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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 188/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 188/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2025, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2977/2022
R.G., datata 14/1/2025, pubblicata in data 14/1/2025, avente ad oggetto
“Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Sica per procura Parte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore avente studio in Salerno alla via Luigi Guercio n. 387;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. LL RU per Controparte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno alla via G. Carucci n. 1/5;
APPELLATA
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 2/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/2/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 196/2025, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
2977/2022 R.G., datata 14/1/2025, pubblicata in data 14/1/2025, nei confronti di Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1 particolare, quanto segue: «CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione ex adverso:
In via preliminare ed urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha determinato il contributo
(ordinario e» straordinario) «per il mantenimento delle figlie a carico dell'appellante. Nel merito:1)-Accogliere l'appello proposto dal sig. T_
ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
[...]
Salerno n. 195/2025 del 14.01.2025, notificata, in data 15.01.2025, ridurre sensibilmente la misura del contributo per le spese ordinarie e straordinarie poste a carico dell'appellante dal giudice di prime cure per il mantenimento delle figlie;
2)-Condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int.».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUDE»: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, previa incumbenti di rito, rigettare l'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto dall'avv. confermando la sentenza di Parte_1 primo grado. Per l'ipotesi di riforma, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Salerno determinare secondo giustizia e comunque in misura non inferiore ad euro 1.050,00 mensili il contributo di mantenimento delle figlie dovuto dall'appellante alla appellata. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno
2 condannare l'appellante, anche in ragione del suo contegno processuale, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, con spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 2/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 10/2/2025, dopo il 28/2/2023; va, pertanto applicata la disciplina di cui agli artt. 472 bis.30 e segg., introdotta dal D. Lgs.
10/10/2022, n. 149. Ogni questione sul punto sollevata dalle parti risulta infondata.
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
»: «Il
Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - rigetta la domanda di addebito proposta da ciascuna delle parti;
- affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, quando ella lo vorrà; - determina in € 3500,00
l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente per ciascuna figlia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat dalla presente pronuncia;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, contratte nell'interesse del figlio;
- compensa tra le parti le spese di lite».
In precedenza in Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione fra i coniugi e con sentenza Controparte_1 Parte_1 non definitiva n. datata 31/3/2023, n. 1444/2023.
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: sussiste violazione e falsa applicazione degli
3 artt. 316 bis e 337 ter c.c., nonché violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza;
vi è stato omesso esame di documenti decisivi ai fini della decisione;
risulta opportuno evidenziare l'omesso esame di documenti, prodotti in giudizio dal resistente, e che, se esaminati, avrebbero portato il giudice di prime cure ad una diversa determinazione dell'assegno per il contributo di mantenimento delle figlie, posto a carico dell'odierno appellante;
non è assolutamente vero che“ Il resistente è proprietario di un autoveicolo e tre ciclomotori;
poiché detti veicoli sono tutti di proprietà della di cui la moglie ha la titolarità assoluta delle CP_2 Parte_2 quote sociali;
l'esame di tali documenti, unitamente a quello degli altri documenti di causa, avrebbero da un lato comprovato inconfutabilmente la circostanza della perdita attuale e definitiva, da parte del convenuto, anche del reddito fondiario di € 6.840,00 annui, inserito nelle predette dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2020-2021-2022, e già percepito, quale corrispettivo pro-quota, dalla locazione del locale commerciale ubicato in
Amalfi alla via Santa Maria dei Castaldi n. 9, ed ora invece non più, poiché divenuto di proprietà esclusiva della moglie;
vi era assoluta improduttività della titolarità delle quote della poiché detta società, in Controparte_3 realtà da sempre inattiva, non ha mai prodotto utili e, quindi non ha mai consentito al convenuto di percepire redditi, al punto che, per evitare inutili ulteriori spese e imposte, è stata definitivamente sciolta con delibera adottata in data 16.12.2024; l'esame di tali documenti offrivano la prova di circostanze tali da invalidare le altre risultanze istruttorie, in primo luogo degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, ben prima della stipula dei precitati negozi giuridici di attribuzione;
vi è stata violazione e mancata applicazione del principio di proporzionalità; il giudice di prime cure, pur avendo richiamato le disposizione di legge che disciplinano i criteri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del genitore non collocatario (artt. 316 bis e 337 ter c.c.) , ha poi di fatto disatteso, nel caso di specie, l'applicazione dei principi stabiliti da tali norme di legge;
risultava comprovato per tabulas che la beneficia di una condizione CP_1 reddituale e patrimoniale di notevole rilievo, certamente di gran lunga superiore a quella del marito;
sommando i compensi fissi l'attrice percepisce un reddito annuo fisso pari ad € 113.000,00, al quale vanno certamente
4 aggiunti gli importi variabili relativi agli utili che vengono ora certamente prodotti dalla Società L'Antico Convitto, che gestisce una fiorente attività alberghiera in Amalfi;
la è titolare di un consistente patrimonio CP_1 immobiliare;
l'odierno appellante invece, dopo la separazione, essendo stato praticamente totalmente estromesso da tutte le attività familiari, che pure aveva contribuito a realizzare in maniera rilevante con il proprio lavoro, e che dopo gli atti di divisione e di cessione di quote sociali, sono confluiti nella sfera economica esclusiva della moglie, è stato allontanato dalla casa coniugale ed è stato costretto, dopo aver superato il cinquantesimo anno di età, ad inventarsi ex novo un nuovo lavoro, quello di accompagnatore turistico presso un tour operator, per il quale è risultato inconfutabilmente provato dalle buste paghe prodotte che percepisce un stipendio mensile di circa 1.200,00; è vero che con l'atto di divisione, l'odierno appellante è divenuto proprietario esclusivo dell'appartamentino sito in Salerno al Vicolo della Neve (cioè dell'unico immobile di cui è effettivamente titolare), ma è altrettanto vero che lo stesso è improduttivo di reddito, poiché, dopo l'allontanamento dalla casa familiare (assegnata in godimento esclusivo alla moglie), è stato destinato necessariamente a sua abitazione;
anche la titolarità delle quote della Società Le TA s.r.l. è improduttiva di redditi, poiché trattasi di società, da sempre inattiva, e che, per evitare inutili esborsi di tasse e spese, l'odierno appellante è stato costretto a sciogliere definitivamente come da delibera adottata in data 16.12.2024; il raffronto delle condizioni economiche dei coniugi risultava Persona_2 evidentemente di forte squilibrio, in considerazione dei rilevanti redditi percepiti dalla moglie, rispetto a quelli veramente modesti percepiti dal marito;
vi è stata violazione e mancata applicazione del principio di adeguatezza in relazione alla capacità economica dell'obbligato; il contributo ordinario e quello straordinario posto a carico dell'odierno appellante per il mantenimento delle figlie, è assolutamente insostenibile e va, pertanto, sensibilmente ridotto rispetto a quello posto a suo carico dal Giudice di prime cure.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
5 La domanda di riduzione della “misura del contributo per le spese ordinarie e straordinarie poste a carico dell'appellante dal giudice di prime cure per il mantenimento delle figlie.
Il ha chiesto di ridurre la contribuzione a suo carico T_ disposta per il mantenimento delle figlie, ivi comprese le spese straordinarie.
Questo motivo di impugnazione va disatteso.
Su questo punto il primo giudice ha, in particolare, così motivato:
«… Questione invece particolarmente controversa tra le parti è la misura del mantenimento da corrispondersi in favore delle figlie. Sul punto, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, dovendo così determinarsi la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Orbene, dall'esame della documentazione prodotta e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, come integrati da ultimo dagli atti di divisione prodotti dalla ricorrente, successivi agli accertamenti, risulta che la ricorrente è amministratrice unica dell' percependo per l'anno 20022 Parte_2 un reddito di € 45831,16. È proprietaria di un notevole patrimonio immobiliare ad Amalfi ed è titolare di conti correnti bancari. Il resistente è proprietario di un autoveicolo e tre ciclomotori;
è proprietario di diversi immobili e svolge attività di guida turistica. Per l'anno 2022 ha dichiarato un reddito di € 18930,00 per l'anno 2021 un reddito di € 29244,00 e per l'anno
2020 un reddito di € 24593,00. È titolare di diversi conti correnti bancari.
Egli vive in una casa oggi in piena proprietà a Salerno Da ultimo le parti hanno regolamentato i rapporti societari tra loro intercorrenti, divenendo la ricorrente titolare esclusiva delle quote societarie dell' Parte_2 anche con cessione degli immobili ed il resistente pieno proprietario delle quote societarie delle Questa l'attuale situazione reddituale CP_3 delle parti, con riferimento alla quale, vista l'età delle figlie (anche per le figlie maggiorenni non è contestato tra le parti che non siano ancora autosufficienti), ritiene il Tribunale di dover determinare per ciascuna figlia la somma di € 350,00 ciascuna da corrispondersi dal resistente entro il 10 di
6 ogni mese alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie».
Questa motivazione va senz'altro condivisa, salvo il riferimento alla proprietà in capo al di un autoveicolo e tre ciclomotori, beni che non
T_ risultano attualmente a lui appartenere. Quanto al patrimonio immobiliare, poi, in sede di divisione il è risultato assegnatario di un immobile in
T_ piena proprietà in Salerno, immobile destinato ad abitazione del
T_ stesso. In sede di divisione del patrimonio fra i coniugi, peraltro, il
T_ ha conseguito la piena titolarità della società Al , Controparte_3 T_ inoltre, sono risultati intestai diversi conti correnti. Dalle risultanze delle informazioni acquisite a mezzo della Guardia di Finanza (cfr. nota della
Gd.F. del 21/12/2023) si evince che il ha avuto interessi in varie T_ attività economiche, è risultato intestatario di diversi conti correnti, vive in una casa oggi in piena proprietà a Salerno. I coniugi, peraltro, hanno regolamentato i rapporti societari tra loro intercorrenti in maniera tale che il
è divenuto pieno proprietario delle quote societarie delle TA T_ RL (anche se poi ha deciso di procedere allo scioglimento della società). IL
, inoltre, svolge l'attività di accompagnatore turistico con uno T_ stipendio mensile di € 1.200,00. Dalle informazioni della Guardia di Finanza emerge anche che il risultava iscritto alla Cassa Forense fino alla T_ data del 31/12/2017.
Nel complesso emerge una situazione patrimoniale e reddituale che fa ritenere che il abbia una apprezzabile capacità di produrre T_ reddito. La , d'altra parte, pur godendo di una buona situazione CP_1 patrimoniale e reddituale, deve sostenere notevoli spese per le tre figlie, di cui due maggiorenni non autosufficienti economicamente ( , nata il Per_3
25/11/2002, e , nata il [...]) e una minorenne ( nata il Per_4 Per_1
5/7/2008), come risulta adeguatamente documentato alla luce degli atti allegati.
Alla luce delle complessive risultanze processuali, quindi, la somma determinata dal tribunale quale contributo che il deve corrispondere T_ alla per il mantenimento delle tre figlie (€ 350,00 mensili per CP_1 ciascuna figlia, oltre la partecipazione al 50 % del alle spese T_
7 straordinarie per le figlie) risulta congrua. La domanda di riduzione di questa somma, proposta dal va, pertanto, disattesa e la sentenza impugnata T_ va sul punto confermata, con conferma di quanto statuito sul dal primo giudice.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata (la quale ha, fra l'altro, risposto in maniera adeguata alle varie istanze di parte) dalla parte appellante. Le relative deduzioni di parte vanno, quindi, senz'altro disattese. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente disposto la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della circostanza che «la crisi familiare, in presenza del rigetto delle domande di addebito, è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi». Sul punto non risultano proposti adeguati motivi di contestazione. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante, in favore della parte appellata, in ragione della soccombenza nel grado di appello (a seguito del quale la sentenza impugnata viene integralmente confermata). Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [scaglione da € 5.200,01 a € 26.001,00]. Il valore va determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c.. Va applicato il minimo dell'onorario previsto in quanto non risultano trattate questioni di apprezzabile complessità.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 188/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2025, emessa dal
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2977/2022 R.G., datata 14/1/2025, pubblicata in data 14/1/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento delle spese del secondo Parte_1 grado di giudizio, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed €
2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv.
LL RU;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 21/10/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
9