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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3075 del 2023, e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Pt_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16
, rappresentati e difesi dall'Avv. DI
[...] Parte_17
VERDE LINO ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ENRICO PISTONE NASONE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13.12.23 le parti ricorrenti adivano il Tribunale di Agrigento chiedendo l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'Indennità di Buonuscita/ Trattamento di Fine Servizio “TFS” (prima e seconda quota) nel rispetto dei termini di 12 o 24 mesi dalla data di collocamento a riposo, giusta applicazione del comma 8 dell'art 52 della L.r. 9/2015, giusto rinvio alla normativa Statale e nel caso de quo ai commi 484 e 485 dell'art 1 della legge
27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
1 Si costituiva in giudizio il , deducendo variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto;
in subordine, nel caso di accoglimento del ricorso, chiede calcolarsi gli interessi legali con decorrenza dal novantunesimo giorno, trascorsi i ventiquattro mesi dalla data del diritto al trattamento di fine servizio, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 8, della L.R. n. 9/2015.
La causa, istruita solo documentalmente veniva decisa con sentenza all'esito del deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.3.25 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ritiene di dare continuità all'orientamento di merito (invocato da parte resiste nelle note di trattazione scritta depositate il 3.3.25) espresso con le sentenze di questo ufficio n. 1369/2024 e della Corte Territoriale n.
764/2024, cui si fa espresso richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.,
In primo luogo deve rilevarsi che l'art. 3, comma 2, del D. L. n. 79/1997, convertito con L. n. 140/1997, prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi venti quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessa zione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”, fermo restando che all'effettiva corresponsione si deve dar corso
“entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. L'art. 12, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n.
122/2010, prevede inoltre che “il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
2 della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari
a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”. All'indomani dall'entrata in vigore della riforma pensionistica c.d. “Fornero” il legislatore regionale ha previsto la possibilità per i propri dipendenti, che fossero in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensioni stico secondo il regime precedente, di formulare apposita istanza all'ente per usufruire del collocamento anticipato in quiescenza.
Stabilisce infatti, l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015 che “i dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requi siti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della d manda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma”. La stessa facoltà viene estesa, al quinto comma, dell'art. 52 ai dipendenti regionali che “nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino
i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n.
201/2011”. Le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio sono invece disciplinate dal successivo ottavo comma, il quale nella sua versione originaria prevedeva che “il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”. L'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 ha sostituito tale disposizione con la previsione che “il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”.
3 Ancora, la legge regionale dell'11.05.2018, n. 21, all'art. 22, comma 4, ha riformulato la disposizione prevedendo che “il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n.9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
A distanza di tre mesi, tale disposizione di modifica è stata abrogata dal quarto comma dell'art. 22 l. r. n. 8/2018.
Ritiene il Tribunale che la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1, comma 8, l.r. n. 12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento dei ricorrenti.
Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata (Cass. n. 25551/2007 in motivazione e Cass. n. 3592/22 in motivazione).
Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha disposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, l. r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 l. r. 9/2015.
Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata
(art. 22 coma 4 l. n. 8/2018).
Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e
90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requi siti introdotti dalla legge n. 214/2011.
Per le suesposte ragioni il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 05/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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