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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 360/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da
, C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Quevedo del Foro di Ascoli piceno, e , C.F. Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._2
(AP) alla Via dello Sport n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che n data 07/04/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 25/09/1999 avevano contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Isola del RA AS d'AL (TE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano i figli , il 2 febbraio 2001 in San Persona_1
Benedetto del Tronto (AP), e , il 30 giugno 2003 in San Benedetto del Persona_2
Tronto (AP), oggi entrambi maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
- a seguito del procedimento per separazione personale dei coniugi iscritto presso questo Tribunale al n. 1017/2021 R.G.A.C., con Decreto del 16 febbraio 2022 n. cron.
1551/2022, Presidente relatore dott.ssa Alessandra Panichi, veniva omologata la separazione consensuale dei ricorrenti;
- dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione, i coniugi mai hanno ricostituito alcuna unione materiale e/o spirituale né convivenza di sorta e, quindi, ricorrono i presupposti e le condizioni prescritti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss. mm. e ii. e dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e ss. mm. e ii., per ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- i ricorrenti godono di redditi propri, risultando entrambi economicamente autosufficienti;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati in ottemperanza agli obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, decorosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna, con reciproca facoltà di stabilire la loro residenza, ove lo riterranno più opportuno, senza che l'uno possa interporre alcuna opposizione di sorta all'altro.
2) I ricorrenti, quali genitori, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e le rispettive famiglie, e si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
3) In virtù della maggiore età di entrambi i figli, nulla viene statuito sulla loro dimora prevalente, potendo essi comunque continuare a vivere presso il padre, nell'abitazione sita in Monteprandone (AP) alla Via dello Sport n. 13, ed a recarsi dalla madre quando e come vorranno.
4) Il mantenimento di entrambi i figli, che allo stato non risultano economicamente autosufficienti, è posto integralmente a carico del padre sig. , il quale – Parte_2
godendo di una condizione economica nettamente superiore a quella della madre – si assume interamente anche l'onere delle spese straordinarie per la prole, espressamente esonerando la sig.ra da ogni contributo ordinario e straordinario. Parte_1
5) Entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e godono di redditi propri, pertanto nessun assegno di mantenimento dovrà essere versato da alcuno dei due ed i medesimi espressamente dichiarano di rinunciarvi.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto che i due cani di famiglia, di razza Jack US
Terrier, sono uno di proprietà del marito microchip n. ) e uno CP_1 PartitaIVA_1
di proprietà della moglie microchip n. 380260100223540), sono ancora Per_3
oggi abituati a vivere insieme presso la casa sita in Monteprandone (AP) alla Via dello
Sport n. 13, pertanto essi rimarranno ad abitare prevalentemente nel suddetto immobile
(già dimora coniugale) di proprietà del sig. con diritto della sig.ra a Pt_2 Pt_1
prenderli e portarli con sé quando e per il tempo che vorrà, utilizzando a tal fine la chiave del cancello pedonale del giardino dell'abitazione, che il sig. consegna Pt_2
alla sig.ra alla sottoscrizione del ricorso. Pt_1
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro aspetto economico e patrimoniale che li riguardi, avendo già concordemente proceduto in sede di separazione consensuale a dividersi il patrimonio mobiliare e monetario. Essi medesimi dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione del rapporto matrimoniale intercorso e del procedimento di separazione già concluso, compresi tutti gli accordi ivi conclusi, avendo definito ogni questione, pretesa e ragione. È espressamente tacitata anche ogni reciproca pretesa di rifusione di quote delle spese straordinarie anticipate per la prole prima dell'entrata in vigore degli odierni accordi.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, e dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 25/09/1999 nel Comune di Isola del RA AS d'AL (TE), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n.
35, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Isola del RA AS d'AL (TE) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 360/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da
, C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Quevedo del Foro di Ascoli piceno, e , C.F. Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._2
(AP) alla Via dello Sport n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che n data 07/04/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 25/09/1999 avevano contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Isola del RA AS d'AL (TE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano i figli , il 2 febbraio 2001 in San Persona_1
Benedetto del Tronto (AP), e , il 30 giugno 2003 in San Benedetto del Persona_2
Tronto (AP), oggi entrambi maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
- a seguito del procedimento per separazione personale dei coniugi iscritto presso questo Tribunale al n. 1017/2021 R.G.A.C., con Decreto del 16 febbraio 2022 n. cron.
1551/2022, Presidente relatore dott.ssa Alessandra Panichi, veniva omologata la separazione consensuale dei ricorrenti;
- dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione, i coniugi mai hanno ricostituito alcuna unione materiale e/o spirituale né convivenza di sorta e, quindi, ricorrono i presupposti e le condizioni prescritti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss. mm. e ii. e dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e ss. mm. e ii., per ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- i ricorrenti godono di redditi propri, risultando entrambi economicamente autosufficienti;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati in ottemperanza agli obblighi di legge, con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa, decorosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna, con reciproca facoltà di stabilire la loro residenza, ove lo riterranno più opportuno, senza che l'uno possa interporre alcuna opposizione di sorta all'altro.
2) I ricorrenti, quali genitori, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e le rispettive famiglie, e si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
3) In virtù della maggiore età di entrambi i figli, nulla viene statuito sulla loro dimora prevalente, potendo essi comunque continuare a vivere presso il padre, nell'abitazione sita in Monteprandone (AP) alla Via dello Sport n. 13, ed a recarsi dalla madre quando e come vorranno.
4) Il mantenimento di entrambi i figli, che allo stato non risultano economicamente autosufficienti, è posto integralmente a carico del padre sig. , il quale – Parte_2
godendo di una condizione economica nettamente superiore a quella della madre – si assume interamente anche l'onere delle spese straordinarie per la prole, espressamente esonerando la sig.ra da ogni contributo ordinario e straordinario. Parte_1
5) Entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e godono di redditi propri, pertanto nessun assegno di mantenimento dovrà essere versato da alcuno dei due ed i medesimi espressamente dichiarano di rinunciarvi.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto che i due cani di famiglia, di razza Jack US
Terrier, sono uno di proprietà del marito microchip n. ) e uno CP_1 PartitaIVA_1
di proprietà della moglie microchip n. 380260100223540), sono ancora Per_3
oggi abituati a vivere insieme presso la casa sita in Monteprandone (AP) alla Via dello
Sport n. 13, pertanto essi rimarranno ad abitare prevalentemente nel suddetto immobile
(già dimora coniugale) di proprietà del sig. con diritto della sig.ra a Pt_2 Pt_1
prenderli e portarli con sé quando e per il tempo che vorrà, utilizzando a tal fine la chiave del cancello pedonale del giardino dell'abitazione, che il sig. consegna Pt_2
alla sig.ra alla sottoscrizione del ricorso. Pt_1
7) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro aspetto economico e patrimoniale che li riguardi, avendo già concordemente proceduto in sede di separazione consensuale a dividersi il patrimonio mobiliare e monetario. Essi medesimi dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione del rapporto matrimoniale intercorso e del procedimento di separazione già concluso, compresi tutti gli accordi ivi conclusi, avendo definito ogni questione, pretesa e ragione. È espressamente tacitata anche ogni reciproca pretesa di rifusione di quote delle spese straordinarie anticipate per la prole prima dell'entrata in vigore degli odierni accordi.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, e dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 25/09/1999 nel Comune di Isola del RA AS d'AL (TE), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n.
35, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Isola del RA AS d'AL (TE) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi