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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1234/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA Parte_1 C.F._1
DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ACRI 4 BOLOGNApresso il difensore avv. SCARPA DAVIDE
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL PROPRIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV. CP_1
P.PAOLO ZAMBONI FARNÈ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BASSO GIULIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 5 40124
BOLOGNApresso il difensore avv. BASSO GIULIA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 651 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
14.03.2022.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Si procede alla sintesi dei fatti processuali della controversia, così come esposti nella sentenza appellata.
pagina 1 di 14 2. nella persona del suo Amministratore di sostegno avv. citava Parte_2 Controparte_2 in giudizio i fratelli e nonché al fine di chiedere Per_1 Persona_2 Parte_1
l'annullamento per incapacità naturale ex artt. 428 e 1425 c.c. del contratto di compravendita stipulato in data 1.07.2016 con i convenuti e che nulla fosse dovuto a titolo di restituzione prezzo a Per_2 costoro in forza dell'art.1443 c.c.; in subordine domandava l'accertamento della nullità del predetto contratto ai sensi dell'art.1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, per essere stata l'attrice vittima del reato di circonvenzione d'incapace; in ogni caso, chiedeva la condanna di in qualità Parte_1 di procuratrice generale dell'attrice, ex artt.1218, 1703, 1710 e 2043 c.c., a restituire le somme da costei indebitamente sottratte dal patrimonio dell'attrice medesima ed al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta gravemente inadempiente.
3. L'attrice premetteva che, in ragione delle proprie condizioni di salute, essendo affetta da grave demenza senile, e dell'età ultranovantenne, era stato nominato Amministratore di Sostegno in suo favore l'avv. Zamboni con provvedimento del 6.04.2019 in seno al procedimento n. 6849/18 R.G.V. presso il Tribunale di Bologna;
nel corso del suddetto procedimento, erano emerse circostanze di fatto che avevano indotto lo stesso amministratore ad azionare l'odierno giudizio.
4. Il predetto amministratore deduceva in relazione alle predette condizioni di salute che:
-la AR, nel corso degli ultimi anni, aveva subito un severo decadimento psico-fisico, dovuto a un deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali e di ansia, acuiti dal progressivo peggioramento della demenza;
tali condizioni psico-fisiche avevano costretto la stessa a sottoporsi a numerosi ricoveri già a partire dal 2016 (presso l'Ospedale Privato Eugenio Gruppioni dal 06.12.2016 al 17.12.2016, presso l'Ospedale Privato Villa Bellombra dal 17.12.2016 al 02.01.2017 e presso l'Ente
Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina dal 22.12.2017 al 27.12.2017) e, in seguito a un tracollo delle sue condizioni di salute che l'aveva resa non più autosufficiente, a partire dal 2018 a soggiornare in diverse case di riposo per anziani;
- al momento dell'instaurazione del giudizio, la AR risultava in cura presso ASP – Istituto Giovanni
XXIII di via ER (BO) e, seppur con lievi miglioramenti della sua condizione generale, soffriva di demenza “di grado severo con disturbi comportamentali”.
5. L'attrice, in fatto, deduceva:
- di aver stipulato, in data 01.07.2016, un contratto di compravendita a Controparte_3 avente ad oggetto la nuda proprietà della propria casa di abitazione nonché unico bene
[...] immobile, sito in via del Borgo di San Pietro (BO), n. 138, con i fratelli e Per_1 Persona_2
, per il prezzo di € 170.000,00, nonostante questo avesse un valore immobiliare più elevato,
[...] pari ad € 374.000,00, e di avere rinunciato espressamente alla garanzia dell'ipoteca legale;
pagina 2 di 14 - di aver conferito in data 05.05.17 -mediante atto notarile del notaio a Controparte_3 Pt_1
amica conosciuta in parrocchia, la procura generale per il compimento di qualsivoglia atto di
[...] ordinaria e straordinaria amministrazione sui propri beni;
- a partire da tale momento, la aveva incominciato a disporre del patrimonio della mandante in Pt_1 maniera sconsiderata, fino ad eroderlo completamente, e aveva incominciato a influenzare la mandante col fine di allontanarla dai suoi pochi parenti più prossimi, tra cui il nipote;
Persona_3
nell'ambito della procura ottenuta, non appena la mandante aveva deciso di affidarsi Parte_1 alle cure di un istituto per anziani, aveva concesso in locazione agli stessi fratelli , mediante Per_2 contratto sottoscritto in data 1.12.2018, l'immobile di via del Borgo di San Pietro a fronte di un canone pari a € 700 mensili, appartamento ormai libero da qualsivoglia suppellettile e mobile, che la stessa aveva alienato a terzi intascando il ricavato per circa € 18.000,00; Pt_1
- la somma incassata dalla vendita della nuda proprietà ed i canoni di locazione del predetto immobile venivano accreditati sul conto intestato alla AR, che era stato aperto appositamente per CP_4
l'operazione di compravendita in data 15.3.2016, conto corrente sul quale la aveva la Pt_1 legittimazione a compiere qualsiasi operazione in qualità di “delegato a firma disgiunta”;
- la aveva utilizzato indebitamente tutte le somme presenti sul conto , sia quelle relative alla Pt_1 CP_4 vendita sia quelle relative ai canoni di locazione, somme che ritirava mensilmente con prelievi bancomat;
- la mandataria aveva, altresì, compiuto numerose operazioni anomale e totalmente estranee alla gestione della cura del patrimonio della AR sui conti correnti intestati all'attrice, la quale era titolare di un conto corrente NL, oltre a quello utilizzato per l'operazione immobiliare;
CP_4
- in particolare, il conto corrente NL era finalizzato alla normale gestione degli affari dell'attrice: sul conto, infatti, veniva accreditata la pensione, erano addebitate le spese relative all'abitazione e al vitto della AR e, pertanto, non si rendeva necessario alcun tipo di prelievi bancomat o di operazioni finanziarie. Pur in mancanza di delega per operare su tale conto, la convenuta aveva eseguito, dal Pt_1
30.09.2016 al 16.04.2019, 127 prelievi per la somma totale di €48.000,00. Tali prelievi erano del tutto incompatibili con il tenore di vita della AR, in quanto venivano effettuati per rifornimenti di benzina, viaggi e soggiorni in riviera romagnola;
inoltre, contemplavano anche spese per ristoranti e acquisti in negozi di abbigliamento nel periodo in cui la AR era ricoverata per motivi di salute, ovvero dal 12 novembre 2018 all'aprile del 2019,
- dal conto corrente , sul quale erano stati versati i corrispettivi per l'acquisto della nuda CP_4 proprietà e i canoni della successiva locazione in favore degli dell'immobile di via del Borgo Per_2 di San Pietro, la usufruendo dell'ampia delega in suo favore, aveva effettuato le seguenti Pt_1 operazioni:
pagina 3 di 14 - 68 prelievi a firma nel periodo tra il 23.03.2016 fino al 16.04.2019 presso lo sportello Parte_1 di dodici differenti banche per € 83.350,00 in contanti, i quali risultavano slegati dalla necessità CP_4 di provvedere al sostentamento della AR, posto che la stessa in quel periodo era ricoverata presso le
Case di Cura (23.03.2016 fino al 16.04.2019);
- Prelievi bancomat per € 23.230,00 presso istituti di credito differenti, di cui solo 8 operazioni risultavano effettuate allo sportello di di via Irnerio, istituto scelto appositamente dalla CP_5
AR per la vicinanza alla sua dimora;
- Assegni bancari per complessivi € 55.714,48, dei quali l'ADS disconosceva la firma della AR, di cui € 5.000,00 utilizzati per pagare le cure della nonna della un assegno di € 3.000,00 in favore Pt_1 di , contestuale al versamento effettuato dalla stessa in favore della AR Persona_2 Per_2 come parte del pagamento per l'acquisto dell'immobile dell'attrice; due assegni di € 1.200,00 e €
12.000,00 per l'acquisto di una autovettura intestata alla figlia della presso il concessionario Pt_1
E.R. srl di Bologna;
svariati assegni per l'acquisto di viaggi e pernottamenti in residenze CP_6 alberghiere;
- versamenti per € 10.000,00, nel periodo tra giugno e luglio 2016, in favore del chirurgo estetico dott. Per_
, nonché migliaia di euro per spese di parrucchiere, negozi di lusso, ristoranti costosi e rifornimenti di benzina.
6. L'attrice concludeva, domandando l'annullamento della compravendita della nuda proprietà dell'immobile sito in via del Borgo di San Pietro n. 138, avvenuta in data 01.07.2016, ex artt. 428 c.c. e
1425 c.c. e, per l'effetto, la declaratoria che nulla fosse dovuto a titolo di restituzione del prezzo ai sensi dell'art. 1443 c.c., poiché il corrispettivo non era stato utilizzato a vantaggio dell'incapace. In via subordinata, chiedeva che fosse rilevata la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., venisse manlevata la
AR a discapito della per qualsiasi somma che venisse accertata in favore di e Pt_1 Per_2
; in ogni caso, domandava di dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 ss., 1703 ss., Persona_5
1710 ss e 2043 c.c. per tutti gli inadempimenti imputabili alla in danno dell'attrice medesime e Pt_1 conseguentemente condannare la convenuta al pagamento di € 260.000,00 per le somme Pt_1 indebitamente apprese dai conti correnti dell'attrice, o per la somma quantificata in corso di causa e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, anche ai sensi degli artt. 1223, 1224,
1226, 2056 e 2059 c.c.
7. I convenuti E si costituivano, domandando il rigetto di tutte le Per_2 Persona_5 domande attoree.
8. Veniva dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva, nonostante l'avvenuta Parte_1 notifica dell'atto di citazione effettuata personalmente in data 27.03.2020 (atto esibito all'udienza, ma mai depositato telematicamente dall'Avv.to Basso).
pagina 4 di 14 9. La causa veniva istruita attraverso le prove per testi dedotte da parte convenuta, mentre la prova per interpello non si teneva per la mancata presentazione della convenuta contumace.
10. Il Tribunale così decideva: rigetta le domande proposte da nei confronti di e;
Parte_2 Persona_5 Per_2 dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di parte attrice di € 260.000,00 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. sulla somma annualmente rivalutata dal momento della notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
883,00 per anticipazioni, € 13.400,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti e . Persona_5 Per_2
11. Venivano rigettate le domande di annullamento del contratto di compravendita immobiliare, non risultando adeguata prova, da un lato, della incapacità naturale di dall'altro lato, del Parte_2 presupposto della malafede in capo al terzo acquirente.
Veniva, altresì, rigettata la domanda subordinata di nullità del contratto di compravendita per violazione di norme imperative, quali quelle che puniscono penalmente il reato di circonvenzione di incapaci, in ragione del fatto che il reato era stato commesso verosimilmente da terzi, cioè da Pt_1
tanto che nel procedimento penale era già stato chiesto e disposto il rinvio a giudizio.
[...]
12. Venivano, invece, accolte tutte le domande attoree proposte nei confronti della convenuta contumace.
13. In primo luogo, in merito alla responsabilità ex artt. 1218 e ss., 1703, 1710 c.c. di il Parte_1
Tribunale affermava l'inadempimento dei mandati rilasciati da sia in forza di procura Parte_2 con atto notarile del 05.05.2017 a ministero notaio , revocata successivamente in data Controparte_3
31.05.2019 per effetto dell'iniziativa dell'attuale ADS avv. Zamboni, a seguito di procedimento di
Volontaria Giurisdizione del nipote dell'attrice sia degli incarichi ulteriori ricevuti, Persona_3 anche relativi alla gestione dei conti correnti.
Con riguardo a questi ultimi, dal quadro documentale fornito da parte attrice risultava una gestione
“scellerata” del patrimonio della AR, i cui conti correnti NL e , nonostante una corposa CP_4 pensione e l'incasso della vendita dell'immobile di via del Borgo di San Pietro, al primo accesso Contr operato dall' nominato in data 06.04.2019, presentavano un saldo rispettivamente pari ad € 80,00 ed a € 5,00 (docc. 4 e 5 attrice).
14. La responsabilità della era macroscopicamente individuabile dalle spese effettuate nel periodo Pt_1 intercorrente tra la primavera del 2016 fino alla primavera del 2019, risultando l'utilizzo da parte della contumace del denaro presente sul conto corrente NL, sul quale essa era priva di qualsivoglia delega scritta (doc. 4 attrice).
pagina 5 di 14 Le spese effettuate dalla tramite assegni e numerosi prelievi in cassa e dai bancomat risultavano Pt_1 totalmente incompatibili con la normale gestione del patrimonio di una anziana ultranovantenne;
nessuna delle operazioni era realmente riconducibile alla volontà e ai bisogni della titolare: trattavasi, infatti, di spese per operazioni di chirurgia estetica, viaggi, hotel e ristoranti di lusso, shopping ecc.
15. Quanto al conto , la circostanza che la avesse la delega a firma disgiunta deponeva in modo CP_4 Pt_1 altamente presuntivo nel senso di ritenere le operazioni effettuate nell'interesse esclusivo della delegata, senza minimamente alcun benestare del soggetto che forniva la provvista del conto, come risulta del resto dal tipo di acquisti effettuati;
solo per citarne i più importanti, la aveva acquistato Pt_1 un'autovettura per la figlia e pagato interventi chirurgici estetici a proprio favore (docc. 35, 38 attrice).
Inoltre, un ingente numero di operazioni, oltre che difficilmente ascrivibili alle reali necessità della
AR, erano state effettuate in periodi in cui l'attrice versava in gravi condizioni di salute.
La totale noncuranza della circa gli interessi e dei bisogni della attrice AR era, infine, Pt_1 ampiamente dimostrata altresì dal mancato pagamento, dal mese di novembre 2018 al mese di aprile
2019, delle rette di degenza per il ricovero in case di riposo della AR, mentre, in contemporanea, il patrimonio dell'attrice veniva usato costantemente dalla per fini personali (docc. 36, 37 attrice). Pt_1
16. La responsabilità anche extracontrattuale ai sensi dell'art.2043 c.c. in capo a era, Parte_1 infine, corroborata dal rinvio a giudizio (all. 1 foglio di precisazione conclusioni attoreo) della stessa all'esito del procedimento penale 2868/2021 GIP per i reati di cui agli artt. 643 e 646 c.p., dovendosi ritenere che le indagini svolte dagli inquirenti abbiano fornito materiale probatorio utile a sostenere l'accusa in giudizio.
17. Inoltre, la mancata presentazione all'interrogatorio formale di comportava Parte_1
l'ammissione di tutte le circostanze ivi capitolate, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., per cui tutte le spese dedotte da parte attrice sui predetti conti correnti si presumevano effettuate dalla nel suo Pt_1 esclusivo interesse personale, ad eccezione dei pagamenti eseguiti medianti bonifico SEPA per poche centinaia di Euro annui a favore di Hera, che verosimilmente si riferivano ai consumi dell'immobile fino alla data del 01.12.2018, allorquando l'immobile era stato concesso in locazione.
18. Conseguentemente, tenuto conto che sui conti correnti più volte menzionati venivano accreditati la pensione, ammontante a circa € 1.800,00 per tredici mensilità, l'intero ricavato della vendita immobiliare, il corrispettivo dei beni mobili contenuti nell'immobile prima della locazione per circa €
18.000,00, la vendita di vari titoli del patrimonio mobiliare (disinvestimenti) per € 4.335,66, il canone di locazione, l'importo di € 260.000,00 risultava in parte comprovato documentalmente e in parte presunto attraverso gli elementi di fatto gravi, precisi e concordanti illustrati in precedenza.
Tale importo comprendeva anche il danno non patrimoniale conseguente non solo alla commissione dei reati per cui era stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, ma anche alle condizioni di sostanziale pagina 6 di 14 povertà in cui si era trovata a vivere l'attrice dal luglio 2016 fino alla nomina dell'Amministratore di
Sostegno, in considerazione della ricomprensione in tale ammontare anche delle spese di utenze dell'immobile per il periodo menzionato nelle precedenti righe.
19. doveva essere pertanto dichiarata inadempiente rispetto ai contratti di mandato ad Parte_1 essa conferiti da , con conseguente condanna della stessa alla restituzione di quanto si era Parte_2 indebitamente appropriata dai conti correnti della mandante, oltre che al risarcimento del danno complessivamente patito a titolo contrattuale ed extracontrattuale, patrimoniale e non, per l'importo di
€ 260.000,00 liquidato al momento della domanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. dal momento della notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
20. Proponeva appello . Parte_1
21. Col primo motivo di gravame parte appellante denunciava ““1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE. Primariamente deve rilevare la nullità della sentenza de quo per la nullità dell'atto di citazione per omesso deposito telematico”.
Parte appellante deduceva quanto segue:
“Si deve ritenere, pertanto, che il processo civile di primo grado non sia stato introdotto validamente in quanto il deposito dell'atto introduttivo è avvenuto soltanto in via parziale non integrale, ciò in contrasto la normativa emergenziale vigente al momento dell'iscrizione a ruolo.
La visione in udienza da parte del Giudice, pertanto, non può avere alcun effetto sanante.
Nemmeno nel prosieguo del processo si è provveduto all'integrale deposito dell'atto di citazione e delle sue relative cartoline di ricezione, il cui deposito sarebbe stato non soltanto opportuno, ma anche necessito dalla contumacia della Parte.
Tali circostanze, oltre alla violazione dell'obbligatorio deposito telematico degli atti introduttivi imposta con il D.L. comportano anche un evidente ed irrimediabile pregiudizio al CP_8 diritto di difesa della signora che in questa (e così nella precedente) non è posta nelle Pt_1 condizioni di valutare appieno la conformità e correttezza della vocatio in ius e di tutti i requisiti della citazione previsti dall'art. 163 c.p.c.
La sentenza pertanto andrà dichiarata nulla con tutti i provvedimenti conseguenti”.
22. Col secondo motivo di gravame parte appellante denunciava “2. OMESSA E/O ERRATA ED
ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA
NORMA DI LEGGE IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ EX ART. 1218, 1703 E 1710 C.C. POSTA IN
CAPO ALLA SIGNORA TARSI”.
In particolare, secondo l'appellante, non era ravvisabile una responsabilità contrattuale, in assenza di rapporti di mandato, ulteriori rispetto alla procura notarile e alla delega ad operare sul conto corrente
. CP_4
pagina 7 di 14 Deduceva parte appellante la mancanza di prova che prelievi e operazioni relative al conto NL fossero riferibili alla priva di delega ad operare su tale conto. Pt_1
Quanto agli assegni bancari, a firma della AR, il disconoscimento della sottoscrizione non era valido, Contr in quanto effettuato dall'
In ogni caso, “tutte le spese e gli atti di ogni tipo di cui è stato chiesto il risarcimento sono riconducibili allo stile di vita della signora oppure a delle regalie che la stessa ha voluto fare Pt_3 nel pieno delle sue capacità”.
23. Col terzo motivo di gravame parte appellante evidenziava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità extra contrattuale della tenuto conto della scarsa valenza Pt_1 probatoria sia del rinvio a giudizio in sede penale sia della mancata risposta all'interrogatorio formale.
24. Col quarto motivo di gravame parte appellante contestava la quantificazione del danno operata in sentenza.
“A ragion del vero sommando tutti gli importi richiesti dagli attori, secondo i quali vi sarebbe una responsabilità Tarsi, prelievi, assegni, spese varie, ecc. si giungerebbe alla somma di euro 220.294,48.
Il ricorso alle presunzioni per la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale da reato o da illecito civile è istituto nuovo e sconosciuto alla presente difesa. Come il Giudice sia arrivata a determinare la somma di euro 260.000,00 è un procedimento ancor più nebuloso e di cui non è dato comprendere nella sentenza”.
25. Si costituiva in giudizio , in persona del proprio Amministratore di Sostegno, Parte_2
Avv. chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
26. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
27. Il primo motivo è infondato.
In sede di costituzione in giudizio in primo grado, AR ha depositato in via telematica un allegato, costituito dalla scansione telematica dell'originale cartaceo della citazione notificata a tutte le parti convenute, ivi compresa la nonché l'attestazione di conformità da parte del difensore Pt_1
(“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'. La sottoscritta Avv. Giulia Basso attesta, in qualità di difensore della sig.ra , ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma Parte_2
3 del DL. 179/12, che la copia informatica dell'atto di citazione notificato in data 25/03/2020 a mezzo del servizio postale ai sig.ri , e è conforme Parte_1 Persona_5 Persona_2 all'originale analogico dal quale è estratta”).
Anche a voler ritenere tale produzione telematica non del tutto conforme alle previsioni normative, deve escludersi che, nella fattispecie, si sia verificata una nullità processuale (peraltro non prevista dalle norme predette) tale da inficiare la validità dell'intero giudizio.
pagina 8 di 14 In appello AR ha prodotto anche l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta della citazione a da cui si evince che tale notifica è stata ritualmente eseguita ai sensi del comma uno dell'art. Pt_1
108 del D.L. n. 17/2020.
28. Gli altri motivi di gravame, afferenti al merito, sono infondati.
29. Deve preliminarmente evidenziarsi che non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale Pt_1 su una serie di dedotti capitoli di prova, astrattamente idonei a comprovare la fondatezza delle domande contro la medesima proposte.
Si tratta delle seguenti circostanze, così come dedotte e articolate in capitoli:
1. Lei conosceva la sig.ra nell'anno 2015 e tra di voi nasceva un rapporto tale per cui Parte_2
l'anziana signora riponeva fiducia in lei considerandola sua amica e consigliera?
2. Dal 30/09/2016 al 15/04/2019 lei eseguiva, avendo la disponibilità della carta bancomat della sig.ra AR, sul conto corrente NL intestato alla stessa, 127 prelievi bancomat per un totale di circa euro 48.000,00, come da documento n.4 che le si rammostra?
3. Nel mese di dicembre 2016, quando la sig.ra AR era presso gli ospedali privati in seguito a caduta, lei prelevava circa 2.000,00 euro allo sportello bancomat, utilizzando la carta della signora
AR, ed in data 28/12/2016 disinvestiva titoli intestati alla sig.ra AR per euro 4.335,66, come da documento n.4 che le si rammostra?
4. Dal 12 novembre 2018 al mese di aprile 2019, ossia in un periodo in cui la sig.ra AR si trovava presso le varie case di riposo che dal 9 novembre 2018 si sono succedute senza che mai la stessa facesse ritorno a casa, lei prelevava dal conto corrente NL intestato alla stessa, utilizzando la carta della signora AR, in 23 differenti occasioni per un totale di complessivi euro 9.920,00, come da documento n.4 che le si rammostra?
5. Dal 12 novembre 2018 al mese di aprile 2019, ossia in un periodo in cui la sig.ra AR si trovava presso le varie case di riposo che dal 9 novembre 2018 si sono succedute senza che mai la stessa facesse ritorno a casa, lei eseguiva con il bancomat della sig.ra AR pagamenti per circa euro
500,00 per acquisti in ristoranti di sushi, negozi di abbigliamento e di intimo (Zara, Tezenis,
Rinascimento, TI ed altri), come da documento n.4 che le si rammostra?
6. Dal 23/03/2016 al 16/04/2019 lei eseguiva, sul conto corrente aperto dalla sig.ra AR – CP_4 dopo che fu lei a presentare la signora alla e dopo aver ottenuto delega a firma disgiunta sul CP_9 predetto conto - 68 (sessantotto) prelievi di danaro contante agli sportelli interni delle filiali CP_4 per complessivi euro 83.350,00 in contanti, recandosi fisicamente in allo sportello interno di CP_9 dodici diverse filiali , non solo a Bologna, ma anche a Porretta Terme, Vergato, Riccione e CP_4
Cesenatico, come risulta dalle singole distinte di prelievo (doc. 33 che le si rammostra)?
pagina 9 di 14
7. Tra novembre 2018 ed aprile 2019, ossia quando la sig.ra AR era definitivamente ricoverata in casa di riposo lei prelevava dal conto corrente intestato alla AR contante allo sportello per CP_4 euro 3.300,00, provvedendovi, sistematicamente, non appena gli provvedevano a versare Per_2
l'affitto di euro 700,00, come da doc. 33 che le si rammostra?
8. Dal 23 marzo 2016 all'11 maggio 2017 lei prelevava dal conto corrente intestato alla AR, CP_4 mediante carta bancomat, complessivi euro 23.230,00 (come da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano), per un totale di 105 (centocinque) operazioni distinte di prelievo, eseguendone 71 CP_ (settantuno) presso istituti di credito differenti da con pagamento delle relative commissioni di prelievo, ciascuna pari ad euro 2,36, per un totale di euro 167,56?
9. Lei utilizzava due assegni bancari apparentemente firmati dalla sig.ra AR, uno datato 25 CP_4 luglio 2016 dell'importo di euro 3.161,00, e l'altro datato 21 dicembre 2016 dell'importo di euro
1.500,00 emessi in favore ed incassati da “Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina” per pagare il ricovero in casa di riposo di sua nonna, sig.ra come da documenti che le Persona_6 si rammostrano (doc. 35, 36 e 37)?
10. In data 01/08/2016 veniva eseguito, suo tramite, il pagamento di “Fisioterapia Luglio Sig.ra
” per un importo di euro 598,00 con la carta bancomat della sig.ra AR come da doc. Persona_6
37 che le si rammostra?
11. Lei utilizzava due assegni bancari apparentemente firmati dalla sig.ra AR, datati 01 CP_4 settembre 2016 ed 13 settembre 2016, emessi in favore del concessionario di Bologna Controparte_10
(concessionario Citroen) rispettivamente dell'importo di euro 1.200,00 ed euro 12.000,00, per acquistare in data 12 settembre 2016, l'autovettura Citroen S CBHW 6 targata FF594GR per sua figlia, sig.ra (nata a [...] il [...]), auto poi alienata a suo marito, sig. Persona_7
nato a [...] il [...], come da documenti 35 e 38 che le si rammostrano? Persona_8
12. Lei utilizzava assegni bancari apparentemente firmati dalla sig.ra AR, per un importo CP_4 totale pari ad euro 16.270,69, per il pagamento di viaggi suoi ovvero dalla sua cerchia familiare, come da doc. 35 che le si rammostra e come da elenco contenuto in atto di citazione alle pagine 17 e 18 che le si rammostrano?
13. Lei, utilizzando la carta bancomat della sig.ra AR, procedeva a acquisti per sé stessa in CP_4 negozi di abbigliamento (Foot Locker, Zara, Benetton, Bershxa, O'dett, Imperial Town, Stradivarius,
JDC: Flanella, Michael Kors, Louis Vuitton) e di biancheria intima (Calzedonia, Yamamay, Tezenis,
Intimissimi…) come da estratti conto – doc. 18 – che le si rammostrano?
14. Lei utilizzava per sé stessa somme per vacanze ed agenzia viaggi, mediante pagamenti pos effettuati con la carta bancomat della signora AR e bonifici da lei disposti dal predetto conto CP_4 come da estratti conto – doc. 18 – che le si rammostrano? CP_4
pagina 10 di 14 15. Lei spendeva, per sé, dal conto corrente della sig.ra AR centinaia di euro in profumeria e CP_4 migliaia di euro in parrucchiere come da da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano?
16. Lei corrispondeva oltre 10.000,00 €, nei mesi di giugno e luglio 2016, in favore del dott. Per_9
, chirurgo estetico, per interventi chirurgici estetici eseguiti sulla sua persona, attingendo la
[...] provvista dal conto corrente intestato alla sig.ra AR come da estratti conto – doc. 5 – che le CP_4 si rammostrano?
17. Lei eseguiva, con la carta bancomat della sig.ra AR, ripetuti pagamenti (per cifre CP_4 superiori a 100 € ogni volta) presso ristoranti, tra i quali la Trattoria di Monte Donato, Satyricon e
Zerocinquantello a Bologna, Osteria Posillipo e Trampolines a Riccione, ed anche in ristoranti etnici e fusion, per suoi personali pranzi e cene, come da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano?
18. Lei eseguiva, con la carta bancomat della sig.ra AR, ripetuti pagamenti per diverse CP_4 centinaia di euro in stazioni di servizio per il rifornimento di carburante di mezzi di locomozione da lei personalmente utilizzati, come da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano?
19. Lei era presente agli incontri finalizzati alle trattative, iniziate nella primavera 2016 con il sig.
e proseguite con i sig.ri e nei mesi successivi, per la Parte_4 Per_2 Persona_5 vendita della nuda proprietà della casa della sig.ra Parte_2
20. Lei, dal mese di marzo 2016, esercitava opera di convinzione con la sig.ra AR, caldeggiando la vendita della nuda proprietà della sua casa e riferendole che il prezzo offerto, pari a complessivi euro
170.000,00, le appariva congruo?
21. Lei era presente, in data 1° luglio 2016, innanzi al Notaio dott. in occasione del rogito CP_3 per la vendita della nuda proprietà da parte della sig.ra in favore dei sig.ri Parte_2 Per_2
e ? Persona_5
22. Lei incaricava un'impresa di traslochi che procedeva, in data 13 dicembre 2018, ad asportare ogni cosa che si trovava nell'appartamento della sig.ra AR, conseguentemente impossessandosi di ogni bene mobile ivi presente mai restituito alla legittima proprietaria?
23. Dal marzo 2016 all'aprile 2019 lei si impossessava di somme appartenenti alla sig.ra Pt_2 per un importo complessivo di euro 260.000,00?”
[...]
30. In sostanza, sulla base di tale capitolazione di prova risulterebbero attribuite alla le seguenti Pt_1 condotte appropriative:
a) euro 48.000,00 in forza di 127 prelievi bancomat effettuati dal 30.09.2016 al 16.04.2019 sul conto
NL e pur in assenza di una delega ad operare da parte della stessa Pt_1
b) euro 83.350,00 in forza di 68 prelievi ricompresi nel periodo tra il 23.03.2016 fino al 16.04.2019 sul conto (conto su cui la era munita di delega); CP_4 Pt_1
c) euro 23.230,00 per operazioni allo sportello bancomat;
CP_4
pagina 11 di 14 d) euro 55.714,48 per assegni bancari emessi dalla sig.ra e per i quali l'Amministratore ne Pt_3 disconosceva la sottoscrizione;
e) versamenti per euro 10.000,00 nel periodo giugno-luglio 2016 per spese di chirurgia estetica.
31. Secondo le previsioni dell'art. 232 c.p.c., in caso di mancata risposta all'interrogatorio formale, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio valutato ogni altro elemento di prova.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la contestazione dei fatti costitutivi dei diritti azionati da
[...]
pur legittima da parte del contumace appellante, non è idonea a privare l'evento processuale Pt_2 ex art. 232 c.p.c. della valenza probatoria che la norma gli attribuisce.
In secondo luogo, gli elementi di prova, che corroborano la valenza probatoria della mancata risposta all'interrogatorio ex art. 232 c.p.c., sono i seguenti:
a) L'evidente mancanza di plausibilità della allegazione fatta da parte appellante in ordine alla conduzione di uno stile di vita dispendioso (ristoranti, vacanze, spese di lusso e chirurgo estetico) da parte di una signora ultranovantenne, affetta da varie patologie anche mentali e soggetta a frequenti ricoveri ospedalieri di lungo periodo.
b) L'effettuazione di prelievi bancomat relativi al conto NL (ove la non aveva la delega per Pt_1 operare) per lo più presso sportelli bancari anche fuori Bologna, indicanti di per sé l'impossibilità che l'autrice delle operazioni fosse la AR, in forza delle predette condizioni di salute e della età avanzata.
c) L'effettuazione di numerose operazioni (c.d. pagamenti POS) presso località distanti da Bologna e per finalità evidentemente incompatibili con l'età e le condizioni di salute della AR.
d) La mancata allegazione in giudizio da parte della di specifiche giustificazioni in ordine alle spese Pt_1 effettuate in modo da poterle in qualche modo ricondurre ad una concreta e plausibile volontà negoziale della AR.
e) Il disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente apposta dalla AR, sugli assegni bancari utilizzati per l'effettuazione di spese totalmente avulse dalle necessità della medesima (pagamento di rette di degenza di persone estranee alla cerchia familiare della AR ma non a quella della Pt_1 acquisto di un'autovettura per la figlia della pagamento di numerosi viaggi e vacanze), Pt_1 disconoscimento del tutto valido, in quanto effettuato dal soggetto processualmente legittimato a rappresentare la AR, e avente la giuridica conseguenza della impossibilità di attribuire alla AR
l'emissione degli assegni e un'effettiva volontà negoziale di procedere alle erogazioni necessarie per sopportare le spese medesime.
32. La valenza probatoria di tale contesto indiziario induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
Ne consegue che:
pagina 12 di 14 a) Vi sia la prova che la abbia materialmente effettuato i prelievi e le operazioni bancarie sopra Pt_1 descritte, anche in relazione al conto in cui non vi era delega ad operare (NL), per l'importo complessivo di euro 220.294,00;
b) L'esecuzione delle operazioni, in forza della procura generale notarile e della delega bancaria sul conto
, implicando necessariamente un sottostante rapporto di mandato, onerasse la di giustificare CP_4 Pt_1 tali operazioni bancarie ma tale onere non è stato assolto, emergendo anzi la prova di una destinazione estranea alle esigenze e all'interesse della AR;
c) Gli elementi di fatto suddetti comprovino il compimento di prelievi bancomat e pagamenti POS, anche in relazione al conto in cui non vi era delega ad operare (NL), e, anche in mancanza di giustificazioni in ordine alla destinazione delle somme prelevate e spese, emerga la prova di una destinazione estranea alle esigenze e all'interesse della AR;
d) Tali condotte, connesse alle suddette operazioni bancarie e commerciali compiute dalla Pt_1 comprovino anche una fattispecie appropriativa illecita, di valenza anche penalmente rilevante (deve evidenziarsi che il giudice civile può delibare incidenter tantum una condotta penalmente rilevante).
33. Il danno patrimoniale ammonta, dunque, a euro 220.294,00.
34. La sussistenza di tale fattispecie appropriativa penalmente rilevante consente la liquidazione di un danno patrimoniale che pare congruo determinare nella stessa misura individuata dal tribunale fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 260.000,00, ivi compreso il danno patrimoniale sopra indicato di euro 220.294,00.
35. L'esito dell'appello implica la condanna di parte appellante al rimborso delle spese liquidate come da dispositivo, in relazione al valore di euro 260.000,00 della causa.
36. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di in persona del Parte_1 Parte_2 proprio amministratore di sostegno avv. P. PAOLO ZAMBONI delle spese di lite, che liquida in €
14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1234/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA Parte_1 C.F._1
DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ACRI 4 BOLOGNApresso il difensore avv. SCARPA DAVIDE
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL PROPRIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV. CP_1
P.PAOLO ZAMBONI FARNÈ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BASSO GIULIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 5 40124
BOLOGNApresso il difensore avv. BASSO GIULIA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 651 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
14.03.2022.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. Si procede alla sintesi dei fatti processuali della controversia, così come esposti nella sentenza appellata.
pagina 1 di 14 2. nella persona del suo Amministratore di sostegno avv. citava Parte_2 Controparte_2 in giudizio i fratelli e nonché al fine di chiedere Per_1 Persona_2 Parte_1
l'annullamento per incapacità naturale ex artt. 428 e 1425 c.c. del contratto di compravendita stipulato in data 1.07.2016 con i convenuti e che nulla fosse dovuto a titolo di restituzione prezzo a Per_2 costoro in forza dell'art.1443 c.c.; in subordine domandava l'accertamento della nullità del predetto contratto ai sensi dell'art.1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, per essere stata l'attrice vittima del reato di circonvenzione d'incapace; in ogni caso, chiedeva la condanna di in qualità Parte_1 di procuratrice generale dell'attrice, ex artt.1218, 1703, 1710 e 2043 c.c., a restituire le somme da costei indebitamente sottratte dal patrimonio dell'attrice medesima ed al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta gravemente inadempiente.
3. L'attrice premetteva che, in ragione delle proprie condizioni di salute, essendo affetta da grave demenza senile, e dell'età ultranovantenne, era stato nominato Amministratore di Sostegno in suo favore l'avv. Zamboni con provvedimento del 6.04.2019 in seno al procedimento n. 6849/18 R.G.V. presso il Tribunale di Bologna;
nel corso del suddetto procedimento, erano emerse circostanze di fatto che avevano indotto lo stesso amministratore ad azionare l'odierno giudizio.
4. Il predetto amministratore deduceva in relazione alle predette condizioni di salute che:
-la AR, nel corso degli ultimi anni, aveva subito un severo decadimento psico-fisico, dovuto a un deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali e di ansia, acuiti dal progressivo peggioramento della demenza;
tali condizioni psico-fisiche avevano costretto la stessa a sottoporsi a numerosi ricoveri già a partire dal 2016 (presso l'Ospedale Privato Eugenio Gruppioni dal 06.12.2016 al 17.12.2016, presso l'Ospedale Privato Villa Bellombra dal 17.12.2016 al 02.01.2017 e presso l'Ente
Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina dal 22.12.2017 al 27.12.2017) e, in seguito a un tracollo delle sue condizioni di salute che l'aveva resa non più autosufficiente, a partire dal 2018 a soggiornare in diverse case di riposo per anziani;
- al momento dell'instaurazione del giudizio, la AR risultava in cura presso ASP – Istituto Giovanni
XXIII di via ER (BO) e, seppur con lievi miglioramenti della sua condizione generale, soffriva di demenza “di grado severo con disturbi comportamentali”.
5. L'attrice, in fatto, deduceva:
- di aver stipulato, in data 01.07.2016, un contratto di compravendita a Controparte_3 avente ad oggetto la nuda proprietà della propria casa di abitazione nonché unico bene
[...] immobile, sito in via del Borgo di San Pietro (BO), n. 138, con i fratelli e Per_1 Persona_2
, per il prezzo di € 170.000,00, nonostante questo avesse un valore immobiliare più elevato,
[...] pari ad € 374.000,00, e di avere rinunciato espressamente alla garanzia dell'ipoteca legale;
pagina 2 di 14 - di aver conferito in data 05.05.17 -mediante atto notarile del notaio a Controparte_3 Pt_1
amica conosciuta in parrocchia, la procura generale per il compimento di qualsivoglia atto di
[...] ordinaria e straordinaria amministrazione sui propri beni;
- a partire da tale momento, la aveva incominciato a disporre del patrimonio della mandante in Pt_1 maniera sconsiderata, fino ad eroderlo completamente, e aveva incominciato a influenzare la mandante col fine di allontanarla dai suoi pochi parenti più prossimi, tra cui il nipote;
Persona_3
nell'ambito della procura ottenuta, non appena la mandante aveva deciso di affidarsi Parte_1 alle cure di un istituto per anziani, aveva concesso in locazione agli stessi fratelli , mediante Per_2 contratto sottoscritto in data 1.12.2018, l'immobile di via del Borgo di San Pietro a fronte di un canone pari a € 700 mensili, appartamento ormai libero da qualsivoglia suppellettile e mobile, che la stessa aveva alienato a terzi intascando il ricavato per circa € 18.000,00; Pt_1
- la somma incassata dalla vendita della nuda proprietà ed i canoni di locazione del predetto immobile venivano accreditati sul conto intestato alla AR, che era stato aperto appositamente per CP_4
l'operazione di compravendita in data 15.3.2016, conto corrente sul quale la aveva la Pt_1 legittimazione a compiere qualsiasi operazione in qualità di “delegato a firma disgiunta”;
- la aveva utilizzato indebitamente tutte le somme presenti sul conto , sia quelle relative alla Pt_1 CP_4 vendita sia quelle relative ai canoni di locazione, somme che ritirava mensilmente con prelievi bancomat;
- la mandataria aveva, altresì, compiuto numerose operazioni anomale e totalmente estranee alla gestione della cura del patrimonio della AR sui conti correnti intestati all'attrice, la quale era titolare di un conto corrente NL, oltre a quello utilizzato per l'operazione immobiliare;
CP_4
- in particolare, il conto corrente NL era finalizzato alla normale gestione degli affari dell'attrice: sul conto, infatti, veniva accreditata la pensione, erano addebitate le spese relative all'abitazione e al vitto della AR e, pertanto, non si rendeva necessario alcun tipo di prelievi bancomat o di operazioni finanziarie. Pur in mancanza di delega per operare su tale conto, la convenuta aveva eseguito, dal Pt_1
30.09.2016 al 16.04.2019, 127 prelievi per la somma totale di €48.000,00. Tali prelievi erano del tutto incompatibili con il tenore di vita della AR, in quanto venivano effettuati per rifornimenti di benzina, viaggi e soggiorni in riviera romagnola;
inoltre, contemplavano anche spese per ristoranti e acquisti in negozi di abbigliamento nel periodo in cui la AR era ricoverata per motivi di salute, ovvero dal 12 novembre 2018 all'aprile del 2019,
- dal conto corrente , sul quale erano stati versati i corrispettivi per l'acquisto della nuda CP_4 proprietà e i canoni della successiva locazione in favore degli dell'immobile di via del Borgo Per_2 di San Pietro, la usufruendo dell'ampia delega in suo favore, aveva effettuato le seguenti Pt_1 operazioni:
pagina 3 di 14 - 68 prelievi a firma nel periodo tra il 23.03.2016 fino al 16.04.2019 presso lo sportello Parte_1 di dodici differenti banche per € 83.350,00 in contanti, i quali risultavano slegati dalla necessità CP_4 di provvedere al sostentamento della AR, posto che la stessa in quel periodo era ricoverata presso le
Case di Cura (23.03.2016 fino al 16.04.2019);
- Prelievi bancomat per € 23.230,00 presso istituti di credito differenti, di cui solo 8 operazioni risultavano effettuate allo sportello di di via Irnerio, istituto scelto appositamente dalla CP_5
AR per la vicinanza alla sua dimora;
- Assegni bancari per complessivi € 55.714,48, dei quali l'ADS disconosceva la firma della AR, di cui € 5.000,00 utilizzati per pagare le cure della nonna della un assegno di € 3.000,00 in favore Pt_1 di , contestuale al versamento effettuato dalla stessa in favore della AR Persona_2 Per_2 come parte del pagamento per l'acquisto dell'immobile dell'attrice; due assegni di € 1.200,00 e €
12.000,00 per l'acquisto di una autovettura intestata alla figlia della presso il concessionario Pt_1
E.R. srl di Bologna;
svariati assegni per l'acquisto di viaggi e pernottamenti in residenze CP_6 alberghiere;
- versamenti per € 10.000,00, nel periodo tra giugno e luglio 2016, in favore del chirurgo estetico dott. Per_
, nonché migliaia di euro per spese di parrucchiere, negozi di lusso, ristoranti costosi e rifornimenti di benzina.
6. L'attrice concludeva, domandando l'annullamento della compravendita della nuda proprietà dell'immobile sito in via del Borgo di San Pietro n. 138, avvenuta in data 01.07.2016, ex artt. 428 c.c. e
1425 c.c. e, per l'effetto, la declaratoria che nulla fosse dovuto a titolo di restituzione del prezzo ai sensi dell'art. 1443 c.c., poiché il corrispettivo non era stato utilizzato a vantaggio dell'incapace. In via subordinata, chiedeva che fosse rilevata la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., venisse manlevata la
AR a discapito della per qualsiasi somma che venisse accertata in favore di e Pt_1 Per_2
; in ogni caso, domandava di dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 ss., 1703 ss., Persona_5
1710 ss e 2043 c.c. per tutti gli inadempimenti imputabili alla in danno dell'attrice medesime e Pt_1 conseguentemente condannare la convenuta al pagamento di € 260.000,00 per le somme Pt_1 indebitamente apprese dai conti correnti dell'attrice, o per la somma quantificata in corso di causa e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, anche ai sensi degli artt. 1223, 1224,
1226, 2056 e 2059 c.c.
7. I convenuti E si costituivano, domandando il rigetto di tutte le Per_2 Persona_5 domande attoree.
8. Veniva dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva, nonostante l'avvenuta Parte_1 notifica dell'atto di citazione effettuata personalmente in data 27.03.2020 (atto esibito all'udienza, ma mai depositato telematicamente dall'Avv.to Basso).
pagina 4 di 14 9. La causa veniva istruita attraverso le prove per testi dedotte da parte convenuta, mentre la prova per interpello non si teneva per la mancata presentazione della convenuta contumace.
10. Il Tribunale così decideva: rigetta le domande proposte da nei confronti di e;
Parte_2 Persona_5 Per_2 dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di parte attrice di € 260.000,00 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. sulla somma annualmente rivalutata dal momento della notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
883,00 per anticipazioni, € 13.400,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti e . Persona_5 Per_2
11. Venivano rigettate le domande di annullamento del contratto di compravendita immobiliare, non risultando adeguata prova, da un lato, della incapacità naturale di dall'altro lato, del Parte_2 presupposto della malafede in capo al terzo acquirente.
Veniva, altresì, rigettata la domanda subordinata di nullità del contratto di compravendita per violazione di norme imperative, quali quelle che puniscono penalmente il reato di circonvenzione di incapaci, in ragione del fatto che il reato era stato commesso verosimilmente da terzi, cioè da Pt_1
tanto che nel procedimento penale era già stato chiesto e disposto il rinvio a giudizio.
[...]
12. Venivano, invece, accolte tutte le domande attoree proposte nei confronti della convenuta contumace.
13. In primo luogo, in merito alla responsabilità ex artt. 1218 e ss., 1703, 1710 c.c. di il Parte_1
Tribunale affermava l'inadempimento dei mandati rilasciati da sia in forza di procura Parte_2 con atto notarile del 05.05.2017 a ministero notaio , revocata successivamente in data Controparte_3
31.05.2019 per effetto dell'iniziativa dell'attuale ADS avv. Zamboni, a seguito di procedimento di
Volontaria Giurisdizione del nipote dell'attrice sia degli incarichi ulteriori ricevuti, Persona_3 anche relativi alla gestione dei conti correnti.
Con riguardo a questi ultimi, dal quadro documentale fornito da parte attrice risultava una gestione
“scellerata” del patrimonio della AR, i cui conti correnti NL e , nonostante una corposa CP_4 pensione e l'incasso della vendita dell'immobile di via del Borgo di San Pietro, al primo accesso Contr operato dall' nominato in data 06.04.2019, presentavano un saldo rispettivamente pari ad € 80,00 ed a € 5,00 (docc. 4 e 5 attrice).
14. La responsabilità della era macroscopicamente individuabile dalle spese effettuate nel periodo Pt_1 intercorrente tra la primavera del 2016 fino alla primavera del 2019, risultando l'utilizzo da parte della contumace del denaro presente sul conto corrente NL, sul quale essa era priva di qualsivoglia delega scritta (doc. 4 attrice).
pagina 5 di 14 Le spese effettuate dalla tramite assegni e numerosi prelievi in cassa e dai bancomat risultavano Pt_1 totalmente incompatibili con la normale gestione del patrimonio di una anziana ultranovantenne;
nessuna delle operazioni era realmente riconducibile alla volontà e ai bisogni della titolare: trattavasi, infatti, di spese per operazioni di chirurgia estetica, viaggi, hotel e ristoranti di lusso, shopping ecc.
15. Quanto al conto , la circostanza che la avesse la delega a firma disgiunta deponeva in modo CP_4 Pt_1 altamente presuntivo nel senso di ritenere le operazioni effettuate nell'interesse esclusivo della delegata, senza minimamente alcun benestare del soggetto che forniva la provvista del conto, come risulta del resto dal tipo di acquisti effettuati;
solo per citarne i più importanti, la aveva acquistato Pt_1 un'autovettura per la figlia e pagato interventi chirurgici estetici a proprio favore (docc. 35, 38 attrice).
Inoltre, un ingente numero di operazioni, oltre che difficilmente ascrivibili alle reali necessità della
AR, erano state effettuate in periodi in cui l'attrice versava in gravi condizioni di salute.
La totale noncuranza della circa gli interessi e dei bisogni della attrice AR era, infine, Pt_1 ampiamente dimostrata altresì dal mancato pagamento, dal mese di novembre 2018 al mese di aprile
2019, delle rette di degenza per il ricovero in case di riposo della AR, mentre, in contemporanea, il patrimonio dell'attrice veniva usato costantemente dalla per fini personali (docc. 36, 37 attrice). Pt_1
16. La responsabilità anche extracontrattuale ai sensi dell'art.2043 c.c. in capo a era, Parte_1 infine, corroborata dal rinvio a giudizio (all. 1 foglio di precisazione conclusioni attoreo) della stessa all'esito del procedimento penale 2868/2021 GIP per i reati di cui agli artt. 643 e 646 c.p., dovendosi ritenere che le indagini svolte dagli inquirenti abbiano fornito materiale probatorio utile a sostenere l'accusa in giudizio.
17. Inoltre, la mancata presentazione all'interrogatorio formale di comportava Parte_1
l'ammissione di tutte le circostanze ivi capitolate, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., per cui tutte le spese dedotte da parte attrice sui predetti conti correnti si presumevano effettuate dalla nel suo Pt_1 esclusivo interesse personale, ad eccezione dei pagamenti eseguiti medianti bonifico SEPA per poche centinaia di Euro annui a favore di Hera, che verosimilmente si riferivano ai consumi dell'immobile fino alla data del 01.12.2018, allorquando l'immobile era stato concesso in locazione.
18. Conseguentemente, tenuto conto che sui conti correnti più volte menzionati venivano accreditati la pensione, ammontante a circa € 1.800,00 per tredici mensilità, l'intero ricavato della vendita immobiliare, il corrispettivo dei beni mobili contenuti nell'immobile prima della locazione per circa €
18.000,00, la vendita di vari titoli del patrimonio mobiliare (disinvestimenti) per € 4.335,66, il canone di locazione, l'importo di € 260.000,00 risultava in parte comprovato documentalmente e in parte presunto attraverso gli elementi di fatto gravi, precisi e concordanti illustrati in precedenza.
Tale importo comprendeva anche il danno non patrimoniale conseguente non solo alla commissione dei reati per cui era stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, ma anche alle condizioni di sostanziale pagina 6 di 14 povertà in cui si era trovata a vivere l'attrice dal luglio 2016 fino alla nomina dell'Amministratore di
Sostegno, in considerazione della ricomprensione in tale ammontare anche delle spese di utenze dell'immobile per il periodo menzionato nelle precedenti righe.
19. doveva essere pertanto dichiarata inadempiente rispetto ai contratti di mandato ad Parte_1 essa conferiti da , con conseguente condanna della stessa alla restituzione di quanto si era Parte_2 indebitamente appropriata dai conti correnti della mandante, oltre che al risarcimento del danno complessivamente patito a titolo contrattuale ed extracontrattuale, patrimoniale e non, per l'importo di
€ 260.000,00 liquidato al momento della domanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. dal momento della notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
20. Proponeva appello . Parte_1
21. Col primo motivo di gravame parte appellante denunciava ““1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE. Primariamente deve rilevare la nullità della sentenza de quo per la nullità dell'atto di citazione per omesso deposito telematico”.
Parte appellante deduceva quanto segue:
“Si deve ritenere, pertanto, che il processo civile di primo grado non sia stato introdotto validamente in quanto il deposito dell'atto introduttivo è avvenuto soltanto in via parziale non integrale, ciò in contrasto la normativa emergenziale vigente al momento dell'iscrizione a ruolo.
La visione in udienza da parte del Giudice, pertanto, non può avere alcun effetto sanante.
Nemmeno nel prosieguo del processo si è provveduto all'integrale deposito dell'atto di citazione e delle sue relative cartoline di ricezione, il cui deposito sarebbe stato non soltanto opportuno, ma anche necessito dalla contumacia della Parte.
Tali circostanze, oltre alla violazione dell'obbligatorio deposito telematico degli atti introduttivi imposta con il D.L. comportano anche un evidente ed irrimediabile pregiudizio al CP_8 diritto di difesa della signora che in questa (e così nella precedente) non è posta nelle Pt_1 condizioni di valutare appieno la conformità e correttezza della vocatio in ius e di tutti i requisiti della citazione previsti dall'art. 163 c.p.c.
La sentenza pertanto andrà dichiarata nulla con tutti i provvedimenti conseguenti”.
22. Col secondo motivo di gravame parte appellante denunciava “2. OMESSA E/O ERRATA ED
ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA
NORMA DI LEGGE IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ EX ART. 1218, 1703 E 1710 C.C. POSTA IN
CAPO ALLA SIGNORA TARSI”.
In particolare, secondo l'appellante, non era ravvisabile una responsabilità contrattuale, in assenza di rapporti di mandato, ulteriori rispetto alla procura notarile e alla delega ad operare sul conto corrente
. CP_4
pagina 7 di 14 Deduceva parte appellante la mancanza di prova che prelievi e operazioni relative al conto NL fossero riferibili alla priva di delega ad operare su tale conto. Pt_1
Quanto agli assegni bancari, a firma della AR, il disconoscimento della sottoscrizione non era valido, Contr in quanto effettuato dall'
In ogni caso, “tutte le spese e gli atti di ogni tipo di cui è stato chiesto il risarcimento sono riconducibili allo stile di vita della signora oppure a delle regalie che la stessa ha voluto fare Pt_3 nel pieno delle sue capacità”.
23. Col terzo motivo di gravame parte appellante evidenziava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità extra contrattuale della tenuto conto della scarsa valenza Pt_1 probatoria sia del rinvio a giudizio in sede penale sia della mancata risposta all'interrogatorio formale.
24. Col quarto motivo di gravame parte appellante contestava la quantificazione del danno operata in sentenza.
“A ragion del vero sommando tutti gli importi richiesti dagli attori, secondo i quali vi sarebbe una responsabilità Tarsi, prelievi, assegni, spese varie, ecc. si giungerebbe alla somma di euro 220.294,48.
Il ricorso alle presunzioni per la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale da reato o da illecito civile è istituto nuovo e sconosciuto alla presente difesa. Come il Giudice sia arrivata a determinare la somma di euro 260.000,00 è un procedimento ancor più nebuloso e di cui non è dato comprendere nella sentenza”.
25. Si costituiva in giudizio , in persona del proprio Amministratore di Sostegno, Parte_2
Avv. chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
26. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
27. Il primo motivo è infondato.
In sede di costituzione in giudizio in primo grado, AR ha depositato in via telematica un allegato, costituito dalla scansione telematica dell'originale cartaceo della citazione notificata a tutte le parti convenute, ivi compresa la nonché l'attestazione di conformità da parte del difensore Pt_1
(“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'. La sottoscritta Avv. Giulia Basso attesta, in qualità di difensore della sig.ra , ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma Parte_2
3 del DL. 179/12, che la copia informatica dell'atto di citazione notificato in data 25/03/2020 a mezzo del servizio postale ai sig.ri , e è conforme Parte_1 Persona_5 Persona_2 all'originale analogico dal quale è estratta”).
Anche a voler ritenere tale produzione telematica non del tutto conforme alle previsioni normative, deve escludersi che, nella fattispecie, si sia verificata una nullità processuale (peraltro non prevista dalle norme predette) tale da inficiare la validità dell'intero giudizio.
pagina 8 di 14 In appello AR ha prodotto anche l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta della citazione a da cui si evince che tale notifica è stata ritualmente eseguita ai sensi del comma uno dell'art. Pt_1
108 del D.L. n. 17/2020.
28. Gli altri motivi di gravame, afferenti al merito, sono infondati.
29. Deve preliminarmente evidenziarsi che non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale Pt_1 su una serie di dedotti capitoli di prova, astrattamente idonei a comprovare la fondatezza delle domande contro la medesima proposte.
Si tratta delle seguenti circostanze, così come dedotte e articolate in capitoli:
1. Lei conosceva la sig.ra nell'anno 2015 e tra di voi nasceva un rapporto tale per cui Parte_2
l'anziana signora riponeva fiducia in lei considerandola sua amica e consigliera?
2. Dal 30/09/2016 al 15/04/2019 lei eseguiva, avendo la disponibilità della carta bancomat della sig.ra AR, sul conto corrente NL intestato alla stessa, 127 prelievi bancomat per un totale di circa euro 48.000,00, come da documento n.4 che le si rammostra?
3. Nel mese di dicembre 2016, quando la sig.ra AR era presso gli ospedali privati in seguito a caduta, lei prelevava circa 2.000,00 euro allo sportello bancomat, utilizzando la carta della signora
AR, ed in data 28/12/2016 disinvestiva titoli intestati alla sig.ra AR per euro 4.335,66, come da documento n.4 che le si rammostra?
4. Dal 12 novembre 2018 al mese di aprile 2019, ossia in un periodo in cui la sig.ra AR si trovava presso le varie case di riposo che dal 9 novembre 2018 si sono succedute senza che mai la stessa facesse ritorno a casa, lei prelevava dal conto corrente NL intestato alla stessa, utilizzando la carta della signora AR, in 23 differenti occasioni per un totale di complessivi euro 9.920,00, come da documento n.4 che le si rammostra?
5. Dal 12 novembre 2018 al mese di aprile 2019, ossia in un periodo in cui la sig.ra AR si trovava presso le varie case di riposo che dal 9 novembre 2018 si sono succedute senza che mai la stessa facesse ritorno a casa, lei eseguiva con il bancomat della sig.ra AR pagamenti per circa euro
500,00 per acquisti in ristoranti di sushi, negozi di abbigliamento e di intimo (Zara, Tezenis,
Rinascimento, TI ed altri), come da documento n.4 che le si rammostra?
6. Dal 23/03/2016 al 16/04/2019 lei eseguiva, sul conto corrente aperto dalla sig.ra AR – CP_4 dopo che fu lei a presentare la signora alla e dopo aver ottenuto delega a firma disgiunta sul CP_9 predetto conto - 68 (sessantotto) prelievi di danaro contante agli sportelli interni delle filiali CP_4 per complessivi euro 83.350,00 in contanti, recandosi fisicamente in allo sportello interno di CP_9 dodici diverse filiali , non solo a Bologna, ma anche a Porretta Terme, Vergato, Riccione e CP_4
Cesenatico, come risulta dalle singole distinte di prelievo (doc. 33 che le si rammostra)?
pagina 9 di 14
7. Tra novembre 2018 ed aprile 2019, ossia quando la sig.ra AR era definitivamente ricoverata in casa di riposo lei prelevava dal conto corrente intestato alla AR contante allo sportello per CP_4 euro 3.300,00, provvedendovi, sistematicamente, non appena gli provvedevano a versare Per_2
l'affitto di euro 700,00, come da doc. 33 che le si rammostra?
8. Dal 23 marzo 2016 all'11 maggio 2017 lei prelevava dal conto corrente intestato alla AR, CP_4 mediante carta bancomat, complessivi euro 23.230,00 (come da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano), per un totale di 105 (centocinque) operazioni distinte di prelievo, eseguendone 71 CP_ (settantuno) presso istituti di credito differenti da con pagamento delle relative commissioni di prelievo, ciascuna pari ad euro 2,36, per un totale di euro 167,56?
9. Lei utilizzava due assegni bancari apparentemente firmati dalla sig.ra AR, uno datato 25 CP_4 luglio 2016 dell'importo di euro 3.161,00, e l'altro datato 21 dicembre 2016 dell'importo di euro
1.500,00 emessi in favore ed incassati da “Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina” per pagare il ricovero in casa di riposo di sua nonna, sig.ra come da documenti che le Persona_6 si rammostrano (doc. 35, 36 e 37)?
10. In data 01/08/2016 veniva eseguito, suo tramite, il pagamento di “Fisioterapia Luglio Sig.ra
” per un importo di euro 598,00 con la carta bancomat della sig.ra AR come da doc. Persona_6
37 che le si rammostra?
11. Lei utilizzava due assegni bancari apparentemente firmati dalla sig.ra AR, datati 01 CP_4 settembre 2016 ed 13 settembre 2016, emessi in favore del concessionario di Bologna Controparte_10
(concessionario Citroen) rispettivamente dell'importo di euro 1.200,00 ed euro 12.000,00, per acquistare in data 12 settembre 2016, l'autovettura Citroen S CBHW 6 targata FF594GR per sua figlia, sig.ra (nata a [...] il [...]), auto poi alienata a suo marito, sig. Persona_7
nato a [...] il [...], come da documenti 35 e 38 che le si rammostrano? Persona_8
12. Lei utilizzava assegni bancari apparentemente firmati dalla sig.ra AR, per un importo CP_4 totale pari ad euro 16.270,69, per il pagamento di viaggi suoi ovvero dalla sua cerchia familiare, come da doc. 35 che le si rammostra e come da elenco contenuto in atto di citazione alle pagine 17 e 18 che le si rammostrano?
13. Lei, utilizzando la carta bancomat della sig.ra AR, procedeva a acquisti per sé stessa in CP_4 negozi di abbigliamento (Foot Locker, Zara, Benetton, Bershxa, O'dett, Imperial Town, Stradivarius,
JDC: Flanella, Michael Kors, Louis Vuitton) e di biancheria intima (Calzedonia, Yamamay, Tezenis,
Intimissimi…) come da estratti conto – doc. 18 – che le si rammostrano?
14. Lei utilizzava per sé stessa somme per vacanze ed agenzia viaggi, mediante pagamenti pos effettuati con la carta bancomat della signora AR e bonifici da lei disposti dal predetto conto CP_4 come da estratti conto – doc. 18 – che le si rammostrano? CP_4
pagina 10 di 14 15. Lei spendeva, per sé, dal conto corrente della sig.ra AR centinaia di euro in profumeria e CP_4 migliaia di euro in parrucchiere come da da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano?
16. Lei corrispondeva oltre 10.000,00 €, nei mesi di giugno e luglio 2016, in favore del dott. Per_9
, chirurgo estetico, per interventi chirurgici estetici eseguiti sulla sua persona, attingendo la
[...] provvista dal conto corrente intestato alla sig.ra AR come da estratti conto – doc. 5 – che le CP_4 si rammostrano?
17. Lei eseguiva, con la carta bancomat della sig.ra AR, ripetuti pagamenti (per cifre CP_4 superiori a 100 € ogni volta) presso ristoranti, tra i quali la Trattoria di Monte Donato, Satyricon e
Zerocinquantello a Bologna, Osteria Posillipo e Trampolines a Riccione, ed anche in ristoranti etnici e fusion, per suoi personali pranzi e cene, come da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano?
18. Lei eseguiva, con la carta bancomat della sig.ra AR, ripetuti pagamenti per diverse CP_4 centinaia di euro in stazioni di servizio per il rifornimento di carburante di mezzi di locomozione da lei personalmente utilizzati, come da estratti conto – doc. 5 – che le si rammostrano?
19. Lei era presente agli incontri finalizzati alle trattative, iniziate nella primavera 2016 con il sig.
e proseguite con i sig.ri e nei mesi successivi, per la Parte_4 Per_2 Persona_5 vendita della nuda proprietà della casa della sig.ra Parte_2
20. Lei, dal mese di marzo 2016, esercitava opera di convinzione con la sig.ra AR, caldeggiando la vendita della nuda proprietà della sua casa e riferendole che il prezzo offerto, pari a complessivi euro
170.000,00, le appariva congruo?
21. Lei era presente, in data 1° luglio 2016, innanzi al Notaio dott. in occasione del rogito CP_3 per la vendita della nuda proprietà da parte della sig.ra in favore dei sig.ri Parte_2 Per_2
e ? Persona_5
22. Lei incaricava un'impresa di traslochi che procedeva, in data 13 dicembre 2018, ad asportare ogni cosa che si trovava nell'appartamento della sig.ra AR, conseguentemente impossessandosi di ogni bene mobile ivi presente mai restituito alla legittima proprietaria?
23. Dal marzo 2016 all'aprile 2019 lei si impossessava di somme appartenenti alla sig.ra Pt_2 per un importo complessivo di euro 260.000,00?”
[...]
30. In sostanza, sulla base di tale capitolazione di prova risulterebbero attribuite alla le seguenti Pt_1 condotte appropriative:
a) euro 48.000,00 in forza di 127 prelievi bancomat effettuati dal 30.09.2016 al 16.04.2019 sul conto
NL e pur in assenza di una delega ad operare da parte della stessa Pt_1
b) euro 83.350,00 in forza di 68 prelievi ricompresi nel periodo tra il 23.03.2016 fino al 16.04.2019 sul conto (conto su cui la era munita di delega); CP_4 Pt_1
c) euro 23.230,00 per operazioni allo sportello bancomat;
CP_4
pagina 11 di 14 d) euro 55.714,48 per assegni bancari emessi dalla sig.ra e per i quali l'Amministratore ne Pt_3 disconosceva la sottoscrizione;
e) versamenti per euro 10.000,00 nel periodo giugno-luglio 2016 per spese di chirurgia estetica.
31. Secondo le previsioni dell'art. 232 c.p.c., in caso di mancata risposta all'interrogatorio formale, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio valutato ogni altro elemento di prova.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la contestazione dei fatti costitutivi dei diritti azionati da
[...]
pur legittima da parte del contumace appellante, non è idonea a privare l'evento processuale Pt_2 ex art. 232 c.p.c. della valenza probatoria che la norma gli attribuisce.
In secondo luogo, gli elementi di prova, che corroborano la valenza probatoria della mancata risposta all'interrogatorio ex art. 232 c.p.c., sono i seguenti:
a) L'evidente mancanza di plausibilità della allegazione fatta da parte appellante in ordine alla conduzione di uno stile di vita dispendioso (ristoranti, vacanze, spese di lusso e chirurgo estetico) da parte di una signora ultranovantenne, affetta da varie patologie anche mentali e soggetta a frequenti ricoveri ospedalieri di lungo periodo.
b) L'effettuazione di prelievi bancomat relativi al conto NL (ove la non aveva la delega per Pt_1 operare) per lo più presso sportelli bancari anche fuori Bologna, indicanti di per sé l'impossibilità che l'autrice delle operazioni fosse la AR, in forza delle predette condizioni di salute e della età avanzata.
c) L'effettuazione di numerose operazioni (c.d. pagamenti POS) presso località distanti da Bologna e per finalità evidentemente incompatibili con l'età e le condizioni di salute della AR.
d) La mancata allegazione in giudizio da parte della di specifiche giustificazioni in ordine alle spese Pt_1 effettuate in modo da poterle in qualche modo ricondurre ad una concreta e plausibile volontà negoziale della AR.
e) Il disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente apposta dalla AR, sugli assegni bancari utilizzati per l'effettuazione di spese totalmente avulse dalle necessità della medesima (pagamento di rette di degenza di persone estranee alla cerchia familiare della AR ma non a quella della Pt_1 acquisto di un'autovettura per la figlia della pagamento di numerosi viaggi e vacanze), Pt_1 disconoscimento del tutto valido, in quanto effettuato dal soggetto processualmente legittimato a rappresentare la AR, e avente la giuridica conseguenza della impossibilità di attribuire alla AR
l'emissione degli assegni e un'effettiva volontà negoziale di procedere alle erogazioni necessarie per sopportare le spese medesime.
32. La valenza probatoria di tale contesto indiziario induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
Ne consegue che:
pagina 12 di 14 a) Vi sia la prova che la abbia materialmente effettuato i prelievi e le operazioni bancarie sopra Pt_1 descritte, anche in relazione al conto in cui non vi era delega ad operare (NL), per l'importo complessivo di euro 220.294,00;
b) L'esecuzione delle operazioni, in forza della procura generale notarile e della delega bancaria sul conto
, implicando necessariamente un sottostante rapporto di mandato, onerasse la di giustificare CP_4 Pt_1 tali operazioni bancarie ma tale onere non è stato assolto, emergendo anzi la prova di una destinazione estranea alle esigenze e all'interesse della AR;
c) Gli elementi di fatto suddetti comprovino il compimento di prelievi bancomat e pagamenti POS, anche in relazione al conto in cui non vi era delega ad operare (NL), e, anche in mancanza di giustificazioni in ordine alla destinazione delle somme prelevate e spese, emerga la prova di una destinazione estranea alle esigenze e all'interesse della AR;
d) Tali condotte, connesse alle suddette operazioni bancarie e commerciali compiute dalla Pt_1 comprovino anche una fattispecie appropriativa illecita, di valenza anche penalmente rilevante (deve evidenziarsi che il giudice civile può delibare incidenter tantum una condotta penalmente rilevante).
33. Il danno patrimoniale ammonta, dunque, a euro 220.294,00.
34. La sussistenza di tale fattispecie appropriativa penalmente rilevante consente la liquidazione di un danno patrimoniale che pare congruo determinare nella stessa misura individuata dal tribunale fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 260.000,00, ivi compreso il danno patrimoniale sopra indicato di euro 220.294,00.
35. L'esito dell'appello implica la condanna di parte appellante al rimborso delle spese liquidate come da dispositivo, in relazione al valore di euro 260.000,00 della causa.
36. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di in persona del Parte_1 Parte_2 proprio amministratore di sostegno avv. P. PAOLO ZAMBONI delle spese di lite, che liquida in €
14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 13 di 14 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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