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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/09/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 25/09/2025, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Causa iscritta al n. 4018/2024 R.A.L., promossa da Parte_1
, nato ad [...], il [...], C.F. ,
[...] C.F._1 elett.te domiciliato in Frosinone, via Adige 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Daniela Bellassai)
resistente OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1
1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
– parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia:
o la necessità continua di assistenza, vista l'incapacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative, come chiarito da Cass. 1993 n.4664), a decorrere dal mese di ottobre 2024, per cui l'erogazione del beneficio assistenziale dovrà farsi decorrere dal 1° novembre 2024, primo giorno del mese successivo a tale data, ai sensi dell'art.18 del DPR 1968 n.488.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto concerne la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti socio-economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste (per l'indennità di accompagnamento soltanto il mancato ricovero in istituti con spese a carico di enti pubblici e la mancata percezione di analoghe indennità concesse per cause di guerra, di lavoro o di servizio), si osserva che l' nulla ha CP_1 specificamente contestato al riguardo, motivo per cui la domanda è accolta nei
2 termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Quanto alla decorrenza, sui crediti previdenziali ed assistenziali, degli interessi, va osservato che gli stessi decorrono dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, ove questo sia sorto in corso di causa, in seguito ad aggravamento della malattia denunciata o ad infermità sopravvenute che il giudice è tenuto a valutare ex art. 149 disp. att. c.p.c., non potendosi in tal caso concedere all'Ente alcuno spatium deliberandi, visto che un'eventuale domanda amministrativa presentata in corso di causa sarebbe ritenuta vietata ed inefficace, essendo la relativa valutazione riservata esclusivamente al giudice.
4. Considerata la data di decorrenza del requisito sanitario - successiva alla data della domanda amministrativa, ma antecedente alla data del deposito del ricorso giudiziario - le spese di lite possono essere compensate nei limiti di 1/3 e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo col beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di nato a [...] Parte_1
(FR) il 18/03/1936, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Francesco Mei, a percepire l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° novembre 2024;
2) condanna l' a liquidare a parte ricorrente i relativi ratei maturati CP_1
e maturandi, con interessi legali sugli arretrati a decorrere dalla maturazione del diritto intervenuta in corso di causa, dalle rispettive scadenze al relativo saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.1.798,75, oltre I.V.A. e C.P.A., CP_1 con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza.
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 29/09/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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