TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, n. ACERRA (NA) il 21/07/1989, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
NATALE VALERIO che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Controparte_2
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha dedotto di es- Parte_1 sere dipendente del convenuto come docente non di ruolo;
di aver diritto per gli CP_1 aa.ss 202/23 e 2023/24 al della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n.
107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competen- ze professionali;
di aver diritto per l'as.2019/2020 alla retribuzione professionale docenti. Cont
si è costituto chiedendo la reiezione delle domande.
SI OSSERVA
1) La domanda di riconoscimento e pagamento della Carta elettronica del docente.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trat- tamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, af- fermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggetti- ve che giustifichino la disparità.
La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ricorrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è sta- CP_1 to prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati.
Non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determina- to via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il sud- detto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Né v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Do- cente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con CP_1 contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovrana- zionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valoriz- zarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle isti- tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, speciali- Controparte_4 stica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografi- che, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per inizia- tive coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri, di concerto con il e con il Mini- Controparte_5 stro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, non- ché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta mede- sima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docen- te, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le
2 attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il pia- no triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeter- minato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, com- presi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i do- centi assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, di- stacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la qua- CP_1 le al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo impor- to nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche sta- tali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in pe- riodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2
DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdi- sciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario soste- gno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale me- diante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Con- formemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innova- zioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con par- ticolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che con- tribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
(…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazio- ne”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costitui- sce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
3 Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono esse- re trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccet- to quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destina- to a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale ele- mento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospetti- va, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attua- zione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indetermina- to, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclu- si nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale
– che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico mini- steriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal benefi- cio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent.
n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contem- plavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dal- le norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno eco- nomico.
A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costi- tuzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del
4 principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garan- tisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente,
e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a cari- co di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ot- temperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docen- te non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione del- la Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio bina- rio”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto ri- spetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non con- seguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla let- tura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, sen- za nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, indi- vidua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.
La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronun- cia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
5 la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condi- zioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispet- to ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rien- trante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavorato- re/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del Ministero in forza di contratti di la- voro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei do- centi assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giu- stifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
, ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a Controparte_4 tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clau- sola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valoriz- zarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comun- que utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze profes- sionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profi- lo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo pro- fessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di ser- vizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distan- za”.
Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle man- sioni svolte dal personale docente assunto dal con con- Controparte_6 tratti a termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la
Corte di Cassazione, la quale ha affermato “…
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa
Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzan- do il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla fun- zione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepi- re, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pro-
6 nunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza quali- tativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della fun- zione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della presta- zione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1 Persona_2
[...
); né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella circostan- za che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, Persona_3 nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-
393/11).
Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tem- po determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso tratta- mento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato;
né può es- sere fondato, come sostenuto da parte convenuta, sul contrasto tra la natura di investimento pubblico sull'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ri- percuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine del docen- te precario, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.
Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e CP_1 specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeter- minato, di tal che deve ritenersi che parte ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, di- sponendo delle medesime competenze professionali.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determi- nato a [...] ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansio- ni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli inse- gnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine.
Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze in- terpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia
7 erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n.
13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normati- va interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nel- la parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal per- sonale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ad ulteriore fondamento della presente decisione, giova menzionare la sentenza n. 29961 del
4/10/2023, con la quale la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presen- tazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giu- diziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazio- ne, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova quindi il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indetermi- nato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: secondo la S.C. infatti “
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Infine e solo per completezza si osserva che lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia del- la Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 DL 69/2023, per il quale “la carta elet- tronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 ri- guardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno so- lare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condi- zioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio econo- mico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
8 del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante ac- creditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la correspon- sione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo de- terminato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retribu- tivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis,
Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente).
Alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1000,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, stante la inammissibilità del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, il cui divieto è prescritto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, per gli emolumenti dei dipendenti pubblici maturati con scadenza successiva al 1° gen- naio 1995.
Ne consegue la condanna del convenuto a provvedere in conformità. CP_1
2) La domanda di pagamento di RPD per a.s. 2019/20
La ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato e a quelli precari, che hanno ricoperto supplenze annuali o fino al ter- mine delle attività didattiche, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della
RPD.
La domanda appare fondata e va accolta nei termini che seguono, nel solco dell'orientamento più volte espresso da questo Tribunale .
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ha introdotto la Retribuzione Professionale Docenti, disponendo che : “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la rea- lizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al com- ma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è ri- portata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accesso- rio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli ar- ticoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale ac- cessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indetermi- nato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su
9 posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Tale disposizione, inoltre, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensi- lità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun gior- no di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria, includendo la RPD anche nella base di calcolo del tratta- mento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Posto il quadro normativo, se ne desume che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017); ne consegue che tale emolumento rientra nelle “condi- zioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea, esclude ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'U- nione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è suf- ficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da ele- menti precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò posto, deve escludersi che la ricorrente, assunta come supplente temporanea in sostituzio- ne di un docente di ruolo, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Ed infatti, non è dato comprendere quale diversa valorizzazione professionale e quale minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico sia riconoscibile al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, il quale svolge evidentemente le stesse mansioni e funzioni di quello titolare, sostituito.
Deve ritenersi quindi, che, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimen- to dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti, anche in forza di plu- rimi contratti temporanei, anche per i docenti assunti per supplenze inferiori a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio de quo è sta- to istituito.
Sulla questione in esame si è pronunciata la S.C. con sentenza n. 20015/2018, la quale ha sta- tuito il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del com-
10 parto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tut- to il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discrimina- zione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo ri- chiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Detto principio è stato poi ribadito dalla S.C. nella più recente ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “7. una volta escluse, … significative diversifi- cazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diver- se tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più op- zioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrat- tuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;”, precisando che “… le parti colletti- ve nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differen- ziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tem- po determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limi- tato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;” e rilevando che “
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chia- ro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, tali considera- CP_1 zioni sono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-
466/17 (Motter). Ed invero come condivisibilmente affermato da parte del giurisprudenza di merito, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., tale pronuncia “…ha chiarito ulte- riormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rile-
11 vare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni as- segnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza so- pra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti as- sunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori
a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stes- so anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazio- ne dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'of- ferta formativa.
A prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate
(deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del
CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.” (Trib.
Torino sent. 153 del 31/1/2022)
Sulla base delle argomentazioni esposte dalla S.C. e dalla giurisprudenza di merito richiama- ta, dalle quali non si ritiene di discostarci, la domanda attorea deve essere accolta.
In ordine all'ammontare dell'emolumento, poiché non vi sono contestazioni specifiche, va ri- conosciuto l'importo di euro 98,94.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi considerata la ripetitività delle questioni trat- tate, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così di- spone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 E 2023/24 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente con- danna il alla corresponsione alla parte ricorrente, me- Controparte_6 diante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1000.00
12 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla forma- zione professionale del docente;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla RPD per l'a.s. 2019/ 20 nella misura di euro 98,94 e conseguentemente condanna alla corresponsione al- Controparte_6 la ricorrente di euro 98,94 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_6 in euro 518,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo uni- ficato se versato, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antista- tario.
Cuneo, 22/03/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, n. ACERRA (NA) il 21/07/1989, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
NATALE VALERIO che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Controparte_2
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha dedotto di es- Parte_1 sere dipendente del convenuto come docente non di ruolo;
di aver diritto per gli CP_1 aa.ss 202/23 e 2023/24 al della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n.
107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competen- ze professionali;
di aver diritto per l'as.2019/2020 alla retribuzione professionale docenti. Cont
si è costituto chiedendo la reiezione delle domande.
SI OSSERVA
1) La domanda di riconoscimento e pagamento della Carta elettronica del docente.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trat- tamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, af- fermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggetti- ve che giustifichino la disparità.
La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ricorrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è sta- CP_1 to prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati.
Non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determina- to via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il sud- detto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Né v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Do- cente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con CP_1 contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovrana- zionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valoriz- zarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle isti- tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, speciali- Controparte_4 stica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografi- che, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per inizia- tive coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri, di concerto con il e con il Mini- Controparte_5 stro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, non- ché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta mede- sima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docen- te, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le
2 attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il pia- no triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeter- minato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, com- presi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i do- centi assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, di- stacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la qua- CP_1 le al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo impor- to nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche sta- tali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in pe- riodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2
DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdi- sciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario soste- gno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale me- diante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Con- formemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innova- zioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con par- ticolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che con- tribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
(…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazio- ne”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costitui- sce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
3 Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono esse- re trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccet- to quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destina- to a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale ele- mento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospetti- va, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attua- zione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indetermina- to, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclu- si nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale
– che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico mini- steriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal benefi- cio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent.
n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contem- plavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dal- le norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno eco- nomico.
A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costi- tuzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del
4 principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garan- tisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente,
e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a cari- co di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ot- temperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docen- te non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione del- la Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio bina- rio”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto ri- spetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non con- seguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla let- tura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, sen- za nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, indi- vidua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.
La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronun- cia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
5 la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condi- zioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispet- to ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rien- trante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavorato- re/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del Ministero in forza di contratti di la- voro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei do- centi assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giu- stifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
, ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a Controparte_4 tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clau- sola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valoriz- zarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comun- que utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze profes- sionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profi- lo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo pro- fessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di ser- vizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distan- za”.
Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle man- sioni svolte dal personale docente assunto dal con con- Controparte_6 tratti a termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la
Corte di Cassazione, la quale ha affermato “…
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa
Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzan- do il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla fun- zione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepi- re, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pro-
6 nunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza quali- tativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della fun- zione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della presta- zione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1 Persona_2
[...
); né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella circostan- za che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, Persona_3 nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-
393/11).
Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tem- po determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso tratta- mento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato;
né può es- sere fondato, come sostenuto da parte convenuta, sul contrasto tra la natura di investimento pubblico sull'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ri- percuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine del docen- te precario, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.
Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e CP_1 specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeter- minato, di tal che deve ritenersi che parte ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, di- sponendo delle medesime competenze professionali.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determi- nato a [...] ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansio- ni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli inse- gnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine.
Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze in- terpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia
7 erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n.
13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normati- va interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nel- la parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal per- sonale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ad ulteriore fondamento della presente decisione, giova menzionare la sentenza n. 29961 del
4/10/2023, con la quale la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presen- tazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giu- diziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazio- ne, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova quindi il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indetermi- nato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: secondo la S.C. infatti “
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Infine e solo per completezza si osserva che lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia del- la Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 DL 69/2023, per il quale “la carta elet- tronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 ri- guardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno so- lare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condi- zioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio econo- mico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
8 del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante ac- creditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la correspon- sione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo de- terminato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retribu- tivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis,
Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente).
Alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1000,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, stante la inammissibilità del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, il cui divieto è prescritto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, per gli emolumenti dei dipendenti pubblici maturati con scadenza successiva al 1° gen- naio 1995.
Ne consegue la condanna del convenuto a provvedere in conformità. CP_1
2) La domanda di pagamento di RPD per a.s. 2019/20
La ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato e a quelli precari, che hanno ricoperto supplenze annuali o fino al ter- mine delle attività didattiche, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della
RPD.
La domanda appare fondata e va accolta nei termini che seguono, nel solco dell'orientamento più volte espresso da questo Tribunale .
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ha introdotto la Retribuzione Professionale Docenti, disponendo che : “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la rea- lizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al com- ma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è ri- portata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accesso- rio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli ar- ticoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale ac- cessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indetermi- nato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su
9 posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Tale disposizione, inoltre, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensi- lità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun gior- no di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria, includendo la RPD anche nella base di calcolo del tratta- mento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Posto il quadro normativo, se ne desume che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017); ne consegue che tale emolumento rientra nelle “condi- zioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea, esclude ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'U- nione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è suf- ficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da ele- menti precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò posto, deve escludersi che la ricorrente, assunta come supplente temporanea in sostituzio- ne di un docente di ruolo, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Ed infatti, non è dato comprendere quale diversa valorizzazione professionale e quale minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico sia riconoscibile al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, il quale svolge evidentemente le stesse mansioni e funzioni di quello titolare, sostituito.
Deve ritenersi quindi, che, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimen- to dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti, anche in forza di plu- rimi contratti temporanei, anche per i docenti assunti per supplenze inferiori a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio de quo è sta- to istituito.
Sulla questione in esame si è pronunciata la S.C. con sentenza n. 20015/2018, la quale ha sta- tuito il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del com-
10 parto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tut- to il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discrimina- zione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo ri- chiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Detto principio è stato poi ribadito dalla S.C. nella più recente ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “7. una volta escluse, … significative diversifi- cazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diver- se tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più op- zioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrat- tuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;”, precisando che “… le parti colletti- ve nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differen- ziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tem- po determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limi- tato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;” e rilevando che “
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chia- ro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, tali considera- CP_1 zioni sono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-
466/17 (Motter). Ed invero come condivisibilmente affermato da parte del giurisprudenza di merito, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., tale pronuncia “…ha chiarito ulte- riormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rile-
11 vare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni as- segnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza so- pra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti as- sunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori
a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stes- so anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazio- ne dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'of- ferta formativa.
A prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate
(deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del
CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.” (Trib.
Torino sent. 153 del 31/1/2022)
Sulla base delle argomentazioni esposte dalla S.C. e dalla giurisprudenza di merito richiama- ta, dalle quali non si ritiene di discostarci, la domanda attorea deve essere accolta.
In ordine all'ammontare dell'emolumento, poiché non vi sono contestazioni specifiche, va ri- conosciuto l'importo di euro 98,94.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi considerata la ripetitività delle questioni trat- tate, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così di- spone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 E 2023/24 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente con- danna il alla corresponsione alla parte ricorrente, me- Controparte_6 diante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1000.00
12 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla forma- zione professionale del docente;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla RPD per l'a.s. 2019/ 20 nella misura di euro 98,94 e conseguentemente condanna alla corresponsione al- Controparte_6 la ricorrente di euro 98,94 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_6 in euro 518,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo uni- ficato se versato, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antista- tario.
Cuneo, 22/03/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
13