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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1706/2020, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Parte_1 C.F._1 pasquale Menichino ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. OLIVERI Controparte_1 C.F._3
DEL CASTILLO UMBERTO ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato Conclusioni di parte appellante:
“In totale riforma della sentenza impugnata, previa valutazione positiva della ammissibilità del gravame, voglia così provvedere:
- Accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 814/2017 emesso dal Tribunale di Napoli;
- Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni di parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto: in via preliminare DICHIARARE improcedibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto, essendo del tutto indeterminati i motivi di appello;
in via gradata RIGETTARE l'appello principale proposto e confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso CONDANNARE l'appellante alla refusione delle spese diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, avverso il decreto ingiuntivo n. 814/2016, emesso a suo carico ed in favore di
, per l'importo di € 52.222,22, esponendo: 1) che l , in sede monitoria, Parte_1 Pt_1 aveva azionato le copie di 27 assegni circolari, tutti emessi in favore di (defunto e Persona_1 suo dante causa) e tratti sull'istituto bancario Deutschke Bank, per l'importo di € 235.000,00, nelle data comprese tra il 22 giugno ed il 9 luglio 2007, sostenendo di aver concesso in prestito l'importo rinveniente dai titoli al suo dante causa, poi deceduto in Pozzuoli il 21.10.2014; 2) che egli dunque, che rispondeva pro quota ereditaria del presunto debito del de cuius insieme agli altri 3 eredi, aveva interesse ad opporsi a tale pretesa creditoria, in primo luogo deducendo la assenza di qualsiasi riscontro circa l'effettiva consegna degli assegni in favore del defunto, nonché di qualsiasi dichiarazione di quietanza, e di qualsiasi causale del presunto prestito;
4) che egli, in ogni caso, quale erede con beneficio di inventario, poteva rispondere del presunto debito solo nei limiti dell'attivo ereditario. Costituitosi, l'opposto contestava le avverse deduzioni e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo emesso.
Con sentenza n. 1914/2020, pubblicata il 21.2.2020, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure dava atto che l'opposto creditore aveva dato solo prova della emissione degli assegni emessi in favore del senza indicare la causale di CP_1 tale operazione e che, poiché gli assegni costituivano un mezzo di pagamento e non di finanziamento, doveva presumersi, in mancanza di prova contraria gravante sull'emittente degli stessi, che il traente avesse in realtà inteso estinguere un proprio debito nei confronti del beneficiario dei titoli. Il Tribunale evidenziava altresì l'anomalia per cui, una presunta operazione di prestito per un importo così rilevante, non fosse accompagnata da una prova scritta del rapporto sottostante ove esistente e rilevava, altresì, la insufficienza della unica prova orale articolata rispetto alla prova del titolo causale a sostegno della dazione del presunto prestito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, denunciando il malgoverno delle risultanze istruttorie, atteso che doveva ritenersi accertato che il titolo in virtù del quale egli agiva era costituito dagli assegni, e che con la somma mutuata il debitore aveva acquistato un bene immobile da terzi. Sulla base di tali sintetiche CP_1 argomentazioni, l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata con condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo ingiunto in sede monitoria.
L'appellato, costituitosi, ha concluso per il rigetto dell'appello.
Alla udienza del 2.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Analisi dei motivi di appello.
Con un unico motivo di appello, l'AR ha attinto la pronuncia impugnata nella parte in cui, a suo dire, non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, nel valutare la assenza di prova da lui fornita circa l'esistenza del prestito concesso al CP_1
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che la causale del prestito sarebbe da rinvenirsi in una operazione di compravendita immobiliare che il pose in essere con tale CP_1 Persona_2 per l'importo di € 235.000,00, e che di tale circostanza vi sarebbe riscontro anche dalle prove orali, atteso che, da una parte, il teste escusso aveva riferito di un prestito dall'AR al da CP_1 restituire dopo la conclusione di operazioni immobiliari, e dall'altra, l'opponente figlio del de cuius, non aveva escluso la possibilità della concreta esistenza di un prestito contratto da suo padre, pur non avendone mai avuto diretta conoscenza.
Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, per giurisprudenza costante “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costituivi della domanda, e quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro ( che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità) essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale, e come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. 2432872017 –
Cass. 9541/2010).
Ciò posto, il paradigma processuale in relazione alla disciplina dell'onere probatorio imponeva, a carico del presunto creditore, non solo la prova della dazione della somma in favore del debitore, ma anche – trattandosi di somme concesse a mutuo – la prova del titolo su cui far fondare con certezza l'obbligo restitutorio, e tale ultimo elemento, come evidenziato dal Tribunale, è del tutto mancato.
Innanzitutto, è risultata pacifica sin dalla fase monitoria l'inesistenza di una prova documentale con data certa anteriore alla emissione degli assegni, che inequivocabilmente attestasse non solo la consegna del denaro dal mutuante al mutuatario ma anche la causale della operazione, le modalità e i tempi del rimborso;
tale carenza documentale rappresenta una forte anomalia rispetto alla pretesa creditoria, non potendosi ritenere esente da criticità la circostanza per cui una dazione di denaro di importo così rilevante rimanesse sprovvista di un documento che ne attestasse ogni elemento utile ad identificare il rapporto nascente tra le parti, in uno alla quietanza per la ricezione.
Nel corso del giudizio, allorquando il creditore opposto ha assunto la veste sostanziale e processuale di attore, tale carenza probatoria è rimasta non sanata. L'unico teste escusso, su indicazione dell'attore, ha reso dichiarazioni non sufficienti a tal fine, avendo riferito di non aver mai assistito alla consegna del denaro né all'accordo tra le due parti circa il presunto prestito, ma di aver solo ascoltato le dichiarazioni rese dall'AR intenzionato a consegnare al degli assegni per CP_1
l'acquisto di un terreno, e poi di entrambi – in un viaggio in macchina nel 2007 – allorquando riferirono che la consegna di tali titoli era avvenuta. Lo stesso teste aveva poi ascoltato, a suo dire in altra occasione, il riferire di una sua intenzione di chiedere un prestito all'AR per CP_1
l'acquisto di un terreno. Tali dichiarazioni – si ribadisce, unico elemento probatorio azionato dall'attore – sono state correttamente giudicate insufficienti da parte del Tribunale, atteso che il teste ha riferito di circostanze non apprese direttamente, limitandosi a riportare dichiarazioni provenienti dai due protagonisti, senza essere però presente alla conclusione del contratto alla presenza di entrambi.
Analoga irrilevanza ai fini probatori, può essere riconosciuta all'interrogatorio formale reso dall'opponente in sede di giudizio, il quale si è limitato a dire di non essere mai stato a conoscenza diretta della esistenza di un prestito tra il de cuius e l' , e dunque di non poter riferire Pt_1 sostanzialmente nulla a tal fine;
tale dichiarazione, pur essendo a contenuto neutro o complesso (nel senso che non ha valore né favorevole né sfavorevole alla tesi dell'attore), proprio per tale sua natura non offre alcun elemento probatorio a sostegno della tesi dell'AR, rimanendo del tutto inefficace a tal fine.
Infine, la produzione in atti del preliminare di vendita di un immobile stipulato tra il ed il CP_1 terzo è di per sé elemento neutro – e ciò a prescindere dalle contestazioni sul documento Per_2 mosse dall'opponente – atteso che non attesta in alcun modo, neanche in raccordo con qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, l'esistenza del mutuo concesso dall' al per tale Pt_1 CP_1 specifica operazione.
L'appello è dunque infondato, e va integralmente confermata la pronuncia impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi ed i medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1706/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1914/2020 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 21.2.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.560,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 2.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1706/2020, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Parte_1 C.F._1 pasquale Menichino ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. OLIVERI Controparte_1 C.F._3
DEL CASTILLO UMBERTO ( ), giusta delega in atti C.F._4
Appellato Conclusioni di parte appellante:
“In totale riforma della sentenza impugnata, previa valutazione positiva della ammissibilità del gravame, voglia così provvedere:
- Accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 814/2017 emesso dal Tribunale di Napoli;
- Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni di parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto: in via preliminare DICHIARARE improcedibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto, essendo del tutto indeterminati i motivi di appello;
in via gradata RIGETTARE l'appello principale proposto e confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso CONDANNARE l'appellante alla refusione delle spese diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, avverso il decreto ingiuntivo n. 814/2016, emesso a suo carico ed in favore di
, per l'importo di € 52.222,22, esponendo: 1) che l , in sede monitoria, Parte_1 Pt_1 aveva azionato le copie di 27 assegni circolari, tutti emessi in favore di (defunto e Persona_1 suo dante causa) e tratti sull'istituto bancario Deutschke Bank, per l'importo di € 235.000,00, nelle data comprese tra il 22 giugno ed il 9 luglio 2007, sostenendo di aver concesso in prestito l'importo rinveniente dai titoli al suo dante causa, poi deceduto in Pozzuoli il 21.10.2014; 2) che egli dunque, che rispondeva pro quota ereditaria del presunto debito del de cuius insieme agli altri 3 eredi, aveva interesse ad opporsi a tale pretesa creditoria, in primo luogo deducendo la assenza di qualsiasi riscontro circa l'effettiva consegna degli assegni in favore del defunto, nonché di qualsiasi dichiarazione di quietanza, e di qualsiasi causale del presunto prestito;
4) che egli, in ogni caso, quale erede con beneficio di inventario, poteva rispondere del presunto debito solo nei limiti dell'attivo ereditario. Costituitosi, l'opposto contestava le avverse deduzioni e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo emesso.
Con sentenza n. 1914/2020, pubblicata il 21.2.2020, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure dava atto che l'opposto creditore aveva dato solo prova della emissione degli assegni emessi in favore del senza indicare la causale di CP_1 tale operazione e che, poiché gli assegni costituivano un mezzo di pagamento e non di finanziamento, doveva presumersi, in mancanza di prova contraria gravante sull'emittente degli stessi, che il traente avesse in realtà inteso estinguere un proprio debito nei confronti del beneficiario dei titoli. Il Tribunale evidenziava altresì l'anomalia per cui, una presunta operazione di prestito per un importo così rilevante, non fosse accompagnata da una prova scritta del rapporto sottostante ove esistente e rilevava, altresì, la insufficienza della unica prova orale articolata rispetto alla prova del titolo causale a sostegno della dazione del presunto prestito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, denunciando il malgoverno delle risultanze istruttorie, atteso che doveva ritenersi accertato che il titolo in virtù del quale egli agiva era costituito dagli assegni, e che con la somma mutuata il debitore aveva acquistato un bene immobile da terzi. Sulla base di tali sintetiche CP_1 argomentazioni, l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata con condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo ingiunto in sede monitoria.
L'appellato, costituitosi, ha concluso per il rigetto dell'appello.
Alla udienza del 2.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Analisi dei motivi di appello.
Con un unico motivo di appello, l'AR ha attinto la pronuncia impugnata nella parte in cui, a suo dire, non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, nel valutare la assenza di prova da lui fornita circa l'esistenza del prestito concesso al CP_1
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che la causale del prestito sarebbe da rinvenirsi in una operazione di compravendita immobiliare che il pose in essere con tale CP_1 Persona_2 per l'importo di € 235.000,00, e che di tale circostanza vi sarebbe riscontro anche dalle prove orali, atteso che, da una parte, il teste escusso aveva riferito di un prestito dall'AR al da CP_1 restituire dopo la conclusione di operazioni immobiliari, e dall'altra, l'opponente figlio del de cuius, non aveva escluso la possibilità della concreta esistenza di un prestito contratto da suo padre, pur non avendone mai avuto diretta conoscenza.
Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, per giurisprudenza costante “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costituivi della domanda, e quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro ( che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità) essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale, e come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. 2432872017 –
Cass. 9541/2010).
Ciò posto, il paradigma processuale in relazione alla disciplina dell'onere probatorio imponeva, a carico del presunto creditore, non solo la prova della dazione della somma in favore del debitore, ma anche – trattandosi di somme concesse a mutuo – la prova del titolo su cui far fondare con certezza l'obbligo restitutorio, e tale ultimo elemento, come evidenziato dal Tribunale, è del tutto mancato.
Innanzitutto, è risultata pacifica sin dalla fase monitoria l'inesistenza di una prova documentale con data certa anteriore alla emissione degli assegni, che inequivocabilmente attestasse non solo la consegna del denaro dal mutuante al mutuatario ma anche la causale della operazione, le modalità e i tempi del rimborso;
tale carenza documentale rappresenta una forte anomalia rispetto alla pretesa creditoria, non potendosi ritenere esente da criticità la circostanza per cui una dazione di denaro di importo così rilevante rimanesse sprovvista di un documento che ne attestasse ogni elemento utile ad identificare il rapporto nascente tra le parti, in uno alla quietanza per la ricezione.
Nel corso del giudizio, allorquando il creditore opposto ha assunto la veste sostanziale e processuale di attore, tale carenza probatoria è rimasta non sanata. L'unico teste escusso, su indicazione dell'attore, ha reso dichiarazioni non sufficienti a tal fine, avendo riferito di non aver mai assistito alla consegna del denaro né all'accordo tra le due parti circa il presunto prestito, ma di aver solo ascoltato le dichiarazioni rese dall'AR intenzionato a consegnare al degli assegni per CP_1
l'acquisto di un terreno, e poi di entrambi – in un viaggio in macchina nel 2007 – allorquando riferirono che la consegna di tali titoli era avvenuta. Lo stesso teste aveva poi ascoltato, a suo dire in altra occasione, il riferire di una sua intenzione di chiedere un prestito all'AR per CP_1
l'acquisto di un terreno. Tali dichiarazioni – si ribadisce, unico elemento probatorio azionato dall'attore – sono state correttamente giudicate insufficienti da parte del Tribunale, atteso che il teste ha riferito di circostanze non apprese direttamente, limitandosi a riportare dichiarazioni provenienti dai due protagonisti, senza essere però presente alla conclusione del contratto alla presenza di entrambi.
Analoga irrilevanza ai fini probatori, può essere riconosciuta all'interrogatorio formale reso dall'opponente in sede di giudizio, il quale si è limitato a dire di non essere mai stato a conoscenza diretta della esistenza di un prestito tra il de cuius e l' , e dunque di non poter riferire Pt_1 sostanzialmente nulla a tal fine;
tale dichiarazione, pur essendo a contenuto neutro o complesso (nel senso che non ha valore né favorevole né sfavorevole alla tesi dell'attore), proprio per tale sua natura non offre alcun elemento probatorio a sostegno della tesi dell'AR, rimanendo del tutto inefficace a tal fine.
Infine, la produzione in atti del preliminare di vendita di un immobile stipulato tra il ed il CP_1 terzo è di per sé elemento neutro – e ciò a prescindere dalle contestazioni sul documento Per_2 mosse dall'opponente – atteso che non attesta in alcun modo, neanche in raccordo con qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, l'esistenza del mutuo concesso dall' al per tale Pt_1 CP_1 specifica operazione.
L'appello è dunque infondato, e va integralmente confermata la pronuncia impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi ed i medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1706/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1914/2020 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 21.2.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.560,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 2.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano