Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 100436/2005
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100436/2005
TRA
(C.F. ) – difesa in proprio Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. – Avv. Francesco Scattareggia Controparte_1 P.IVA_1
Marchese
convenuta
Conclusioni di merito di parte attrice:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere lo spostamento delle linee di alimentazione a bassa tensione in danno della convenuta in virtù ed esecuzione del dettato normativo posto dall'art. 122 del testo-unico n. 1775 del
1933;
2) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi anche secondo equità consistenti nella sospensione dei lavori e nella mancata ultimazione di questi per l'illecito inadempimento di entrambi i provvedimenti del Tribunale di S. Agata Militello nella misura non inferiore ad euro 15.000, o quella maggiore o minore che il Tribunale vorrà riconoscere.
2) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni per l'illecito inadempimento di entrambi i provvedimenti del Tribunale di S. Agata Militello
1
3) Gradatamente in subordine accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù
a carico dell'immobile di proprietà dell'attrice e, pertanto, dichiarare illegittima
e/o illecita l'abusivo appoggio delle linee elettrificate costituente, anche,
l'abusiva occupazione dello spazio de quo. Per tale ultima ragione condannare la convenuta ad un risarcimento dei danni da quantificarsi secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito e sempre nella misura non superiore ad euro
15.000.
4) Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione del provvedimento del Giudice, anche in relazione al comportamento processuale tenuto da controparte che non ha eseguito l'ordine del giudice immotivatamente;
comportamento questo in ogni caso valutabile a norma dell'art. 650 c.p., da quantificarsi equitativamente entro il limite di euro 15.000 euro.
5) Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni (anche non patrimoniale) sofferti dall'attrice per via dell'illecito atteggiamento tenuto dalla convenuta.
6) Liquidare in ogni caso tutte le voci di danno comprensive di interessi e rivalutazione come per legge.
…
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in entrambe le fasi, oltre IVA
e CPA.
Conclusioni di parte convenuta:
“precisa le proprie conclusioni insistendo affinché l'On.le Tribunale adito voglia ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande attoree così rigettandole”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice, di professione avvocato, esponeva di essere titolare dell'utenza n. attiva presso il proprio studio CP_1 P.IVA_2 professionale in Sant'Agata di Militello (ME), via Etna n. 115, 117 e 119, e di aver dovuto depositare ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere lo spostamento di cavi installati sulla facciata dell'immobile, al fine di poter effettuare lavori di ristrutturazione;
ciò in quanto la richiesta inviata a mezzo fax, pur fondata ai sensi dell'art. 122 T.U. 1775/1933, era rimasta priva di riscontro ed aveva provocato il blocco del cantiere.
2 Il tribunale aveva concesso il provvedimento atipico d'urgenza con decreto del
19/07/2015, confermato con ordinanza del 23/08/2015, dopo che la convenuta aveva resistito al ricorso e, nel frattempo, non aveva ottemperato al decreto.
L'attrice proponeva quindi azione di negatoria servitutis e chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti.
si costituiva deducendo di aver puntualmente ottemperato Controparte_1 all'ordinanza del Tribunale dopo il sopralluogo congiunti del 26/07/2015, evitando di rimuovere il tracciato per non lasciare l'abitazione priva di energia elettrica ed operando una sistemazione provvisoria che aveva consentito lo svolgimento dei lavori in sicurezza.
Il misuratore non veniva invece spostato sia perché ciò esulava dal contenuto dell'ordinanza cautelare, sia perché era necessario il pagamento dei relativi oneri, quantificati con lettera del 28/07/2005.
Contestava dunque la sussistenza del danno lamentato e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va dichiarato inammissibile l'atto di parte attrice denominato
“nota di precisazione delle conclusioni” del 11/02/2025, il cui contenuto, di carattere argomentativo, è però diverso dal nomen iuris attribuito, ed in quanto tale non autorizzato.
Nel merito, la domanda di negatoria servitutis è fondata, non essendovi contestazione sul diritto dell'attrice ad ottenere lo spostamento dei cavi in altro luogo.
A tale accertamento non deve peraltro seguire alcuna statuizione di condanna in questa sede, atteso che il diritto a chiedere lo spostamento è funzionale all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, e questi, sia pure con difficoltà e ritardi, sono stati ad oggi ultimati, non potendosi perciò discorrere di perdurante inadempimento della convenuta, in presenza del quale, peraltro, l'attrice avrebbe ben potuto attivare il rimedio di cui all'art. 669-duodecies c.p.c.
Quanto alla domanda risarcitoria, per le medesime ragioni essa deve essere limitata al solo periodo di tempo in cui i lavori sono stati rallentati o sospesi, con esclusione del periodo di tempo successivo.
Dall'istruttoria espletata è emerso che effettivamente la ditta appaltatrice ha ritardato l'esecuzione dei lavori per circa tre mesi, senza che però sia stato offerto alcun elemento idoneo ad effettuare una valutazione in termini economici di tale ritardo, a parte
3 la somma di € 2.650,00 per lavori parzialmente eseguiti ed € 1.600,00 come da missiva del 30/11/2005.
Dovendosi perciò applicare il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in mancanza di differenti elementi valutabili, si ritiene congruo riconoscere all'attrice una somma pari ad € 1.000,00 per ciascuno dei tre mesi in questione, per un totale di €
3.000,00.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nel settembre 2005 – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014
(applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata
03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in
4 conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass.
S.U.17405/2012), in € 2.200,00 per la fase cautelare, € 500,00 per la fase di studio, €
500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 162,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100436/2005 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, previo accertamento dell'inesistenza di una servitù in favore della convenuta per il mantenimento dei cavi nell'originaria collocazione, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 3.000,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal settembre 2005 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi ed € 162,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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