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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Franco Petrolati Presidente
dr. Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore dr. Assunta Marini Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, assunta in decisione all'udienza del 27.11.2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), già P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio 32, presso lo studio dell'avv. Mara Curti (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._1 per procura in calce all'atto di appello
– APPELLANTE –
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
pagina 1 di 13 elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 114, presso lo studio dell'avv. Luigi Parenti ( ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– APPELLATA
–
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 21723/2018 resa in data 12.11.2018 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data 15.11.2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, in data 13.12.2018,
[...]
(di seguito, brevemente ha Parte_1 Pt_3 proposto appello avverso la sentenza n. 21723/2018, pubblicata in data 12.11.2018, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 50722/2014 promosso da nei confronti della Controparte_1 medesima appellante.
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 23.7.2014 la Controparte_1 premesso di avere avuto per oltre venti anni il possesso pieno ed esclusivo dell'area cortilizia recintata che al catasto ricade in parte nella particella 60 e in parte nella particella 198, nonché il corridoio di accesso alle porzioni immobiliari accatastate con i nn. 183 e 184 pure ricadente nella particella n.60, tutti rientranti nel foglio 817 del NCEU del comune di Roma, ha convocato in giudizio la proprietaria per sentire dichiarare Controparte_2
l'acquisto per usucapione dei terreni. Si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità della domanda perché non Controparte_2 idonea a individuare le aree oggetto di usucapione, in quanto indicate in modo eccessivamente generico;
nonché eccependo la non acquisibilità per usucapione dei terreni in quanto beni destinati a pubblico servizio rientranti nella previsione dell'art. 15 comma 2 della legge n.210 del 1985; ha altresì contestato nel merito Parte la mancanza di un possesso esclusivo a favore dell'attrice, avendo anche la utilizzato i terreni, e la mancata decorrenza del termine ventennale”.
All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“1) Accerta e dichiara che la ha acquistato per usucapione nei Controparte_1 confronti della le seguenti aree: A) la zona Controparte_2 cortilizia recintata adibita a parcheggio e carico e scarico e deposito delle merci facente parte della particella 60 foglio 817; B) il corridoio di accesso ai capannoni di proprietà della ricadenti sulle particelle 183 e 184, CP_1 pagina 2 di 13 che corre nella particella 60 foglio 817; C) la particella n.198 del foglio 817, pure compresa nell'area cortilizia sopra ricordata;
per l'effetto ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenza del Territorio) del Comune di Roma, previa esatta individuazione della estensione e dei confini delle aree usucapite sopra descritte, sulla mappa di zona, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità; 2) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che Pt_3 liquida in €. 200,00 per spese vive ed €.5.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.”.
Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“Va rigettata l'eccezione preliminare di di inammissibilità della Pt_3 domanda attrice, in quanto i beni oggetto della richiesta di usucapione sono sufficientemente individuati sia tramite precisi riferimenti esistenti sui luoghi (ad esempio indicando che la porzione di terreno rivendicata consiste in un'area recintata, ovvero adibita a parcheggio veicoli, ovvero trattarsi di un corridoio di accesso ai capannoni), sia perché l'attore ha prodotto nei termini fotografie aeree e planimetrie idonee a meglio identificate i beni controversi. I beni oggetto del giudizio sono poi esattamente indicati sin dall'atto di citazione con riferimento alla loro posizione e alla funzione cui sono in concreto adibiti, per cui non è corretta l'ulteriore eccezione di parte convenuta che nel corso del giudizio le aree controverse sarebbero state diversamente individuate. L'obiezione che le modalità di descrizione dei terreni siano tali da non rendere trascrivibile la sentenza non attiene, poi, alla certezza del giudizio, dato che i terreni invocati possono ben essere descritti nella sola loro conformazione fisica (ad esempio con riferimento a un'area recintata), senza che sia necessario individuarli in metri quadrati o con riferimenti fisici e catastali maggiormente precisi. Questa problematica, ovvero l'idoneità della sentenza ad essere trascritta nei Registri Immobiliari, sarà meglio trattata nel prosieguo. Del pari infondata è l'eccezione di parte convenuta che i terreni controversi siano compresi nel demanio pubblico ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 826 c.c. per i quali rientrano nel demanio pubblico le strade ferrate e le loro pertinenze;
ovvero che si tratti di immobili destinati a pubblico servizio i quali non possano essere distolti da tale funzione senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario come previsto dall'art. 15 cpv della legge n.210 del 1985. Infatti in nessun modo la ha provato che Pt_3
i beni controversi rientrino in alcuna di queste categorie o abbiano comunque caratteristiche che li rendano non usucapibili. In particolare la convenuta ha indicato che tali beni "potrebbero" essere compresi in futuri piani di sviluppo della rete ferroviaria e dei connessi servizi, ma non ha indicato né provato che lo siano attualmente ovvero che lo siano stati nel periodo pregresso necessario per Parte l'usucapione. Al contrario, lo stesso art.15 della legge n.210 invocato dalla precisa che i beni di proprietà dell'Ente, se non sono asserviti o comunque destinati a pubblico servizio, sono liberamente disponibili da parte dell'Ente, quindi anche suscettibili di usucapione (si veda, per l'affermazione della pagina 3 di 13 sottoposizione di simili aree a un regime civilistico ordinario, Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2006 n.4269). Nel merito, i documenti acquisiti e i testi escussi Tes_1
e hanno confermato che l'attrice ha avuto il possesso
[...] Testimone_2 pieno, pubblico ed esclusivo dei beni sin dall'epoca dell'acquisto dei terreni della zona nel luglio 1994, tra l'altro ricevendo dalla parte venditrice il possesso anche delle aree oggetto del presente giudizio, in quanto la venditrice aveva già compreso tali beni nelle aree di suo esclusivo uso senza incontrare contestazioni. In particolare, l'area cortilizia avente accesso da via del Porto Fluviale 32 e da via della Concia 1/B era stata ricevuta dalla FA PA (ora ) Controparte_1 già recintata e annessa agli immobili acquistati nel 1994; come anche confermato dalle fotografie aeree depositate in atti che mostrano l'esistenza della recinzione nel 1981, epoca in cui questa area già era separata dal restante terreno della
Sempre dalle fotografie risulta che tale area già prima dell'acquisto Pt_3 dell'attrice era adibita a parcheggio ed a zona di carico e scarico e deposito delle merci, funzione mantenuta tuttora. L'attrice ha anche provato in atti di avere eseguito costanti opere di manutenzione, quali il rifacimento dei piazzali asfaltati e il ripristino della rete di recinzione danneggiata da eventi atmosferici. Analoghe attività sono state svolte dall'attrice con riguardo alla rampa di accesso ai capannoni, capannoni che sorgono nelle particelle nn.183 e 184, per la quale rampa la ha anche provveduto al rifacimento della pensilina Controparte_1 di copertura del corridoio di accesso agli immobili, nonché alla sua parziale controsoffittatura e illuminazione. La teste , sentita all'udienza del Tes_1
26.11.2015, già dipendente della che svolgeva attività analoga alla CP_3
e ha condotto in locazione vari locali esistenti nell'area oggi CP_1 controversa, ha dichiarato che già dal 1986 l'area cortilizia era in uso esclusivo a favore delle danti causa della , la quale ultima ha poi Controparte_1 proseguito tale possesso. Il teste escusso all'udienza del 3.5.3016, Tes_2 dipendente della che ben conosce i luoghi, in quanto sia la CP_4 [...]
che i precedenti danti causa e possessori le hanno affidato lavori di CP_1 manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area- ha pure confermato la disponibilità piena ed esclusiva di tutte le zone oggetto di causa, secondo le modalità descritte dall'attrice. Risultano quindi possedute pacificamente dall'attrice a partire dal luglio 1994, e ancora prima dai suoi danti causa, le aree sopra ricordate e che si riepilogano. La zona cortilizia recintata adibita a parcheggio e carico e scarico e deposito delle merci, facente parte della particella 60 foglio 817 di proprietà della .Il corridoio di accesso ai capannoni di Pt_3 proprietà della ricadenti sulle particelle 183 e 184, le quali CP_1 risulterebbero intercluse nella particella 60 foglio 817 e alle quali si è sempre acceduto tramite questa via di accesso. La zona della particella n.198 del foglio 817, pure compresa nell'area cortilizia, sempre di proprietà di . La Pt_3 convenuta indica, quale unico atto di contestazione dell'altrui possesso, una lettera raccomandata del 20.6.2014 che contestava una realizzazione abusiva di un manufatto sull'area cortilizia. Tuttavia pacifica giurisprudenza ritiene che per interrompere l'altrui possesso ad usucapionem non sia sufficiente una semplice pagina 4 di 13 contestazione scritta, occorrendo atti finalizzati all'effettivo recupero del bene e alla interruzione dell'altrui possesso, oppure un'iniziativa giudiziaria (vedi Cass. Sez.II 6 maggio 2014 n.9682), mentre la ricordata lettera non risponde a tali requisiti e non può quindi valere come atto interruttivo. In ogni caso la dedotta contestazione sarebbe intervenuta dopo il maturare del termine ventennale, avendo l'attrice unito il suo possesso a quello dei danti causa risalente ad alcuni anni prima. Sussistono quindi tutti gli elementi previsti dall'art. 1158 c.c., essendo stato esercitato un possesso pubblico, pacifico, ininterrotto, esclusivo e uti dominus per oltre venti anni. Ne consegue l'avvenuta usucapione delle aree controverse. L'identificazione delle aree usucapite come svolta in atti è idonea a individuare con esattezza le aree stesse, ma non a consentire la loro trascrizione, allo stato degli atti, non essendo stata svolta una precisa identificazione catastale delle singole porzioni usucapite, come poteva essere fatto tramite un'esatta misurazione delle aree e il riporto dei loro contorni sulla mappa. Per cui l'ordine di trascrizione della sentenza non può che essere subordinato alla esatta individuazione dei confini e delle misure delle aree usucapite”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i motivi che Pt_3 verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, denegata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 21723/2018 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 12.11.2018 e notificata il 15.11.2018, nonché in accoglimento dei motivi di gravame: 1) - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o comunque la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 21723/2018 del 12.11.2018 ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c. per difetto dei presupposti necessari a produrre l'effetto di certezza giuridica e dei requisiti formali per raggiungere il suo scopo proprio di giudicato, adottando ogni conseguente statuizione;
2) - in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare la nullità della domanda introduttiva del giudizio introdotta dalla per Controparte_1 indeterminatezza e/o assoluta incertezza del requisito n. 3 dell'art. 163 c.p.c., comma 3, e/0, comunque, la sua inammissibilità per inusucapibilità delle porzioni immobiliari oggetto di causa per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa;
3) sempre nel merito, comunque rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per tutte le motivazioni ampiamente illustrate nella superiore narrativa “.
Si è costituito l'appellato , con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 17 aprile 2019, che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 5 di 13 “chiede il rigetto integrale del gravame proposto dalla Controparte_2 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”.
All'udienza del 27 novembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Passando all'esame del merito, il primo ed il secondo motivo di gravame, rubricati rispettivamente: “1) Inesistenza e/o nullità della sentenza per difetto dei presupposti necessari a produrre l'effetto di certezza giuridica ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c.”;
“2) Illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in relazione al Parte_ rigetto dell'eccezione sollevata da di nullità/inammissibilità della domanda introdotta dalla per carenza del requisito n. 3 CP_1 dell'art. 163 c.p.c.”, in quanto attinenti a questioni di tra loro strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
L'appellante lamenta che le aree oggetto di usucapione non sarebbero state adeguatamente individuate nella loro consistenza e nei confini in quanto sarebbero porzioni di particelle non oggetto di frazionamento.
Deduce che il dispositivo della sentenza non indicherebbe il comune nel quale ricadrebbero i beni e la tipologia del Catasto.
La sentenza, inoltre, non indicherebbe l'estensione e la consistenza delle aree usucapite;
né la parte appellata avrebbe fornito una loro misurazione (risultando individuata l'area solo con riferimento alla piantina allegata sub 4 ca.). In definitiva la domanda sarebbe nulla e/o inammissibile in quanto i beni sarebbero risultati indeterminati/indeterminabili e/o incerti.
I motivi sono infondati e non possono essere accolti.
E' necessario premettere, in termini di principi generali di diritto, che la Cassazione ha chiarito che: “L'omessa menzione dei dati catastali nel dispositivo o nella motivazione di una sentenza, con la quale venga accertata l'intervenuta usucapione di un immobile, non si risolve in un vizio della pronuncia per indeterminatezza dell'oggetto, ove l'individuazione e la consistenza del bene risultino certe sulla base degli elementi da essa risultanti” e ancora che:
“costituendo la trascrizione della sentenza, ai sensi dell'art. 2651, c.c., un obbligo del conservatore e dovendo la formalità essere pertanto da lui eseguita anche senza ordine del giudice, deve escludersi che il capo della sentenza contenente un tale ordine abbia tra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, essendo diversamente tutelato il diritto alla trascrizione in caso di rifiuto del conservatore dalla procedura prevista dagli artt. 2674, c.c, 113 bis, disp. att. c.c., e 745, c.p.c., o da un ordinario giudizio contenzioso nel quale il conservatore sia parte. Ciò osservato, va aggiunto che, pagina 6 di 13 come risulta dal richiamo contenuto negli artt. 2659 e 2660, c.c, alle indicazioni richieste dall'art. 2826, c.c, e dai limiti posti dall'art. 2674, c.c, al potere del conservatore di rifiutare gli atti del proprio ufficio, l'obbligo di specificazione dei dati di identificazione catastale non è riferito all'atto da trascrivere, relativamente al quale è condizione necessaria e sufficiente l'esistenza nel titolo dei requisiti stabiliti, nel caso di specie, dall'art. 2657, c.c, ma alla nota di trascrizione, alla quale è attribuito la peculiare funzione di consentire l'inequivoca individuazione, oltre che del titolo trascritto, anche dei suoi estremi soggettivi ed oggettivi. Per realizzare tale funzione, la nota, che è atto di parte e la responsabilità ed il rischio della cui compilazione gravano esclusivamente sul soggetto che l'ha compilata e su quello interessato all'attuazione della pubblicità, può e deve integrare eventuali insufficienze dell'atto da trascrivere” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 11/08/2005).
Nella fattispecie, il dispositivo della sentenza che ha accertato e dichiarato l'usucapione dei beni oggetto della domanda di si raccorda CP_1 CP_1 perfettamente con le motivazioni logiche contenute nella sentenza impugnata e con le risultanze probatorie che hanno inequivocabilmente individuato quali sono i beni oggetto della domanda di usucapione, ossia:
- la zona cortilizia recintata adibita a parcheggio e carico e scarico e deposito delle merci facente parte della particella 60 foglio 817;
-il corridoio di accesso ai capannoni di proprietà della ricadenti CP_1 sulle particelle 183 e 184, che corre nella particella 60 foglio 817;
-la particella n.198 del foglio 817, pure compresa nell'area cortilizia, ed è fatto incontestabile che i beni immobili si trovino tutti nel comune di Roma.
L'appellante deduce che la parte attrice in primo grado avrebbe introdotto una domanda nuova individuando le tre aree oggetto della domanda di usucapione solo con il deposito delle memorie 183 6° comma c.p.c., sulle quali aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio.
La censura è infondata e non coglie nel segno atteso che, la precisazione della domanda dell'attore -secondo il rito ed i termini perentori concessi ex art. 183 6° comma del c.p.c.- doveva e deve ritenersi consentita in ragione della identità della causa petendi e del petitum -domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione- in funzione dei titoli posseduti dalla e dei suoi Controparte_1 legittimi danti causa prodotti in giudizio sui quali non c'è stata specifica contestazione da parte di Parte_3
In tema di compravendita immobiliare, la Cassazione ha chiarito il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali (aventi finalità di carattere tributario di natura sussidiaria) non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo.
pagina 7 di 13 Nella fattispecie, i beni oggetto della domanda di usucapione di Controparte_1 sono stati correttamente individuati ed hanno trovato sufficiente ed
[...] adeguato riscontro dal raffronto dei diversi documenti prodotti in giudizio (v. atti di acquisto risalenti al 1994 ed atti di acquisto dei precedenti danti causa succedutisi nel tempo), foto, foto aeree, mappe -documenti non disconosciuti dall'appellante- e dall'esito della prova per testi ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
In particolare, i testi escussa all'udienza del 26.11.2015 e Testimone_1 [...]
escusso all'udienza del 3.5.2016 hanno riferito chiaramente del Tes_2 possesso continuo ed ininterrotto nel tempo dei beni “uti dominus” da parte della appellata sin dal mese di luglio del 1994. Inolre, già dal 1986 l'area cortilizia era in uso esclusivo a favore delle danti causa della Sui fatti Controparte_1 riferiti dai testi parte appellante non ha opposto contestazioni né ha fornito prova contraria. Non ha nemmeno prodotto la prova di aver validamente interrotto nel corso del tempo l'utilizzo continuo, pubblico, pacifico ed esclusivo dei beni “uti dominus”, sia da parte della che dei suoi Controparte_1 legittimi danti causa.
Né è stata esperita da parte di alcuna azione giudiziaria volta a tutelare il Pt_3 diritto alla manutenzione nel possesso dei beni che non poteva ritenersi violento né clandestino.
Le risultanze probatorie, delle quali il tribunale di prime cure ha dato ampia ed argomentata esposizione e valutazione logico giuridica nei motivi della sentenza impugnata e, quindi, nel suo dispositivo debbono ritenersi esenti da censura.
I motivi di appello sono, pertanto, infondati.
Con il terzo motivo di appello rubricato “3) Erronea applicazione di norme di diritto (artt. 822 - 826 c.c., art. 15 della legge n. 210/1985 e art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753) ed erronea/illogica o comunque omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del decidere in relazione all'inusucapibilità delle aree in quanto beni "strumentali all'esercizio ferroviario”, l'appellante lamenta che il tribunale di prime cure non avrebbe considerato l'ubicazione e la natura strumentale all'esercizio ferroviario dell'area oggetto della domanda di usucapione.
I documenti prodotti nel giudizio di primo grado (piantine, fotografie, planimetria e la vista satellitare) avrebbero evidenziato la presenza dei binari ferroviari a nord Parte dei due magazzini ed i tronchini di servizio occupati dai carrelli di a distanza non superiore ai 10 metri dai capannoni.
Il tribunale di prime cure non avrebbe considerato, pertanto, la non usucapibilità dell'area che sarebbe stata confermata dalla teste la quale avrebbe riferito Tes_1
pagina 8 di 13 che sicuramente fino al 1995, e forse anche dopo, sull'area in questione correva un binario ferroviario che era in uso.
Lamenta che:
- le aree sarebbero rientrate nella c.d. fascia di rispetto ferroviario e, pertanto, non avrebbero potuto essere usucapite in quanto dovevano considerarsi pertinenze della linea ferroviaria;
- la restante ed adiacente area ferroviaria -costituita dalla residua particella 60- sarebbe stata utilizzata quale deposito a cielo aperto per cui la recinzione ne avrebbe impedito l'utilizzo nel corso degli anni;
- l'area sarebbe stata ricompresa nel Piano di Assetto, attuazione dell'accordo di programma -firmato in data 8.3.2000- per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle Aree Ferroviarie della stazione Ostiense-Trastevere-Porto Fluviale e Quattro Venti.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare non provata -sia nel periodo attuale che pregresso- la destinazione delle aree ai piani di sviluppo della rete ferroviaria e dei connessi servizi e la produzione del verbale di intesa del 24.7.2018 -nel giudizio di appello- confermerebbe l'avvio per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse.
Deduce che il carattere strumentale dell'area e la sua appartenenza al patrimonio demaniale indisponibile non sarebbero venuti meno a seguito della trasformazione dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. (società di diritto privato) e sarebbe stato, pertanto, necessario il consenso di Pt_3 per la sottrazione del bene alla sua destinazione allo svolgimento del pubblico
[...] servizio secondo l'art. 15 della Legge 210/1985.
Il motivo di appello è infondato ed assorbito con il rigetto del primo e del secondo motivo mancando una prova, sia pregressa che attuale, circa l'utilizzo e la strumentalità dei beni all'esercizio ferroviario.
Nemmeno la nuova documentazione- peraltro inammissibile ex art. 345 c.p.c.- Parte prodotta da riguardo le intese con (che avrebbero dovuto Parte_4 attuarsi entro il 2018) può essere ritenuta rilevante in mancanza di una precisa e idonea prova della individuazione e della strumentalità dei beni all'esercizio ferroviario e della loro effettiva ed attuale destinazione a pubblico servizio.
Si deve ribadire il principio enunciato dalla Cassazione (v. Cassazione, SS.UU.4269/2006): “Va peraltro rilevato che, come questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare, già in epoca precedente la trasformazione in Ente Ferrovie dello Stato la demanialità delle strade ferrate disposta dall'art. 822 c.c., comma 2, andava intesa come non comprensiva dei beni che non costituissero pertinenze di esse, in quanto aventi autonoma destinazione economica, e quindi pagina 9 di 13 da ricondurre nell'ambito dei beni patrimoniali disponibili, suscettibili in quanto tali di formare oggetto di rapporti privatistici (v. sul punto Cass. 1996 n. 8406).
Nella fattispecie in esame è stato accertato che:
-la zona cortilizia recintata, facente parte della particella 60 foglio 817 di proprietà della adibita a parcheggio e carico e scarico e deposito delle merci;
Pt_3
-il corridoio di accesso ai capannoni di proprietà della -ricadenti CP_1 sulle particelle 183 e 184 intercluse nella particella 60 foglio 817- e la zona della particella n.198 del foglio 817, pure compresa nell'area cortilizia di proprietà di
, sono state tutte utilizzate continuativamente ed ininterrottamente nel Pt_3 corso del tempo utile a maturare l'usucapione e che, pertanto, detti beni non potevano considerarsi affatto strumentali all'uso ferroviario ed asserviti a pubblica utilità.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato.
Con il quarto motivo di appello rubricato “4) Erroneità della sentenza e travisamento delle risultanze delle prove assunte in primo grado in ordine alla prova del possesso ad usucapionem da parte della , CP_1
l'appellante lamenta l'errore del Tribunale che avrebbe ritenuto provato il possesso “uti dominus” ultraventennale, pubblico, pacifico e ininterrotto da parte dell'appellato e dei suoi danti causa.
Deduce l'erroneità della sentenza per aver considerato, ai fini del possesso ultraventennale utile e la recinzione delle aree, la posizione della dante causa
[...]
Controparte_5
Assume che il comportamento e l'utilizzo dell'area - quale area di transito e parcheggio dei dipendenti - non avrebbe potuto configurarsi quale signoria di fatto ed inequivoca sul bene. La realizzazione della recinzione e della tettoia sarebbero state incompatibili con il diritto di proprietà altrui, contestata con lettera raccomandata del 20.6.2014. La comunicazione di del 20.4.2014 Pt_3 avrebbe infine dovuto ritenersi tempestiva rispetto al maturare del possesso ultraventennale, coincidente con la data di acquisto dei due capannoni, per cui il tribunale di prime cure avrebbe travisato il contenuto di tale atto che avrebbe dovuto ritenersi idoneo ad interrompere il decorso del ventennio utile all'usucapione.
Il motivo è infondaato.
Giova, in proposito, rammentare il principio sancito dalla Suprema Corte per cui:
“il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento pagina 10 di 13 del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.” (Cass. Ord. n. 1796/2022). In ordine alla prova, la Cassazione ha chiarito che: “il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicchè, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove documentali;
-la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, n. 16467; Cass. Civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511); - in particolare, la prova degli estremi integrativi di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione delle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (…)” (Cassazione Civile n.2977.2019). Ed ancora: “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (Cass. 2923/1969; Cass. 3342/1977; Cass. 2326/1981; Cass. 14145/2004; Cass. 2977/2019). Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia (Cass. 266/1976; Cass. 1137/1973; Cass. 1607/1972; Cass. 2784/1970; Cass. 650/1966). L'ammissione di una prova testimoniale non può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo, per l'inverosimiglianza del fatto che si intende provare o per una pretesa inidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso (Cass. 5313/1998; Cass. 9640/1999; Cass. 7146/2004). (Cassazione Civile, n.20884.2023).
La valutazione delle prove (siano esse di natura documentale che di formazione processuale, quale è la prova per testi) si attiene dunque al principio del libero convincimento del giudice, incensurabile in sede di legittimità.
Orbene, nella fattispecie risulta agli atti che il Giudice di prime cure ha valutato complessivamente tutta la documentazione prodotta dalla parte attrice ritenuta idonea ad identificare i beni oggetto della domanda di usucapione ( in particolare, gli atti di provenienza, le foto, le fotografie aeree, le mappe planimetriche, le pagina 11 di 13 visure catastali). Il Tribunale, inoltre, ha ammesso la prova testimoniale sui capitoli di prova da 1 a 22 articolati dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., ritenendola rilevante e ammissibile ai fini dell'accertamento dei fatti dedotti in giudizio, rigettando, di converso, le prove per testi dedotte da Pt_3 in quanto ritenute inammissibili (ordinanza del 15.6.2015).
[...]
I testi indicati e escussi rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 26 novembre 2015 e del 3 maggio 2016, hanno confermato il possesso continuato ed ininterrotto nel tempo e la volontà di possedere le aree in via esclusiva “uti dominus” da parte della (antecedentemente Controparte_1
e dei suoi legittimi dante causa (circostanza che deve ritenersi Controparte_6 riscontrata anche dalla sequela degli atti di acquisto succedutisi nel corso del tempo).
Questa Corte condivide l'accertamento qualificato del possesso ultraventennale dei beni - in quanto pubblico, pacifico ininterrotto ed esclusivo - e la valutazione delle prove ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione dei beni, ed è lo stesso Tribunale a darne ampia ed idonea argomentazione logico giuridica nelle motivazioni della sentenza impugnata (pag.2,3), donde l'infondatezza della censura dell'appellante.
Su quanto riferito dai testi, la difesa della peraltro, nulla ha eccepito né CP_7 argomentato in senso contrario limitandosi a contestazioni generiche. In conclusione, ritiene questa Corte che siano stati correttamente valutati tutti gli elementi di prova acquisiti nel processo ritenuti necessari all'accertamento dei fatti e all'accoglimento della domanda di usucapione per le condivisibili ragioni esposte nella motivazione della sentenza appellata, che deve ritenersi nel suo ragionamento complessivo pienamente conforme al diritto ed immune da vizi logici e giuridici.
In conclusione, l'appello di deve essere rigettato. Parte_3
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti della Parte_5 [...]
avverso la sentenza n. 21723/2018, del Tribunale Ordinario di Controparte_1
Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_5 di lite, in favore dell'appellata che si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 6.946,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
pagina 12 di 13 3) dichiara l'appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Gianpaolino Dr. Franco Petrolati
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