Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott.ssa Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2233 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, (P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , rap- Parte_2
presentato e difeso giusto mandato in atti dall'Avv. Vincenzo Vella del Foro
di Agrigento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agri-
gento Via Imera n.222;
– opponente–
CONTRO
Controparte_1
con sede in Piazza Aldo Moro n.l,
[...] CP_1
p.l. , in persona del Direttore Generale pro-tempore Dott. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Eduardo Cirino del Foro Controparte_2
di Agrigento;
– opposto contumace–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 giugno 2019, il
Tribunale di Agrigento
tivo n. 381/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento (r.g. 917/2019) con cui gli era stato intimato di pagare la somma di € 85.165,00 oltre gli inte-
ressi al saggio convenzionale e le spese legali pari ad € 2.135,00 per com-
pensi ed € 406,5 per spese, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e con-
tributivi nella misura legalmente dovuta, in favore della Società per la Re-
golamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO N.4 Agrigento
[...]
stante il mancato pagamento del servizio della CP_1 CP_1
gestione integrata dei rifiuti del pari ad € Parte_1
51.447,06 per le quote relative all'anno 2017, e di € 33.717,94 per l'anno
2018.
La Controparte_1
ritualmente raggiunta da notifica non si costi-
[...]
tuiva e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 5.2.2020.
Il difensore di parte attrice instaurava fin dalla prima udienza di tratta-
zione negoziati per la risoluzione bonaria della controversia, chiedeva a tal fine plurimi rinvii e depositava quindi, successivamente, accordo transat-
tivo intercorso tra le parti ed i mandati di pagamento effettuati oggetto della transazione.
In assenza di istanze istruttorie, il Giudice all'udienza del 22.1.2025 po-
neva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle sole comparse conclusionali, stante la contumacia della controparte.
Con la comparsa conclusionale, la parte attrice ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la revoca del Decreto Ingiuntivo n.381/2019
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile del 26.04.2019 (R.G. n. 917/2019), con compensazione delle spese proces-
suali tra le parti, come da accordo transattivo intercorso tra le parti.
*
Va accolta conformemente alle conclusioni precisate dall'attore la cessa-
zione della materia del contendere, verificandosi “quando sopravvenga una
situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir
meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere
un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'in-
tervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle
difese svolte dal convenuto” (cfr. Cass. 28-7-2004 n. 14194).
La cessazione della materia del contendere presuppone, dunque, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della si-
tuazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso (Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014). La rela-
tiva pronuncia ha carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato.
Nel caso di specie, essendo stato provato nel presente giudizio che con de-
libera n. 19 del 5/2/2020 il ha approvato lo schema Parte_1
atto di transazione con la
[...]
con quale quest'ultima ac- Controparte_1
cettava, a tacitazione di ogni eventuale ulteriore pretesa, “il pagamento
della somma di € 85.165,00 con espressa rinuncia degli interessi cosi come
precedentemente calcolate in Euro 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per
spese, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura
legalmente dovuta”, sicché essendo stati effettuati i mandati di pagamento
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile oggetto della transazione (cfr. transazione e mandati di pagamento in atti,
alleg. alla comparsa conclusionale del 25.3.2025), viene meno l'oggetto del presente giudizio e, pertanto, va dichiarata la cessata materia del conten-
dere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Si compensano le spese di lite, come da accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di
Controparte_1
definitivamente pronunciando: Controparte_1 CP_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle do-
mande spiegate dall'attrice con atto di citazione del 19 giugno 2019 e con-
testualmente revoca il Decreto Ingiuntivo n.381/2019 del 26.04.2019 (R.G.
n. 917/2019);
- dichiara integralmente compensate tra le parti in causa le spese del pre-
sente giudizio.
Così deciso in Agrigento, in data 26.3.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile