Sentenza 29 giugno 2023
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Gine REPUBBLICA ITALIANA 10/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN TORRI Presidente AB AN GALEFFI Consigliere relatore Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 60949, lett. A)-G), del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di OL,
- appellante principale (fasc. 60949/A)
contro 1. QCII BASILICATA s.r.l. in liquidazione, c.f. 04313610281; 2. QCII BASILICATA I s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315850281; 3. QCII BASILICATA II s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315880288; 4. QCII BASILICATA III s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315890287; 5. QCII BASILICATA IV s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315900284; 6. QCII BASILICATA V s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315910283; 7. QCII BASILICATA VI s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315920282; 8. QCII BASILICATA VII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315940280; 9. QCII BASILICATA VIII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315960288; 10. QCII BASILICATA IX s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315970287; 11. QCII BASILICATA X s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316000282; 12. QCII BASILICATA XI s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316020280; 13. QCII BASILICATA XII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316040288; 14. QCII BASILICATA XIII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316060286; 15. QCII BASILICATA XIV s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316080284; 16. QCII BASILICATA XV s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316100280; 17. QCII BASILICATA XVI s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315840282; 18. QCII BASILICATA XVII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315860280; 19. QCII BASILICATA XVIII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315870289; 20. QCII BASILICATA XIX s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315930281; 21. QCII BASILICATA XX s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315950289; 22. QCII BASILICATA XXI s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315980286; 23. QCII BASILICATA XXII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04315990285; 24. QCII BASILICATA XXIII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316010281; 25. QCII BASILICATA XXIV s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316050287; 26. QCII BASILICATA XXV s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316070285; 27. QCII BASILICATA XXVI s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316090283; 28. QCII BASILICATA XXVII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316110289; 29.
QCII BASILICATA XXVIII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316130287;
30. QCII BASILICATA XXIX s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316140286;
31. QCII BASILICATA XXX s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316150285;
32. QCII BASILICATA XXXI s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316180282;
33. QCII BASILICATA XXXII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316200288;
34. QCII BASILICATA XXXIII s.r.l. in liquidazione, c.f.
04316210287; 35. QCII BASILICATA XXXIV s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316220286; 36. QCII BASILICATA XXXV s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316160284; 37. QCII BASILICATA XXXVI s.r.l. in liquidazione, c.f. 04316170283; 38. QCII BASILICATA XXXVII s.r.l.
in liquidazione, c.f. 04316190281; 39. QCII BASILICATA XXXVIII s.r.l. in liquidazione, c.f. 04343090280; 40. QCII BASILICATA XXXIX s.r.l. in liquidazione, c.f. 04343100287; 41. QCII BASILICATA XL s.r.l. in liquidazione, c.f. 04343110286; tutte con sede legale in OL, Piazza Walther von der Vogelweide 8, in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t. FE AS VI CU, c.f. [...], rappresentate e difese dagli avv.ti HE TE, c.f. [...]pec michelebriamonte@pec.ordineavvocatitorino.it e FA VI, c.f.
[...], pec s.vinti@legalmail.it e con gli stessi elettivamente domiciliate presso Grande Stevens Studio Legale Associato a Roma, Largo di Torre Argentina 11, come da delega in atti;
- appellate e appellanti incidentali (fasc. 60949/D)
42 ST ES, nato a [...] il [...], c.f.
[...], ed ivi residente in [...],
- appellato - contumace
43. LT MA PP, nato in [...] il [...],
c.f. [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti AN GE MA, c.f. [...], pec emilianoangelo.fumagalli@milano.pecavvocati.it e CO NA, c.f. [...], pec marco.ranalli@ordineavvgenova.it e con gli stessi elettivamente domiciliato digitalmente presso la pec dell’avv. CO NA e fisicamente presso la segreteria della Corte dei conti, Sezioni giurisdizionali centrali di Appello, come da procura in atti;
- appellato e appellante incidentale (fasc. 60949/B)
44. DI OR UR, nato a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Bellomia, c.f. [...], pec salvatorebellomia@
ordineavvocatiroma.org e DR Barletta, c.f.
[...], pec andreabarletta@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo a Roma, via Gradisca 7, come da delega in atti;
- appellato e appellante incidentale (fasc. 60949/C)
45. CH ST AN, nato in [...] il 13 febbraio 1963, c.f. [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti DR MA, c.f. [...], pec andrea.marega@legalmail.it e AG EO, c.f.
[...], pec mariagrazia.romeo@
venezia.pecavvocati.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima a Venezia, viale Ancona 17, come da
delega in atti;
- appellato 46. ME RA, nato in [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti DR MA, c.f. [...], pec andrea.marega@legalmail.it e AG EO, c.f. [...], pec mariagrazia.romeo@venezia.pecavvocati.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima a Venezia, viale Ancona 17, come da delega in atti;
- appellato 47. LZ KO ND LE, nato in [...] il 23 settembre 1964, c.f. [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti RI NI, c.f. [...], pec mariosanino@ordineavvocatiroma.org, IO IO, c.f.
[...], pec fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org e ZO RA, c.f. [...]m, pec lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio NI in Roma, Viale Parioli 180, come da delega in atti;
- appellato e appellante incidentale (fasc. 60949/E)
48. TO OR, nato in [...] il [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Minotti, c.f. [...], pec avv.francescaminotti@
ordineavvocatibopec.it e FE LA, c.f.
[...], pec avv.federicogualandi@
ordineavvocatibopec.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30, come da delega in atti;
- appellato e appellante incidentale (fasc. 60949/F)
49. VO EB IN, nato in [...] il 15 gennaio 1979, c.f. [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti HE TE, c.f. [...], pec michelebriamonte@pec.ordineavvocatitorino.it e FA VI, c.f.
[...], pec s.vinti@legalmail.it e con gli stessi elettivamente domiciliato ai predetti indirizzi pec, come da delega in atti;
- appellato e appellante incidentale (fasc. 60949/G)
e nei confronti di G.S.E. – ST dei Servizi Energetici S.p.A. (cod. fiscale 05754381001), con sede legale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n.
92, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RG ZI, c.f. [...],
GE GI, c.f. [...]e ON IE, c.f.
[...], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC sergiofidanzia@ordineavvocatiroma.org, come da delega in atti;
- interveniente avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di OL, n. 14/2023,
depositata in data 29 giugno 2023 e non notificata.
VISTI gli appelli, gli atti e i documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza dott. ON Sauchelli: il relatore cons.
AB AN FF; il S.P.G. LI Stolfi; l’avv. Francesca Minotti, per TO OR; l’avv. Franco IO, in sostituzione dell’avv. IO IO, per LZ KO ND LE; l’avv.
FA VI per QCII BASILICATA e QCII BASILICATA I-XL, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore FE AS VI CU e per VO EB IN; l’avv. CO NA, per LT MA PP;
l’avv. DR Barletta, per DI OR UR; l’avv. DR MA, per CH ST AN e per ME RA; gli avv.ti RG ZI ed GE GI per G.S.E s.p.a.; nessuno è comparso per ES ES.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6 luglio 2023 e depositato in segreteria il 7 luglio 2023, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di OL ha impugnato la sentenza n. 14/2023 emessa dalla Sezione territoriale, con cui è stata rigettata la domanda giudiziale proposta dalla stessa Procura erariale.
Avverso la stessa sentenza, hanno presentato distinti appelli incidentali: 1) TO OR, con atto depositato in segreteria il 5 ottobre 2023; 2) LZ KO ND LE, con atto depositato in segreteria l’11 ottobre 2023; 3) la società QCII BASILICATA s.r.l. e le società QCII BASILICATA I-XL, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore FE AS VI CU, con atto depositato in segreteria il 16 ottobre 2023; 4) VO EB IN, con atto depositato in segreteria il 16 ottobre 2023; 5) LT MA PP, con atto depositato in segreteria il 16 ottobre 2023; 6) DI OR UR, con atto depositato in segreteria il 31 ottobre 2023.
In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 26 gennaio 2021, la Procura regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di OL, ha contestato a:
− QCII BASILICATA s.r.l.;
− QCII BASILICATA I-LX s.r.l.;
− ST ES, nella sua qualità di rappresentante legale delle 40 società figlie controllate dalla QCII BASILICATA s.r.l., dal 26 marzo 2009 al 3 settembre 2012;
− LT MA PP, nella qualità di rappresentante legale della capogruppo QCII BASILICATA s.r.l. dal 30 giugno 2008 al 16 febbraio 2012;
− DI OR UR, nella qualità di rappresentante legale delle QCII BASILICATA I-XXXVII s.r.l. dal 7 luglio 2008 (data di costituzione) al 26 marzo 2009, e di rappresentante legale della QCII BASILICATA XXXVIII s.r.l. e della QCII BASILICATA-XL dal 27 novembre 2008 (data di costituzione) al 26 marzo 2009;
− CH ST AN, nella qualità di rappresentante legale della capogruppo QCII BASILICATA s.r.l. e delle 40 società figlie, dal 3 settembre 2012 al 9 ottobre 2012;
− ME RA, rappresentante legale delle 40 società figlie dal 9 ottobre 2012 al 17 dicembre 2013;
− LZ KO ND LE, nella qualità di rappresentante legale della capogruppo QCII BASILICATA s.r.l.;
− TO OR, nella sua qualità di rappresentante legale dal 7 luglio 2008 (data di costituzione) al 26 marzo 2009, delle QCII BASILICATA I-XXXVII, e di rappresentante legale dal 27 novembre 2008 (data di costituzione) al 26 marzo 2009, delle QCII BASILICATA XXXVIII-XL;
− VO EB IN, nella sua qualità di rappresentante legale, dal 17 dicembre 2013, della capogruppo QCII BASILICATA s.r.l. e delle 40 società figlie;
un’ipotesi di responsabilità erariale, a titolo di dolo, per il danno asseritamente arrecato a carico del G.S.E. ST dei servizi energetici S.p.A., quantificabile in complessivi euro 20.254.158,80 facenti parte del I Conto Energia (D.M. 28 luglio 2005), di cui euro 16.863.246,55 derivanti dalla indebita percezione della tariffa incentivante ed euro 3.390.912,25 derivanti da indebita percezione della remunerazione dell’energia a prezzi minimi garantiti, per il periodo dal settembre 2014 (data di trasferimento della sede delle società da Padova a OL) al marzo 2017, allorché è intervenuto il provvedimento di decadenza da parte del G.S.E.
La sentenza impugnata:
1) ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile;
2) ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale;
3) ha dichiarato la contumacia dei convenuti ES ES e Altieri MA PP;
4) ha respinto le istanze di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del giudizio penale pendente sugli stessi fatti;
5) ha respinto l’eccezione di nullità della citazione ex art. 86 c.g.c. e ha respinto le domande tendenti a promuovere questioni di legittimità costituzionale;
6) ha respinto anche l’eccezione dell’inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per difetto di attualità e concretezza del contestato danno erariale;
7) ha respinto l’eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata dalla difesa del convenuto Di Fiore, in quanto non può essere messa in dubbio la configurabilità in astratto della responsabilità amministrativa dell’amministratore di una società beneficiaria di contributi pubblici;
8) nel merito, ha ritenuto la mancanza di nesso di causalità tra le condotte contestate a tutti i soggetti convenuti e la percezione da parte delle società del Gruppo QCII Basilicata degli incentivi pubblici previsti dal I Conto Energia (D.M. 28 luglio 2005) nel periodo successivo al mese di settembre 2014. In particolare, dal
“Rapporto finale Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo su impianti fotovoltaici” del 24 febbraio 2010, condotto al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti
“per l’effettivo mantenimento delle “tariffe incentivanti”
riconosciute dal GSE”, risulta che in tale occasione gli ispettori dell’Amministrazione venivano a conoscenza del fatto che “nella stessa zona sono presenti più impianti fotovoltaici, vari impianti identici da 47,04 kWp costituiti da 242 moduli FTV da 210 Wp ciascuno… Il requisito relativo al punto di connessione risulta essere rispettato”;
9) ha quindi rigettato la domanda giudiziale, compensando le spese.
La Procura regionale ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Insufficienza, illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine alla mancanza del nesso di causalità tra le condotte contestate e la percezione degli incentivi (capo 8) – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie (capo 8) - Omesso esame di atti istruttori. In particolare, nella prospettiva dell’appellante, sarebbe irrilevante il sopralluogo del G.S.E. del 2010, posto a fondamento - dal Giudicante di primo grado – della decisione di escludere il rapporto causale tra condotta e danno, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2488/2022 versata in atti e della sentenza della Corte dei conti del Veneto n. 14/2023 che ha rigettato tale argomentazione, in quanto solo nel mese di settembre 2016 il G.S.E. ha avuto la oggettiva conoscenza della dissociazione tra soggetto titolare dell’autorizzazione unica.
2) Error in iudicando del Collegio di primo grado nella individuazione della regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale – Erronea e contraddittoria ricostruzione del nesso causale (capo 8).
Nello specifico, numerose operazioni societarie sono state poste dolosamente in essere dai convenuti, al solo ed esclusivo fine di ottenere incentivi non altrimenti spettanti, fatti, questi, che sicuramente non si potevano accertare mediante un sopralluogo.
L’artificioso frazionamento degli impianti, le irregolarità sopra descritte, le dolose reticenze dei convenuti, la dissociazione tra soggetto realizzatore (e titolare delle Autorizzazioni Uniche Regionali, QCII BASILICATA s.r.l.) e soggetto gestore dell’impianto
(le società “figlie”, QCII BASILICATA da I a XL), finalizzata ad eludere il divieto di concentrazione degli impianti derivante dalla ratio dell’incentivazione (diretta a facilitare l’ingresso di piccoli produttori nel mercato dell’energia da fonti rinnovabili) si configurano come cause immediate, idonee a produrre direttamente l’evento dannoso. Tali cause sarebbero state accertate solamente nel 2016 attraverso una complessa attività documentale, fondata sull’analisi di atti amministrativi, contabili e societari, sicché il sopralluogo del 2010 non sarebbe in alcun modo idoneo ad interrompere il nesso di causalità diretto.
3) Contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’efficienza causale preponderante delle condotte, commissive e omissive, dei convenuti (capo 8 e capo 9) -
Omesso esame di atti istruttori.
Il Requirente ha evidenziato che l’illegittimità della percezione degli incentivi poggerebbe su tre distinti elementi:
I) la dissociazione tra soggetto realizzatore (e titolare delle Autorizzazioni Uniche Regionali, QCII BASILICATA s.r.l.) e soggetto gestore dell’impianto (le società “figlie”, QCII BASILICATA da I a XL): il che, oltre a costituire già autonomo motivo legittimante la decadenza è sintomatico dell’artato schema posto in essere dai convenuti al fine di poter rendere le società QCII responsabili degli impianti e permettere loro di incamerare illegittimamente gli incentivi, come sopra è stato ben evidenziato;
II) vi sarebbe la finalità di eludere il divieto di concentrazione degli impianti derivante dalla ratio dell’incentivazione, diretta a facilitare l’ingresso di piccoli produttori nel mercato dell’energia da fonti rinnovabili, III) vi sarebbe il ricorso, ritenuto non consentito, allo schermo societario di speciali società veicolo e al frazionamento degli impianti in impianti di potenza inferiore ai 50kw/h.
Da qui sorgerebbe la “consapevolezza da parte di tutti i convenuti del fatto di trovarsi nella posizione sostanziale di gestori di un unico impianto di grandi dimensioni”, come ammesso nella sentenza di primo grado, perché a conoscenza dell’illecito frazionamento dei 9 impianti di potenza superiore ad 1 MW in 246 impianti, ciascuno di potenza inferiore a 50kW, e della presentazione di 246 distinte istanze di ammissione agli incentivi avvalendosi di prestanomi (ai fini della prima verifica di ammissibilità dei progetti all’incentivazione) e, solo successivamente, nelle more del completamento dell’iter procedurale finalizzato alla definitiva ammissione agli incentivi, previo trasferimento della titolarità degli impianti a 40 diverse società, facendo in modo che ciascuna di esse non fosse titolare di più di un impianto nel medesimo sito (secondo uno schema definito “a mosaico”), avendo previamente frazionato catastalmente i terreni in tante particelle quanti erano i singoli impianti (corrispondendo la superficie delle particelle allo spazio occupato dai singoli impianti).
La Procura regionale appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla domanda risarcitoria proposta in relazione al nocumento patrimoniale, pari a complessivi euro 20.254.158,80, in danno di G.S.E. S.p.A. per l’illegittima percezione di incentivi per impianti fotovoltaici.
TO OR (avv.ti Francesca Minotti, e FE LA) si è costituito in giudizio, evidenziando di essere stato, all’inizio della propria carriera lavorativa, legale rappresentante delle società per pochi mesi (dal 7 luglio 2008 al 26 marzo 2009, periodo in cui le società non avrebbero peraltro beneficiato di incentivi tariffari), con un inquadramento come dipendente e funzioni di “Junior Project Manager”. In quel periodo, tutte le attività erano state già studiate, pianificate e programmate da altri. L’assunzione della carica di legale rappresentante era sollecitata dall’azienda capogruppo QCells International GmbH, di cui era dipendente dal 9 aprile 2008.
Tuttavia, gli erano stati affidati compiti tecnici, in linea con le sue competenze di ingegnere, non certo compiti gestionali o amministrativi, come invece ci si aspetterebbe da chi riveste il ruolo di legale rappresentante di una società. Ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe meritevole di essere confermata, in quanto non sussiste alcun nesso di causalità tra la condotta contestatagli e il presunto danno erariale. Ha quindi interposto appello incidentale, formulando i seguenti motivi di impugnazione: - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e nullità della citazione, nonché nella parte in cui ha compensato le spese di lite; -
riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi e per gli effetti dell’art.
195 c.g.c.; - prescrizione dell’azione, non essendovi stata alcun occultamento doloso dell’asserito pregiudizio subito; - carenza dell’elemento soggettivo, non ravvisandosi alcuna prova o argomentazione idonea ad individuare nella condotta gli estremi del dolo o della colpa grave; - errata quantificazione del danno, in quanto la normativa prevedeva anche per gli impianti superiori a 50 kW un incentivo che, sebbene inferiore rispetto a quello previsto per gli impianti con potenza più bassa, non era sicuramente pari a zero
(art. 7 D.M. 28.07.2005) e riconosceva “il prezzo minimo garantito”
contestato agli impianti con potenza nominale fino a 1000 kW (del.
AEEG n. 28/07). Ha quindi concluso: in via principale respingere l’appello principale in quanto infondato; - in subordine, nel caso di ritenuta fondatezza di tutte o in parte le censure dell’appello principale, esaminare e accogliere l’appello incidentale proposto, e in ogni caso rigettare la domanda proposta nei confronti dell’ing.
OL sulla base dei motivi di censura ritenuti assorbiti dal Corte dei conti sezione giurisdizionale di OL, e per l’effetto: - in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; - in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 c.g.c.; - in ulteriore subordine, sempre in via preliminare, dichiarare l’azione prescritta; -
in via principale, respingere la domanda proposta nei confronti del sig. OL in quanto infondata; - in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste proposte in via principale, si chiede di esercitare il potere riduttivo delle poste risarcitorie pretese e congruamente ridurre gli importi richiesti dalla Procura; - in ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste proposte in via principale, accertare e dichiarare la natura sussidiaria dell’obbligazione risarcitoria che dovesse essere riconosciuta in capo al convenuto; - con vittoria di spese.
LZ KO ND LE (avv.ti RI NI, IO IO e ZO RA) si è costituito in giudizio, evidenziando di essere stato amministratore della società QCII Basilicata s.r.l.
(dall'ottobre del 2008 al maggio del 2010) e che nel 2009 venivano presentate al GSE le istanze di subentro nella titolarità degli impianti con contestuale trasmissione al GSE di: i) documentazione finale di progetto, in cui veniva specificato che ciascun Impianto “fa parte di un condominio fotovoltaico”; ii) planimetrie degli impianti, da cui risultavano che questi erano fra loro contigui; iii) visure storiche dei terreni in cui erano ubicati gli impianti, da cui emergeva il frazionamento di alcuni di essi. Ha riferito inoltre: - che il GSE, esaminata con cura la documentazione, prodotta e rilevata la persistenza dei requisiti di ammissione, accoglieva le domande, in applicazione dell’art. 4 del I Conto Energia; - che nel 2010, il GSE effettuava alcuni sopralluoghi sugli impianti appartenenti a diverse Società ubicate in località Macchia Barbalinardo (comune di Pisticci)
al fine di riscontrare “.... le condizioni, dei requisiti oggettivi e soggettivi e dei presupposti per il mantenimento delle "tariffe incentivanti" riconosciute dal GSE” e, segnatamente, “la necessità di appurare che l'impianto in esame non condivida lo stesso punto di connessione di altri impianti limitrofi”, a seguito dei quali, dato atto che nella stessa zona erano presenti più impianti identici e contigui di potenza inferiore ai 50 kW, concludeva che tutti gli impianti ispezionati corrispondevano alla documentazione già presentata al GSE ed erano stati realizzati “conformemente ai requisiti previsti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti nel DM 28/07/2005 e 06/02/2006 e nelle delibere MEG n. 188/05 e n. 40/06”; - che il GSE confermava inoltre che “il requisito relativo al punto di connessione risulta essere rispettato” in quanto “ogni impianto ha un POD e un SAPR differente” e “risulta essere indipendente dagli altri impianti limitrofi”; - che, nel 2013, a seguito dell'introduzione, per la prima volta, di un divieto di frazionamento degli impianti con D.M.
05.05.2011 (Quarto Conto Energia) – poi soppressi – il medesimo GSE chiariva che “la regola del frazionamento è una disposizione impartita esclusivamente per pratiche appartenenti al Quarto Conto Energia” la quale “non viene applicata” ad altre pratiche “perché non prevista”; - che nel marzo 2017 il GSE disponeva la decadenza delle 40 Società dal diritto alla Tariffa Incentivante di cui al D.M.
28.7.2005, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del D.M. 31 gennaio 2014, deducendo che le stesse: i) costituivano un unico soggetto giuridico e pertanto avevano reso false dichiarazioni nelle istanze di subentro all'incentivo; ii) avevano posto in essere
“un artato frazionamento della potenza degli impianti ... attuato al fine di eludere la normativa di riferimento nella parte in cui prevede, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e inferiore 01.000 kW, la presentazione di una cauzione definitiva”; iii)
difettavano della titolarità delle autorizzazioni uniche regionali, intestate alla controllante QCII Basilicata s.r.l.: - che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, sui medesimi fatti, avviava un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-bis c.p. che vede coinvolto anche il sig. SC tra gli imputati. Ha quindi dedotto che la sentenza n. 14/2023 della Corte dei conti di OL, impugnata dalla Procura regionale, sarebbe condivisibile e meriterebbe di essere confermata. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice d’appello ritenesse di accogliere, anche solo in parte, l’appello promosso dalla Procura, ha interposto appello incidentale formulando i seguenti motivi di impugnazione: - difetto di giurisdizione contabile; - nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. e) e comma 6 c.g.c.; - intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa risarcitoria;
erroneità e illogicità della sentenza. L’appellante incidentale ha quindi contrastato le pretese fatte valere nell’appello principale della Procura regionale, invocando, qualora si dovesse ritenere addebitabile una qualche responsabilità per danno erariale, l’applicazione del potere riduttivo e concludendo: a) in via principale: respingere l’appello promosso dalla Procura della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di OL notificato in data 6 luglio 2023 [60 giorni scadono il 5 ottobre 2023] e, per l’effetto, confermare la decisione n. 14/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di OL, depositata il 29 giugno 2023, che ha assolto da ogni addebito il sig. SC KO AN LE; b) nel merito: confermare la decisione n. 14/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di OL, depositata il 29 giugno 2023, e per l’effetto mandare assolto il sig. SC KO AN LE dalla responsabilità amministrativa contabile ascrittagli a titolo di dolo o colpa grave dalla Procura; c) qualora si ritenesse accogliere, anche solo in parte, l’appello promosso dalla Procura: - in via preliminare e/o pregiudiziale: accogliere l’appello incidentale, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, l’inammissibilità dell’atto di citazione di primo grado della Procura per nullità o intervenuta prescrizione, attesa l’insussistenza di qualsiasi ipotesi di occultamento doloso; - nel merito: - in subordine, qualora si ritenesse comunque addebitabile qualche responsabilità anche al sig. SC KO AN LE sebbene residuale, si chiede la sensibile riduzione dell’addebito ai sensi dell’art. 52, secondo comma R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, in considerazione della singolarità della fattispecie contestata (sulla quale sono intervenuti pareri legali, chiarimenti, provvedimenti giudiziali e stragiudiziali), del ruolo del tutto marginale nella vicenda dell’appellante, della corresponsabilità di altri soggetti, del principio della buona fede, dell’effettivo apporto causale (appena due anni), nonché dell’insussistenza del danno. Con vittoria di spese del doppio grado.
La società QCII BASILICATA s.r.l. e le società QCII BASILICATA I-XL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore FE AS VI CU (avv. HE TE e FA VI) si sono costituite nel giudizio di appello intentato dalla Procura regionale ed hanno interposto appello incidentale, formulando i seguenti motivi di impugnazione: I.
Erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha respinto la richiesta di sospensione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.g.c. nonché dell'art. 295 c.p.c.. II. Erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione e difetto della giurisdizione contabile in relazione ai principi eurounitari, convenzionali e costituzionali del giusto processo, nonché sul necessario rispetto del principio del ne bis in idem. IOzione dell'art. 7 del Protocollo CEDU. IOzione dell'art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(CDFUE). IOzione del principio del ne bis in idem. III. Erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha omesso di considerare l'eccezione di inammissibilità dell'azione contabile per carenza di attualità e concretezza del danno, a seguito delle istanze di riesame presentate al GSE ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/20. IV. Erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui avrebbe ritenuto esistente un divieto di concentrazione anche relativamente "gli impianti incentivati in base al DM 28 luglio 2005 - 6 febbraio 2006 C.d. Primo Conto Energia.
IOzione dell'art. 11 delle preleggi mediante applicazione retroattiva del divieto di concentrazione di cui al D.M. 5 maggio 2011. IOzione della normativa di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs.
n. 387/2003, ed al successivo Primo Conto Energia. In ogni caso, erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio ed ha affermato la consapevolezza del fatto di trovarsi nella posizione sostanziale di gestori di un unico impianto. Motivazione carente ed illogica. Errata valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento ai seguenti profili:
A) sul divieto di concentrazione degli impianti in capo ad un unico soggetto; B) sul presupposto oggettivo dell'artato frazionamento; C)
sul presupposto soggettivo dell'artato frazionamento. V. Erroneità della pronuncia nella parte in cui non ha ritenuto di pronunciarsi sulla intervenuta prescrizione; error in procedendo ed error in iudicando; violazione della norma di cui al combinato disposto art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 e 2935 c.c. VI. Erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite ed ha riconosciuto l'esistenza. Ha infine lamentato: - insussistenza e comunque erronea quantificazione del danno operata dalla Procura contabile; - mancata applicazione del potere riduttivo dell'addebito ovvero scomputo del contributo causale dato dal GSE; - mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. La parte ha quindi concluso: rigettare l'appello principale proposto dalla Procura contabile e confermare la sentenza di prime cure n.
14/2023 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di OL; in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale proposto dalla Procura contabile, riformare la sentenza di prime cure n. 14/2023 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di OL, in ragione dei motivi di impugnazione incidentale sopra formulati e per l'effetto: in via preliminare, sospendere il giudizio in attesa della definizione dei giudizi pendenti dinanzi al n.g. (RG 14250, 14251, 14252, 14253, 14254, 14255, 14256, 14258, 14259, 14260, 14261, 14262, 14263, 14264, 14265, 14266, 14267, 14268, 14270, 14272, 14273, 14275, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281, 14282, 14284, 14285, 14286, 14287, 14288, 14289, 14291, 14292, 14293, 14294 e 14295 del 2019) ovvero, in ogni caso, in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio r,g. 3632/21 e del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Matera, r.g. 1295/17 (r.g. 521/22 Trib.) in quanto pregiudiziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.g.c. e 295 c.p.c.;
sempre in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale; accertare l'inammissibilità dell'azione in ragione dei motivi indicati in narrativa; nel merito, in via principale, accogliere l’appello, e per l'effetto, assolversi le odierne appellanti da ogni addebito per la mancanza della responsabilità amministrativa a titolo di dolo e/o colpa grave e, di conseguenza, respingere l'atto di appello della Procura in ragione dell'insussistenza di una responsabilità amministrativa in capo alle odierne appellanti; nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità amministrativa, dichiarare la responsabilità a titolo di colpa grave, provvedendo ad identificare la quota parte di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, in relazione al contributo causale apportato da ciascuno;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la contestata responsabilità amministrativa: 1. ricorrere all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito di cui all'art. 83 del r.d. 2440 del 1923, all'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 e all'art. 19 del d.P.R n. 3 del 1957, ovvero dello scomputo del contributo concausale dato all'evento dal GSE, tenendo conto delle circostanze di cui in motivazione, anche in applicazione dell'art. 1226 c.c. in ordine alla valutazione equitativa; 2. considerare, ai fini della rideterminazione del quantum debeatur, l'applicazione del meccanismo di compensazione in ragione dell'utilitas prodotta in virtù della produzione energetica green dell'impianto di titolarità, in ogni caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; -
dichiarare inammissibile l'intervento del GSE. Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
VO EB IN (avv. HE TE e FA VI), in qualità di legale rappresentante dal 17 dicembre 2013 delle società QCII BASILICATA s.r.l. e delle società QCII BASILICATA I-XXXVII s.r.l., si è costituito in giudizio ed ha interposto appello incidentale, deducendo che le convenzioni con il G.S.E., oggetto di contestazione, sono state stipulate nel mese di agosto 2009, mentre l’invito a dedurre, primo atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data 17 ottobre 2019, con evidente tardività dell’azione della Procura; per il resto, ha formulato analoghi motivi di impugnazione e analoghe conclusioni rispetto a quanto dedotto e sostenuto dalla società QCII BASILICATA s.r.l. e dalle società QCII BASILICATA I-XXXVII s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore FE AS VI CU, a cui pertanto si fa richiamo.
LT MA PP (avv.ti AN GE MA e CO NA) si è costituito in giudizio ed ha interposto appello incidentale formulando i seguenti motivi di impugnazione: i.
erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato nel sopralluogo del 2010 un fatto sopravvenuto idoneo ad interrompere il nesso causale tra condotta e danno erariale –
contraddittorietà; ii. erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile; iii.
erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha dichiarato la competenza territoriale della sezione giurisdizionale regionale di OL – violazione degli artt. 18 c.g.c. e 19 c.p.c.; iv.
erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 106, comma 1, c.g.c. – violazione e falsa applicazione degli articoli 106, comma 1, c.g.c. e 295 c.p.c. – difetto di motivazione; ed ha così concluso: in via principale: accertare e dichiarare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rilevata la responsabilità erariale del sig. MA PP Altieri per il periodo precedente al sopralluogo del 2010; in via incidentale condizionata: - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e per l’effetto dichiarare inammissibile l’atto di citazione proposto nel giudizio di primo grado dalla Procura Regionale; - accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di OL, e della relativa Procura Regionale, in favore di quella della Sezione giurisdizionale della Basilicata; -
sospendere il giudizio nelle more della definizione dei giudizi pendenti avanti al TAR Lazio (r.g. nn. 14250/2019, 14251/2019, 14252/2019. 14253/2019, 14254/2019, 14255/2019, 14256/2019, 14258/2019, 14259/2019, 14260/2019, 14261/2019, 14262/2019, 14263/2019, 14364/2019, 14265/2019, 14266/2019, 14267/2019, 14268/2019. 14270/2019, 14272/2019, 14273/2019, 14275/2019, 14277/2019, 14278/2019, 14279/2019, 14280/2019, 14281/2019, 14282/2019, 14283/2019, 14284/2019, 14285/2019, 14286/2019.
14287/3019, 14288/2019, 14289/2019, 14291/2019, 14292/2019.
14293/3019, 14294/2019 e 14295/2019); in ogni caso: respingere in quanto inammissibile, improcedibile e/o infondato l’appello proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di OL, e notificato al signor Altieri l’8 agosto 2023; con ogni consequenziale statuizione di legge e con vittoria di spese.
DI OR UR (avv.ti Salvatore Bellomia e DR Barletta) si è costituito in giudizio ed ha interposto appello incidentale formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1.- erroneità della sentenza appellata. violazione dell’art. 1, co. 1, c.g.c. difetto di giurisdizione del giudice contabile. in via gradata: carenza e genericità di motivazione. questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 c.g.c.; 2. - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento di danno erariale per violazione del principio del ne bis in idem. IOzione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; 3. - erroneità della sentenza appellata.
inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per difetto di attualità e concretezza del contestato danno erariale; 4. -
erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti implicitamente affermando la sussistenza in capo ai medesimi dell’elemento soggettivo del contestato illecito contabile. Carenza e genericità di motivazione. Omessa o erronea valutazione degli atti e documenti di causa. In via tuzioristica, per il caso di accoglimento dell’appello principale spiegato dall’Organo Requirente di primo grado, ha riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 195 c.g.c., le ulteriori eccezioni e deduzioni non esaminate dalla Corte territoriale nella anzidetta sentenza: i.- intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale; ii.- insussistenza dei presupposti della responsabilità erariale; iii.- sulla quantificazione del preteso danno erariale operata dalla procura regionale; iv.- sulla compensatio lucri cum damno; v.- istanza di esercizio del potere riduttivo. Ha così concluso: - in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice contabile nei confronti dell’ing. Di Fiore, trattandosi di controversia riservata alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e, per l’effetto, dichiarare inammissibile l’atto di citazione a giudizio di primo grado; - in subordine, sollevare, siccome rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata dal Giudice di primo grado e riproposta con il primo motivo dell’atto di appello incidentale condizionato, ai par. 1.3 –
1.3.2, sospendendo, per l’effetto, il giudizio e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - in via ulteriormente gradata, dichiarare inammissibile, per difetto di attualità e concretezza del contestato danno erariale, l’atto di citazione della Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, Sede di OL e l’azione di responsabilità amministrativa con esso proposta in prime cure; - in via ancora subordinata, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale azionato in primo grado dalla Procura Regionale; - in via di ulteriore subordine, dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento di danno erariale proposta dalla Procura regionale per violazione del principio del ne bis in idem; - nel merito, accertare e dichiarare l’insussistenza dei presupposti della contestata responsabilità amministrativa in capo all’ing. Di Fiore e, per l’effetto, respingere la domanda risarcitoria proposta dalla Procura Regionale; - sempre nel merito, in via gradata, ridurre l’ammontare del danno per le ragioni e nella misura evidenziate in narrativa; -
ancora in via gradata e nel merito, determinare con adeguata, ulteriore riduzione, da quantificarsi anche in via equitativa, la quota di danno da porre a carico dell’ing. Di Fiore, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e dell’art.1, co. 1-bis, della l. n. 20 del 1994 s.m.i.; - sempre in via gradata e nel merito, esercitare comunque, nel modo più ampio, il potere riduttivo, per l’effetto diminuendo nella misura massima possibile l’ammontare del danno ascritto al Di Fiore; con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
DI OR UR (avv.ti Salvatore Bellomia e DR Barletta) ha depositato comparsa di costituzione e risposta e memoria difensiva in data 20 febbraio 2025, contrastando i singoli motivi di impugnazione svolti dalla Procura regionale appellante. Come riportato nella sentenza impugnata, “a partire dal 24 febbraio 2010 GSE S.p.A. risulta essere pienamente a conoscenza dello stato dei luoghi relativi agli impianti del Gruppo QCII Basilicata e negli oltre 4 anni successivi intercorsi fino al mese di settembre 2014 (data di trasferimento della sede legale delle società a OL che determina la competenza di questa Sezione per gli incentivi indebitamente percepiti nel periodo successivo) il ST aveva tutto il tempo necessario per procedere alla revoca degli incentivi”. Il G.S.E.
sarebbe sempre stato consapevole sia della configurazione degli impianti di che trattasi, sia della struttura societaria del gruppo QCII Basilicata. Mancherebbe comunque l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Ha riproposto le eccezioni non esaminate nel giudizio di primo grado ed ha richiamato le conclusioni dell’appello incidentale.
LT MA PP (avv.ti AN GE MA e CO NA) ha depositato memoria di costituzione in data 21 febbraio 2025 sull’appello principale, contrastando i motivi di appello svolti dalla Procura regionale. Ha quindi chiesto l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell’appello incidentale.
ME RA e CH ST AN (avv.ti DR MA e AG EO) si sono costituiti il 21 febbraio 2025, rimarcando l’infondatezza dei motivi dell’appello principale; hanno riproposto i motivi di primo grado non esaminati nella sentenza e hanno concluso: rigettare integralmente l’appello della Procura, e, in ogni caso, confermare la sentenza impugnata; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell’appello, applicare il potere riduttivo dell’addebito ex art. 53 R.D. n.
1214/1934.
LZ KO RE LE (avv.ti RI NI, IO IO e ZO RA) ha depositato memoria conclusionale il 21 febbraio 2025, contrastando i motivi dell’appello principale della Procura regionale e insistendo per la reiezione del ricorso in appello promosso dalla Procura stessa e, per l’effetto, per la conferma della sentenza n. 14/2023. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata la citazione in appello della Procura, ha insistito per l’accoglimento dell’appello incidentale condizionato e/o per la riduzione del danno previsto dall’art. 52, secondo comma, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, rimarcando l’intervenuta prescrizione rispetto alle due tipologie di incentivi.
Le società QCII BASILICATA s.r.l., QCII BASILICATA I-XL s.r.l. e VO EB IN (avv.ti HE TE e FA VI) hanno depositato memoria il 21 febbraio 2025, evidenziando che in sede di sequestro il Giudice designato aveva valorizzato il riferimento effettuato dal Giudice di primo grado sul verbale di verifica di GSE del febbraio 2010, in quanto l’ispezione, sebbene effettuata solo nei confronti di cinque impianti, lungi dal configurarsi quale mera verifica tecnica, aveva ad oggetto la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, non limitandosi ad un esame tecnico dell’impianto. Le parti hanno richiamato l’appello incidentale ed hanno contrastato i motivi di appello della Procura, soffermandosi: - sulla sospensione del giudizio in attesa dell’esito del giudizio amministrativo, con riferimento a quanto deciso dal Consiglio di Stato con ordinanza collegiale n. 5932 del 2024; - sulla inammissibilità ed infondatezza dell’avverso atto di appello della Procura; - sulla insussistenza dell’elemento soggettivo. Nel merito, è stata evidenziata l’assoluzione dell’appellante ON SE nel procedimento n. 1295/17 R.G.N.R. e n. 75/18. Con il dispositivo di sentenza del 14/01/2025, all’esito del procedimento n. 1295/17 R.G.N.R. e n. 75/18 per il reato di truffa ai danni dello stato ex art.
640-bis c.p. (originatosi per gli stessi fatti oggetto del giudizio contabile), il Tribunale di Matera ha assolto l’appellante ON SE dai reati contestati dall’anno 2014 in poi per insussistenza del fatto e dagli altri reati per non averli commessi. Il dispositivo riporta un termine di 90 giorni (che va a scadere il 14/04/2025) per il deposito delle motivazioni che non risultano ancora depositate. Nella prospettazione difensiva di parte, apparirebbe opportuno attendere il deposito e la successiva acquisizione in giudizio delle motivazioni della sentenza di assoluzione sia per i possibili elementi utili ricavabili dalle argomentazioni del Giudice penale che possono concorrere a determinare il convincimento del Collegio, sia per evitare il rischio di addivenire a due pronunce contrastanti che tuttavia abbiano ad oggetto due condotte materiali identiche. La parte ha quindi chiesto, con la predetta memoria, un rinvio dell’udienza pubblica ad una data successiva al 14 aprile 2025 affinché possano essere depositate le motivazioni della decisione assunta all’esito del procedimento penale. La Società QCII BASILICATA s.r.l. in liquidazione, nonché le Società QCII BASILICATA I-XL s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro – tempore, nonché il sig.
VO EB IN, richiamando quanto integralmente dedotto negli atti di appello incidentale, si sono quindi riportate integralmente alle conclusioni formulate negli atti di appello incidentali, da intendersi richiamate e trascritte.
La società G.S.E. si è costituita il 21 febbraio 2025, sostenendo la fondatezza dell’atto di appello della Procura regionale, anche con riferimento al sopralluogo dell’anno 2010, e contrastando gli appelli incidentali; ha chiesto quindi che vengano accolte le conclusioni rassegnate dalla Procura, e per l’effetto, in riforma della Sentenza della Corte dei conti di Primo Grado, ha chiesto di condannare i convenuti a pagare in favore del G.S.E., in via solidale ed a titolo di dolo, l’importo di euro 20.254.158,80, oltre a rivalutazione e interessi legali come per legge.
La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni il 19 febbraio 2025, contrastando i singoli appelli incidentali e concludendo per il rigetto degli stessi, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
All’udienza del 14 marzo 2025, la Sezione ha emanato l’ordinanza n. 6/2025, depositata il 14 aprile successivo, con cui ha rinviato l’udienza al 2 ottobre 2025, con onere per le società QCII Basilicata s.r.l. e QCII Basilicata I-XL s.r.l. di depositare la sentenza, completa delle motivazioni, relativa al procedimento n. 1295/17 R.G.N.R. e n.
75/18 presso il Tribunale di Matera. Con successivo provvedimento del 9 settembre 2025, emanato dal Presidente di questa Sezione, l’udienza è stata fissata per l’11 dicembre 2025.
Con memoria del 7 aprile 2025, HO ST AN e OL RA hanno versato in giudizio copia della sentenza del Tribunale di Matera, Sez. Penale, n. 29/2025 (R.G.N.R. 1295/2017;
R.G.T. 591/2022) depositata in cancelleria il 20.3.2025, con cui i medesimi sono stati assolti dai reati contestati per non averli commessi.
Con memoria del 25 luglio 2025, la Società QCII BASILICATA s.r.l.,
le Società QCII BASILICATA I-XL s.r.l. e VO EB IN hanno depositato la sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Matera, contenente l’assoluzione di quest’ultimo, in quanto “sol che si veda l'entrata in carica, deve essere dichiarata la evidente estraneità ai fatti di ON SE, di OL RA e di HO” “a ben vedere, costoro sono diventati legali rappresentanti in date successive alla fase organizzativa e progettuale dell'operazione di frazionamento, sicché il loro contributo alla causalità della condotta è praticamente inesistente”.
Con memoria del 26 agosto 2025, la società GSE s.p.a. ha depositato: doc. A: sentenza emessa dal Tribunale penale di Matera, n. 29/2025, nei confronti delle persone fisiche coinvolte nell’operazione di incameramento delle tariffe incentivanti; doc. B:
atto di appello promosso dal GSE nei confronti della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale penale di Matera, n. 29/2025; doc.
C: sentenza del Consiglio di Stato n. 2087/2025 che conferma la legittimità del provvedimento del GSE di rigetto dell’istanza di riesame presentata dalle Società QCII Basilicata s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’art. 56 del d.l. 76/2020; doc. D: sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 2672/2025 che conferma la sentenza del TAR Lazio di condanna alla restituzione delle somme illecitamente percepite dalle Società QCII Basilicata s.r.l. in liquidazione (schema di n. 40 sentenze dallo stesso tenore emesse nei confronti delle singole Società QCII Basilicata s.r.l. in liquidazione dalla I alla XL).
Con memoria del 1° settembre 2025, CH ST AN e ME RA hanno versato in giudizio ordinanza della Corte di Giustizia Federale tedesca, Sez. V Civile, del 5.6.2025, che ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale “Se gli articoli 45, 46 e 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale devono essere interpretati nel senso che, nell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'autorità competente per l'esecuzione dello Stato membro richiesto deve presumere, senza procedere a un proprio esame, sulla base del certificato rilasciato dal giudice di origine ai sensi dell'articolo 53 del regolamento, che la decisione rientra nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 1 del regolamento”.
Con memoria del 10 settembre 2025, la società GSE s.p.a. ha insistito per l’accoglimento dell’appello della Procura della Corte dei conti, sul presupposto che il Consiglio di Stato non ha conferito alcuna rilevanza al sopralluogo del 2010 compiuto da personale del G.S.E., ritenendolo del tutto inconferente.
TO OR, con memoria dell’11 settembre 2025, ha evidenziato che la pronuncia del Consiglio di Stato impedirebbe una seconda pronuncia sullo stesso presunto danno. Inoltre, nella prospettiva difensiva, non sussisterebbe, né sarebbe provato, alcun nesso di causalità tra la condotta contestata a OL e il presunto danno erariale.
Con memoria dell’11 settembre 2025, CH ST AN e ME RA hanno rimarcato che le condotte generative del frazionamento sono state poste in essere tra il 2006 e il 2009, mentre le cariche di amministratori degli appellati è avvenuta nel periodo 2012-2013.
CH ST AN e ME RA, con memoria del 17 novembre 2025, hanno insistito per l’accertamento della prescrizione al risarcimento del danno.
LT AT PP, con memoria del 19 novembre 2025, ha evidenziato che la pronuncia del Consiglio di Stato costituirebbe titolo giuridico per ottenere le somme soltanto nei confronti delle società. Comunque, la situazione del “condominio” fotovoltaico sarebbe già stata a conoscenza del G.S.E. dal 2008.
LZ KO RE LE ha depositato memoria il 19 novembre 2025, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello proposto da G.S.E. avverso la sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Matera. Il sopralluogo compiuto dal G.S.E. nel 2010 avrebbe verificato anche la contiguità dei punti di connessione. L’appellato non avrebbe avuto, inoltre, alcun ruolo negli atti di gestione in contestazione.
La società GSE s.p.a., con memoria del 21 novembre 2025, ha compendiato la propria posizione ed ha allegato la documentazione con cui è stata comunicata alle società QCII Basilicata l’esito negativo, formalizzato il 17 novembre 2025, del riesame - ai sensi dell’art. 42 del d. lgs. n. 28/2011 - sui provvedimenti G.S.E. del 19 novembre 2019 che hanno pronunciato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, per mancata voltura dell’Autorizzazione Unica.
All’udienza dell’11 dicembre 2025, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, va riunito l’appello principale con quelli incidentali proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184, primo comma, c.g.c., nonché dichiarata la contumacia dell’appellato ES ES, ex art. 93 c.g.c., in quanto non costituitosi nonostante la sua rituale evocazione in giudizio.
Nel merito, alla stregua di quanto in seguito si dirà, l’appello principale va respinto e gli appelli incidentali debbono ritenersi assorbiti, per quanto di ragione.
Va premesso che la Sezione ritiene di aderire alla parte motivazionale della sentenza n. 14/2023 del 21 marzo 2023, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, oggetto di appello iscritto al n. 60796 del r.g. e discusso e deciso dal Collegio nell’odierna udienza (cfr., in particolare, par. n.
11.2 e ss. del <<considerando in diritto>>, cui breviter si rinvia, ex art. 17, primo comma, disp. att. c.g.c.) che, con precisione e ampiezza di argomentazioni (60 pagine), ha condiviso la tesi accusatoria circa l’oggettiva illiceità della condotta assunta dagli odierni appellanti, in quanto difforme dal quadro normativo e regolamentare operante in materia.
L’indebita percezione dei suddetti contributi pubblici risulta, peraltro, confermata anche dalle numerosissime pronunce del giudice amministrativo - dalla cui motivazione il Collegio non ha ragione di discostarsi - che hanno definitivamente stabilito la piena legittimità dei provvedimenti decadenziali (o di conferma degli stessi in sede di riesame), reiteratamente assunti dal G.S.E.
nell’occasione, sulla scorta dei medesimi presupposti fattuali e giuridici qui in rilievo (vedasi, in chiave riassuntiva della vicenda, l’ultima decisione della II Sezione del Consiglio di Stato n.
2087/2025, versata in atti dal G.S.E. interventore).
Segnatamente, risulta dimostrato per tabulas, l’introito illegittimo delle tariffe incentivanti pubbliche, avendo le società QCII Basilicata s.r.l. reso al G.S.E. delle dichiarazioni non conformi, attestando non solo il possesso dei requisiti normativamente previsti per l’esercizio degli impianti, ma anche di non aver presentato ulteriori domande di incentivazione relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito nemmeno per mezzo di società controllate o collegate
(prima violazione rilevante).
Inoltre, le società predette hanno, dopo essersi dichiarate soggetti responsabili, iniziato ad esercire gli impianti in assenza del titolo autorizzativo, non sussistente in capo alle singole società, con inosservanza del principio dell’allineamento tra soggetto esercente l’impianto e titolare dell’autorizzazione unica (seconda violazione rilevante).
Infine, vi è stato, da parte delle società Basilicata, un non consentito frazionamento degli impianti energetici e delle particelle catastali, laddove invece veniva in rilievo un unico impianto che, per potenza e dimensioni, non avrebbe potuto in alcun modo beneficiare delle tariffe incentivanti del primo conto energetico, destinate ai titolari di impianti di piccola dimensione energetica, giacché per quelli di potenza superiore a 50 kW era previsto un diverso meccanismo di ingresso e il versamento di una cauzione (terza violazione rilevante).
Anche la sentenza del tribunale penale di Matera n. 29/2025, da ultimo intervenuta e acquisita in sede istruttoria, del resto, ad onta di quanto affermato dai prevenuti, concorda sostanzialmente su tale opposta prospettazione, escludendo la sussistenza di immediate cause di assoluzione degli originari protagonisti della vicenda, nella sua fase iniziale e oggetto del presente giudizio (sigg. Altieri, ES, Schultz e OL), ex art. 129 c.p.p., per pervenire a una pronuncia di prescrizione del reato di cui all’art. 640 bis c.p. ascritto agli imputati (cfr. pagg. 12 e ss.).
Nondimeno, pur a fronte di una conclamata antigiuridicità della condotta, ritiene il Collegio che si debba pervenire alle medesime conclusioni della sentenza impugnata, con riferimento alla questione concernente il nesso di causalità tra condotta e danno.
In via dirimente va infatti considerato, concordando con quanto stabilito dal Giudice di primo grado, che si è verificata una interruzione del nesso causale tra condotta e danno, riguardante le asserite condotte delle società appellanti e dei loro rappresentanti legali, in ragione del mancato tempestivo esercizio del potere (di controllo e di veto, dapprima, e, poi) di autotutela del G.S.E. al momento in cui - essendo rese ostensibili le condotte dannose per effetto del sopralluogo da cui è scaturita la redazione del documento denominato “Rapporto finale attività di controllo mediante verifica e sopralluogo su impianti fotovoltaici del 24 febbraio 2010”, nel quale si dà contezza di una verifica effettuata su 5 dei 246 impianti e dal quale è dato evincere che il G.S.E. fosse già pienamente a conoscenza sia dello stato dei luoghi sia degli elementi che, soltanto nel 2017, hanno portato alla revoca degli incentivi, concludendo, che, sin da allora (2010) - l’ente danneggiato avrebbe avuto tutto il tempo e il modo necessario per procedere alla revoca degli incentivi.
Sul punto, appaiono condivisibili le considerazioni espresse sia dalla Sezione altoatesina della Corte nella sentenza qui impugnata, sia dall’ordinanza monocratica di rigetto dell’istanza cautelare proposta dalla Procura generale nel giudizio di appello (ord. n.
13/2023).
In particolare, il giudice designato, nel rigettare la richiesta di sequestro conservativo nel corso della causa d’appello avverso siffatta sentenza – contestualizzando storicamente le condotte realizzate – ha condivisibilmente osservato che:
a) ciò che viene addebitato alle società (e, correlativamente, alle persone fisiche che in nome e per loro conto hanno materialmente agito), è l’aver, mediante false attestazioni o dichiarazioni, indotto in errore il G.S.E. che, dal canto suo, non avrebbe potuto accertare tali attività elusive se non a seguito dell’attività di controllo documentale e contabile effettuata nel 2016;
b) in particolare, vengono in contestazione comportamenti posti in essere nel momento iniziale in cui le società sono state ammesse a fruire delle incentivazioni (riferibili, dunque, al periodo 2008-2009),
partendo anche dal presupposto che i principi posti a base dell’intervenuta revoca degli incentivi fossero ben sanciti e radicati nell’ordinamento giuridico sin dal momento dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione;
c) tuttavia, dalla disamina di diversi atti versati in giudizio, traspare la circostanza che il G.S.E. avesse contezza delle reali condizioni soggettive ed oggettive delle società in questione e che, tuttavia, abbia favorevolmente vagliato la posizione delle stesse, assumendo, successivamente, i necessari provvedimenti di revoca solo a partire dall’anno 2017;
d) segnatamente, con riferimento alla necessaria corrispondenza fra la titolarità dell’autorizzazione unica e la responsabilità dell’esercizio dell’impianto - che pure trova preciso riscontro normativo nel combinato disposto dell’art. 12, terzo comma, d.lgs. n.
387/2003, con l’art. 2, primo comma, lettera g), d.m. 28.7.2005 e nella deliberazione AEEG n. 188/05 – risulta evidente che gli atti con i quali il G.S.E. ha autorizzato i subentri delle società in questione quali soggetti responsabili, hanno avuto, quale presupposto di ammissibilità, degli atti negoziali di cessione di diritti da parte dei singoli imprenditori, già ammessi inizialmente dal G.S.E. alle incentivazioni, alle società qui appellanti;
e) il possesso della titolarità dell’autorizzazione non è stato oggetto di alcuna autocertificazione da parte delle società, ma il G.S.E. ha espressamente autorizzato, previa verifica di ammissibilità, le predette società a subentrare nella qualifica di responsabile sulla scorta degli atti di cessione anche dei diritti relativi al permesso di costruire gli impianti;
f) non vengono in rilievo, quindi, l’art. 7 del d.m. 28.6.2005 e l’art. 3 della delibera AEEG del 14.9.2005 in quanto, nel caso di specie, contrariamente a quanto avversamente sostenuto, sul punto specifico alcuna autodichiarazione è stata rilasciata dalla società che, invero, sulla scorta del predetto accordo privato ha chiesto – ed ottenuto senza alcuna riserva – il subentro all’incentivazione;
g) sulla scorta di tali atti, quindi, il G.S.E. ha espressamente accolto le richieste di subentro delle 40 società, procedendo, poi, alla stipula delle conseguenti convenzioni ventennali nelle quali, fra le altre cose, le società sono chiaramente indicate come “Produttore” e nelle quali il percorso procedimentale seguito per l’ottenimento dell’incentivazione è ben delineato;
h) sotto altro profilo va evidenziato, poi, che, agli atti allegati alla domanda, vi era anche l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico rilasciata dalla società madre alle diverse società;
i) se, quindi, tali atti dispositivi erano di per sé illegittimi (e, comunque inidonei a trasferire alcun diritto), è da ritenersi che, sin dal momento della domanda di subentro l’ente danneggiato avrebbe potuto, senza particolari complesse indagini amministrative, negare il diritto al subentro in assenza dei richiesti requisiti, proprio in ragione della inadeguatezza iniziale della documentazione presentata a legittimare il richiesto subentro;
l) pertanto, il G.S.E. avrebbe dovuto sin da allora negare il diritto al subentro concesso sulla base di un mero atto di disposizione di natura privatistica ovvero verificare - attesa l’obbligatorietà alla luce della normativa vigente – la sussistenza della corrispondente autorizzazione unica, come ha fatto in altre circostanze nelle quali la stessa non risultava presentata (vedi il caso deciso dal Consiglio di Stato, giusta sent. n. 5106/2018, riguardante altra vicenda con diversi protagonisti), ovvero sospendere il trasferimento della titolarità (e dei correlati incentivi) fino all’effettiva trasmissione dell’autorizzazione unica;
m) anche la pretesa non conoscenza della riconducibilità delle società ad un unico gruppo appare non sostenibile alla luce della copiosa documentazione in atti da cui è dato evincere che i contesti temporali in cui sono simultaneamente pervenute le istanze delle quaranta società volte all’ottenimento dell’incentivo, la non occultata coincidenza soggettiva dei legali rappresentanti, del nominativo delle società e della sede legale, la non dissimulata -
anche nelle richieste di subentro presentate al G.S.E. – nota con la quale la società madre ha trasferito i diritti alla realizzazione dell’impianto a tutte le società figlie, induce a ritenere che sin dalla fase genetica di ammissione agli incentivi, il ST avesse tutti gli elementi per ricondurre le odierne appellanti ad un unico gruppo societario;
n) significativa è, a tal riguardo, anche la nota indirizzata dal G.S.E.
alla società QCII Basilicata I s.r.l., datata 21.9.2010 avente ad oggetto
“Acquisizione dati e accesso ai siti di produzione ai sensi delle delibere ARG/elt 04/10 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il Gas
(AEEG),” con la quale il predetto ente regolatore invitava la società a fornire alcuni dati;
o) tale nota, poi, sebbene inviata ad una sola società ha, in allegato, l’elenco di tutte le quaranta società, con le indicazioni specifiche della zona e delle porzioni di terreno ove risultano ubicati gli impianti;
p) pertanto, appare palese come fosse di agevole individuazione la sussistenza di un gruppo societario che gestisse, mediante diverse società, la totalità degli impianti in questione, anche in questo caso sin dalla fase di presentazione delle richieste di subentro e, conseguentemente, anche il frazionamento era facilmente evincibile sin da quella data;
q) ancora, la nota del G.S.E. del 2009, con la quale venivano forniti alcuni chiarimenti ai legali della società, si presta sicuramente ad ambigue interpretazioni, in quanto se è vero che la stessa fa riferimento ad una normativa che non ha ad oggetto gli impianti fotovoltaici (ma esclusivamente gli impianti eolici), è altrettanto vero che l’argomento ha chiaramente ad oggetto una possibile interpretazione volta ad escludere l’ipotesi di un artato frazionamento, sicché, se tale divieto è espressione di un principio generale di abuso del diritto - e, come tale, è applicabile a tutte le leggi che hanno ad oggetto l’incentivazione a forme di energia alternativa (ivi compreso quella sugli impianti eolici: in termini, C.d.S., n. 5465/2022) - risulterebbe ininfluente il richiamo concreto alla disciplina applicabile (d.m. 18.12.2008 piuttosto che d.m.
28.7.2005) e, quindi, la sua concreta applicazione alla disciplina sugli impianti eolici e non a quelli fotovoltaici;
r) in tale contesto, anche il verbale di verifica del febbraio 2010 corrobora l’idea che l’ente regolatore avesse ricevuto plurime avvisaglie circa la possibile costruzione di un sistema volto all’indebita percezione di pubblici contributi;
s) sebbene, infatti, l’ispezione sia stata effettuata solo nei confronti di cinque impianti, dagli atti risulta che l’ispezione, lungi dal configurarsi quale mera verifica tecnica, ha avuto ad oggetto la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sui responsabili dell’impianto, non limitata, quindi, ad un esame tecnico di quest’ultimo;
t) il verbale, invero, reca espressa contezza del fatto che era stata effettuata una analisi della documentazione inviata ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti; dà, altresì, conto dell’esistenza di diversi impianti inferiori a 50 Kw, facendo espresso riferimento alla sussistenza di impianti limitrofi di proprietà delle società QCII Basilicata, individuando le suddette società, in alcuni passaggi del verbale, come una “organizzazione”;
u) anche qui, dunque, si dichiara la completezza della documentazione esibita senza alcun riferimento all’assenza dell’autorizzazione unica, che pure avrebbe dovuto essere l’unico documento legittimante un effettivo subentro, attestandosi la conformità dell’impianto alle disposizioni del d.m. 28.7.2005 e delle delibere di AEEG attuative delle modalità di controllo.
Valga, al riguardo, considerare, per un verso, che la disciplina del primo conto energia, recata dal d.m. 28.7.2005 e sulla cui base partì l’iniziativa, non prevedeva alcunché in punto di frazionamento degli impianti (la disciplina verrà “affinata” solo in prosieguo col d.m.
5.5.2011 e quello successivo del 2014, in cui si sancisce il divieto di concentrazione, a valere, peraltro, per il futuro) e, dall’altro, che le dichiarazioni rese nell’occasione, come accennato, [v. supra, sub.
lett. e)-g)], non recavano i requisiti formali prescritti – primo tra tutti, la clausola di assunzione di responsabilità penale di cui all’art.
48, secondo comma, t.u. doc. amm. – per renderle bastevoli ai fini che ne occupa, consentendo al G.S.E. di svolgere solo controlli a campione postumi (ex art. 71, t.u.) e liberandolo da responsabilità per i provvedimenti ampliativi assunti su tale base (art. 73 t.u.).
Il Collegio, inoltre, ritiene opportuno svolgere, sul punto, anche una ulteriore riflessione.
Nel valutarsi la legittimità dei provvedimenti decadenziali assunti dall’ente regolatore (ovvero di quelli ribaditi in sede di riesame),
oggetto di precipua cognizione del g.a., può darsi senz’altro giuridicamente e logicamente ingresso alla tesi circa l’abuso del diritto conseguente alla violazione del divieto di artificioso frazionamento degli impianti, quale corollario del divieto di concentrazione (onde favorire l’ingresso di piccoli produttori),
dovendo il g.a. parametrare il suo giudizio sulla scorta della disciplina dell’autotutela amministrativa scolpita negli artt. 21 octies e nonies, l. n. 241/90.
Diversamente, stante la peculiarità del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, riguardante (non già la mera conformità a legge dell’agere amministrativo, sibbene) la valutazione della colpevole antigiuridicità delle condotte dei singoli amministratori delle predette società, questa Corte è tenuta a svolgere un giudizio prognostico ex ante circa la consapevolezza dei prevenuti - nel dato momento storico, sulla scorta della cornice normativa e provvedimentale nel cui perimetro essi si muovevano, corroborato da eventuali apporti esegetici giurisprudenziali - di agire contra legem.
A tal proposito, ritiene la Sezione che non appaia giustificata un’operazione logica che rapporti siffatto giudizio a indirizzi ermeneutici del g.a. che, seppur condivisibili e oramai più che consolidati, si sono palesati solo molti anni dopo all’iniziativa.
Ne discende che, per un verso, può dubitarsi dell’esistenza, in capo ai prevenuti, non solo di una consapevole violazione della normativa in parola (dolo), ma anche della stessa conoscibilità di tale difformità (colpa grave) e, in ogni caso, per altro verso, escludersi anche l’esistenza di una preordinata condotta dissimulatrice del danno erariale (che non avrebbe avuto senso, nel momento in cui non c’era da temere alcuna reazione da parte dell’ente regolatore, tenuto conto anche dei chiarimenti comunque richiesti).
Pur volendosi, dunque, concedere che gli ideatori dell’operazione, supportati da legali esperti del settore, abbiano avuto perfettamente chiari i limiti di fattibilità dell’operazione e ciononostante tentato, per così dire, di “approfittare” delle lacune normative esistenti al tempo per portarla a termine, da ciò non può inferirsi, però, sic et simpliciter un fraudolento intento dissimulatorio dell’eventuale indebita percezione degli incentivi in parola.
I sopra evidenziati aspetti patologici della complessa vicenda per cui è causa, non possono, allora, che trovare composizione nella loro naturale sede, che è quella amministrativa e non già contabile, avendo, difatti, il G.S.E. già correttamente esercitato i suoi poteri di autotutela ufficiosa, ex lege n. 241/90 (in quanto rimasti immuni da vizi di legittimità nei correlati giudizi impugnatori radicatisi innanzi al g.a.) e dovendosi su quel piano risolvere i reciproci rapporti di credito/debito, intercorrenti tra le società in questione e il predetto ente erogatore che, peraltro, è già in possesso di plurimi titoli autonomi (di natura amministrativa, per l’appunto), per procedere in executivis contro le società in questione.
In ogni caso, vi sia stata o meno tale macchinazione occultatrice del danno erariale, è certo che il G.S.E. era nella oggettiva e doverosa condizione di scoprirne la venuta ad esistenza sin dal 2010, alla luce di quanto più sopra evidenziato.
Né è di aiuto ad una contraria opinione quanto affermato dal Consiglio di Stato nella (dalla difesa del G.S.E.) tanto valorizzata sentenza n. 2087/2025.
Essa, invero, si limita a valutare la legittimità del diniego di riesame sotto il profilo della sua completezza motivazionale e della comparazione dell’interesse pubblico e privato sotteso, peraltro corroborando la decisione sulla scorta di una circostanza - la concessione in appello del sequestro nell’ambito del presente giudizio ed esitato nell’assoluzione dei medesimi prevenuti qui appellati - che, intuibilmente, proprio in questa sede non può avere rilievo alcuno.
Si è trattato, infatti, di una valutazione sommaria svolta da questa stessa Sezione in fase cautelare, nient’affatto vincolante e nella cui occasione pure, per inciso, si sono espresse varie perplessità in punto di prescrizione, elemento soggettivo e concorso causale dell’ente regolatore (cfr. ordinanza n. 22/2023, pag. 9, resa all’esito del reclamo sull’ordinanza di rigetto n. 13/2023, cit.).
La valenza assorbente del riconoscimento dell’interruzione del nesso causale tra condotta e danno esonera il Collegio dal pronunciarsi sulle ulteriori doglianze, mentre le restanti argomentazioni difensive, rese dalle Parti e dal G.S.E. interventore, non espressamente valutate nella presente decisione, devono ritenersi implicitamente rigettate, per ragioni di sinteticità e comodità espositiva [art. 39, secondo comma, lett. d), c.g.c.; art. 17, primo comma, disp. att. c.g.c.], in quanto ritenute non dirimenti ai fini di un diverso esito del giudizio d’appello.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà confermata, per effetto del riconoscimento, anche in questa sede d’appello, dell’interruzione del nesso causale tra condotta e danno.
Le spese di lite seguono l’esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo, in funzione delle singole posizioni e delle difese congiunte per alcuni appellati. Nulla per le spese del giudizio, stante l’esito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, previa dichiarazione di contumacia dell’appellato ES ES ex art. 93 c.g.c., definitivamente pronunciando sugli appelli iscritti al n. 60949 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respinge nei sensi di cui in motivazione l’appello principale proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di OL, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di OL, n. 14/2023 del 29 giugno 2023, per effetto del riconoscimento, anche in questa sede d’appello, dell’interruzione del nesso causale tra condotta e danno. Di conseguenza dichiara assorbiti, per quanto di ragione, gli appelli incidentali proposti da TO OR, da LZ KO ND LE, dalla società QCII BASILICATA s.r.l. in liquidazione e dalle società QCII BASILICATA I-XL s.r.l. in liquidazione, da VO EB IN, da LT MA PP e da DI OR UR.
Liquida le spese di lite a carico del G.S.E. nel modo che segue:
in favore di QCII BASILICATA s.r.l. e QCII BASILICATA I-LX s.r.l.
per complessivi euro 9.000,00 (novemila/00);
in favore di LT MA PP per euro 2.000,00
(duemila/00);
in favore di DI OR UR per euro 2.000,00 (duemila/00);
in favore di CH ST AN per euro 1.000,00
(mille/00);
in favore di ME RA per euro 1.000,00 (mille/00);
in favore di LZ KO ND LE per euro 2.000,00
(duemila/00);
in favore di TO OR per euro 2.000,00 (duemila/00);
in favore di VO EB IN per euro 1.000,00
(mille/00);
in tutti i casi, oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti.
Nulla per le spese di lite nei confronti di ST ES, non costituito.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to AB AN FF
IL PRESIDENTE
f.to EN RR Depositata in Segreteria il 13/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi