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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/08/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 853/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Parte_2
con il patrocinio dell' avv. DORSI DANIELE e con elezione di domicilio in presso avv. DORSI DANIELE;
ATTORI opponenti
contro
:
QUALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. GUGLIOTTA
[...] P.IVA_1
GRAZIA e con elezione di domicilio in VIA TERAMO 1 95129 CATANIA, presso e nello studio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Di parte opponente:
pagina 1 di 9 in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva in capo alla opposta, sia essa mandante e/o mandataria, e comunque la carenza dei requisiti per procedere alla acquisizione del credito oggetto di esecuzione
e/o al diritto di procedere ad esecuzione forzata anche per inidoneità del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva immobiliare incardinata innanzi al codesto Ill.mo Tribunale e rubricata al n.
131/2023 R.G. per mancanza del titolo esecutivo e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria di ed Parte_1 Parte_2
derivante dal contratto di mutuo fondiario 12.10.2011 stipulato da con Parte_3
la anche per inesistenza del credito garantito;
Controparte_3
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità degli interessi pattuiti in contratto di mutuo fondiario in quanto usurari e/o anatocistici
o comunque ultralegali, e conseguentemente stabilire che nulla è dovuto a titolo di interessi ricalcolando eventuali poste di dare e avere, stabilendo l'eventuale minor debito residuo a carico degli opponenti ovvero l'eventuale credito degli stessi e condannando controparte alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
- in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità degli interessi debitori convenzionali di cui al contratto di mutuo fondiario 12.10.2011 stipulato a suo tempo da (dante causa Parte_3
dell'odierna opponente) con la e, quindi, applicati gli Controparte_3
interessi sostitutivi previsti dalla legge, accertare e dichiarare il minor residuo debito dovuto per il precitato contratto di mutuo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, sia della fase cautelare che di quella di merito, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 9 Di parte opposta: dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal sig. Pt_2
per difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultimo;
[...]
-Rigettare le richieste istruttorie (CTU) in quanto inammissibile per le motivazioni ampiamente esposte;
- Rigettare tutte le domande e eccezioni avanzate da parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare il diritto di ad agire CP_1
esecutivamente in forza del titolo azionato;
- Condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 II comma cpc per lite temeraria.
Motivi della decisione
Con citazione e deducevano di avere proposto opposizione Parte_1 Parte_2
ex art. 615 cpc nella procedura di esecuzione immobiliare chiedendo accertarsi la mancanza del titolo esecutivo e l'estinzione della obbligazione fideiussoria degli opponenti. Il G.E. respingeva l'istanza di sospensione della procedura e concedeva il termine di gg. 30 per promuovere il giudizio di merito. Il precetto , per euro 165.336,20, era stato notificato dall'istituto di credito agli attori quali fideiussori del mutuatario fino alla concorrenza di 360.000 euro. Il primo motivo di opposizione Parte_3
consisteva nella mancanza di titolo esecutivo in quanto il contratto di mutuo era contratto reale mentre nel caso in esame in base al contratto all'art. 1, la somma finanziata non sarebbe stata erogata contestualmente alla stipula contrattuale bensì in due soluzioni a insindacabile giudizio della banca entro la scadenza dell'ultima rata di preammortamento: la non contestuale erogazione della somma finanziata impediva che pagina 3 di 9 il contratto potesse costituire valido titolo esecutivo. Era poi intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c. per decorrenza del termine semestrale. L'art . 9 del contratto prevedeva sì la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. ma ad esclusione dei casi in cui il garante sia un consumatore e in tal caso gli opponenti erano consumatori.In terzo luogo era nullo il tasso debitore ultra legale applicato dalla banca mutuante per omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta applicato (cd. mutuo con ammortamento alla francese). Infine mancava la legittimazione e/o la titolarità in capo al procedente secondo le regole della cessione dei crediti. Da ultimo la procedente non aveva provato di essere iscritta come mandataria in apposito albo ex art. 106 TUB.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e concludendo come in CP_1
epigrafe.
La causa veniva istruita in modo documentale. Veniva trattenuta in decisione il 9.7.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza causale e si liquidano come da dispositivo.
Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di in quanto l'atto di Pt_2
pignoramento è diretto alla sola la legittimazione attiva a proporre opposizione Pt_3
ex art. 615 secondo Co. cpc spetta solo alla esecutata.
Quanto al primo motivo di opposizione si premette che l'art. 1 del contratto di mutuo prevedeva anzitutto una prima erogazione di euro 120.000 all'atto della stipula (di cui le parti rilasciavano quietanza e quindi a tale prima rata non si applica l'eccezione) e una seconda erogazione di pari importo entro la scadenza dell'ultima rata di preammortamento. Non è contestato che la seconda tranches sia stata erogata e quindi la traditio vi è stata.
Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pagina 4 di 9 pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Sez. U - , Sentenza n. 5968 del 06/03/25).
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass. Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022) .
Viene quindi a cadere l'eccezione sollevata.
Quanto alla eccezione per cui non sarebbe stato rispettato il disposto dell'art. 1957 c.c., essa è infondata in quanto la viene intimata in quanto erede dei genitori, ovvero Pt_3
sia di sia come erede della terza datrice di ipoteca Dell'Onte, e Parte_3 Per_1
non come garante -fideiussore. Si dice invero nell'atto di pignoramento che la stessa è unica erede di avendo accettato tacitamente l'eredità e avendo dichiarato di Pt_3
accettare l'eredità materna.
In merito alla nullità del tasso debitore e sul regime di capitalizzazione, si rileva che comunque la opponente sarebbe debitrice della somma capitale di 132.038,85; inoltre il preteso controcredito di parte opponente non sarebbe compensabile in quanto non pagina 5 di 9 liquido.Nel merito della eccezione poi si osserva che le sezioni unite si sono di recente espresse:
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di traSPrenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Sentenza n. 15130 del 29/05/2024) . Inoltre si è di recente pronunciata la Cassazione sezione tributaria sancendo la piena legittimità di tale ammortamento ( Cass., sez. trib., ord. 20 settembre-2 ottobre 2023, n. 27823).
Nel caso ora in esame era stato pattuito – circostanza non contestata - un piano di ammortamento con metodo alla francese, che prevedeva rate composte di una quota di capitale e una quota di interessi.L'ammortamento alla francese non comporta anatocismo nell'ipotesi in cui – come nella specie - in ciascuna rata la quota di interessi
è calcolata non sull'intero importo mutuato, ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti.La rata costante discende matematicamente da elementi determinati al momento della stipula del contratto
(importo del prestito, tasso di interesse, numero dei pagamenti periodici costanti).Ogni rata determina inoltre il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata.
La rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è invece calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.Detto metodo è quindi legittimo, in quanto : a) si avrà comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate;
b) con il pagina 6 di 9 pagamento della rata sono riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata stessa si riferisce.
Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che si fonda invece sulle rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese rispetta in verità maggiormente il dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale.
Venendo alla eccezione di difetto di titolarità e di legittimazione della procedente , essa va disattesa. Con atto di fusione per incorporazione la mutuante Banca LA di
NC SP è stata incorporata in;
tale ultimo istituto cedeva Controparte_4
quindi in data 19.2.21 alla la proprietà del ramo di azienda bancaria il CP_5
quale comprendeva anche il credito di cui si discute;
in data 19.8.21 veniva pubblicato l'avviso di cessione dei crediti che aveva acquistato da in data CP_1 CP_5
28.7.21 e in forza del quale quest'ultima aveva ceduto a taluni crediti;
il CP_1
tipo di credito azionato (mutuo ipotecario) è rientrato in quello acquistato;
il credito è incluso nell'elenco dei crediti trasferiti. Inoltre l'opposta è nel possesso del contratto e quindi questo fa presumere che sia il creditore e nessun altro creditore ha agito per lo stesso credito. L'insieme di queste circostanze e presunzioni fanno ritenere provata la piena legittimazione e titolarità.
Da respingere altresì l'eccezione per cui il soggetto incaricato della riscossione non sarebbe legittimato in quanto non incluso nell'elenco di cui all'art. 106 TUB richiamato dall'art. 2 cp.3 lett. C) legge 130/99. L' omessa iscrizione nell'albo del soggetto concretamente incarcato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità pur pagina 7 di 9 potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. sez. un. 33719/22). Quindi con riferimento all'eccezione non rileva che la società sia iscritta o meno. Solo il master servicer si iscrive all'albo mentre lo special servicer si dota della sola licenza per lo svolgimento dell'attività di recupero crediti richiesta dall'art. 115 TULPS. L'eccezione di difetto di legittimazione è da respingere perchè il creditore ha conferito mandato a un cd. master servicer iscritto all'albo e questo si avvale per il recupero forzoso dei crediti
(attività meramente operativa) di uno speciale servicer dal momento che il master servicer esercita sullo special servicer i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri restando a ogni modo responsabile dell'attività di riscossione nel complesso.
Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici(Cass.
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2 pagina 8 di 9 Condanna e a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_6
le spese di lite, che si liquidano in € 6600,00 di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione , euro
1900,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Cosi' deciso in data 30/07/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 853/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Parte_2
con il patrocinio dell' avv. DORSI DANIELE e con elezione di domicilio in presso avv. DORSI DANIELE;
ATTORI opponenti
contro
:
QUALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. GUGLIOTTA
[...] P.IVA_1
GRAZIA e con elezione di domicilio in VIA TERAMO 1 95129 CATANIA, presso e nello studio dell'avv. GUGLIOTTA GRAZIA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Di parte opponente:
pagina 1 di 9 in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva in capo alla opposta, sia essa mandante e/o mandataria, e comunque la carenza dei requisiti per procedere alla acquisizione del credito oggetto di esecuzione
e/o al diritto di procedere ad esecuzione forzata anche per inidoneità del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva immobiliare incardinata innanzi al codesto Ill.mo Tribunale e rubricata al n.
131/2023 R.G. per mancanza del titolo esecutivo e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria di ed Parte_1 Parte_2
derivante dal contratto di mutuo fondiario 12.10.2011 stipulato da con Parte_3
la anche per inesistenza del credito garantito;
Controparte_3
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità degli interessi pattuiti in contratto di mutuo fondiario in quanto usurari e/o anatocistici
o comunque ultralegali, e conseguentemente stabilire che nulla è dovuto a titolo di interessi ricalcolando eventuali poste di dare e avere, stabilendo l'eventuale minor debito residuo a carico degli opponenti ovvero l'eventuale credito degli stessi e condannando controparte alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
- in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità degli interessi debitori convenzionali di cui al contratto di mutuo fondiario 12.10.2011 stipulato a suo tempo da (dante causa Parte_3
dell'odierna opponente) con la e, quindi, applicati gli Controparte_3
interessi sostitutivi previsti dalla legge, accertare e dichiarare il minor residuo debito dovuto per il precitato contratto di mutuo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, sia della fase cautelare che di quella di merito, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 9 Di parte opposta: dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal sig. Pt_2
per difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultimo;
[...]
-Rigettare le richieste istruttorie (CTU) in quanto inammissibile per le motivazioni ampiamente esposte;
- Rigettare tutte le domande e eccezioni avanzate da parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare il diritto di ad agire CP_1
esecutivamente in forza del titolo azionato;
- Condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 II comma cpc per lite temeraria.
Motivi della decisione
Con citazione e deducevano di avere proposto opposizione Parte_1 Parte_2
ex art. 615 cpc nella procedura di esecuzione immobiliare chiedendo accertarsi la mancanza del titolo esecutivo e l'estinzione della obbligazione fideiussoria degli opponenti. Il G.E. respingeva l'istanza di sospensione della procedura e concedeva il termine di gg. 30 per promuovere il giudizio di merito. Il precetto , per euro 165.336,20, era stato notificato dall'istituto di credito agli attori quali fideiussori del mutuatario fino alla concorrenza di 360.000 euro. Il primo motivo di opposizione Parte_3
consisteva nella mancanza di titolo esecutivo in quanto il contratto di mutuo era contratto reale mentre nel caso in esame in base al contratto all'art. 1, la somma finanziata non sarebbe stata erogata contestualmente alla stipula contrattuale bensì in due soluzioni a insindacabile giudizio della banca entro la scadenza dell'ultima rata di preammortamento: la non contestuale erogazione della somma finanziata impediva che pagina 3 di 9 il contratto potesse costituire valido titolo esecutivo. Era poi intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c. per decorrenza del termine semestrale. L'art . 9 del contratto prevedeva sì la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. ma ad esclusione dei casi in cui il garante sia un consumatore e in tal caso gli opponenti erano consumatori.In terzo luogo era nullo il tasso debitore ultra legale applicato dalla banca mutuante per omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta applicato (cd. mutuo con ammortamento alla francese). Infine mancava la legittimazione e/o la titolarità in capo al procedente secondo le regole della cessione dei crediti. Da ultimo la procedente non aveva provato di essere iscritta come mandataria in apposito albo ex art. 106 TUB.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e concludendo come in CP_1
epigrafe.
La causa veniva istruita in modo documentale. Veniva trattenuta in decisione il 9.7.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza causale e si liquidano come da dispositivo.
Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di in quanto l'atto di Pt_2
pignoramento è diretto alla sola la legittimazione attiva a proporre opposizione Pt_3
ex art. 615 secondo Co. cpc spetta solo alla esecutata.
Quanto al primo motivo di opposizione si premette che l'art. 1 del contratto di mutuo prevedeva anzitutto una prima erogazione di euro 120.000 all'atto della stipula (di cui le parti rilasciavano quietanza e quindi a tale prima rata non si applica l'eccezione) e una seconda erogazione di pari importo entro la scadenza dell'ultima rata di preammortamento. Non è contestato che la seconda tranches sia stata erogata e quindi la traditio vi è stata.
Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pagina 4 di 9 pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Sez. U - , Sentenza n. 5968 del 06/03/25).
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass. Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022) .
Viene quindi a cadere l'eccezione sollevata.
Quanto alla eccezione per cui non sarebbe stato rispettato il disposto dell'art. 1957 c.c., essa è infondata in quanto la viene intimata in quanto erede dei genitori, ovvero Pt_3
sia di sia come erede della terza datrice di ipoteca Dell'Onte, e Parte_3 Per_1
non come garante -fideiussore. Si dice invero nell'atto di pignoramento che la stessa è unica erede di avendo accettato tacitamente l'eredità e avendo dichiarato di Pt_3
accettare l'eredità materna.
In merito alla nullità del tasso debitore e sul regime di capitalizzazione, si rileva che comunque la opponente sarebbe debitrice della somma capitale di 132.038,85; inoltre il preteso controcredito di parte opponente non sarebbe compensabile in quanto non pagina 5 di 9 liquido.Nel merito della eccezione poi si osserva che le sezioni unite si sono di recente espresse:
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di traSPrenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Sentenza n. 15130 del 29/05/2024) . Inoltre si è di recente pronunciata la Cassazione sezione tributaria sancendo la piena legittimità di tale ammortamento ( Cass., sez. trib., ord. 20 settembre-2 ottobre 2023, n. 27823).
Nel caso ora in esame era stato pattuito – circostanza non contestata - un piano di ammortamento con metodo alla francese, che prevedeva rate composte di una quota di capitale e una quota di interessi.L'ammortamento alla francese non comporta anatocismo nell'ipotesi in cui – come nella specie - in ciascuna rata la quota di interessi
è calcolata non sull'intero importo mutuato, ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti.La rata costante discende matematicamente da elementi determinati al momento della stipula del contratto
(importo del prestito, tasso di interesse, numero dei pagamenti periodici costanti).Ogni rata determina inoltre il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata.
La rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è invece calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.Detto metodo è quindi legittimo, in quanto : a) si avrà comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate;
b) con il pagina 6 di 9 pagamento della rata sono riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata stessa si riferisce.
Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che si fonda invece sulle rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese rispetta in verità maggiormente il dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale.
Venendo alla eccezione di difetto di titolarità e di legittimazione della procedente , essa va disattesa. Con atto di fusione per incorporazione la mutuante Banca LA di
NC SP è stata incorporata in;
tale ultimo istituto cedeva Controparte_4
quindi in data 19.2.21 alla la proprietà del ramo di azienda bancaria il CP_5
quale comprendeva anche il credito di cui si discute;
in data 19.8.21 veniva pubblicato l'avviso di cessione dei crediti che aveva acquistato da in data CP_1 CP_5
28.7.21 e in forza del quale quest'ultima aveva ceduto a taluni crediti;
il CP_1
tipo di credito azionato (mutuo ipotecario) è rientrato in quello acquistato;
il credito è incluso nell'elenco dei crediti trasferiti. Inoltre l'opposta è nel possesso del contratto e quindi questo fa presumere che sia il creditore e nessun altro creditore ha agito per lo stesso credito. L'insieme di queste circostanze e presunzioni fanno ritenere provata la piena legittimazione e titolarità.
Da respingere altresì l'eccezione per cui il soggetto incaricato della riscossione non sarebbe legittimato in quanto non incluso nell'elenco di cui all'art. 106 TUB richiamato dall'art. 2 cp.3 lett. C) legge 130/99. L' omessa iscrizione nell'albo del soggetto concretamente incarcato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità pur pagina 7 di 9 potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. sez. un. 33719/22). Quindi con riferimento all'eccezione non rileva che la società sia iscritta o meno. Solo il master servicer si iscrive all'albo mentre lo special servicer si dota della sola licenza per lo svolgimento dell'attività di recupero crediti richiesta dall'art. 115 TULPS. L'eccezione di difetto di legittimazione è da respingere perchè il creditore ha conferito mandato a un cd. master servicer iscritto all'albo e questo si avvale per il recupero forzoso dei crediti
(attività meramente operativa) di uno speciale servicer dal momento che il master servicer esercita sullo special servicer i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri restando a ogni modo responsabile dell'attività di riscossione nel complesso.
Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici(Cass.
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2 pagina 8 di 9 Condanna e a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_6
le spese di lite, che si liquidano in € 6600,00 di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione , euro
1900,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Cosi' deciso in data 30/07/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 9 di 9