Art. 3.
I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.