizione esclusiva degli assegni unici, ostandovi il dato normativo;
soltanto la volontà delle parti può consentire alla ricorrente di ottenere il 100% delle spettanze a fini di integrazione reddituale.
5. La domanda in ordine all'assenso all'emissione dei documenti è inammissibile in questo giudizio (peraltro trattandosi di questione di competenza funzionale del giudice tutelare).
6. Le spese, considerato l'esito della lite, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 15.08.2009 nel comune di Moara, CP_1
Romania, come da certificato serie C.10, n. 495307, prodotto dalla ricorrente in traduzione legalizzata;
2. AFFIDA la figlia minore a entrambi i genitori in via condivisa, con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre anche a fini residenziali;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a finesettimana alternati, dalle 10.00 del sabato, con pernottamento e reinserimento a scuola il lunedì mattino, oltre a un pomeriggio a settimana, dal termine delle attività scolastiche e sino alle 21, previo accordo con la madre;
le festività, i ponti e le vacanze scolastiche verranno alternati di anno in anno e suddivisi in periodi eguali tra entrambi i genitori compatibilmente con il calendario scolastico;
la figlia potrà rimanere con il padre per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 4 4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1 un assegno, per il mantenimento indiretto della figlia, pari a 250,00 euro/mensili, da versare con prelievo diretto ex art. 156, co. 6, c.c. (cfr. ordinanza 9.11.2023), con decorrenza in tale misura da luglio 2023 e rivalutazione Istat come per legge;
5. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1 un assegno per il mantenimento di quest'ultima pari a 200,00 euro/mensili, da versare con prelievo diretto ex art. 156, co. 6, c.c. (cfr. ordinanza 9.11.2023), con decorrenza in tale misura da luglio 2023 e rivalutazione Istat come per legge;
6. PONE a carico di l'obbligo di compartecipare al 50% alle spese Controparte_1 straordinarie extra-assegno per la figlia, così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) Organizzazione_1 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , Organizzazione_1 ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) Organizzazione_1 farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto
Pag. 5 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. RESPINGE la domanda relativa agli assegni unici;
8. DICHIARA inammissibile la domanda in ordine all'emissione dei documenti validi per espatriare;
9. SPESE compensate integralmente;
10. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 06/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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