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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2124/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2124/2022 promossa da:
(P. IVA con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 hiolo C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e P.I. con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Germano Scarafiocca (C.F. ) e MA TI CodiceFiscale_2
ER (C.F. CodiceFiscale_3
APPELLATA avverso la sentenza n. 1229/22 del Tribunale di Firenze pubbl. il 27/04/22 R.G.
11248/20
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1229/22 del 27/04/22 e pubbl. il 27/04/22, non notificata nella causa avente R.G. 11248/20 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento colpevole e imputabile a
[...]
del contratto di ATI descritto in narrativa: NEL MERITO Controparte_1 condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_1 patiendi nella misura che sarà stabilita in corso di giudizio o in quella maggiore
o minore che risulterà in corso di causa e/o di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA -
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ammettere prova per testi, sui Cont seguenti capitoli: 1) “D.C.V. che la società ha inteso costituire un'ATI con la società perché mancava dei requisiti necessari Parte_1 che servivano per partecipare alla gara”; 2) “D.C.V. che tali requisisti sono stati forniti dalla società ; 3) “D.C.V. erano stati Pt_1 Parte_1 stabiliti i patti parasociali di cui al documento n. 6) fasc. primo grado che vi si mostra”; 4) “D.C.V. che la mancata sottoscrizione dei patti parasociali di cui al documento n. 6) fasc. primo grado fu causata dall'impossibilità di garantire da Cont parte di del minimo di euro 100.000,00 di ricavi preteso dalla società
; 5) “D.C.V. che avete inviato a più riprese la Parte_1 documentazione per l'accesso dei dipendenti della società Parte_1
Cont
all'aeroporto a 6) “D.C.V. che l'attivazione del corso security era
[...] gestita dal Sig. quale responsabile della commessa all'inizio Controparte_2 dell'appalto; 7) “D.C.V. che, in assenza di attivazione del corso da parte del
Sig. i dipendenti della società Controparte_2 Parte_1
Cont sarebbero stati collocati nell'area aeroportuale con scorta di personale 8)
“D.C.V. che avete richiesto l'intervento della società per Parte_1
l'esecuzione di interventi urgenti presso la sede aeroportuale di;
” 9) Pt_1
“D.C.V. che gli interventi di cui al capitolo precedente sono riferiti alle fatture di cui al doc. 10)”;
A testi: Sig. I) sui capp. da 1) a 4); Sig. Testimone_1 Tes_2 [...]
EN (FI) sul cap. 5); Sig. CO AN (PI) sui Tes_3 Tes_4 capp. da 6) a 9);
- “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ordinare ex art. 210 c.p.c, alla società convenuta l'esibizione del contratto e/o dei contratti intercorsi e/o Cont intercorrenti tra la società ed eventuali società terze affidatarie di incarichi per l'esecuzione della quota di contratto che avrebbe dovuto essere eseguita dalla società di cui in narrativa, ove sussistenti, Parte_1 nonché della documentazione contabile attestante gli incassi pervenuti per
l'esecuzione di tale suddetto contratto. - “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, ammettere consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare il danno Cont causato dall'inadempimento colpevole della società e relativo alla mancata partecipazione all'ATI di cui in narrativa e conseguentemente accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'impresa attrice quantificandolo in rapporto al valore della commessa ed alla perdita subita in conseguenza della mancata partecipazione, sotto tutti i profili, compreso il danno all'immagine. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e restituzione delle somme corrisposte a seguito della sentenza impugnata e con riserva di ogni istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione”. NEL MERITO IN DENEGATA IPOTESI “Voglia la Corte Ecc.ma, in denegata ipotesi di non accoglimento nel merito della presente impugnazione riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1229/22 del 27/04/22
e pubbl. il 27/04/22, non notificata nella causa avente R.G. 11248/20 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio con restituzione delle somme corrisposte. NEL MERITO IN OGNI CASO “Voglia la Corte Ecc.ma, in ogni caso, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1229/22 del 27/04/22 e pubbl. il 27/04/22, non notificata nella causa avente R.G.
11248/20 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza condannare la al rimborso della somma di euro Controparte_1
1.382,32 a titolo di IVA 22% non dovuta in quanto ripetibile con ogni ulteriore statuizione di legge.”
Per la parte appellata:
“l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia, per le causali indicate in narrativa, nel giudizio di appello promosso da n. R.G. Parte_1
2124/2022, per l'impugnazione della sentenza n. 1229/2022 emessa in data
27.04.2022 dal Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, per il giudizio iscritto al n. R.G. 11248/2020, in via preliminare: dichiarare l'appello proposto da
[...] inammissibile, e per l'effetto dichiarare la definitività della Parte_1 sentenza n. 1229/2022 emessa in data 27.04.2022 dal Tribunale di Firenze, III
Sezione Civile;
in ogni caso, dichiarare inammissibili i documenti prodotti da in violazione dell'art. 345, co. 3 c.p.c., e più Parte_1 precisamente le pagg. 116-192 del doc. 2 allegato all'atto di citazione in appello e il doc. 8 allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
22.10.2024, nonché entrambi i docc. 8 e 9 allegati alle note di trattazione scritta in quanto irrilevanti e inconferenti, e rigettare tutte le istanze istruttorie formulate in sede di appello;
nel merito: rigettare la domanda di parte avversa perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e la condanna alle spese ivi liquidate. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1229/22 pubbl. il 27/04/22 il Tribunale di Firenze ha così deciso:
“Rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 5.355,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge”
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda avanzata dalla società
[...] nei confronti di , deducendo Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento del contratto di ATI, stipulato tra le imprese per partecipare alla gara per il servizio di manutenzione da effettuarsi presso l'aeroporto di
; ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 1.830 a Pt_1 titolo di corrispettivo per lavori eseguiti in relazione alla quota di partecipazione e la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, anche per danno all'immagine e danno curriculare, sulla base della responsabilità contrattuale da inadempimento della convenuta per essere stata pretermessa nella fase di esecuzione del suddetto contratto.
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice, eccepiva che l'impossibilità ad effettuare da parte della società'
[...] presso l'aeroporto di era stata Parte_2 Pt_1 determinata dal non aver provveduto a formare il proprio personale in punto di
Safety Aeroportuale.
La causa veniva istruita con documentazione e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
Pa (di seguito solo o APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Cont Corte di Appello la (di seguito solo o anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E SULLA MANCATA PRONUNCIA IN
ORDINE AI REQUISITI DI GARA.
SUI PATTI PARASOCIALI E SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
SULLA PROVA DEL DANNO a) lucro cessante b) danno curricolare
SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE NON AMMESSE
SULLE SPESE LEGALI
Per tali ragioni è stata chiesta dall'APPELLANTE la riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Cont Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato.
L'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame per mancata individuazione dei capi della sentenza impugnati e delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, non può essere accolta, risultando dall'atto di appello sia le parti della sentenza censurate sia le ragioni a sostegno delle critiche formulate, con ciò consentendo alla parte appellata l'esercizio del diritto di difesa;
l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c. è inammissibile, atteso che la causa è oramai nella fase decisoria.
Passando alla disamina nel merito, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo (sull'inadempimento contrattuale e sulla mancata pronuncia in ordine ai requisiti di gara) di appello è infondata.
Il Tribunale ha rilevato che “Risulta dagli atti che in forza dell'accordo quadro oggetto di aggiudicazione (doc. 3 fasc. attrice), sussisteva nei confronti della committente l'obbligo di far rilasciare dalla competente Direzione
Circoscrizionale il permesso di accesso all'aeroscalo in favore del proprio personale (art. 8 doc. 3 fasc. attrice), nonché di conformarsi ai requisiti di safety di TA, di applicare le relative procedure e regolamenti e di assicurare la formazione del proprio personale in conformità al Regolamento di Scalo ed al
Manuale di Aeroporto ed alle procedure aeroportuali applicabili, nel caso in cui fosse previsto lo svolgimento di parte delle attività presso le aree aeroportuali airside (art. 15-ter), nonché la dichiarazione di disporre della dotazione di personale con un addestramento idoneo sotto il profilo della safety aeroportuale (art. 9 doc. 3 fasc.
Il primo Giudice osserva che il documento di PR 45 - Parte_4 procedura per la gestione dei tesserini di ingresso in aeroporto per persone fisiche e dei lasciapassare per veicoli (doc. 6 f. convenuta), espone la procedura per il rilascio di suddetti permessi, indicando che è necessario “per le richieste di rilascio di TIA con banda rossa, verde o azzurra, attestato di frequenza, rilasciato da istruttore certificato ENAC, ad un Corso di security aeroportuale, ai sensi della Circolare ENAC SEC-05° e del Reg UE 1998/2015
(Cat. A1, A4, A5, A11, A12, A12bis, A13, A14)” (pag. 14 doc. 6 fasc. convenuta, v. anche doc. 9 §1.2 f. convenuta). Costituisce circostanza non contestata tra le parti che i dipendenti di parte attrice non abbiano frequentato il suddetto corso. Alla luce di quanto previsto nel regolamento di
[...] sulla procedura di gestione dei tesserini di ingresso, non può ritenersi Parte_4 che a tale carenza potesse sopperirsi tramite la predisposizione di una scorta in favore dei dipendenti di ciò in ragione della natura Parte_1 eccezionale dell'accesso con scorta, previsto esclusivamente per particolari ed urgenti di servizio, non programmati e non programmabili, previa richiesta motivata circa l'esistenza di una situazione di eccezionalità; oltretutto prevedendosi il limite massimo di tre permessi di accesso con scorta per la stessa persona nell'arco di trenta giorni, salvo i casi di dimostrata e motivata necessità di accedere un numero superiore di volte (doc. 6 f. convenuta, pag.
18 e ss.)”. L'ordinaria attività di esecuzione dei lavori non avrebbe, dunque, potuto essere realizzata secondo queste modalità. È, pertanto, accertato che, in assenza della necessaria formazione sulla sicurezza, il personale dell'attrice non avrebbe potuto accedere con continuità alle aree aeroportuali, risultandone preclusa l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto. All'esito di tali considerazioni, deve escludersi la sussistenza in capo alla convenuta
l'obbligo di garantire in favore della mandante un servizio di scorta, data a monte l'inidoneità di suddetta ipotesi operativa”.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto imprescindibile il corso di Safety per l'accesso in aeroporto e quindi per l'esecuzione del contratto aggiudicato;
deduce che la società opera Parte_1 negli Aeroporti di e Pisa in assenza di corsi di Safety ed è l'unica Pt_1 impresa fornita di dotazioni tecniche e di sicurezza tali da poter intervenire in Cont queste sedi in conformità alla normativa di settore, mentre la società ha beneficiato dei requisiti forniti da per poter accedere ai Parte_1 lavori presso l'aeroporto; che l'accesso alla sede aeroportuale della società
c'è stato in due occasioni proprio perché si trattava Parte_1
Cont di lavori che non poteva eseguire perché' tecnicamente carente, il che prova che non era necessario alcun corso Safety per accedere alla sede Cont aeroportuale e che per carenze tecnico strumentali e di formazione non era in grado di eseguire le opere che erano stabilite in ATI appannaggio dell'appellante; lamenta infine l'omessa pronuncia sulla carenza di CFT dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. CFT contesta l'assunto avversario;
eccepisce l'irrilevanza delle circostanze Pa addotte da a sostegno della non necessità del corso Safety, risultando dalla documentazione in atti che i due accessi richiamati rientrano tra quelli consentiti in casi eccezionali e sotto scorta e che anche gli interventi negli
Aeroporti di e Pisa risultano temporanei e della durata di poche ore e Pt_1
“sotto scorta” atteso che per tutta la durata dell'intervento un Addetto della
Società ha presidiato l'area oggetto dei lavori. CP_3
Il Collegio rileva che la censura dell'appellante si fonda principalmente sulla Pa non ammissione delle richieste istruttorie formulate, sostenendo che l'espletamento avrebbe dimostrato la fondatezza dell'azione giudiziale;
tuttavia non formula rilievi sui richiami in sentenza alle pattuizioni contrattuali ed alle disposizioni normative di settore e neppure indica un eventuale errore di interpretazione/applicazione di dette norme. [cfr. pagg. 123 ss fascicolo I grado accordo quadro con e art. 15 ter Safety pag 142] Parte_4
Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale sulla necessità del corso
Safety per l'accesso all'aeroporto, come emerge dall'accordo quadro oggetto di aggiudicazione, con i richiami al Regolamento di Scalo, al Manuale di
Aeroporto, alle procedure aeroportuali applicabili, alla dichiarazione di disporre della dotazione di personale con un addestramento idoneo sotto il profilo della safety aeroportuale;
il documento di “PR 45 - procedura per Parte_4 la gestione dei tesserini di ingresso in aeroporto per persone fisiche e dei lasciapassare per veicoli”, come correttamente argomentato dal Tribunale, prevede per le richieste di rilascio di TIA un attestato di frequenza, rilasciato da istruttore certificato ENAC, ad un Corso di security aeroportuale, ai sensi della Circolare ENAC SEC-05° e del Reg UE 1998/2015.
A fronte di tali precise disposizioni parte appellante oppone che in assenza di corso di Safety la società attualmente opera negli Parte_1
Pa Aeroporti di e Pisa e che in due occasioni la stessa ha avuto Pt_1
l'accesso alla sede aeroportuale.
L'assunto non è fondato. Nel regolamento di è previsto Parte_4
l'accesso, con scorta, per necessità particolari ed urgenti di servizio, non programmati e non programmabili, previa richiesta motivata circa l'esistenza di una situazione di eccezionalità. La due occasioni di accesso richiamate dall'appellante comprovano in realtà che in mancanza del corso Safety non era possibile l'accesso ordinario: infatti sono state effettuate sotto scorta di personale CFT per situazioni di urgenza, circostanza pacifica tanto che emerge dalle stesse articolazioni di oggetto delle richieste istruttorie (“7) “D.C.V. Pt_3 che, in assenza di attivazione del corso da parte del Sig. i Controparte_2 dipendenti della società sarebbero stati collocati Parte_1
Cont nell'area aeroportuale con scorta di personale 8) “D.C.V. che avete richiesto l'intervento della società per l'esecuzione di Parte_1 interventi urgenti presso la sede aeroportuale di ”). Pt_1
Il Tribunale ha quindi correttamente rigettato la richiesta di prova orale di parte attrice sul punto.
Riguardo l'operatività presso gli Aeroporti di e Pisa, appare fondato il Pt_1 rilevo di CFT che i permessi di accesso prodotti riportano la dicitura
“temporaneo”, sono stati rilasciati per interventi di poche ore e per tutta la durata dell'intervento un Addetto della Società ha presidiato l'area CP_3 oggetto dei lavori;
pertanto non comprovano la possibilità dell'accesso ordinario.
La censura di omessa pronuncia sulle dedotte carenze di CFT tecnico strumentali e di formazione, che non le consentivano di eseguire le opere che erano stabilite in ATI, è infondata, risultando in sentenza la decisione sul punto.
Il Tribunale ha infatti rilevato che “Secondo la ricostruzione di parte attrice, la Cont società ha pretermesso la propria mandante nella fase di esecuzione del contratto aggiudicato, senza richiedere mai le prestazioni stabilite, nonostante fosse prevista nel contratto di costituzione dell'a.t.i. (doc. 1 f.attrice) la Cont suddivisione dei lavori in base a una quota del 60% (riferibile a e del 40%
(riferibile a . La convenuta ha così illegittimamente Parte_1 beneficiato dei requisiti dell'attrice al fine di avere accesso alla gara, con relativa assunzione di responsabilità solidale da parte dell'attrice nei confronti della stazione appaltante, realizzando poi le opere in via esclusiva ed incamerando l'intero corrispettivo” (pag. 3) ed ha ritenuto (pag. 4) che “
Soltanto la committenza è legittimata a lamentare un'eventuale responsabilità dell'appaltatrice per violazione delle obbligazioni dell'appalto; in assenza di rimostranze della stazione appaltante, pertanto, manca in capo all'attrice un interesse a rivalersi nei confronti della mandante coobbligata. Risulta pertanto irrilevante il riferimento di parte attrice all'assunzione di un'eventuale responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Tuttavia, il contenuto del contratto pubblico viene qui comunque in rilievo, determinando anche le prestazioni dovute nel rapporto interno tra le società costituite in
a.t.i.”.
Il primo motivo di appello viene integralmente rigettato.
La critica contenuta nel secondo motivo di gravame (sui patti parasociali e sul difetto di istruttoria) è infondata.
Il Tribunale ha evidenziato che “Né è possibile per parte attrice invocare
l'efficacia giuridica delle clausole contenute nei cd. patti parasociali di cui al doc. 8 del fascicolo di parte attrice. Tale produzione risulta, infatti, priva di sottoscrizione ed è espressamente qualificata come “bozza”, all'interno della relativa mail”.
L'appellante riconosce che la decisione è corretta nella parte in cui esclude efficacia giuridica alla bozza non firmata ma sostiene che il Tribunale ha erroneamente omesso di valutare la prova testimoniale richiesta sul punto con l'allora procuratore di , il quale avrebbe chiarito il Controparte_1 rapporto di fatto intercorso tra le imprese e gli accordi dallo stesso siglati con il legale rappresentante dell'odierna appellante, che unito ad un principio di prova scritto (doc. 8) non contestato da controparte costituisce il mezzo di prova del fatto che si intende provare.
Cont eccepisce che oggetto della prova era la stipulazione di patti parasociali che è pacifico non sia avvenuta, il documento indicato come principio di prova scritto non può essere ritenuto tale in quanto proviene dalla stessa parte, la produzione in appello del verbale di udienza del 10 giugno 2022 è inammissibile, in quanto preesistente all'appello e quindi avrebbe dovuto essere prodotto contestualmente all'atto di citazione in appello.
L'eccezione di parte appellata invece è fondata.
L'art. 2721 del codice civile dispone: “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Il successivo art. 2724 c.c. prevede che “ La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”.
Nel caso in esame non è stata allegata nessuna delle ipotesi che consente l'ammissione della prova testimoniale.
Il documento indicato dall'appellante come principio di prova scritto è [pag. 75 Pa Cont fascicolo I grado] un'email inviata dall'Avv. Chiuchiolo per a con la richiesta di risarcimento per asseriti danni conseguiti dalla violazione del contratto, quindi non è uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante.
Riguardo il documento prodotto con note del 15.10.2024, si rileva che è datato
10.6.2022, quindi di data anteriore all'appello del 14.11.2022.
In base al disposto degli dagli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342, comma 1°, e 347, comma 1°, c.p.c., il nuovo documento allegato per la prima volta in appello perché sopravvenuto avrebbe potuto essere prodotto mediante specifica indicazione dello stesso nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
La S.C. ha evidenziato “ la necessità, in base alle norme previste dagli artt.
163 e 166, richiamati dagli artt. 342, comma 1°, e 347, comma 1°, c.p.c., che
i nuovi documenti (i quali, peraltro, possono avere ad oggetto tanto un fatto già allegato in primo grado, quanto, come nella specie, un fatto nuovo, vale a dire allegato per la prima volta in appello perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado) siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (Cass. n. 11510 del 2014): a meno che, come nel caso di specie, la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass. SU n. 8203 del 2005)”. (Cass. n.
12574/2019).
La censura alla valutazione operata dal Tribunale va rigettata.
Le decisione sui primi due motivi di appello come in motivazione, fa ritenere assorbiti il terzo e quarto motivo di gravame, in punto di prova del danno.
La quinta censura (sulle spese legali) è infondata.
Il Tribunale ha disposto:” Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza […] condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro
5.355,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge”.
Pa
sostiene che la somma liquidata non appare in linea con lo svolgimento del processo, tenendo conto dell'esperimento del procedimento di mediazione a cui la società appellata si è sottratta e che sul punto la sentenza non è motivata;
dichiara di avere provveduto al pagamento della somma di € 7.660,06 di cui euro 1.382,32 per iva 22% che in quanto ripetibile non è dovuta e andrà comunque rimborsata.
Cont eccepisce che la mediazione era volontaria e non obbligatoria, sicché la mancata adesione non determina conseguenze processuali;
che la sentenza ha motivato indicando la soccombenza;
che la non debenza dell'iva non riguarda la correttezza del dispositivo ma la fase esecutiva.
Il motivo di appello non è fondato. Il provvedimento del Tribunale è conforme al disposto dell'art. 91 c.p.c., che dispone: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”.
Riguardo il procedimento di mediazione, l'art. 8 comma 4 - bis del D.lgs
28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, disponeva: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
La natura di sanzione della previsione normativa rende necessario il collegamento con l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, mentre il caso in esame si è in tema di mediazione volontaria.
Il provvedimento del Tribunale appare corretto anche riguardo la condanna al pagamento dell'IVA, avendo disposto “come per legge”, fermo restando che il pagamento dell'imposta effettuato dall'appellante, se non dovuto, dovrà naturalmente essere rimborsato.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del Cont giudizio complessivo che vede vittoriosa le spese del presente grado vanno poste a carico di nella misura liquidata in Parte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di riferimento
(€ 1.101,00 - € 5.200,00) ai valori medi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1229/22 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27/04/22 R.G. 11248/20, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma per intero la sentenza impugnata;
- Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado, che liquida in € 1.923,00 oltre Controparte_1 spese generali 15%, iva e cap come per legge.
- Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione.
Firenze, camera di consiglio del 11.03.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2124/2022 promossa da:
(P. IVA con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 hiolo C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e P.I. con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Germano Scarafiocca (C.F. ) e MA TI CodiceFiscale_2
ER (C.F. CodiceFiscale_3
APPELLATA avverso la sentenza n. 1229/22 del Tribunale di Firenze pubbl. il 27/04/22 R.G.
11248/20
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1229/22 del 27/04/22 e pubbl. il 27/04/22, non notificata nella causa avente R.G. 11248/20 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento colpevole e imputabile a
[...]
del contratto di ATI descritto in narrativa: NEL MERITO Controparte_1 condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_1 patiendi nella misura che sarà stabilita in corso di giudizio o in quella maggiore
o minore che risulterà in corso di causa e/o di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA -
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ammettere prova per testi, sui Cont seguenti capitoli: 1) “D.C.V. che la società ha inteso costituire un'ATI con la società perché mancava dei requisiti necessari Parte_1 che servivano per partecipare alla gara”; 2) “D.C.V. che tali requisisti sono stati forniti dalla società ; 3) “D.C.V. erano stati Pt_1 Parte_1 stabiliti i patti parasociali di cui al documento n. 6) fasc. primo grado che vi si mostra”; 4) “D.C.V. che la mancata sottoscrizione dei patti parasociali di cui al documento n. 6) fasc. primo grado fu causata dall'impossibilità di garantire da Cont parte di del minimo di euro 100.000,00 di ricavi preteso dalla società
; 5) “D.C.V. che avete inviato a più riprese la Parte_1 documentazione per l'accesso dei dipendenti della società Parte_1
Cont
all'aeroporto a 6) “D.C.V. che l'attivazione del corso security era
[...] gestita dal Sig. quale responsabile della commessa all'inizio Controparte_2 dell'appalto; 7) “D.C.V. che, in assenza di attivazione del corso da parte del
Sig. i dipendenti della società Controparte_2 Parte_1
Cont sarebbero stati collocati nell'area aeroportuale con scorta di personale 8)
“D.C.V. che avete richiesto l'intervento della società per Parte_1
l'esecuzione di interventi urgenti presso la sede aeroportuale di;
” 9) Pt_1
“D.C.V. che gli interventi di cui al capitolo precedente sono riferiti alle fatture di cui al doc. 10)”;
A testi: Sig. I) sui capp. da 1) a 4); Sig. Testimone_1 Tes_2 [...]
EN (FI) sul cap. 5); Sig. CO AN (PI) sui Tes_3 Tes_4 capp. da 6) a 9);
- “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ordinare ex art. 210 c.p.c, alla società convenuta l'esibizione del contratto e/o dei contratti intercorsi e/o Cont intercorrenti tra la società ed eventuali società terze affidatarie di incarichi per l'esecuzione della quota di contratto che avrebbe dovuto essere eseguita dalla società di cui in narrativa, ove sussistenti, Parte_1 nonché della documentazione contabile attestante gli incassi pervenuti per
l'esecuzione di tale suddetto contratto. - “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, ammettere consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare il danno Cont causato dall'inadempimento colpevole della società e relativo alla mancata partecipazione all'ATI di cui in narrativa e conseguentemente accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'impresa attrice quantificandolo in rapporto al valore della commessa ed alla perdita subita in conseguenza della mancata partecipazione, sotto tutti i profili, compreso il danno all'immagine. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e restituzione delle somme corrisposte a seguito della sentenza impugnata e con riserva di ogni istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione”. NEL MERITO IN DENEGATA IPOTESI “Voglia la Corte Ecc.ma, in denegata ipotesi di non accoglimento nel merito della presente impugnazione riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1229/22 del 27/04/22
e pubbl. il 27/04/22, non notificata nella causa avente R.G. 11248/20 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio con restituzione delle somme corrisposte. NEL MERITO IN OGNI CASO “Voglia la Corte Ecc.ma, in ogni caso, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1229/22 del 27/04/22 e pubbl. il 27/04/22, non notificata nella causa avente R.G.
11248/20 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza condannare la al rimborso della somma di euro Controparte_1
1.382,32 a titolo di IVA 22% non dovuta in quanto ripetibile con ogni ulteriore statuizione di legge.”
Per la parte appellata:
“l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia, per le causali indicate in narrativa, nel giudizio di appello promosso da n. R.G. Parte_1
2124/2022, per l'impugnazione della sentenza n. 1229/2022 emessa in data
27.04.2022 dal Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, per il giudizio iscritto al n. R.G. 11248/2020, in via preliminare: dichiarare l'appello proposto da
[...] inammissibile, e per l'effetto dichiarare la definitività della Parte_1 sentenza n. 1229/2022 emessa in data 27.04.2022 dal Tribunale di Firenze, III
Sezione Civile;
in ogni caso, dichiarare inammissibili i documenti prodotti da in violazione dell'art. 345, co. 3 c.p.c., e più Parte_1 precisamente le pagg. 116-192 del doc. 2 allegato all'atto di citazione in appello e il doc. 8 allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
22.10.2024, nonché entrambi i docc. 8 e 9 allegati alle note di trattazione scritta in quanto irrilevanti e inconferenti, e rigettare tutte le istanze istruttorie formulate in sede di appello;
nel merito: rigettare la domanda di parte avversa perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e la condanna alle spese ivi liquidate. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1229/22 pubbl. il 27/04/22 il Tribunale di Firenze ha così deciso:
“Rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 5.355,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge”
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda avanzata dalla società
[...] nei confronti di , deducendo Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento del contratto di ATI, stipulato tra le imprese per partecipare alla gara per il servizio di manutenzione da effettuarsi presso l'aeroporto di
; ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 1.830 a Pt_1 titolo di corrispettivo per lavori eseguiti in relazione alla quota di partecipazione e la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, anche per danno all'immagine e danno curriculare, sulla base della responsabilità contrattuale da inadempimento della convenuta per essere stata pretermessa nella fase di esecuzione del suddetto contratto.
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice, eccepiva che l'impossibilità ad effettuare da parte della società'
[...] presso l'aeroporto di era stata Parte_2 Pt_1 determinata dal non aver provveduto a formare il proprio personale in punto di
Safety Aeroportuale.
La causa veniva istruita con documentazione e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
Pa (di seguito solo o APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Cont Corte di Appello la (di seguito solo o anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E SULLA MANCATA PRONUNCIA IN
ORDINE AI REQUISITI DI GARA.
SUI PATTI PARASOCIALI E SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
SULLA PROVA DEL DANNO a) lucro cessante b) danno curricolare
SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE NON AMMESSE
SULLE SPESE LEGALI
Per tali ragioni è stata chiesta dall'APPELLANTE la riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Cont Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato.
L'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame per mancata individuazione dei capi della sentenza impugnati e delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, non può essere accolta, risultando dall'atto di appello sia le parti della sentenza censurate sia le ragioni a sostegno delle critiche formulate, con ciò consentendo alla parte appellata l'esercizio del diritto di difesa;
l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c. è inammissibile, atteso che la causa è oramai nella fase decisoria.
Passando alla disamina nel merito, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo (sull'inadempimento contrattuale e sulla mancata pronuncia in ordine ai requisiti di gara) di appello è infondata.
Il Tribunale ha rilevato che “Risulta dagli atti che in forza dell'accordo quadro oggetto di aggiudicazione (doc. 3 fasc. attrice), sussisteva nei confronti della committente l'obbligo di far rilasciare dalla competente Direzione
Circoscrizionale il permesso di accesso all'aeroscalo in favore del proprio personale (art. 8 doc. 3 fasc. attrice), nonché di conformarsi ai requisiti di safety di TA, di applicare le relative procedure e regolamenti e di assicurare la formazione del proprio personale in conformità al Regolamento di Scalo ed al
Manuale di Aeroporto ed alle procedure aeroportuali applicabili, nel caso in cui fosse previsto lo svolgimento di parte delle attività presso le aree aeroportuali airside (art. 15-ter), nonché la dichiarazione di disporre della dotazione di personale con un addestramento idoneo sotto il profilo della safety aeroportuale (art. 9 doc. 3 fasc.
Il primo Giudice osserva che il documento di PR 45 - Parte_4 procedura per la gestione dei tesserini di ingresso in aeroporto per persone fisiche e dei lasciapassare per veicoli (doc. 6 f. convenuta), espone la procedura per il rilascio di suddetti permessi, indicando che è necessario “per le richieste di rilascio di TIA con banda rossa, verde o azzurra, attestato di frequenza, rilasciato da istruttore certificato ENAC, ad un Corso di security aeroportuale, ai sensi della Circolare ENAC SEC-05° e del Reg UE 1998/2015
(Cat. A1, A4, A5, A11, A12, A12bis, A13, A14)” (pag. 14 doc. 6 fasc. convenuta, v. anche doc. 9 §1.2 f. convenuta). Costituisce circostanza non contestata tra le parti che i dipendenti di parte attrice non abbiano frequentato il suddetto corso. Alla luce di quanto previsto nel regolamento di
[...] sulla procedura di gestione dei tesserini di ingresso, non può ritenersi Parte_4 che a tale carenza potesse sopperirsi tramite la predisposizione di una scorta in favore dei dipendenti di ciò in ragione della natura Parte_1 eccezionale dell'accesso con scorta, previsto esclusivamente per particolari ed urgenti di servizio, non programmati e non programmabili, previa richiesta motivata circa l'esistenza di una situazione di eccezionalità; oltretutto prevedendosi il limite massimo di tre permessi di accesso con scorta per la stessa persona nell'arco di trenta giorni, salvo i casi di dimostrata e motivata necessità di accedere un numero superiore di volte (doc. 6 f. convenuta, pag.
18 e ss.)”. L'ordinaria attività di esecuzione dei lavori non avrebbe, dunque, potuto essere realizzata secondo queste modalità. È, pertanto, accertato che, in assenza della necessaria formazione sulla sicurezza, il personale dell'attrice non avrebbe potuto accedere con continuità alle aree aeroportuali, risultandone preclusa l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto. All'esito di tali considerazioni, deve escludersi la sussistenza in capo alla convenuta
l'obbligo di garantire in favore della mandante un servizio di scorta, data a monte l'inidoneità di suddetta ipotesi operativa”.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto imprescindibile il corso di Safety per l'accesso in aeroporto e quindi per l'esecuzione del contratto aggiudicato;
deduce che la società opera Parte_1 negli Aeroporti di e Pisa in assenza di corsi di Safety ed è l'unica Pt_1 impresa fornita di dotazioni tecniche e di sicurezza tali da poter intervenire in Cont queste sedi in conformità alla normativa di settore, mentre la società ha beneficiato dei requisiti forniti da per poter accedere ai Parte_1 lavori presso l'aeroporto; che l'accesso alla sede aeroportuale della società
c'è stato in due occasioni proprio perché si trattava Parte_1
Cont di lavori che non poteva eseguire perché' tecnicamente carente, il che prova che non era necessario alcun corso Safety per accedere alla sede Cont aeroportuale e che per carenze tecnico strumentali e di formazione non era in grado di eseguire le opere che erano stabilite in ATI appannaggio dell'appellante; lamenta infine l'omessa pronuncia sulla carenza di CFT dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. CFT contesta l'assunto avversario;
eccepisce l'irrilevanza delle circostanze Pa addotte da a sostegno della non necessità del corso Safety, risultando dalla documentazione in atti che i due accessi richiamati rientrano tra quelli consentiti in casi eccezionali e sotto scorta e che anche gli interventi negli
Aeroporti di e Pisa risultano temporanei e della durata di poche ore e Pt_1
“sotto scorta” atteso che per tutta la durata dell'intervento un Addetto della
Società ha presidiato l'area oggetto dei lavori. CP_3
Il Collegio rileva che la censura dell'appellante si fonda principalmente sulla Pa non ammissione delle richieste istruttorie formulate, sostenendo che l'espletamento avrebbe dimostrato la fondatezza dell'azione giudiziale;
tuttavia non formula rilievi sui richiami in sentenza alle pattuizioni contrattuali ed alle disposizioni normative di settore e neppure indica un eventuale errore di interpretazione/applicazione di dette norme. [cfr. pagg. 123 ss fascicolo I grado accordo quadro con e art. 15 ter Safety pag 142] Parte_4
Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale sulla necessità del corso
Safety per l'accesso all'aeroporto, come emerge dall'accordo quadro oggetto di aggiudicazione, con i richiami al Regolamento di Scalo, al Manuale di
Aeroporto, alle procedure aeroportuali applicabili, alla dichiarazione di disporre della dotazione di personale con un addestramento idoneo sotto il profilo della safety aeroportuale;
il documento di “PR 45 - procedura per Parte_4 la gestione dei tesserini di ingresso in aeroporto per persone fisiche e dei lasciapassare per veicoli”, come correttamente argomentato dal Tribunale, prevede per le richieste di rilascio di TIA un attestato di frequenza, rilasciato da istruttore certificato ENAC, ad un Corso di security aeroportuale, ai sensi della Circolare ENAC SEC-05° e del Reg UE 1998/2015.
A fronte di tali precise disposizioni parte appellante oppone che in assenza di corso di Safety la società attualmente opera negli Parte_1
Pa Aeroporti di e Pisa e che in due occasioni la stessa ha avuto Pt_1
l'accesso alla sede aeroportuale.
L'assunto non è fondato. Nel regolamento di è previsto Parte_4
l'accesso, con scorta, per necessità particolari ed urgenti di servizio, non programmati e non programmabili, previa richiesta motivata circa l'esistenza di una situazione di eccezionalità. La due occasioni di accesso richiamate dall'appellante comprovano in realtà che in mancanza del corso Safety non era possibile l'accesso ordinario: infatti sono state effettuate sotto scorta di personale CFT per situazioni di urgenza, circostanza pacifica tanto che emerge dalle stesse articolazioni di oggetto delle richieste istruttorie (“7) “D.C.V. Pt_3 che, in assenza di attivazione del corso da parte del Sig. i Controparte_2 dipendenti della società sarebbero stati collocati Parte_1
Cont nell'area aeroportuale con scorta di personale 8) “D.C.V. che avete richiesto l'intervento della società per l'esecuzione di Parte_1 interventi urgenti presso la sede aeroportuale di ”). Pt_1
Il Tribunale ha quindi correttamente rigettato la richiesta di prova orale di parte attrice sul punto.
Riguardo l'operatività presso gli Aeroporti di e Pisa, appare fondato il Pt_1 rilevo di CFT che i permessi di accesso prodotti riportano la dicitura
“temporaneo”, sono stati rilasciati per interventi di poche ore e per tutta la durata dell'intervento un Addetto della Società ha presidiato l'area CP_3 oggetto dei lavori;
pertanto non comprovano la possibilità dell'accesso ordinario.
La censura di omessa pronuncia sulle dedotte carenze di CFT tecnico strumentali e di formazione, che non le consentivano di eseguire le opere che erano stabilite in ATI, è infondata, risultando in sentenza la decisione sul punto.
Il Tribunale ha infatti rilevato che “Secondo la ricostruzione di parte attrice, la Cont società ha pretermesso la propria mandante nella fase di esecuzione del contratto aggiudicato, senza richiedere mai le prestazioni stabilite, nonostante fosse prevista nel contratto di costituzione dell'a.t.i. (doc. 1 f.attrice) la Cont suddivisione dei lavori in base a una quota del 60% (riferibile a e del 40%
(riferibile a . La convenuta ha così illegittimamente Parte_1 beneficiato dei requisiti dell'attrice al fine di avere accesso alla gara, con relativa assunzione di responsabilità solidale da parte dell'attrice nei confronti della stazione appaltante, realizzando poi le opere in via esclusiva ed incamerando l'intero corrispettivo” (pag. 3) ed ha ritenuto (pag. 4) che “
Soltanto la committenza è legittimata a lamentare un'eventuale responsabilità dell'appaltatrice per violazione delle obbligazioni dell'appalto; in assenza di rimostranze della stazione appaltante, pertanto, manca in capo all'attrice un interesse a rivalersi nei confronti della mandante coobbligata. Risulta pertanto irrilevante il riferimento di parte attrice all'assunzione di un'eventuale responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Tuttavia, il contenuto del contratto pubblico viene qui comunque in rilievo, determinando anche le prestazioni dovute nel rapporto interno tra le società costituite in
a.t.i.”.
Il primo motivo di appello viene integralmente rigettato.
La critica contenuta nel secondo motivo di gravame (sui patti parasociali e sul difetto di istruttoria) è infondata.
Il Tribunale ha evidenziato che “Né è possibile per parte attrice invocare
l'efficacia giuridica delle clausole contenute nei cd. patti parasociali di cui al doc. 8 del fascicolo di parte attrice. Tale produzione risulta, infatti, priva di sottoscrizione ed è espressamente qualificata come “bozza”, all'interno della relativa mail”.
L'appellante riconosce che la decisione è corretta nella parte in cui esclude efficacia giuridica alla bozza non firmata ma sostiene che il Tribunale ha erroneamente omesso di valutare la prova testimoniale richiesta sul punto con l'allora procuratore di , il quale avrebbe chiarito il Controparte_1 rapporto di fatto intercorso tra le imprese e gli accordi dallo stesso siglati con il legale rappresentante dell'odierna appellante, che unito ad un principio di prova scritto (doc. 8) non contestato da controparte costituisce il mezzo di prova del fatto che si intende provare.
Cont eccepisce che oggetto della prova era la stipulazione di patti parasociali che è pacifico non sia avvenuta, il documento indicato come principio di prova scritto non può essere ritenuto tale in quanto proviene dalla stessa parte, la produzione in appello del verbale di udienza del 10 giugno 2022 è inammissibile, in quanto preesistente all'appello e quindi avrebbe dovuto essere prodotto contestualmente all'atto di citazione in appello.
L'eccezione di parte appellata invece è fondata.
L'art. 2721 del codice civile dispone: “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Il successivo art. 2724 c.c. prevede che “ La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”.
Nel caso in esame non è stata allegata nessuna delle ipotesi che consente l'ammissione della prova testimoniale.
Il documento indicato dall'appellante come principio di prova scritto è [pag. 75 Pa Cont fascicolo I grado] un'email inviata dall'Avv. Chiuchiolo per a con la richiesta di risarcimento per asseriti danni conseguiti dalla violazione del contratto, quindi non è uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante.
Riguardo il documento prodotto con note del 15.10.2024, si rileva che è datato
10.6.2022, quindi di data anteriore all'appello del 14.11.2022.
In base al disposto degli dagli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342, comma 1°, e 347, comma 1°, c.p.c., il nuovo documento allegato per la prima volta in appello perché sopravvenuto avrebbe potuto essere prodotto mediante specifica indicazione dello stesso nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
La S.C. ha evidenziato “ la necessità, in base alle norme previste dagli artt.
163 e 166, richiamati dagli artt. 342, comma 1°, e 347, comma 1°, c.p.c., che
i nuovi documenti (i quali, peraltro, possono avere ad oggetto tanto un fatto già allegato in primo grado, quanto, come nella specie, un fatto nuovo, vale a dire allegato per la prima volta in appello perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado) siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (Cass. n. 11510 del 2014): a meno che, come nel caso di specie, la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass. SU n. 8203 del 2005)”. (Cass. n.
12574/2019).
La censura alla valutazione operata dal Tribunale va rigettata.
Le decisione sui primi due motivi di appello come in motivazione, fa ritenere assorbiti il terzo e quarto motivo di gravame, in punto di prova del danno.
La quinta censura (sulle spese legali) è infondata.
Il Tribunale ha disposto:” Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza […] condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro
5.355,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge”.
Pa
sostiene che la somma liquidata non appare in linea con lo svolgimento del processo, tenendo conto dell'esperimento del procedimento di mediazione a cui la società appellata si è sottratta e che sul punto la sentenza non è motivata;
dichiara di avere provveduto al pagamento della somma di € 7.660,06 di cui euro 1.382,32 per iva 22% che in quanto ripetibile non è dovuta e andrà comunque rimborsata.
Cont eccepisce che la mediazione era volontaria e non obbligatoria, sicché la mancata adesione non determina conseguenze processuali;
che la sentenza ha motivato indicando la soccombenza;
che la non debenza dell'iva non riguarda la correttezza del dispositivo ma la fase esecutiva.
Il motivo di appello non è fondato. Il provvedimento del Tribunale è conforme al disposto dell'art. 91 c.p.c., che dispone: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”.
Riguardo il procedimento di mediazione, l'art. 8 comma 4 - bis del D.lgs
28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, disponeva: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
La natura di sanzione della previsione normativa rende necessario il collegamento con l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, mentre il caso in esame si è in tema di mediazione volontaria.
Il provvedimento del Tribunale appare corretto anche riguardo la condanna al pagamento dell'IVA, avendo disposto “come per legge”, fermo restando che il pagamento dell'imposta effettuato dall'appellante, se non dovuto, dovrà naturalmente essere rimborsato.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del Cont giudizio complessivo che vede vittoriosa le spese del presente grado vanno poste a carico di nella misura liquidata in Parte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di riferimento
(€ 1.101,00 - € 5.200,00) ai valori medi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1229/22 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27/04/22 R.G. 11248/20, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma per intero la sentenza impugnata;
- Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del grado, che liquida in € 1.923,00 oltre Controparte_1 spese generali 15%, iva e cap come per legge.
- Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione.
Firenze, camera di consiglio del 11.03.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.