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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/10/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 3959 DELL'ANNO 2024
FRA
OM AZ
E
IU GE RE
Oggi 28/10/2025 15.28 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, sono comparsi, già dalle ore 10: per parte attrice l'avv. LAURA MANZONI in sostituzione dell'avv. MARCO
BU MARCO per parte convenuta l'avv. GIORGIA PISONI in sostituzione dell'avv. SIMONA
RU e il dottor MATTIA ORLANDI ai fini della pratica forense
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni come da note riassuntive già depositate in atti
Il G.O., dopo discussione, rinvia alla ore 15.15 per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 15.15, il G.O., procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3959/2024 R.G. promossa da:
AZ OM (C.F. con il patrocinio degli C.F._1
avvocati MARCO BU e MASSIMO BU
ATTRICE
contro
:
IU GE RE, (C.F. ) con il C.F._2
patrocinio dell'avv. SIMONA RU
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 2 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 25 giugno 2024, la signora IA ZZ, odierna attrice, conveniva in giudizio la signora UL RI OR, odierna convenuta, formulando le seguenti conclusioni:
“condannare la convenuta UL RI OR a rilasciare l'abitazione di cui è causa, liberandola dai propri effetti personali, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
- condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, della somma mensile di € 680,00, con decorrenza dal mese di aprile 2024 e sino alla data del rilascio dell'immobile, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà liquidata dal Giudice, anche in via equitativa, a titolo di indebita occupazione e/o quale risarcimento del danno causato all'attrice per il mancato godimento dell'immobile di cui è causa;
- condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010, al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- respingere ogni eccezione e domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria delle spese di lite”. Con il sopra citato atto l'attrice precisava di aver acconsentito che l'immobile oggetto di causa, situato a Grassobbio via G. Quarenghi n. 22, rispetto al quale lei stessa era titolare di un diritto di usufrutto con il riconoscimento della nuda proprietà al figlio divenisse residenza della famiglia Persona_1 originariamente composta dalla nuora UL RI OR e dal figlio stesso. Attualmente nell'immobile risiedono questi ultimi e i loro due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti Le esigenze abitative familiari, venivano meno, sempre secondo la tesi di parte attrice, in seguito alla separazione dei coniugi Controparte_1 Con comparsa, depositata in data 4 novembre 2024, si costituiva in giudizio la convenuta, che così concludeva:
“rigettare le domande attoree poiché infondate in punto di diritto per le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di liberazione dell'immobile, per tutte le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, riconoscere alla signora OR UL un congruo termine per il rilascio del bene immobile;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di indennizzo, per tutte le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, contenere gli importi nei limiti rigorosi della prova;
Accertare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc della parte attrice per le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e, conseguentemente, condannare la signora ZZ IA al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della signora UL OR nella misura ritenuta di giustizia e/o liquidata anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. pagina 3 di 5 Secondo la tesi della convenuta, invece, la stessa avrebbe il diritto di permanere nell'abitazione di cui la signora ZZ è proprietaria, essendo stato stipulato un contratto di comodato verbale dall'attrice con il figlio e la nuora, al fine di soddisfare le esigenze abitative dei coniugi e della famiglia e, pertanto, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non si potrebbe porre fine al rapporto di comodato poiché le esigenze abitative sarebbero ancora attuali. Dagli atti e documenti di causa emerge che l'odierna convenuta non era assegnataria della casa coniugale, vale a dire dell'immobile per cui è causa. Risultava documentalmente provato che con ordinanza ex art. 473-bis del 28.12.2023, resa nel giudizio di separazione fra l'odierna convenuta e il signor veniva disposto che non Persona_1 sussistevano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a nessuna delle due parti, con conseguente applicazione delle regole comuni previste dal libro III del codice civile” (doc. 4 di parte attrice) In mancanza della sopra citata assegnazione, l'immobile per cui è causa, anche se concesso in comodato, doveva essere restituito alla comodante, essendo venuto meno lo scopo del comodato stesso (fra le altre Cass. Civ. n.2103/2012) La scelta di far cessare il comodato dipendeva, quindi, dalla volontà della comodante, che poteva manifestarla con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza dover fornire la prova di un urgente e imprevisto bisogno. La mancata assegnazione della casa coniugale e la conseguente applicazione delle regole comuni previste dal libro III del codice civile, legittimano il diritto, in capo alla titolare dell' usufrutto, all'ottenimento del rilascio dell'abitazione da parte della convenuta. Essendo altresì documentalmente provato che la prima richiesta di liberazione dell'immobile veniva comunicata all'odierna convenuta in data 10 gennaio 2024, si ritiene congro assegnare a quest'ultima un termine di circa tre mesi, a decorrere dalla data odierna, per provvedere al rilascio. Per quanto concerne la richiesta di pagamento di indennità di occupazione, invece, il convincimento è che non sussistano i presupposti per l'accoglimento di tale domanda. L'immobile non avrebbe comunque potuto rientrare nella disponibilità dell'attrice, poiché sarebbe stato occupato pacificamente ancora dai signori
L'intenzione dell'attrice, come dalla stessa dichiarato in sede di interpello, assunto in data 18 Per_1 marzo 2025, era quella che la casa rimanesse a suo figlio e ai suoi nipoti, specificando “ sempre in comodato”. Quindi l'immobile non avrebbe potuto nemmeno essere messo a reddito, anche nel caso in cui fosse stato consegnato, da parte della convenuta, alla scadenza richiesta dall'attrice, vista la permanenza degli altri familiari già occupanti lo stesso, nei confronti dei quali, del resto, alcuna domanda veniva svolta con la presente procedura
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
condanna la convenuta a rilasciare l'abitazione di cui è causa, liberandola dai propri effetti personali, fissando per il rilascio stesso la data del 30 gennaio 2026; pagina 4 di 5 condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 6.464,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 2.106,00 per la fase istruttoria e di mediazione, euro 1.453,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 560,38.
Così deciso in data 28 ottobre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA N. 3959 DELL'ANNO 2024
FRA
OM AZ
E
IU GE RE
Oggi 28/10/2025 15.28 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, sono comparsi, già dalle ore 10: per parte attrice l'avv. LAURA MANZONI in sostituzione dell'avv. MARCO
BU MARCO per parte convenuta l'avv. GIORGIA PISONI in sostituzione dell'avv. SIMONA
RU e il dottor MATTIA ORLANDI ai fini della pratica forense
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni come da note riassuntive già depositate in atti
Il G.O., dopo discussione, rinvia alla ore 15.15 per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 15.15, il G.O., procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3959/2024 R.G. promossa da:
AZ OM (C.F. con il patrocinio degli C.F._1
avvocati MARCO BU e MASSIMO BU
ATTRICE
contro
:
IU GE RE, (C.F. ) con il C.F._2
patrocinio dell'avv. SIMONA RU
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 2 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 25 giugno 2024, la signora IA ZZ, odierna attrice, conveniva in giudizio la signora UL RI OR, odierna convenuta, formulando le seguenti conclusioni:
“condannare la convenuta UL RI OR a rilasciare l'abitazione di cui è causa, liberandola dai propri effetti personali, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
- condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, della somma mensile di € 680,00, con decorrenza dal mese di aprile 2024 e sino alla data del rilascio dell'immobile, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà liquidata dal Giudice, anche in via equitativa, a titolo di indebita occupazione e/o quale risarcimento del danno causato all'attrice per il mancato godimento dell'immobile di cui è causa;
- condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010, al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- respingere ogni eccezione e domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria delle spese di lite”. Con il sopra citato atto l'attrice precisava di aver acconsentito che l'immobile oggetto di causa, situato a Grassobbio via G. Quarenghi n. 22, rispetto al quale lei stessa era titolare di un diritto di usufrutto con il riconoscimento della nuda proprietà al figlio divenisse residenza della famiglia Persona_1 originariamente composta dalla nuora UL RI OR e dal figlio stesso. Attualmente nell'immobile risiedono questi ultimi e i loro due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti Le esigenze abitative familiari, venivano meno, sempre secondo la tesi di parte attrice, in seguito alla separazione dei coniugi Controparte_1 Con comparsa, depositata in data 4 novembre 2024, si costituiva in giudizio la convenuta, che così concludeva:
“rigettare le domande attoree poiché infondate in punto di diritto per le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di liberazione dell'immobile, per tutte le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, riconoscere alla signora OR UL un congruo termine per il rilascio del bene immobile;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di indennizzo, per tutte le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, contenere gli importi nei limiti rigorosi della prova;
Accertare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc della parte attrice per le ragioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e, conseguentemente, condannare la signora ZZ IA al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della signora UL OR nella misura ritenuta di giustizia e/o liquidata anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. pagina 3 di 5 Secondo la tesi della convenuta, invece, la stessa avrebbe il diritto di permanere nell'abitazione di cui la signora ZZ è proprietaria, essendo stato stipulato un contratto di comodato verbale dall'attrice con il figlio e la nuora, al fine di soddisfare le esigenze abitative dei coniugi e della famiglia e, pertanto, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non si potrebbe porre fine al rapporto di comodato poiché le esigenze abitative sarebbero ancora attuali. Dagli atti e documenti di causa emerge che l'odierna convenuta non era assegnataria della casa coniugale, vale a dire dell'immobile per cui è causa. Risultava documentalmente provato che con ordinanza ex art. 473-bis del 28.12.2023, resa nel giudizio di separazione fra l'odierna convenuta e il signor veniva disposto che non Persona_1 sussistevano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a nessuna delle due parti, con conseguente applicazione delle regole comuni previste dal libro III del codice civile” (doc. 4 di parte attrice) In mancanza della sopra citata assegnazione, l'immobile per cui è causa, anche se concesso in comodato, doveva essere restituito alla comodante, essendo venuto meno lo scopo del comodato stesso (fra le altre Cass. Civ. n.2103/2012) La scelta di far cessare il comodato dipendeva, quindi, dalla volontà della comodante, che poteva manifestarla con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza dover fornire la prova di un urgente e imprevisto bisogno. La mancata assegnazione della casa coniugale e la conseguente applicazione delle regole comuni previste dal libro III del codice civile, legittimano il diritto, in capo alla titolare dell' usufrutto, all'ottenimento del rilascio dell'abitazione da parte della convenuta. Essendo altresì documentalmente provato che la prima richiesta di liberazione dell'immobile veniva comunicata all'odierna convenuta in data 10 gennaio 2024, si ritiene congro assegnare a quest'ultima un termine di circa tre mesi, a decorrere dalla data odierna, per provvedere al rilascio. Per quanto concerne la richiesta di pagamento di indennità di occupazione, invece, il convincimento è che non sussistano i presupposti per l'accoglimento di tale domanda. L'immobile non avrebbe comunque potuto rientrare nella disponibilità dell'attrice, poiché sarebbe stato occupato pacificamente ancora dai signori
L'intenzione dell'attrice, come dalla stessa dichiarato in sede di interpello, assunto in data 18 Per_1 marzo 2025, era quella che la casa rimanesse a suo figlio e ai suoi nipoti, specificando “ sempre in comodato”. Quindi l'immobile non avrebbe potuto nemmeno essere messo a reddito, anche nel caso in cui fosse stato consegnato, da parte della convenuta, alla scadenza richiesta dall'attrice, vista la permanenza degli altri familiari già occupanti lo stesso, nei confronti dei quali, del resto, alcuna domanda veniva svolta con la presente procedura
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
condanna la convenuta a rilasciare l'abitazione di cui è causa, liberandola dai propri effetti personali, fissando per il rilascio stesso la data del 30 gennaio 2026; pagina 4 di 5 condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 6.464,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 2.106,00 per la fase istruttoria e di mediazione, euro 1.453,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 560,38.
Così deciso in data 28 ottobre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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