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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 501/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to Rosario Guglielmotti, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 25/01/2024 , Parte_1
esponeva di aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della per gli anni dal 2005 al 2011 e della azienda agricola LE CP_2
Antonia per l'anno 2012 rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme CP_1
indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentire: 1) dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo effettuati dalla riconcorrente, negli anni intercorrenti dal 2005 al 21011, alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
, e nell'anno 2012 alle dipendenze dell'azienda agricolo LE Antonia;
[...]
2) dichiarare infondati ed illegittimi i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione proposte di cancellazione dagli elenchi agricoli adottati, ed in conseguenza del riconoscimento dei rapporti di lavoro, affermare e dichiarare, a tutti gli effetti di legge, la legittima iscrizione della ricorrente negli elenco dei lavoratori agricola del Comune di residenza, con conseguente riconoscimento di tutte le indennità richieste per disoccupazione agricola, maternità e congedi: 3) dichiarare e ritenere pertanto illegittime, infondate e comunque non dovute le richieste di restituzione delle somme percepite a titolo di trattamento agricolo di disoccupazione agricola per gli anni intercorrenti dal 2001 al 2012. 4) in via gradata, accogliere la spiegata eccezione di prescrizione del diritto di annullamento dei rapporti. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Va preliminarmente rilevato che l' , in sede di costituzione, ha richiesto CP_1
la cessazione della materia del contendere in relazione al periodo lavorativo dal
2005 al 2011, affermando di aver reiscritto il lavoratore nell'albo dei braccianti agricoli in forza di sentenza n° 3531/2017 Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15/12/2017, che annullava i verbali agricoli n° 7200000373388 e
7200000373060. L'annullamento dei verbali fa venire meno i presupposti della cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli dal 2005 al 2011 in capo alla ricorrente. Parte ricorrente nulla eccepisce sul punto, pertanto, e stante che l'evento è successivo al ricorso, si dovrà comunque decidere in relazione alle
Pag. 2 di 7 spese. In ogni caso, non è stata data prova della reiscrizione del ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli e pertanto la domanda sarà comunque oggetto di pronuncia.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni
Pag. 3 di 7 previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione
Pag. 4 di 7 dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' non abbia fornito prova sufficiente del CP_1
Pag. 5 di 7 rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati. afferma, all'udienza del 04/06/2021 espressamente “non conosco Testimone_1
la ricorrente, può essere che abbiamo lavorato assieme ma non ricordo chi fosse”. all'udienza del 04/02/2022, riferisce “ho lavorato alle Persona_2 dipendenze dell'azienda agricola LE Antonia per diversi anni ma non ricordo esattamente i periodi”. La mancata individuazione dell'anno e del periodo rendere del tutto ininfluenti al fine del decidere le dichiarazioni rese dalla stessa, non solo come criterio valutativo di affidabilità e di precisione della testimonianza, ma anche in merito alle contestazioni precise degli ispettori.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio è pertanto del tutto inidonea a provare le circostanze addotte da parte ricorrente, di tal che non si può che fare affidamento ai rilievi di segno contrario rilevati in verbale ispettivo.
4.1 L' è condannato al pagamento della metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensati tra le parti tenuto conto che la non iscrizione negli elenchi nominativi del bracciante agricole è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo, tenendo conto nella liquidazione che, attesa la produzione in costituzione della sentenza n° 3531/2017 del Tribunale di Salerno, verranno calcolate le sole fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente il ricorso e, prende atto della sentenza n° n° 3531/2017
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15/12/2017 e delle dichiarazioni della ricorrente, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e il ricorrente CP_2 Parte_1
Pag. 6 di 7 negli anni 2005 (n° 103 giornate lavorative), 2006 (n° 103 Parte_1
giornate lavorative), 2007 (n° 102 giornate lavorative), 2008 (n° 102 giornate lavorative), 2009 (n° 102 giornate lavorative), 2010 (n° 102 giornate lavorative),
2011 (n° 57 giornate lavorative) e per l'effetto, condanna l' alla CP_1
reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli presso il 2005 al 2011 nel
Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) rigetta la domanda in merito al riconoscimento del rapporto lavorativo svolto con la ditta LE Antonia.
3) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati per le annualità dal 2005 al 2011
4) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 900,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati
Vallo della Lucania, così deciso il 15/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 501/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to Rosario Guglielmotti, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 25/01/2024 , Parte_1
esponeva di aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della per gli anni dal 2005 al 2011 e della azienda agricola LE CP_2
Antonia per l'anno 2012 rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme CP_1
indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentire: 1) dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo effettuati dalla riconcorrente, negli anni intercorrenti dal 2005 al 21011, alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
, e nell'anno 2012 alle dipendenze dell'azienda agricolo LE Antonia;
[...]
2) dichiarare infondati ed illegittimi i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione proposte di cancellazione dagli elenchi agricoli adottati, ed in conseguenza del riconoscimento dei rapporti di lavoro, affermare e dichiarare, a tutti gli effetti di legge, la legittima iscrizione della ricorrente negli elenco dei lavoratori agricola del Comune di residenza, con conseguente riconoscimento di tutte le indennità richieste per disoccupazione agricola, maternità e congedi: 3) dichiarare e ritenere pertanto illegittime, infondate e comunque non dovute le richieste di restituzione delle somme percepite a titolo di trattamento agricolo di disoccupazione agricola per gli anni intercorrenti dal 2001 al 2012. 4) in via gradata, accogliere la spiegata eccezione di prescrizione del diritto di annullamento dei rapporti. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Va preliminarmente rilevato che l' , in sede di costituzione, ha richiesto CP_1
la cessazione della materia del contendere in relazione al periodo lavorativo dal
2005 al 2011, affermando di aver reiscritto il lavoratore nell'albo dei braccianti agricoli in forza di sentenza n° 3531/2017 Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15/12/2017, che annullava i verbali agricoli n° 7200000373388 e
7200000373060. L'annullamento dei verbali fa venire meno i presupposti della cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli dal 2005 al 2011 in capo alla ricorrente. Parte ricorrente nulla eccepisce sul punto, pertanto, e stante che l'evento è successivo al ricorso, si dovrà comunque decidere in relazione alle
Pag. 2 di 7 spese. In ogni caso, non è stata data prova della reiscrizione del ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli e pertanto la domanda sarà comunque oggetto di pronuncia.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni
Pag. 3 di 7 previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione
Pag. 4 di 7 dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' non abbia fornito prova sufficiente del CP_1
Pag. 5 di 7 rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati. afferma, all'udienza del 04/06/2021 espressamente “non conosco Testimone_1
la ricorrente, può essere che abbiamo lavorato assieme ma non ricordo chi fosse”. all'udienza del 04/02/2022, riferisce “ho lavorato alle Persona_2 dipendenze dell'azienda agricola LE Antonia per diversi anni ma non ricordo esattamente i periodi”. La mancata individuazione dell'anno e del periodo rendere del tutto ininfluenti al fine del decidere le dichiarazioni rese dalla stessa, non solo come criterio valutativo di affidabilità e di precisione della testimonianza, ma anche in merito alle contestazioni precise degli ispettori.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio è pertanto del tutto inidonea a provare le circostanze addotte da parte ricorrente, di tal che non si può che fare affidamento ai rilievi di segno contrario rilevati in verbale ispettivo.
4.1 L' è condannato al pagamento della metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensati tra le parti tenuto conto che la non iscrizione negli elenchi nominativi del bracciante agricole è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo, tenendo conto nella liquidazione che, attesa la produzione in costituzione della sentenza n° 3531/2017 del Tribunale di Salerno, verranno calcolate le sole fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente il ricorso e, prende atto della sentenza n° n° 3531/2017
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15/12/2017 e delle dichiarazioni della ricorrente, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e il ricorrente CP_2 Parte_1
Pag. 6 di 7 negli anni 2005 (n° 103 giornate lavorative), 2006 (n° 103 Parte_1
giornate lavorative), 2007 (n° 102 giornate lavorative), 2008 (n° 102 giornate lavorative), 2009 (n° 102 giornate lavorative), 2010 (n° 102 giornate lavorative),
2011 (n° 57 giornate lavorative) e per l'effetto, condanna l' alla CP_1
reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli presso il 2005 al 2011 nel
Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) rigetta la domanda in merito al riconoscimento del rapporto lavorativo svolto con la ditta LE Antonia.
3) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati per le annualità dal 2005 al 2011
4) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 900,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati
Vallo della Lucania, così deciso il 15/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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