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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24039/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ALBIERO EMANUELA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ALBIERO EMANUELA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 11/12/2024, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Montichiari-BS in data 4.7.2009 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montichiari-BS al numero 38, parte II, serie A, dell'anno 2009), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) Quanto alla casa familiare
La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra unitamente agli arredi, verrà assegnata alla medesima al Pt_1
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fine di assicurare ai minori la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si esprime ed articola la vita familiare.
3) Quanto alle modalità di affido dei minori
I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e collocati presso la madre. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli.
4) Quanto al diritto di visita
Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli tre sere infrasettimanali, previo accordo e compatibilmente alle esigenze e CP_1 volontà dei minori, nonché nei fine settimane o il sabato o la domenica da concordarsi di volta in volta in ragione delle esigenze dei figli.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (tale periodo verrà concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno), metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale, tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
5) Quanto al mantenimento dei figli minori
Valutata la situazione reddituale delle parti, il sig. dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvederà a CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento dei figli minori.
Il contributo al mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, verrà versato alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario e ciò sino all'indipendenza economica dei figli. L'assegno Unico Universale dei figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
Il sig. si farà, altresì, carico, nella misura del 100%, del pagamento delle spese straordinarie di seguito CP_1 indicate (sia di quelle che richiedono il preventivo accordo sia di quelle che non lo richiedono): spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
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3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ; CP_2
3. dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
le parti danno atto che in tale voce va ricompresa l'attività sciistica che i minori svolgono nel periodo invernale.
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze;
Il sig. si impegna sin d'ora a farsi carico al 100% delle spese relative al conseguimento della patente del CP_1 motorino e dell'auto da parte dei figli nonché dei costi relativi all'acquisto dell'eventuale motociclo e/o autoveicolo.
6) Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà dell'autovettura, in uso alla stessa, CP_1 Parte_1 tipo VW Tiguan tg. FL035XY e ciò, senza corresponsione di prezzo in quanto in esecuzione di accordi di separazione. Per il trasferimento de quo, che dovrà avvenire antro 30 giorni dall'omologa di separazione, le parti intendono avvalersi dei benefici di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale del 10.05.1999 N. 154, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della Legge N. 74 del 06.03.1987 nella parte in cui non estende l'esenzione prevista in detto articolo a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e/o divorzio personale dei coniugi. Pertanto, il presente trasferimento è esente da imposta di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa e/o imposta.
7) Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra
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in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
8) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.
9) rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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