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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 04/07/2025 e vertente
TRA
Parte_1
, (C.F. ), con l'avvocato
[...] C.F._1 Francesca Zambonin (C.F. ) nel cui studio in C.F._2 Binasco, Via Don Albertario n. 11/13, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
, (C.F. ), con Controparte_1 C.F._3 l'avvocato Paolo de Miranda (C.F. ), nel cui studio CodiceFiscale_4 in Ravenna, Via Girotto Guaccimanni, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9229/2023 pubblicata il 08/06/2023 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 18 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'atto di appello: “… In data 23/12/15 la signora acquistava dall' Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
un cucciolo di cane di razza Cavalier Kiing Harles Spaniel,
[...] mantello blenheim, di sesso femminile, denominato IA DE VA ed identificata con microchip n. 380260002471828, al prezzo di Euro 1.550,00;
• l'allevamento è riconosciuto ufficialmente dal 1977, CP_3 iscritto al Registro allevatori con sottoscrizione del “codice etico CP_4 dell'allevatore di cani” ed anche riconosciuto come Socio Allevatore del Club Cani GN (CCC) (docc. 1 – 1/1 – 2 fasc. primo grado);
• la cucciola IA – acquistata dalla signora – è nata il CP_1 18/09/2015 da genitori perfettamente sani – I am What I am Per_1 (padre) e (madre) che non hanno mai
[...] Persona_2 manifestato alcun sintomo di malattia, come emerge chiaramente dai certificati genealogici degli stessi (docc. 5, 6, 7, 8 e 9 fasc. primo grado);
• anche la sorella della cucciola oggetto di causa – Persona_3
– è sana e di ottima qualità, riconosciuta ufficialmente dai giudici del
[...] Campionato Sociale classe Juniores svoltosi in Expo, dove ha ottenuto la qualifica di promittente con un ottimo giudizio (docc. 10 e 11 fasc. primo grado);
• l'acquirente lamentava l'insorgenza di diffuse lesioni cutanee con presenza di acari demodex, ossia della patologia meglio nota con il nome di demodicosi canina, evincibili da un certificato veterinario datato 8/02/16 (doc. 1 ctp) nonché da una fotografia prodotta in giudizio (doc. 2 ctp.) e successivamente denunciate con raccomandata del legale di fiducia avversario - nel frattempo interessato della vicenda - in data 01/03/16 ricevuta il 5/03/16;
• in mancanza di accordo sull'entità della pretesa risarcitoria avanzata da controparte, la signora , rifiutate le Controparte_1 proposte avanzate dal signor per la definizione della controversia Pt_1 (rimborso di Euro 500,00 a titolo di minor valore dell'animale, sostituzione dell'animale, rimborso dell'intero prezzo a fronte della restituzione dell'animale) conveniva in giudizio l' per Parte_1 sentire nel merito “accertare e dichiarare la responsabilità dell' del signor per tutti i danni Parte_1 Parte_1 subiti e subendi, anche indiretti e mediati, presenti e futuri, in ordine alla cessione del cane” acquistato “per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Con l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore della signora pag. 2 di 18 della somma di Euro 11.300,00, ovvero nella maggiore o Controparte_1 minore misura che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia in via equitativa all'esito dell'istruttoria in giudizio in ogni caso “con vittoria di spese e compensi professionali”;
• la pretesa risarcitoria avversaria si componeva delle seguenti voci di danno: Euro 500,00 per spese mediche già sostenute, Euro 500,00 che si ritiene forfettariamente da sostenere;
Euro 300,00 per costo di sterilizzazione;
Euro 9.000,00 per mancato guadagno (stima 2 cucciolate x 3 cuccioli al prezzo medio di rivendita di Euro 1.500,00 ciascuno); Euro 1.000,00 per danno morale;
• si costituiva in giudizio l' per sentir Parte_1 dichiarare il rigetto della domanda risarcitoria avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna di controparte alla rifusione dei compensi di causa, previo accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello del Tribunale di Pavia, competente per territorio ex artt. 18 c.p.c. e/o 20 c.p.c.;
• alla prima udienza il signor offriva banco iudicis la somma Pt_1 di Euro 2.000,00 nel vano tentativo di raggiungere la composizione bonaria della lite;
• depositate dai rispettivi procuratori delle parti le memorie istruttorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 183 VI° comma c.p.c., nonché brevi note scritte ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice, invocando la disciplina del foro inderogabile del consumatore ex art. 33, 2 comma D.Lgs. n. 206/05, si riconosceva competente a decidere;
• durante l'esperimento dell'interrogatorio formale delle parti, la signora subordinava l'accettazione dell'offerta banco Controparte_1 iudicis a suo tempo avanzata al rimborso delle spese legali sostenute da quest'ultima sino a quel momento, pari ad Euro 2.500,00;
• il Giudice, a questo punto, disponeva d'ufficio e di propria iniziativa CTU al fine di conoscere dal perito nominato “se l'animale oggetto del presente giudizio sia affetto dalla malattia meglio descritta nella relazione introduttiva, se in caso affermativo, la stessa abbia o meno origine ereditaria e se fosse stato possibile diagnosticare la malattia ed in particolare prima della consegna del cane, in caso negativo dica quando l'animale abbia contratto detta malattia, con quantificazione della diminuzione di valore del cane in ragione degli inconvenienti riscontrati;
...”.
pag. 3 di 18 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha: rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale;
respinto l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto;
accolto la domanda attorea in misura parziale;
condannato
, titolare dell' del SInor Parte_1 Parte_1
, al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 3.350,00; rigettato la richiesta di condanna del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c.; posto definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico di , titolare dell' Parte_1 [...]
, e di nella misura del Parte_1 Controparte_1 50% ciascuno, con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti della SS;
compensato integralmente, infine, le altre spese Parte_2 di lite tra le parti.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:“1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza del 20.6 – 2.7.2019, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“- letti gli atti e le osservazioni delle parti;
- ritenuto che, ai fini dell'applicabilità del d. lgs. n.206/2005, a mente dell'art.3, I comma, lettera c), di tale decreto, per “professionista” si intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero un suo intermediario”;
- considerato che il requisito della professionalità – necessario per l'acquisizione della qualifica di imprenditore – implica lo svolgimento sistematico ed abituale di una attività imprenditoriale con finalità di commercializzazione e vendita, a scopo di lucro, dei beni prodotti, carattere insito nella predisposizione di idonei mezzi organizzativi;
di talché si riscontra l'esercizio professionale anche in colui che svolga una pluralità di attività, non occorrendo che, fra queste, quella commerciale sia esclusiva o preminente rispetto alle altre (cfr. Cass. civ., 17.3.1997, n.2321; Cass. civ., 3.12.1981, n.6395).
- rilevato che, come risulta allo stato degli atti (cfr. doc.1 e doc.1/1 del fascicolo del convenuto), il SI. , ancorché abbia come fonte di Pt_1 sostentamento una diversa attività, esercita in modo stabile ed organizzato l'attività di allevatore con finalità di lucro;
- ritenuta, pertanto, sussistente, in capo al convenuto, la qualifica di professionista, con conseguente competenza del foro di residenza o domicilio della attrice / consumatrice, ai sensi dell'art.33, II comma, lettera u), del d. lgs. n.206/2005, che, nel caso in esame, è il Tribunale di Roma;
- considerato che questo giudicante si è già pronunciato in ordine alle richieste di esibizione ex art.210 c.p.c. avanzate dall'attrice; visti gli artt.183, 186 c.p.c. e 33, II comma, lettera u), del d. lgs. n.206/2005,
pag. 4 di 18 - rigetta – allo stato e salva ogni diversa decisione in sede definitiva
– l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto;
- ammette i documenti prodotti dalle parti;
- ammette l'interpello del convenuto sui relativi capitoli di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. di parte attrice;
- non ammette la prova testimoniale diretta chiesta dall'attrice, attesa la superfluità e la natura valutativa dei relativi capitoli;
- ammette l'interpello dell'attrice sui relativi capitoli di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. di parte convenuta;
- ammette la prova testimoniale chiesta nella predetta memoria del convenuto, con la teste indicata;
- non ammette la prova contraria chiesta dall'attrice non essendo stati indicati i relativi testi;
- si riserva di disporre eventuale C.T.U
- rinvia per i soli interpelli all'udienza del 4 dicembre 2019, ore 11,30”.
2. Ciò posto, vertendo la presente causa in tema di obbligazioni contrattuali, va, anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
3. Nel caso in esame, l'avvenuta vendita del cane – allegata dall'attrice – non è stata in alcun modo contestata dal convenuto, che, anzi, ha dato per presupposta la compravendita in esame, riconoscendola. Il titolo negoziale, pertanto, risulta provato ai sensi dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c..
4. L'istante ha, poi, dedotto un inesatto adempimento del SI.
, rappresentando l'esistenza di una malattia – nella specie, una Pt_1 demodicosi canina – tale da determinare una carenza di integrità psico- fisica dell'animale. Pur non volendo questo giudicante considerare il cane alla stregua di un qualsivoglia bene, occorre osservare che, sotto il profilo negoziale, il fantomatico “legislatore” non opera distinzioni tra gli animali – ancorché domestici – e le res. Ciò che, pertanto, viene dedotto dall'attrice è, in sostanza – spiace affermarlo – un “vizio” del cane.
5. In relazione a tale doglianza, il convenuto ha eccepito la decadenza dalla garanzia per i difetti del bene compravenduto.
pag. 5 di 18 Al riguardo, va, anzitutto, osservato che, dovendosi applicare la disciplina del d. lgs. n.206/2005 – in ragione della qualità delle parti – il termine per la denuncia dei difetti, ai sensi dell'art.132, II comma, del d. lgs. n.206/2005, è di due mesi dalla scoperta. Deve, poi, sottolinearsi come, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza dalla scoperta del vizio occulto decorra dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa;
ove, pertanto, la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. civ., ord. 20.12.2021, n.40814; Cass. civ., 27.5.2016, n.11046). Nel caso in esame, la certificazione veterinaria – nella quale viene rappresentata la patologia dell'animale – riporta la data dell'8.2.2016 (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo). E' da tale giorno, dunque, che deve ritenersi completa la conoscenza del difetto, con conseguente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla riferita norma consumeristica. Poiché lo stesso convenuto, nella propria comparsa di costituzione (pagine 5 e 13), riconosce di aver ricevuto la raccomandata nella quale veniva denunciato il vizio del cane (cfr. doc.4 del fascicolo attoreo), la predetta denuncia risulta tempestiva in quanto effettuata entro il richiamato termine decadenziale.
6. Sempre con riferimento ai vizi del bene acquistato, si osserva come l'onere della prova dell'esistenza dei difetti gravi sul compratore (cfr. Cass civ., SS. UU., 3.5.2019, n.11748). Nel caso in esame, la SI.ra ha prodotto la già CP_1 richiamata certificazione veterinaria (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo), nonché documentazione fotografica (cfr. doc.2 del fascicolo attoreo), dalle quali si evince la sussistenza degli inconvenienti lamentati.
7. Ciò ha indotto questo giudicante a disporre C.T.U. diretta:
1) ad accertare se l'animale fosse affetto dalla malattia meglio descritta nella citazione introduttiva;
2) in caso di risposta affermativa al quesito n.1), a verificare se la malattia in esame avesse o meno origine ereditaria;
3) in caso di risposta negativa al quesito n.2), ad accertare quando l'animale avesse contratto detta malattia;
4) in caso di risposta affermativa al quesito n.2), a verificare se fosse stato possibile diagnosticare la malattia ed, in particolare, se la diagnosi fosse stata possibile prima della consegna del cane all'attrice;
5) in caso di risposta affermativa al quesito n.1), a quantificare la diminuzione del valore dell'animale in ragione degli inconvenienti riscontrati.
pag. 6 di 18 8. La SS – con una relazione esaustiva, ben Parte_2 motivata e scevra da vizi logici – ha, anzitutto, confermato come il cane fosse affetto dalla patologia indicata (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.4), riconoscendo la predisposizione ereditaria alla malattia, pur rimanendone sconosciuto il difetto primario responsabile (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.5). Per ciò che attiene alla possibilità di diagnosticare la patologia in esame, l'Ausiliaria ha escluso che il convenuto ne potesse essere a conoscenza, salvo che il problema non si fosse manifestato già in cucciolate precedenti della stessa fattrice (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.5). Va, peraltro, considerato che, ai sensi dell'art.132, III comma, del d. lgs. n.206/2005, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Poiché il cane è stato consegnato il 23.12.2015 e la malattia è stata diagnosticata l'8.2.2016 (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo), deve presumersi l'esistenza del vizio sin dal momento della consegna, non essendo trascorso il predetto semestre ed in mancanza di prova in ordine all'esclusione della sussistenza dell'inconveniente, nonché all'incompatibilità della preesistenza del vizio con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
9. Ne segue che il convenuto deve rispondere del vizio dell'animale venduto all'attrice.
10. Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio, la SS ha escluso che la malattia possa avere avuto Pt_2 un'incidenza sul valore del cane (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.6). L'Ausiliaria ha, pertanto, ritenuto di dover determinare il risarcimento nelle sole spese necessarie per le cure quantificando il costo in una somma compresa tra i 100,00.= ed i 150,00.= euro (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.6). Si ritiene, quindi, che possa liquidarsi l'importo medio di euro 125,00.=. La C.T.U. ha, poi, indicato in euro 200,00.= annui gli esborsi necessari per le cure future (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.6). Potendo ipotizzare – sulla base della comune esperienza – che l'età media di un cane di taglia piccola, come quello per cui è causa, sia di sedici anni, deve liquidarsi per le spese futuro l'importo complessivo di euro 3.200,00.=. Sotto il profilo qualitativo, la SS ha così scritto nella Pt_2 propria relazione:
“Essendo la risoluzione della manifestazione clinica della patologia abbastanza rapida (2-3 settimane), la patologia stessa ha influito in misura modesta sulla qualità di vita del cane e nel suo rapporto affettivo col proprietario” (pag.6 dell'elaborato depositato il 9.9.2022).
pag. 7 di 18 10a. Anche a seguito delle osservazioni delle parti, la SS
ha ritenuto di non dover modificare le proprie conclusioni (cfr. Pt_2 elaborato depositato il 9.9.2022, pag.14).
11. Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento degli importi sopra indicati.
12. Con riferimento all'allegato pregiudizio non patrimoniale, si richiama, in proposito, la notissima sentenza n.26972/2008, resa in data 11.11.2008 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – eventualmente scaturito da un inadempimento contrattuale (cfr. la stessa Cass. civ. SS. UU., 11.11.2008, n.26972) – derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, tale pregiudizio è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c. – anche quando non sussista un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, purché sussistano cumulativamente tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art.2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e cioè di toccare interessi della persona – e non in quanto normativamente previsto – sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art.2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della Vita od alla felicità. Nel caso in esame, premesso che non risulta accertata l'avvenuta commissione di un reato, la C.T.U. espletata – come già rilevato – ha escluso che la malattia riscontrata sull'animale abbia inciso significativamente sulla qualità di Vita del cane e nel rapporto affettivo con l'attrice (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.14). Ciò posto, anche ammettendo un eventuale – comunque indimostrato
– disagio per la vicenda descritta, non sembra che lo stesso possa aver dato luogo ad una lesione ad un interesse costituzionalmente garantito, né che esso rivesta i caratteri della gravità e della serietà; al di là, infatti, del disappunto dell'istante, non può certamente affermarsi che tale fastidio abbia costituito, ad esempio, una lesione all'integrità psico-fisica dell'istante, in applicazione della tutela di cui all'art.32 Cost., ovvero ad altro valore protetto a livello costituzionale. L'attrice, del resto, non ha indicato – prima ancora che dimostrato – l'esistenza di una patologia psico-fisica eziologicamente collegata alla malattia del cane.
pag. 8 di 18 Di talché, la domanda risarcitoria sotto tale profilo non può trovare accoglimento.
13. La notevole soccombenza della SI.ra sul quantum CP_1 debeatur esclude la condanna del SI. ai sensi dell'artt.96 c.p.c.. Pt_1
14. La medesima suindicata soccombenza dell'attrice costituisce motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spettanze di C.T.U. rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti dell'Ausiliaria...”.
§ 3. – Ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così giudicare: nel merito In via principale 1) Accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, l'assenza di responsabilità in capo all' del signor Parte_1 Pt_1
e/o l'assenza di danni cagionati alla signora
[...] Controparte_1 per i fatti di causa, dichiarare che nulla è dovuto dall' Parte_1
del signor alla signora , con
[...] Parte_1 Controparte_1 condanna di quest'ultima alla ripetizione della somma versata dall'odierno appellante in forza della sentenza 1 , nonché ponendo le spese di CTU e CTP sostenute dall'appellante definitivamente a carico dell'appellata.
In via subordinata 2) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, ridurre la somma dovuta dall' Parte_1
del signor alla signora alla
[...] Parte_1 Controparte_1 minor somma che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze di causa, con condanna di quest'ultima alla ripetizione della somma versata in eccedenza in forza della sentenza appellata. Con liquidazione dei compensi in favore dell'odierno appellante di entrambi i gradi di giudizio...”
Ha resistito l'intervenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione reietta: in via preliminare pregiudiziale:
- dichiarare l'appello proposto da , nonché Parte_1 titolare dell' , Controparte_5 inammissibile e/o manifestatamente infondato ex artt. 342, co. 1, n. 1 e 348 bis, co. 1 Cod. proc. civ., per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui in pag. 9 di 18 narrativa, conseguentemente provvedere ai sensi dell'art. 350 bis Cod. proc. civ.; in via principale nel merito:
- rigettare le domande tutte svolte da , nonché Parte_1 titolare dell'
[...]
del SI. , perché infondate per Parte_1 Parte_1 tutti i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa, conseguentemente confermare la Sentenza n. 9229/2023 pubblicata l'08.06.2023 (Repert. n. 13154/2023) del Tribunale Ordinario di Roma – XVI Sezione Civile;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio oltre spese forfettarie del 15%, iva e contributi come per legge e spese occorrende…”.
All'udienza del 04/07/2025, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4 – In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre in via preliminare, non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
pag. 10 di 18 n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 4.2 – Ancora in via preliminare, l'appellata ha eccepito il difetto dello ius postulandi dell'appellante per mancanza di procura allegata in atti. Tale eccezione è infondata. Sebbene, infatti, la procura non risulti allegata all'atto di appello, deve considerarsi valida la procura rilasciata dall'appellante all'avv.to Zambonin in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, in quanto conferita anche per i successivi gradi di giudizio.
§ 5 – L'appello proposto dall' Parte_3
è articolato in sei motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato “SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITA' DEL VENDITORE” Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato laddove se da un lato ha dato atto che il convenuto non potesse essere a conoscenza della malattia, salvo che il problema non si fosse già manifestato in cucciolate precedenti della stessa fattrice, dall'altro ha affermato che deve presumersi l'esistenza del vizio manifestatosi prima di sei mesi al momento della consegna, con conseguente riconoscimento della responsabilità, in capo al venditore, del vizio che riguardava l'animale in questione. Difatti “pur volendo riconoscere la presenza del vizio al momento della consegna del cane, questo non comporta in automatico la responsabilità del venditore, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, in quanto la stessa può essere esclusa dalla mancanza di negligenza da parte del professionista, il quale ben può aver fatto tutto il possibile per evitarne la sua insorgenza”. Nel caso di specie, l' avrebbe provato, con la Parte_1 produzione in giudizio dei certificati genealogici dei genitori, di aver messo in riproduzione cani sani oltre al fatto che la demodicosi, pur essendo una malattia ereditaria che può trasmettersi da genitori a figli, può comunque pag. 11 di 18 manifestarsi da genitori sani, per fattori del tutto imprevedibili, quali il calo delle difese immunitarie del cucciolo in giovane età. Il C.T.U. avrebbe evidenziato che la signora , pur CP_1 riferendo al suo veterinario che le lesioni del capo erano già presenti in data 23/12/15 (data di acquisto del cane), abbia atteso sino all'8/02/2016, prima di sottoporre il cucciolo ad una visita, “segno che il cane prima di tale data non presentava alterazioni cutanee che potessero far sospettare la patologia”; ciò avrebbe, in ogni caso, impedito al signor di Pt_1 riscontrare sintomi possibilmente riconducibili all'insorgenza della malattia lamentata. Inoltre, il signor , avvisato dalla della Pt_1 CP_1 problematica, si sarebbe attivato fin da subito, mettendo in contatto la signora con il Dott. – esperto parassitologo, proponendo Pt_4 Per_4 in via alternativa tra loro, il rimborso di € 500,00 per la diminuzione di valore del cane;
la sostituzione del cane;
oppure il rimborso dell'intero prezzo pagato per l'acquisto (€ 1.550,00) a fronte della restituzione dell'animale, proposte integralmente rifiutate dalla signora . CP_1
In conclusione, tutti gli accertamenti effettuati dal signor Pt_1 sugli altri cuccioli e sugli ascendenti esauriscono lo sforzo di diligenza esigibile e conducono a ritenere che, al momento della consegna del cane, tali vizi non potevano essere conosciuti, non essendo la patologia, diagnosticata ex post, rilevabile o sospettabile al momento della consegna.
Il motivo è fondato. Il tribunale, pur avendo, inizialmente, correttamente inquadrato la fattispecie in esame nella disciplina consumeristica, stante la qualità di consumatore dell'acquirente, ritenendo così tempestiva la denuncia, ha, tuttavia, errato nel riconoscere i presupposti per l'accoglimento dell'azione risarcitoria, che richiedono l'accertamento della colpa in capo al venditore. Come innanzi si vedrà, infatti, nel corso dell'istruttoria è apparso dimostrato che l' non potesse essere a conoscenza del difetto Parte_1 genetico dell'animale. Va premesso, in generale, che l'applicazione del codice del consumo non preclude al consumatore la richiesta del risarcimento del danno per effetto del combinato disposto dell'art. 130 del Codice del Consumo che richiama le norme del codice civile in tema di contratto di vendita (codice consumo D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale il professionista debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall'art. 130 del codice del consumo: riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto. Tra i diritti che competono al consumatore, "nel caso di difetto di conformità", il comma 2 dell'art 130
pag. 12 di 18 cod. consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento. Ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i "diritti" attribuiti al consumatore da "altre norme dell'ordinamento giuridico" italiano (art. 135 cod. consumo). L'applicazione del codice del consumo non preclude al consumatore la richiesta del risarcimento del danno per effetto del combinato disposto dell'art. 135 Codice del Consumo che richiama l'art. 1494 Codice Civile, quale norma più favorevole al consumatore (Cass. 1082/2020). Nel caso di specie l'attrice ha chiesto la condanna al risarcimento del danno del secondo le norme del codice civile che presuppongono Pt_1 l'esistenza del requisito della colpa in capo al venditore. In tal senso, quest'ultimo è tenuto a dimostrare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il primo giudice ha quindi richiamato l'art. 132 Codice del Consumo, che disciplina la presunzione di esistenza dei vizi che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, senza considerare che tale norma fa riferimento ai rimedi esperibili di cui all'art. 130 e che, nel caso in cui sia domandato il solo risarcimento del danno (come accaduto nel caso di specie), tale presunzione va coordinata con l'accertamento della “colpa” in capo al venditore. E', infatti, principio consolidato quello secondo cui l'azione di risarcimento dei danni riconosciuta al compratore dall'art. 1494 c.c. per vizi della cosa venduta è autonoma rispetto alle azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ., in quanto, mentre queste ultime prescindono dalla colpa e sono volte ad eliminare lo squilibrio determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione risarcitoria presuppone la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa, e può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso ovvero ai rapporti intrattenuti, in relazione ai beni acquistati, con i terzi ( in ultimo Cass. n. 10856 del 2025; Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 2115 del 2015; Cass. n. 26852 del 2013) Nella vicenda in esame la stessa consulenza tecnica, ritenuta dal primo giudice esaustiva e congruente, ha confermato l'assenza di colpa in capo al venditore. Il C.T.U, in risposta al quesito n. 4 (con il quale si chiedeva se fosse stato possibile diagnosticare la malattia ed, in particolare, se la diagnosi fosse stata possibile prima della consegna del cane) ha, dapprima, rilevato pag. 13 di 18 che il venditore, in data 15/12/15, (qualche giorno prima della consegna), aveva sottoposto il cucciolo IA a visita medico veterinaria, rispetto alla quale la dr.ssa scrive EOG (esame obiettivo generale nella Persona_5 norma e non rileva malattie infettive o infestive). Poi, il consulente, dopo aver rappresentato che al momento dell'acquisto non erano segnalate lesioni cutanee che permettessero di far sospettare la patologia ha affermato che: “al momento non esistono test genetici in grado di dimostrare la predisposizione della madre a trasmettere la sensibilità a sviluppare la demodicosi nei cuccioli e pertanto il signor non poteva essere a conoscenza del suddetto difetto genetico, a Pt_1 meno che il problema non si sia manifestato già in cucciolate precedenti della stessa fattrice”. Il convenuto ha altresì prodotto i certificati attestanti gli accertamenti eseguiti sugli ascendenti e sugli altri cuccioli della stessa fattrice, con ciò dimostrando che al momento della consegna del cucciolo la malattia non poteva essere conosciuta con la dovuta diligenza. A ciò si aggiunga che l'attrice, interrogata sui di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. del convenuto, in risposta al capitolo n. 3 (vero è che in data 23/12/15 Le veniva consegnata la cucciola da Lei scelta (IA del VA, chip n. 380260002471828) oltre al libretto sanitario, all'originale dell'iscrizione all'Anagrafe Canina Regione Lombardia ed oltre ai certificati dei genitori, a fronte del pagamento da parte Sua di Euro 1.500,00 a saldo) ha risposto affermativamente. Ciò conferma il corretto adempimento del venditore e che l'acquirente al momento della consegna era in possesso delle informazioni necessarie a valutare la buona salute del cane. Inoltre, in una visione complessiva della valutazione del comportamento delle parti, è significativo che, se da un lato il venditore si è messo a disposizione per rimediare all'accaduto, proponendo in via alternativa tra loro, il rimborso di € 500,00 per la diminuzione di valore del cane, la sostituzione del cane, oppure il rimborso dell'intero prezzo pagato per l'acquisto (€ 1.550,00) a fronte della restituzione dell'animale, la
[...]
ha rifiutato integralmente le proposte, ponendo a giustificazione di CP_1 detto rifiuto l'essersi affezionata all'animale, ritenendo, evidentemente, non grave la patologia di cui era affetto il cucciolo. In conclusione, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento, in assenza di colpa del venditore, che ha, oltretutto, fatto tutto il possibile per venire incontro all'acquirente.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato “SULLA VIOLAZIONE DEL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E SULL'ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE”
pag. 14 di 18 Con tale motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un'errata valutazione delle prove dal momento che l'attrice ha prodotto unicamente un certificato veterinario del 08/02/16, redatto dalla Dott.ssa in cui si riporta la dichiarazione della CP_6 signora (figlia dell'acquirente) secondo cui la stessa riferisce che le Pt_4 lesioni del capo erano presenti già in data 23/12/15 (data di acquisto del cane - doc. 1 citazione ctp), nonché una fotografia (doc. 2 citazione) priva di qualsiasi identificazione, di data e del tutto inutile al fine di consentire l'accertamento della lamentata patologia al momento della consegna dell'animale, nonché la sua effettiva riferibilità al cane oggetto di giudizio.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato “SULL'OMESSA/ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMA SULL'ESCLUSIONE DEL DIFETTO DI CONFORMITA' PER LA SUA CONOSCENZA/CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONSUMATORE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.” Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di applicare l'art. 129, comma 4 del Codice del Consumo secondo cui “Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinanza diligenza …” Nel caso in esame dalla stessa documentazione prodotta da controparte (certificato veterinario – doc. 1 ctp) viene rappresentato come le lesioni del capo erano presenti già in data 23/12/15 (data di acquisto del cane) e che quelle degli arti erano poco visibili ma che da circa 10 giorni si sono estese in modo notevole e che non hanno carattere pruriginoso. Da tale documento si dovrebbe evincere, quindi, che il vizio lamentato non fosse occulto (ed emerso solo dopo la consegna dell'animale) ma, al contrario, fosse riconoscibile – e riconosciuto - al momento della conclusione del contratto, con conseguente esonero di responsabilità per il venditore.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato “SULL'ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE IN MATERIA DI DECADENZA DALLA GARANZIA PER TARDIVITA' DELLA DENUNCIA” Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tempestiva la denuncia del vizio, con lettera raccomandata del 5/03/16, considerando come dies a quo la data della visita veterinaria del 8/02/16, giorno in cui sarebbe avvenuta la piena contezza da parte dell'acquirente del vizio della cosa venduta (presenza della malattia). Difatti, anche qualora si escludesse la natura di vizio palese, ossia immediatamente evincibile al momento della conclusione del contratto, tale patologia sarebbe risultata comunque facilmente rilevabile, nel giro di pochi pag. 15 di 18 giorni dalla consegna dell'animale, stante la professione di veterinaria della figlia dell'acquirente. Il Giudice avrebbe quindi dovuto accogliere l'eccezione di tardività della denuncia sollevata dal convenuto, con esclusione di responsabilità del venditore.
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato “SULL'ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME DETTATE PER DISPORRE LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO” Lamenta l'appellante che il Giudice sarebbe ricorso all'ausilio di un tecnico, non solo per accertare fatti per i quali è necessario disporre di conoscenze tecniche specifiche, ma anche per fatti che dovevano essere quantomeno allegati e/o provati dalle parti e che potevano dalle stesse essere facilmente dimostrati. Sul punto, per dimostrare la sussistenza delle spese sostenute per le cure (visite mediche e medicinali) e la loro entità sino a questo momento, sarebbe stato sufficiente che conservasse le fatture e le ricevute CP_1 dei medicinali da parte della proprietaria del cane per poi produrle in giudizio. In conclusione, quindi, in assenza di prova e/o di mera allegazione da parte avversa dei giustificativi di spesa, le risultanze della perizia sul punto dovranno essere qualificate come inutilizzabili perché volte a sopperire una lacuna probatoria di controparte.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato “SULL'ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA DEL DANNO SULL'ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL PREGIUZIO PATRIMONIALE” Lamenta l'appellante che la decisione assunta dal Giudice sarebbe il frutto di un'errata interpretazione ed applicazione in materia di onere della prova del danno lamentato da parte della danneggiata, dal momento che avrebbe fatto ricorso a una consulenza estimativa per far quantificare il costo della visita veterinaria diagnostica effettuata, quando, al contrario, sarebbe semmai controparte tenuta alla produzione della relativa fattura quietanzata. Quanto alle spese per le cure future, non risulterebbe in atti alcuno scontrino dei medicinali acquistati, essendo ciò sintomatico del fatto che, non solo nei primi mesi di vita, ma anche per tutta la durata del presente giudizio (ben 8 anni), evidentemente non si sia resa necessaria alcuna cura. Peraltro, ove venissero ritenuti assolti gli oneri probatori gravanti sul danneggiato i danni futuri liquidati dal Giudice territoriale sarebbero inficiati da errore di calcolo, dal momento che andavano semmai parametrati alla vita residua dell'animale, pari a 2 anni (aspettativa di vita pag. 16 di 18 10 anni detratti età odierna del cane 8 anni), con conseguente riduzione della voce per spese future da € 3.200,00 ad € 400,00. Ancora, secondo il perito “la risoluzione della manifestazione clinica della patologia si risolve in 2-3 settimane e la spesa della terapia va affrontata solo nella fase acuta”, tanto che nell'elaborato peritale, da ultimo, si evince che il giorno della visita del cane del 29/04/22 la cute del cane non presentava alterazioni rilevabili, così come anche l'analisi microscopica del pelo “non evidenzia presenza di parassiti del genere Demodex”, né altre alterazioni significative, ciò dimostrando che il cane al momento della visita non presentava alcun segno della patologia lamentata.
Sulla base del principio della ragione più liquida i motivi fin qui riassunti devono considerarsi assorbiti dall'accoglimento del motivo principale e, quanto agli specifici profili della prova dei danni e della sua quantificazione, in ragione dell'esclusione dell'an della domanda risarcitoria.
Va, infine, accolta la domanda di restituzione delle somme pagate in virtù della condanna della sentenza impugnata (€ 3.350,00), avendo l'appellante dimostrato l'avvenuto pagamento mediante la produzione della ricevuta di pagamento, allegata all'atto di appello. L'appellata va quindi condannata alla restituzione dell'importo di € 3.350,00 in favore dell'appellante.
In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza va riformata.
§ 6. – La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite. In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata, dunque, deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di riferimento in relazione pag. 17 di 18 all'effettivo valore della causa, secondo i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per il giudizio di appello, liquidata nei valori minimi stante la ridotta attività processuale svolta. Vanno, infine, poste a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1 con obbligo di rimborso in favore dell'appellante di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
del SInor nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1
, contro la sentenza n. 9229/2023, pubblicata il 08/6/2023, resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di nei confronti Controparte_1 dell' del SInor;
Parte_1 Parte_1
2. – condanna alla restituzione dell'importo di Controparte_1
€ 3.350,00 in favore dell'appellante; 3. – condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del doppio grado di giudizio in favore dell'
[...]
, liquidate in complessivi € Parte_1 5.077,00, per compensi, per il primo grado, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge e, in € 174,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il giudizio di appello, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – pone a carico di le spese di c.t.u. con Controparte_1 obbligo di rimborso in favore dell'appellante di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
Così deciso in Roma il giorno 04/07/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 04/07/2025 e vertente
TRA
Parte_1
, (C.F. ), con l'avvocato
[...] C.F._1 Francesca Zambonin (C.F. ) nel cui studio in C.F._2 Binasco, Via Don Albertario n. 11/13, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
, (C.F. ), con Controparte_1 C.F._3 l'avvocato Paolo de Miranda (C.F. ), nel cui studio CodiceFiscale_4 in Ravenna, Via Girotto Guaccimanni, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9229/2023 pubblicata il 08/06/2023 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 18 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'atto di appello: “… In data 23/12/15 la signora acquistava dall' Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
un cucciolo di cane di razza Cavalier Kiing Harles Spaniel,
[...] mantello blenheim, di sesso femminile, denominato IA DE VA ed identificata con microchip n. 380260002471828, al prezzo di Euro 1.550,00;
• l'allevamento è riconosciuto ufficialmente dal 1977, CP_3 iscritto al Registro allevatori con sottoscrizione del “codice etico CP_4 dell'allevatore di cani” ed anche riconosciuto come Socio Allevatore del Club Cani GN (CCC) (docc. 1 – 1/1 – 2 fasc. primo grado);
• la cucciola IA – acquistata dalla signora – è nata il CP_1 18/09/2015 da genitori perfettamente sani – I am What I am Per_1 (padre) e (madre) che non hanno mai
[...] Persona_2 manifestato alcun sintomo di malattia, come emerge chiaramente dai certificati genealogici degli stessi (docc. 5, 6, 7, 8 e 9 fasc. primo grado);
• anche la sorella della cucciola oggetto di causa – Persona_3
– è sana e di ottima qualità, riconosciuta ufficialmente dai giudici del
[...] Campionato Sociale classe Juniores svoltosi in Expo, dove ha ottenuto la qualifica di promittente con un ottimo giudizio (docc. 10 e 11 fasc. primo grado);
• l'acquirente lamentava l'insorgenza di diffuse lesioni cutanee con presenza di acari demodex, ossia della patologia meglio nota con il nome di demodicosi canina, evincibili da un certificato veterinario datato 8/02/16 (doc. 1 ctp) nonché da una fotografia prodotta in giudizio (doc. 2 ctp.) e successivamente denunciate con raccomandata del legale di fiducia avversario - nel frattempo interessato della vicenda - in data 01/03/16 ricevuta il 5/03/16;
• in mancanza di accordo sull'entità della pretesa risarcitoria avanzata da controparte, la signora , rifiutate le Controparte_1 proposte avanzate dal signor per la definizione della controversia Pt_1 (rimborso di Euro 500,00 a titolo di minor valore dell'animale, sostituzione dell'animale, rimborso dell'intero prezzo a fronte della restituzione dell'animale) conveniva in giudizio l' per Parte_1 sentire nel merito “accertare e dichiarare la responsabilità dell' del signor per tutti i danni Parte_1 Parte_1 subiti e subendi, anche indiretti e mediati, presenti e futuri, in ordine alla cessione del cane” acquistato “per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Con l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore della signora pag. 2 di 18 della somma di Euro 11.300,00, ovvero nella maggiore o Controparte_1 minore misura che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia in via equitativa all'esito dell'istruttoria in giudizio in ogni caso “con vittoria di spese e compensi professionali”;
• la pretesa risarcitoria avversaria si componeva delle seguenti voci di danno: Euro 500,00 per spese mediche già sostenute, Euro 500,00 che si ritiene forfettariamente da sostenere;
Euro 300,00 per costo di sterilizzazione;
Euro 9.000,00 per mancato guadagno (stima 2 cucciolate x 3 cuccioli al prezzo medio di rivendita di Euro 1.500,00 ciascuno); Euro 1.000,00 per danno morale;
• si costituiva in giudizio l' per sentir Parte_1 dichiarare il rigetto della domanda risarcitoria avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna di controparte alla rifusione dei compensi di causa, previo accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello del Tribunale di Pavia, competente per territorio ex artt. 18 c.p.c. e/o 20 c.p.c.;
• alla prima udienza il signor offriva banco iudicis la somma Pt_1 di Euro 2.000,00 nel vano tentativo di raggiungere la composizione bonaria della lite;
• depositate dai rispettivi procuratori delle parti le memorie istruttorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 183 VI° comma c.p.c., nonché brevi note scritte ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice, invocando la disciplina del foro inderogabile del consumatore ex art. 33, 2 comma D.Lgs. n. 206/05, si riconosceva competente a decidere;
• durante l'esperimento dell'interrogatorio formale delle parti, la signora subordinava l'accettazione dell'offerta banco Controparte_1 iudicis a suo tempo avanzata al rimborso delle spese legali sostenute da quest'ultima sino a quel momento, pari ad Euro 2.500,00;
• il Giudice, a questo punto, disponeva d'ufficio e di propria iniziativa CTU al fine di conoscere dal perito nominato “se l'animale oggetto del presente giudizio sia affetto dalla malattia meglio descritta nella relazione introduttiva, se in caso affermativo, la stessa abbia o meno origine ereditaria e se fosse stato possibile diagnosticare la malattia ed in particolare prima della consegna del cane, in caso negativo dica quando l'animale abbia contratto detta malattia, con quantificazione della diminuzione di valore del cane in ragione degli inconvenienti riscontrati;
...”.
pag. 3 di 18 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha: rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale;
respinto l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto;
accolto la domanda attorea in misura parziale;
condannato
, titolare dell' del SInor Parte_1 Parte_1
, al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 3.350,00; rigettato la richiesta di condanna del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c.; posto definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico di , titolare dell' Parte_1 [...]
, e di nella misura del Parte_1 Controparte_1 50% ciascuno, con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti della SS;
compensato integralmente, infine, le altre spese Parte_2 di lite tra le parti.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:“1. Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza del 20.6 – 2.7.2019, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“- letti gli atti e le osservazioni delle parti;
- ritenuto che, ai fini dell'applicabilità del d. lgs. n.206/2005, a mente dell'art.3, I comma, lettera c), di tale decreto, per “professionista” si intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero un suo intermediario”;
- considerato che il requisito della professionalità – necessario per l'acquisizione della qualifica di imprenditore – implica lo svolgimento sistematico ed abituale di una attività imprenditoriale con finalità di commercializzazione e vendita, a scopo di lucro, dei beni prodotti, carattere insito nella predisposizione di idonei mezzi organizzativi;
di talché si riscontra l'esercizio professionale anche in colui che svolga una pluralità di attività, non occorrendo che, fra queste, quella commerciale sia esclusiva o preminente rispetto alle altre (cfr. Cass. civ., 17.3.1997, n.2321; Cass. civ., 3.12.1981, n.6395).
- rilevato che, come risulta allo stato degli atti (cfr. doc.1 e doc.1/1 del fascicolo del convenuto), il SI. , ancorché abbia come fonte di Pt_1 sostentamento una diversa attività, esercita in modo stabile ed organizzato l'attività di allevatore con finalità di lucro;
- ritenuta, pertanto, sussistente, in capo al convenuto, la qualifica di professionista, con conseguente competenza del foro di residenza o domicilio della attrice / consumatrice, ai sensi dell'art.33, II comma, lettera u), del d. lgs. n.206/2005, che, nel caso in esame, è il Tribunale di Roma;
- considerato che questo giudicante si è già pronunciato in ordine alle richieste di esibizione ex art.210 c.p.c. avanzate dall'attrice; visti gli artt.183, 186 c.p.c. e 33, II comma, lettera u), del d. lgs. n.206/2005,
pag. 4 di 18 - rigetta – allo stato e salva ogni diversa decisione in sede definitiva
– l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto;
- ammette i documenti prodotti dalle parti;
- ammette l'interpello del convenuto sui relativi capitoli di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. di parte attrice;
- non ammette la prova testimoniale diretta chiesta dall'attrice, attesa la superfluità e la natura valutativa dei relativi capitoli;
- ammette l'interpello dell'attrice sui relativi capitoli di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. di parte convenuta;
- ammette la prova testimoniale chiesta nella predetta memoria del convenuto, con la teste indicata;
- non ammette la prova contraria chiesta dall'attrice non essendo stati indicati i relativi testi;
- si riserva di disporre eventuale C.T.U
- rinvia per i soli interpelli all'udienza del 4 dicembre 2019, ore 11,30”.
2. Ciò posto, vertendo la presente causa in tema di obbligazioni contrattuali, va, anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
3. Nel caso in esame, l'avvenuta vendita del cane – allegata dall'attrice – non è stata in alcun modo contestata dal convenuto, che, anzi, ha dato per presupposta la compravendita in esame, riconoscendola. Il titolo negoziale, pertanto, risulta provato ai sensi dell'art.115, I comma, ultima parte, c.p.c..
4. L'istante ha, poi, dedotto un inesatto adempimento del SI.
, rappresentando l'esistenza di una malattia – nella specie, una Pt_1 demodicosi canina – tale da determinare una carenza di integrità psico- fisica dell'animale. Pur non volendo questo giudicante considerare il cane alla stregua di un qualsivoglia bene, occorre osservare che, sotto il profilo negoziale, il fantomatico “legislatore” non opera distinzioni tra gli animali – ancorché domestici – e le res. Ciò che, pertanto, viene dedotto dall'attrice è, in sostanza – spiace affermarlo – un “vizio” del cane.
5. In relazione a tale doglianza, il convenuto ha eccepito la decadenza dalla garanzia per i difetti del bene compravenduto.
pag. 5 di 18 Al riguardo, va, anzitutto, osservato che, dovendosi applicare la disciplina del d. lgs. n.206/2005 – in ragione della qualità delle parti – il termine per la denuncia dei difetti, ai sensi dell'art.132, II comma, del d. lgs. n.206/2005, è di due mesi dalla scoperta. Deve, poi, sottolinearsi come, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza dalla scoperta del vizio occulto decorra dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa;
ove, pertanto, la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. civ., ord. 20.12.2021, n.40814; Cass. civ., 27.5.2016, n.11046). Nel caso in esame, la certificazione veterinaria – nella quale viene rappresentata la patologia dell'animale – riporta la data dell'8.2.2016 (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo). E' da tale giorno, dunque, che deve ritenersi completa la conoscenza del difetto, con conseguente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla riferita norma consumeristica. Poiché lo stesso convenuto, nella propria comparsa di costituzione (pagine 5 e 13), riconosce di aver ricevuto la raccomandata nella quale veniva denunciato il vizio del cane (cfr. doc.4 del fascicolo attoreo), la predetta denuncia risulta tempestiva in quanto effettuata entro il richiamato termine decadenziale.
6. Sempre con riferimento ai vizi del bene acquistato, si osserva come l'onere della prova dell'esistenza dei difetti gravi sul compratore (cfr. Cass civ., SS. UU., 3.5.2019, n.11748). Nel caso in esame, la SI.ra ha prodotto la già CP_1 richiamata certificazione veterinaria (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo), nonché documentazione fotografica (cfr. doc.2 del fascicolo attoreo), dalle quali si evince la sussistenza degli inconvenienti lamentati.
7. Ciò ha indotto questo giudicante a disporre C.T.U. diretta:
1) ad accertare se l'animale fosse affetto dalla malattia meglio descritta nella citazione introduttiva;
2) in caso di risposta affermativa al quesito n.1), a verificare se la malattia in esame avesse o meno origine ereditaria;
3) in caso di risposta negativa al quesito n.2), ad accertare quando l'animale avesse contratto detta malattia;
4) in caso di risposta affermativa al quesito n.2), a verificare se fosse stato possibile diagnosticare la malattia ed, in particolare, se la diagnosi fosse stata possibile prima della consegna del cane all'attrice;
5) in caso di risposta affermativa al quesito n.1), a quantificare la diminuzione del valore dell'animale in ragione degli inconvenienti riscontrati.
pag. 6 di 18 8. La SS – con una relazione esaustiva, ben Parte_2 motivata e scevra da vizi logici – ha, anzitutto, confermato come il cane fosse affetto dalla patologia indicata (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.4), riconoscendo la predisposizione ereditaria alla malattia, pur rimanendone sconosciuto il difetto primario responsabile (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.5). Per ciò che attiene alla possibilità di diagnosticare la patologia in esame, l'Ausiliaria ha escluso che il convenuto ne potesse essere a conoscenza, salvo che il problema non si fosse manifestato già in cucciolate precedenti della stessa fattrice (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.5). Va, peraltro, considerato che, ai sensi dell'art.132, III comma, del d. lgs. n.206/2005, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Poiché il cane è stato consegnato il 23.12.2015 e la malattia è stata diagnosticata l'8.2.2016 (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo), deve presumersi l'esistenza del vizio sin dal momento della consegna, non essendo trascorso il predetto semestre ed in mancanza di prova in ordine all'esclusione della sussistenza dell'inconveniente, nonché all'incompatibilità della preesistenza del vizio con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
9. Ne segue che il convenuto deve rispondere del vizio dell'animale venduto all'attrice.
10. Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio, la SS ha escluso che la malattia possa avere avuto Pt_2 un'incidenza sul valore del cane (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.6). L'Ausiliaria ha, pertanto, ritenuto di dover determinare il risarcimento nelle sole spese necessarie per le cure quantificando il costo in una somma compresa tra i 100,00.= ed i 150,00.= euro (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.6). Si ritiene, quindi, che possa liquidarsi l'importo medio di euro 125,00.=. La C.T.U. ha, poi, indicato in euro 200,00.= annui gli esborsi necessari per le cure future (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.6). Potendo ipotizzare – sulla base della comune esperienza – che l'età media di un cane di taglia piccola, come quello per cui è causa, sia di sedici anni, deve liquidarsi per le spese futuro l'importo complessivo di euro 3.200,00.=. Sotto il profilo qualitativo, la SS ha così scritto nella Pt_2 propria relazione:
“Essendo la risoluzione della manifestazione clinica della patologia abbastanza rapida (2-3 settimane), la patologia stessa ha influito in misura modesta sulla qualità di vita del cane e nel suo rapporto affettivo col proprietario” (pag.6 dell'elaborato depositato il 9.9.2022).
pag. 7 di 18 10a. Anche a seguito delle osservazioni delle parti, la SS
ha ritenuto di non dover modificare le proprie conclusioni (cfr. Pt_2 elaborato depositato il 9.9.2022, pag.14).
11. Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento degli importi sopra indicati.
12. Con riferimento all'allegato pregiudizio non patrimoniale, si richiama, in proposito, la notissima sentenza n.26972/2008, resa in data 11.11.2008 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – eventualmente scaturito da un inadempimento contrattuale (cfr. la stessa Cass. civ. SS. UU., 11.11.2008, n.26972) – derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, tale pregiudizio è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c. – anche quando non sussista un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, purché sussistano cumulativamente tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art.2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e cioè di toccare interessi della persona – e non in quanto normativamente previsto – sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art.2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della Vita od alla felicità. Nel caso in esame, premesso che non risulta accertata l'avvenuta commissione di un reato, la C.T.U. espletata – come già rilevato – ha escluso che la malattia riscontrata sull'animale abbia inciso significativamente sulla qualità di Vita del cane e nel rapporto affettivo con l'attrice (cfr. elaborato depositato il 9.9.2022, pag.14). Ciò posto, anche ammettendo un eventuale – comunque indimostrato
– disagio per la vicenda descritta, non sembra che lo stesso possa aver dato luogo ad una lesione ad un interesse costituzionalmente garantito, né che esso rivesta i caratteri della gravità e della serietà; al di là, infatti, del disappunto dell'istante, non può certamente affermarsi che tale fastidio abbia costituito, ad esempio, una lesione all'integrità psico-fisica dell'istante, in applicazione della tutela di cui all'art.32 Cost., ovvero ad altro valore protetto a livello costituzionale. L'attrice, del resto, non ha indicato – prima ancora che dimostrato – l'esistenza di una patologia psico-fisica eziologicamente collegata alla malattia del cane.
pag. 8 di 18 Di talché, la domanda risarcitoria sotto tale profilo non può trovare accoglimento.
13. La notevole soccombenza della SI.ra sul quantum CP_1 debeatur esclude la condanna del SI. ai sensi dell'artt.96 c.p.c.. Pt_1
14. La medesima suindicata soccombenza dell'attrice costituisce motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spettanze di C.T.U. rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti dell'Ausiliaria...”.
§ 3. – Ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così giudicare: nel merito In via principale 1) Accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, l'assenza di responsabilità in capo all' del signor Parte_1 Pt_1
e/o l'assenza di danni cagionati alla signora
[...] Controparte_1 per i fatti di causa, dichiarare che nulla è dovuto dall' Parte_1
del signor alla signora , con
[...] Parte_1 Controparte_1 condanna di quest'ultima alla ripetizione della somma versata dall'odierno appellante in forza della sentenza 1 , nonché ponendo le spese di CTU e CTP sostenute dall'appellante definitivamente a carico dell'appellata.
In via subordinata 2) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, ridurre la somma dovuta dall' Parte_1
del signor alla signora alla
[...] Parte_1 Controparte_1 minor somma che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze di causa, con condanna di quest'ultima alla ripetizione della somma versata in eccedenza in forza della sentenza appellata. Con liquidazione dei compensi in favore dell'odierno appellante di entrambi i gradi di giudizio...”
Ha resistito l'intervenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione reietta: in via preliminare pregiudiziale:
- dichiarare l'appello proposto da , nonché Parte_1 titolare dell' , Controparte_5 inammissibile e/o manifestatamente infondato ex artt. 342, co. 1, n. 1 e 348 bis, co. 1 Cod. proc. civ., per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui in pag. 9 di 18 narrativa, conseguentemente provvedere ai sensi dell'art. 350 bis Cod. proc. civ.; in via principale nel merito:
- rigettare le domande tutte svolte da , nonché Parte_1 titolare dell'
[...]
del SI. , perché infondate per Parte_1 Parte_1 tutti i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa, conseguentemente confermare la Sentenza n. 9229/2023 pubblicata l'08.06.2023 (Repert. n. 13154/2023) del Tribunale Ordinario di Roma – XVI Sezione Civile;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio oltre spese forfettarie del 15%, iva e contributi come per legge e spese occorrende…”.
All'udienza del 04/07/2025, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4 – In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre in via preliminare, non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
pag. 10 di 18 n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 4.2 – Ancora in via preliminare, l'appellata ha eccepito il difetto dello ius postulandi dell'appellante per mancanza di procura allegata in atti. Tale eccezione è infondata. Sebbene, infatti, la procura non risulti allegata all'atto di appello, deve considerarsi valida la procura rilasciata dall'appellante all'avv.to Zambonin in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, in quanto conferita anche per i successivi gradi di giudizio.
§ 5 – L'appello proposto dall' Parte_3
è articolato in sei motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato “SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITA' DEL VENDITORE” Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato laddove se da un lato ha dato atto che il convenuto non potesse essere a conoscenza della malattia, salvo che il problema non si fosse già manifestato in cucciolate precedenti della stessa fattrice, dall'altro ha affermato che deve presumersi l'esistenza del vizio manifestatosi prima di sei mesi al momento della consegna, con conseguente riconoscimento della responsabilità, in capo al venditore, del vizio che riguardava l'animale in questione. Difatti “pur volendo riconoscere la presenza del vizio al momento della consegna del cane, questo non comporta in automatico la responsabilità del venditore, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, in quanto la stessa può essere esclusa dalla mancanza di negligenza da parte del professionista, il quale ben può aver fatto tutto il possibile per evitarne la sua insorgenza”. Nel caso di specie, l' avrebbe provato, con la Parte_1 produzione in giudizio dei certificati genealogici dei genitori, di aver messo in riproduzione cani sani oltre al fatto che la demodicosi, pur essendo una malattia ereditaria che può trasmettersi da genitori a figli, può comunque pag. 11 di 18 manifestarsi da genitori sani, per fattori del tutto imprevedibili, quali il calo delle difese immunitarie del cucciolo in giovane età. Il C.T.U. avrebbe evidenziato che la signora , pur CP_1 riferendo al suo veterinario che le lesioni del capo erano già presenti in data 23/12/15 (data di acquisto del cane), abbia atteso sino all'8/02/2016, prima di sottoporre il cucciolo ad una visita, “segno che il cane prima di tale data non presentava alterazioni cutanee che potessero far sospettare la patologia”; ciò avrebbe, in ogni caso, impedito al signor di Pt_1 riscontrare sintomi possibilmente riconducibili all'insorgenza della malattia lamentata. Inoltre, il signor , avvisato dalla della Pt_1 CP_1 problematica, si sarebbe attivato fin da subito, mettendo in contatto la signora con il Dott. – esperto parassitologo, proponendo Pt_4 Per_4 in via alternativa tra loro, il rimborso di € 500,00 per la diminuzione di valore del cane;
la sostituzione del cane;
oppure il rimborso dell'intero prezzo pagato per l'acquisto (€ 1.550,00) a fronte della restituzione dell'animale, proposte integralmente rifiutate dalla signora . CP_1
In conclusione, tutti gli accertamenti effettuati dal signor Pt_1 sugli altri cuccioli e sugli ascendenti esauriscono lo sforzo di diligenza esigibile e conducono a ritenere che, al momento della consegna del cane, tali vizi non potevano essere conosciuti, non essendo la patologia, diagnosticata ex post, rilevabile o sospettabile al momento della consegna.
Il motivo è fondato. Il tribunale, pur avendo, inizialmente, correttamente inquadrato la fattispecie in esame nella disciplina consumeristica, stante la qualità di consumatore dell'acquirente, ritenendo così tempestiva la denuncia, ha, tuttavia, errato nel riconoscere i presupposti per l'accoglimento dell'azione risarcitoria, che richiedono l'accertamento della colpa in capo al venditore. Come innanzi si vedrà, infatti, nel corso dell'istruttoria è apparso dimostrato che l' non potesse essere a conoscenza del difetto Parte_1 genetico dell'animale. Va premesso, in generale, che l'applicazione del codice del consumo non preclude al consumatore la richiesta del risarcimento del danno per effetto del combinato disposto dell'art. 130 del Codice del Consumo che richiama le norme del codice civile in tema di contratto di vendita (codice consumo D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale il professionista debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall'art. 130 del codice del consumo: riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto. Tra i diritti che competono al consumatore, "nel caso di difetto di conformità", il comma 2 dell'art 130
pag. 12 di 18 cod. consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento. Ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i "diritti" attribuiti al consumatore da "altre norme dell'ordinamento giuridico" italiano (art. 135 cod. consumo). L'applicazione del codice del consumo non preclude al consumatore la richiesta del risarcimento del danno per effetto del combinato disposto dell'art. 135 Codice del Consumo che richiama l'art. 1494 Codice Civile, quale norma più favorevole al consumatore (Cass. 1082/2020). Nel caso di specie l'attrice ha chiesto la condanna al risarcimento del danno del secondo le norme del codice civile che presuppongono Pt_1 l'esistenza del requisito della colpa in capo al venditore. In tal senso, quest'ultimo è tenuto a dimostrare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il primo giudice ha quindi richiamato l'art. 132 Codice del Consumo, che disciplina la presunzione di esistenza dei vizi che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, senza considerare che tale norma fa riferimento ai rimedi esperibili di cui all'art. 130 e che, nel caso in cui sia domandato il solo risarcimento del danno (come accaduto nel caso di specie), tale presunzione va coordinata con l'accertamento della “colpa” in capo al venditore. E', infatti, principio consolidato quello secondo cui l'azione di risarcimento dei danni riconosciuta al compratore dall'art. 1494 c.c. per vizi della cosa venduta è autonoma rispetto alle azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ., in quanto, mentre queste ultime prescindono dalla colpa e sono volte ad eliminare lo squilibrio determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione risarcitoria presuppone la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa, e può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso ovvero ai rapporti intrattenuti, in relazione ai beni acquistati, con i terzi ( in ultimo Cass. n. 10856 del 2025; Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 2115 del 2015; Cass. n. 26852 del 2013) Nella vicenda in esame la stessa consulenza tecnica, ritenuta dal primo giudice esaustiva e congruente, ha confermato l'assenza di colpa in capo al venditore. Il C.T.U, in risposta al quesito n. 4 (con il quale si chiedeva se fosse stato possibile diagnosticare la malattia ed, in particolare, se la diagnosi fosse stata possibile prima della consegna del cane) ha, dapprima, rilevato pag. 13 di 18 che il venditore, in data 15/12/15, (qualche giorno prima della consegna), aveva sottoposto il cucciolo IA a visita medico veterinaria, rispetto alla quale la dr.ssa scrive EOG (esame obiettivo generale nella Persona_5 norma e non rileva malattie infettive o infestive). Poi, il consulente, dopo aver rappresentato che al momento dell'acquisto non erano segnalate lesioni cutanee che permettessero di far sospettare la patologia ha affermato che: “al momento non esistono test genetici in grado di dimostrare la predisposizione della madre a trasmettere la sensibilità a sviluppare la demodicosi nei cuccioli e pertanto il signor non poteva essere a conoscenza del suddetto difetto genetico, a Pt_1 meno che il problema non si sia manifestato già in cucciolate precedenti della stessa fattrice”. Il convenuto ha altresì prodotto i certificati attestanti gli accertamenti eseguiti sugli ascendenti e sugli altri cuccioli della stessa fattrice, con ciò dimostrando che al momento della consegna del cucciolo la malattia non poteva essere conosciuta con la dovuta diligenza. A ciò si aggiunga che l'attrice, interrogata sui di cui alla memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. del convenuto, in risposta al capitolo n. 3 (vero è che in data 23/12/15 Le veniva consegnata la cucciola da Lei scelta (IA del VA, chip n. 380260002471828) oltre al libretto sanitario, all'originale dell'iscrizione all'Anagrafe Canina Regione Lombardia ed oltre ai certificati dei genitori, a fronte del pagamento da parte Sua di Euro 1.500,00 a saldo) ha risposto affermativamente. Ciò conferma il corretto adempimento del venditore e che l'acquirente al momento della consegna era in possesso delle informazioni necessarie a valutare la buona salute del cane. Inoltre, in una visione complessiva della valutazione del comportamento delle parti, è significativo che, se da un lato il venditore si è messo a disposizione per rimediare all'accaduto, proponendo in via alternativa tra loro, il rimborso di € 500,00 per la diminuzione di valore del cane, la sostituzione del cane, oppure il rimborso dell'intero prezzo pagato per l'acquisto (€ 1.550,00) a fronte della restituzione dell'animale, la
[...]
ha rifiutato integralmente le proposte, ponendo a giustificazione di CP_1 detto rifiuto l'essersi affezionata all'animale, ritenendo, evidentemente, non grave la patologia di cui era affetto il cucciolo. In conclusione, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento, in assenza di colpa del venditore, che ha, oltretutto, fatto tutto il possibile per venire incontro all'acquirente.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato “SULLA VIOLAZIONE DEL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E SULL'ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE”
pag. 14 di 18 Con tale motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un'errata valutazione delle prove dal momento che l'attrice ha prodotto unicamente un certificato veterinario del 08/02/16, redatto dalla Dott.ssa in cui si riporta la dichiarazione della CP_6 signora (figlia dell'acquirente) secondo cui la stessa riferisce che le Pt_4 lesioni del capo erano presenti già in data 23/12/15 (data di acquisto del cane - doc. 1 citazione ctp), nonché una fotografia (doc. 2 citazione) priva di qualsiasi identificazione, di data e del tutto inutile al fine di consentire l'accertamento della lamentata patologia al momento della consegna dell'animale, nonché la sua effettiva riferibilità al cane oggetto di giudizio.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato “SULL'OMESSA/ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMA SULL'ESCLUSIONE DEL DIFETTO DI CONFORMITA' PER LA SUA CONOSCENZA/CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONSUMATORE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.” Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di applicare l'art. 129, comma 4 del Codice del Consumo secondo cui “Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinanza diligenza …” Nel caso in esame dalla stessa documentazione prodotta da controparte (certificato veterinario – doc. 1 ctp) viene rappresentato come le lesioni del capo erano presenti già in data 23/12/15 (data di acquisto del cane) e che quelle degli arti erano poco visibili ma che da circa 10 giorni si sono estese in modo notevole e che non hanno carattere pruriginoso. Da tale documento si dovrebbe evincere, quindi, che il vizio lamentato non fosse occulto (ed emerso solo dopo la consegna dell'animale) ma, al contrario, fosse riconoscibile – e riconosciuto - al momento della conclusione del contratto, con conseguente esonero di responsabilità per il venditore.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato “SULL'ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE IN MATERIA DI DECADENZA DALLA GARANZIA PER TARDIVITA' DELLA DENUNCIA” Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tempestiva la denuncia del vizio, con lettera raccomandata del 5/03/16, considerando come dies a quo la data della visita veterinaria del 8/02/16, giorno in cui sarebbe avvenuta la piena contezza da parte dell'acquirente del vizio della cosa venduta (presenza della malattia). Difatti, anche qualora si escludesse la natura di vizio palese, ossia immediatamente evincibile al momento della conclusione del contratto, tale patologia sarebbe risultata comunque facilmente rilevabile, nel giro di pochi pag. 15 di 18 giorni dalla consegna dell'animale, stante la professione di veterinaria della figlia dell'acquirente. Il Giudice avrebbe quindi dovuto accogliere l'eccezione di tardività della denuncia sollevata dal convenuto, con esclusione di responsabilità del venditore.
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato “SULL'ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME DETTATE PER DISPORRE LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO” Lamenta l'appellante che il Giudice sarebbe ricorso all'ausilio di un tecnico, non solo per accertare fatti per i quali è necessario disporre di conoscenze tecniche specifiche, ma anche per fatti che dovevano essere quantomeno allegati e/o provati dalle parti e che potevano dalle stesse essere facilmente dimostrati. Sul punto, per dimostrare la sussistenza delle spese sostenute per le cure (visite mediche e medicinali) e la loro entità sino a questo momento, sarebbe stato sufficiente che conservasse le fatture e le ricevute CP_1 dei medicinali da parte della proprietaria del cane per poi produrle in giudizio. In conclusione, quindi, in assenza di prova e/o di mera allegazione da parte avversa dei giustificativi di spesa, le risultanze della perizia sul punto dovranno essere qualificate come inutilizzabili perché volte a sopperire una lacuna probatoria di controparte.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato “SULL'ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA DEL DANNO SULL'ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL PREGIUZIO PATRIMONIALE” Lamenta l'appellante che la decisione assunta dal Giudice sarebbe il frutto di un'errata interpretazione ed applicazione in materia di onere della prova del danno lamentato da parte della danneggiata, dal momento che avrebbe fatto ricorso a una consulenza estimativa per far quantificare il costo della visita veterinaria diagnostica effettuata, quando, al contrario, sarebbe semmai controparte tenuta alla produzione della relativa fattura quietanzata. Quanto alle spese per le cure future, non risulterebbe in atti alcuno scontrino dei medicinali acquistati, essendo ciò sintomatico del fatto che, non solo nei primi mesi di vita, ma anche per tutta la durata del presente giudizio (ben 8 anni), evidentemente non si sia resa necessaria alcuna cura. Peraltro, ove venissero ritenuti assolti gli oneri probatori gravanti sul danneggiato i danni futuri liquidati dal Giudice territoriale sarebbero inficiati da errore di calcolo, dal momento che andavano semmai parametrati alla vita residua dell'animale, pari a 2 anni (aspettativa di vita pag. 16 di 18 10 anni detratti età odierna del cane 8 anni), con conseguente riduzione della voce per spese future da € 3.200,00 ad € 400,00. Ancora, secondo il perito “la risoluzione della manifestazione clinica della patologia si risolve in 2-3 settimane e la spesa della terapia va affrontata solo nella fase acuta”, tanto che nell'elaborato peritale, da ultimo, si evince che il giorno della visita del cane del 29/04/22 la cute del cane non presentava alterazioni rilevabili, così come anche l'analisi microscopica del pelo “non evidenzia presenza di parassiti del genere Demodex”, né altre alterazioni significative, ciò dimostrando che il cane al momento della visita non presentava alcun segno della patologia lamentata.
Sulla base del principio della ragione più liquida i motivi fin qui riassunti devono considerarsi assorbiti dall'accoglimento del motivo principale e, quanto agli specifici profili della prova dei danni e della sua quantificazione, in ragione dell'esclusione dell'an della domanda risarcitoria.
Va, infine, accolta la domanda di restituzione delle somme pagate in virtù della condanna della sentenza impugnata (€ 3.350,00), avendo l'appellante dimostrato l'avvenuto pagamento mediante la produzione della ricevuta di pagamento, allegata all'atto di appello. L'appellata va quindi condannata alla restituzione dell'importo di € 3.350,00 in favore dell'appellante.
In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza va riformata.
§ 6. – La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite. In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata, dunque, deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di riferimento in relazione pag. 17 di 18 all'effettivo valore della causa, secondo i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per il giudizio di appello, liquidata nei valori minimi stante la ridotta attività processuale svolta. Vanno, infine, poste a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1 con obbligo di rimborso in favore dell'appellante di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
del SInor nei confronti di Parte_1 Parte_1 CP_1
, contro la sentenza n. 9229/2023, pubblicata il 08/6/2023, resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di nei confronti Controparte_1 dell' del SInor;
Parte_1 Parte_1
2. – condanna alla restituzione dell'importo di Controparte_1
€ 3.350,00 in favore dell'appellante; 3. – condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del doppio grado di giudizio in favore dell'
[...]
, liquidate in complessivi € Parte_1 5.077,00, per compensi, per il primo grado, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge e, in € 174,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il giudizio di appello, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – pone a carico di le spese di c.t.u. con Controparte_1 obbligo di rimborso in favore dell'appellante di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
Così deciso in Roma il giorno 04/07/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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