CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3849/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via Paul Harris 21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210008034464000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
contro
Ag.entrate - OS - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAM n. 2828 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 23/09/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. n. 02820210008034464, notificata in data 09.09.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate
OS chiedeva il versamento di € 1.359,58, a seguito del ruolo emesso dalla CGT di I grado di Caserta per omesso pagamento del contributo unificato di cui all'invito prot. n. 2828 del 24.05.2017.
La ricorrente, assistita dall'avv. Difensore_1, lamentava di non aver ricevuto alcun atto prodromico riferibile agli importi richiesti, eccependo la nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale, oltre che la naturale nullità per vizio proprio dell'atto presupposto.
Chiedeva, pertanto, annullarsi l'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si costituiva la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis idem, considerato che con lo stesso sono state reiterate le medesime eccezioni già sollevate avverso la pretesa tributaria, inerente la cartella di pagamento
02820210008034464, con il precedente ricorso RGR 2000/2023 rigettato con sentenza passata in giudicato n. 3749/12/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta. Con riferimento, inoltre, all'eccezione inerente la mancata notifica degli atti prodromici rappresentava l'avvenuta notifica degli atti propedeutici.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS che eccepiva, in relazione all'omessa notifica dell'avviso dì liquidazione, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta ha prodotto le notifiche degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo a ruolo n. 2021/002892 Partita
2017001000000486001IV20170524, PROT 2828 20170524 RGR 2407/2017, nello specifico l'invito al pagamento CUT prot. n. 2828 del 24/05/2017, notificato in pari data, nonché l'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 4480 del 05/09/2017, notificato in data 21/09/2017. Quanto all'eccepita mancata notifica degli atti prodromici, si rileva che i predetti sono stati ritualmente notificati e non risultano opposti nei termini di legge e, quindi, si sono resi definitivi, con conseguente inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, di qualsiasi eccezione relativa alla pretesa tributaria vantata dall'Ufficio.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della
Corte di Giustizia di I grado di Caserta e dell'Agenzia delle Entrate OS nella misura di euro
300,00 ciascuna.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3849/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via Paul Harris 21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210008034464000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
contro
Ag.entrate - OS - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAM n. 2828 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 23/09/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. n. 02820210008034464, notificata in data 09.09.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate
OS chiedeva il versamento di € 1.359,58, a seguito del ruolo emesso dalla CGT di I grado di Caserta per omesso pagamento del contributo unificato di cui all'invito prot. n. 2828 del 24.05.2017.
La ricorrente, assistita dall'avv. Difensore_1, lamentava di non aver ricevuto alcun atto prodromico riferibile agli importi richiesti, eccependo la nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale, oltre che la naturale nullità per vizio proprio dell'atto presupposto.
Chiedeva, pertanto, annullarsi l'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si costituiva la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis idem, considerato che con lo stesso sono state reiterate le medesime eccezioni già sollevate avverso la pretesa tributaria, inerente la cartella di pagamento
02820210008034464, con il precedente ricorso RGR 2000/2023 rigettato con sentenza passata in giudicato n. 3749/12/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta. Con riferimento, inoltre, all'eccezione inerente la mancata notifica degli atti prodromici rappresentava l'avvenuta notifica degli atti propedeutici.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS che eccepiva, in relazione all'omessa notifica dell'avviso dì liquidazione, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta ha prodotto le notifiche degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo a ruolo n. 2021/002892 Partita
2017001000000486001IV20170524, PROT 2828 20170524 RGR 2407/2017, nello specifico l'invito al pagamento CUT prot. n. 2828 del 24/05/2017, notificato in pari data, nonché l'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 4480 del 05/09/2017, notificato in data 21/09/2017. Quanto all'eccepita mancata notifica degli atti prodromici, si rileva che i predetti sono stati ritualmente notificati e non risultano opposti nei termini di legge e, quindi, si sono resi definitivi, con conseguente inammissibilità, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, di qualsiasi eccezione relativa alla pretesa tributaria vantata dall'Ufficio.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della
Corte di Giustizia di I grado di Caserta e dell'Agenzia delle Entrate OS nella misura di euro
300,00 ciascuna.