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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 482 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Parte_1 Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Valeria Grandizio
appellante
E
, con l'Avv. Nicola Papa Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a verbale ispettivo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 20.10.14 titolare dell'omonima azienda agricola, Controparte_1 esponeva:
CP_ a) che a seguito di accertamento ispettivo iniziato il 7.4.14, l' aveva adottato il verbale unico di accertamento e notificazione del 21.5.14 con cui le aveva contestato l'omessa tenuta del libro unico del lavoro e la violazione dell'art. 5, ultimo comma, D. Lgs. n° 375/93 perché, nel presentare la denuncia aziendale del 13.9.12 (non 19.3.12), aveva falsamente dichiarato che il terreno sito in Brognaturo, catastalmente identificato al Foglio 1, Particella 215, era di estensione pari ad Ha 0,82,80 invece di Ha 0,49,80, come risultante da una visura catastale del 4.6.12; b) che quanto alla omessa tenuta del Lul, ella aveva provveduto al pagamento della sanzione di cui al verbale di accertamento, estinguendo l'illecito, mentre, con riferimento all'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. 375/93 aveva proposto, come indicato nel verbale di accertamento, ricorso amministrativo alla Commissione centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati nel rispetto dei termini dell'art. 10 D. Lgs. n° 375/93; c) che il ricorso amministrativo era rimasto privo di riscontro.
2) Contestava la fondatezza dell'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. n° 375/93, nonché il contenuto del verbale ispettivo laddove era stata rideterminato il fabbisogno aziendale annuo dal 2009 al 2013, riducendolo da 102 giornate a 51 giornate, con la conseguenza che il rapporto di lavoro della bracciante , figlia della e formalmente assunta dal 2009 al 2013 per 102 giornate Persona_1 CP_1 CP_ annue, doveva essere ridotto a 51. Il tutto con invito ai competenti uffici ad apportare le corrispondenti variazioni degli elenchi dei braccianti agricoli per la posizione di e al Persona_1 recupero delle indennità di disoccupazione agricola corrisposta per gli anni oggetto di parziale disconoscimento del rapporto di lavoro.
3) Con il ricorso, infine, si chiedeva di ammettere prova orale volta a provare che la figlia Persona_1 aveva effettivamente lavorato alle sue dipendenze dal 2008 al 2013 per 102 giornate annue, mentre si concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità del silenzio-rigetto e di annullare il verbale unico di accertamento e notificazione del 21.5.14 “relativamente alla violazione dell'art. 5 u.c. D.L. 375/1993, con sanzione complessiva pari ad euro 438,05”.
CP_ 4) Nella resistenza dell' che tra l'altro eccepiva il difetto di interesse ad agire da parte della ricorrente il tribunale di Vibo Valentia ha proceduto all'escussione di due testi di parte CP_1 ricorrente e ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni e il seguente dispositivo:
“… L'opposizione è fondata e merita accoglimento. L''istruttoria svolta, insieme alla documentazione in atti, ha consentito di accertare quanto sostenuto dalla parte ricorrente. Sia il teste che il teste hanno dichiarato che di aver visto Testimone_1 Testimone_2 la sig.ra lavorare presso l'azienda agricola di , ed in particolare Persona_1 Controparte_1 il primo ha dichiarato di aver visto, anche la sig.ra retribuire la sig.ra . CP_1 Persona_1 Orbene nel caso in esame l' non ha provato quanto sostenuto e pertanto per quanto esposto la CP_2 domanda può trovare accoglimento.
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
• Accoglie l'opposizione.
• Annulla IL VERBALE ISPETTIVO n. 2202 000412873 del 21.05.2014.
• Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € 321,00 oltre CP_2 oneri accessori.
CP_ 5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando:
5.1) omessa pronuncia sull'eccezione di interesse a ricorrere in capo a . Nel Controparte_1 caso di specie, il giudice ha annullato per intero il verbale che peraltro era stato opposto solo per una parte: vi era e vi è pertanto, per tale aspetto, un difetto di giurisdizione; 5.2) l'errore del tribunale che, pur avendo inizialmente e correttamente dato atto che con il ricorso si contestava solo la parte del verbale di accertamento riferita all'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. 375/93, aveva finito per annullare l'intero verbale di accertamento sulla base delle prove orali svolte, però riferite all'attività lavorativa asseritamente svolta da , figlia della ricorrente. Premesso che Persona_1 il presente giudizio non aveva ad oggetto il rapporto di lavoro di e che l'interesse a Persona_1 ricorrere in merito al disconoscimento del rapporto di lavoro era solo in capo alla lavoratrice, v'era anche da considerare che il tribunale di Vibo Valentia, pronunciandosi con sentenza n° 223/22 sul ricorso proposto da per l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo parzialmente Persona_1 disconosciuto con il verbale di accertamento, lo aveva dichiarato inammissibile per essere la lavoratrice incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 DL n° 7/70;
6) L'ente previdenziale ha poi ribadito le argomentazioni e prove circa la fondatezza dell'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. n° 375/93, su cui il tribunale non si era pronunciato, incorrendo altresì in vizio di ultrapetizione per avere annullato l'intero verbale di accertamento, aggiungendo che, trattandosi di illecito amministrativo, la avrebbe dovuto presentare scritti difensivi alla Direzione CP_1 Provinciale del Lavoro, ai sensi dell'art. 18 Legge 689/81, in quanto organo competente alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, che nel caso di specie non era stata nemmeno adottata. La ricorrente, invece, aveva proposto ricorso amministrativo alla Commissione centrale per la riscossione dei Contributi agricoli che, tuttavia, era competente per la contribuzione dovuta sulla posizione di a seguito del parziale disconoscimento del rapporto di lavoro, in relazione al Persona_1 quale, come detto, la era priva di interesse a ricorrere. CP_1
CP_ 7) L' concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata e la inammissibilità o il rigetto della domanda giudiziale.
8) si è costituita sollevando preliminare eccezione di inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. Ha quindi sostenuto la sussistenza di un interesse a ricorrere poiché il verbale di accertamento per cui è causa è un atto autonomamente impugnabile (art. 24 D. CP_ Lgs. n. 46/99) e ha ribadito l'errore dell' in ordine all'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. n° 375/93 e CP_ la inattendibilità della stima tecnica sulla cui base l' aveva parzialmente disconosciuto il rapporto di lavoro di . Persona_1
9) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. L'eccezione è destituita di fondamento perché con il ricorso in appello, nei termini sopra riassunti ai punti 5) e 6), sono state congruamente individuate le parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma e le ragioni di dissenso che, nella prospettiva dell'ente previdenziale, dovrebbero indurre a rivederle.
11) Ciò detto, l'appello deve essere accolto.
12) Quanto all'illecito amministrativo di cui all'art. 5, ultimo comma, D. Lgs. n° 375/93 per infedele dichiarazione aziendale, la relativa violazione era stata accertata solo nel verbale unico di accertamento e notificazione del 21.5.14 e nemmeno la ricorrente ha dedotto che per tale illecito fosse stata notificata un'ordinanza – ingiunzione. Anzi, dall'atto di appello si apprende che l'ordinanza ingiunzione non risulta essere stata adottata nemmeno successivamente.
13) Ne consegue che la domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente avverso il contenuto del verbale unico del 21.5.14 era ed è chiaramente priva di interesse a ricorrere nella perdurante assenza dell'ordinanza ingiunzione, dovendosi sul punto richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni di cui alla pronuncia di legittimità n° 11369/20, peraltro espressive di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. 14) Ad ogni modo, l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui si discute risulta anche pienamente fondato. Ciò in quanto: a) è pacifico tra le parti, nonché documentale, che nella denuncia aziendale del 13.9.12 (non 19.3.12), la ricorrente indicò la succitata particella come avente estensione di Ha 82,80; b) che nello stesso ricorso introduttivo si ammetteva che l'estensione della particella 215 era pari ad Ha 49,80, non 82,20 (cfr. pag. 5 del ricorso); c) che allo stesso ricorso introduttivo era stata allegata una denuncia di successione del 7.10.03 dalla quale, conformemente a quanto accertato CP_ dall' la particella 215 veniva indicata con un'estensione di Ha 49,80, non di Ha 82,80 come indicato nella denuncia aziendale del 13.9.12; d) che, infine, anche dalla visura catastale aggiornata CP_ al 12.5.15, prodotta da emerge che la particella 215 ha un'estensione di Ha 49,80, non 82,80.
CP_ 15) Quanto al rapporto di lavoro subordinato di , che con il verbale ispettivo aveva Persona_1 ridotto da 102 a 51 giornate annue sulla base della stima tecnica ex art. 8 D. Lgs. n° 375/93, è fondata CP_ la denuncia di secondo cui le conclusioni del ricorso introduttivo non contenevano riferimenti alla effettiva durata del rapporto di lavoro della figlia della ricorrente CP_1
16) Ad ogni modo, anche a voler ammettere che con il ricorso fosse stato chiesto di accertare il maggior numero di giornate lavorative svolte da , è evidente che per una tale domanda la Persona_1 era del tutto priva di interesse a ricorrere, da ravvisare unicamente in capo a . CP_1 Persona_1
CP_ 17) Tanto ciò vero che, come documentato dall' la lavoratrice ha proposto autonomo ricorso avverso la riduzione delle giornate operata a seguito del verbale di accertamento del 21.5.14 e che tale ricorso è stato dichiarato inammissibile dal tribunale di Vibo Valentia con sentenza 223/22 per ravvisata decadenza ex art. 22 DL n° 7/70. Al riguardo, con l'atto di appello non si prende alcuna posizione in merito a tale sentenza, né si sostiene che la stessa sarebbe stata impugnata e riformata.
18) Da ultimo si rileva che il tribunale, nel pronunciare il totale annullamento del verbale ispettivo (mentre il ricorrente aveva avanzato tale conclusione solo con riferimento all'illecito amministrativo di cui all'art. 5, ultimo comma, D. Lgs. n° 375/93), ha finito per porre nel nulla anche l'ulteriore illecito amministrativo relativo alla omessa tenuta del libro unico del lavoro. Illecito in relazione al quale la stessa ricorrente aveva espressamente ammesso di averlo spontaneamente estinto CP_1 con pagamento della sanzione in misura ridotta.
19) Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza essendo del tutto irrilevante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. che la ha prodotto in questo grado di giudizio. È infatti evidente CP_1 che la presente controversia non ha ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali che, al limite, potevano riguardare la posizione di , per cui si è del tutto al di fuori dall'ambito applicativo Persona_1 dell'art. 152 citato. Le stesse si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della controversia dichiarato da entrambe le parti e della media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 1079/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto da il 20.10.14; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 650,00, Controparte_1 per il primo grado di giudizio, e in euro 650,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 482 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Parte_1 Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Valeria Grandizio
appellante
E
, con l'Avv. Nicola Papa Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a verbale ispettivo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 20.10.14 titolare dell'omonima azienda agricola, Controparte_1 esponeva:
CP_ a) che a seguito di accertamento ispettivo iniziato il 7.4.14, l' aveva adottato il verbale unico di accertamento e notificazione del 21.5.14 con cui le aveva contestato l'omessa tenuta del libro unico del lavoro e la violazione dell'art. 5, ultimo comma, D. Lgs. n° 375/93 perché, nel presentare la denuncia aziendale del 13.9.12 (non 19.3.12), aveva falsamente dichiarato che il terreno sito in Brognaturo, catastalmente identificato al Foglio 1, Particella 215, era di estensione pari ad Ha 0,82,80 invece di Ha 0,49,80, come risultante da una visura catastale del 4.6.12; b) che quanto alla omessa tenuta del Lul, ella aveva provveduto al pagamento della sanzione di cui al verbale di accertamento, estinguendo l'illecito, mentre, con riferimento all'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. 375/93 aveva proposto, come indicato nel verbale di accertamento, ricorso amministrativo alla Commissione centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati nel rispetto dei termini dell'art. 10 D. Lgs. n° 375/93; c) che il ricorso amministrativo era rimasto privo di riscontro.
2) Contestava la fondatezza dell'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. n° 375/93, nonché il contenuto del verbale ispettivo laddove era stata rideterminato il fabbisogno aziendale annuo dal 2009 al 2013, riducendolo da 102 giornate a 51 giornate, con la conseguenza che il rapporto di lavoro della bracciante , figlia della e formalmente assunta dal 2009 al 2013 per 102 giornate Persona_1 CP_1 CP_ annue, doveva essere ridotto a 51. Il tutto con invito ai competenti uffici ad apportare le corrispondenti variazioni degli elenchi dei braccianti agricoli per la posizione di e al Persona_1 recupero delle indennità di disoccupazione agricola corrisposta per gli anni oggetto di parziale disconoscimento del rapporto di lavoro.
3) Con il ricorso, infine, si chiedeva di ammettere prova orale volta a provare che la figlia Persona_1 aveva effettivamente lavorato alle sue dipendenze dal 2008 al 2013 per 102 giornate annue, mentre si concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità del silenzio-rigetto e di annullare il verbale unico di accertamento e notificazione del 21.5.14 “relativamente alla violazione dell'art. 5 u.c. D.L. 375/1993, con sanzione complessiva pari ad euro 438,05”.
CP_ 4) Nella resistenza dell' che tra l'altro eccepiva il difetto di interesse ad agire da parte della ricorrente il tribunale di Vibo Valentia ha proceduto all'escussione di due testi di parte CP_1 ricorrente e ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni e il seguente dispositivo:
“… L'opposizione è fondata e merita accoglimento. L''istruttoria svolta, insieme alla documentazione in atti, ha consentito di accertare quanto sostenuto dalla parte ricorrente. Sia il teste che il teste hanno dichiarato che di aver visto Testimone_1 Testimone_2 la sig.ra lavorare presso l'azienda agricola di , ed in particolare Persona_1 Controparte_1 il primo ha dichiarato di aver visto, anche la sig.ra retribuire la sig.ra . CP_1 Persona_1 Orbene nel caso in esame l' non ha provato quanto sostenuto e pertanto per quanto esposto la CP_2 domanda può trovare accoglimento.
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
• Accoglie l'opposizione.
• Annulla IL VERBALE ISPETTIVO n. 2202 000412873 del 21.05.2014.
• Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € 321,00 oltre CP_2 oneri accessori.
CP_ 5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando:
5.1) omessa pronuncia sull'eccezione di interesse a ricorrere in capo a . Nel Controparte_1 caso di specie, il giudice ha annullato per intero il verbale che peraltro era stato opposto solo per una parte: vi era e vi è pertanto, per tale aspetto, un difetto di giurisdizione; 5.2) l'errore del tribunale che, pur avendo inizialmente e correttamente dato atto che con il ricorso si contestava solo la parte del verbale di accertamento riferita all'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. 375/93, aveva finito per annullare l'intero verbale di accertamento sulla base delle prove orali svolte, però riferite all'attività lavorativa asseritamente svolta da , figlia della ricorrente. Premesso che Persona_1 il presente giudizio non aveva ad oggetto il rapporto di lavoro di e che l'interesse a Persona_1 ricorrere in merito al disconoscimento del rapporto di lavoro era solo in capo alla lavoratrice, v'era anche da considerare che il tribunale di Vibo Valentia, pronunciandosi con sentenza n° 223/22 sul ricorso proposto da per l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo parzialmente Persona_1 disconosciuto con il verbale di accertamento, lo aveva dichiarato inammissibile per essere la lavoratrice incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 DL n° 7/70;
6) L'ente previdenziale ha poi ribadito le argomentazioni e prove circa la fondatezza dell'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. n° 375/93, su cui il tribunale non si era pronunciato, incorrendo altresì in vizio di ultrapetizione per avere annullato l'intero verbale di accertamento, aggiungendo che, trattandosi di illecito amministrativo, la avrebbe dovuto presentare scritti difensivi alla Direzione CP_1 Provinciale del Lavoro, ai sensi dell'art. 18 Legge 689/81, in quanto organo competente alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, che nel caso di specie non era stata nemmeno adottata. La ricorrente, invece, aveva proposto ricorso amministrativo alla Commissione centrale per la riscossione dei Contributi agricoli che, tuttavia, era competente per la contribuzione dovuta sulla posizione di a seguito del parziale disconoscimento del rapporto di lavoro, in relazione al Persona_1 quale, come detto, la era priva di interesse a ricorrere. CP_1
CP_ 7) L' concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata e la inammissibilità o il rigetto della domanda giudiziale.
8) si è costituita sollevando preliminare eccezione di inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. Ha quindi sostenuto la sussistenza di un interesse a ricorrere poiché il verbale di accertamento per cui è causa è un atto autonomamente impugnabile (art. 24 D. CP_ Lgs. n. 46/99) e ha ribadito l'errore dell' in ordine all'illecito di cui all'art. 5 D. Lgs. n° 375/93 e CP_ la inattendibilità della stima tecnica sulla cui base l' aveva parzialmente disconosciuto il rapporto di lavoro di . Persona_1
9) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. L'eccezione è destituita di fondamento perché con il ricorso in appello, nei termini sopra riassunti ai punti 5) e 6), sono state congruamente individuate le parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma e le ragioni di dissenso che, nella prospettiva dell'ente previdenziale, dovrebbero indurre a rivederle.
11) Ciò detto, l'appello deve essere accolto.
12) Quanto all'illecito amministrativo di cui all'art. 5, ultimo comma, D. Lgs. n° 375/93 per infedele dichiarazione aziendale, la relativa violazione era stata accertata solo nel verbale unico di accertamento e notificazione del 21.5.14 e nemmeno la ricorrente ha dedotto che per tale illecito fosse stata notificata un'ordinanza – ingiunzione. Anzi, dall'atto di appello si apprende che l'ordinanza ingiunzione non risulta essere stata adottata nemmeno successivamente.
13) Ne consegue che la domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente avverso il contenuto del verbale unico del 21.5.14 era ed è chiaramente priva di interesse a ricorrere nella perdurante assenza dell'ordinanza ingiunzione, dovendosi sul punto richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni di cui alla pronuncia di legittimità n° 11369/20, peraltro espressive di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. 14) Ad ogni modo, l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui si discute risulta anche pienamente fondato. Ciò in quanto: a) è pacifico tra le parti, nonché documentale, che nella denuncia aziendale del 13.9.12 (non 19.3.12), la ricorrente indicò la succitata particella come avente estensione di Ha 82,80; b) che nello stesso ricorso introduttivo si ammetteva che l'estensione della particella 215 era pari ad Ha 49,80, non 82,20 (cfr. pag. 5 del ricorso); c) che allo stesso ricorso introduttivo era stata allegata una denuncia di successione del 7.10.03 dalla quale, conformemente a quanto accertato CP_ dall' la particella 215 veniva indicata con un'estensione di Ha 49,80, non di Ha 82,80 come indicato nella denuncia aziendale del 13.9.12; d) che, infine, anche dalla visura catastale aggiornata CP_ al 12.5.15, prodotta da emerge che la particella 215 ha un'estensione di Ha 49,80, non 82,80.
CP_ 15) Quanto al rapporto di lavoro subordinato di , che con il verbale ispettivo aveva Persona_1 ridotto da 102 a 51 giornate annue sulla base della stima tecnica ex art. 8 D. Lgs. n° 375/93, è fondata CP_ la denuncia di secondo cui le conclusioni del ricorso introduttivo non contenevano riferimenti alla effettiva durata del rapporto di lavoro della figlia della ricorrente CP_1
16) Ad ogni modo, anche a voler ammettere che con il ricorso fosse stato chiesto di accertare il maggior numero di giornate lavorative svolte da , è evidente che per una tale domanda la Persona_1 era del tutto priva di interesse a ricorrere, da ravvisare unicamente in capo a . CP_1 Persona_1
CP_ 17) Tanto ciò vero che, come documentato dall' la lavoratrice ha proposto autonomo ricorso avverso la riduzione delle giornate operata a seguito del verbale di accertamento del 21.5.14 e che tale ricorso è stato dichiarato inammissibile dal tribunale di Vibo Valentia con sentenza 223/22 per ravvisata decadenza ex art. 22 DL n° 7/70. Al riguardo, con l'atto di appello non si prende alcuna posizione in merito a tale sentenza, né si sostiene che la stessa sarebbe stata impugnata e riformata.
18) Da ultimo si rileva che il tribunale, nel pronunciare il totale annullamento del verbale ispettivo (mentre il ricorrente aveva avanzato tale conclusione solo con riferimento all'illecito amministrativo di cui all'art. 5, ultimo comma, D. Lgs. n° 375/93), ha finito per porre nel nulla anche l'ulteriore illecito amministrativo relativo alla omessa tenuta del libro unico del lavoro. Illecito in relazione al quale la stessa ricorrente aveva espressamente ammesso di averlo spontaneamente estinto CP_1 con pagamento della sanzione in misura ridotta.
19) Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza essendo del tutto irrilevante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. che la ha prodotto in questo grado di giudizio. È infatti evidente CP_1 che la presente controversia non ha ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali che, al limite, potevano riguardare la posizione di , per cui si è del tutto al di fuori dall'ambito applicativo Persona_1 dell'art. 152 citato. Le stesse si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della controversia dichiarato da entrambe le parti e della media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 1079/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto da il 20.10.14; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 650,00, Controparte_1 per il primo grado di giudizio, e in euro 650,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale