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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°65675 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025,vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Benedetto Croce n°19, presso lo studio dell'Avv. Valentina La Porta
e dell'Avv. Riccardo Lulli, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto di appello, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
p. i.v.a. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
Sig. elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n° 10, presso lo studio legale CP_2
Guazzotti, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio De Felice, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 0773/ 709605 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Materia: Contratti e obbligazioni varie
Codice: 140112.
Oggetto: vendita di beni mobili
Rito: Ordinario Tribunale Secondo Grado All'udienza del 14 gennaio 2025 compariva per la parte appellante l'Avv. Riccardo Lulli e per la parte appellata l'Avv. Carlo Fede, in sostituzione dell'Avv. Fabio De Felicehg.
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza
[...]
n° 5509/2022, R.G. n° 17111/2020, del Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Silvia Marini, depositata in data
23/03/2022, con la quale la predetta, all'esito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n°18695/2019, R.G. n° 48615/2019, emesso per l'importo di € 1.500,00 - oltre accessori e spese di procedura-, aveva accolto l'opposizione con conseguenziale revoca dell'emesso decreto monitorio e rifusione delle spese di lite.
Esponeva che:
- la sentenza appariva erronea laddove la prima giudicante a pag. 1 ultimo capoverso aveva affermato che la parte opponente “ dimostrava inoltre mediante testimonianza che la
[...]
emetteva ricevuta di pagamento n°160/12 a fronte della consegna dell'assegno CP_1
n° 1000072638996 andato successivamente protestato, pertanto l'odierna attrice rimaneva creditrice dell'importo dovuto dall'odierna convenuta”.
- La locale Giudice di Pace aveva erroneamente interpretato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla testimone escussa la quale non era in alcun modo attendibile;
ed infatti non appariva credibile che la testimone ricordasse che la ricevuta fosse stata emessa a fronte dell'assegno, ma che non ricordasse la discrepanza degli importi stante il notevole decorso del tempo.
- Quel che invece appariva incontrovertibile era che la fattura n°6608 del 05/07/2012 fosse stata saldata in data 02/10/2012 come da ricevuta di pagamento n°60/2012.
- Come emergeva dai documenti depositati in atti la ricevuta di pagamento n°160 era stata emessa in data 12/10/2012 mentre la fattura n°6608 era stata emessa in data 05/07/2012; peraltro la fattura di pagamento e l'assegno erano stati emessi per € 898,91 mentre la ricevuta di pagamento per €
900,00.
- La sentenza era inoltre errata laddove prevedeva che “ anche con riferimento alle altre due fatture parte opposta sostiene di averle pagate ma non fornisce alcuna prova in tale senso”; ed infatti le stesse( la n° 9712/12 di € 614,29 la n°9813/2012 di € 89,98) erano state pagate;
a prova di ciò nella fattura n°130 del 07/01/2013, emessa successivamente a quelle in contestazione, non si operava alcun riferimento a “ sospesi” o ad “ insoluti” che avrebbero bloccato la fornitura.
- La pronuncia non soltanto aveva non correttamente interpretato le dichiarazioni rese dalla testimone escussa, ma non aveva neppure esplicitato le ragioni del convincimento con una motivazione incongrua e non esente da vizi logici e giuridici.
- Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previa sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza n° 5509/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Silvia Marini, a definizione della causa avente
R.G. n° 17111/2020, depositata il 23/03/2022:
- accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la sussistenza del credito in favore della di cui alla fattura n° 10 dell'08/02/2016 e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo condannando la al pagamento Controparte_1 in favore della della somma di € 1.500,00 oltre interessi moratori Parte_1 dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il danno da illegittimo protesto subito dal Sig. e per l'effetto Parte_1 condannare la al pagamento della somma di € 3.500,00 o della diversa, Controparte_1 maggiore o minore, somma accertata in corso di giudizio.
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
- Si costituiva la e, con comparsa di risposta, aderendo alla pronuncia Controparte_1 appellata, deduceva che era stata portata in compensazione la fattura oggetto di controversia con l'egual credito da essa appellata rivendicato.
- La testimone, Sig.ra all'epoca dei fatti lavoratrice dipendente di essa Testimone_1 appellata, aveva confermato che la ricevuta di pagamento per € 900,00 era stata emessa a fronte di un assegno di pari importo rimasto insoluto( e protestato).
- Tanto premesso instava acchè fosse respinto il proposto appello con favore delle spese del doppio grado di giudizio.
- La causa, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che il proposto appello debba trovare accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero l'impianto logico della pronuncia censurata si fonda sull'assunto che la somma di € 1.500,00 rivendicata dalla , di cui alla fattura n° 10 dell'08/02/2016 per omesso Parte_1 pagamento della fornitura di una spillatrice modello ALMO V 50, sia stata compensata con gli importi di tre fatture di pagamento per l'importo complessivo di € 1.603,18, di cui € 898,91 quanto alla fattura n° 6608/2012, di cui € 614,29 quanto alla fattura n° 9721/2012 e di cui € 89,98 quanto alla fattura n° 9813/2012.
Non essendo contestata la spettanza dell'importo ingiunto occorre esaminare partitamente le vicende inerenti i crediti di cui alle tre documenti contabili portati in compensazione del titolo monitorio.
Orbene giova osservare:
quanto alla fattura n° 6608/2012 per l'importo di € 898,91:
risulta che, all'atto della consegna della merce, sia stato rilasciato un assegno bancario che è rimasto insoluto;
in ogni caso risulta fornito riscontro in atti di una ricevuta di pagamento rilasciata in riferimento al suddetto credito. Non appare utile interrogarsi per quale ragione, a fronte dell'asserito pagamento, non sia stato restituito il titolo( che poi risulta essere stato protestato perché insoluto).
Neppure appare rilevante sindacare per quale ragione l'importo asseritamente versato( pari ad € 900,00) non sia corrispondente all'importo della fattura( pari ad € 898,91).
Appare, invece, di univoca percezione il rilievo( corroborato dalla deposizione, resa dalla Sig.ra Testimone_1 nel giudizio di primo grado) che sia stato effettuato il pagamento della fattura n° 6608/2012
[...] di € 898,91 a mezzo del pagamento maggiorato dell'importo di € 900,00.
A fronte del rilascio della ricevuta di pagamento per l'importo di € 900,00( presuntivamente riferibile alla fattura n°6608/2012) incombeva sul dichiarante l'onere di provare che la ricevuta fosse stata rilasciata per errore o in ragione delle condotte violente dell'altro contraente.
In difetto dei richiamati riscontri deve postularsi che la somma pari ad € 900,00 debba essere portata in compensazione a deconto dell'importo ingiunto.
quanto alle fatture nn. 9721/2012 per l'importo di € 614,29 e 9813/2012 per l'importo di € 89,98:
non è stata fornito alcun titolo a sostegno del pagamento delle suddette fatture non avendo vigore probatorio l'assunto secondo cui, se le predette fatture di pagamento non fossero state saldate, nella fattura di pagamento n°130 del 07/01/2013 non sarebbe stata apposta la dicitura che eventuali sospesi o insoluti avrebbero bloccato la fornitura.
Deve da ultimo respingersi la richiesta di risarcimento dei danni in ragione dei dedotti pregiudizi risentiti in ragione del protesto dell'assegno bancario rimasto insoluto non essendo stato fornito riscontro di segnalazioni bancarie e del mancato accesso a finanziamenti in ragione di siffatte criticità.
In forza dei superiori rilievi, in parziale accoglimento del proposto appello, in revoca dell'emesso decreto ingiuntivo, la in parziale adesione alla eccezione di compensazione nei termini Controparte_1 di cui alla parte espositiva della presente pronuncia, deve essere condannata a pagare alla Parte_1
la somma pari ad € 600,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di conoscenza
[...] del contenuto del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo;
tanto giacchè la ricezione della notificazione del titolo monitorio, pur revocato, funge da atto di costituzione in mora.
In ragione della condivisione degli assunti di ciascuno dei contraenti appare equo compensare le spese di lite di entrambi i segmenti processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in revoca de decreto ingiuntivo n° 18695/2019,
R.G. n°48615/2019, emesso inter partes dal Giudice di Pace di Roma in data 13/09/2019
e depositato il 24/09/2019, in parziale adesione alla eccezione di compensazione, condanna la
[...]
a pagare alla la somma di € 600,00 oltre interessi legali Controparte_1 Parte_1
a decorrere dalla data di ricezione della copia notificata del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Respinge la proposta domanda riconvenzionale. Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Si comunichi.
Roma, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°65675 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025,vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Benedetto Croce n°19, presso lo studio dell'Avv. Valentina La Porta
e dell'Avv. Riccardo Lulli, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto di appello, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
p. i.v.a. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
Sig. elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n° 10, presso lo studio legale CP_2
Guazzotti, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio De Felice, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 0773/ 709605 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Materia: Contratti e obbligazioni varie
Codice: 140112.
Oggetto: vendita di beni mobili
Rito: Ordinario Tribunale Secondo Grado All'udienza del 14 gennaio 2025 compariva per la parte appellante l'Avv. Riccardo Lulli e per la parte appellata l'Avv. Carlo Fede, in sostituzione dell'Avv. Fabio De Felicehg.
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla la Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza
[...]
n° 5509/2022, R.G. n° 17111/2020, del Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Silvia Marini, depositata in data
23/03/2022, con la quale la predetta, all'esito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n°18695/2019, R.G. n° 48615/2019, emesso per l'importo di € 1.500,00 - oltre accessori e spese di procedura-, aveva accolto l'opposizione con conseguenziale revoca dell'emesso decreto monitorio e rifusione delle spese di lite.
Esponeva che:
- la sentenza appariva erronea laddove la prima giudicante a pag. 1 ultimo capoverso aveva affermato che la parte opponente “ dimostrava inoltre mediante testimonianza che la
[...]
emetteva ricevuta di pagamento n°160/12 a fronte della consegna dell'assegno CP_1
n° 1000072638996 andato successivamente protestato, pertanto l'odierna attrice rimaneva creditrice dell'importo dovuto dall'odierna convenuta”.
- La locale Giudice di Pace aveva erroneamente interpretato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla testimone escussa la quale non era in alcun modo attendibile;
ed infatti non appariva credibile che la testimone ricordasse che la ricevuta fosse stata emessa a fronte dell'assegno, ma che non ricordasse la discrepanza degli importi stante il notevole decorso del tempo.
- Quel che invece appariva incontrovertibile era che la fattura n°6608 del 05/07/2012 fosse stata saldata in data 02/10/2012 come da ricevuta di pagamento n°60/2012.
- Come emergeva dai documenti depositati in atti la ricevuta di pagamento n°160 era stata emessa in data 12/10/2012 mentre la fattura n°6608 era stata emessa in data 05/07/2012; peraltro la fattura di pagamento e l'assegno erano stati emessi per € 898,91 mentre la ricevuta di pagamento per €
900,00.
- La sentenza era inoltre errata laddove prevedeva che “ anche con riferimento alle altre due fatture parte opposta sostiene di averle pagate ma non fornisce alcuna prova in tale senso”; ed infatti le stesse( la n° 9712/12 di € 614,29 la n°9813/2012 di € 89,98) erano state pagate;
a prova di ciò nella fattura n°130 del 07/01/2013, emessa successivamente a quelle in contestazione, non si operava alcun riferimento a “ sospesi” o ad “ insoluti” che avrebbero bloccato la fornitura.
- La pronuncia non soltanto aveva non correttamente interpretato le dichiarazioni rese dalla testimone escussa, ma non aveva neppure esplicitato le ragioni del convincimento con una motivazione incongrua e non esente da vizi logici e giuridici.
- Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previa sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza n° 5509/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Silvia Marini, a definizione della causa avente
R.G. n° 17111/2020, depositata il 23/03/2022:
- accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la sussistenza del credito in favore della di cui alla fattura n° 10 dell'08/02/2016 e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo condannando la al pagamento Controparte_1 in favore della della somma di € 1.500,00 oltre interessi moratori Parte_1 dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il danno da illegittimo protesto subito dal Sig. e per l'effetto Parte_1 condannare la al pagamento della somma di € 3.500,00 o della diversa, Controparte_1 maggiore o minore, somma accertata in corso di giudizio.
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
- Si costituiva la e, con comparsa di risposta, aderendo alla pronuncia Controparte_1 appellata, deduceva che era stata portata in compensazione la fattura oggetto di controversia con l'egual credito da essa appellata rivendicato.
- La testimone, Sig.ra all'epoca dei fatti lavoratrice dipendente di essa Testimone_1 appellata, aveva confermato che la ricevuta di pagamento per € 900,00 era stata emessa a fronte di un assegno di pari importo rimasto insoluto( e protestato).
- Tanto premesso instava acchè fosse respinto il proposto appello con favore delle spese del doppio grado di giudizio.
- La causa, all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che il proposto appello debba trovare accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero l'impianto logico della pronuncia censurata si fonda sull'assunto che la somma di € 1.500,00 rivendicata dalla , di cui alla fattura n° 10 dell'08/02/2016 per omesso Parte_1 pagamento della fornitura di una spillatrice modello ALMO V 50, sia stata compensata con gli importi di tre fatture di pagamento per l'importo complessivo di € 1.603,18, di cui € 898,91 quanto alla fattura n° 6608/2012, di cui € 614,29 quanto alla fattura n° 9721/2012 e di cui € 89,98 quanto alla fattura n° 9813/2012.
Non essendo contestata la spettanza dell'importo ingiunto occorre esaminare partitamente le vicende inerenti i crediti di cui alle tre documenti contabili portati in compensazione del titolo monitorio.
Orbene giova osservare:
quanto alla fattura n° 6608/2012 per l'importo di € 898,91:
risulta che, all'atto della consegna della merce, sia stato rilasciato un assegno bancario che è rimasto insoluto;
in ogni caso risulta fornito riscontro in atti di una ricevuta di pagamento rilasciata in riferimento al suddetto credito. Non appare utile interrogarsi per quale ragione, a fronte dell'asserito pagamento, non sia stato restituito il titolo( che poi risulta essere stato protestato perché insoluto).
Neppure appare rilevante sindacare per quale ragione l'importo asseritamente versato( pari ad € 900,00) non sia corrispondente all'importo della fattura( pari ad € 898,91).
Appare, invece, di univoca percezione il rilievo( corroborato dalla deposizione, resa dalla Sig.ra Testimone_1 nel giudizio di primo grado) che sia stato effettuato il pagamento della fattura n° 6608/2012
[...] di € 898,91 a mezzo del pagamento maggiorato dell'importo di € 900,00.
A fronte del rilascio della ricevuta di pagamento per l'importo di € 900,00( presuntivamente riferibile alla fattura n°6608/2012) incombeva sul dichiarante l'onere di provare che la ricevuta fosse stata rilasciata per errore o in ragione delle condotte violente dell'altro contraente.
In difetto dei richiamati riscontri deve postularsi che la somma pari ad € 900,00 debba essere portata in compensazione a deconto dell'importo ingiunto.
quanto alle fatture nn. 9721/2012 per l'importo di € 614,29 e 9813/2012 per l'importo di € 89,98:
non è stata fornito alcun titolo a sostegno del pagamento delle suddette fatture non avendo vigore probatorio l'assunto secondo cui, se le predette fatture di pagamento non fossero state saldate, nella fattura di pagamento n°130 del 07/01/2013 non sarebbe stata apposta la dicitura che eventuali sospesi o insoluti avrebbero bloccato la fornitura.
Deve da ultimo respingersi la richiesta di risarcimento dei danni in ragione dei dedotti pregiudizi risentiti in ragione del protesto dell'assegno bancario rimasto insoluto non essendo stato fornito riscontro di segnalazioni bancarie e del mancato accesso a finanziamenti in ragione di siffatte criticità.
In forza dei superiori rilievi, in parziale accoglimento del proposto appello, in revoca dell'emesso decreto ingiuntivo, la in parziale adesione alla eccezione di compensazione nei termini Controparte_1 di cui alla parte espositiva della presente pronuncia, deve essere condannata a pagare alla Parte_1
la somma pari ad € 600,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di conoscenza
[...] del contenuto del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo;
tanto giacchè la ricezione della notificazione del titolo monitorio, pur revocato, funge da atto di costituzione in mora.
In ragione della condivisione degli assunti di ciascuno dei contraenti appare equo compensare le spese di lite di entrambi i segmenti processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in revoca de decreto ingiuntivo n° 18695/2019,
R.G. n°48615/2019, emesso inter partes dal Giudice di Pace di Roma in data 13/09/2019
e depositato il 24/09/2019, in parziale adesione alla eccezione di compensazione, condanna la
[...]
a pagare alla la somma di € 600,00 oltre interessi legali Controparte_1 Parte_1
a decorrere dalla data di ricezione della copia notificata del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Respinge la proposta domanda riconvenzionale. Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Si comunichi.
Roma, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi