Decreto cautelare 14 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05651/2025REG.PROV.COLL.
N. 00941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2025, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e dalla Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
- la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Maria Gattuso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 18 luglio 2024, n. 472, resa tra le parti, non notificata e concernente un’informazione antimafia interdittiva.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione e l’appello incidentale della -OMISSIS- e visto l’atto di costituzione del Comune di -OMISSIS-;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’interdittiva antimafia e dei conseguenti atti emanati dal Comune di -OMISSIS- per il rischio di contaminazione da parte della criminalità organizzata del tessuto imprenditoriale della società ricorrente in primo grado, -OMISSIS-.
2. Con appello notificato il 4 febbraio 2025 e depositato il 5 febbraio successivo, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Reggio Calabria hanno impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 18 luglio 2024, n. 472, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”) per l’annullamento:
“ Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc.1) avente ad oggetto “Informazione ex art.91 D.lgs. 159/2011 – -OMISSIS-” con la quale la Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo – Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità territoriale” ha comunicato che in data -OMISSIS- è stata emessa l’informazione antimafia di contenuto interdittivo nei confronti dell'impresa indicata;
b) della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale la Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo ha informato la ricorrente che, all'esito del procedimento avviato con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- “gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 91, D. Lgs. n. 159/2011, tendenti a condizionare le attività dell'impresa ‘-OMISSIS-' con sede legale in -OMISSIS- -OMISSIS-. La presente informazione ha carattere di interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011…”;
c) del decreto di revoca n. -OMISSIS- del registro delle concessioni demaniali -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha comunicato la revoca: i) della concessione demaniale -OMISSIS- n° -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-; ii) dell’Atto aggiuntivo n° -OMISSIS- in data -OMISSIS-, relativo alla concessione demaniale -OMISSIS-, ingiungendo di sgomberare l'area demaniale -OMISSIS- entro 30 giorni e rimettendo l'-OMISSIS- nel pristino stato, libero da persone e/o cose e materiali;
d) di ogni atto connesso, presupposto e conseguente gli atti sopra impugnati e, tra questi, d.1) la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del D.lgs. n.159/2011 di cui alla nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
d.2) il verbale relativo alla riunione del Gruppo Interforze Antimafia di cui all’art. 5 del D.M.I. 14 marzo 2013, tenutasi in data -OMISSIS-, oggetto di istanza di accesso ex art. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 datata -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/1/2024:
- del decreto di revoca n. -OMISSIS- del registro delle concessioni demaniali -OMISSIS- – prot. N.-OMISSIS- del -OMISSIS- (notificato in data -OMISSIS-) (doc.3), con il quale il Comune di -OMISSIS- ha comunicato la revoca: i) della concessione demaniale -OMISSIS- n° -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- alla -OMISSIS-; ii) dell’Atto aggiuntivo n° -OMISSIS- in data -OMISSIS-, relativo alla concessione demaniale -OMISSIS-, ingiungendo di sgomberare l’area demaniale -OMISSIS- entro 30 giorni e rimettendo l’-OMISSIS- nel pristino stato, libero da persone e/o cose e materiali, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine suddetto, salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui agli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione ”.
La sentenza appellata ha accolto il quinto motivo di ricorso in prime cure, con il quale la -OMISSIS- ha lamentato la violazione dell’articolo 94- bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, atteso che, secondo i primi giudici, l’interdittiva sarebbe affetta da vizio di motivazione quanto alla postulata insussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
2. Le Amministrazioni appellanti affidano il proprio gravame ad un unico, articolato motivo, con il quale, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropongono le argomentazioni svolte in primo grado a difesa dei provvedimenti impugnati, lamentando:
“ 1. Violazione dell’art. 94 bis D.Lgs. 159/2011 ”: la sentenza, pur avendo respinto per il resto il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti, sarebbe da riformare, perché il Tar avrebbe erroneamente valutato il compendio documentale posto a base dell’interdittiva impugnata, dal quale si ricava un quadro complessivo che denota un’agevolazione tutt’altro che occasionale dei tentativi della criminalità organizzata di permeare il tessuto imprenditoriale della società appellata.
3. La -OMISSIS- si è costituita in giudizio con atto depositato il 24 febbraio 2025 ed ha prodotto memoria in pari data, chiedendo il rigetto dell’appello e della domanda cautelare.
4. Con ordinanza 28 febbraio 2025, n. 783, la Sezione ha respinto l’appello cautelare di sospensione di esecutività della sentenza impugnata, rimandando l’esame dei motivi di appello alla propria sede di merito e ritenendo, sotto il profilo del periculum , che dovesse darsi prevalenza all’interesse della società appellata alla prosecuzione dell’attività d’impresa in un regime di legalità vigilata, avendo la -OMISSIS- ottenuto l’ammissione al controllo giudiziario.
5. Con atto notificato il 4 aprile 2025 e depositato il 7 aprile successivo, la -OMISSIS- ha proposto appello incidentale, censurando i capi della sentenza con cui il Tribunale territoriale ha rigettato le ulteriori doglianze, che, anche in chiave critica della decisione impugnate, vengono riproposte in questa sede, risultando il gravame affidato a quattro motivi, con i quali la società lamenta:
“ I ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO “VIOLAZIONE DI NORME COSTITUZIONALI E PROCEDURALI (ARTT. 97 E 24 COST.; ART. 7 L. 241/1990; ART. 92, COMMA 2 BIS D.LGS. 159/2011) ”: secondo l’appellante incidentale, la sentenza del Tar sarebbe da riformare perché il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la dedotta illegittimità del procedimento prefettizio per violazione del principio del contraddittorio procedimentale, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e del giusto procedimento, avendo la Prefettura omesso ogni valutazione delle puntuali e documentate controdeduzioni presentate dalla -OMISSIS-, senza averle confutate e senza aver riportato sinteticamente i loro contenuti nel provvedimento finale;
“II ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT.97 E 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 84 E CC DEL DLGS 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.91, COMMA 6, DELL’ART.92 DELL’ART. 92 BIS DEL DLGS N.159 DEL 2011. ECCESSO DI POTER PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI ”: l’appellante incidentale sottopone a vaglio critico la sentenza del Tribunale territoriale anche nella parte in cui il Tribunale territoriale ha affermato che sarebbe sufficiente a conferire rilievo autonomo al rapporto di parentela ai fini del rischio di contaminazione mafiosa, sebbene non siano emersi elementi indicativi di un coinvolgimento diretto del signor -OMISSIS-, pur gravato da precedenti, rinviato a giudizio per scambio elettorale-mafioso e controllato con soggetti controindicati, nella gestione della società della -OMISSIS-, né di ingerenze mafiose mediate per suo tramite, non essendo rilevante né dimostrata la sua vicinanza alle cosche egemoni nel territorio di -OMISSIS-, di cui all’operazione “-OMISSIS-”, posta a fondamento dello scioglimento del consiglio comunale ex articolo 143 T.U.E.L.;
“ 3. ERROR IN IUDICANO CON RIFERIMENTO AL TERZO MOTIVO DI RICORSO “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT.97 E 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.84 E CC DEL DLGS 159/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.91, COMMA 6, DELL’ART.92 DELL’ART. 92 BIS DEL DLGS N.159 DEL 2011. ECCESSO DI POTER PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, SOTTO ALTRO PROFILO ”: con tale mezzo viene contestata la decisione di prime cure, nella parte in cui viene valorizzato il ruolo, una volta eletto -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, che il -OMISSIS- della -OMISSIS- avrebbe svolto per consentire alle cosche locali un controllo nell’attività dell’ente locale, non risultando che, in concreto, sia stata svolta alcuna attività specifica in questa direzione;
“ 4. ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO AL MOTIVO DI RICORSO “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT.97 E 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.92 COMMA 2 BIS SOTTO DIVERSO E CONCORRENTE PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ”: il motivo ripropone la doglianza dedotta in primo grado con riferimento alla lamentata violazione dei termini procedimentali per emanare l’interdittiva antimafia, che, nel caso di specie, sarebbero stati ampiamente superati.
6. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio con memoria depositata il 12 maggio 2025, con la quale ha chiesto l’accoglimento dell’appello principale e il rigetto di quello incidentale.
7. La società -OMISSIS- ha prodotto memorie difensive il 19 e il 29 maggio 2025, con le quali ha insistito nelle conclusioni rassegnate e, all’udienza del 19 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, si rende opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Da questo punto di vista, osserva il Collegio che la ratio della normativa in discorso è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di Stato, sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, alla società di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, sezione VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva ” (Consiglio di Stato Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose ”, aggiungendo che “ da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva ”).
Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di Stato, sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ” (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, n. 6105/2019).
9. Nel quadro complessivo che precede, deve essere esaminato per primo l’appello incidentale per ragioni di tassonomia processuale, rilevandosi che la difesa erariale non ha ritenuto di prendere posizione sul punto, non avendo presentato alcuna memoria difensiva.
10. Deve, in via preliminare, essere disattesa l’eccezione sollevata con memoria del 5 maggio 2025 dalla -OMISSIS-, la quale sostiene che il Comune di -OMISSIS- sarebbe carente di interesse adesivo all’appello principale del Ministero dell’interno e della Prefettura di Reggio Calabria, atteso che essendo “ venuta meno l’interdittiva a seguito dell’annullamento pronunciato dal TAR, viene meno anche l’interesse concreto e attuale del Comune alla controversia ”.
Ritiene il Collegio che l’ente locale abbia interesse a partecipare adesivamente al processo, considerata la natura di atto dovuto, conseguente all’emanazione dell’interdittiva, del provvedimento comunale impugnato in primo grado dalla società -OMISSIS-.
In altre parole, se indubbiamente la qualità del Comune quale parte cointeressata all’impugnazione e la mancata, autonoma impugnazione della sentenza da parte dell’ente locale escludono che il Comune fosse nella specie parte interessata a contraddire a norma dell’articolo 95 c.p.a., avendo la notifica dell’appello nei suoi confronti il valore di una mera litis denuntiatio (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 8 ottobre 2013, n. 4930, in relazione all’analoga posizione dei controinteressati in primo grado rispetto all’appello proposto dall’amministrazione soccombente), ciò non esclude la possibilità di un intervento ai sensi dell’articolo 97 c.p.a., sussistendo certamente un interesse in tal senso (ed esclusa, come è ovvio, ogni possibilità che la parte interveniente possa ampliare il thema decidendum ).
11. Passando all’esame del merito, con il primo motivo, la -OMISSIS- lamenta violazione del principio del contraddittorio procedimentale, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e del giusto procedimento, poiché la Prefettura avrebbe omesso ogni valutazione delle puntuali e documentate osservazioni presentate dalla società, senza curarsi di controdedurre e senza aver riportato sinteticamente i loro contenuti nel provvedimento finale.
Il mezzo è infondato.
In ordine al contraddittorio procedimentale, va preliminarmente osservato che l’articolo 92, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 159/2011, stabilisce quanto segue: “ Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ”.
La natura dell’istituto così disciplinato, che per certi aspetti mutua la propria ratio dall’articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la comunicazione di avvio del procedimento e applicabile in via generale a qualsiasi provvedimento amministrativo, è stata ben inquadrata dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui, anche con riguardo all’applicabilità dell’articolo 21- octies , comma 2, “ l’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, poiché esso impone al Prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito (“sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2”) e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis) ” (Consiglio di Stato, sezione III, 18 ottobre 2024, n. 8390).
La partecipazione procedimentale, peraltro, non ha valore assoluto e inderogabile (Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza cautelare 13 giugno 2022, n. 2666, e già prima della modifica normativa, sentenza 31 gennaio 2020, n. 820) e può essere omessa, laddove sussistano “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” (Consiglio di Stato, sezione III, 9 luglio 2024, n. 6111).
Fatte queste premesse, osserva il Collegio che la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, laddove il Tar ha sul punto ha respinto le doglianze dedotte con il primo e quinto motivo di ricorso, stabilendo correttamente, nel solco della riflessione giurisprudenziale citata, che “ il co. 2-bis dell’art. 92, d.lgs. n. 159/2011, sebbene con ogni evidenza modellato sul paradigma del contraddittorio cartolare previsto dagli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, non contempla in modo espresso, diversamente da quest’ultima disciplina, l’obbligo per l’Amministrazione di valutare le memorie scritte e i documenti “ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento” (art. 10 L. n. 241/90) né quello di “dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego … del loro eventuale mancato accoglimento… indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” (art. 10-bis) ”.
Più nel dettaglio, il Tar ha condivisibilmente ritenuto che la norma del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul procedimento di rilascio delle informazioni antimafia introdotta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non replica “ le previsioni contenute nelle sopra citate disposizioni della L. n. 241 del 1990 circa l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione rispetto alle osservazioni scritte presentate dall’interessato nel corso del procedimento ” e che tale onere “ secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non ricomprende l’obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni, posto che “l’obbligo dell’Amministrazione di dare riscontro alle osservazioni procedimentali non va inteso quale obbligo di confutazione puntuale di tutti i singoli rilievi sollevati dall’interessato, essendo sufficiente, affinché la garanzia partecipativa possa dirsi rispettata, che nella motivazione dell'atto si dimostri di aver tenuto in considerazione tali rilievi e si esponga sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento ” ( ex multis TAR Piemonte, sez. II, 12 giugno 2023, n. 577) “ atteso che le ragioni ostative all’accoglimento delle medesime possono dedursi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento” (cfr. Cons. St., sez. II, 22 giugno 2022, n. 5157) ”, anche “ in virtù del principio per cui non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise da obblighi ulteriori oltre quelli minimi necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all’istruttoria” (cos. Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317) ”.
Il primo motivo di appello incidentale, dunque, va respinto.
12. Allo stesso modo non possono trovare accoglimento il secondo e il terzo mezzo di gravame incidentale, che possono essere trattati congiuntamente per economia processuale e con i quali la -OMISSIS- contesta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale territoriale ha stabilito che sarebbe sufficiente a conferire rilievo autonomo ai fini dell’interdittiva il rapporto di parentela tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, signor -OMISSIS-, rinviato a giudizio per la contestata commissione del reato di scambio elettorale politico-mafioso all’esito dell’operazione di polizia “-OMISSIS-”, controllato in più occasioni dalle Forze dell’ordine con soggetti gravemente controindicati e condannato con sentenza irrevocabile per associazione per delinquere, ancorché il reato sia stato successivamente dichiarato prescritto ai sensi degli articoli 445 e 667 c.p.p..
Da questo punto di vista, il Tar ha correttamente stabilito che, una volta accertato che il signor -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio, salvo l’esito del relativo processo, per aver assunto accordi con la criminalità organizzata al fine di condizionare le scelte del Comune del quale sarebbe stato -OMISSIS-, risulta irrilevante la circostanza che il pactum sceleris sia stato successivamente rotto dall’interessato, che, anzi, da quanto risulta dagli accertamenti degli inquirenti, si è sottratto a condizionamenti malavitosi esterni, come accertato anche dall’a.g.o. (cfr. decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. -OMISSIS-), adoperandosi per riportare nella legalità l’attività dell’ente locale anche attraverso una denuncia per tentativi di pressioni sulla gara per le concessioni demaniali da parte del clan -OMISSIS-: ciò che viene in rilievo, ai fini della valutazione della legittimità dell’interdittiva e della motivazione del provvedimento prefettizio che la consacra, è l’assunzione di un impegno con la cosca locale dominante, indipendentemente dalla circostanza che l’interessato abbia concluso il patto nell’ambito della sua attività politica e non quale soggetto interessato all’attività imprenditoriale della società (cfr. la nota inviata via pec dalla società -OMISSIS- nell’ambito della partecipazione procedimentale e citata a pagina 7 della memoria dell’appellante incidentale del 24 febbraio 2025).
Condivisibilmente, secondo il Tar, il giudizio prognostico negativo formulato dalla Prefettura di Reggio Calabria in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa è sufficientemente riconducibile alla “ circostanza del patto criminoso siglato dal -OMISSIS- della società, quale -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con uno degli esponenti apicali della cosca di ‘ndrangheta egemone nell’anzidetto territorio, con il qual egli, in cambio del sostegno elettorale garantito dalla ‘ndrina, si sarebbe impegnato a garantire a quest’ultima varie utilità, “ed in particolare … il rilascio di concessioni di beni pubblici, o assicurare altre indebite agevolazioni presso gli uffici dell’amministrazione comunale ”, anche considerando che, sebbene “ dalle risultanze investigative acquisite nell’ambito dell’operazione di polizia ‘-OMISSIS-’ non siano effettivamente emersi elementi indicativi di un interessamento diretto di -OMISSIS- nella gestione della società amministrata dalla -OMISSIS- né, tanto meno, di un’ipotetica ingerenza, per suo tramite, nella stessa da parte della criminalità organizzata locale, per converso, come bene osservato nel provvedimento, la figura dell’-OMISSIS- ha assunto nella recente indagine un ruolo assolutamente centrale, conseguendo, peraltro, proprio alla sua emersa vicinanza alle famiglie di ‘ndrangheta egemoni nel territorio -OMISSIS- lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L.,
disposto con decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS- ”.
Con motivazione immune da mende la sentenza impugnata conclude sul punto che “ del tutto plausibilmente, dunque, a cospetto della gravissima imputazione per la quale ne è stato disposto il rinvio a giudizio – rilevante, peraltro, anche quale reato ‘spia’ ai sensi dell’art. 84, co. 4, lett. a, d.lgs. n. 159/2011 – il Prefetto ha ritenuto ininfluente la circostanza della successiva sottrazione agli impegni assunti con i patto elettorale-mafioso, desumendo dal solo fatto che egli avesse accettato il sostegno offertogli dalla cosca, dietro la “promessa di garantire il rilascio di concessioni di beni pubblici”, elementi sufficienti, secondo la regola della c.d. ‘probabilità cruciale’, a far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nell’impresa ”, atteso che ciò che deve essere valorizzato è la funzione assunta al signor -OMISSIS-, rispetto al quale riveste rilevanza decisiva quanto accertato dai Carabinieri nella nota informativa del Comando Provinciale del -OMISSIS-: “ secondo le risultanze investigative emerse nell’ambito della citata operazione di polizia le concessioni demaniali -OMISSIS- sarebbero state acquisite attraverso imprese intestate a prestanome, a parenti non conviventi, oppure ricorrendo all’affitto di concessioni ottenute da altri da parte di esponenti della criminalità organizzata, in una realtà territoriale peraltro già interessata -OMISSIS- dallo scioglimento del Comune, anche all’epoca -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L.. ”, con la conseguenza che “ pur prescindendo dalle critiche spinte avverso i due ulteriori elementi indiziari enucleati nell’interdittiva (la risalente condanna per il reato di associazione a delinquere e gli incontri con soggetti controindicati), le doglianze articolate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso devono essere respinte, risultando la valutazione prefettizia immune dai vizi denunciati ”.
Quanto, infine, al pregiudizio per associazione per delinquere, sebbene il reato sia stato poi dichiarato prescritto, e alle occasioni in cui il signor -OMISSIS- è stato trovato in compagnia di soggetti controindicati, si tratta di dati che si aggiungono a quello finora esaminato e che, peraltro, assumono di per sé una propria valenza motivazionale.
Deve essere al riguardo richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ”. (Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, sezione VI, 29 maggio 2024).
In conclusione sul punto, rileva la Sezione che la presente fattispecie integra una di quelle ipotesi in cui il rapporto di parentela può essere idoneo a costituire da solo un elemento indiziario fondate la prognosi infiltrativa, non risultando fondata la tesi dell’appellante, secondo cui a tal fine occorrerebbe sempre provare un’oggettiva e attuale ingerenza del familiare nella gestione aziendale (la classica formula della “regia” clanica è solo un argomento esemplificativo usato dalla giurisprudenza, che non esclude l’ipotizzabilità di altre situazioni di intensità autosufficiente dell’elemento indiziario in questione): nella specie, il rapporto del -OMISSIS- della -OMISSIS- della società istante, quale -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con un pericolosissimo sodalizio criminale e l’accertato interesse di quest’ultimo per la gestione delle concessioni demaniali è stato non irragionevolmente considerato elemento sufficiente a fondare la sussistenza di un pericolo di infiltrazione criminale nella gestione imprenditoriale, non essendo questo escluso né per il fatto che non sia documentata un’effettiva ingerenza né del -OMISSIS- né del clan nell’attività aziendale né tanto meno per il fatto che le indagini abbiano dimostrato che le promesse elettorali su cui si era fondato lo scambio politico-mafioso siano poi state disattese (su quest’ultima argomentazione, che considera di fatto rilevante la mera condizione di “soggiacenza” e contiguità del -OMISSIS- al sodalizio criminale indipendentemente da ciò che poi di fatto è stato posto in essere, le argomentazioni dell’appellante incidentale non appaiono convincenti).
13. Anche il quarto motivo di appello incidentale non può trovare accoglimento.
Con il mezzo in esame, la -OMISSIS- lamenta la violazione dei termini procedimentali previsti dall’articolo 92, comma 2- bis, del decreto legislativo n. 159/2011, perché l’Amministrazione avrebbe compromesso il principio di legalità, l’affidamento del privato e la certezza giuridica, dal momento che tra la richiesta di certificazione antimafia del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- e la comunicazione del -OMISSIS- sarebbe trascorso un termine largamente eccedente quello previsto dalla legge.
A ben vedere, a prescindere dal rilievo che nel periodo indicato la società ha potuto continuare ad operare, il Tar ha correttamente stabilito che “ per giurisprudenza costante, <i termini per la conclusione del procedimento amministrativo devono reputarsi normalmente come ordinatori e non perentori, sicché l’adozione del provvedimento conclusivo dopo la scadenza non implica di per sé l’illegittimità del provvedimento medesimo> (cfr. TAR Lombardia, sez. II, 8 aprile 2016, n. 658; TAR Lazio-Latina, 16 gennaio 2024, n. 33 e, nella giurisprudenza della Sezione, ex multis, sent. n. 120 del 12 febbraio 2021) ”, non potendosi “ estendere al provvedimento de quo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento ai provvedimenti di natura sanzionatoria, posto che, come noto, <l’informazione antimafia non è qualificabile come ‘sanzione’ ai sensi della CEDU. La stessa ha natura cautelare e preventiva, coessenziale alla difesa da un fenomeno, quello dell’infiltrazione mafiosa nell’economia sana, pervasivo e proteiforme. L’ampio tasso di discrezionalità che connota l'informazione antimafia e la funzione anticipatoria della soglia di prevenzione, non consentono di
ricondurre il suddetto istituto all’apparato sanzionatorio - repressivo predisposto dall’ordinamento< (cfr. ex multis TAR Lombardia-Brescia, sez. I, 3 dicembre 2020, n. 851) ”.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello incidentale va respinto.
14. Passando all’esame di quello principale, ritiene il Collegio che neppure l’appello proposto dal Ministero dell’interno e della Prefettura di Reggio Calabria possa essere accolto.
15. Con il gravame in questione, le Amministrazioni appellanti sostengono che erroneamente il Tar avrebbe applicato la normativa sull’ammissione di un soggetto a misure amministrative di collaborazione amministrativa.
L’articolo 94- bis del codice antimafia consente l’ammissione ai vari istituti volti al risanamento del tessuto imprenditoriale, a condizione che il Prefetto accerti “ che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale ” , prescrivendo all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, il rispetto di determinate misure di self-cleaning .
La decisione adottata dall’Autorità prefettizia deve essere assunta a seguito di adeguata istruttoria e secondo motivazione sufficientemente precisata.
Nel caso per cui è causa, condivisibilmente il Tar ha stabilito che l’Amministrazione non avesse dato adeguato conto del diniego dell’ammissione della -OMISSIS- alle misure di prevenzione collaborativa.
In effetti, il provvedimento impugnato in prime cure si limita a ritenere che non vi fosse spazio per l’applicazione della disposizione normativa citata, sul solo, seguente, duplice presupposto: “ l’organigramma aziendale si erge su base familistica; le situazioni ostative non appaiono emendabili ”.
Merita sul punto conferma la decisione di primo grado, osservandosi che correttamente il Tar ha ritenuto che fosse sussistente il vizio di motivazione quanto all’insussistenza delle condizioni per l’applicazione di misure di prevenzione collaborativa.
Con motivazione immune dai vizi denunciati dalle Amministrazioni appellanti principali, il primo giudice, dopo aver premesso che “ con la prevenzione collaborativa si struttura un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale ”, ponendosi tale provvedimento “ come alternativa all’informazione antimafia interdittiva ed è attivabile nei casi in cui l’influenza mafiosa abbia un’intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale ”, ha stabilito che il modello procedimentale introdotto con il vigente articolo 92, comma 2- ter, del codice antimafia rimanda un quadro nel quale, “ a prescindere da un’istanza esplicita della società ‘monitorata’ – la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di cui all’art. 94-bis debba necessariamente precedere quella in ordine ai presupposti per l’adozione dell’interdittiva, per l’ovvia ragione della diversità delle conseguenze da esse derivanti ”.
Nel caso di specie, con la memoria presentata in seno alla partecipazione al procedimento la società aveva espressamente chiesto di essere ammessa, in via subordinata, alla misura di prevenzione collaborativa, ma la Prefettura si è limitata, come rilevato, a disporre il diniego rilevando la base familistica dell’azienda e la non emendabilità delle situazioni ostative.
Concorda il Collegio con le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, il quale ha ritenuto “ che tale motivazione risulti, da un lato, con riferimento alla prima ragione impeditiva, in contrasto con la prescrizione normativa e, dall’altro lato, in relazione alla seconda, meramente apparente ”, ritenendo che la norma si applichi a tutti i tipi di società, di persone o capitali, e – soprattutto per quel che viene qui in rilievo – che “ la motivazione, come detto, figura invece ‘perplessa’, non risultando invero enunciate dalla Prefettura né le postulate “situazioni ostative” né, tanto meno, spiegate le ragioni per le quali esse non sarebbero emendabili ”.
Conclude correttamente il Tar sul punto stabilendo che la Prefettura:
- non ha “ enunciato le ragioni del postulato carattere sistemico dei tentativi di infiltrazione mafiosa della società ricorrente, pur avendo essa in sede procedimentale offerto plurimi elementi fattuali volti a dimostrarne, al più, la riconducibilità <a situazioni di agevolazione occasionale> ”;
- non ha assolto “ l’onere di compiuta indicazione dei fattori ritenuti ostativi all’attuabilità del percorso di bonifica che costituisce l’essenza dell’istituto in questione, desunti irragionevolmente – e in aperta violazione del dettato normativo – dalla sola prospettata ‘base familistica’ della società ”;
- non ha spiegato la “ pretesa non emendabilità delle anzidette, non espresse, situazioni ostative, difettando sul punto il provvedimento della benché minima indicazione ”.
16. Anche dall’angolo prospettico esaminato, dunque, va confermata la sentenza di prime cure, che ha annullato i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti indicati, fatti salvi gli ulteriori atti in conformità della presente decisione.
17. Sussistono sufficienti ragioni, tenuto conto della soccombenza reciproca, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- respinge l’appello incidentale;
- respinge l’appello principale;
- compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.