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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 20190/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nata in [...] il [...],
[...] Parte_3
nato in [...] il [...], nato in [...] il Parte_4 Parte_5
17.02.1975, nato in [...] il [...] e nato Parte_6 Parte_7
in Brasile il 12.12.2003, tutti con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Colleferro n. 15
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_8
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, Persona_1 indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona Controparte_1 del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. “ Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1
status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di , cittadino Persona_2
italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il non si costituiva e non compariva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio in data 11.01.2024, nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza dell'11.11.2024 veniva disposto un rinvio per consentire alla difesa di perfezionare la notifica e, all'udienza del 24.1.2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
*****
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] ad [...], contraeva matrimonio, a La Spezia, in data Persona_2
27.10.1887, con la sig.ra con la quale, successivamente, emigrava in Brasile dove, Persona_3
conosciuto anche come e/o , dalla predetta unione, nascevano Persona_4 Parte_2
l'1.03.1911 e il 12.01.1913; Persona_5 Persona_6
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 4.02.1937, con la sig.ra Persona_5 Per_7
e dall'unione nascevano, in Brasile, il 19.04.1942,
[...] Persona_8 Parte_2
l'1.10.1945 e il 22.04.1947;
[...] Persona_9
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 15.09.1962, con il sig. Persona_8 [...]
, e dall'unione nasceva, in Brasile, il 17.02.1975; Persona_10 Parte_5
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 12.01.1979, con la sig.ra Parte_2 [...]
e dall'unione nascevano, in Brasile, il Parte_9 Parte_1
23.01.1980, il 27.08.1984 e il Parte_2 Parte_3
12.10.1990; - contraeva matrimonio, in Brasile, in data 22.07.1976, con il sig. Persona_9
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 18.01.1984; CP_2 Parte_4
- (o ), contraeva matrimonio, in Brasile, in data Persona_6 Persona_11
1.12.1935, con la sig.ra e dall'unione nasceva, in Brasile, il Persona_12 Persona_13
23.11.1942;
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 18.12.1964, con la sig.ra Persona_13 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 30.08.1968; Persona_14 Parte_6
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 12.09.1998, con la sig.ra Parte_6
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 12.12.2003; Persona_15 Parte_7
- l'avo sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la cittadinanza Persona_2
italiana, né si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_2 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche ai figli e Persona_5
e da questi a tutti i discendenti;
Persona_6
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio
1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver inviato le istanze per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a SA OL e che la predetta autorità, come dalla comunicazione pubblicata sul proprio sito web ufficiale e come dalla comunicazione inviata al difensore, sta ancora esaminando le istanze presentate nell'anno 2011, con evidente eccessiva lungaggine ed incertezza dei tempi di evasione delle stesse istanze e, pertanto, di sostanziale paralisi ed evidente pregiudizio dei diritti dei ricorrenti stessi.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
, è nato in [...] il [...] (cfr. all. 3) ed emigrava, in epoca pre-costituzionale, in Per_2
Brasile, e poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione
Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. , non è stato Persona_2
naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. all. 4) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, in applicazione dei suddetti principi ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola, ai figli (cfr. all. 6) e Controparte_3 [...]
(cfr. all. 8) e da questi a tutti i suoi discendenti, inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. Persona_6
all. 7-31).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1
comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver inviato le istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al a SA OL (cfr. all. 32-38) e dei tempi decisamente Parte_10
lunghi del detto - oltre 10 anni - per l'evasione delle istanze di riconoscimento della Pt_10
cittadinanza italiana iure sanguinis (cfr. all. 41, 42, 43).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, dei figli dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Uruguay, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato in [...] il [...], nato in
[...] Parte_2
Brasile il 27.08.1984, nata in [...] il [...], Parte_3 [...] nato in [...] il [...], nato in [...] il Parte_4 Parte_5
17.02.1975, nato in [...] il [...] e Parte_6 Parte_7
nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 24.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 20190/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nata in [...] il [...],
[...] Parte_3
nato in [...] il [...], nato in [...] il Parte_4 Parte_5
17.02.1975, nato in [...] il [...] e nato Parte_6 Parte_7
in Brasile il 12.12.2003, tutti con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Colleferro n. 15
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_8
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, Persona_1 indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona Controparte_1 del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. “ Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1
status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di , cittadino Persona_2
italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il non si costituiva e non compariva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio in data 11.01.2024, nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza dell'11.11.2024 veniva disposto un rinvio per consentire alla difesa di perfezionare la notifica e, all'udienza del 24.1.2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
*****
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] ad [...], contraeva matrimonio, a La Spezia, in data Persona_2
27.10.1887, con la sig.ra con la quale, successivamente, emigrava in Brasile dove, Persona_3
conosciuto anche come e/o , dalla predetta unione, nascevano Persona_4 Parte_2
l'1.03.1911 e il 12.01.1913; Persona_5 Persona_6
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 4.02.1937, con la sig.ra Persona_5 Per_7
e dall'unione nascevano, in Brasile, il 19.04.1942,
[...] Persona_8 Parte_2
l'1.10.1945 e il 22.04.1947;
[...] Persona_9
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 15.09.1962, con il sig. Persona_8 [...]
, e dall'unione nasceva, in Brasile, il 17.02.1975; Persona_10 Parte_5
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 12.01.1979, con la sig.ra Parte_2 [...]
e dall'unione nascevano, in Brasile, il Parte_9 Parte_1
23.01.1980, il 27.08.1984 e il Parte_2 Parte_3
12.10.1990; - contraeva matrimonio, in Brasile, in data 22.07.1976, con il sig. Persona_9
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 18.01.1984; CP_2 Parte_4
- (o ), contraeva matrimonio, in Brasile, in data Persona_6 Persona_11
1.12.1935, con la sig.ra e dall'unione nasceva, in Brasile, il Persona_12 Persona_13
23.11.1942;
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 18.12.1964, con la sig.ra Persona_13 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 30.08.1968; Persona_14 Parte_6
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 12.09.1998, con la sig.ra Parte_6
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 12.12.2003; Persona_15 Parte_7
- l'avo sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la cittadinanza Persona_2
italiana, né si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_2 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche ai figli e Persona_5
e da questi a tutti i discendenti;
Persona_6
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio
1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver inviato le istanze per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a SA OL e che la predetta autorità, come dalla comunicazione pubblicata sul proprio sito web ufficiale e come dalla comunicazione inviata al difensore, sta ancora esaminando le istanze presentate nell'anno 2011, con evidente eccessiva lungaggine ed incertezza dei tempi di evasione delle stesse istanze e, pertanto, di sostanziale paralisi ed evidente pregiudizio dei diritti dei ricorrenti stessi.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
, è nato in [...] il [...] (cfr. all. 3) ed emigrava, in epoca pre-costituzionale, in Per_2
Brasile, e poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione
Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. , non è stato Persona_2
naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. all. 4) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, in applicazione dei suddetti principi ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola, ai figli (cfr. all. 6) e Controparte_3 [...]
(cfr. all. 8) e da questi a tutti i suoi discendenti, inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. Persona_6
all. 7-31).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1
comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver inviato le istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al a SA OL (cfr. all. 32-38) e dei tempi decisamente Parte_10
lunghi del detto - oltre 10 anni - per l'evasione delle istanze di riconoscimento della Pt_10
cittadinanza italiana iure sanguinis (cfr. all. 41, 42, 43).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, dei figli dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Uruguay, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato in [...] il [...], nato in
[...] Parte_2
Brasile il 27.08.1984, nata in [...] il [...], Parte_3 [...] nato in [...] il [...], nato in [...] il Parte_4 Parte_5
17.02.1975, nato in [...] il [...] e Parte_6 Parte_7
nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 24.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo