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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 81720 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, posta in decisione alla data del
3.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE/OPPOSTA -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'avv.to Lucio De Angelis che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
- CONVENUTA/OPPONENTE -
E
[...]
Controparte_2
CP_3 in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore
- TERZI CHIAMATI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attrice: “… acclarare la totale infondatezza e/o inammissibilità per tardività dell'opposizione svolta dall'opponente e rubricata al n. 1511/15 RGE, e ciò in ragione di tutte le eccezioni svolte in sede sommaria previa qualificazione della domanda nel giudizio in epigrafe descritto”
per la convenuta: “… I - dichiarare che la Sig.ra non aveva Parte_1 Contr alcun diritto ad agire in executivis contro la dopo oltre nove anni dalla emissione dell'ordinanza di assegnazione, con la conseguente decadenza ed inefficacia radicale del titolo esecutivo; II – per l'effetto, disporre lo svincolo Contr della somma illegittimamente pignorata nei confronti della III – condannare la controparte al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione;
IV – condannare la controparte al pagamento anche delle spese non ripetibili ed al risarcimento del danno, comunque provocato Contr alla dalla pendenza del presente giudizio, con liquidazione sancita in via equitativa dal Tribunale Ill.mo, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., in considerazione della sussistenza, quanto meno, di una grave colpa nel resistere all'opposizione e nel riassumerla pervicacemente dopo la conclusione negativa della fase cautelare e dopo la dettagliata deduzione Contr delle non contestabili ragioni subito adottate dalla V – condannare, infine, la controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., anche al pagamento di una congrua somma ulteriore, del pari determinata in via equitativa, dal Tribunale Ill.mo”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.11.2017 Parte_1
– premesso che con atto di pignoramento notificato in data 4.11.2014
[...] aveva promosso ai danni della (debitore esecutato) e presso CP_1
e Controparte_4 Controparte_5
(terzi pignorati), espropriazione forzata di crediti per Controparte_2
l'esazione della complessiva somma di € 3.147,11, per capitale, interessi e spese, in forza di ordinanza di assegnazione del 28.2.2005 e pedissequo atto di precetto notificato in data 12.9.2014; che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E. rigettava l'istanza di assegnazione – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la per ivi sentir CP_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte (“acclarare la totale infondatezza e/o inammissibilità per tardività dell'opposizione svolta dall'opponente e rubricata al n. 1511/15 RGE, e ciò in ragione di tutte le eccezioni svolte in sede sommaria previa qualificazione della domanda nel giudizio in epigrafe descritto”)
2 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
Si costituiva in giudizio la e ribadiva l'insussistenza del diritto di CP_1 parte istante a procedere ad esecuzione forzata per “decadenza ed inefficacia radicale del titolo esecutivo”.
Con ordinanza del 4.7.2024 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari)
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio i terzi pignorati;
quindi, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 3.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_4 [...]
e che, pur ritualmente Controparte_5 Controparte_2 citati, non si sono mai costituiti nel presente giudizio
Nel merito, l'opposizione è fondata deve essere accolta.
Con ordinanza del 28.2.2005 il G.E., definendo la procedura esecutiva (rubricata al n. 3425/05 RGE) promossa da (creditrice Parte_1 procedente) ai danni dell'INPS (debitore esecutato) e presso la CP_1
(terza pignorata), assegnava alla prima la somma di € 2.288,90.
Con atto di precetto notificato in data 12.9.2014 intimava Parte_1 alla il pagamento della complessiva somma di € 3.147,11 in forza CP_1 della suddetta ordinanza di assegnazione
Rimasto senza esito l'atto di intimazione, (creditrice Parte_1 procedente), con atto notificato in data 4.11.2014, promuoveva ai danni della (debitrice esecutata), espropriazione forzata di crediti per CP_1
l'esazione della complessiva somma di € 3.147,11, per capitale, interessi e spese, in forza di ordinanza di assegnazione del 28.2.2005 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 12.9.2014)
Nel corso della procedura esecutiva (rubricata al n. 1511/15 RGE) il debitore esecutato proponeva, in data 7.11.2016, opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c., e all'esito della fase sommaria il G.E., con ordinanza del 18.6.2017/4.7.2017, sospendeva l'esecuzione, compensava le spese, e stabiliva il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, l'opponente eccepiva la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo – ossia dell'ordinanza di assegnazione del 28.2.2005 emessa all'esito della procedura esecutiva promossa ai danni dell'INPS – perché il precetto era stato notificato in data 12.9.2014 e quindi oltre il termine (di un
3 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
anno) previsto dall' art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 669/96, convertito nella L. n. 30/97, pacificamente applicabile nella fattispecie in esame
L'art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 669/96 dispone infatti che, nei pignoramenti mobiliari azionati nei riguardi di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, “L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate”
Nella specie, l'ordinanza di assegnazione era stata emessa in data 28.2.2005, mentre il precetto era stato notificato al terzo soltanto in data 12.9.2014, e quindi, pacificamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 14, comma 1 bis cit. (la norma, infatti introduce un nuovo termine annuale di decadenza per procedere all'esazione di una ordinanza di assegnazione nei confronti di una pubblica amministrazione ed enti ad essa a questo fine equiparati)
L'attrice (opposta in senso sostanziale) ha eccepito la decadenza della convenuta (opponente in senso sostanziale) dall'opposizione de qua perché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617, II co., c.p.c.
Va tuttavia rilevato, in senso contrario, che l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario “… fatti estintivi
o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto”. (Cass. n. 11493/15: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge)
Nel caso in esame, l'opponente ha opposto (non già un vizio di formazione del titolo esecutivo deducibile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma piuttosto) la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, per decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 14, comma 1 bis cit., ed ha quindi proposto una tipica opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c.: il debitore ha contestato, appunto, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione per sopravvenuto difetto di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.); e non già una opposizione, soggetta al termine di cui all'art. 617, II co., c.p.c., avverso un atto esecutivo della
4 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
procedura esecutiva (per vizio di formazione dell'atto come nel caso esaminato dal Cass. n. 3888/15 compulsata dall'attrice)
Le pretese ex art 96 c.p.c. non possono essere assecondate in quanto non sussiste né mala fede né colpa grave e non vi sono ragioni per comminare la sanzione di cui all'art. 96, III co., c.p.c.: va infatti rilevato che lo stesso G.E., all'esito della fase cautelare, disponeva la sospensione della procedura esecutiva e compensava le spese, per l'opportunità di riservare al merito “ogni approfondimento circa la prospettata inefficacia dell'ordinanza di assegnazione” (vd., ordinanza del 4.7.2017)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese non ripetibili dai terzi contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_2
2. dichiara che non ha diritto a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata in forza dell'ordinanza di assegnazione del 28.2.2005
3. condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per compenso CP_1 di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. spese non ripetibili dai contumaci.
Così deciso in Roma il 7.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 81720 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, posta in decisione alla data del
3.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE/OPPOSTA -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'avv.to Lucio De Angelis che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
- CONVENUTA/OPPONENTE -
E
[...]
Controparte_2
CP_3 in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore
- TERZI CHIAMATI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attrice: “… acclarare la totale infondatezza e/o inammissibilità per tardività dell'opposizione svolta dall'opponente e rubricata al n. 1511/15 RGE, e ciò in ragione di tutte le eccezioni svolte in sede sommaria previa qualificazione della domanda nel giudizio in epigrafe descritto”
per la convenuta: “… I - dichiarare che la Sig.ra non aveva Parte_1 Contr alcun diritto ad agire in executivis contro la dopo oltre nove anni dalla emissione dell'ordinanza di assegnazione, con la conseguente decadenza ed inefficacia radicale del titolo esecutivo; II – per l'effetto, disporre lo svincolo Contr della somma illegittimamente pignorata nei confronti della III – condannare la controparte al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione;
IV – condannare la controparte al pagamento anche delle spese non ripetibili ed al risarcimento del danno, comunque provocato Contr alla dalla pendenza del presente giudizio, con liquidazione sancita in via equitativa dal Tribunale Ill.mo, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., in considerazione della sussistenza, quanto meno, di una grave colpa nel resistere all'opposizione e nel riassumerla pervicacemente dopo la conclusione negativa della fase cautelare e dopo la dettagliata deduzione Contr delle non contestabili ragioni subito adottate dalla V – condannare, infine, la controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., anche al pagamento di una congrua somma ulteriore, del pari determinata in via equitativa, dal Tribunale Ill.mo”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.11.2017 Parte_1
– premesso che con atto di pignoramento notificato in data 4.11.2014
[...] aveva promosso ai danni della (debitore esecutato) e presso CP_1
e Controparte_4 Controparte_5
(terzi pignorati), espropriazione forzata di crediti per Controparte_2
l'esazione della complessiva somma di € 3.147,11, per capitale, interessi e spese, in forza di ordinanza di assegnazione del 28.2.2005 e pedissequo atto di precetto notificato in data 12.9.2014; che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E. rigettava l'istanza di assegnazione – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la per ivi sentir CP_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte (“acclarare la totale infondatezza e/o inammissibilità per tardività dell'opposizione svolta dall'opponente e rubricata al n. 1511/15 RGE, e ciò in ragione di tutte le eccezioni svolte in sede sommaria previa qualificazione della domanda nel giudizio in epigrafe descritto”)
2 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
Si costituiva in giudizio la e ribadiva l'insussistenza del diritto di CP_1 parte istante a procedere ad esecuzione forzata per “decadenza ed inefficacia radicale del titolo esecutivo”.
Con ordinanza del 4.7.2024 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari)
Pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio i terzi pignorati;
quindi, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 3.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_4 [...]
e che, pur ritualmente Controparte_5 Controparte_2 citati, non si sono mai costituiti nel presente giudizio
Nel merito, l'opposizione è fondata deve essere accolta.
Con ordinanza del 28.2.2005 il G.E., definendo la procedura esecutiva (rubricata al n. 3425/05 RGE) promossa da (creditrice Parte_1 procedente) ai danni dell'INPS (debitore esecutato) e presso la CP_1
(terza pignorata), assegnava alla prima la somma di € 2.288,90.
Con atto di precetto notificato in data 12.9.2014 intimava Parte_1 alla il pagamento della complessiva somma di € 3.147,11 in forza CP_1 della suddetta ordinanza di assegnazione
Rimasto senza esito l'atto di intimazione, (creditrice Parte_1 procedente), con atto notificato in data 4.11.2014, promuoveva ai danni della (debitrice esecutata), espropriazione forzata di crediti per CP_1
l'esazione della complessiva somma di € 3.147,11, per capitale, interessi e spese, in forza di ordinanza di assegnazione del 28.2.2005 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 12.9.2014)
Nel corso della procedura esecutiva (rubricata al n. 1511/15 RGE) il debitore esecutato proponeva, in data 7.11.2016, opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c., e all'esito della fase sommaria il G.E., con ordinanza del 18.6.2017/4.7.2017, sospendeva l'esecuzione, compensava le spese, e stabiliva il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, l'opponente eccepiva la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo – ossia dell'ordinanza di assegnazione del 28.2.2005 emessa all'esito della procedura esecutiva promossa ai danni dell'INPS – perché il precetto era stato notificato in data 12.9.2014 e quindi oltre il termine (di un
3 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
anno) previsto dall' art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 669/96, convertito nella L. n. 30/97, pacificamente applicabile nella fattispecie in esame
L'art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 669/96 dispone infatti che, nei pignoramenti mobiliari azionati nei riguardi di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, “L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate”
Nella specie, l'ordinanza di assegnazione era stata emessa in data 28.2.2005, mentre il precetto era stato notificato al terzo soltanto in data 12.9.2014, e quindi, pacificamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 14, comma 1 bis cit. (la norma, infatti introduce un nuovo termine annuale di decadenza per procedere all'esazione di una ordinanza di assegnazione nei confronti di una pubblica amministrazione ed enti ad essa a questo fine equiparati)
L'attrice (opposta in senso sostanziale) ha eccepito la decadenza della convenuta (opponente in senso sostanziale) dall'opposizione de qua perché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617, II co., c.p.c.
Va tuttavia rilevato, in senso contrario, che l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario “… fatti estintivi
o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto”. (Cass. n. 11493/15: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge)
Nel caso in esame, l'opponente ha opposto (non già un vizio di formazione del titolo esecutivo deducibile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma piuttosto) la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, per decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 14, comma 1 bis cit., ed ha quindi proposto una tipica opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c.: il debitore ha contestato, appunto, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione per sopravvenuto difetto di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.); e non già una opposizione, soggetta al termine di cui all'art. 617, II co., c.p.c., avverso un atto esecutivo della
4 dr. Alessandro CENTO n. 81720/2017 R.G.A.C.C.
procedura esecutiva (per vizio di formazione dell'atto come nel caso esaminato dal Cass. n. 3888/15 compulsata dall'attrice)
Le pretese ex art 96 c.p.c. non possono essere assecondate in quanto non sussiste né mala fede né colpa grave e non vi sono ragioni per comminare la sanzione di cui all'art. 96, III co., c.p.c.: va infatti rilevato che lo stesso G.E., all'esito della fase cautelare, disponeva la sospensione della procedura esecutiva e compensava le spese, per l'opportunità di riservare al merito “ogni approfondimento circa la prospettata inefficacia dell'ordinanza di assegnazione” (vd., ordinanza del 4.7.2017)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese non ripetibili dai terzi contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_2
2. dichiara che non ha diritto a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata in forza dell'ordinanza di assegnazione del 28.2.2005
3. condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per compenso CP_1 di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. spese non ripetibili dai contumaci.
Così deciso in Roma il 7.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO