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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13800/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diego
Guariglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13800/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Appendino e Clara Pozzo Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, Corso Vittorio Emanuele II
n. 76,
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Pino Velardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via
Frejus, n. 1,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per attrice opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino, Previe le declaratorie del caso;
Reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed indicare testi nei termini di legge,
In via pregiudiziale e/o preliminare:
1 - Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto concesso in carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.;
- Respingere l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In via preliminare:
Nel merito
Accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria di parte convenuta opposta nella misura azionata in sede monitoria, dichiarare nullo e/o inefficace, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
4168/2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, mandare l'opponente assolta da ogni pretesa avversaria. In via di subordine nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale delle eccezioni e deduzioni proposte con la presente opposizione, ridurre proporzionalmente la pretesa avversaria per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario ex lege”.
Per convenuta opposta : CP_1
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino in persona del Giudice Istruttore contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo Telematico n. 4168/2022 del 06.06.2022 nel procedimento iscritto al n. di RG 10196/2022 Tribunale Ordinario di Torino, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo Telematico n.
4168/2022 del 06.06.2022 nel procedimento iscritto al n. di RG 10196/2022 Tribunale Ordinario di Torino e per
l'effetto condannare la (P.VA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, Sig. a pagare le seguenti somme in esso liquidate come di seguito specificate: € Parte_3 17.212,86 per sorta capitale, oltre agli interessi legali ex artt. 4 e 5 del Dlgs. N.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre la somma di € 30,30 per spese notarili e quelle di procedura liquidate in € 540,00 per compenso, € 145,50 per spese, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a condannare la Parte_2
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ai sensi P.IVA_1 Parte_3 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% se dovuta e successive spese occorrende”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4168/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 06.06.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 17.212,86, oltre Controparte_1
interessi e spese, per lavori di installazione e modifica dell'impianto termico presso l'hotel Relax Love di sua proprietà.
L'opponente contestava la debenza dell'importo, lamentando vizi nell'esecuzione dei lavori e la loro non conformità alla regola dell'arte, nonché l'inadeguatezza dell'intervento a risolvere le
2 problematiche dell'impianto.
Si costituiva la convenuta opposta contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
A seguito dell'escussione dei testi, veniva esperita CTU tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione.
È opportuno preliminarmente richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte secondo i quali “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte “ (Cass. n. 10860 del 11/05/2007) ed ancora più di recente “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”
(Cass. n. 26801 del 21/10/2019).
Sul punto, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto dall'impresa appaltatrice sulla base della fattura commerciale n. 993 del 16.11.2021 di € 17.212,86 (doc. 2 fascicolo monitorio).
Dagli atti del presente giudizio non vi è prova dell'accettazione della fattura e nemmeno del preventivo n. 389/21 da parte della committente, bensì si rileva la contestazione/richieste di chiarimenti da parte dell'opponente (doc. 7 convenuta).
Ciò ha appunto indotto ad utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio, per una verifica dello stato dell'impianto, delle opere oggetto del contratto intervenuto tra le parti e per una determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio, effettuando sopralluoghi presso l'immobile e dall'analisi della documentazione presente in atti, sentiti i consulenti di parte, tentando una soluzione transattiva tra le stesse, ha verificato quali opere, tra quelle preventivate, sono state realizzate dall'impresa appaltatrice e se le stesse sono state eseguite conformemente al progetto, eseguite a regola d'arte, se affette dai vizi e difetti complessivamente lamentati dagli attori opponenti, indicandone specificamente le cause. Ancora, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato il valore delle opere complessivamente eseguite.
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dell'istruttoria, emerge quanto segue:
1. Gli interventi eseguiti dalla presso la centrale termica dell'hotel sono consistiti CP_1
3 nella fornitura e installazione di:
- una caldaia murale a condensazione marca modello City Open K da 35 kW;
CP_2
- un dispositivo addolcitore per carico impianto;
- uno scambiatore di calore con relativi allacciamenti;
2. Non sono stati invece eseguiti, benché previsti in fattura:
- lo smantellamento e trasporto delle caldaie esistenti;
- l'installazione dell'elettrovalvola fughe gas;
- la compilazione del libretto di centrale.
3. Le modalità di realizzazione delle opere non sono risultate del tutto conformi alla regola dell'arte, in particolare per quanto riguarda:
- l'allacciamento elettrico della caldaia, eseguito in modo approssimativo e non conforme alle norme di sicurezza;
- i collegamenti idraulici dello scambiatore di calore, realizzati in modo precario;
- la mancata produzione delle dichiarazioni di conformità;
- l'incremento arbitrario della potenza termica complessiva senza le necessarie verifiche progettuali.
4. Il CTU ha quantificato il valore degli interventi effettivamente eseguiti in € 4.740,00 oltre IVA, importo significativamente inferiore a quanto fatturato.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione merita parziale accoglimento.
Se, da un lato, è stata accertata la parziale difformità degli interventi eseguiti dalla CP_1
rispetto a quanto pattuito e fatturato, nonché carenze esecutive sotto il profilo della regola dell'arte, non sono, però, emersi elementi per ritenere che gli interventi fossero del tutto inidonei allo scopo, visto lo stato di emergenza e visto che l'intervento aveva solo lo scopo di tamponare la situazione per poi eseguire i lavori consigliati nella relazione tecnica redatta dalla convenuta (doc. 3).
Dalla relazione della CTU risulta, inoltre, che gli interventi eseguiti da una terza impresa, che hanno modificato lo stato dell'impianto in modo tale da non poter verificare, in concreto, l'idoneità dell'intervento della non hanno risolto le criticità rilevate già dalla stessa convenuta. CP_1
Per tutto quanto sopra rilevato, si ritiene che l'intervento della sia conforme a quanto CP_1
richiesto dalla e pertanto sia dovuto il corrispettivo rideterminato nella minor somma di € Parte_1
4.740,00 oltre IVA, come quantificato dal CTU sulla base del prezziario regionale, in assenza di prova dell'accettazione del preventivo di spesa.
1. Spese del giudizio
4 Le spese di lite, incluse quelle della CTU liquidate con decreto, seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, sulla base dei parametri medi di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
55/14 e diminuite in considerazione dell'attività svolta:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 1680
• fase decisoria € 1701
E dunque in totale € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento ex art. 653 c.p.c. dell'opposizione proposta;
per l'effetto,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4168 del 06.06.2022 del Tribunale di Torino e in accoglimento della domanda di parte convenuta opposta Controparte_1
- Condanna la parte attrice opponente al pagamento, a favore della parte convenuta Parte_1
opposta della somma di € 4.740,00 per i motivi di cui Controparte_1 Controparte_1
in sentenza, oltre IVA, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
- Condanna la parte attrice opponente al pagamento, a favore della parte convenuta Parte_1
opposta di delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_1
5.077,00 per esposti, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU come già liquidate.
Torino, 27 gennaio 2024
Il GOP
Dott. Diego Guariglia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diego
Guariglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13800/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Appendino e Clara Pozzo Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, Corso Vittorio Emanuele II
n. 76,
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Pino Velardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via
Frejus, n. 1,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per attrice opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino, Previe le declaratorie del caso;
Reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed indicare testi nei termini di legge,
In via pregiudiziale e/o preliminare:
1 - Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto concesso in carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.;
- Respingere l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In via preliminare:
Nel merito
Accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria di parte convenuta opposta nella misura azionata in sede monitoria, dichiarare nullo e/o inefficace, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
4168/2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, mandare l'opponente assolta da ogni pretesa avversaria. In via di subordine nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale delle eccezioni e deduzioni proposte con la presente opposizione, ridurre proporzionalmente la pretesa avversaria per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario ex lege”.
Per convenuta opposta : CP_1
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino in persona del Giudice Istruttore contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo Telematico n. 4168/2022 del 06.06.2022 nel procedimento iscritto al n. di RG 10196/2022 Tribunale Ordinario di Torino, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo Telematico n.
4168/2022 del 06.06.2022 nel procedimento iscritto al n. di RG 10196/2022 Tribunale Ordinario di Torino e per
l'effetto condannare la (P.VA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, Sig. a pagare le seguenti somme in esso liquidate come di seguito specificate: € Parte_3 17.212,86 per sorta capitale, oltre agli interessi legali ex artt. 4 e 5 del Dlgs. N.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre la somma di € 30,30 per spese notarili e quelle di procedura liquidate in € 540,00 per compenso, € 145,50 per spese, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a condannare la Parte_2
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ai sensi P.IVA_1 Parte_3 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% se dovuta e successive spese occorrende”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4168/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 06.06.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 17.212,86, oltre Controparte_1
interessi e spese, per lavori di installazione e modifica dell'impianto termico presso l'hotel Relax Love di sua proprietà.
L'opponente contestava la debenza dell'importo, lamentando vizi nell'esecuzione dei lavori e la loro non conformità alla regola dell'arte, nonché l'inadeguatezza dell'intervento a risolvere le
2 problematiche dell'impianto.
Si costituiva la convenuta opposta contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
A seguito dell'escussione dei testi, veniva esperita CTU tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione.
È opportuno preliminarmente richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte secondo i quali “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte “ (Cass. n. 10860 del 11/05/2007) ed ancora più di recente “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”
(Cass. n. 26801 del 21/10/2019).
Sul punto, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto dall'impresa appaltatrice sulla base della fattura commerciale n. 993 del 16.11.2021 di € 17.212,86 (doc. 2 fascicolo monitorio).
Dagli atti del presente giudizio non vi è prova dell'accettazione della fattura e nemmeno del preventivo n. 389/21 da parte della committente, bensì si rileva la contestazione/richieste di chiarimenti da parte dell'opponente (doc. 7 convenuta).
Ciò ha appunto indotto ad utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio, per una verifica dello stato dell'impianto, delle opere oggetto del contratto intervenuto tra le parti e per una determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio, effettuando sopralluoghi presso l'immobile e dall'analisi della documentazione presente in atti, sentiti i consulenti di parte, tentando una soluzione transattiva tra le stesse, ha verificato quali opere, tra quelle preventivate, sono state realizzate dall'impresa appaltatrice e se le stesse sono state eseguite conformemente al progetto, eseguite a regola d'arte, se affette dai vizi e difetti complessivamente lamentati dagli attori opponenti, indicandone specificamente le cause. Ancora, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato il valore delle opere complessivamente eseguite.
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dell'istruttoria, emerge quanto segue:
1. Gli interventi eseguiti dalla presso la centrale termica dell'hotel sono consistiti CP_1
3 nella fornitura e installazione di:
- una caldaia murale a condensazione marca modello City Open K da 35 kW;
CP_2
- un dispositivo addolcitore per carico impianto;
- uno scambiatore di calore con relativi allacciamenti;
2. Non sono stati invece eseguiti, benché previsti in fattura:
- lo smantellamento e trasporto delle caldaie esistenti;
- l'installazione dell'elettrovalvola fughe gas;
- la compilazione del libretto di centrale.
3. Le modalità di realizzazione delle opere non sono risultate del tutto conformi alla regola dell'arte, in particolare per quanto riguarda:
- l'allacciamento elettrico della caldaia, eseguito in modo approssimativo e non conforme alle norme di sicurezza;
- i collegamenti idraulici dello scambiatore di calore, realizzati in modo precario;
- la mancata produzione delle dichiarazioni di conformità;
- l'incremento arbitrario della potenza termica complessiva senza le necessarie verifiche progettuali.
4. Il CTU ha quantificato il valore degli interventi effettivamente eseguiti in € 4.740,00 oltre IVA, importo significativamente inferiore a quanto fatturato.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione merita parziale accoglimento.
Se, da un lato, è stata accertata la parziale difformità degli interventi eseguiti dalla CP_1
rispetto a quanto pattuito e fatturato, nonché carenze esecutive sotto il profilo della regola dell'arte, non sono, però, emersi elementi per ritenere che gli interventi fossero del tutto inidonei allo scopo, visto lo stato di emergenza e visto che l'intervento aveva solo lo scopo di tamponare la situazione per poi eseguire i lavori consigliati nella relazione tecnica redatta dalla convenuta (doc. 3).
Dalla relazione della CTU risulta, inoltre, che gli interventi eseguiti da una terza impresa, che hanno modificato lo stato dell'impianto in modo tale da non poter verificare, in concreto, l'idoneità dell'intervento della non hanno risolto le criticità rilevate già dalla stessa convenuta. CP_1
Per tutto quanto sopra rilevato, si ritiene che l'intervento della sia conforme a quanto CP_1
richiesto dalla e pertanto sia dovuto il corrispettivo rideterminato nella minor somma di € Parte_1
4.740,00 oltre IVA, come quantificato dal CTU sulla base del prezziario regionale, in assenza di prova dell'accettazione del preventivo di spesa.
1. Spese del giudizio
4 Le spese di lite, incluse quelle della CTU liquidate con decreto, seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, sulla base dei parametri medi di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
55/14 e diminuite in considerazione dell'attività svolta:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 1680
• fase decisoria € 1701
E dunque in totale € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento ex art. 653 c.p.c. dell'opposizione proposta;
per l'effetto,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4168 del 06.06.2022 del Tribunale di Torino e in accoglimento della domanda di parte convenuta opposta Controparte_1
- Condanna la parte attrice opponente al pagamento, a favore della parte convenuta Parte_1
opposta della somma di € 4.740,00 per i motivi di cui Controparte_1 Controparte_1
in sentenza, oltre IVA, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
- Condanna la parte attrice opponente al pagamento, a favore della parte convenuta Parte_1
opposta di delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_1
5.077,00 per esposti, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU come già liquidate.
Torino, 27 gennaio 2024
Il GOP
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