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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Castello 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - Dogre Srl - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4185 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 187/2025 Ricorrente_1 esponeva:
che in data 22.01.2025, la Resistente_1 spa – DOGRE srl, Concessionaria del servizio di riscossione coattiva del Comune di Taranto, aveva notificato ad Nominativo_2, atto di pignoramento dei canoni di locazione dovuti dal Nominativo_2 ad essa ricorrente;
che era venuta a conoscenza del suddetto atto solo per il tramite del terzo pignorato Nominativo_2 il quale le aveva comunicato che non avrebbe proceduto al pagamento nei suoi confronti dei canoni di locazione dai Gennaio 2025 in poi stante il vincolo di indisponibilità ivi esistente;
che aveva appreso dalla Soget che l'atto presupposto era rappresentato da accertamento IMU n. 5109 del 14.12.2020, anno imposta 2015 emesso dal Comune di Taranto e ad essa indirizzato presso la ia
Briganti 8, Taranto;
che sin dall'11.05.2011 risiedeva nella citta di Nominativo_3 (Svizzera), come da certificato di residenza allegato;
che, pertanto, il pignoramento era illegittimo per mancanza dell'atto prodromico e per conseguente intervenuta prescrizione;
che il pignoramento era illegittimo anche perché a lei non notificato e perché privo di idonea motivazione, perché privo dell'indicazione del responsabile del procedimento e del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio dell'Ente Creditore.
Resistevano la Soget e il Comune di Taranto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in punto di giurisdizione, che Cass. SS.UU., con sentenza n. 7822/2020 ha affermato che l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 esclude expressis verbis qualsiasi opposizione davanti al giudice tributario che abbia ad oggetto atti esecutivi, ossia, atti notificati dall'agente della riscossione.
Pertanto, l'opposizione avverso tutti gli atti dell'esecuzione deve essere, qualora si voglia far valere vizi loro propri, proposta davanti al giudice ordinario e, in particolare, davanti al giudice dell'esecuzione con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di atti esecutivi notificati al contribuente-debitore e finalizzati ad assicurare all'Ente impositore il soddisfo del credito per cui si procede. Da ciò consegue gli atti notificati dall'agente della riscossione ed inquadrabili come atti dell'esecuzione forzata devono essere impugnati, in presenza di vizi loro propri, ex art. 617 cod. proc. civ. e necessariamente davanti al giudice ordinario territorialmente competente e ciò anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi nel caso di specie) sia riconducibile ad un credito di natura tributaria.
L'unica eccezione è rappresentata dal fatto che l'atto esecutivo notificato relativo a debiti tributari, oltre ad essere impugnato per vizi propri, venga, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, opposto anche per la mancata notifica dell'atto presupposto, nel qual caso la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
Nella specie, la ricorrente ha eccepito, tra l'altro l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, evidenziando che ella dal 2011 risiede in Svizzera.
In parte qua, dunque, la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
L'eccezione, tuttavia, infondata.
Afferma Cass. 17730/2025:
“ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20.11.1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. n. 6345/2013, Cass. n. 8472/2018; Cass., sez. 6-5, n. 583 del 2019).”.
Aggiunge la S.C. che è irrilevante “ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c. e incombendo sul destinatario dell'atto l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui era avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario”.
Poiché, nella specie, l'atto di accertamento risulta notificato in data 7.1. 2021 a mani della madre della ricorrente, quale familiare convivente, la mera circostanza che la Nominativo_1 risulti residente in [...]è inconferente, in mancanza dell'allegazione e prova dell'inesistenza del rapporto di convivenza.
Per tutte le ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente, involgendo la ritualità degli atti posti in essere dall'agente della riscossione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
In conclusione, va rigettato il ricorso nella parte in cui la Nominativo_1 ha eccepito la mancata notifica dell'atto prodromico e va dichiarato, per ogni altra questione, il difetto di giurisdizione dell'adita A.G. per essere la cognizione devoluta al giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nella parte in cui la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto prodromico e dichiara, nel resto, il difetto di giurisdizione dell'adita A.G. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che liquida per ciascuna parte in euro
1.000,00, oltre accessori come per legge. e distrae, per il Comune di Taranto, in favore del difensore
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Castello 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - Dogre Srl - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4185 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 187/2025 Ricorrente_1 esponeva:
che in data 22.01.2025, la Resistente_1 spa – DOGRE srl, Concessionaria del servizio di riscossione coattiva del Comune di Taranto, aveva notificato ad Nominativo_2, atto di pignoramento dei canoni di locazione dovuti dal Nominativo_2 ad essa ricorrente;
che era venuta a conoscenza del suddetto atto solo per il tramite del terzo pignorato Nominativo_2 il quale le aveva comunicato che non avrebbe proceduto al pagamento nei suoi confronti dei canoni di locazione dai Gennaio 2025 in poi stante il vincolo di indisponibilità ivi esistente;
che aveva appreso dalla Soget che l'atto presupposto era rappresentato da accertamento IMU n. 5109 del 14.12.2020, anno imposta 2015 emesso dal Comune di Taranto e ad essa indirizzato presso la ia
Briganti 8, Taranto;
che sin dall'11.05.2011 risiedeva nella citta di Nominativo_3 (Svizzera), come da certificato di residenza allegato;
che, pertanto, il pignoramento era illegittimo per mancanza dell'atto prodromico e per conseguente intervenuta prescrizione;
che il pignoramento era illegittimo anche perché a lei non notificato e perché privo di idonea motivazione, perché privo dell'indicazione del responsabile del procedimento e del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio dell'Ente Creditore.
Resistevano la Soget e il Comune di Taranto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in punto di giurisdizione, che Cass. SS.UU., con sentenza n. 7822/2020 ha affermato che l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 esclude expressis verbis qualsiasi opposizione davanti al giudice tributario che abbia ad oggetto atti esecutivi, ossia, atti notificati dall'agente della riscossione.
Pertanto, l'opposizione avverso tutti gli atti dell'esecuzione deve essere, qualora si voglia far valere vizi loro propri, proposta davanti al giudice ordinario e, in particolare, davanti al giudice dell'esecuzione con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di atti esecutivi notificati al contribuente-debitore e finalizzati ad assicurare all'Ente impositore il soddisfo del credito per cui si procede. Da ciò consegue gli atti notificati dall'agente della riscossione ed inquadrabili come atti dell'esecuzione forzata devono essere impugnati, in presenza di vizi loro propri, ex art. 617 cod. proc. civ. e necessariamente davanti al giudice ordinario territorialmente competente e ciò anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi nel caso di specie) sia riconducibile ad un credito di natura tributaria.
L'unica eccezione è rappresentata dal fatto che l'atto esecutivo notificato relativo a debiti tributari, oltre ad essere impugnato per vizi propri, venga, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, opposto anche per la mancata notifica dell'atto presupposto, nel qual caso la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
Nella specie, la ricorrente ha eccepito, tra l'altro l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, evidenziando che ella dal 2011 risiede in Svizzera.
In parte qua, dunque, la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
L'eccezione, tuttavia, infondata.
Afferma Cass. 17730/2025:
“ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20.11.1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. n. 6345/2013, Cass. n. 8472/2018; Cass., sez. 6-5, n. 583 del 2019).”.
Aggiunge la S.C. che è irrilevante “ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c. e incombendo sul destinatario dell'atto l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui era avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario”.
Poiché, nella specie, l'atto di accertamento risulta notificato in data 7.1. 2021 a mani della madre della ricorrente, quale familiare convivente, la mera circostanza che la Nominativo_1 risulti residente in [...]è inconferente, in mancanza dell'allegazione e prova dell'inesistenza del rapporto di convivenza.
Per tutte le ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente, involgendo la ritualità degli atti posti in essere dall'agente della riscossione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
In conclusione, va rigettato il ricorso nella parte in cui la Nominativo_1 ha eccepito la mancata notifica dell'atto prodromico e va dichiarato, per ogni altra questione, il difetto di giurisdizione dell'adita A.G. per essere la cognizione devoluta al giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nella parte in cui la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto prodromico e dichiara, nel resto, il difetto di giurisdizione dell'adita A.G. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che liquida per ciascuna parte in euro
1.000,00, oltre accessori come per legge. e distrae, per il Comune di Taranto, in favore del difensore