Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Michele Magliulo - Presidente -
- dr. Paolo Mariani - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3756/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1921/2022 del Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile, pubblicata il 24 maggio 2022, vertente
TRA
(1) (codice fiscale , (2) Parte_1 C.F._1
(codice fiscale , (3) Parte_2 C.F._2 Pt_3
(codice fiscale , (4)
[...] C.F._3 Parte_4
1
[...] (codice fiscale , rappresentati e difesi dall' avv. Sergio C.F._4
Marchetti (codice fiscale ), in virtù della procura in atti CodiceFiscale_5
-appellanti-
E
(5) la codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Coletti (codice fiscale ), in virtù della procura C.F._6
in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e pedissequo decreto notificato il 25 settembre 2019, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Napoli Nord la Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, esponendo che:
- “il 06/04/2004 il ha acceso con la Persona_1 Controparte_2
presso gli uffici della filiale di Acquasparta, polizza di assicurazione
[...] CP_3
vita (n. 0120673) denominata "propensione 72P4 a premio unico", con decorrenza 9/4/2004 e scadenza 9/4/2019”;
- “ è deceduto, ab intestato, ad Acquasparta (TR) il Persona_1
25/10/2005, lasciando quali suoi eredi legittimi i genitori , nato Persona_2
2 a Casoria il 10/01/1925, e nata a [...] il [...]) Persona_3
ed i suoi germani quivi ricorrenti”;
- “con atto di cessione del 18/10/2007 BANCA MPS Monte Paschi di Siena
SpA ha trasferito, per atto Notaio (rep. n.69961), alla Per_4 CP_1
il portafoglio dei prodotti vita e risparmio di (cfr. visura
[...] Controparte_2
CCIAA e comunicato stampa del 19/10/2007), e tra questi il contratto CP_1
de quo”;
- “essi istanti sono, altresì, unici successori legittimi dei propri genitori,
e , e come tali succedono ad essi pro quota (1/4 Persona_2 Persona_3
cadauno)”;
- “il credito relativo alla polizza ( n. 0120673) denominata "propensione
72P4 a premio unico", ammonta ad €.52.500,00, oltre i frutti maturati dall'investimento all'evento di liquidazione (caso morte) ed interessi legali”; (cfr. pagg. 2, 3 e 4 del ricorso).
- Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di:
“- Accertata la titolarità dei ricorrenti per il credito nascente dalla polizza
(n.0120673) denominata "propensione 72P4 a premio unico"; - Accertata la legittimazione passiva della in persona del legale Controparte_4
rappresentante, condannare la convenuta, per le causali in premessa, a pagare in favore dei ricorrenti la somma di €. 52.000,00 quale sorta capitale versata oltre i frutti della polizza de qua;
- Condannare la convenuta anche al versamento degli interessi maturati dalla formazione del diritto di essi istanti
3 sino al soddisfo;
- Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore, da liquidarsi anche in considerazione della condotta della convenuta.”
I.2 Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 22 novembre
2019, la la quale chiedeva: Controparte_1
“ A) Accertare e dichiarare la piena efficacia del pegno costituito sulla po-
lizza Propensione 72P4 n. 0120673. B) Accertare e dichiarare l'intervenuta legittima escussione, da parte della Banca MPS, della prestazione di polizza nell'ammontare lordo di € 48.587,77 corrisposto in data 19.10.2007 dalla
EP VI SP (oggi ). C) Accertare e Controparte_1
dichiarare la persistenza del vincolo di pegno in favore della
[...]
sulla prestazione residuata dalla polizza Propensione 72P4 Controparte_5
n. 0120673. D) Accertare e dichiarare la piena legittimità e correttezza del contegno assunto dalla di diniego delle Controparte_1
prestazioni scaturenti dalla polizza, sia perché escussa in favore della Banca vincolataria sia perché oggetto di attuale vincolo in favore della stessa. E) Per
l'effetto ed in ogni caso respingere ogni domanda avanzata dai ricorrenti nei confronti della per essere assolutamente Controparte_1
infondata nel fatto e nel diritto. F) In via istruttoria ammettere le produzioni documentali e le richieste di cui al paragrafo B) del presente atto. G) Con vittoria
di spese e compensi professionali di lite.”
4 I.3 Nel corso del giudizio di prime cure, a fronte delle difese della parte resistente e della ricorrente, veniva disposto ex art. 702 ter co. 3 il mutamento del rito con fissazione all'udienza ex art. 183 c.p.c..
I ricorrenti eccepivano la nullità dell'atto costitutivo del preteso pegno e disconoscevano genericamente le sottoscrizioni dei documenti versati, contestati nella forma, poiché allegati in mera copia fotostatica che non consentivano di comprendere se la scrittura costitutiva di pegni fosse stata correttamente validata, con il timbro postale;
rilevavano, inoltre, il vizio della garanzia per la sua indeterminatezza, risultando nel preteso atto costitutivo di pegno indicati solo la concessione della linea di credito utilizzabile sotto forma di scoperto di conto corrente per l'importo massimo di € 25.000,00 e il valore della polizza di
€ 27.500,00 al momento della costituzione del pegno, laddove invece il pegno,
a loro dire, deve essere a garanzia dell'obbligazione del debitore per un debito determinato, attuale e sussistente. Eccepivano, in via subordinata, il limite di operatività della garanzia che non poteva eccedere o il debito garantito (€
25.000,00) o, in alternativa, il credito maturato all'attualità della costituzione €
27.500,00), sicchè erano inammissibili ed inopponibili le generiche ed illegittime estensioni della lettera di pegno. Rilevavano, infine, che la resistente avrebbe dovuto ottenere dalla banca una dimostrazione della quantificazione del saldo di conto alla data del decesso di , congelandone la posizione;
e che Persona_1
quest'ultimo adempimento era doveroso per evitare una sproporzionata crescita che non poteva essere strumentalmente opposta al debitore gravato da pegno, in aperta violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali ancora
5 più stringenti in materia bancaria. Rassegnavano coerentemente le loro conclusioni.
I.4. All'udienza del 27 gennaio 2022, trattata ai sensi dell'art. 221 comma
4 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto legge “Rilancio”),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, la causa è stata riservata in decisione. Con sentenza n. 1921/2022 pubblicata in data 24 maggio
2022, il Tribunale di Napoli Nord così decideva:
“- rigetta le domande avanzate dagli attori;
- compensa tra le parti le spese di lite.” (cfr. pag. 8 della sentenza gravata)
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 21 dicembre
2022, notificata il 1 settembre 2022 – , , Parte_1 Parte_2
e , proponevano appello articolando due Parte_3 Parte_4
motivi di gravame così rubricati: “I. violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 212, 261 cpc e artt. 1175, co 2°, 2704 cc – mancata allegazione della prova della certa data delle pretese estensioni della garanzia – mancata prova della comunicazione della estensione al terzo CP_6
– mancata prova credito escusso – contestazione e/o disconoscimento della certezza della data delle note del 4.11.2004, 15.2.2005 e 06.05.2005 – illegittimità dell'estensione della clausola omnibus” e “II. Violazione e/o la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11752, 1419, 2704, 2712, 27878 co. 2, 3 e 4, cc. – invalidità della clausola omnibus – estensione vizio all'intera costituzione del pegno – vizio parziale del pegno – insussistenza del privilegio-”.
Chiedevano quindi all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
6 “- accertata e dichiarata la titolarità dei ricorrenti per il credito nascente
dalla polizza (n.0120673) denominata "propensione 72P4 a premio unico"; - accertata la legittimazione passiva della in Controparte_4
persona del legale rappresentante, - dichiarare la invalidità della costituzione del
pegno del 15/6/2004, e per l'effetto - condannare la convenuta, per le causali in premessa, a pagare in favore dei ricorrenti la somma di €.52.000,00 quale sorta capitale versata oltre i frutti della polizza de qua;
- condannare la convenuta anche al versamento degli interessi maturati dalla formazione del diritto di essi istanti sino al soddisfo;
- in subordine, dichiarare la invalidità dell'art.3 della
lettera di pegno n.147 del 15/6/2004 (cd. pegno omnibus), e la illegittima estensione della garanzia oltre il limite di €.27.550, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dei beneficiari della differenza tra il dovuto ed il versato (€.23.087,77), oltre al residuo dalla escussione (€.6283,46), oltre i frutti della polizza de qua;
- condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio cui si è stati obbligati per l'inerzia perdurante della convenuta;
- in subordine, anche per la
condotta stragiudiziale della convenuta, in denegata ipotesi di diniego, compensarne le spese.” (cfr. ultime due pagine dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all' appello del 29 novembre 2022 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in Controparte_1
via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello proposto in virtù della carenza di specificità delle doglianze rappresentate ex art. 342 c.p.c. e nel merito in via principale l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale
7 rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
II.3. All'udienza dell'8 maggio 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 30 giugno 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. dell'appello, sollevata dalla difesa della Controparte_1
Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che
è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni di legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano
8 legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado.
Il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c..
2. Prima di affrontare il merito della controversia è opportuno sinteticamente rammentare i fatti di causa.
In data 6 aprile 2004, sottoscriveva con la EP Persona_1
VI MPV S.p.A. polizza vita n. 0126173 (denominata “Propensione 72P4 a premio unico”), con decorrenza dal 9 aprile 2004 e scadenza 9 aprile 2019, per un investimento complessivo, a seguito di vari e successivi versamenti, di €
53.500,00.
In seguito, precisamente in data 25 ottobre 2005, lo stesso decedeva ab intestato lasciando quali eredi legittimi i genitori, e Persona_2 Per_3 [...]
, ed i germani , , e . Per_3 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
Nelle more, con atto del 18 ottobre 2007, la Controparte_7
trasferiva alla il portafoglio dei prodotti vita e
[...] Controparte_1
risparmio di Monte Paschi VI e tra questi il contratto assicurativo stipulato dal
. Pt_4
9 In data 6 gennaio 2011 decedeva ab intestato dapprima , Persona_2
lasciando quali eredi la moglie ed i figli, poi in data 15 luglio 2018 decedeva ab intestato anche la moglie . Persona_3
Sicchè i germani , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali beneficiari della polizza vita n. 0126173, accesa dal Parte_4
congiunto , a seguito di infruttuosi tentativi di riscatto del Persona_1
relativo premio assicurativo, hanno inteso agire in questo giudizio nei confronti della chiedendone l'escussione. Controparte_1
La convenuta assicurazione, nel resistere all'avversa pretesa, ha contestato la domanda di riscossione deducendo che su detta polizza era stato costituito un pegno in favore della (con Controparte_5
lettera di legno n. 147 del 15 giugno 2004) dallo stesso a Persona_1
garanzia della apertura di una linea di credito (per un importo massimo di €
25.000,00), utilizzabile sotto forma di scoperto bancario, concessa dalla
[...]
Filiale di Acquasparta (con valore attuale Controparte_5
dell'epoca pari ad € 27.500,00). Ulteriori versamenti per complessivi €
25.000,00 sulla polizza (tra il 2004 e il 2006) erano stati anch'essi messi a garanzia tramite lettere integrative della linea di credito. In data 12 marzo 2007 la Banca MPS aveva comunicato al curatore dell'eredità giacente di Per_1
ed alla Compagnia per conoscenza di essere receduta dalla linea di credito
[...]
concessa in favore di per insolvenza dello stesso ed aveva Persona_1
preannunciato l'escussione del pegno- rappresentato dalla polizza vincolata- in assenza del pagamento di quanto dovuto all'Istituto.
10 Successivamente, in data 3 ottobre 2007 la Banca MPS S.p.A. aveva proceduto all'escussione del pegno e la compagnia aveva pagato all'istituto bancario l'importo netto di € 48.311,26 (lordo di € 48.587,77). Pertanto, concludeva, la sulla polizza residuava Controparte_1
comunque un valore lordo di € 6.283,46, ancora vincolato a garanzia.
3.Il Tribunale di Napoli Nord, dopo avere respinto “le contestazioni avanzate dagli attori in ordine alla documentazione prodotta in copia dalla convenuta assicurazione e consistente nei numerosi documenti tutti sottoscritti dallo stesso contraente ” perché del tutto generiche (cfr. pag. 6 Persona_1
della sentenza) ha, altresì, respinto l' “eccezione di nullità dell'atto costitutivo del preteso pegno per indeterminatezza ed indeterminabilità del credito garantito”, in quanto ha ritenuto che la costituzione del pegno avesse data certa e contenesse indicazioni sufficienti del credito garantito e, di conseguenza, che l'indennizzo non fosse esigibile dagli attori, essendo la polizza vincolata da una garanzia reale già in gran parte escussa dalla banca. Nonostante il rigetto, tuttavia, ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento della compagnia assicuratrice, che non aveva fornito riscontro alle richieste degli attori e non si era presentata alla mediazione.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
- "Nel caso di specie vi è invero stretta correlazione tra la stessa stipula della polizza di assicurazione vita n. 0126173 denominata Propensione 72P4, in data
6.4.04 con la EP e la concessione da parte della Banca CP_1
Monte del Paschi di Siena della linea di credito, stante la costituzione del pegno
11 sulla polizza a garanzia di tale linea di credito dopo qualche giorno in data
15.6.2004."
- "L'appendice di polizza datata 16.6.2004 e sottoscritta dal contraente
, dalla banca vincolataria e dall'assicurazione EP VI Persona_1
S.p.A., pure prodotta in giudizio, disciplina il rapporto contrattuale direttamente con la banca e l'Assicurazione e in essa quest'ultima prende atto che il sottoscritto contraente ha conferito mandato irrevocabile alla banca
[...]
ai sensi dell'art. 1723 c.c. “a richiedere a suo insindacabile Controparte_5
giudizio la risoluzione del contratto (riscatto), nei termini e con le modalità
previste dal contratto stesso”."
- "Neppure può ravvisarsi nel caso di specie la nullità del prestato pegno, invocata dagli attori con richiamo ai requisiti che sono invero previsti per
l'operatività della prelazione del creditore pignoratizio ai sensi del terzo comma dell'art. 2787 c.c."
4. Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione i germani Pt_4
articolando due distinti motivi di gravame, di cui va esaminato, in via prioritaria,
per ragioni logico - giuridiche il secondo.
5. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “Violazione e/o la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11752, 1419, 2704, 2712, 27878 co. 2, 3 e 4, cc. – invalidità della clausola omnibus – estensione vizio all'intera costituzione del pegno – vizio parziale del pegno – insussistenza del privilegio -”
(cfr. pag. 19 dell'atto di appello) – gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure, interpretando e valutando erroneamente l'art. 3 della lettera di
12 pegno n. 147 non ne abbia riconosciuto l'invalidità nella parte in cui prevede la estensione “omnibus” del pegno, comportando “l'allargamento illegittimo, indefinito ed indiscriminato del pegno ad ogni credito, anche futuro, a favore dell'istituto di credito” . In particolare, deducono che “la clausola inserita nella
lettera di pegno si presenta come clausola omnibus generica, in quanto oltre al conto corrente (nel caso di specie nemmeno specificamente individuato, ma descritto de relato …) nell'art. 3 (rubricato Estensione della garanzia ad altri crediti) fa riferimento ad eventuali ulteriori crediti in modo indefinito, senza alcun riferimento alcuno ad una fonte precisa e determinata”: clausola, dunque,
a loro dire, invalida per violazione del disposto dell'art. 2787 comma 3 c.c..
Di contro, deducono che “ai fini della legittimità del contratto è necessaria la determinazione o determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte anche futura” (cfr. pag. 19 dell'atto di appello). Ed aggiungono che la “essenzialità” e “centralità” della clausola omnibus all'interno della garanzia prestata estende “ex art. 1419
c.c. la invalidità alla intera costituzione della garanzia reale” e ciò implicherebbe che la polizza denominata “Propensione 74P2 a premio unico” venga travolta dalla inefficacia della prestazione di garanzia “liberando la polizza n. 0120673 … da ogni privilegio acceso su di essa” e che, con il decesso di , il Persona_1
diritto si sarebbe perfezionato “inter vivos” in favore degli appellanti in quanto beneficiari.
Le deduzioni degli appellanti non hanno pregio.
5.1. Giova rammentare che il pegno è un diritto reale di garanzia che si sostanzia in : a) un vincolo reale di garanzia consistente nel diritto di prelazione
13 (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto ad altri creditori ex art. 2787 c.c.) e nel diritto di espropriare il terzo acquirente ( c.d. diritto di seguito, che attribuisce che attribuisce al compratore di una cosa gravata da pegno la tutela contro l'evizione); b) un diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore (art. 2794 c.c.); c) un diritto di recupero della cosa (art. 2789 c.c.); d) un diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 c.c.);
e) una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 c.c.).
Quale garanzia accessoria, esso è necessariamente collegato ad un credito garantito ed è invalido se questo è originariamente inesistente: il credito può essere di qualsiasi tipo, senza necessità che, quando abbia ad oggetto diverso dal denaro, venga liquidato in via approssimativa già nello stesso atto di costituzione.
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori, qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787 terzo
14 comma c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. ( cfr. Cass.
n. 7214/2009; Cass. n. 24790/2016, per la quale la mera determinabilità, se assicura la validità ed efficacia inter partes , non garantisce di per sé
l'opponibilità del pegno agli altri creditori, ivi compreso il curatore dell'eventuale fallimento del costituente, del costituente, dipendendo tale effetto dall'ulteriore requisito della sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 comma
3 c.c.) .
Occorre chiarire che le invocate norme operano su piani diversi at- tenendo la prima alla validità della pattuizione (art.1346 c.c.) e la seconda alla opponibilità del pegno ai terzi creditori (art.2787, terzo comma, c.c.).
Ai fini della validità della pattuizione ( si ripete) è necessaria la determinazione o la determinabilità del credito, che presuppone l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, attraverso il riferimento ad elementi prestabiliti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva. La determinazione e determinabilità del credito a favore del quale è
costituita la garanzia reale attiene all'oggetto stesso del contratto, requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso ex art.1346 c.c., poiché la mancata individuazione del credito cui il pegno acceda fa venir meno la causa stessa di garanzia, per applicazione del principio di accessorietà del pegno, desumibile dall'art. 2784 c.c..
Diversamente ai fini della opponibilità del pegno agli altri creditori è necessario che si rinvenga la sufficiente indicazione del credito garantito.
L'art. 2787 c.c. tutela infatti la “par condicio creditorum”, richiedendo una
15 sufficiente specificazione del credito garantito per evitare che un creditore privilegiato possa trasferire la propria prelazione su un credito sfornito di garanzia, in frode ai terzi creditori, la cui violazione non produce la sanzione di nullità della pattuizione, ma la mera inopponibilità della stessa ai predetti,
ferma restando l'efficacia “inter partes” del contratto (Cass. 25.03.2009 n.
7214 in motivazione).
In altre parole, la genericità del pegno determinerebbe un'irragionevole alterazione del principio della par condicio creditorum, il quale impone che le garanzie reali accordate ai creditori trovino giustificazione nella esistenza e determinabilità del credito garantito, così da evitare il rischio che il vincolo reale si traduca in uno strumento di ingiustificata preferenza e discriminazione nei confronti degli altri creditori, ovvero dei terzi aventi diritto. Il rispetto del principio della par condicio creditorum, che trova fondamento negli artt. 2740 e 2741 c.c., impone cioè che la prelazione derivante dal pegno possa essere fatta valere solo nei limiti di un credito determinato e certo, così da non pregiudicare arbitrariamente gli altri aventi causa e, nella specie, i beneficiari iure proprio della prestazione assicurativa.
Tali questioni sono di particolare rilevanza rispetto alle clausole della prassi bancaria che estendono a tutti i debiti presenti e futuri il pegno costituito dal cliente per garantire una determinata obbligazione (c.d.
clausole omnibus).
16 Secondo la tesi prevalente la c.d. clausola omnibus è nulla almeno nel senso che non può fondare il diritto di prelazione : si tende invece ad ammettere che essa, in quanto valida nei rapporti interni tra le parti del contratto costitutivo di pegno, attribuisca al creditore pignoratizio il diritto personale di ritenzione previsto dall'art. 2794 comma 2 c.c. e quello di procedere alla vendita forzata nelle forme più spedite dell'art. 2797 c.c.
5.2. Orbene, venendo al caso in esame, osserva la Corte, la c.d. clausola omnibus di cui all'art. 3 della lettera di pegno ( a mente della quale:
“ il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito – anche
se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentato dal saldo passivo del conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni, (…) operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi”), così come l'intero atto costitutivo del pegno, non si pone in contrasto né con il principio della accessorietà della garanzia desumibile dall'art. 2784 c.c. ( che rappresenta la causa stessa della garanzia), né con il principio della “par condicio creditorum” (che richiede una sufficiente specificazione del credito), attesa la possibilità, attraverso una lettura e interpretazione dell'atto nel suo complesso, di stabilire quale sia il diritto garantito, il rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica tra mezzo di tutela del creditore e diritto di credito, nonchè i limiti di efficacia del pegno, delineati dagli artt. 2794 e 2799 c.c. (Cass. civ. 19 marzo 2009, n. 7214).
17 Come ha precisato, infatti, il Tribunale, il pegno di cui si controverte, ha ad oggetto il credito derivante dalla polizza vita, stipulata a garanzia della linea della linea di credito accordata dalla in Controparte_5
favore di (intestatario della polizza), ossia il valore di riscatto Persona_1
vantato dal contraente e/o dal beneficiario di polizza (anche a seguito dei successivi premi versati) al verificarsi dell'evento assicurato previsto nel contratto, credito rappresentato dalla liquidazione del capitale maturato (c.d. valore di riscatto) sino alla data di realizzo del contratto stesso.
Precisamente, con l'atto costitutivo del pegno, denominato “lettera di pegno n. 147” , dopo avere premesso che la Persona_1 [...]
gli aveva concesso una linea di credito utilizzabile sotto Controparte_5
forma di scoperto di conto corrente per l'importo massimo di € 25.000,00 al tasso iniziale del 6,500 %, si è impegnato a costituire in favore del predetto istituto di credito in pegno “il contratto di capitalizzazione ed il credito vantato
e che vanterò nei confronti della Monte dei Paschi VI Assicurazioni, in dipendenza della prestazione assicurata conseguente ai premi versati o che
saranno versati , come rivalutata in base alle disposizioni del contratto di capitalizzazione denominato Propensione, sottoscritto in data 6/04/2004 n. polizza 120673 ( di cui è stato designato beneficiario lo stesso contraente
[...]
) ed il cui valore attuale assomma in data odierna a Euro 27.500,00”. Per_1
È evidente dunque la stretta connessione tra la stipula della polizza assicurativa, denominata Propensione 72 P4, sottoscritta da in Persona_1
data 6 aprile 2004 con la EP VI S.p.A. e la concessione in favore del predetto da parte della della linea di Controparte_5
18 credito, stante la costituzione del pegno sulla polizza a garanzia di tale linea di credito, a distanza di un paio di mesi, in data 15 giugno 2004.
Tra l'altro, come si evince dalla documentazione offerta dalle parti, la costituzione del pegno ebbe a perfezionarsi solo a seguito della notifica da parte dell'istituto di credito alla compagnia di assicurazione dell'atto di pegno sottoscritto tra quest'ultimo (Monte dei Pachi di Siena Filiale di Filiale di
Acquasparta) ed il soggetto finanziato ( ), coincidente nella Persona_1
specie con il contraente di polizza.
In seguito alla notifica dell'atto di costituzione del vincolo pignoratizio, la compagnia di assicurazione, a sua volta, provvide a consegnare alla banca l'appendice alla polizza avente “data certa”, dalla quale risultava l'apposizione del vincolo a favore di quest'ultima: tale ulteriore documento (appendice di polizza del 16 giugno 2004), disciplinante il rapporto contrattuale tra la banca e l'assicurazione, recava la sottoscrizione del contraente , della Persona_1
banca vincolataria nonché dell'assicurazione EP Via S.p.A..
In detto documento la compagnia Controparte_2
testualmente prendeva atto che “con effetto dalla data di decorrenza del contratto, le prestazioni in esso garantite derivanti dai premi già versati e da quelli che verranno versati, sono state costituite in pegno a favore della
[...]
”. Precisava che “non effettuerà alcun pagamento, Controparte_5
anche parziale, né darà corso ad alcuna variazione contrattuale, senza il
consenso scritto della ”, “la presente ha Controparte_5
valore anche ai fini dell'accettazione di cui all'art. 2800 del c.c.”. Infine, prendeva atto che il contraente aveva conferito mandato irrevocabile alla Banca
19 ai sensi dell'art. 1723 comma 2 c.c., a “ richiedere a Controparte_5
suo insindacabile giudizio la risoluzione del contratto (riscatto) nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso”.
Proprio alla luce di tali disposizioni contrattuali, come rettamente ha valutato il Tribunale, la “Lettera di pegno n. 147”, comprensiva della clausola n. 3, non appare assolutamente “generica” nella previsione della garanzia, ma piuttosto sufficientemente determinata nell'indicazione del credito garantito, sul piano oggettivo e soggettivo, e nella individuazione delle parti del rapporto, in linea con il disposto dell'art. 2787, comma 3, c.c., (secondo il quale “il pegno non può essere opposto agli altri creditori se l'atto costitutivo non contiene
l'indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno e non ha data certa”): dal chè deriva l'opponibilità del vincolo pignoratizio oggetto di causa agli odierni appellanti e dunque il rigetto della loro pretesa, quali beneficiari alla
“intera” prestazione assicurativa gravata dal vincolo, ad ottenerne la riscossione.
6. Al rigetto del secondo motivo di gravame per le ragioni innanzi esposte consegue il rigetto (recte assorbimento) anche del primo motivo di appello –
rubricato “I. violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.
212, 261 cpc e artt. 1175, co 2°, 2704 cc – mancata allegazione della prova della certa data delle pretese estensioni della garanzia – mancata prova della comunicazione della estensione al terzo – mancata prova credito CP_6
escusso – contestazione e/o disconoscimento della certezza della data delle note
del 4.11.2004, 15.2.2005 e 06.05.2005 – illegittimità dell'estensione della clausola omnibus”.
20 7. Per rigore di soccombenza le spese del grado di appello sostenute dalla vanno poste a carico degli appellanti e Controparte_1
liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate, tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014)
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il
giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
21 La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e – con citazione per l'udienza del 21 Parte_3 Parte_4
dicembre 2022, notificata il 1° settembre 2022 – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, n. 1921/2022 pubblicata il 24 maggio
2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_4 [...]
delle spese del grado di appello che liquida Controparte_1
in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) si dà atto che gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione proposta a norma del co.
1-bis.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo
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