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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Luigi Nannipieri,
letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da
[...]
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SPECIALE ANDREA VINCENZO e dell'Avv. Avv. PANTANETTI ALESSANDRO nei confronti di (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
RILEVATO:
- che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 la domanda di equa riparazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva e nella fattispecie il ricorso è tempestivo, non essendo ancora intervenuta la chiusura del fallimento (vedi Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, n.26162: “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto - la definitività del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto non costituisce condizione di proponibilità della domanda, potendo quest'ultima essere presentata, qualora sia già maturato il ritardo, in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata”) e non essendo stato soddisfatto, neppure in parte, il credito;
- che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione al fallimento della società , dichiarato dal Tribunale di Arezzo con Controparte_2 sentenza del primo ottobre 2010, procedura nella quale parte ricorrente è stata ammessa al passivo per la somma di € 299.645,63 = in chirografo, a seguito di domanda di insinuazione al passivo in data 14 dicembre 2010;
- che ai sensi dell' art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) che “si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.”;
- che, nella fattispecie, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale (domanda ammissione al passivo in data 14 dicembre 2010; ricorso depositato il 31 gennaio 2025 in assenza di decreto di chiusura del fallimento: 14 anni ,1 mese e 17 giorni;
otto anni oltre il termine ragionevole);
- che “ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art.
2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo” (vedi Cassazione civile sez. II, 24/02/2023, n.5757);
- che la Suprema Corte ha chiarito che “la riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge” (vedi Cassazione civile sez. II, 12/01/2023, n.734; Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n.25181);
- che “l'art.
2-bis, L. n. 89 del 2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico” (vedi Cassazione civile sez. II, 28/09/2022, n.28172, che specifica che anche l'incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1 è “esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito”);
- che l'art. 2 bis L. 89/2001 al comma 1 indica gli importi che devono essere liquidati
“di regola” “per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”, ma al successivo comma 3 precisa che, in ogni caso la liquidazione è effettuata dal giudice con criterio equitativo, tenendo in considerazione anche l'esito del giudizio, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa;
- che, considerati gli elementi tutti in precedenza esposti relativi alla natura della procedura, all'importo complessivo del credito, alle concrete possibilità di soddisfazione appare equo e congruo riconoscere l'importo minimo di € 400,00 per i primi tre anni, di € 420,00 per quelli successivi sino al settimo ed € 440,00 per l'ottavo;
- che quindi, sussistendo sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragionevole del processo, deve ingiungersi al MINISTERO, il pagamento senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € ,00
[1.200,00 (€ 400,00 x 3 anni) + 1.680,00 (€ 420,00 x 4) + € 440,00=3.320,00] oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
- che tale somma non risulta superiore al valore del diritto definitivamente accertato nel giudizio presupposto;
- che le spese del procedimento seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, per i procedimenti monitori, in relazione al valore effettivo della controversia ed alla attività svolta;
INGIUNGE
al (C.F. , in persona del MINISTRO Controparte_1 P.IVA_3 pro tem
1. alla parte ricorrente (CF ), Parte_1 P.IVA_4 con il patrocinio dell'Avv. SPECIALE ANDREA VINCENZO e dell'Avv. Avv. PANTANETTI ALESSANDRO per le causali di cui al ricorso, la somma di € 3.320,00 oltre, interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. ai difensori antistatari della stessa parte ricorrente, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 600,00 per competenze in € 65,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A.. DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE. Si comunichi. Firenze, 07/02/2025 Il Consigliere designato dott. Luigi Nannipieri
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Luigi Nannipieri,
letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da
[...]
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SPECIALE ANDREA VINCENZO e dell'Avv. Avv. PANTANETTI ALESSANDRO nei confronti di (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
RILEVATO:
- che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 la domanda di equa riparazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva e nella fattispecie il ricorso è tempestivo, non essendo ancora intervenuta la chiusura del fallimento (vedi Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, n.26162: “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto - la definitività del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto non costituisce condizione di proponibilità della domanda, potendo quest'ultima essere presentata, qualora sia già maturato il ritardo, in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata”) e non essendo stato soddisfatto, neppure in parte, il credito;
- che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione al fallimento della società , dichiarato dal Tribunale di Arezzo con Controparte_2 sentenza del primo ottobre 2010, procedura nella quale parte ricorrente è stata ammessa al passivo per la somma di € 299.645,63 = in chirografo, a seguito di domanda di insinuazione al passivo in data 14 dicembre 2010;
- che ai sensi dell' art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) che “si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.”;
- che, nella fattispecie, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale (domanda ammissione al passivo in data 14 dicembre 2010; ricorso depositato il 31 gennaio 2025 in assenza di decreto di chiusura del fallimento: 14 anni ,1 mese e 17 giorni;
otto anni oltre il termine ragionevole);
- che “ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art.
2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo” (vedi Cassazione civile sez. II, 24/02/2023, n.5757);
- che la Suprema Corte ha chiarito che “la riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge” (vedi Cassazione civile sez. II, 12/01/2023, n.734; Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n.25181);
- che “l'art.
2-bis, L. n. 89 del 2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico” (vedi Cassazione civile sez. II, 28/09/2022, n.28172, che specifica che anche l'incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1 è “esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito”);
- che l'art. 2 bis L. 89/2001 al comma 1 indica gli importi che devono essere liquidati
“di regola” “per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”, ma al successivo comma 3 precisa che, in ogni caso la liquidazione è effettuata dal giudice con criterio equitativo, tenendo in considerazione anche l'esito del giudizio, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa;
- che, considerati gli elementi tutti in precedenza esposti relativi alla natura della procedura, all'importo complessivo del credito, alle concrete possibilità di soddisfazione appare equo e congruo riconoscere l'importo minimo di € 400,00 per i primi tre anni, di € 420,00 per quelli successivi sino al settimo ed € 440,00 per l'ottavo;
- che quindi, sussistendo sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragionevole del processo, deve ingiungersi al MINISTERO, il pagamento senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € ,00
[1.200,00 (€ 400,00 x 3 anni) + 1.680,00 (€ 420,00 x 4) + € 440,00=3.320,00] oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
- che tale somma non risulta superiore al valore del diritto definitivamente accertato nel giudizio presupposto;
- che le spese del procedimento seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, per i procedimenti monitori, in relazione al valore effettivo della controversia ed alla attività svolta;
INGIUNGE
al (C.F. , in persona del MINISTRO Controparte_1 P.IVA_3 pro tem
1. alla parte ricorrente (CF ), Parte_1 P.IVA_4 con il patrocinio dell'Avv. SPECIALE ANDREA VINCENZO e dell'Avv. Avv. PANTANETTI ALESSANDRO per le causali di cui al ricorso, la somma di € 3.320,00 oltre, interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. ai difensori antistatari della stessa parte ricorrente, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 600,00 per competenze in € 65,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A.. DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE. Si comunichi. Firenze, 07/02/2025 Il Consigliere designato dott. Luigi Nannipieri