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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amedeo Rivi e Fabiana Grazioli del
Foro di Reggio Emilia
RI contro
Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Marcello Mendogni del Foro di Parma
Resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “• accertare che la RI - inquadramento C 1 Parte_1
– ha svolto dal 1° gennaio 2015 al 18 giugno 2020 mansioni del superiore inquadramento D 1;
• accertare che la RI , nonostante lo svolgimento delle Parte_1
mansioni superiori, ha sempre ricevuto una retribuzione tabellare Commisurata alla qualifica di C 1; • conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla RI la somma di € 10.011,86 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per le differenze retributive maturate nel periodi dal 1 gennaio 2015 al 18 giugno 2020 per aver svolto mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
• dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alla RI la somma di € 450,00 per la redazione dei conteggi sindacali;
• dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla RI a titolo di saldo del salario accessorio maturato e liquidato nell'anno 2017 la somma di € 5.883,78 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
• dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla RI la somma di € 625,97 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa,
a titolo di rimborso spese di trasferta maturate negli anni 2019 e 2020. somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per la resistente: “1) rigettare il ricorso e tutte le domande proposte in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, o come meglio, e in ogni caso in quanto infondate
e non provate, dichiarando se del caso la compensazione con le maggiori somme
Pag. 2 di 9 percepite dalla ricorrente in quanto Coordinatore della per Controparte_2
gli anni 2018 e 2019;
2) in ogni caso, dichiarare la prescrizione di ogni diritto e pretesa riguardante il periodo del rapporto di lavoro antecedente il 13 giugno 2017, o il periodo che risulterà di legge o del caso;
3) con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo forfettario di legge.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
per fare accertare lo svolgimento di mansioni superiori ed
[...]
ottenere il pagamento delle relative differenze retributive e del rimborso spese. Contr La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell' con inquadramento C 1, ha esposto di essere stata assegnata dal 1/1/2015 alla mansione di “responsabile di coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare” per i comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto, Casina e Carpineti. (delibera n° 69 del 31.12.2014 - doc. 2 ric.)
Successivamente nel 2017 le venivano assegnate anche le mansioni di “coordinatore della (CRA) ed ulteriori mansioni amministrative come da Controparte_2
Contr piano di razionalizzazione della spesa approvato dall con delibera n° 39 del Contr 23.12.2017 (doc. 4 ric.); per il risparmio conseguito, l' riconosceva alla ricorrente per l'anno 2017 un salario accessorio di € 6.219,58, che le veniva corrisposto solo in parte nella busta paga di aprile 2018, nella misura di € 355,80. (doc. 5 ric.); le mansioni sopra descritte, venivano svolte dalla ricorrente fino al febbraio 2020, quando veniva messa in ferie forzate e successivamente riassegnata dal 18/6/2020 alla sua originaria mansione di Responsabile delle Attività Assistenziali (docc. da 10
a 13 ric.).
Pag. 3 di 9 allega, dunque, di aver svolto mansioni superiori inquadrabili nella Parte_1
categoria D1 dal 1/1/ 2015 al 18/6(2020, chiedendo il riconoscimento del trattamento economico stipendiale corrispondente alle prestazioni espletate ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Le differenze retributive richieste sono pari ad € 10.011,86, come da conteggi sindacali redatti dall'ufficio vertenze CISL, più € 450,00 versati al sindacato per l'incombenza. (doc. 43-44 ric.)
La ricorrente ha chiesto inoltre il saldo del salario accessorio per l'anno 2017 ed i rimborsi delle spese sostenute per frequentare corsi di aggiornamento e per trasferte di tipo istituzionale effettuate con la propria auto nel periodo 2019/2020.
2. Si è costituita l Controparte_1
eccependo innanzitutto la prescrizione delle pretese retributive relative al periodo antecedente il 13/06/2017, in quanto il ricorso è stato notificato il 13/06/2022, o comunque per il periodo antecedente il quinquennio decorrente dal momento in cui la pretesa è stata fatta valere ex art. 2948 c.c..
Secondo la resistente:
- quanto allo svolgimento delle mansioni di responsabile del Servizio Assistenza
Domiciliare (SAD), svolte dal 2015 al 2017, le stesse non sono mai state ascritte alla Contr declaratoria della categoria D, in quanto la dotazione organica dell' (sia nel 2011 che nel 2016) prevedeva che il responsabile del SAD fosse della categoria C.1, cioè quella della ricorrente;
non rileva in tal senso che l'incarico di responsabile del SAD fosse svolto, prima della da un dipendente in comando di categoria D.1: non è Pt_1
la categoria di inquadramento che determina la “qualità” del posto, ma il posto è identificato sotto il profilo organizzativo nella dotazione organica;
-quanto alle mansioni di coordinatore della Casa protetta negli anni 2018-2019 e parte del 2020, la ricorrente ha percepito da aprile 2018 a gennaio 2020 € 9.957,20,
Pag. 4 di 9 somma di molto superiore a quanto sarebbe spettato a titolo di differenze retributive;
la pretesa alle differenze retributive fino a giugno 2020 è, poi, priva di presupposti, visto che la ha cessato l'attività di coordinamento il 31.12.2019 e non ha Pt_1
fornito prova di aver svolto mansioni superiori nel periodo successivo;
-quanto alla pretesa del salario accessorio di € 5.883,78 per il 2017, la stessa è del tutto infondata e carente di prova, in quanto la ricorrente è stata nominata
Coordinatore della Casa protetta con una delibera del dicembre 2017 e ha svolto tale incarico fino al dicembre 2019: è evidente che, precedentemente alla nomina, non poteva essere Coordinatore della Casa protetta, anche perché tale mansione era svolta fino al 30.11.2017 dal dott. ed, inoltre, la somma poi corrisposta alla stessa Per_1
a decorrere dall'aprile 2018 non spetta, se non in relazione all'attribuzione dell'incarico di Coordinatore;
- quanto al rimborso spese, tutte le indennità di trasferta in favore dei dipendenti pubblici sono state soppresse dall'art. 1, c. 213 e 215 della L. n. 266/2005 e dall'art. 6, c. 12 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; e peraltro la ricorrente non aveva ricevuto, né da alcuna prova, dell'autorizzazione relativa all'utilizzo del proprio mezzo: circostanza fondamentale per ottenere il rimborso chilometrico.
La convenuta ha preso comunque atto che nel 2018 sono state rimborsate le spese di trasferta per un ammontare di € 826,06 (doc.45 ric); riservandosi di richiederne la restituzione a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
4. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
5. La ricorrente è dipendente con contratto a tempo indeterminato della
[...]
dal 20/7/1987 con inquadramento C 1 (doc. 1). CP_1
Pag. 5 di 9 Con delibera n° 69 del 31/12/2014 (doc. 2 ric.), l assegnava Controparte_1
dal 1/1/2015 la mansione di Responsabile di Coordinamento del Parte_1
Servizio di Assistenza Domiciliare" (SAD) per i comuni di Castelnovo ne' Monti,
Vetto, Casina e Carpineti ( doc 35 res.) e tale ruolo è stato ricoperto fino al
31/5/2018.
Alla ricorrente non spettano differenze retributive per tale incarico.
Sul punto sono condivisibili le difese della resistente secondo cui il posto di responsabile del SAD è di categoria C.1.
Dalla dotazione organica dell' Ente risulta che il Responsabile di servizio socio assistenziale appartiene alla categoria C.1.
La deliberazione del 3/12/2014 n. 69 (doc.3 res.) fa riferimento al Responsabile SAD cat. C.
1. e ugualmente quella del 19/5/2016 n. 22 (doc.6 res.) .
Va richiamata anche la determina dirigenziale n. 10 del 24/4/2017 (doc. 7 res).
Si tratta di provvedimenti di macro-organizzazione coerenti con la declaratoria della categoria di appartenenza.
6.È invece fondata la domanda quanto all'attività di Coordinatore del Servizio
[...]
Controparte_3
Nell'anno 2017 a già Coordinatore del servizio di Assistenza Parte_1
domiciliare, venivano assegnate anche le mansioni di Coordinatore della
[...]
(doc. 4 ric). Controparte_3
Le mansioni di Coordinatore della CRA le venivano poi formalmente assegnate per l'anno 2018 con delibera n° 35 del 7/12/2017 (doc. 9 res.), per l'anno 2019 con delibera n° 3 del 4/1/2019(doc. 12 res.) e per l'anno 2020 con delibera del 5/2/ 2020
(doc. 8 ric.).
Si tratta pacificamente di mansioni proprie dell' inquadramento D 1.
Pag. 6 di 9 Secondo la resistente non spetta a la maggiore retribuzione per Parte_1
mansioni superiori in quanto la stessa ha già percepito il compenso con il piano di razionalizzazione triennale approvato con la delibera 39 del 23/12/2017 per una somma annua di € 6.219,58 corrispondente ad € 452,60 mensili.
Parte ricorrente ha invece, correttamente, allegato che la somma di € 452,60 mensile
è stata prevista come premio di Produttività - Incentivo Piano di Razionalizzazione, come prevedeva la delibera 39 del 23/12/2017 per gli anni 2018 e 2019, come premio una tantum eventuale e variabile .
Si tratta quindi di voce delle retribuzione di natura variabile che non può sostituire quanto effettivamente dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori.
Per il periodo 1/1/2018 alla cessazione dell'incarico nel giugno 2020, spetta alla ricorrente il trattamento retributivo corrispondente al livello D 1 e questo anche con riguardo al periodo di ferie di cui la ricorrente ha usufruito quanto era ancora
Coordinatrice della CRA.
Per tali compensi maturati dal 2018 non è decorso il termine prescrizionale.
7. , per l'anno 2017 doveva inoltre ricevere a titolo di premio ex art. 16 Parte_1
co. 5 DL n° 98/2011 la somma di € 6.219,58 di cui le è stato pagato solo l'acconto di
€ 355,80 liquidato sulla busta paga di aprile 2018 (doc.5 ric):
La delibera ASP 39/2017 (doc. 4 ric ) ha approvato il piano di razionalizzazione triennale della spesa per gli anni 2017 - 2018 - 2019.
Nell'allegato della delibera si dava atto che il coordinatore del servizio di assistenza domiciliare, ossia aveva assunto una polifunzionalità occupandosi nel Parte_1
contempo anche del coordinamento della congiuntamente Controparte_2
allo svolgimento di alcune mansioni amministrative e che , essendo stato generati dei risparmi, andava riconosciuto a per l'anno 2017 un salario a accessorio Parte_1
di € 6.219,58 .
Pag. 7 di 9 Il saldo dell'anno 2017 del salario accessorio spettante alla ricorrente è pari ad €
5.883,73..
Il termine prescrizionale è stato interrotto con comunicazione del difensore del
3/5/2021 ( doc. 15 ric.). Contr Va osservato che il risparmio ottenuto dall' per la concentrazione degli incarichi in capo a permane anche con il pagamento delle differenze spettanti Parte_1
per le mansioni superiori per l'incarico di responsabile della CRA.
8.Va accolta la domanda di rimborso delle spese di trasferta/missione sostenute nell'anno 2019.
Va richiamato il CCNL Enti Locali 21/5/2018 lavoro punto 1.6 del (doc. 47 ric) prevede che al trattamento di trasferta si applichi l'art. 41 del CCNL 14 settembre
2000 (doc. 48).
La Corte Costituzionale ha dichiarato, quanto alla previsione dell'art 1 commi . 214-
2016 L 266 /2005 che è costituzionalmente illegittima la soppressione dell'indennità di missione per il personale appartenente alle regioni e gli enti locali perché in contrasto con l'art. 117 co. 3 e 119 Cost.. Contr L' ha rimborsato alla ricorrente le trasferte effettuate nell'anno 2018 (doc. 44) e , coerentemente, la ricorrente ha chiesto il rimborso anche per quelle del 2019. Contr Complessivamente le spese da rimborsare alla ricorrente da parte dell ammontano ad € 625,97 come da riepilogo allegato al ricorso (doc. 34 ric.).
9.Le spese , liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M
Nella causa n. 387/2022 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Condanna Controparte_1
a pagare a le differenze retributive fra quanto
[...] Parte_1
spettante per l'inquadramento della categoria D1 relativa alle mansioni di
Pag. 8 di 9 Coordinatore della e l'inquadramento nella categoria Controparte_3
C, per gli anni 2018-2019 e fino al giugno 2020; euro 5.883,78 a titolo di salario accessorio per l'anno 2017; euro 625,97 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna Controparte_1
a rimborsare alla ricorrente le spese di causa che liquida in euro
[...]
118,50 per esborsi e euro 5.000,00 per spese di causa
Fissa il termine di per il deposito della sentenza di gg 60.
Reggio Emilia così deciso il 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amedeo Rivi e Fabiana Grazioli del
Foro di Reggio Emilia
RI contro
Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Marcello Mendogni del Foro di Parma
Resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “• accertare che la RI - inquadramento C 1 Parte_1
– ha svolto dal 1° gennaio 2015 al 18 giugno 2020 mansioni del superiore inquadramento D 1;
• accertare che la RI , nonostante lo svolgimento delle Parte_1
mansioni superiori, ha sempre ricevuto una retribuzione tabellare Commisurata alla qualifica di C 1; • conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla RI la somma di € 10.011,86 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per le differenze retributive maturate nel periodi dal 1 gennaio 2015 al 18 giugno 2020 per aver svolto mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
• dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alla RI la somma di € 450,00 per la redazione dei conteggi sindacali;
• dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla RI a titolo di saldo del salario accessorio maturato e liquidato nell'anno 2017 la somma di € 5.883,78 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
• dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla RI la somma di € 625,97 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa,
a titolo di rimborso spese di trasferta maturate negli anni 2019 e 2020. somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per la resistente: “1) rigettare il ricorso e tutte le domande proposte in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, o come meglio, e in ogni caso in quanto infondate
e non provate, dichiarando se del caso la compensazione con le maggiori somme
Pag. 2 di 9 percepite dalla ricorrente in quanto Coordinatore della per Controparte_2
gli anni 2018 e 2019;
2) in ogni caso, dichiarare la prescrizione di ogni diritto e pretesa riguardante il periodo del rapporto di lavoro antecedente il 13 giugno 2017, o il periodo che risulterà di legge o del caso;
3) con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo forfettario di legge.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
per fare accertare lo svolgimento di mansioni superiori ed
[...]
ottenere il pagamento delle relative differenze retributive e del rimborso spese. Contr La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell' con inquadramento C 1, ha esposto di essere stata assegnata dal 1/1/2015 alla mansione di “responsabile di coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare” per i comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto, Casina e Carpineti. (delibera n° 69 del 31.12.2014 - doc. 2 ric.)
Successivamente nel 2017 le venivano assegnate anche le mansioni di “coordinatore della (CRA) ed ulteriori mansioni amministrative come da Controparte_2
Contr piano di razionalizzazione della spesa approvato dall con delibera n° 39 del Contr 23.12.2017 (doc. 4 ric.); per il risparmio conseguito, l' riconosceva alla ricorrente per l'anno 2017 un salario accessorio di € 6.219,58, che le veniva corrisposto solo in parte nella busta paga di aprile 2018, nella misura di € 355,80. (doc. 5 ric.); le mansioni sopra descritte, venivano svolte dalla ricorrente fino al febbraio 2020, quando veniva messa in ferie forzate e successivamente riassegnata dal 18/6/2020 alla sua originaria mansione di Responsabile delle Attività Assistenziali (docc. da 10
a 13 ric.).
Pag. 3 di 9 allega, dunque, di aver svolto mansioni superiori inquadrabili nella Parte_1
categoria D1 dal 1/1/ 2015 al 18/6(2020, chiedendo il riconoscimento del trattamento economico stipendiale corrispondente alle prestazioni espletate ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Le differenze retributive richieste sono pari ad € 10.011,86, come da conteggi sindacali redatti dall'ufficio vertenze CISL, più € 450,00 versati al sindacato per l'incombenza. (doc. 43-44 ric.)
La ricorrente ha chiesto inoltre il saldo del salario accessorio per l'anno 2017 ed i rimborsi delle spese sostenute per frequentare corsi di aggiornamento e per trasferte di tipo istituzionale effettuate con la propria auto nel periodo 2019/2020.
2. Si è costituita l Controparte_1
eccependo innanzitutto la prescrizione delle pretese retributive relative al periodo antecedente il 13/06/2017, in quanto il ricorso è stato notificato il 13/06/2022, o comunque per il periodo antecedente il quinquennio decorrente dal momento in cui la pretesa è stata fatta valere ex art. 2948 c.c..
Secondo la resistente:
- quanto allo svolgimento delle mansioni di responsabile del Servizio Assistenza
Domiciliare (SAD), svolte dal 2015 al 2017, le stesse non sono mai state ascritte alla Contr declaratoria della categoria D, in quanto la dotazione organica dell' (sia nel 2011 che nel 2016) prevedeva che il responsabile del SAD fosse della categoria C.1, cioè quella della ricorrente;
non rileva in tal senso che l'incarico di responsabile del SAD fosse svolto, prima della da un dipendente in comando di categoria D.1: non è Pt_1
la categoria di inquadramento che determina la “qualità” del posto, ma il posto è identificato sotto il profilo organizzativo nella dotazione organica;
-quanto alle mansioni di coordinatore della Casa protetta negli anni 2018-2019 e parte del 2020, la ricorrente ha percepito da aprile 2018 a gennaio 2020 € 9.957,20,
Pag. 4 di 9 somma di molto superiore a quanto sarebbe spettato a titolo di differenze retributive;
la pretesa alle differenze retributive fino a giugno 2020 è, poi, priva di presupposti, visto che la ha cessato l'attività di coordinamento il 31.12.2019 e non ha Pt_1
fornito prova di aver svolto mansioni superiori nel periodo successivo;
-quanto alla pretesa del salario accessorio di € 5.883,78 per il 2017, la stessa è del tutto infondata e carente di prova, in quanto la ricorrente è stata nominata
Coordinatore della Casa protetta con una delibera del dicembre 2017 e ha svolto tale incarico fino al dicembre 2019: è evidente che, precedentemente alla nomina, non poteva essere Coordinatore della Casa protetta, anche perché tale mansione era svolta fino al 30.11.2017 dal dott. ed, inoltre, la somma poi corrisposta alla stessa Per_1
a decorrere dall'aprile 2018 non spetta, se non in relazione all'attribuzione dell'incarico di Coordinatore;
- quanto al rimborso spese, tutte le indennità di trasferta in favore dei dipendenti pubblici sono state soppresse dall'art. 1, c. 213 e 215 della L. n. 266/2005 e dall'art. 6, c. 12 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; e peraltro la ricorrente non aveva ricevuto, né da alcuna prova, dell'autorizzazione relativa all'utilizzo del proprio mezzo: circostanza fondamentale per ottenere il rimborso chilometrico.
La convenuta ha preso comunque atto che nel 2018 sono state rimborsate le spese di trasferta per un ammontare di € 826,06 (doc.45 ric); riservandosi di richiederne la restituzione a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione orale.
4. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
5. La ricorrente è dipendente con contratto a tempo indeterminato della
[...]
dal 20/7/1987 con inquadramento C 1 (doc. 1). CP_1
Pag. 5 di 9 Con delibera n° 69 del 31/12/2014 (doc. 2 ric.), l assegnava Controparte_1
dal 1/1/2015 la mansione di Responsabile di Coordinamento del Parte_1
Servizio di Assistenza Domiciliare" (SAD) per i comuni di Castelnovo ne' Monti,
Vetto, Casina e Carpineti ( doc 35 res.) e tale ruolo è stato ricoperto fino al
31/5/2018.
Alla ricorrente non spettano differenze retributive per tale incarico.
Sul punto sono condivisibili le difese della resistente secondo cui il posto di responsabile del SAD è di categoria C.1.
Dalla dotazione organica dell' Ente risulta che il Responsabile di servizio socio assistenziale appartiene alla categoria C.1.
La deliberazione del 3/12/2014 n. 69 (doc.3 res.) fa riferimento al Responsabile SAD cat. C.
1. e ugualmente quella del 19/5/2016 n. 22 (doc.6 res.) .
Va richiamata anche la determina dirigenziale n. 10 del 24/4/2017 (doc. 7 res).
Si tratta di provvedimenti di macro-organizzazione coerenti con la declaratoria della categoria di appartenenza.
6.È invece fondata la domanda quanto all'attività di Coordinatore del Servizio
[...]
Controparte_3
Nell'anno 2017 a già Coordinatore del servizio di Assistenza Parte_1
domiciliare, venivano assegnate anche le mansioni di Coordinatore della
[...]
(doc. 4 ric). Controparte_3
Le mansioni di Coordinatore della CRA le venivano poi formalmente assegnate per l'anno 2018 con delibera n° 35 del 7/12/2017 (doc. 9 res.), per l'anno 2019 con delibera n° 3 del 4/1/2019(doc. 12 res.) e per l'anno 2020 con delibera del 5/2/ 2020
(doc. 8 ric.).
Si tratta pacificamente di mansioni proprie dell' inquadramento D 1.
Pag. 6 di 9 Secondo la resistente non spetta a la maggiore retribuzione per Parte_1
mansioni superiori in quanto la stessa ha già percepito il compenso con il piano di razionalizzazione triennale approvato con la delibera 39 del 23/12/2017 per una somma annua di € 6.219,58 corrispondente ad € 452,60 mensili.
Parte ricorrente ha invece, correttamente, allegato che la somma di € 452,60 mensile
è stata prevista come premio di Produttività - Incentivo Piano di Razionalizzazione, come prevedeva la delibera 39 del 23/12/2017 per gli anni 2018 e 2019, come premio una tantum eventuale e variabile .
Si tratta quindi di voce delle retribuzione di natura variabile che non può sostituire quanto effettivamente dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori.
Per il periodo 1/1/2018 alla cessazione dell'incarico nel giugno 2020, spetta alla ricorrente il trattamento retributivo corrispondente al livello D 1 e questo anche con riguardo al periodo di ferie di cui la ricorrente ha usufruito quanto era ancora
Coordinatrice della CRA.
Per tali compensi maturati dal 2018 non è decorso il termine prescrizionale.
7. , per l'anno 2017 doveva inoltre ricevere a titolo di premio ex art. 16 Parte_1
co. 5 DL n° 98/2011 la somma di € 6.219,58 di cui le è stato pagato solo l'acconto di
€ 355,80 liquidato sulla busta paga di aprile 2018 (doc.5 ric):
La delibera ASP 39/2017 (doc. 4 ric ) ha approvato il piano di razionalizzazione triennale della spesa per gli anni 2017 - 2018 - 2019.
Nell'allegato della delibera si dava atto che il coordinatore del servizio di assistenza domiciliare, ossia aveva assunto una polifunzionalità occupandosi nel Parte_1
contempo anche del coordinamento della congiuntamente Controparte_2
allo svolgimento di alcune mansioni amministrative e che , essendo stato generati dei risparmi, andava riconosciuto a per l'anno 2017 un salario a accessorio Parte_1
di € 6.219,58 .
Pag. 7 di 9 Il saldo dell'anno 2017 del salario accessorio spettante alla ricorrente è pari ad €
5.883,73..
Il termine prescrizionale è stato interrotto con comunicazione del difensore del
3/5/2021 ( doc. 15 ric.). Contr Va osservato che il risparmio ottenuto dall' per la concentrazione degli incarichi in capo a permane anche con il pagamento delle differenze spettanti Parte_1
per le mansioni superiori per l'incarico di responsabile della CRA.
8.Va accolta la domanda di rimborso delle spese di trasferta/missione sostenute nell'anno 2019.
Va richiamato il CCNL Enti Locali 21/5/2018 lavoro punto 1.6 del (doc. 47 ric) prevede che al trattamento di trasferta si applichi l'art. 41 del CCNL 14 settembre
2000 (doc. 48).
La Corte Costituzionale ha dichiarato, quanto alla previsione dell'art 1 commi . 214-
2016 L 266 /2005 che è costituzionalmente illegittima la soppressione dell'indennità di missione per il personale appartenente alle regioni e gli enti locali perché in contrasto con l'art. 117 co. 3 e 119 Cost.. Contr L' ha rimborsato alla ricorrente le trasferte effettuate nell'anno 2018 (doc. 44) e , coerentemente, la ricorrente ha chiesto il rimborso anche per quelle del 2019. Contr Complessivamente le spese da rimborsare alla ricorrente da parte dell ammontano ad € 625,97 come da riepilogo allegato al ricorso (doc. 34 ric.).
9.Le spese , liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M
Nella causa n. 387/2022 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Condanna Controparte_1
a pagare a le differenze retributive fra quanto
[...] Parte_1
spettante per l'inquadramento della categoria D1 relativa alle mansioni di
Pag. 8 di 9 Coordinatore della e l'inquadramento nella categoria Controparte_3
C, per gli anni 2018-2019 e fino al giugno 2020; euro 5.883,78 a titolo di salario accessorio per l'anno 2017; euro 625,97 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna Controparte_1
a rimborsare alla ricorrente le spese di causa che liquida in euro
[...]
118,50 per esborsi e euro 5.000,00 per spese di causa
Fissa il termine di per il deposito della sentenza di gg 60.
Reggio Emilia così deciso il 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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