Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 639/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 639/2017
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. – Avv. Paolo Starvaggi Parte_4 C.F._3
attori
E
C.F. ) – Avv. Antonio Langher Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
E
C.F. ), a mezzo Controparte_2 P.IVA_1
mandataria – Avv. Patrizia Montalbano Controparte_3
intervenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare l'incertezza e/o l'illiquidità e/o l'inesigibilità di ogni eventuale presunto credito vantato dalla banca convenuta nei confronti degli attori e la non dovutezza delle somme portate dagli estratti conto dei rapporti oggetto di causa e richieste nell'intercorsa corrispondenza oltre che scaturenti dal mutuo;
1
l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno della correntista, nonché ad applicare un tasso di interessi debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile tramite un tasso debitore comunque illegittimo anche perché non corrispondente con quello pubblicizzato.
3) Inoltre, ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la tutte le altre spese e commissioni non dovute ed illegittime Pt_5 ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 c.c.
4) Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare che nel corso dei rapporti oggetto del giudizio la banca convenuta, anche per effetto della applicazione dell'anatocismo trimestrale, di interessi ultralegali illegittimi, di illegittime e non dovute spese, valute e commissioni (in particolare ha di fatto Pt_5 applicato, contabilizzato e preteso un tasso di interesse effettivo globale che ha oltrepassato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 successivamente alla sua entrata in vigore;
5) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che la correntista ha il diritto di vedersi restituite tutte le somme pretese ed incassate dalla banca convenuta a titolo di interessi ultralegali illegittimi, interessi anatocistici, illegittime spese, valute e commissioni (in particolare C.M.S.) sulla movimentazione contabile, il tutto con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, condannando la banca convenuta al relativo pagamento in favore della società attrice ovvero portando in compensazione tali voci con l'eventuale residuo credito della banca convenuta e/o dei cessionari del credito ove ceduto e regolarmente provato, nonché ritenere e dichiarare che tutti gli interessi contabilizzati, incassati e pretesi in occasione dei superamenti del tasso soglia ex legge 108/96, non sono dovuti e vanno restituiti alla correntista con interessi dalle singole scadenze al soddisfo ovvero portati in compensazione con l'eventuale residuo credito della banca convenuta e/o dei cessionari del credito, con pedissequa rideterminazione dei rapporti.
6) In ogni caso, ritenere e dichiarare che la convenuta ha violato, nell'esecuzione dei rapporti intercorsi, i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza
2 condannare la stessa, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni nei confronti della correntista e dei garanti, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adito;
7) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per inadempimento contrattuale delle fideiussioni rilasciate o, in subordine, la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 c.c., previa la dichiarazione di inefficacia delle clausole di deroga imposte al fideiussore anche per violazione della normativa antitrust;
8) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in ragione della tardiva costituzione avvenuta oltre i termini di legge per la deduzione di eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio;
9) rigettare tutte le eccezioni preliminari in quanto infondate stante la completezza delle allegazioni poste a fondamento della domanda e ai sensi dell'art. 156 c.p.c. essendo riuscita la banca ad appostarsi processualmente su tutti i capi difensivi articolati dagli attori;
10) condannare le controparti alla refusione delle spese di lite e di c.t.u., da porre integralmente in capo alla convenuta e/o dei cessionari anche in solido, CP_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte convenuta: non depositate
Conclusioni di parte intervenuta:
IN VIA PRELIMINARE.
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta del 15 gennaio 2018.
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito e la conseguente domanda di accertamento della nullità delle clausole ritenute illegittime per i motivi dedotti.
3. Accertare e dichiarare la validità ed efficacia della fideiussione sottoscritta in data 22/01/1997 dal Sig. nonché della fideiussione sottoscritta Parte_2 in data 25/10/2007 dai Sig.ri , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
.
[...]
NEL MERITO.
4. Accertare e dichiarare le domande attoree della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, di , Parte_2 Pt_3
e , infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente
[...] Parte_4 rigettarle nel merito.
3 5. In caso di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare prescritto il diritto degli attori alla restituzione delle somme a far dal 24/04/2007 sino alla data di accensione dei rapporti contestati.
6. Rigettare in quanto infondata la richiesta risarcitoria nei confronti della Banca cedente perché infondata per i motivi dedotti.
- Nella non temuta ipotesi di soccombenza, ritenere e dichiarare che le richieste restitutorie e/o risarcitorie andranno riferite alla cedente Controparte_1
atteso che i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione (ex lege
130/1999) costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione;
“patrimonio separato a destinazione vincolata” che è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori esponevano che Parte_1 intratteneva con i rapporti di conto anticipi n. 124080 (conto n.
[...] CP_1
65068851, successivamente sostituto con il n. 65167999 ex Banca di Roma) e di conto di corrispondenza n. 100780 (ex 65048256 Banca di Roma), con scopertura, sul quale erano appoggiati il conto anticipi e il conto corrente n. 63851 in ditta , Parte_2 divenuto n. 94080 dal 01/01/2003 con il trasferimento da Banca di Roma a CP_4
e la cui esposizione debitoria era stata assorbita da in data
[...] Parte_1
11/04/2005, con disposizione di bonifico per € 328.001,75 in favore di . Parte_2
Gli attori , e erano inoltre Parte_2 Controparte_5 Parte_4 fideiussori della società, e quest'ultima anche di per il conto corrente Parte_2 semplice n. 306480.
Dopo aver riscontrato anomalie, la banca aveva richiesto il rientro dalle esposizioni, aveva apposto il credito a sofferenza, effettuato segnalazioni alla Centrale Rischi e, non accogliendo le doglianze degli attori in relazione all'andamento del rapporto, in data
03/03/2017 aveva comunicato il recesso per giusta causa dagli affidamenti a causa di insoluti verificatisi tra il 31/10/2016 e il 31/01/2017, benchè l'importo di essi, complessivamente pari ad € 228.796,04, fosse inferiore all'affidamento di € 350.000,00 di cui godeva la società.
Tanto premesso, proponevano pertanto le domande di accertamento, ripetizione e risarcimento in epigrafe meglio emarginate, eccependo:
4 - l'avvenuto addebito di interessi ultralegali non ancorati a parametri certi, predeterminati e conoscibili ex ante, nonché eccedenti il tasso soglia antiusura;
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'addebito di cms e spese contrattualmente non previste;
- l'utilizzo di una decorrenza della valuta non correlata all'effettivo acquisto o perdita delle somme;
- l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, con conseguente obbligo risarcitorio a carico della banca;
- la nullità delle fideiussioni per violazione degli artt. 1938, 1418 e 1346 c.c. per indeterminabilità dell'oggetto, essendo state prestate a garanzia di tutte le obbligazioni che sarebbero sorte a carico della debitrice principale nei confronti della banca, senza alcun limite quantitativo, o comunque l'estinzione delle stesse ex art. 1956 c.c. a causa della condotta della garantita, gravemente lesiva degli interessi della debitrice principale e dei garanti, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede. si costituiva eccependo la prescrizione di ogni domanda di ripetizione CP_1 antecedente i dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione (24/04/2017), la nullità dell'atto introduttivo per genericità della domanda e dei suoi elementi costitutivi,
l'improcedibilità o inammissibilità della domanda in presenza di conto ancora aperto
(Cass. 789/2013); nel merito, contestava l'asserita indeterminatezza del tasso di interesse, puntualmente pattuito, evidenziava la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (assente nel conto anticipo fatture) e l'avvenuta pattuizione della cms e delle spese applicate.
Deduceva inoltre di non aver girato la posizione a sofferenza alla Centrale Rischi, ma soltanto fra i “crediti contestati”, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria, e ribadiva la validità delle fideiussioni prestate.
Gli attori contestavano le eccezioni avverse e rilevavano che il conto di corrispondenza n. 100780 e il conto di corrispondenza n. 124080 erano stati estinti dalla stessa , rispettivamente, in data 30/10/2020 e 15/01/2021. CP_1
Nel corso del giudizio si costituiva cessionaria del credito, associandosi alle CP_2 difese di parte convenuta.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del
5 modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022, per cui va rigettata la richiesta di parte intervenuta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente illo tempore.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata, ben potendosi cogliere dall'esposizione ivi contenuta il petitum e la causa petendi.
Le domande attoree sono fondate nei limiti di cui infra.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'azione di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Con la sentenza n. 24418/2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che il dies a quo del suddetto termine di prescrizione cambia a seconda della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Più in particolare, detto termine decorre dalla data del pagamento per i versamenti di natura solutoria, mentre, per i versamenti di natura ripristinatoria, esso decorre dalla data di estinzione del conto. Difatti, non ogni rimessa accreditata in conto corrente costituisce pagamento, ma soltanto quella che determina uno spostamento patrimoniale definitivo dal correntista alla Banca: se il conto corrente è affidato ed il saldo debitore è contenuto nei limiti dell'affidamento, la riduzione del saldo debitore non implica uno spostamento patrimoniale definitivo e la rimessa si limita a ricostituire la disponibilità del fido. In altri termini, la rimessa è solutoria e sussiste pagamento quando il conto non
è affidato, oppure è affidato, ma il saldo debitore è oltre il limite del fido alla data in cui viene eseguita la rimessa;
all'inverso, la rimessa è ripristinatoria e non sussiste pagamento se il conto è affidato e presenta un saldo debitore contenuto nei limiti del fido alla data in cui viene eseguita la rimessa.
In specie, non sono emersi versamenti di tipo solutorio, né essi sono stati individuati dalla che ha sollevato l'eccezione. CP_1
La ctu espletata in corso di giudizio, logicamente e congruamente motivata, ha verificato che effettivamente il conto accessorio n. 124080 veniva girocontato trimestralmente sul principale.
Il ctu ha correttamente evidenziato che “Per tale rapporto non si dispone in atti di alcun documento contrattuale validamente sottoscritto dalle parti … pertanto i ricalcoli sono stati effettuati applicando i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB, per l'intero periodo analizzato, in sostituzione dei tassi convenzionali risultanti dagli estratti conto”.
Inoltre, “Non risultando alcuna pattuizione del regime anatocistico per il rapporto accessorio, i ricalcoli sono stati effettuati adottando per gli interessi il regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello trimestrale praticato dalla stornando CP_1
6 quindi gli addebiti trimestrali effettuati dalla banca sul conto principale e addebitando con un unico movimento al termine del rapporto gli interessi ricalcolati”.
La mancanza di forma scritta esclude la valida pattuizione di ogni altra spesa, con la conseguenza che “Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto e le commissioni sostitutive, non riscontrando alcuna pattuizione della CMS si è provveduto, ad espungerne gli addebiti operati dalla banca per l'intero periodo di durata del rapporto, pari complessivamente ad €. 2.393,17”, ed inoltre “Con riferimento alle ulteriori voci di spesa, poiché non si dispone di alcun documento contrattuale attestante la pattuizione delle voci di spesa applicate al conto oggetto di analisi, si è provveduto in ricalcolo ad enuclearne gli addebiti per l'intero periodo di durata del rapporto”. Il ctu ha altresì rilevato che “Con riferimento alle commissioni sostitutive delle CMS, … si osserva che a partire dal II trimestre 2012 risulta addebitata la “commissione per la messa a disposizione dei fondi”, computata applicando un'aliquota all'importo del fido accordato. Poiché in calce all'estratto conto relativo al II trim. 2012 risulta presente una proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB che attesta la legittimità della sua introduzione, si è provveduto a mantenere il ricalcolo gli addebiti a tale titolo effettuati dalla banca”. Ugualmente, “A partire dal I trimestre 2013 si evidenzia inoltre l'addebito da parte della banca delle “commissioni istruttoria veloce”, che risultano anch'esse previste nella proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB in calce all'estratto conto relativo al II trim. 2012 e pertanto in ricalcolo non si è provveduto ad effettuare alcuna rettifica in tal senso”.
In conclusione, “Con riferimento al conteggio finale, si rileva che applicando i criteri di ricalcolo sopra indicati, ovvero:
- applicazione dei tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB a credito e a debito;
- applicazione del regime di capitalizzazione semplice agli interessi;
- mantenimento degli addebiti a titolo di commissioni sostitutive;
- enucleazione degli addebiti a titolo di spese;
- nessuna rettifica per usura si perviene a competenze ricalcolate pari ad €. 45.863,25 rispetto a quelle computate dalla banca pari ad €. 167.105,55 per una differenza a favore della società correntista di € 121.242,30”, il quale “si riversa interamente sul rapporto principale n.
100780 modificandone il relativo saldo”
Con riferimento al conto corrente ordinario 100780, il ctu ha precisato che “si dispone del contratto di apertura di conto corrente sottoscritto in data 03.06.1996 riportante l'indicazione del tasso creditore (9,50%), del tasso debitore “per eccezionale
7 transitorio scoperto di conto al top rate di volta in volta vigente” (21,50%) e della CMS
“come indicato nell'apposito avviso sintetico esposto al pubblico””; tuttavia, “Poiché i prospetti di liquidazione periodica delle competenze evidenziano chiaramente la concessione di un fido per elasticità di cassa, le cui condizioni economiche non risultano pattuite nell'unico documento contrattuale in atti, con riferimento agli interessi debitori, la scrivente ha provveduto, in sede di ricalcolo, a:
- sostituire ai tassi evidenziati nelle liquidazioni periodiche per i saldi entro fido i tassi BOT ex art. 117 TUB, in assenza di legittimazione pattizia dei tassi entro fido;
- mantenere i medesimi tassi applicati dalla banca per la componente extra fido, in considerazione della pattuizione riscontrata nel contratto del 03.06.1996.
Per i tassi creditori sono stati mantenuti i medesimi tassi applicati dalla banca per tutto il periodo analizzato in quanto legittimati dalla convenzione presente nel contratto di conto corrente del 03.06.1996”
Quanto allo ius variandi, di cui la banca si è avvalsa più volte, “Si è, pertanto, provveduto ad annullare tutte le variazioni sfavorevoli per il cliente, con riferimento ai tassi debitori extra fido, non sorrette da adeguata Proposta di modifica unilaterale del contratto secondo lo schema indicato dall' art. 118 TUB nella forma prescritta dal D.
Lgs. n. 223/06”.
Quanto all'anatocismo, “Poiché, nel caso specifico, non si dispone in atti di alcun documento contrattuale recante l'accettazione scritta della clausola di pari periodicità di capitalizzazione successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, si è provveduto ad effettuare i conteggi sostituendo al regime trimestrale, applicato dalla banca, il regime semplice per tutto il periodo oggetto di analisi per gli interessi”.
Inoltre, “Il contratto di apertura di conto del 03.06.1996, con riferimento alla pattuizione della CMS rimanda a quanto “indicato nell'apposito avviso sintetico esposto al pubblico”, senza indicare né l'aliquota né la relativa modalità di calcolo”, con conseguente indeterminatezza della clausola, mentre la commissione per la messa a disposizione dei fondi risulta “legittimamente introdotta nel II trim. 2012 attraverso la proposta di modifica unilaterale del contratto in calce al relativo estratto conto, che prova l'adeguamento da parte della alle disposizioni di cui all'art.
2-bis d.l. 185 CP_1 del 29 novembre 2008”
Il ctu conclude quindi illustrando condivisibilmente che “Con riferimento al conteggio finale, si è provveduto a svolgere i calcoli applicando i seguenti criteri, ovvero:
- applicazione dei tassi convenzionali a credito per tutto il periodo analizzato;
8 - ricalcolo degli interessi debitori con applicazione dei tassi sostituivi BOT ex art. 117 TUB alla componente entro fido e mantenimento dei tassi applicati dalla banca alla componente oltre i limiti di fido;
- annullamento delle variazioni di tasso extra fido peggiorative per il correntista;
- regime di capitalizzazione semplice degli interessi per l'intero periodo analizzato;
- enucleazione degli addebiti a titolo di CMS;
- mantenimento degli addebiti a titolo di commissioni sostitutive (commissioni messa a disposizione fondi e CIV);
- sostituzione dei giroconti dai rapporti anticipi con quelli ricalcolati;
- enucleazione delle spese;
- nessuna rettifica per usura.
Pertanto, al 31.03.2016, rispetto al saldo a debito per €. 104.287,75 indicato dalla banca, si perviene ad un saldo ricalcolato a credito di €. 140.572,78, per una differenza a favore della società correntista di €. 244.860,53”
Per quanto compiutamente esposto nell'elaborato peritale, si ritiene dunque di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu, il quale ha anche puntualmente risposto alle osservazioni delle parti;
conseguentemente, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 140.572,78, oltre interessi al tasso contrattuale dalla notifica dell'atto introduttivo fino all'effettivo soddisfo.
Resta assorbita la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni, stante l'insussistenza del credito garantito e l'avvenuta chiusura dei conti in questione, con conseguente estinzione altresì delle obbligazioni accessorie.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore degli attori in solido ed a carico della convenuta e dell'intervenuta, in solido fra loro, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.600,00 per la fase di trattazione ed € 4.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 12.900,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 552,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico della convenuta e dell'intervenuta in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 639/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
9 1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, ridetermina il saldo finale del conto corrente ordinario n. 100780 in € 140.572,78;
2) per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 140.572,78, oltre interessi al tasso Parte_1
convenzionale dalla notifica dell'atto introduttivo fino al soddisfo;
3) condanna la convenuta e l'intervenuta, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 12.900,00 per compensi ed € 552,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico della convenuta e dell'intervenuta in solido.
Patti, 15/04/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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